Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato   (c.f.
80224030587, per il ricevimento degli atti,  fax  06/96514000  e  PEC
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei  confronti
della Regione Molise in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore per la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 6, 11, 12 e 13 della legge regionale n. 5 del 17  gennaio
2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  n.  3
del 21 gennaio 2013, recante "Bilancio regionale di competenza  e  di
cassa  per  l'esercizio  finanziario  2013  -  Bilancio   pluriennale
2013/2015" giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 8 marzo
2013. 
    La Regione  Molise  ha  dettato  norme  in  materia  di  Bilancio
regionale di previsione, di competenza e di  cassa,  per  l'esercizio
finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015 con la  L.R.  n.  5
del 17 gennaio 2013. 
    Tale  legge,  in  particolare,  nel  prevedere,   sub   art.   6,
l'allegazione al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2013,
dei "Riepiloghi  ed  i  prospetti"  risultanti  dalla  Tabella  n.  4
concernente "Elenco delle spese obbligatorie",  ha  poi  disciplinato
nei successivi articoli 11, 12 e  13  rispettivamente  il  "Fondo  di
riserva per spese obbligatorie",  il  "Fondo  di  riserva  per  spese
impreviste"  ed  il  "Capitolo  di  spesa  per   finanziare   residui
cancellati". 
    In particolare, in tali articoli e' stato stabilito che: 
        (art. 11): "All'unita' previsionale  di  base  n.  922  dello
stato di previsione della spesa e' autorizzata  l'iscrizione  di  uno
stanziamento di competenza di euro 920.610,01 a titolo di  "Fondo  di
riserva per spese obbligatorie e d'ordine", con uguale  dotazione  di
cassa. 
    2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella  tabella
n. 4 di cui all'articolo 6, comma 1. 
    3. L'utilizzo del fondo  e'  disciplinato  dalle  norme  previste
dall'articolo 24 dello legge regionale n. 4/2002.". 
        (art.  12):  "E'   autorizzata   l'iscrizione   alla   unita'
previsionale di base n. 922 dello stato di previsione della spesa  di
uno stanziamento di euro 198.000,00 a titolo di "Fondo di riserva per
spese impreviste". 
    2. L'utilizzo di somme da prelevare  dal  fondo  e'  disciplinato
dalle norme di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 4/2002." 
        (art. 13): Per il pagamento di somme  eliminate  dai  residui
passivi  per  le  quali  sia  prevedibile  da  parte  dei   creditori
l'esercizio  del  proprio  diritto  a   riscuotere   e'   autorizzata
l'iscrizione, nella unita' previsionale di base n. 922 dello stato di
previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e
di cassa, per l'anno 2013, di euro 300.000,00. 
    2. Per l'utilizzo  del  fondo  sara'  osservato  quanto  previsto
dall'articolo 27 della legge regionale n. 4/2002.". 
    In  sostanza,  con  le  norme  riportate  e'  stata  disposta  la
copertura  di  stanziamenti  di  spese   non   vincolate   attraverso
l'utilizzo di una quota parte del saldo finanziario presunto riferito
al 2012,  malgrado  non  sia  stata  ancora  certificata  l'effettiva
disponibilita' dello stesso con  l'approvazione  del  rendiconto  per
l'esercizio finanziario 2012. 
    Tra le spese la cui copertura e' assicurata tramite l'utilizzo di
detto saldo finanziario presunto, come visto,  sono  inserite  quelle
relative al Fondo di riserva per  spese  obbligatorie,  al  Fondo  di
riserva per spese  impreviste  e  alla  ri-assegnazione  dei  residui
passivi perenti. 
    E' avviso del Governo che,  con  tali  disposizioni,  la  Regione
Molise abbia travalicato i limiti  fissati  dalla  Costituzione  alla
propria  competenza  legislativa,  come   si   chiarira'   attraverso
l'illustrazione del seguente 
 
                               Motivo 
 
    Violazione dell'art. 81, 4° comma, in relazione al  principio  di
equilibrio del bilancio e dell'art. 117, comma 3  della  Costituzione
con  riguardo  al  principio  fondamentale  del  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    La L.R. in argomento, come  rilevato  nelle  premesse,  autorizza
l'utilizzazione di parte delle somme provenienti dal  presunto  saldo
finanziario 2012, per coprire lo stanziamento di spese, non vincolate
euro 920.610,01 destinati a Fondo di riserva per  spese  obbligatorie
(art. 11), euro 198.000,00 destinati al Fondo di  riserva  per  spese
impreviste   (art.   12)   ed   euro   300.000,00   destinati    alla
ri-assegnazione dei residui passivi perenti (art. 13) -  relative  al
2013,   malgrado   sia   mancata   la   preventiva   verifica   della
disponibilita' effettiva  di  tali  somme,  resa  possibile  solo  in
conseguenza  dell'approvazione   del   rendiconto   per   l'esercizio
finanziario 2012 ed idonea a certificare  l'effettiva  disponibilita'
del saldo presunto suddetto. 
    Codesta Corte ha, di recente, chiarito che il  saldo  finanziario
presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico
ai fini delle autorizzazioni di spesa ed ha sottolineato che "nessuna
spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un  avanzo
presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e  regolarmente
stanziati nell'esercizio precedente". (sentenza n. 70/2012). 
    La normativa censurata, quindi, si pone in evidente contrasto con
l'art. 81, comma 4, della Costituzione  dal  momento  che  esiste  un
concreto obbligo di  copertura  "attraverso  la  previa  verifica  di
disponibilita' delle risorse impiegate, per assicurare il tendenziale
equilibrio tra entrate ed uscite. E' costante orientamento di  questa
Corte, in relazione al parametro dell'art. 81,  quarto  comma  Cost.,
che la copertura deve essere credibile, sufficientemente sicura,  non
arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 del 2011, n. 68  del  2011,
n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del
1966)...  il   legislatore   vieta   tassativamente   l'utilizzazione
dell'avanzo presunto per costruire gli  equilibri  del  bilancio,  in
quanto entita' economica di incerta realizzazione e, per cio' stesso,
produttiva di rischi  per  la  sana  gestione  finanziaria  dell'ente
pubblico." (sentenza n. 70/2012). 
    Ne  consegue  che  le  disposizioni  regionali  sono  lesive  del
principio fondamentale sancito  nell'art.  81,  4°  comma  Cost.  che
garantisce il principio di equilibrio del bilancio nonche'  dell'art.
117, 3°  comma,  che  attribuisce  allo  Stato  potesta'  legislativa
concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.