Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) fax: 0696514000 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 domicilia. Contro Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore avverso la legge regionale n. 34 dell'11 dicembre 2012 pubblicata sul BUR n. 53 del 27 dicembre 2012 recante modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni. La legge della Regione Valle d'Aosta 11 dicembre 2012, n. 34, recante: «Modificazioni a leggi regionali in materia di professioni e altre disposizioni» apporta modifiche a varie leggi e, segnatamente, alla legge regionale 7 marzo 1997 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), n. 7, la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta), la legge regionale 7 maggio 2012, n. 14 (Disciplina dell'attivita' di acconciatore) e la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36. Appare opportuno premettere al riguardo che l'articolo 2, comma 1, lett. u) dello Statuto attribuisce alla Regione autonoma Valle d'Aosta potesta' legislativa in materia di guide, portatori alpini, maestri e scuole di sci; il che, ai sensi del medesimo articolo 2, avviene comunque nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonche' degli obblighi internazionali. Cio' posto, secondo la Presidenza del Consiglio presenta profili di incostituzionalita' l'articolo 7 della legge regionale citata che, nel modificare l'art. 7-bis della legge regionale n. 44/1999, sostituisce il comma 3, prevedendo che «l'esercizio temporaneo della professione da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell'UE diversi dall'Italia (...) e' subordinato all'accertamento da parte della struttura regionale competente (...) del possesso, anche sulla base dell'esperienza professionale maturata, di una idonea formazione professionale». Dal che si evince che la professione di maestro di sci, ancorche' temporanea, puo' essere esercitata da parte dei professionisti provenienti da Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia, con «propri clienti», solamente previo accertamento da parte della struttura regionale competente dell'idonea formazione professionale, anche sulla base dell'esperienza Professionale maturata. Detta disposizione, come si vede, impone restrizioni all'accesso e all'esercizio della professione da parte di maestri di sci gia' abilitati in altri paesi membri dell'Unione Europea; trattasi peraltro di restrizioni del tutto sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela dei fruitori dei servizi offerti. Esse, dunque, pongono un ostacolo ingiustificato all'accesso ed all'esercizio di tale professione ed eccedono dalle competenze statutarie, cosi' che la legge impugnata si pone in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato, sanciti dall'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.