Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (C.F.    80224030587)     fax:     0696514000     -     PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia  ex
lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia. 
    Contro Regione Valle d'Aosta, in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro tempore avverso la legge regionale n. 34 dell'11
dicembre 2012 pubblicata sul BUR n. 53 del 27 dicembre  2012  recante
modificazioni a leggi regionali in materia  di  professioni  e  altre
disposizioni. 
    La legge della Regione Valle d'Aosta 11  dicembre  2012,  n.  34,
recante: «Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e
altre disposizioni» apporta modifiche a varie leggi e,  segnatamente,
alla legge regionale 7 marzo 1997 (Disciplina  della  professione  di
guida alpina in Valle d'Aosta), n. 7, la legge regionale 31  dicembre
1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci  e  delle
scuole di sci in Valle d'Aosta), la legge regionale 7 maggio 2012, n.
14 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e la  legge  regionale
30 novembre 2001, n. 36. 
    Appare opportuno premettere al riguardo che l'articolo  2,  comma
1, lett. u) dello Statuto attribuisce  alla  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta potesta' legislativa in materia di guide,  portatori  alpini,
maestri e scuole di sci; il che, ai sensi del  medesimo  articolo  2,
avviene comunque nel  rispetto  della  Costituzione  e  dei  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche'  degli  obblighi
internazionali. 
    Cio' posto, secondo la Presidenza del Consiglio presenta  profili
di incostituzionalita' l'articolo 7 della legge regionale citata che,
nel  modificare  l'art.  7-bis  della  legge  regionale  n.  44/1999,
sostituisce il comma 3, prevedendo che «l'esercizio temporaneo  della
professione da parte di maestri di  sci  provenienti,  con  i  propri
clienti,  da  Stati  membri  dell'UE  diversi  dall'Italia  (...)  e'
subordinato  all'accertamento  da  parte  della  struttura  regionale
competente (...)  del  possesso,  anche  sulla  base  dell'esperienza
professionale maturata, di una idonea formazione professionale». 
    Dal che si evince che la professione di maestro di sci, ancorche'
temporanea,  puo'  essere  esercitata  da  parte  dei  professionisti
provenienti da Stati membri dell'Unione Europea diversi  dall'Italia,
con «propri clienti», solamente previo accertamento  da  parte  della
struttura regionale competente dell'idonea formazione  professionale,
anche sulla base dell'esperienza Professionale maturata. 
    Detta disposizione, come si vede, impone restrizioni  all'accesso
e all'esercizio della professione da parte di  maestri  di  sci  gia'
abilitati  in  altri  paesi  membri  dell'Unione  Europea;   trattasi
peraltro   di   restrizioni   del   tutto   sproporzionate   rispetto
all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori  dei
servizi offerti. Esse, dunque,  pongono  un  ostacolo  ingiustificato
all'accesso ed all'esercizio di tale professione  ed  eccedono  dalle
competenze statutarie, cosi'  che  la  legge  impugnata  si  pone  in
violazione dei principi di tutela della concorrenza  e  del  mercato,
sanciti  dall'articolo  117,   secondo   comma,   lett.   e),   della
Costituzione.