IL TRIBUNALE ORDINARIO 
 
    Nel procedimento n.  r.g.l.  n.  4072/12,  promosso  da:  FIOM  -
Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici - Federazione Provinciale
di Torino, in persona del Segretario generale e legale  rapp.te  sig.
Federico Bellono, assistita dall'avv. Piergiovanni Alleva,  dall'avv.
Franco Focareta,  dall'avv.  Silvia  Ingegneri,  dall'avv.  Valentina
Pini, dall'avv.  Vincenzo  Martino  e  dell'avv.  Elena  Poli,  parte
opponente; 
    Contro: 
    Abarth & C. Spa,  in  persona  del  procuratore  speciale,  dott.
Franco Valpreda; 
    Automotive  Lighting  Italia  Spa,  in  persona  del  procuratore
speciale, dott. Domenico Lusitano; 
    Comau Spa, in persona del procuratore speciale dott.ssa  Dontelai
Pinto; 
    FGA Capital Spa, in persona del procuratore speciale, dott. Carlo
Federico Von Guggenberg; 
    Fiat Group Automobiles Spa, in persona del  procuratore  speciale
dott. Franco Valpreda; 
    Fiat Services Spa, in persona del procuratore speciale,  dott.ssa
Paola Momo; 
    Fiat Powertrain Technologies  Spa,  in  persona  del  procuratore
speciale, dott. Roberto Cortese; 
    FPT Industrial Spa, in persona del  procuratore  speciale,  dott.
Guido Moscheni; 
    Iveco Spa, in persona del procuratore  speciale,  dott.  Giovanni
Quaglia; 
    Magneti Marelli Spa, in persona del procuratore  speciale,  dott.
Federico Filidoro; 
    New Holland Kobelco Construction Machinery Spa,  in  persona  del
procuratore speciale, dott. Giuseppe Prandi; 
    Sirio Sicurezza Industriale s.c.p.a., in persona del  procuratore
speciale, dott.ssa Laura Bovolenta; 
    Sistemi Sospensioni Spa, in  persona  del  procuratore  speciale,
dott.ssa Ines Limido; 
    TEA srl, in persona del  procuratore  speciale,  dott.  Pierluigi
Salvi; 
tutte assistite dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo, Germano  Dondi,
Francesco Amendolito,  Giacinto  Favalli,  Diego  Dirutigliano,  Luca
Ropolo, parti opposte 
    Il Giudice sentite le parti, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 6 dicembre 2012, 
 
                               Osserva 
 
    1. Con plurimi ricorsi ex art. 28 St.Lav., di identico contenuto,
poi riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., la FIOM ha  denunciato  la
condotta antisindacale  tenuta  nei  suoi  confronti  dalle  societa'
convenute e consistita: (a) nell'aver disconosciuto la  nomina  delle
RSA ex art. 19 st.  lav.;  (b)  nel  non  aver  concesso  i  permessi
sindacali ex art. 30 st. lav.; (c) nell'aver verbalmente intimato  di
non svolgere attivita' sindacale. L'o.s. ricorrente ha esposto: 
    di esser firmataria del CCNL  Industria  Metalmeccanica  Privata,
applicato  dal  1°.01.2008,  con  clausola  di  ultrattivita',  nelle
aziende del gruppo  Fiat  e  Fiat  Industrial  (tutte  convenute  nel
presente giudizio); 
    di  aver   sottoscritto   altri   accordi   collettivi   relativi
all'assistenza sanitaria  e  previdenza  integrativa  e  ai  Comitati
Aziendali Europei (C.A.E.); 
    di aver fattivamente partecipato (senza tuttavia sottoscrivere il
documento finale) alle trattative sul contratto  collettivo  ispirato
al c.d. "modello Pomigliano", firmato in data 13.12.2011 da Fim-Cisl,
Uilm-Uil, Fismic, Ugi Metalmeccanici e  Associazione  Quadri  e  Capi
Fiat; 
    di aver comunicato in data 23.12.11 alle  societa'  convenute  la
nomina dei propri dirigenti delle RSA nelle varie  unita'  produttive
aziendali,  nomina  ritenuta   inefficace   dalla   parte   datoriale
sull'assunto dell'inapplicabilita' dell'art. 19 st. lav. alle  oo.ss.
non firmatarie del CCNL, ragione questa che  determinava  le  aziende
anche a non concedere ai dirigenti sindacali affiliati  alla  FIOM  i
permessi retribuiti ex art. 30 st. lav. 
    Sulla  base   di   tali   premesse,   la   FIOM   ha   denunciato
l'antisindacalita' delle condotte sopra descritte ed  ha  chiesto  la
condanna delle societa' resistenti a riconoscere in  suoi  favore  il
diritto alla nomina delle RSA e il godimento di tutte le  prerogative
sindacali di cui al titolo III St.Lav. 
    Si sono costituite in  giudizio  le  imprese  facenti  parte  del
gruppo Fiat e Fiat Industrial, le quali hanno  chiesto  la  reiezione
dei ricorsi, sostenendo, tra l'altro, 
    che il CCNL del 2008 e' stato sostituito dal nuovo contratto  del
13.12.2011 (stipulato ai sensi dell'art. 8 d.1. 138/11,  conv.  nella
l.  148/11)  e  e'  comunque  privo  di  efficacia,   essendo   stato
disdettato; 
    che alla FIOM, non essendo firmataria del  contratto  attualmente
vigente, non puo' essere riconosciuto il diritto di costituire RSA ex
art. 19 st. lav. e  quindi  neppure  quello  di  fruire  di  permessi
sindacali. 
    In data 13.4.2012 il giudice ha respinto il  ricorso,  ravvisando
in capo all'o.s. ricorrente il difetto del requisito  necessario  per
la costituzione delle RSA (e per  il  riconoscimento  dei  diritti  e
delle tutele di  cui  al  titolo  III  St.Lav),  e  cioe'  l'avvenuta
sottoscrizione  del  contratto  collettivo  applicato  nelle  aziende
convenute, ritenendo tale opzione interpretativa  l'unica  possibile,
nel  rispetto  del  "chiarissimo  disposto  letterale"  dell'art.  19
St.Lav.. 
    Il 22.4.2012  il  sindacato  ricorrente  ha  spiegato  tempestiva
opposizione, contestando le conclusioni del primo giudice e chiedendo
di  accertare  l'antisindacalita'  della  condotta  delle   convenute
"previa, ove occorra,  declaratoria  di  rilevanza  e  non  manifesta
infondatezza...  delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 19 l. 300/70, in riferimento agli artt. 3 e  30  cost.  con
conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale". 
    Nel presente  giudizio  di  opposizione  si  sono  costituite  le
societa'  convenute,   le   quali   hanno   chiesto   di   dichiarare
inammissibile o di respingere il ricorso, condividendo le conclusioni
del primo giudice e reiterando tutte le difese gia'  formulate  nella
fase sommaria. 
    Cosi' riassunti, in estrema sintesi, le posizioni delle  parti  e
lo svolgimento del processo, ad avviso  di  questo  giudice  ai  fini
della decisione appare rilevante e non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 l.  300/70  per
le ragioni di seguito esposte. 
    2. Le convenute hanno osservato che il richiesto intervento della
Corte costituzionale sarebbe inammissibile, perche' l'art.  19,  "una
volta amputato  della  lettera  b)",  resterebbe  "insuscettibile  di
applicazione, venendo a mancare un qualunque criterio selettivo  che,
stante la dizione letterale della prima parte del medesimo  art.  19,
risulta invece indispensabile", segnalando come la selezione  tra  le
oo.ss. ai fini dell'accesso ai benefici di cui ai  titolo  III  dello
Statuto sia "costituzionalmente ineludibile,  specie  allo  scopo  di
scongiurare un  insostenibile  accrescimento  degli  oneri  a  carico
dell'azienda quale si  determinerebbe  nel  caso  di  una  estensione
indiscriminata dei benefici sindacali di cui si  tratta"  e  come  il
Giudice delle Leggi non possa prevedere  un  criterio  alternativo  a
quello previsto dalla legge. Si  tratta  tuttavia  di  una  obiezione
superata dalla stessa Corte costituzionale, la quale  nella  sentenza
n. 244/96 proprio  con  riferimento  all'art.  19  dello  Statuto  ha
rilevato che "certamente la Corte non ha il potere di ristabilire  in
termini specifici una pluralita' di  criteri  selettivi,  ma  non  le
sarebbe inibita una pronuncia di  illegittimita'  costituzionale  che
rimetta al legislatore l'individuazione di altri  indici  alternativi
di rappresentativita'". 
    3. Per mettere in luce la rilevanza  della  questione  si  devono
brevemente ripercorrere i fatti  che  hanno  condotto  alla  vertenza
sindacale rimessa all'attenzione del tribunale. 
    Com'e' noto, in data 30.6.2011 tutte le societa' del gruppo  Fiat
e del gruppo  Fiat  Industrial  (ai  quali  appartengono  le  odierne
convenute) comunicavano di aver deciso di non rinnovare l'adesione  a
Confindustria dal 1°.1.2012; in  data  21.11.2011  esse  comunicavano
alle organizzazioni sindacali il recesso, a far  data  dal'1°.1.2012,
da tutti gli accordi sindacali vigenti nelle aziende, ritenendoli non
compatibili con il piano di rilancio del  gruppo  (cfr.  doc.  13-bis
ric). 
    Il 13.12.2011, all'esito di una serie di incontri cui partecipava
anche il sindacato ricorrente - prima di manifestare  apertamente  il
proprio dissenso nei confronti delle richieste  aziendali  -  Fiat  e
Fiat  Industrial  siglavano  con  le  sole  organizzazioni  sindacali
FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione  Quadri
e Capi Fiat un contratto collettivo di lavoro applicabile in tutte le
societa' del gruppo (CCSL) a decorrere dal 1°.1.2012,  contratto  che
prevede, tra l'altro, che all'interno delle aziende le rappresentanze
sindacali possono essere costituite,  ai  sensi  dell'art.  19  della
legge n. 300  del  1970,  solo  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori firmatarie di quel contratto collettivo (doc. 2  ric).  Di
qui la successiva negazione da  parte  delle  convenute  del  diritto
della FIOM di nominare rappresentanze sindacali aziendali, di  godere
di permessi retribuiti per i propri  rappresentanti  e  di  convocare
assemblee  durante  l'orario  di   lavoro,   comportamenti   la   cui
antisindacalita' e' denunciata in questo giudizio. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 lett. b)
dello Statuto dei Lavoratori e' rilevante in quanto nella  perdurante
vigenza di tale norma, come interpretata sulla base  del  suo  chiaro
tenore letterale, il rifiuto delle societa' convenute di  riconoscere
ai lavoratori iscritti alla FIOM il diritto di costituire  le  r.s.a.
appare coerente con il disposto  legislativo,  in  quanto  presso  le
unita' produttive delle resistenti non e' attualmente  vigente  alcun
contratto collettivo di lavoro sottoscritto  dalla  o.s.  ricorrente.
Essa sarebbe quindi priva dei piu' incisivi strumenti che  consentono
di  svolgere  attivita'  sindacale   all'interno   di   tali   unita'
produttive, previsti dal Titolo III dello Statuto, pur godendo di una
indiscutibile rappresentativita' presso le convenute, come meglio  si
dira' infra. 
    In proposito, si possono richiamare le condivisibili  conclusioni
raggiunte dal primo giudice, il quale ha incisivamente osservato che: 
    nessun diritto permane in capo alla FIOM in applicazione del CCNL
del 20.1.2008, trattandosi di un contratto  che  non  puo'  ritenersi
tuttora applicabile tra  le  parti  di  causa  perche'  espressamente
disdettato dalle societa' convenute, le quali lo hanno sostituito con
il nuovo contratto del 13.12.2001, cosi'  paralizzando  la  pregressa
clausola di ultrattivita' (ancorata  al  rinnovo  di  un  "successivo
contratto nazionale", ex art. 2 comma 3,  sezione  III):  non  appare
infatti  condivisibile  la  tesi  secondo   la   quale   il   termine
dell'efficacia ultrattiva  del  CCNL  debba  essere  individuato  nel
rinnovo di un contratto  tra  le  parti  originariamente  stipulanti,
perche' altrimenti in caso di inerzia o di dissenso si  creerebbe  di
fatto tra le stesse un vincolo a tempo indeterminato contrastante con
i principi generali, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza,
dell'inammissibilita' di vincoli contrattuali perpetuiCfr. Cass. Lav.
18 settembre 2008, n. 19351; Cass. Lav. 7 marzo 2002, n. 3296; Cass.,
16 aprile 1993 n. 4507; Cass., 30 luglio  1984,  n.  4530;  Cass.  28
novembre  1981,  n.  6354. e  della  naturale   temporaneita'   delle
obbligazioniCfr.  Cass.  Lav.  20  dicembre  2006,  n.  27198..  Come
osservato da autorevole dottrina, innanzitutto si puo' affermare  che
una clausola di ultrattivita' del tenore di quella dei Metalmeccanici
imponga a tutti i firmatari  un  obbligo  convenzionale  a  trattare,
secondo buona fede e  correttezza,  con  tutte  le  originarie  parti
contraenti per il rinnovo del contratto. Diversamente, come ovvio, la
clausola non avrebbe nessun significato. Si deve  escludere,  invece,
che una simile clausola imponga anche un  dovere  di  concludere  con
tutti i firmatari dell'accordo precedente. Se e' vero,  infatti,  che
l'art. 39 cost. abilita tutti i sindacati a trattare e concludere  il
contratto collettivo, e' altrettanto vero che cio' non significa  che
tutti i sindacati possano vantare un diritto a trattare e  concludere
La liberta' sindacale di cui all'art. 39 cost. significa  che  ognuno
e' libero  di  scegliere  la  propria  controparte  contrattuale.  Al
contrario, affermare che  il  vecchio  contratto  continua  ad  avere
efficacia sino a quando le  parti  non  lo  sostituiscono  con  altro
firmato da tutte le parti originarie significa non  solo  imporre  un
dovere di concludere un contratto, ma anche un vincolo  sulla  scelta
del contraente, dovere e vincolo  che  paiono  contrari  all'art.  39
Cost.; 
    gli altri accordi vigenti presso  le  convenute  sottoscritti  da
FIOM (relativi al  Fondo  Cometa,  al  FASIFIAT,  e  al  C.A.E  e  al
Fondimpresa,   quest'ultimo   peraltro   non    sottoscritto    dalla
FIOML'accordo istitutivo  di  Fondimpresa  non  risulta  sottoscritto
dalla  FIOM,  ma  solo  dalla  CGIL,  e  cioe'  dalla  confederazione
sindacale  cui   aderisce   l'organizzazione   ricorrente,   di   qui
l'irrilevanza di tale accordo ai fini del decidere, in quanto  l'art.
19 l. 300/70 richiede la sottoscrizione  del  sindacato  che  intende
costituire la R.S.A. e non della confederazione cui essa appartiene.)
non assurgono a contratti a contratti collettivi rilevanti  ai  sensi
dell'art. 19 St.Lav. (nell'accezione indicata dalla Corte cost. nella
sentenza n. 244/96), perche' non sono  contratti  normativi  volti  a
regolare in modo  organico  i  rapporti  di  lavoro  ma  accordi  dal
carattere meramente obbligatorio che  riguardano  istituti  (come  la
formazione  continua  o  l'assistenza  sanitaria  e   la   previdenza
integrativa, peraltro a base volontaria del singolo lavoratore),  non
immediatamente attinenti ai rapporti lavoro e rimessi, dal  punto  di
vista operativo, alla separata gestione da parte di un fondo autonomo
costituito ad hoc a base associativa; 
    neppure puo' valorizzarsi l'interpretazione  estensiva  dell'art.
19 adottata dalla Suprema  CorteCfr.  Cass.  Sez.  L,  n.  19271  del
24/09/2004, rv. 577354., secondo cui tra  le  r.s.a,  titolari  delle
prerogative del titolo III dello Statuto rientrano anche quelle  che,
pur  non  essendo  firmatarie  di  contratti  collettivi  di   lavoro
applicati  nell'unita'  produttiva,  abbiano  tuttavia  sottoscritto,
nella medesima unita', accordi di  gestione  delle  crisi  aziendali,
giacche' nulla e'  stato  documentato  in  tal  senso  dal  sindacato
ricorrente, fatta eccezione per un verbale  del  23.3.2012  (doc.  X)
relativo ad una procedura di CIGS  attivata  presso  lo  stabilimento
Mirafiori-Plant, in cui le parti hanno  semplicemente  dato  atto  di
avere positivamente esperito la  procedura  di  consultazione  ex  l.
223/91. 
    4. L'art. 19 della legge n.  300  del  1970,  nella  formulazione
successiva  al  referendum  del  1995,  prevede  che  "Rappresentanze
sindacali aziendali  possono  essere  costituite  ad  iniziativa  dei
lavoratori  in  ogni  unita'  produttiva,  nell'ambito:...  b)  delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di  contratti  collettivi
di lavoro applicati nell'unita' produttiva". 
    Sulla base del chiaro disposto della norma, deve escludersi  che,
pur in assenza di un contratto collettivo di lavoro  applicato  nelle
unita' produttive delle resistenti sottoscritto dalla  organizzazione
ricorrente, i  diritti  rivendicati  nel  presente  giudizio  possano
essere riconosciuti a quest'ultima -  come  richiesto  in  ricorso  -
attraverso     un'interpretazione     "coerente",      "sistematica",
"teleologica"  o  "storico-evolutiva",  e  quindi  costituzionalmente
orientata,  dell'art.  19  dello  Statuto,  assegnando   ai   termine
"firmatario" in essa utilizzato anche  il  significato  (estraneo  al
dato letterale) di "partecipanti alla contrattazione  sindacale",  al
fine di riconoscere le prerogative di cui  al  titolo  III  della  l.
300/70  anche  alle  organizzazioni  che,  come  la   FIOM,   abbiano
attivamente partecipato alla fase delle  trattative  contrattuali  ma
che non abbiano poi apposto  la  sottoscrizione  in  calce  al  testo
finale. 
    La formulazione letterale della norma e'  stata  stravolta  dalla
consultazione referendaria dei 1995, che ha abrogato l'art. 19  nella
parte in cui [lett. a)] prevedeva che, in alternativa al requisito di
cui alla lettera b), le  r.s.a.  potessero  essere  costituite  anche
dalle  associazioni   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e ne ha modificato la lettera  b)
attraverso l'eliminazione del riferimento al  carattere  nazionale  o
provinciale  della  contrattazione   sottoscritta   dall'associazione
sindacale. L'intervento referendario ha eliminato la  presunzione  di
maggiore rappresentativita'  derivante  dall'adesione  del  sindacato
alle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed
ha   mantenuto   quale   unico   indice   presuntivo   di    maggiore
rappresentativita'  la   sottoscrizione   di   contratti   collettivi
applicati nell'unita' produttiva. 
    Questa  ineludibile  premessa   rende   impraticabile   l'opzione
interpretativa suggerita dalla parte ricorrente,  come  efficacemente
argomentato dal primo giudice: "quello che chiede la FIOM...  non  e'
di interpretare l'art. 19 st. lav., ma di riscriverlo; e  questo  non
e' consentito al Giudice, il quale - e' bene ricordarlo - e' soggetto
soltanto alla legge (art. 101,  co.  2,  Cost.).  In  effetti  (e  la
questione e' tutta qui), l'art. 19 st. lav., dopo la  "manipolazione"
seguita al referendum popolare dell'11.6.1995 riconosce il diritto di
costituire  RSA  alle  oo.ss.  «che  siano  firmatarie  di  contratti
collettivi di lavoro applicati  nell'unita'  produttiva».  La  parola
"firmatario",  senza  ulteriore  aggettivazione  o  dubbie  sfumature
semantiche, si riferisce esattamente a colui (non che  puo'  apporre,
ma) che appone la propria firma su un documento e che, in  tal  modo,
vi aderisce facendolo proprio" 
    Neppure appare praticabile il differente percorso interpretativo,
suggerito dalla o.s. ricorrente, che fa leva sul termine  "applicati"
per estendere la portata dell'art.  19  ai  sindacati  firmatari  dei
diversi contratti collettivi storicamente  avvicendatisi  in  azienda
seppur non piu' vigenti, perche', come  correttamente  osservato  dal
primo giudice, il tempo al presente del verbo «siano» fa  si  che  il
participio «applicati» condivida "lo  stesso  orientamento  temporale
della proposizione normativa". Non e' quindi  possibile  operare  una
diversa  lettura  della  norma  che,  in  armonia  con   i   principi
costituzionali, consenta di riconoscere al  sindacato  ricorrente  le
prerogative di cui al titolo III dello Statuto. 
    5.  Passando  ad  esaminare  il  profilo  della   non   manifesta
infondatezza della  questione,  occorre  premettere  che  puo'  dirsi
pacifico in causa che la FIOM  sia  uno  dei  sindacati  maggiormente
rappresentativi nel settore in cui operano le societa' convenute, sia
in ambito territoriale che endoaziendale (avuto  riguardo  al  numero
degli iscritti (1)  e all'effettiva partecipazione al  negoziato  che
ha portato alla sottoscrizione del contratto  collettivo  attualmente
vigente presso tali aziende, risultando l'abbandono delle  trattative
da parte delle ricorrente solo in data 3.12.10,  alla  vigilia  della
stipula: cfr. comparsa di risposta n. 3.11). 
    Si tratta tuttavia di dati che ai  fini  della  decisione  devono
essere  completamente  obliterati,  perche'  l'art.  19   attualmente
vigente, nell'individuare i sindacati  legittimati  a  costituire  le
r.s.a e quindi beneficiari delle prerogative di  cui  al  titolo  III
dello Statuto, indica quale  requisito  la  sola  sottoscrizione  del
contratto applicato in azienda,  adottando  quindi  un  criterio  che
potrebbe in  concreto  prescindere  dalla  misura  del  consenso  dei
rappresentati e dall'effettiva capacita' del sindacato di imporsi  al
datore di lavoro come controparte contrattuale. 
    E' vero che il requisito di cui alla lett.  b)  dell'art.  19  e'
gia' piu' volte passato indenne al vaglio della Corte costituzionale,
la quale ha escluso la ricorrenza  del  rischio  del  cd.  potere  di
accreditamento del datore di lavoro ed ha affermato la compatibilita'
del sistema della r.s.a, come delineato da tale norma a  seguito  del
referendum, con gli artt. 2, 3, 39 Cost. 
    Occorre pero' interrogarsi se le conclusioni cui e' pervenuta  la
Corte possano esser oggi tenute ferme o debbano esser rimeditate alla
luce del nuovo assetto delle  relazioni  industriali,  caratterizzato
dalla  rottura  dell'unita'  d'azione   delle   oo.ss.   maggiormente
rappresentative, dalla conclusione di accordi collettivi separati  e,
con particolare riferimento alle aziende convenute, dalla stipula  di
accordi sindacali di primo livello e dalla conseguente costruzione da
parte di FIAT di quello che e' stato definito un sistema contrattuale
autonomo e  autosufficiente,  integralmente  sostitutivo  rispetto  a
quello fondato  sul  contratto  collettivo  nazionale  dell'industria
metalmeccanica. Il dubbio si pone, in primo luogo, perche'  e'  stata
la stessa Corte costituzionale a segnalare l'esigenza che il criterio
selettivo legale coincida con la capacita' effettiva del sindacato di
imporsi al datore di  lavoro  come  controparte  contrattuale,  e  ad
adottare, a tal fine, un'interpretazione "rigorosa" dell'art. 19  che
ne supera il dato letterale: "Secondo l'art. 19, pur  nella  versione
risultante dalla prova  referendaria"  -  argomenta  la  Corte  -  la
rappresentativita' del sindacato non deriva da un riconoscimento  del
datore di lavoro, espresso in forma  pattizia,  ma  e'  una  qualita'
giuridica attribuita dalla  legge  alle  associazioni  sindacali  che
abbiano  stipulato  contratti   collettivi   (nazionali,   locali   o
aziendali)   applicati   nell'unita'   produttiva.   L'esigenza    di
oggettivita'   del   criterio   legale    di    selezione    comporta
un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19,  tale  da
far coincidere il criterio con la capacita' del sindacato di  imporsi
al datore di lavoro, direttamente o attraverso la  sua  associazione,
come controparte contrattuale. Non e'  percio'  sufficiente  la  mera
adesione formale a un contratto  negoziato  da  altri  sindacati,  ma
occorre una partecipazione  attiva  al  processo  di  formazione  del
contratto; nemmeno e' sufficiente la  stipulazione  di  un  contratto
qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli  in
modo organico i rapporti di  lavoro,  almeno  per  un  settore  o  un
istituto importante della loro disciplina, anche in via  integrativa,
a livello aziendale, di un contratto  nazionale  o  provinciale  gia'
applicato nella stessa  unita'  produttiva".  (cosi  la  gia'  citata
sentenza 244/96). 
    Di fatto, il Giudice delle Leggi, scrutinando  la  ragionevolezza
dell'unico  indice  legale   di   rappresentativita'   rimasto   dopo
l'intervento referendario,  ha  valorizzato  due  elementi  ulteriori
rispetto alla mera sottoscrizione del contratto collettivo  applicato
nell'unita'  produttiva  -  e  cioe'  la  partecipazione  attiva   al
negoziato e la natura normativa del contratto sottoscritto - elementi
evidentemente indicativi, secondo la Corte, di un'effettiva capacita'
di rappresentanza degli interessi dei lavoratori  coinvolti,  negando
al  contempo  ogni  rilevanza  alla  mera  adesione  a  un  contratto
negoziato da altri e alla stipula di un contratto  non  disciplinante
in modo organico i rapporti di lavoro. 
    Inoltre, non puo' trascurarsi che  nella  stessa  pronuncia  piu'
sopra citata la Consulta  ha  affermato  che  "l'art.  19  «valorizza
l'effettivita' dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione
alla formazione della normativa contrattuale collettiva» (sentenza n.
492 del 1995) quale indicatore di rappresentativita' gia'  apprezzato
dalla sentenza n. 54 del 1974 come «non attribuibile  arbitrariamente
o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile
da ogni associazione sindacale in  base  a  propri  atti  concreti  e
oggettivamente accertabili  dal  Giudice».  Respinto  dalla  volonta'
popolare  il  principio  della  rappresentativita'  presunta  sotteso
all'abrogata lettera a), l'avere  tenuto  fermo,  come  unico  indice
giuridicamente rilevante di rappresentativita' effettiva, il criterio
della lettera b), esteso pero' all'intera gamma della  contrattazione
collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e  quindi  di
razionalita' pratica, per la corrispondenza  di  tale  criterio  allo
strumento di misurazione della forza di un sindacato, e  di  riflesso
della sua rappresentativita',  tipicamente  proprio  dell'ordinamento
sindacale". 
    Le argomentazioni dianzi esposte  consentono  di  dubitare  della
perdurante conformita' alla Costituzione  del  dettato  normativo  in
esame. La Corte ha infatti legato strettamente la sua valutazione  di
legittimita'     dell'art.     19     St.Lav.     alle     condizioni
storico-sociologiche sussistenti  al  momento  della  sua  decisione:
mutate tali condizioni, avuto riguardo sia al profilo delle relazioni
industriali sia al sistema normativo in cui esse si svolgono,  sembra
esser venuto meno il presupposto che, "in linea storico-sociologica e
quindi di razionalita' pratica", secondo  la  Corte  giustificava  la
ragionevolezza del sistema delineato dall'art. 19 lett. b),  e  cioe'
la corrispondenza dell'unico criterio normativo  "allo  strumento  di
misurazione della forza di un sindacato e,  di  riflesso,  della  sua
rappresentativita'". 
    L'essenza  del  dubbio  di  costituzionalita'  che   grava   oggi
sull'art.  19  St.  Lav.  risiede  proprio   in   questo,   e   cioe'
nell'impossibilita'  di  qualificare  ancora  la  sottoscrizione  del
contratto  collettivo  come  "indice  giuridicamente   rilevante   di
rappresentativita' effettiva" e di "strumento  di  misurazione  della
forza di un sindacato", in un sistema  diverso  da  quello  all'epoca
posto all'attenzione della Code, nel quale si  dava  per  presupposta
l'unitarieta' di azione dei sindacati maggiormente rappresentativi  e
la congiunta sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro e  nel
cui ambito l'applicazione dei  criterio  selettivo  prescritto  dalla
lett. b) poteva al piu' condurre all'esclusione di sindacati autonomi
minoritari. 
    Voltata pagina, nel nuovo assetto  delle  relazioni  industriali,
caratterizzato  -  a  partire  dal  contratto  di   Pomigliano   sino
all'entrata in vigore dell'art. 8 l. 148/2011  -  dall'abbandono  del
sistema del CCNL, dall'"aziendalizzazione" della  contrattazione,  e,
come  riconosciuto  in  un  recente  saggio  certamente   noto   alle
convenute, "da un nuovo equilibrio di potere contrattuale  in  favore
delle imprese", non appare ragionevole  ritenere  che  la  firma  del
contratto applicato nell'unita' produttiva possa ancora costituire un
sicuro ed effettivo indice della "forza di un sindacato", potendo  al
contrario  attestarne  la  debolezza,   e   cioe'   l'incapacita'   o
l'impossibilita' di manifestare il proprio dissenso nei confronti  di
un datore di lavoro che, solo ora, anche a causa delle note divisioni
in campo sindacale, puo' scegliere  all'interno  di  ciascuna  unita'
produttiva quale contratto  sottoscrivere  e  con  quale  controparte
stipularlo, con  la  possibilita'  anche  di  derogare  in  peius  le
clausole del CCNL. 
    Potrebbe quindi ora  apparire  irragionevole,  ex  art.  3  Cost,
l'indicazione di un unico requisito, quale  la  firma  del  contratto
collettivo applicato nell'unita' produttiva, quando la  sua  concreta
applicazione finisca per escludere dalle prerogative di cui al titolo
III dello Statuto uno dei sindacati maggiormente  rappresentativi  in
azienda, ammesso alle trattative, effettivo partecipe  delle  stesse,
che pero' non ha ritenuto di sottoscrivere  il  contratto  nel  pieno
esercizio della propria autonomia negoziale e della propria  liberta'
sindacale, ritenendolo non idoneo  a  soddisfare  gli  interessi  dei
lavoratori da esso rappresentati. 
    Come osservato  in  dottrina,  la  forza  rappresentativa  di  un
soggetto collettivo come un sindacato non puo' essere  misurata  solo
attraverso la sua capacita' di spostare  l'avversario  sulle  proprie
posizioni, poiche' i delicati meccanismi del conflitto sindacale  non
risentono esclusivamente dei rapporti di forza tra due  soggetti,  ma
sono influenzati, specie in fasi  economiche  recessive  come  quella
attuale, da ulteriori, significativi elementi  quali  l'esistenza  di
altri  contraenti,  il  quadro  normativo  in  evoluzione,  il  clima
politico ed  economico  nazionale  e  internazionale.  Appare  quindi
riduttivo, e pertanto irragionevole, valutare la sussistenza  di  una
reale  rappresentativita'  valorizzando  solo  gli  approdi  di   una
trattativa - e non  anche  l'attivita'  negoziale  posta  in  essere,
complessivamente valutata -  tanto  piu'  ove  si  consideri  che  le
vicende attuali dimostrano come il  conflitto  sindacale  non  sempre
possa approdare ad un risultato  negoziale  da  tutti  condiviso.  La
stessa Corte costituzionale, del resto, gia' nella sentenza n. 54 del
1974, ha indicato la  partecipazione  alla  contrattazione  sindacale
applicata  nell'unita'  produttiva  quale  "piu'  sicuro   tra   ogni
ipotizzabile indice di rappresentativita' aziendale". 
    E' vero che, come osservato  dalla  Difesa  delle  convenute,  la
Corte ha chiarito che spetta al legislatore il  potere  discrezionale
di selezionare i beneficiari delle norme cd. promozionali di  cui  al
titolo III dello  Statuto  (sentenza  n.  244/1996),  tuttavia  nella
stessa pronuncia la Consulta ha  precisato  che  la  possibilita'  di
dimostrare la rappresentativita' di un sindacato "per  altre  vie"  -
rispetto al possesso del requisito di cui alla lett. b) dell'art.  19
-  diventa  irrilevante  solo  se  nel  riconoscimento   di   diverse
prerogative all'interno dell'azienda le associazioni sindacali  siano
differenziate sulla base  di  "ragionevoli"  criteri  previsti  dalla
legge, ed e' proprio sotto il profilo  della  ragionevolezza  che  la
legittimita' del criterio di cui  all'art.  19  potrebbe  oggi  esser
messa in seria discussione. 
    La questione appare anche non  manifestamente  infondata,  sempre
con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto l'applicazione  dell'art.
19  attualmente  conduce  ad   una   irragionevole   difformita'   di
trattamento tra associazioni sindacali dotate tutte di pari capacita'
rappresentativa,  e  tutte  partecipanti  nella  stessa  misura  alle
trattative  volte  alla  stipula  del  contratto  collettivo,  e  che
tuttavia non godono all'interno dell'azienda delle stesse prerogative
a tutela degli interessi dei lavoratori da esse rappresentati solo in
ragione  del  dissenso  espresso  avverso  la  stipula  di  contratti
aziendali, contratti che, come autorevolmente osservato, pur nel nome
di  "genuini  imperativi  di   competitivita'"   possono   di   fatto
registrare, specie in una fase recessiva  come  quella  attuale,  "un
inasprimento della condizione operaia"  e  possono  quindi  suscitare
reazioni diverse in capo alle diverse  parti  sindacali  maggiormente
rappresentative, in uno scenario inedito rispetto a quello in cui  si
collocano le precedenti pronunce della Consulta. 
    Il Giudice delle Leggi, come osservato dalle convenute,  ha  gia'
affrontato e superato questo profilo, valorizzando, ai  fini  di  cui
all'art.  19  St.  Lav.,  il   dato   dell'effettivita'   dell'azione
sindacale,  come  espressione  della  capacita'   rappresentativa   e
distinguendola da essa (sentenze n. n.  492/95  e  244/96),  tuttavia
tale  dato  e'  stato  desunto  proprio  dalla  partecipazione   alla
formazione  della  normativa  contrattuale  collettiva,  al  fine  di
escludere dall'ambito  di  applicazione  dell'art.  19  sindacati  di
dubbia presenza ed autenticita', per evitare eccessive proliferazioni
della r.s.a., ritenuta  dalla  Corte  potenzialmente  pregiudizievole
alla stessa efficacia dell'azione sindacale, e per far convergere  le
prerogative di cui al  titolo  III  in  favore  delle  organizzazioni
maggiormente in grado di tutelare gli interessi  dei  lavoratori.  La
Corte ha invero "ripetutamente sottolineato la  razionalita'  di  una
scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti
idonee  ad  impedire  un'eccessiva   dispersione   e   frammentazione
dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi
non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi  di
lavoratori"  (cosi  nella  sentenza  Corte  cost.  n.  30/1990).   La
questione oggi si pone tuttavia in termini opposti rispetto a  quelli
gia'  prospettati,  perche'  alla  luce  del  mutato  contesto  delle
relazioni  sindacali,  l'art.  19,  nella  sua  concreta  ed  attuale
applicazione,  piu'  che  impedire  una  eccessiva   estensione   dei
beneficiari delle tutele puo' di fatto escludere dalla rappresentanza
aziendale  sindacati  confederali  di  sicura  rappresentativita'   e
genuinita', che pure hanno attivamente partecipato alle trattative, e
cio' solo in conseguenza del dissenso da essi espresso nei  confronti
di uno specifico contratto collettivo. 
    Non  puo'  infine  trascurarsi  che  la   stessa   giurisprudenza
costituzionale   ha   valorizzato   il   principio    di    effettiva
rappresentativita', indicando "l'effettivo consenso" come  "metro  di
democrazia" (cosi' nella gia' citata sentenza n.  30/1990),  evocando
il parametro di cui all'art. 39 ultimo comma Cost.,  parametro,  che,
secondo  illustri  Autori,  pur  non  attuato  nel  meccanismo  della
registrazione dei sindacati e del computo dei loro iscritti  si  pone
comunque quale principio fondamentale del nostro sistema di relazioni
sindacali  tanto  da  considerarsi  immediatamente   precettivo.   La
Consulta ha poi osservato che sebbene non le  spetti  il  compito  di
"individuare gli indici di rappresentativita', i modi di verifica del
consenso, l'ambito in cui questa deve essere effettuata, i criteri di
proporzionalita' della rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia
degli obiettivi solidaristici ed equalitari  propri  del  sindacato",
essa "non puo' tuttavia mancare di segnalare che  l'apprestamento  di
nuove regole ispirate  alla  valorizzazione  dell'effettivo  consenso
come  metro  di  democrazia  anche  nell'ambito  dei   rapporti   tra
lavoratori e sindacato sia ormai necessario per garantire  una  piena
attuazione, in materia, dei principi costituzionali". 
    Gli   argomenti   dianzi   accennati   sono   stati   chiaramente
approfonditi nell'ordinanza con la quale in data  4.6.2012  e'  stata
sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19
St.Lav dal Tribunale di Modena, provvedimento che  merita  in  questa
sede di  essere  integralmente  richiamato.  Cosi'  il  Tribunale  di
Modena: 
        "...il  riconoscimento  del  carattere  rappresentativo   del
sindacato e quindi la sua meritevolezza, ai fini delle prerogative di
cui al titolo III dello Statuto,  devono  trovare  fondamento  in  un
criterio  di  razionalita'   che,   in   base   alla   giurisprudenza
costituzionale,  non  puo'  essere   sganciato   dalla   prospettiva,
egualitaria e solidaristica, di incentivare l'attivita' di  sindacati
che riescano a coagulare e a rappresentare gli interessi del  maggior
numero di lavoratori. 
    D'altra parte,  come  la  dottrina  ha  rilevato,  posto  che  la
rappresentativita', anche a livello endoaziendale, e' necessariamente
espressa  dal  consenso  degli   interessati,   in   tanto   potrebbe
prescindersi da questo canone (il consenso) per  sostituirlo  con  un
altro (la sottoscrizione del contratto  collettivo),  in  quanto  sia
rinvenibile un valore che giustifichi questa deviazione. 
    Nell'attuale condizione  di  rottura  dell'unita'  sindacale,  il
criterio selettivo di cui all'art. 19, imperniato  sul  dato  formale
della sottoscrizione del contratto applicato e sganciato da qualsiasi
raccordo con la misura del consenso dei rappresentati, mostra tutti i
suoi limiti in termini di irragionevolezza e miopia. 
    Ad  essere  messa  in  discussione  e',  quindi,  quella   "linea
storico-sociologica" che,  pure  nella  sentenza  n.  244  del  1996,
giustificava la "razionalita' pratica"dell'art. 19 lettera  b)  dello
Statuto. 
    Cio', specialmente, in un sistema privo di  regole  democratiche,
normativamente poste, in grado di selezionare i soggetti  legittimati
a sottoscrivere. 
    L'applicazione pratica dell'art. 19 lettera b), nel nuovo  regime
di rottura  dell'unita'  sindacale,  ha  portato  a  considerare  non
rappresentativo un sindacato, la FIOM, in  conseguenza  della  omessa
sottoscrizione del contratto applicato nelle aziende del gruppo  Fiat
e nonostante sia pacifico che si tratti di sindacato, anche presso le
societa'  convenute,  piu'  rappresentativo  degli  altri  e  quindi,
ragionevolmente, piu' meritevole delle tutele di cui al titolo III. 
    Per effetto dell'art. 19 lett. b), si  e'  considerato  privo  di
forza rappresentativa un sindacato, la FIOM, che e'  stato  convocato
ed ha preso parte alle trattative e alla procedura di  contrattazione
e che, nell'esercizio della propria liberta' sindacale, ha scelto  di
non sottoscrivere il contratto collettivo, manifestando in  tal  modo
il proprio dissenso. 
    Dalla mancata sottoscrizione  del  contratto  collettivo,  si  e'
fatta derivare la negazione di  una  rappresentativita'  che  esiste,
invece, nei fatti e nel consenso dei  lavoratori  addetti  all'unita'
produttiva. 
    Un  criterio  selettivo  rivela  tutta  la  sua   inidoneita'   e
irrazionalita' nel momento in cui, applicato a fattispecie  concrete,
porta ad un risultato che contraddice il presupposto a  dimostrazione
del quale criterio stesso era stato elaborato. 
    Nel caso di specie ed in conseguenza del criterio selettivo della
sottoscrizione del contralto, dovrebbe  riconoscersi  maggiore  forza
rappresentativa alle associazioni firmatarie del contratto  applicato
(Fim-Cisl, Uilm-Uil,  Fismic,  Ugl  Metalmeccanici  e  l'Associazione
Quadri e  Capi  Fiat),  anziche'  alla  FIOM,  laddove  in  fatto  e'
incontestato il dato contrario. 
    La contraddittorieta' tra  la  rappresentativita'  desunta  dalla
sottoscrizione del contratto e quella realmente posseduta dalle varie
associazioni sindacali rivela come la  sottoscrizione  del  contratto
non possa tuttora assumere valore sintomatico della  effettiva  forza
sindacale delle singoli associazioni ma, se mai, di un  loro  diverso
atteggiamento   collaborativo   nei   confronti   della   controparte
datoriale. 
    Le conseguenze abnormi della pedissequa applicazione del criterio
selettivo di cui all'art. 19 lettera b), sganciate dalla  realta'  di
una   effettiva   rappresentativita',   ne   rivelano    l'intrinseca
irragionevolezza, che emerge  persino  da  un'attenta  lettura  della
sentenza n. 244/1996.  E'  proprio  tale  pronuncia  a  non  ritenere
sufficiente la mera adesione formale ad  un  contratto  negoziato  da
altri sindacati, richiedendo, appunto, "una partecipazione attiva  al
processo di formazione del contratto" che,  evidentemente,  non  puo'
essere soddisfatta da un criterio, quale quello della  sottoscrizione
del contratto, che nega i diritti promozionali a chi  ha  partecipato
attivamente alla  trattativa  ed  ha  rifiuto  di  firmare  l'accordo
manifestando in tal modo il proprio dissenso". 
    Il Tribunale di Modena ha anche  prontamente  osservato  come  il
disposto di cui all'art. 19 lettera b) dello Statuto  dei  lavoratori
appaia irragionevole, quanto ai suoi esiti applicativi, non solo alla
luce del mutato assetto  delle  relazioni  sindacali,  ma  anche  con
riferimento alla sua incoerenza con l'attuale quadro normativo in cui
si svolgono tali relazioni: "L'irrazionalita', intesa  come  distonia
nel sistema, emerge, anzitutto, dall'essere il criterio selettivo  di
cui all'art. 19 lettera  b)  divergente,  non  solo  da  quello,  mai
attuato, di cui all'art. 39 comma 4 della Costituzione, ma anche  dal
parametro riferito ai sindacati maggiormente o comparativamente  piu'
rappresentativi utilizzato da una ampia legislazione che  ha  elevato
la  contrattazione  collettiva  a  fonte  integrativa,  suppletiva  o
derogatoria della propria disciplina (cfr.  legge  n.  56  del  1987;
legge n. 223 del 1991; legge n. 196 del 1997; d.lgs n. 61  del  2000;
d.lgs n. 368 del 2001; d.lgs n. 66 del 2003; d.lgs n. 276 del  2003),
da ultimo, l'art. 8 della legge 148 del 2011. 
    L'art. 19, nella sua attuale configurazione, si pone in antinomia
anche rispetto al criterio di rappresentativita' minima, modulato  su
una combinazione di dati associativi e dati elettorali, presente  sia
nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 43),  sia  nell'Accordo
interconfederale del 28.6.2011. 
    Inoltre, l'art. 8 della legge n. 148 del 2011, nel momento in cui
ridefinisce le regole della contrattazione di prossimita', privilegia
il  criterio  maggioritario,  dunque  implicitamente   scartando   la
possibilita' che un sindacato certamente maggioritario come  la  Fiom
possa  essere  escluso  a  favore  di  sindacati  minoritari  (seppur
firmatari). 
    Non solo, proprio l'art.  8  citato  rivela  l'incoerenza  di  un
sistema che da un lato consente ad un sindacato comparativamente piu'
rappresentativo  sul  piano  nazionale  o  territoriale  (e  tale  e'
certamente la FIOM) di stipulare contratti territoriali  o  aziendali
anche in  deroga,  in  specifiche  materie,  alla  contrattazione  di
categoria e alla  normativa  di  legge  e,  dall'altro,  preclude  al
medesimo sindacato di costituire una RSA ove non  abbia  sottoscritto
un contratto collettivo applicato in azienda. 
    E' vero che i criteri individuati  dalle  disposizioni  citate  e
dall'accordo interconfederale del  28.6.2011  sono  finalizzati  alla
selezione  dei  soggetti  abilitati  alla  contrattazione,  ma   essi
rivelano  la  centralita',  nell'ordinamento  statuale  e  in  quello
intersindacale, del principio di effettiva rappresentativita'. 
    Insomma,  alla  tendenza  espressa  dal   sistema   generale   di
selezionare i soggetti abilitati alla  contrattazione  collettiva  in
base ad una verifica concreta di rappresentativita', l'art. 19 oppone
l'effetto paradossale di subordinare il  godimento  dei  diritti  del
titolo III ad un principio di effettivita' della  rappresentanza  che
prescinde da ogni parametro di rilevazione del consenso e poggia  sul
mero dato formale della sottoscrizione del contratto applicato. 
    Il criterio selettivo di cui all'art. 19 lettera  b),  in  quanto
considera  quale  unico  presupposto  per   la   costituzione   delle
rappresentanze sindacali aziendali la  sottoscrizione  del  contratto
collettivo  applicato  nell'unita'  produttiva,  appare   irrazionale
perche' indice  inidoneo  della  effettiva  rappresentativita'  delle
associazioni sindacali,  cosi'  da  tradire  la  ratio  stessa  della
disposizione  dello  Statuto,  volta  ad  attribuire  una   finalita'
promozionale  e  incentivante  all'attivita'  del   sindacato   quale
portatore di interessi del maggior numero di  lavoratori,  che  trova
una diretta  copertura  costituzionale  nel  principio  solidaristico
espresso  dall'art.  2  Cost.  nonche'  nello  stesso  principio   di
uguaglianza sostanziale, di cui al secondo comma  dell'art.  3  della
Costituzione". 
    "L'irrazionalita' del criterio selettivo, come sopra argomentata"
- prosegue il Tribunale di  Modena  -  "determina,  di  per  se',  un
contrasto dell'art. 19 lettera b) con l'art. 39  della  Costituzione,
risultando le norme di sostegno dell'azione  sindacale  nelle  unita'
produttive riservate a sindacati identificati  mediante  criteri  non
conformi a razionalita' (cfr. sentenza Corte  costituzionale  n.  244
del 1996 che ha escluso la violazione dell'art. 39 cost. sul  rilievo
che  le  norme  di  sostegno  dell'azione  sindacale   nelle   unita'
produttive fossero riservate ad alcuni sindacati in  base  a  criteri
discrezionali  nei  limiti  della  razionalita').  L'effetto   legale
dell'art. 19 lett. b), di riconoscimento o negazione dei diritti  del
titolo III in ragione  della  sottoscrizione  o  meno  del  contratto
applicato in azienda, incide sull'esercizio della liberta'  sindacale
limitandola e condizionandola. 
    La decisione dell'associazione sindacale sulla sottoscrizione  di
un contratto collettivo sara' condizionata non solo  dalla  finalita'
di  tutela  degli  interessi  dei  lavoratori,  secondo  la  funzione
regolativa propria  della  contrattazione  collettiva,  bensi'  anche
dalla prospettiva di ottenere (firmando) o perdere (non  firmando)  i
diritti del titolo III, facenti  capo  direttamente  all'associazione
sindacale, potendo le due esigenze, come nella fattispecie in  esame,
entrare in conflitto e dovendosi inoltre valutare la  necessita',  ai
fini della sottoscrizione, del consenso  e  della  collaborazione  di
parte datoriale. 
    In ipotesi estrema, ove  la  parte  datoriale  decidesse  di  non
firmare  alcun  contratto  collettivo,  non  vi  sarebbe  nell'unita'
produttiva  alcuna  rappresentanza   sindacale,   il   che   conferma
l'assoluto potere che il criterio in esame attribuisce alle imprese". 
    Le considerazioni finora svolte portano a  ritenere  rilevante  e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 lettera b) della legge n. 300  del  1970,
per contrasto con gli articoli 3 e 39 della Costituzione, nella parte
in cui, consentendo la costituzione  delle  rappresentanze  sindacali
aziendali  alle  sole  associazioni  firmatarie   di   un   contratto
collettivo applicato nell'unita' produttiva, adotta un unico criterio
che prescinde  dalla  misurazione  dell'effettiva  rappresentativita'
delle associazioni e dall'accesso e partecipazione al negoziato. 

(1) Questi i dati, non contestati, offerti in  ricorso:  "Nella  sede
    legale della convenuta COMAU S.p.A., ove svolge anche la  propria
    attivita', ed ove sono occupati circa 1000  dipendenti,  la  FIOM
    conta 75 iscritti; inoltre, della RSU eletta nel mese  di  maggio
    maggio 2008 facevano parte quattro componenti  eletti  nelle  sue
    liste ...omissis... Nella  unita'  produttiva  della  FGA  S.p.A.
    denominata "Costruzioni Sperimentali", in Torino, via  Biscaretti
    di Ruffia n. 23 Porta 33, ove sono occupati circa 370 dipendenti,
    la FIOM conta 15 iscritti; inoltre,  della  RSU  eletta  in  data
    10/6/2009  facevano  parte  un  componente   eletto   nelle   sue
    liste...omissis... Nella unita' produttiva della  FGA  S.p.A.  in
    Torino, Corso Agnelli 180  (Mirafiori  Plant  Carrozzeria-),  ove
    sono occupati circa 5400 dipendenti, la FIOM conta 619  iscritti;
    inoltre, della RSU eletta in data 17/6/2009 facevano  parte  otto
    componenti tra eletti e nominati nelle  sue  liste  ...omissis...
    Nella  unita'  produttiva  della  FPT  S.p.A.  in  Torino,   C.so
    Settembrini, porta 21 (Mira Meccanica), ove sono  occupati  circa
    1500 dipendenti, la  FIOM  conta  134  iscritti;  inoltre,  della
    eletta in data 17-18/6/2009 facevano parte quattro componenti tra
    eletti e nominati nelle  sue  liste  ...omissis...  Nella  unita'
    produttiva della Magneti Marelli S.p.A.  sita  in  Venaria  Reale
    (TO), Carlo Emanuele II n. 118/150 -  "Exhaust  Systemsˮ  -,  ove
    sono occupati  circa  240  dipendentˮ  FIOM  conta  25  iscritti;
    inoltre, della RSU eletta in  data  22/11/2009  faceva  parte  un
    componente eletto nelle  sue  liste  ...omissis...  Nella  unita'
    produttiva della Sirio S.p.A. in Torino, C.so Ferrucci n.  112/A,
    ove sono  circa  600  dipendenti,  la  FIOM  conta  43  iscritti,
    inoltre, della RSU eletta in data 3-4-5/6/2  facevano  parte  sei
    componenti eletti nelle sue liste ...omissis... Nella sede legale
    della Abarth S.p.A., ove la convenuta  svolge  anche  la  propria
    attivita', ove sono occupati circa 100 dipendenti, la FIOM  conta
    13 iscritti; inoltre, della RSU  eletta  il  26.10.2011  facevano
    parte tre componenti ...omissis... di cui uno  eletto  nelle  sue
    liste ...omissis... Nella unita' produttiva della FPT  Industrial
    S.p.A. denominata "Stabilimento SPA Sturaˮ in Torino, Lungo Stura
    Lazio, ove sono occupati circa 2300 dipendenti, la FIOM conta 226
    iscritti, inoltre, della RSU eletta in data 15-16/6/2009 facevano
    parte sei componenti  tra  eletti  e  nominati  nelle  sue  liste
    ...omissis... Nella unita' produttiva della FPT Industrial  Sp.A.
    denominata "Enti Centraliˮ in Torino,  Puglia  ,  erano  occupati
    sino alla fine del 2010 circa 380 dipendenti,  passati  ad  un  n
    complessivo di circa 700 a  seguito  dell'acquisto  del  ramo  di
    azienda  dalla  Elasis  s.c.p.a..  La  FIOM   conta   attualmente
    nell'unita' produttiva 26 iscritti; inoltre, della RSU eletta  in
    data 11-12/11/2  facevano  parte  tre  componenti  tra  eletti  e
    nominati nelle sue liste ...omissis... su sei membri complessivi,
    ai quali si  aggiunsero,  a  se  dell'acquisizione  del  ramo  di
    azienda di cui  sopra,  due  ulteriori  RSU  ...omissis...  Nella
    unita' produttiva della FGA S.p.A denominata "Enti centrali",  in
    Torino, c.so A 200, ove sono occupati circa 5000  dipendenti,  la
    FIOM conta 130 iscritti; inoltre, della RSU eletta in data 23-24-
    201125/5/2011 facevano porte tredici componenti eletti nelle  sue
    liste ...omissis...  Nella  unita'  produttiva  della  FPT  S.p.A
    denominata "Enti centraliˮ In Torino, c.so  Settembrini  n.  167,
    porta 19, ove sono occupati circa 1250 dipendenti, la FIOM  conta
    31 iscritti; inoltre,  della  RSU  eletta  in  data  11/12/6/2008
    facevano parte cinque componenti eletti nelle  sue  liste;  Nella
    sede legale, ove la FGA CAPITAL S.p.A. svolge  anche  la  propria
    attivita', ed ove sono occupati circa  420  dipendenti,  la  FIOM
    conta 17  iscritti;  inoltre,  della  RSU  eletta  il  13.04.2011
    facevano  parte   due   componenti   eletti   nelle   sue   liste
    ...omissis... Nella unita' produttiva della TEA  S.p.A.  sita  in
    Grugliasco, via  Rivalta  n.  30,  ove  sono  occupati  circa  85
    dipendenti, la FIOM conta 33 iscritti; inoltre, della RSU  eletta
    in data 5/5/2011 facevano parte, su tre membri  complessivi,  due
    componenti ...omissis... tra eletti e nominati nelle  sue  liste;
    Nella unita' produttiva della Automotive Lighting  Italia  S.p.A.
    sita in Venaria (TO), Via Cavallo n. 18, ove sono occupati  circa
    860 dipendenti, la FIOM conta 120 iscritti;  inoltre,  della  RSU
    eletta in data  12/11/2009  facevano  parte  sei  componenti  tra
    eletti e  nominati  nelle  sue  liste  ...omissis...  Nella  sede
    operativa della FGA S.p.A. denominata "Lastraturaˮ di Grugliasco,
    via Di Vittorio n. 34, ove sono occupati circa 350 dipendenti, la
    FIOM conta circa 250  iscritti;  inoltre,  della  RSU  eletta  il
    03.03.2011 facevano parte cinque componenti  ...omissis...  Nella
    unita' produttiva della Iveco S.p.A. sito in Torino,  Via  Puglia
    n. 35, ove sono occupati circa 1900 dipendenti, la FIOM conta  43
    iscritti; inoltre, della RSU eletta in data 15-16/912010 facevano
    parte tre componenti  tra  eletti  e  nominati  nelle  sue  liste
    ...omissis... Nella unita' produttiva della  Sistemi  Sospensioni
    S.p.A. in Rivalta, ove sono occupali  circa  300  dipendenti,  la
    FIOM conta  33  iscritti;  inoltre,  della  RSU  eletta  in  data
    15/7/2009 facevano parte due componenti  tra  eletti  e  nominati
    nelle sue liste ...omissis... Nella sede legale, ove la convenuta
    New Holland Kobelco Construction Machinery S.p.A. svolge anche la
    propria attivita', ed ove sono occupati circa 480 dipendenti,  la
    FIOM conta 38 iscritti; inoltre, della RSU  eletta  nel  mese  di
    giugno 2011 facevano parte tre componenti di cui due eletti nelle
    sue liste eletti  nelle  sue  liste  ...omissis...  Nella  unita'
    produttiva della convenuta Fiat Service S.p.A.  in  Torino,  C.so
    Ferrucci n. 112/A, ove sono occupati circa  1200  dipendenti,  la
    FIOM conta  17  iscritti;  inoltre,  della  RSU  eletta  in  data
    25-2615'/2011 facevano  parte  cinque  componenti  tra  eletti  e
    nominati nelle sue liste ...omissis...  Nella  unita'  produttiva
    della FGA S.p.A. denominata "Costruzione Stampiˮ in Torino,  c.so
    Settembrini n. 53. porta 16 (Mirafiori), ove sono occupati  circa
    268 dipendenti, la FIOM conta 54  iscritti;  inoltre,  della  RSU
    eletta in data 22/6/2009 facevano parte quattro componenti eletti
    nelle sue liste ...omissis... Nella sede operativa di  FGA  S.p.a
    denominata "Presse Mirafioriˮ in Torino, via Settembrini  n.  53,
    ingresso 15, ove sono occupati  circa  900  dipendenti,  la  FIOM
    conta circa 200 iscritti; inoltre, della RSU eletta il 22.06.2009
    facevano parte cinque componenti FIOM ...omissis..."