IL CONSIGLIO DI STATO 
 
    Ha pronunciato la presente, ordinanza. 
    Ordinanza di rimessione  alla  Corte  costituzionale  e  sentenza
parziale. 
    1) sul  ricorso  numero  di  registro  generale  8862  del  2011,
proposto da Francesco Barreca e Maria Teresa Russo,  rappresentati  e
difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio  eletto  presso  Bruno
Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19; 
    Contro Universita' degli studi Mediterranea di  Reggio  Calabria,
rappresentata e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    2) sul  ricorso  numero  di  registro  generale  8864  del  2011,
proposto  da  Angelo  Federico,  Vincenzo  D'Ascola,  Nicola  Moraci,
Claudio De Capua, Giorgio Fontana, Giovanni Spampinato, rappresentati
e difesi dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso  Bruno
Tassone in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19; 
    Contro Universita' degli studi Mediterranea di  Reggio  Calabria,
rappresentata e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    3) sul  ricorso  numero  di  registro  generale  8865  del  2011,
proposto  da  Domenico  Nicolo',  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Antonio Romano, con domicilio eletto presso Bruno  Tassone  in  Roma,
via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19; 
    Contro Universita' degli studi Mediterranea di  Reggio  Calabria,
rappresentata e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    4) sul  ricorso  numero  di  registro  generale  8866  del  2011,
proposto da Giuseppe Tropea, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
Romano, con domicilio eletto presso Bruno Tassone  in  Roma,  via  G.
Pierluigi da Palestrina, n. 19; 
    Contro Universita' degli studi Mediterranea di  Reggio  Calabria,
rappresentata e  difesa  per  legge  dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 
    Tutti e quattro gli appelli per la riforma: 
        della sentenza del  T.a.r.  Calabria  -  Reggio  Calabria  n.
666/2011, resa  tra  le  parti,  concernente  diniego  immissione  in
servizio; 
    Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio  dell'Universita'  degli
studi Mediterranea in tutti e quattro gli appelli; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  dicembre  2012  il
Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti  l'avvocato  Romano  e
l'avvocato dello Stato Dettori; 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    1. I quattro appelli indicati in epigrafe sono stati gia' riuniti
con l'ordinanza collegiale 5 marzo 2012 n. 1249 e  con  la  decisione
dell'adunanza plenaria 28 maggio 2012 n. 17. 
    2. Gli odierni appellanti hanno la qualita': 
        o di professori associati confermati o ricercatori confermati
presso l'Universita' degli studi «Mediterranea» che  hanno  superato,
con  valutazione  di  idoneita',  rispettivamente,  i  concorsi   per
professore   ordinario   e   per   professore    associato    banditi
dall'Universita' nel giugno del 2008; ai sensi dell'art. 5, comma  4,
d.P.R. n. 117/2000 gli stessi sono stati proposti per la nomina (c.d.
«chiamata») dai rispettivi Consigli  di  Facolta'  (con  approvazione
atti e delibera di chiamata in  varie  date,  meglio  specificate  in
atti;  v.   relazione   allegata   alla   memoria   di   costituzione
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato in primo grado); 
        ovvero  di  professore  associato  confermato  e  ricercatore
confermato presso la medesima Universita' degli studi «Mediterranea»,
che hanno  conseguito  una  valutazione  di  idoneita'  presso  altra
Universita', sempre nella II sessione del 2008. 
    3. Gli appellanti hanno  chiesto  all'Universita'  resistente  di
essere assunti nella qualifica per la quale sono risultati idonei. 
    A tale richiesta l'Universita'  ha  opposto  un  diniego  fondato
sulla ritenuta applicabilita'  del  c.d.  «blocco  delle  assunzioni»
disposto dal d.l. 10 novembre 2008, n. 180 (art. 1,  commi  1  e  3),
conv.  in  legge  9  gennaio  2009,  n.  1  in  quanto  l'Universita'
resistente risulta aver superato il limite del 90% del  rapporto  tra
le spese fisse e la misura del FFO (fondo di finanziamento ordinario)
alla data del 31 dicembre 2010. 
    4. Contro  il  diniego  gli  odierni  appellanti  hanno  proposto
separati ricorsi al T.a.r. della Calabria - Reggio Calabria che,  con
la sentenza in epigrafe (12  agosto  2011,  n.  666)  ha  respinto  i
ricorsi. 
    4.1. In sintesi, la sentenza appellata, ha ritenuto che: 
        l'art. 1, d.l. n. 180/2008, nel prevedere il divieto, per  le
Universita' che superino il suddetto limite del 90%, di procedere  ad
assunzioni, conterrebbe una norma a regime, dettata  sia  da  ragioni
finanziarie  che  organizzative,  applicabile  anche  alle  procedure
concorsuali gia' bandite e/o espletate; 
        anche il blocco del turn over previsto dall'art. 1, comma  3,
d.l. n. 180/2008 si applicherebbe al caso  di  specie,  anche  se  in
ipotesi dalle nuove assunzioni  per  le  Universita'  non  deriva  un
aumento di costi, sia perche'  la  norma  non  risponderebbe  solo  a
ragioni finanziarie, ma anche organizzative,  sia  perche'  nel  caso
specifico non vi sarebbe aumento di costi solo per i primi tre anni; 
        non   sarebbe   violato   il   diritto    all'assunzione    o
all'aspettativa acquisita, perche'  non  vi  sarebbe  una  definitiva
preclusione  all'assunzione,  ma  solo  un  suo   differimento   fino
all'esercizio  finanziario  in  cui  l'Universita'   rientrera'   nei
parametri di legge; 
        quanto, poi, in particolare, alla  posizione  di  coloro  che
sono  stati  dichiarati  idonei  in   concorsi   banditi   da   altre
Universita', ostativa all'assunzione sarebbe la mancanza della previa
programmazione triennale; 
        non    sarebbero    fondate    le    dedotte    censure    di
costituzionalita',  in  relazione  alla  lesione  dei   principi   di
uguaglianza,  imparzialita',  buon  andamento   dell'amministrazione,
autonomia universitaria. 
    5. La sentenza e' impugnata con  quattro  separati  appelli,  che
contengono censure di identico tenore, salvo una  censura  aggiuntiva
per i ricorrenti che hanno conseguito l'idoneita' presso  Universita'
diverse da quella dove prestano servizio attualmente come ricercatori
o professori associati. 
    6. La causa e' stata chiamata una prima volta, per  la  decisione
di merito, all'udienza del 14 febbraio 2012, davanti alla sezione VI. 
    6.1.  A  tale  udienza  la  sezione,  riuniti  gli  appelli,  con
ordinanza 5 marzo 2012, n. 1249 ha ritenuto  che  nell'ordine  logico
delle questioni,  fosse  prioritario  l'esame  del  terzo  motivo  di
appello, nella parte in cui si assume che il  divieto  di  assunzione
non si applicherebbe nel caso di ricercatori e  professori  associati
gia'  in  servizio  presso  l'Universita'  Mediterranea,  che   siano
risultati  idonei  nei  concorsi,  rispettivamente,  di'   professori
associati e di professori ordinari, in quanto non si  tratterebbe  di
assunzione ma di passaggio a qualifica superiore [Cons. St., sez. VI,
21 aprile 2010, n. 2217; Id., 16 novembre 2004 n. 7483]. 
    6.2. Tale ordinanza ha rilevato che la  dedotta  questione  della
natura giuridica di assunzione o passaggio  di  qualifica  non  aveva
avuto una soluzione univoca  e  che  si  delineava  un  contrasto  di
giurisprudenza, assumendo che: 
        «Secondo  l'orientamento  giurisprudenziale  ricordato  dagli
appellanti e posto a sostegno del motivo di ricorso,  il  divieto  di
assunzione  (imposto  dal  legislatore  per  esigenze  di   carattere
finanziario)  non  si  applicherebbe  nel  caso  di   ricercatori   e
professori associati gia' in servizio che siano risultati idonei  nei
concorsi, rispettivamente, di professori associati  e  di  professori
ordinari, in quanto non si tratterebbe di assunzione ma di  passaggio
a qualifica superiore [Cons. St., sez VI, 21 apille  2010,  n.  2217;
Id., 16 novembre 2004, n. 7483]. 
    Tuttavia, secondo il diverso orientamento espresso da Cons.  St.,
comm. spec. pubblico impiego, 9 novembre 2005, n. 3556/05, il  blocco
delle assunzioni concerne,  oltre  che  le  assunzioni  derivanti  da
procedure selettive pubbliche, altresi' le  progressioni  da  un'area
all'altra conseguenti a procedure di riqualificazione  del  personale
dipendente. 
    Il Collegio non Ritiene condivisibile la tesi di cui alla  citata
decisione n. 2217/2010  e  preferibile  quella  di  cui  alla  citata
commissione speciale. 
    Anzitutto, nel caso di specie, la progressione di carriera deriva
da un concorso pubblico, sicche' sembrerebbe trattarsi di  assunzione
in senso proprio e non di mero passaggio di qualifica. 
    Anche a ritenere che si tratti di passaggio di qualifica,  sembra
preferibile la  soluzione  della  citata  commissione  speciale,  che
estende il blocco delle assunzioni ai passaggi di qualifica. 
    Invero, la ratio legis sembra  quella  di  impedire  qualsivoglia
"assunzione" conseguente ad un concorso pubblico,  anche  per  coloro
che sono gia' dipendenti dell'Universita' e conseguono una  posizione
superiore in virtu' di concorso pubblico.». 
    6.3.  L'ordinanza,  rilevata  l'esistenza  di  un  contrasto   di
giurisprudenza, e pur avendo espresso una preferenza  per  una  delle
due  tesi  in  conflitto,  ne  ha  rimesso  l'esame  e  la  soluzione
all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato. 
    7. L'adunanza plenaria si e' pronunciata con  sentenza  parziale,
sul solo terzo motivo degli appelli, con la decisione 28 maggio 2012,
n. 17. 
    Il terzo motivo di appello e' stato respinto dalla plenaria sulla
scorta dei seguenti argomenti. 
    «(...) il divieto di assunzione Operi anche  per  l'inquadramento
in ruolo, in una fascia superiore, di docenti gia' in servizio presso
la medesima universita'. 
    Nel caso di specie, non viene rilievo una  procedura  concorsuale
interna finalizzata all'attribuzione di una qualifica superiore ma un
diverso inquadramento in ruolo per effetto dell'idoneita'  conseguita
all'esito di un concorso esterno, aperto anche a soggetti non  legati
da alcun rapporto con l'universita' e non in possesso, ancora piu' in
radice, dello status di docenti universitari. La circostanza che  non
si tratti di procedura riservata a soggetti gia' aventi la  qualifica
di docenti universitari o comunque legati da un  rapporto  di  lavoro
all'amministrazione universitaria, dimostra che la selezione  non  e'
finalizzata alla progressione in carriera ma all'assunzione,  id  est
all'instaurazione di un nuovo rapporto di  lavoro  caratterizzato  da
una  soluzione  di  continuita'  rispetto  alla  pregressa  posizione
eventualmente rivestita dal soggetto idoneo. Non  a'  chi  non  veda,
d'altronde, come urna diversa soluzione ermeneutica,  che  escludesse
l'operativita' del divieto solo per i docenti gia' in servizio presso
l'Universita' che operi la chiamata, discriminerebbe in modo illogico
la  posizione  dei  soggetti  che  abbiano   conseguito   l'idoneita'
all'esito della medesima procedura in base al  dato,  accidentale  ed
estrinseco rispetto ai caratteri ed alla  finalita'  della  procedura
selettiva,  della  sussistenza   di   un   progresso   rapporto   con
l'amministrazione universitaria. 
    Si deve  soggiungere  che  la  ratio  legis,  identificata  nelle
richiamate esigenze di contenimento della spesa e di stimolazione  di
condotte virtuose, si estende anche all'inquadramento in  un  diverso
ruolo di personale docente gia' in servizio presso l'universita'. 
    Si deve,  in  particolare,  convenire,  sulla  scorta  di  questa
prospettiva ermeneutica, che l'assunto, sostenuto  dagli  appellanti,
secondo cui non vi sarebbe aumento di costi  in  caso  di  nomina  in
ruolo di soggetti gia' inquadrati presso la stessa universita' ad  un
livello inferiore e', da un lato, infondato in fatto, e,  dall'altro,
irrilevante in punto di diritto. 
    Quanto al primo aspetto, infatti, il mancato aumento di costi  si
registra, in caso di transito ad una fascia superiore della  docenza,
solo per il primo triennio e non a regime, in quanto la conferma  del
docente  non  e'  un  fatto  meramente   eventuale   ma   l'evenienza
fisiologica da prendete in considerazione ai  fini  dell'indagine  in
merito agli effetti finanziati sortiti,  alla  stregua  dell'id  quod
plerunque accidit, dall'inquadramento nel nuovo ruolo. 
    D'altro canto, come correttamente ritenuto dal Primo Giudice,  il
divieto di assunzione risponde a esigenze anche  organizzative  ed  a
logiche incentivanti che prescindono dalla sussistenza, o meno, di un
immediato aggravio finanziario. 
    Le considerazioni che  precedono  consentono  di  approdare  alla
conclusione secondo cui il blocco delle assunzioni interessa anche  i
casi in esame in quanto il nuovo inquadramento in ruolo  del  docente
e' il frutto dell'esito positivo di una procedura concorsuale  aperta
che da' luogo ad  un'assunzione  in  senso  proprio  e  non  al  mero
passaggio di qualifica per effetto di procedura, riservata. 
    Si deve per completezza osservare, con  riguardo  al  piu'  ampio
tema oggetto del  contrasto  interpretativo  prima  evidenziato,  che
risulta preferibile la tesi, sostenuta dal citalo parere  reso  dalla
Commissione speciale, che  estende  il  blocco  delle  assunzioni  ai
passaggi di qualifica. 
    A fondamento di tale indirizzo si pone il principio,  ribadito  a
piu' riprese dalla giurisprudenza della Corte  delle  leggi  (v.,  da
ultimo, Corte cost.  10  novembre  2011,  n.  299),  secondo  cui  il
principio del concorso come strumento di accesso all'impiego pubblico
(art. 97, comma 3, Cost.)  comprende  sia  le  procedure  preordinate
all'ingresso ex novo di personale nei ruoli dell'amministrazione  sia
quelle finalizzate al  passaggio  dei  dipendenti  ad  una  qualifica
superiore.  La  regola  del  concorso  pubblico   si   atteggia,   in
definitiva, a principio  costituzionale,  passibile  di  deroga  solo
nell'ipotesi in cui la progressione non determini la  novazione,  con
effetti estintivo-costitutivi, dei rapporto di  lavoro  preesistente.
La Corte costituzionale, in sede  di  interpretazione  della  portata
della regola del concorso pubblico, ha altresi' sottolineato  che  la
facolta' del legislatore  di  introdurre  deroghe  al  principio  del
concorso pubblico  aperto  e'  stata  delimitata  in  modo  rigoroso,
potendo tali deroghe essere considerate legittime solo  quando  siano
funzionali   esse   stesse   alle   esigenze   di   buon    andamento
dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e   straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle  (ex  plurimis,
sentenze n. 52 del 2011 e n. 195 del 2010).  In  particolare,  si  e'
piu' volte ribadito che il principio del pubblico concorso,  pur  non
essendo  incompatibile,  nella  logica  dell'agevolazione  del   buon
andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge
di condizioni di accesso intese a  consentire  il  consolidamento  di
pregresse    esperienze    lavorative    maturate    nella     stessa
amministrazione,   non   tollera,   salvo   circostanze   del   tutto
eccezionali, la riserva integrale dei posti disponibili in favore  di
personale interno. 
    La   valorizzazione   della   caratterizzazione   sostanzialmente
novativa degli effetti sortiti, a fronte della posizione  originaria,
dall'attribuzione  di  una  qualifica  superiore  per  effetto  della
procedura  concorsuale,  e'  l'argomento  posto  a   sostegno   anche
dell'indirizzo ermeneutico della Come di legittimita' che,  in  punto
di riparto di giurisdizione, afferma  la  giurisdizione  del  giudice
amministrativo  sulla  cognizione  del  contenzioso   relativo   alle
procedure  riservate  volte  a  sancire  la  progressione   verticale
interna,  ossia  il  passaggio  tra  diverse  aree  di  inquadramento
previste dalla contrattazione collettiva. 
    Posto il principio secondo  cui,  nel  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso  del  personale
dipendente ad un'urea o fascia funzionale superiore deve avvenire per
mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma  costituente,
in definitiva, un pubblico concorso - al quale, di norma, deve essere
consentita anche la partecipazione di candidati esterni -, si osserva
che il quarto comma dell'art.  63  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,
laddove riserva alla giurisdizione  del  giudice  amministrativo  «le
controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni», fa riferimento non  solo
alle procedure concorsuali  strumentali  alla  costituzione,  per  la
prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche  alle  prove  selettive
dirette a permettere l'accesso del  personale  gia'  assunto  ad  una
fascia o area superiore: il temine «assunzione» deve essere  conciato
alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso
iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che,  oltre
tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od  esterno
implica,  esso  stesso,  un   ampliamento   della   pianta   organica
(Cassazione civile, sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15403). 
    E' stato, da ultimo rimarcato  (Cassazione  civile,  sez.  un.  5
maggio 2011, n. 9844), che «per procedure concorsuali  di  assunzione
ascritte   al   diritto   pubblico   e   all'attivita'   autoritativa
dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4,  d.lgs.  30
manzo  2001,  n.  165/2001),  si  intendono   non   soltanto   quelle
preordinate alla costituzione «ex novo» dei rapporti  di  lavoro,  ma
anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale
gia' assunto ad una fascia o area funzionale superiore,  e  cioe'  ad
una  progressione  verticale  che  consista  nel  passaggio  ad   una
posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportale una
novazione  oggettiva  del  rapporto  di  lavoro;  tale  accesso  deve
avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata  ma
costituente,  in  definitiva,  un  pubblico  concorso.  Alla  stregua
dell'interpretazione enunciata, assume avanza determinante,  ai  fini
dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione,  il  contenuto
della contrattazione collettiva, sicche' in presenza di progressioni,
secondo  disposizioni  di  legge  o  di  contratto  collettivo,   che
comportino  una  progressione  verticale  nel  senso   indicato,   la
cognizione   della   controversia   resta   riservata   al    giudice
amministrativo;  sussiste,  invece,  la  giurisdizione  del   giudice
ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti
interni che comportino il passaggio da una  qualifica  all'altra,  ma
nell'ambito della stessa area (o categoria), sia con acquisizione  di
posizioni piu' elevate meramente retributive sia con il  conferimento
di qualifiche superiori, in base a  procedure  che  l'amministrazione
pone in essere con le capacita' e i  poteri  del  privato  datore  di
lavoro». 
    Si deve allora concludere, in fina dei rilievi  fin  qui  svolti,
che soggiacciono al blocco delle assunzioni di cui alla normativa  in
esame  anche  le   progressioni   verticali   e   le   procedine   di
riqualificazione variamente denominate che sanciscono il passaggio ad
una diversa area con la conseguente attribuzione di  un  nuovo  posto
per effetto della novazione del precedente rapporto». 
    8. Respinto il terzo motivo di appello, la  plenaria  ha  rimesso
alla Sezione VI, ai sensi dell'art.  99,  comma  4,  del  codice  del
processo amministrativo, la definizione  del  giudizio  con  riguardo
agli  altri  motivi  che  investono  tematiche  estranee  al  quesito
devoluto al  vaglio  della  plenaria,  e  ha  rimesso  alla  sentenza
definitiva anche la statuizione sulle spese di giudizio. 
    8.1. Occorre pertanto passare all'esame  dei  residui  motivi  di
appello. 
    9. Con il primo motivo di appello si  contesta  l'interpretazione
che il T.a.r. ha dato dell'art. 1, d.l. n. 180/2008. 
    9.1. Si  assume  con  l'appello  che  essendo  tale  disposizione
normativa successiva al bando delle procedure comparative in cui  gli
appellanti sono risultati idonei, essa sarebbe inapplicabile ad esse,
avendo i ricorrenti maturato  una  situazione  di  aspettativa  e  di
legittimo  affidamento.  Il  silenzio  della  disposizione  normativa
sarebbe da interpretare nel senso della sua non retroattivita'. 
    9.2. Inoltre, mentre  il  d.l.  n.  180/2008  aveva  inizialmente
bloccato le procedure concorsuali della prima sessione 2008, la legge
di conversione le ha riavviate  con  nuove  regole;  sarebbe  percio'
contraddittorio  far  proseguire  le  procedure  concorsuali  e   poi
bloccare le assunzioni. 
    9.3. Ancora, il d.m. n. 665/2010 che ripartisce  il  FFO  per  il
2010, all'art. 5 pone a carico dello Stato le chiamate di  idonei  in
dette procedure concorsuali, a condizione che l'Universita' non abbia
sfondato il tetto del 90% del rapporto spese fisse-FFO. 
    Sarebbe una  disposizione  premiale  e  incentivante  da  cui  si
desumerebbe che lo sfondamento del 90% e il blocco del turn over  non
sarebbero condizioni ostative all'assunzione. 
    9.4. La stessa adunanza plenaria,  con  la  decisione  24  maggio
2011, n. 9, avrebbe affermato, sia pure con  riguardo  a  fattispecie
diversa  (le  regole  sull'ammissione  dei  candidati),  che  lo  ius
superveniens non puo' modificare procedure in itinere. 
    9.5. Ove, poi, si insistesse a interpretare  l'art.  1,  d.l.  n.
180/2008 nel senso di applicarsi anche alle procedure concorsuali  in
itinere, la disposizione sarebbe in contrasto  con  l'art.  14  della
Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo,  perche'  creerebbe  una
irragionevole discriminazione  tra  soggetti  vincitori  di  concorsi
banditi nella medesima sessione, che, in base a circostanze del tutto
contingenti  (la  rapidita'  maggiore  o  minore  delle   Universita'
nell'espletare le procedure concorsuali), sono stati o  meno  assunti
prima dell'entrata in vigore della disposizione in commento. 
    Le  norme  della  CEDU   sarebbero   immediatamente   applicabili
nell'ordinamento nazionale, con il conseguente obbligo per il giudice
nazionale di interpretare le  leggi  nazionali  in  coerenza  con  il
principio internazionale di non discriminazione. 
    9.6. Il T.a.r. avrebbe dato una visione restrittiva  dei  criteri
di riparto del FFO, tra i  quali  rientra  anche  la  qualita'  della
classe docente. Errerebbe, poi, il  T.a.r.,  laddove  afferma  che  i
concorsi e  i  relativi  atti  finali  rimangono  solo  in  stato  di
quiescenza, potendo dare luogo  all'assunzione  quando  l'Universita'
sara' rientrata nei parametri di legge. 
    In tal modo il T.a.r. ignorerebbe che l'idoneita' ha una  precisa
durata temporale, pari a cinque anni, decorsi i quali gli idonei  non
potrebbero comunque essere piu' assunti. 
    10. Le censure devono essere respinte. 
    10.1. Si deve anzitutto  escludere  che  in  capo  ai  ricorrenti
sussista un diritto o una aspettativa all'assunzione, ancorche' siano
risultati vincitori nelle procedure concorsuali. 
    E' costante affermazione della giurisprudenza di questo  Consesso
che i  vincitori  di  un  concorso  pubblico  non  hanno  un  diritto
soggettivo incondizionato all'assunzione atteso che l'amministrazione
ha il potere di non procedere ala loro nomina tutte le volte  in  cui
siano presenti non  solo  valide  e  motivate  ragioni  di  interesse
pubblico che abbiano fatto venir meno la necessita' o la  convenienza
alla copertura dei posti messi a concorso,  ma  anche,  e  a  maggior
ragione, quando sia sopravvenuto un intervento normativo che  si  sia
posto come factm pincipis impeditivo della nomina  [Cons.  St.,  sez.
IV, 30 novembre 2009, n. 7497]. 
    Anche con riguardo alla normativa del blocco delle assunzioni, si
e' affermato che essa non si arresta a fronte di un asserito  diritto
all'assunzione, nemmeno con riguardo  alle  c.d.  categorie  protette
[Cons. St., scz. VI, 7 agosto 2007 n. 4378: «Coloro che  fanno  parte
delle categorie protette non maturano il diritto  all'assunzione  nel
caso in cui abbiano superato le prove di una procedura  selettiva  ad
una certa data, qualora, nelle more del c.d. blocco delle assunzioni,
l'amministrazione abbia  rideterminato  la  propria  pianta  organica
riducendone i posti, con esubero del personale gia' in servizio nella
qualifica interessata al concorso»]. 
    10.2. Cio' premesso, occorre procedere all'esegesi  dell'art.  1,
comma 1, d.l. 10 novembre n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n. 1.
Esso dispone (nel testo vigente e applicabile ratione temporis, prima
che il primo periodo venisse soppresso dal d.lgs. n. 49/2012) che «Le
universita' statali che, alla data del 31 dicembre di  ciascun  anno,
hanno superato il limite di cui all'art. 51, comma 4, della legge  27
dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto  dall'art.  12,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2008,  n.  31,  non  possono
procedere all'indiziane di procedure  concorsuali  e  di  valutazione
comparativa, ne' all'assunzione di personale. Alle stesse universita'
e'  data  facolta'  di  completare  le  assunzioni  dei   ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto-legge
7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla  legge
25  ottobre  2007,  n.  176,  e  all'art.  4-bis,   comma   17,   del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di  concorsi  espletati
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    E' evidente che la previsione in commento impedisce, in  caso  di
superamento del limite di cui all'art. 51, comma 4, legge n. 449/1997
(a tenore della quale disposizione «le spese fisse e obbligatorie per
il personale di ruolo delle universita' statali non possono  eccedere
il novanta per cento dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per  il
finanziamento ordinario») sia l'indizione di procedure concorsuali  e
di valutazione comparativa, sia le assunzioni di personale. 
    Il divieto di assunzioni e' netto  e  assoluto,  e  si  riferisce
chiaramente anche alle assunzioni a  cui  dovrebbe  procedersi  sulla
base di procedure concorsuali gia' bandite, in corso di espletamento,
o concluse. 
    Che questa sia la corretta interpretazione discende da  due  dati
testuali inequivoci: 
        infatti,  si  prevede  una  espressa  deroga  al  divieto  di
assunzioni, con riferimento ai soli ricercatori che  siano  vincitori
di procedure concorsuali gia'  espletate  alla  data  di  entrata  in
vigore della  legge  n.  1/1999;  se  ne  desume,  come  argomento  a
contrario, che il divieto di assunzione (in caso di  superamento  del
predetto  limite),  opera  in  tutti  gli  altri  casi  di  procedure
concorsuali in itinere, vale a  dire  di  procedure  concorsuali  che
riguardino professori  ordinari  o  associati,  ovvero  di  procedure
concorsuali che riguardino ricercatori, ma per le quali  non  si  sia
ancora arrivati alla selezione dei vincitori; 
        in  secondo  luogo,   se   la   disposizione   non   trovasse
applicazione alle  procedure  concorsuali  bandite  prima  della  sua
entrata in vigore, sarebbe stato del tutto superfluo l'inciso secondo
cui  le  Universita'  non  possono   procedere   «all'assunzione   di
personale»; sarebbe infatti stato sufficiente l'inciso secondo cui le
Universita'  «non  possono  procedere  all'indizione   di   procedure
concorsuali e di valutazione comparativa». E, invero, la disposizione
in commento contiene un duplice divieto per le Universita', quello di
indire  nuove  procedure  concorsuali,   quello   di   procedere   ad
assunzioni: e' evidente che se si volevano  far  salve  le  procedure
concorsuali gia' bandite e in corso di espletamento, non  si  sarebbe
posto il divieto di assunzioni, essendo  sufficiente  il  divieto  di
bandire nuovi concorsi. 
    10.3. E' irrilevante l'argomento difensivo secondo cui  la  legge
n. 1/2009 ha inteso riavviare le procedure  concorsuali  bandite  nel
2008, sulla base di nuove regole circa  le  commissioni  di  concorso
(art. 1, comma 4, d.l. n. 180/2008). 
    Non vi e' infatti alcuna contraddittorieta' tra l'art. 1, comma 1
e l'art. 1, comma 4,  d.l.  n.  180/2008,  il  primo  che  blocca  le
assunzioni per le Universita' che superino i parametri legali,  e  il
quarto che riavvia le procedure concorsuali bandite nel 2008. 
    E'  chiaro  che  la  prosecuzione  delle  procedure   concorsuali
esitera' nell'assunzione solo se si verifichi la condizione del comma
1, ossia il rispetto dei parametri legali. 
    10.4. Neppure convince l'argomento difensivo che fa leva sul d.m.
n. 665/2010 che ripartisce il FFO per il 2010, il cui art. 5  pone  a
carico  dello  Stato  le  chiamate  di  idonei  in  dette   procedure
concorsuali, a condizione che l'Universita'  non  abbia  sfondato  il
tetto del 90% del rapporto spese fisse-FFO. 
    Infatti da un lato tale disposizione non  fa  che  confermare  la
necessita' del rispetto del suddetto tetto del 90%,  dall'altro  lato
si tratta comunque di un atto di natura amministrativa, che  pertanto
non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge. 
    10.5.  Neppure  e'   pertinente   il   richiamo   alla   sentenza
dell'adunanza plenaria 24 maggio 2011, n.  9,  che,  con  riguardo  a
fattispecie diversa (le regole  sull'ammissione  dei  candidati),  ha
affermato che lo ius superveniens non puo'  modificare  procedure  in
itinere. 
    Il citato pronunciamento  della  plenaria  ha  statuito  che  nei
pubblici concorsi le disposizioni normative sopravvenute  in  materia
di  ammissione  dei  candidati,  di  valutazione  dei  titoli  o   di
svolgimento  di  esami  di  concorso  e  di  votazioni  non   trovano
applicazione per le procedure in itinere alla data della loro entrata
in vigore, in quanto il principio tempus  regit  actum  attiene  alle
sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria  autonomia
funzionale, e non anche ad attivita' (quale e' quella di espletamento
di un concorso)  interamente  disciplinate  dalle  norme  vigenti  al
momento in cui essa ha inizio. Pertanto, mentre le norme  legislative
o regolamentari vigenti al  momento  dell'indizione  della  procedura
devono essere applicate anche se  non  espressamente  richiamate  nel
bando, le norme sopravvenienti per  le  quali  non  e'  configurabile
alcun rinvio  implicito  nella  lex  specialis,  non  modificano,  di
regola, i concorsi gia' banditi  a  meno  che  diversamente  non  sia
espressamente stabilito dalle norme stesse. 
    La pronuncia della plenaria, dunque, da un lato si riferisce allo
ius superveniens nella fase di espletamento del  concorso,  e  non  a
quello che incide sulla fase successiva  dell'assunzione,  dall'altro
lato ammette che lo ius superveniens possa applicarsi alle  procedure
in concorso, se cosi' sia stabilito dallo ius superveniens medesimo. 
    Ora, nel caso di specie, lo ius  superveniens  non  incide  sullo
svolgimento dei  concorsi  universitari,  ma  si  limita  a  impedire
l'assunzione,  che  e'  successiva  all'espletamento   dei   concorsi
medesimi, per le sole Universita' che non rispettino i  parametri  di
legge. 
    10.6. Non sussiste la lamentata  violazione  dell'art.  14  della
CEDU.  Infatti  il  divieto  di   discriminazione   posto   da   tale
disposizione si riferisce al godimento dei diritti e  delle  liberta'
riconosciute dalla CEDU, tra i quali diritti e liberta'  non  rientra
il diritto all'assunzione nei pubblici impieghi. 
    La lamentata discriminazione e' pertanto al di fuori del campo di
applicazione della CEDU. 
    In ogni caso, e per completezza, il Collegio osserva che la  c.d.
«trattatizzazione»  della  Carta  di  Nizza,  e  dunque  dei  diritti
fondamentali in essa riconosciuti, peraltro con ambito limitato  alle
materie di competenza dell'Unione europea, non  ha  comportato  anche
una «comunitarizzazione» della CEDU; per l'effetto,  eventuali  norme
nazionali in contrasto con la CEDU non  possono  essere  disapplicate
dal giudice nazionale (come invece accade nel caso di  contrasto  tra
la norma nazionale e la norma comunitaria), ma  solo  denunciate  con
incidente di costituzionalita' [Corte cost. 7 marzo 2011, n. 80]. 
    Anche la Carta di Nizza, nel porre il principio di uguaglianza  e
il  divieto  di  discriminazioni,  si  riferisce  alle   materie   di
competenza dell'Unione europea,  tra  cui  non  rientra  l'accesso  a
pubblici impieghi. Ne' puo' ravvisarsi una violazione  del  principio
di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in quanto  la  disposizione
dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008 non pone  direttamente  alcuna
discriminazione, che  semmai  discende,  in  concreto,  dalla  prassi
amministrativa, a seconda che le Universita' siano state piu' o  meno
rapide nell'espletamento delle procedure concorsuali. 
    10.7.  Quanto,  infine,  alla  circostanza  che  l'idoneita'  nei
concorsi universitari ha  una  durata  di  cinque  anni,  sicche'  il
divieto di assunzione, imposto alle Universita' non virtuose, rischia
di tradursi in una definitiva penalizzazione per gli idonei,  ove  in
ipotesi l'Universita' non rientri  nei  parametri  di  legge  durante
l'arco temporale di durata dell'idoneita', la stessa, dal momento che
pone  una  questione  di  legittimita'  della  legge,   e   non   dei
provvedimenti impugnati, verra' esaminata dopo l'esame  di  tutte  le
altre censure dedotte. 
    11. Con il secondo motivo di appello si lamenta che anche ammesso
che il citato art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008  si  applicasse  alle
procedure bandite nella I sessione 2008, comunque il blocco del  turn
over e delle assunzioni sarebbe divenuto inapplicabile in virtu'  del
ius superveniens e, segnatamente, dell'art. 1,  comma  24,  legge  di
stabilita' 2011; e se e' vero  che  tale  disposizione  eccettua  dal
blocco del turn over solo  i  ricercatori  che  diventano  professori
associati, tuttavia per identita' di ratio andrebbe  applicata  anche
agli  associati  che  diventano  ordinari,  e  anche  al  divieto  di
assunzioni per sfioramento del parametro del 90%. 
    11.1. La censura e' infondata. 
    Dispone l'art. 1, comma 24, 1. n. 220/2010 (legge  di  stabilita'
2011) che «la dotazione del  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario
delle universita' e' incrementata, per l'anno 2011, di 800 milioni di
euro, nonche' di 500 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2012. A valere su quota parte delle risorse di cui al  primo  periodo
del  presente  comma,  con  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'univensila' e della ricerca, da emanare entro il 31  gennaio  di
ciascun anno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e' approvato un  piano  straordinario  per  la  chiamata  di
professori di seconda fascia per ciascuno degli anni  2011-2016.  Per
le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di  cui
all'art. 66, comma 13, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni». 
    La disposizione e' di  stretta  interpretazione,  come  tutte  le
disposizioni di finanza pubblica, e si riferisce ai soli  ricercatori
che diventano professori associati, comportando, solo per  essi,  una
deroga al blocco del over di  cui  all'art.  66,  comma  13,  di.  n.
112/2008. 
    La   previsione   non   comporta   alcuna   deroga,   e    alcuna
inapplicabilita' sopravvenuta, in relazione all'art. 1, comma 1, d.l.
n. 180/2008. 
    12. Il terzo motivo di appello,  come  gia'  osservato,  e  stato
esaminato e respinto dalla sentenza parziale  dell'adunanza  plenaria
n. 17/2012. 
    13. Con il quarto motivo  di  appello  si  contesta  il  capo  di
sentenza relativo all'interpretazione dell'art. 1, comma 3,  d.l.  n.
180/2008.  I  provvedimenti   rettorali   impugnati   hanno   ammesso
l'esistenza di risorse  da  destinare  all'assunzione  di  professori
ordinari e associati, attraverso la formula dei punti organico  (0,68
quale residuo del turn over 2008 e 1,10 per il 2009). 
    Si lamenta che l'art. 1, comma  3,  citato  non  parla  di  punto
organico, e siccome i ricorrenti  sarebbero  immessi  in  servizio  a
costo zero, la somma da destinarsi  per  la  presa  di  servizio  dei
ricorrenti sarebbe pari a zero. 
    Errerebbe il T.a.r. a  ritenere  che  il  blocco  del  turn  over
risponde ad una ratio non solo finanziaria ma anche qualitativa. 
    13.1. Il mezzo e' infondato. 
    L'art. 1, comma 3, d.l. n. 180/2008 dispone che l  primo  periodo
del comma 13, dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011,  le  universita'
statali, firmi restando i limiti di cui all'art. 1, comma 105,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun  anno,
ad  assunzioni  di   personale   nel   limite   di   un   contingente
corrispondente ad una spesa pari al cinquanta  per  cento  di  quella
relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina  tale
somma per una quota non inferiore al 60 per cento  all'assunzione  di
ricercatori  a  tempo  [determinato  e]  indeterminato,  nonche'   di
contrattisti ai sensi dell'art. 1 comma 14, della  legge  4  novembre
2005, n. 230,  e  per  una  quota  non  superiore  al  10  per  cento
all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni
dei ricercatori per i concorsi di cui all'art. 1,  comma  648,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nei  limiti  delle  risorse  residue
previste  dal  predetto  art.  1,  comma   650.».   Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente  il  fondo  per  il
finanziamento   ordinario   delle   universita',   e'   integrata....
(Omissis)». 
    La previsione in commento pone un limite al c.d. turn  over;  che
va letto in coerenza con il blocco delle assunzioni di cui al comma 1
della medesima disposizione. 
    Le assunzioni previste dal comma 3 sono, da un lato,  ovviamente,
facoltative, e  dall'altro  lato  sono  subordinate  all'assenza  del
divieto di cui al comma 1. 
    Non  essendo  in  fatto  contestata  la  violazione,   da   parte
dell'Universita' appellata, del limite del comma 1, non vi e'  spazio
per l'applicazione del comma 3. 
    Ne' puo' dirsi che rispetto all'art. 1, comma 3, l'assunzione dei
ricorrenti sarebbe  a  costo  zero,  atteso  che  il  contingente  da
assumere deve comportare una spesa pari al 50% di quella relativa  al
personale  a  tempo  indeterminato  cessato  dal  servizio  nell'anno
precedente;  sicche'   i   ricorrenti   gia'   in   servizio   presso
l'Universita', andrebbero da un lato computati  nel  contingente  che
cessa dal servizio, e  dall'altro  lato  nel  contingente  dei  nuovi
assunti, con l'ulteriore limite all'assunzione di professori ordinari
e associati rispetto all'assunzione di ricercatori. 14. Con il quinto
motivo degli appelli n. 8865/2011 e 8866/2011 si propone una  censura
che riguarda solo la posizione  degli  idonei  che  hanno  conseguito
l'idoneita' presso Atenei diversi dall'Universita' appellata. 
    Si contesta il capo di  sentenza  secondo  cui  per  tali  idonei
ulteriore ostacolo all'assunzione deriva  dalla  circostanza  che  il
posto preteso non e' stato previsto dall'Universita' appellata  nella
programmazione triennale del fabbisogno del personale. 
    Si lamenta che la normativa vigente  all'epoca  di  pubblicazione
del bando prevedeva la doppia idoneita',  e  che  il  T.a.r.  avrebbe
fornito una interpretatio abrogans: di  tale  doppia  idoneita'.  Gli
appellanti avrebbero una posizione qualificata e  differenziata,  sia
per  la  regola  della  doppia  idoneita',   sia   perche'   chiamati
dall'Universita'  Mediterranea,  essendo  il  diniego  di  assunzione
successivo a detta chiamata. 
    14.1. Il mezzo e' infondato. 
    Disponeva l'art. 2, comma 1, lett. g) legge n. 210/1998,  vigente
ratione temporis, che i regolamenti relativi alle  procedure  per  la
nomina in ruolo devono, tra l'altro, prevedere «la possibilita',  nel
caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per  le
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del posto
ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno  nominato  in  ruolo  gli
idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo  per  chiamata  i
candidati risultati  idonei  a  seguito  di  valutazioni  comparative
svoltesi  in  altre  sedi  universitarie  per   lo   stesso   settore
scientifico-disciplinare, dopo il decorso  nelle  medesime  sedi  del
termine di cui  alla  lettera  f).  Gli  idonei  nelle  procedure  di
valutazione comparativa relative a professori associati  e  ordinati,
salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera n. 1), hanno  titolo
alla nomina in ruolo da parte delle universita' entro il  termine  di
tre anni, decorrente dalla data  del  provvedimento  di  accertamento
della regolarita' formale degli atti  della  commissione  che  li  ha
proposti». 
    Alla luce  di  tale  previsione,  e  considerato  anche  che  gli
appellanti, ancorche' vincitori del concorso per professore associato
o  universitario  presso  altre  Universita',  erano  stati  chiamati
dall'Universita' appellata, effettivamente la loro posizione non puo'
essere differenziata rispetto a quella di coloro che hanno  vinto  il
concorso presso la medesima Universita' appellata. 
    15. Con il sesto motivo degli appelli n. 8865/2011 e 8866/2011  e
con il quinto motivo degli altri due appelli, si propone una  censura
di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008. 
    Si  lamenta  che  la  disposizione  violerebbe  il  principio  di
autonomia dell'Universita', recato dall'art. 33 Cost. atteso  che  si
preclude all'Universita' l'immissione in ruolo anche se a costo zero,
cosi' compromettendo le scelte strategiche dell'Ateneo. 
    Siccome la norma si baserebbe su  ragioni  non  economiche,  essa
inciderebbe sulle scelte autonome delle Universita'. 
    Sarebbe violato l'art. 97 Cost., sotto il profilo che un  divieto
di assunzioni non motivato da  esigenze  economiche  inciderebbe  sul
buon andamento dell'Universita'. 
    Se  poi  il  blocco  delle  assunzioni  dovesse  essere  ritenuto
giustificato da intenti  sanzionatori,  sarebbe  incostituzionale  in
quanto colpisce i vincitori di concorso, anziche' le sole Universita'
da sanzionare. 
    15.1. Le tre censure sono infondate. 
    Ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, Cost., le universita'  hanno
diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti  da  leggi
dello Stato. Se dunque la Costituzione demanda alle leggi dello Stato
di porre  limiti  all'autonomia  universitaria,  non  puo'  ritenersi
incostituzionale una legge dello Stato per il solo  fatto  che  ponga
limiti all'autonomia universitaria. 
    Puo' semmai discutersi della ragionevolezza e proporzionalita' di
tali limiti. 
    Ma nel caso di specie il limite posto  dal  legislatore,  dettato
per  esigenze  di  finanza  pubblica  e  di  razionalizzazione  delle
assunzioni presso le Universita', non appare  ne'  irragionevole  ne'
sproporzionato,  e  inoltre  l'assunto  degli  appellanti,   che   le
assunzioni avverrebbero a costo  zero,  e'  dimostrato  solo  in  una
prospettiva  di  breve  periodo  (primo  triennio)  e  non   in   una
prospettiva di lungo periodo, che e' quella a cui avere  riguardo  in
una logica di seria riforma e programmazione. 
    Per le stesse ragioni non e' violato l'art. 97 Cost. 
    Infine non e' fondato il terzo profilo di censura, non avendo  le
disposizioni in commento alcun  intento  sanzionatorio,  ma  solo  di
contenimento  della  spesa  pubblica  e  di  razionalizzazione  delle
assunzioni presso le Universita'. 
    16. Va, infine, esaminata la censura, contenuta nel primo  motivo
di  appello,  con  cui  si  deduce  che  l'idoneita'   nei   concorsi
universitari ha una durata di cinque  anni,  sicche'  il  divieto  di
assunzione,  imposto  alle  Universita'  non  virtuose,  rischia   di
tradursi in una definitiva penalizzazione  per  gli  idonei,  ove  in
ipotesi l'Universita' non rientri  nei  parametri  di  legge  durante
l'arco temporale di durata dell'idoneita'. 
    La censura si rivolge, a ben vedere, contro la stessa legge, e ad
avviso  del  Collegio  si  pone   una   questione   di   legittimita'
costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. 
    Dispone l'art. 1, comma 1, d.l. 10 novembre n. 180 conv. in legge
9 gennaio 2009,  n.  1  (nel  testo  vigente  e  applicabile  ratione
temporis, prima che il primo periodo venisse soppresso dal d.lgs.  n.
49/2012) che «Le universita' statali che, alla data del  31  dicembre
di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all'art.  51,  comma
4, della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31  dicembre  2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2008,
n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e
di valutazione comparativa, ne'  all'assunzione  di  personale.  Alle
stesse universita' e' data facolta' di completare  le  assuntemi  dei
ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'art. 3,  comma  1,  del
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  e  all'art.
4-bis., comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e  comunque  di
concorsi espletati alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sella  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica». 
    La disposizione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 180/2008, si limita
a porre un divieto di assunzione per  le  Universita'  non  virtuose,
senza considerare la possibile  penalizzazione  per  i  vincitori  di
procedure concorsuali,  per  i  quali  il  rischio  non  e'  solo  il
differimento  dell'assunzione,  ma   anche   quello   della   perdita
definitiva  della  chance  di  assunzione,  tutte  le  volte  in  cui
l'Universita' non virtuosa non rientri nei parametri di legge durante
l'arco temporale di durata dell'idoneita' (pari a cinque anni). 
    In tal modo, una misura, che mira  a  razionalizzare  la  finanza
pubblica e l'organizzazione universitaria, si traduce  anche  in  una
penalizzazione  per  soggetti  che  hanno  partecipato,   con   esito
vittorioso, ad un concorso pubblico. 
    Tale penalizzazione puo' ritenersi giustificata  dalle  superiori
esigenze  di  finanza  e  organizzazione  pubblica  solo  se  sia  un
sacrificio temporalmente limitato  (differimento  dell'assunzione)  e
non anche se sia un sacrificio definitivo (perdita  della  chance  di
assunzione), che sarebbe manifestamente sproporzionato rispetto  alle
finalita' perseguite. 
    L'art. 1, comma 1, di n. 180/2008 si limita, invece, a vietare le
assunzioni alle Universita'  non  virtuose,  senza  preoccuparsi  del
decorso del termine di durata delle idoneita'. 
    In tal modo,  la  disposizione  ha  come  possibile  effetto  una
penalizzazione definitiva dei vincitori di concorsi. 
    La penalizzazione definitiva, sembra contrastare con il principio
di razionalita' e ragionevolezza della legge, dando luogo ad  eccesso
di potere legislativo, nonche' con il  principio  di  buon  andamento
della pubblica amministrazione, atteso che a causa del divieto  delle
assunzioni, in combinazione con il  decorso  del  termine  di  durata
delle idoneita', si toglie efficacia  a  procedure  concorsuali  gia'
espletate, sicche' le Universita' devono bandire all'occorrenza nuove
procedure, sostenendo aggravi di tempi e di costi. 
    La disposizione normativa avrebbe pertanto dovuto  prevedere,  in
concomitanza con il divieto di assunzioni e per tutta  la  durata  di
tale divieto, una sospensione del termine di durata delle idoneita'. 
    Appare  pertanto  rilevante,  nel  giudizio  in  corso,   e   non
manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e  97  Cost.,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  d.l.
10 novembre 2008, n. 180 conv. in legge 9 gennaio 2009, n.  1,  nella
parte in cui, nel prevedere il divieto di assunzione - a carico delle
Universita' non virtuose - non  prevede  anche  una  sospensione  del
termine  di  durata  delle  idoneita'  conseguite  nei  concorsi   di
ricercatore e professore universitario, per tutto  il  tempo  in  cui
opera  il  divieto  di  assunzione,  cosi'   determinando   l'effetto
sproporzionato, irragionevole e in contrasto con il principio di buon
andamento   dell'amministrazione,   che   il   termine   di    durata
dell'idoneita' decorre durante il periodo in cui opera il divieto  di
assunzione, sicche' il divieto stesso  imposto  alle  Universita'  si
traduce anche in una perdita definitiva, per gli idonei, della chance
di assunzione, tutte le volte in cui le Universita' non rientrino nei
parametri di legge durante il periodo di validita' dell'idoneita'. 
    17.  In  conclusione,  il  giudizio  va   sospeso   limitatamente
all'esame di un profilo del primo motivo di  appello,  sul  quale  va
sollevata questione di legittimita' costituzionale; gli appelli vanno
nel resto respinti. 
    La pronuncia sulle spese e' riservata alla decisione definitiva.