LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 21779-2009 proposto da: Di Donna Giovanna DDNGNN67P50F839S, D'Auria Donato DRADNT64R30F839Q, Cariello Gian Paolo CRLGPL38R09I862Y, elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini 142, presso lo studio dell'avvocato Misiani Claudio, che li rappresenta e difende giusta delega in atti; ricorrenti; Contro Il Mattino SPA 053117851003, (gia' EDI.ME S.p.A.) in persona del procuratore speciale il Dr. Massimo Garzilli, Gambescia Paolo, elettivamente domiciliati in Roma, viale Castro Pretorio 124, presso lo studio dell'avvocato Savini Alessandro, rappresentati e difesi dall'avvocato Barra Caracciolo Francesco giusta delega in atti; controricorrente; Contro Gasparri Maurizio, intimato, Avverso la sentenza n. 3481/2008 della Corte d'appello di Roma, depositata l'8 settembre 2008, R.G.N. 3292/2005; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. Paolo D'Alessandro; Udito l'Avvocato Claudio Misiani; Udito l'Avvocato Alessandro Savini per delega; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. Ritenuto in fatto che Gian Paolo Cariello, Donato D'Auria e Giovanna Di Donna propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha rigettato il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato improcedibile la domanda di risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa proposta nei confronti dell'on. Maurizio Gasparri e rigettato la stessa domanda proposta nei confronti de Il Mattino S.p.A. (gia' EDI.ME S.p.A.) e di Paolo Gambescia, in relazione alla pubblicazione su Il Mattino di due articoli nei giorni 18 e 19 marzo 2000, recanti interviste all'on. Gasparri, ritenuti diffamatori dagli attori, componenti del Tribunale del Riesame di Napoli che, accogliendo l'appello di Carmine Giuliano, imputato di gravi fatti di camorra, aveva disposto che questi, in luogo di essere custodito in carcere, proseguisse la custodia cautelare presso la casa di cura S. Anna di Cassino, da cui una settimana piu' tardi era evaso; che nell'articolo del 18 marzo erano riportate le dichiarazioni dell'on. Gasparri che commentava in tono aspro e fortemente critico la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli, affermando di avere dubbi sulla legittimita' dell'operato dei magistrati - che definiva irresponsabili - e sollecitando un intervento del ministro competente per l'accertamento di eventuali responsabilita', mentre nell'articolo pubblicato il giorno successivo erano riportate ulteriori dichiarazioni dell'On. Gasparri che, sempre esprimendosi sulla vicenda, aveva aggiunto di avere sospetti non di «dabbenaggine» dei giudici ma di comportamento illecito e precisava che avrebbe riferito alla Procura della Repubblica, oltre a sollecitare indagini tramite Interrogazioni parlamentari; che resistono con controricorso Il Mattino S.p.A. e Paolo Gambescia mentre Maurizio Gasparri non si e' costituito. Considerato in diritto che - preliminarmente separato, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso proposto contro il Gasparri da quello proposto nei confronti de Il Mattino S.p.A. e di Paolo Gambescia - con i primi due motivi, esclusivamente attinenti la pronuncia di improcedibilita' nei confronti del Gasparri, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e dei vizio di motivazione, censurano la dichiarazione di improcedibilita' della domanda nei confronti del deputato Maurizio Gasparri, sostanzialmente assumendo che la delibera della Camera dei Deputati del 27 febbraio 2001, secondo cui le dichiarazioni dell'on. Gasparri concernevano opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, non e' conforme alla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'art. 68 Cost.; che i due motivi appaiono fondati; che infatti, secondo la ormai costante giurisprudenza della Corte costituzionale, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento - al quale e' subordinata la prerogativa dell'insindacabilita' di cui all'art. 68, primo comma, Cost. - e' necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare (tra le ultime, sentenze della Corte costituzionale n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000, nonche', della Corte di cassazione, n. 29859 del 19 dicembre 2008, n. 18687 del 6 settembre 2007); che la delibera di Insindacabilita' della Camera dei deputati non indica atti parlamentari tipici dei deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni dell'on. Gasparri, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga del boss «fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Gasparri aveva preannunziato», senza indicare chi avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e quando esse fossero state richieste; che, dunque, la delibera in esame sembra obliterare completamente il diritto vivente; che sussistono pertanto i presupposti per sollevare conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.