Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12. 
    Contro Regione Abruzzo, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 3 del  10
gennaio 2013 pubblicata nel BUR n. 7  del  16  gennaio  2013  recante
norme sul «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013  -
Bilancio pluriennale 2013-2015». 
    La legge regionale n. 3 del 10 gennaio 2013 (pubblicata  nel  BUR
della Regione Abruzzo  n.  7  del  16  gennaio  2013)  disciplina  il
bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  2013  -Bilancio
pluriennale 2013-2015. 
    Piu' precisamente l'art. 13 rubricato «Residui passivi  spese  in
conto capitale» dispone, al comma 1,: «E'  autorizzata  l'iscrizione,
nello stato di previsione della spesa, del  cap.  323500  (U.P.B.  15
febbraio 2003) denominato «Fondo speciale per la  riassegnazione  dei
residui passivi delle spese in conto capitale, perenti, agli  effetti
amministrativi, reclamate dai  creditori»,  ai  sensi  dell'art.  34,
comma 7, letta a) della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3,  con  lo
stanziamento per competenza di euro 6.000.000,00. 
    L'art 14 rubricato «Residui passivi spese  correnti»  dispone  al
comma 1 «E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della
spesa, del cap. 321920 (U.P.B. 15 gennaio 2002) denominato «Fondo  di
riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte  corrente,
perenti agli effetti amministrativi,  reclamate  dai  creditori»,  ai
sensi dell'art. 18, comma 2, della legge regionale 25 marzo 2002,  n.
3, con lo stanziamento per competenza di euro 3.000.000,00.». 
    Le disposizioni  sopra  richiamate,  appaiono  costituzionalmente
illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto
il Governo - giusta delibera del Consiglio dei ministri dell'8  marzo
2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art.
127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti; 
 
                               Motivi 
 
1. Violazione degli artt. 81 quarto comma, testo ante  2014,  e  117,
terzo comma, della Costituzione. 
    Come si e' detto, con la legge regionale n. 3 del 10 gennaio 2013
la Regione Abruzzo ha disciplinato  il  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015. 
    Agli artt. 13 e 14 la Regione ha  disposto  l'utilizzo  di  quota
parte del saldo finanziario  presunto  alla  chiusura  dell'esercizio
2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate. 
    In particolare, tra le spese  la  cui  copertura  e'  prefigurata
dall'art. 11  della  legge  stessa,  tramite  l'utilizzo  dell'avanzo
presunto, vi sono quelle relative  alla  riassegnazione  dei  residui
passivi perenti in conto  capitale  e  di  parte  corrente,  iscritte
rispettivamente nei capitoli  323500  (UPB1S.02.003)  e  321920  (UPB
15.01.002). 
    La legge regionale, malgrado non  sia  stata  ancora  certificata
l'effettiva disponibilita' dell'esercizio  2012,  con  l'approvazione
del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012,dispone l'utilizzo di
quota parte del  saldo  finanziario  presunto  2012  a  copertura  di
stanziamenti di spese. 
    La legge regionale in tal modo viola i  parametri  costituzionali
in rubrica,in  particolare  viola  il  principio  di  equilibrio  del
bilancio,di cui all'art. 81, 4  comma,  Cost.,  nonche'  l'art.  117,
terzo comma della Costituzione, in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    In sostanza,la Regione dispone la copertura finanziaria di  spese
non   vincolate    attraverso    l'utilizzazione    dell'avanzo    di
amministrazione dell'esercizio precedente che e' ancora  in  pendenza
di accertamento per la mancata approvazione del rendiconto 2012. 
    Non e' peraltro conforme ai precetti dell'art. 81, quarto  comma,
Cost.  realizzare  il  pareggio  di  bilancio  in   sede   preventiva
attraverso la contabilizzazione di un avanzo di  amministrazione  non
accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione  del
consuntivo dell'esercizio precedente. 
    In   altri    termini,come    costantemente    affermato    dalla
giurisprudenza di codesta Corte  costituzionale  (sentenze  106/2011,
68/2011,141 e  100/2010,  213/2008,  384/1991  e  da  ultimo  con  la
sentenza n. 70 del 2012) l'obbligo di copertura avrebbe dovuto essere
osservato dalla Regione Abruzzo attraverso la previa  verifica  della
disponibilita' effettiva delle risorse  impiegate,per  assicurare  il
tendenziale equilibrio tra entrate e uscite. 
    Con  costante  orientamento  codesta  Corte  costituzionale,   in
relazione al parametro dell'art. 81,4 comma Cost., ha ritenuto che la
copertura  deve   essere   credibile,sufficientemente   sicura,   non
arbitraria o irrazionale. 
    La Corte ha chiarito che il saldo finanziario  presunto  consiste
in una stima provvisoria, priva di valore  giuridico  ai  fini  delle
corrispondenti autorizzazioni di spesa. La  medesima  giurisprudenza,
inoltre, ha sottolineato che «nessuna spesa  puo'  essere  accesa  in
poste di bilancio correlate ad un  avanzo  presunto,  se  non  quella
finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio
precedente». 
    In particolare, nella sentenza n. 70/2012, la Corte ha  stabilito
in proposito che «Nell'ordinamento finanziario delle  amministrazioni
pubbliche i  principi  del  pareggio  e  dell'equilibrio  tendenziale
fissati nell'art. 81, quarto comma, Cost.  si  realizzano  attraverso
due regole, una statica e l'altra dinamica: la prima  consiste  nella
parificazione delle  previsioni  di  entrata  e  spesa;  la  seconda,
fondata sul carattere autorizzatorio  del  bilancio  preventivo,  non
consente di superare in corso di  esercizio  gli  stanziamenti  dallo
stesso  consentiti.  La  loro  combinazione   protegge   l'equilibrio
tendenziale in corso di esercizio  a  condizione  che  le  pertinenti
risorse correlate siano effettive e congruenti». La  declinazione  di
tali  fondamentali  canoni  contabili   con   specifico   riferimento
all'avanzo di amministrazione conduce ad affermare che lo stesso puo'
esistere, giuridicamente e  contabilmente,  soltanto  sul  necessario
presupposto del suo gia' avvenuto accertamento; accertamento che puo'
effettuarsi solo mediante il  perfezionamento  dell'approvazione  del
rendiconto relativo all'esercizio nel quale l'avanzo si  e'  formato.
Prima di tale momento l'avanzo di amministrazione non puo' che essere
meramente  «presunto  ed  -   in   quanto   tale   -   giuridicamente
inesistente». 
    La Corte nella medesima sentenza ha puntualizzato il concetto  di
avanzo di amministrazione «E' bene altresi' ricordare che l'avanzo di
amministrazione costituisce una specie della piu' ampia categoria del
risultato di amministrazione, il quale  -  per  effetto  della  somma
algebrica tra residui attivi, passivi e fondo di cassa -  puo'  avere
quale esito l'avanzo, il disavanzo o il pareggio. 
    Il risultato non ancora  riconosciuto  attraverso  l'approvazione
del rendiconto dell'anno  precedente  viene  denominato,  secondo  la
prassi contabile, «risultato presunto». Esso consiste  in  una  stima
provvisoria, priva di valore giuridico ai fini  delle  corrispondenti
autorizzazioni di spesa. 
    Nessuna spesa puo' essere accesa in poste di  bilancio  correlate
ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati  e
regolarmente stanziati nell'esercizio  precedente.  Il  risultato  di
amministrazione presunto, che a  sua  volta  puo'  concretarsi  nella
stima di un avanzo, di un pareggio o di un disavanzo, consiste in una
previsione ragionevole e prudente, formulata in  base  alla  chiusura
dei conti intervenuta al 31 dicembre, del definitivo esito contabile,
il  quale  sara'  stabilizzato  solo  in  sede  di  approvazione  del
rendiconto. 
    Il suo ausilio in sede di impianto e  gestione  del  bilancio  di
previsione - la fisiologia contabile e' nel senso dell'iscrivibilita'
solo in corso di gestione, perche' il termine per l'approvazione  del
bilancio  di  previsione  e'  antecedente  a   quello   di   chiusura
dell'esercizio precedente; tuttavia, nel  caso  in  esame,  la  legge
regionale di approvazione e'  intervenuta  ad  anno  inoltrato  -  e'
soprattutto quello di ripristinare tempestivamente gli  equilibri  di
bilancio nel caso di disavanzo  presunto,  attraverso  I'applicazione
del pertinente valore negativo al bilancio in corso ed il prudenziale
correlato accantonamento di risorse indispensabili nel caso in cui il
rendiconto  palesi  successivamente,  ad  esercizio   inoltrato,   un
risultato negativo certo e piu' difficile da correggere  nel  residuo
arco temporale annuale a disposizione. 
    In buona sostanza, mentre la corretta pratica contabile prescrive
un atteggiamento tempestivo e prudenziale nei confronti del disavanzo
presunto,  il  legislatore   vieta   tassativamente   l'utilizzazione
dell'avanzo presunto per costruire gli  equilibri  del  bilancio,  in
quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso,
produttiva di rischi  per  la  sana  gestione  finanziaria  dell'ente
pubblico. 
    Nel caso in esame, peraltro, la situazione di pregiudizio per gli
equilibri di bilancio  viene  aggravata  dalla  natura  corrente  e/o
obbligatoria delle spese  coperte  con  l'avanzo  di  amministrazione
presunto. Detta categoria di passivita' e'  caratterizzata,  per  sua
intrinseca natura, dalla doverosita' e  dalla  scadenza  obbligatoria
dei  pertinenti  esborsi,  assolutamente  irriducibili  ai  tempi  ed
all'alea della procedura di verifica ed approvazione  dell'avanzo  di
amministrazione.». 
    E' quindi evidente la violazione dei parametri costituzionali  in
rubrica. 
    Cio' premesso in termini generali, va  poi  osservato  che  nella
legge regionale in esame, appare non congrua la gestione dei  residui
perenti il cui ammontare, al 31 dicembre 2011, per il solo  titolo  1
della spesa, e' pari a circa 21  milioni  di  curo,  diversamente  da
quanto riportato nel bilancio di previsione  per  il  2013  ove  sono
complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei  residui
passivi perenti, risorse per euro 9.000.000,00. 
    Al riguardo la Corte costituzionale con la  sentenza  n.  70  del
2012 ha sottolineato che l'entita' di tale stanziamento  «non  appare
improntata a criteri di prudenzialita', in quanto, cosi'  come  anche
sostenuto dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie (delibera n.
14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento
delle obbligazioni assunte, la dotazione del  fondo  residui  perenti
dovrebbe avere una consistenza  tale  da  assicurare  un  margine  di
copertura pari al 70% degli stessi. 
    Le norme impugnate oltre a  violare  la  regola  sostanziale  del
pareggio di bilancio e di effettivita' delle coperture, violano anche
l'arti 17, terzo  comma,  Cost.  nella  parte  in  cui  assegna  alla
competenza concorrente dello Stato e delle  regioni  la  materia  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    La regola secondo cui non e' consentito  coprire  spese  mediante
l'avanzo presunto  non  ancora  accertato  tramite  approvazione  del
rendiconto  costituisce,  infatti,  per  quanto  sopra  illustrato,un
principio fondamentale  di  coordinamento  finanziario.  L'incertezza
della copertura potrebbe infatti generare la  necessita'  di  manovre
correttive  in  corso  di   esercizio,cosi   alterando   l'equilibrio
complessivo della finanza pubblica allargata. 
    Non compete quindi alla Regione dettare  norme  di  bilancio  che
contravvengono a tale principio.