IL TRIBUNALE Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 gennaio 2013 nel procedimento in epigrafe indicato, osserva quanto segue. 1. Fatto e svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato in data 23 maggio 2011, Montanari Enza proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 147/2011, emesso dal Tribunale di Pinerolo in data 30 marzo 2011, con il quale Cerutti Alberto Rinaldo le ingiungeva il pagamento della somma di Euro 51.645,68, da lei asseritamente ritenuta sine titulo, oltre interessi e spese del procedimento monitorio. In sede di udienza di prima comparizione e trattazione, il convenuto opposto chiedeva venisse concessa la provvisoria esecutorieta' al decreto ingiuntivo opposto ed entrambe le parti instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Il giudice, con provvedimento depositato in data 16 febbraio 2011, non concedeva la provvisoria esecutorieta' al provvedimento monitorio opposto e concedeva alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie, riservandosi di provvedere sulle richieste di prova alla scadenza dei suddetti termini; con ordinanza del 5 settembre 2012 ammetteva parte delle prove richieste dalle parti, delegando all'assunzione dei mezzi istruttori il giudice onorario del Tribunale di Pinerolo; ai sensi dell'art. 81-bis disp. att. c.p.c., in considerazione del proprio carico di lavoro e dell'esigenza di definire in via prioritaria procedimenti di piu' risalente iscrizione a ruolo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni alli 22 ottobre 2013. All'udienza del 14 gennaio 2013, esaurita l'istruttoria orale, il procuratore di Montanari Enza, rilevato che l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni era successiva al 13 settembre 2012 e, dunque, si sarebbe dovuta tenere presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 155/2012, eccepiva l'incostituzionalita' del decreto legislativo delegato e della relativa legge delega, chiedendo termine per il deposito di memoria difensiva; il giudice onorario di Tribunale concedeva il termine richiesto e rimetteva la causa al magistrato assegnatario del procedimento per la decisione sull'eccezione di costituzionalita' formulata. Ritiene la scrivente che: 1) le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, con conseguente soppressione dello stesso e accorpamento al Tribunale di Torino, nonche' dell'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano non manifestamente infondate, per le ragioni che verranno esposte nei paragrafi che seguono; 2) la questione di costituzionalita' sia rilevante nel presente procedimento; 3) sia conseguentemente necessario disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinche' si pronunci sulla questione, sospendendo nelle more il procedimento in epigrafe indicato. 2. Le disposizioni normative impugnate. Il decreto legislativo 155/2012, emesso in forza della delega contenuta nella legge 148/2011, per quanto qui rileva, dispone, all'art. 1, che siano soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata, nel cui elenco e' compreso il Tribunale di Pinerolo; ai sensi dell'art. 9 del decreto in esame, le udienze fissate per una data successiva a quella desumibile dall'art. 11 comma 2 della medesima legge (dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo) sono tenute dinanzi all'ufficio competete a norma dell'art. 2, ovvero, nel caso del Tribunale di Pinerolo, innanzi al Tribunale di Torino. L'art. 1 della legge 148/2011, al primo comma, contiene la conversione, in legge, del d.l. 138/2011, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, con le modificazioni riportate in allegato al medesimo testo normativo. Il secondo comma della disposizione prevede che: il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accolpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritario linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva 'zotiche' la formazione del personale amministrativo; p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il terzo comma prevede che la riforma realizzi il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti; il quarto comma stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Ai sensi del comma quinto, il Governo, con la procedura indicata nel comma precedente, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Infine, l'ultimo comma prevede che la legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Illegittimita' dell'art. 1 del d.lgs. 155/2012, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, laddove lo stesso viene soppresso ed accorpato al Tribunale di Torino, per contrarieta' all'art. 1, comma 2, lett. b) d) ed e) ed all'art. 1 comma 3 della legge delega n. 148/2011, con violazione dell'art. 76 Cost, nonche' per contrarieta' agli artt. 3, 24, 25 comma 1 Cost., 97 comma 2 Cost. L'art. 1 del decreto legislativo 155/2012 prevede che siano soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A ad esso allegata; nell'elenco contenuto in tale tabella e' ricompreso il Tribunale di Pinerolo, del quale e' stato disposto l'accorpamento al Tribunale di Torino. Esistono fondati motivi per dubitare della legittimita' costituzionale del suddetto decreto legislativo, atteso che lo stesso non ha rispettato i criteri ed i principi dettati dalla legge delega 148/2011 con riferimento alle cd. grandi aree metropolitane: in particolare, non si e' previsto il mantenimento del Tribunale di Pinerolo e della Procura della Repubblica di Pinerolo, stabilendo un illegittimo accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di' Torino. La soppressione del Tribunale di Pinerolo, nello specifico, si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. b), d) ed e) e comma 3 della legge delega, integrando una violazione dell'art. 76 Cost. L'art. 1 comma 2 lett. b) della legge delega prevede che la ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari avvenga secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. L'art. 1 comma 2 lett. d) prevede, poi, che sempre nel rispetto dei criteri di cui alla lett. b), sia possibile procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi. La lett. e) impone che nell'attuazione di quanto previsto anche dalla lett. b) venga assunta quale linea di intervento prioritaria, il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionati tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni. L'art. 1 comma 3 della legge delega, infine, sancisce il necessario coordinamento della riforma in esame con le altre disposizioni vigenti. Dalla lettura dei criteri direttivi sopra riportati si evince come uno degli obiettivi della riforma della circoscrizioni giudiziarie sia quello di razionalizzare il servizio giustizia nelle aree metropolitane - tra le quali rientra la citta' di Torino - attraverso il decongestionamento del Tribunale metropolitano mediante trasferimento dei carichi sugli uffici giudiziari limitrofi. La stessa relazione ministeriale allo schema del decreto legislativo espressamente afferma che «la necessita' prioritaria in tutte le grandi aree metropolitane e' senza dubbio quella di procedere ad un decongestionamento dei carichi. Tale obiettivo, in ottemperanza di quanto specificamente indicato nella legge delega (art. 1 comma 2 lett. b: «razionalizzare il servizio nelle grandi aree metropolitane») e' stato perseguito attraverso tre fondamentali scelte operative: a) impedire accorpamenti di Tribunali sub-provinciali alle 5 grandi aree metropolitane (Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo); b) favorire, ove possibile e ragionevole, l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai tribunali limitrofi». Del resto, l'esigenza di decongestionamento dei Tribunali metropolitani era gia' stata avvertita in passato dal legislatore: in esecuzione dell'art. 1 della legge delega 5 maggio 1999 n. 155, il d.lgs. 3 dicembre 1999 n. 491 aveva disposto l'ampliamento, nella Provincia di Torino, dei due Tribunali sub-provinciali e sub-metropolitani di Torino e Ivrea, che avrebbero dovuto rappresentare, in considerazione della loro collocazione territoriale, i due poli che avrebbero permesso un primo parziale decongestionamento del Tribunale di Torino. In totale contrasto con gli obiettivi della legge delega ed i criteri ed i principi da essa fissati e sopra richiamati, invece, il decreto legislativo 155/2012 prevede la soppressione del Tribunale di Pinerolo, mentre in tutte le altre aree dei Tribunali metropolitani (oltre a Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo) gli uffici giudiziari sub-provinciali sono stati mantenuti e, in alcuni casi, anche ampliati; Pinerolo risulta dunque essere l'unico Tribunale sub-metropolitano ad essere accorpato al Tribunale metropolitano. La soluzione adottata (soppressione del Tribunale di Pinerolo ed ampliamento del circondario del Tribunale di Ivrea, mantenuto) non pare proprio realizzare l'obiettivo di decongestionare il Tribunale di Torino: come si evince dalla scheda relativa al distretto di Torino allegata alla relazione accompagnatoria dello schema di decreto legislativo, il bacino di utenza del Tribunale di Torino, ante riforma, era il seguente: Tribunale di Torino: Popolazione totale 1.803.773 abitanti (di cui 1.103.660 abitanti per la sede centrale, 175.965 per la sede distaccata di Chivasso, 169.911 per la sede distaccata di Cirie', 236.173 per la sede distaccata di Moncalieri e 118.064 per la sede distaccata di Susa); Tribunale di Pinerolo: Popolazione totale 216.415 Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 189.405 In seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 155/2012 la situazione e' la seguente: Tribunale di Torino: Popolazione totale 1.692.631 abitanti Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 516.962 abitanti Se, invece, si fosse mantenuto il Tribunale di Pinerolo, riequilibrandone la competenza territoriale attraverso l'accorpamento, ad esempio, delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, il risultato sarebbe stato il seguente: Tribunale di Torino: Popolazione totale 1.121.979 Tribunale di Pinerolo: Popolazione totale 570.652 Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 516.962 Appare evidente che la soluzione adottata non e' conforme ai criteri oggettivi ed omogenei di cui alle lettere b) e d) dell'art. 1 della legge delega, non essendo giustificata in relazione al numero di abitanti e non comportando alcuna razionalizzazione del servizio giustizia nell'area metropolitana di Torino, il cui Tribunale, di fatto, si trova a non essere decongestionato (il numero di utenti, infatti, rimane sostanzialmente inalterato). Appare opportuno sottolineare come la necessaria osservanza dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 1 comma 2 legge 148/2011 lett. b), c), d) ed e) abbia indotto le seguenti autorita' ad esprimere parere contrario alla soppressione del Tribunale di Pinerolo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo: il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino (adunanza 17 luglio 2012); il Consiglio Superiore della Magistratura, perlomeno implicitamente: nel plenum del 26.7.2012 sono stati richiamati i pareri CSM 22.12.1998 e 18.10.1999, in relazione alla necessita' di decongestionare i tribunali metropolitani, tra i quali si annovera Torino, con cessione di territorio ai tribunali sub metropolitani, e segnatamente a Pinerolo; la Procura della Repubblica di Torino e la Procura Generale della Repubblica di Torino (v. intervento predisposto per le Commissioni Giustizia della Camera dal Procuratore aggiunto dott. Vittorio Nessi; missiva del Procuratore Generale del Piemonte e Valle d'Aosta dott. Marcello Maddalena alla Commissione Giustizia della Camera); la Commissione Giustizia del Senato (parere espresso in merito allo schema di decreto legislativo governativo in data 31 luglio 2012); la Commissione Giustizia della Camera (parere espresso in merito allo schema di decreto legislativo governativo in data 1° agosto 2012). Si evidenzia in particolare che il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Torino, su richiesta della Commissione Giustizia della Camera, ha espresso in data 17 luglio 2012 parere favorevole sulle scelte operate in relazione alla soppressione di tutti i restanti uffici giudiziari del Piemonte (Alba, Saluzzo, Mondovi', Acqui Terme, Tortona e Casale Monferrato), esprimendo invece il proprio dissenso in relazione alla soppressione degli uffici di' Pinerolo «in quanto contraria ai criteri informatori della legge delega». Ma la soluzione adottata dal d.lgs. 155/2012, di soppressione del Tribunale di Pinerolo, non appare conforme nemmeno agli altri criteri enunciati dall'art. 1 lett. b) del decreto-legge n. 148/2011 ovvero i carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze e la specificita' territoriale dei bacini di utenza, come si desurne dal confronto clei seguenti dati, tratti dalle relazioni del Presidente della Corte di Appello di Torino per gli anni giudiziari 2011 e 2012 e dalle schede allegate alla relazione che accompagna il decreto legislativo. Parte di provvedimento in formato grafico Si tratta di dati sostanzialmente sovrapponibili, che non spiegano perche' si sia proceduto all'eliminazione dell'uffici giudiziari di Pinerolo, mantenendo e potenziando quelli di Ivrea, che hanno estensione territoriali e carichi di lavoro omogeni. Infine, non si puo' non rilevare come la soppressione del Tribunale di Pinerolo appaia contraria anche al criterio di cui alla lettera e) sopra citato: e' evidente che il mantenimento, nella provincia di Torino, di soli due Tribunali, uno con un bacino di utenza di circa 1.700.000 abitanti e l'altro con un bacino di utenza di 517.000 abitatiti, non realizza certo il riequilibro delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni. Il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, con accorpamento allo stesso di sezioni distaccate del Tribunale di Torino, avrebbe consentito non solo il decongestionamento del Tribunale metropolitano, ma creato due uffici giudiziari (Pinerolo e Ivrea) di dimensioni ideali rispetto ai criteri di efficienza indicati dalla stessa relazione che accompagna il decreto legislativo in esame. Si rileva, inoltre, che il contrasto sussistente, per le ragioni sopra descritte, tra il decreto legislativo e la legge delega comporta la violazione di altri parametri costituzionali, primo fra tutti l'art. 3 della Costituzione: la soppressione del Tribunale di Pinerolo fa si' che i cittadini residenti nel suo circondario siano sottoposti ad un trattamento diverso rispetto a quello di altri Tribunali sub-provinciali che si trovano in aree metropolitane, senza che tale diversita' appaia giustificata, atteso che la stessa non trova alcun fondamento nelle disposizioni della legge delega, ne' garantisce il raggiungimento degli obiettivi ad essa sottesi. Inoltre, il decreto legislativo 155/2012, includendo il Tribunale di Pinerolo tra gli uffici giudiziari soppressi, determina la violazione dell'art. 25 comma 1 Cost., poiche' distoglie, con una norma illegittima, i cittadini del suo circondario al loro giudice naturale. Non appare manifestamente infondata nemmeno l'eccezione di contrarieta' della normativa in esame con l'art. 97 comma 2 Cost.: la violazione, da parte del decreto legislativo, dei criteri contenuti nella legge delega, volti a garantire un piu' efficiente funzionamento della giustizia e risparmi di spesa, comporta, di riflesso, una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Viene, infatti, eliminato un Tribunale i cui locali sono stati interessati da lavori di ristrutturazione, ultimati di recente, finanziati dal Ministero della Giustizia per quasi ottocentomila Euro e che potrebbe ospitare, senza necessita' di interventi di edilizia ulteriori, almeno cinquanta nuove unita' di personale e magistrati. Infine, il mancato rispetto dei principi della legge delega - in particolare, del decongestionamento delle aree metropolitane ed il riequilibrio delle competenze territoriali e funzionati tra uffici della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni - pare determinare una lesione del diritto di difesa del cittadino, sancito dall'art. 24 Cost. La revisione delle circoscrizioni e' volta ad ottenere un maggiore grado di efficienza degli stessi, avendo a mente l'ufficio ideale, cosi' come risultante dagli studi effettuati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonche' dal Gruppo di lavoro nominato dal Ministero per la redazione del decreto legislativo in esame: nella relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, si rileva che i tribunali con organici superiori alle 100 unita' presentano un crollo di produttivita' definito "vertiginoso". Prima della riforma in esame, i giudici assegnati al Tribunale di Torino erano 153 (nello specifico 162, di cui 9 destinati alle sezioni distaccale); in base alla proposta di rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di primo grado predisposta dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del gennaio 2013, i magistrati assegnati al Tribunale di Torino dovrebbero essere 152. Il cittadino dell'attuale circondario del Tribunale di Pinerolo si vedra' costretto a rivolgersi ad un Tribunale con un elevato organico (anche dopo la riforma superiore alla soglia delle 100 unita'), i cui livelli di efficienza potrebbero, proprio per tale motivo, essere inferiori a quelli del Tribunale di Ivrea o del Tribunale di Pinerolo, se lo stesso fosse stato mantenuto e ampliato, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, da intendersi anche come diritto ad un sistema giudiziario efficiente. 4. Violazione degli artt. 70, 72 comma 1 e 4 e 77 comma 2 della Costituzione da parte dell'art. 1 della legge 148/2011 recante la conversione del decreto-legge 138/2011. Vi sono sufficienti motivi per dubitare, altresi', della legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 148/2011, recante la conversione, con modifiche, del decreto-legge 138/2011: la sua illegittimita', se acclarata, determinerebbe altresi' l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. 155/2012. Com'e' noto, mentre, in un primo tempo, la Corte Costituzionale negava la sindacabilita' di ogni vizio proprio del decreto- legge a seguito della conversione, configurando quest'ultima come una forma di novazione (sentenze n. 108/1996, n. 243/1987, nn. 808-810-1033 del 1988, n. 263/1994), con la sentenza n. 29/1995 si e' ammessa la possibilita' di scrutinare il vizio dei presupposti del decreto-legge, quantomeno nei casi di evidente mancanza, anche dopo la conversione; il difetto del requisito della straordinaria necessita' ed urgenza e' quindi un vizio formale che attiene ai procedimenti di conversione ed e' trasmissibile alla legge parlamentare. Per quanto concerne gli emendamenti cd. di tipo aggiuntivo, ovvero le norme aggiunte ex novo in sede di conversione del decreto-legge, per determinare l'ambito del sindacato di legittimita' per carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza, e' necessario distinguere tra quelli inerenti al contenuto del decreto-legge e quelli estranei al medesimo. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 355/2010) la valutazione della sussistenza dei requisiti per la decretazione d'urgenza dovrebbe essere attuata per le norme, aggiunte in sede di conversione, che non siano del tutto estranee alla conversione del decreto-legge; tale valutazione invece non sarebbe necessaria nell'ipotesi in cui l'emendamento fosse eterogeneo rispetto al contenuto. Cio' non significa, pero', che in sede di conversione del decreto legge, il Parlamento possa introdurre disposizioni del tutto eterogenee a quelle presenti nello stesso: tra decreto legge e legge di conversione esiste, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., un nesso di interrelazione funzionale che distingue questo procedimento legislativo da quello ordinario, legame che non puo' essere reciso attraverso l'introduzione, nella fase di conversione, di emendamenti eterogenei rispetto all'oggetto e alle finalita' del provvedimento d'urgenza (sentenza n. 22/2012). In caso di emendamenti eterogenei, dunque, il sindacato costituzionale ha ad oggetto non tanto il vizio di assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza, ma l'uso improprio dello strumento della legge di conversione, che da procedura particolare per convertire o meno un decreto legge, viene utilizzata per introdurre norme che dovrebbero essere oggetto o di una procedura ordinaria oppure di un'ulteriore procedura d'urgenza, qualora ne sussistano i requisiti. Non e' dunque consentito, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., alterare, in sede di conversione, l'omogeneita' di fondo della normativa urgente. Cio' premesso, si osserva che il preambolo del d.l. 138/2011 cosi' recita: "Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione; [...] emana il seguente decreto-legge». L'atto normativo in esame include misure per il consolidamento del bilancio pubblico, lo sviluppo economico, il sostegno dell'occupazione e la riduzione dei costi degli apparati istituzionali (si vedano ad esempio, gli artt. 13, 14, 15, 15 e 18); non vi e' alcuna norma che riguardi il tema della geografia giudiziaria. La disposizione del comma 2 dell'art. 1 della legge 148/2011 e' stata dunque introdotta ex novo dalla legge di conversione: il decreto-legge convertito non fa alcun accenno al tema cd. della geografia giudiziaria, con la conseguenza che non si puo' configurare quale emendamento omogeneo, dal punto di vista dell'oggetto, alle norme contenute nella decretazione d'urgenza, attesa la mancanza disposizioni attinenti la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari. Non e' nemmeno possibile sostenere che le finalita' dell'art. l comma 2 della legge 148/2011 siano omogenee rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 138/2011, tant'e' che la disposizione richiama, tra le sue finalita', quelle di un diverso ed ulteriore decreto-legge, gia' convertito. Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 72 comma 4 Cost., per i disegni di legge di delegazione legislativa deve essere sempre adottata la procedura normale di approvazione diretta da parte della Camera, ovvero, ai sensi del primo comma della norma citata, gli stessi devono essere esaminati in commissione o poi sottoposti all'approvazione di ciascuna Camera, articolo per articolo e con votazione finale. Ora, la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e' stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica il 7 settembre 2011, durante l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011; il procedimento si e' concluso con la successiva deliberazione della Camera dei Deputati ed entrambi i passaggi parlamentari sono stati caratterizzati dal fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia. Nello specifico, il Governo ha presentato l'emendamento 1900 interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 2887, con previsione della delega al Governo in tema di geografia giudiziaria. L'emendamento in questione e' stato presentato in Aula per la discussione, senza il preventivo passaggio alla competente Commissione, e' stato votato unitamente alla fiducia ed e' stato successivamente trasmesso alla sola Commissione Bilancio per i profili di copertura finanziaria; e' mancato quindi l'esame da parte della Commissione referente. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione di contrarieta' della normativa in esame agli artt. 70, 72 comma 1 e 4 e 77 Cost. non appare manifestamente infondata. 5. Violazione dell'art. 81 Cost. da parte dell'art. 1 comma 2 della legge n. 148/2011. L'art. 81 comma 4 della Costituzione, prima della modifica operata con la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, prevedeva che ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte; l'attuale terzo comma della norma (applicabile dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) dispone che ogni legge, che importi nuovi o maggiori oneri, provveda ai mezzi per farvi fronte. Tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che il legislatore deve farsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari necessari per attuarle, realizzando un equilibrio tra spesa ed entrata. Di regola, quindi, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa; grava sul Governo, nei casi in cui si faccia ricorso allo strumento del decreto-legge. Nell'ipotesi di decretazione delegata, dove il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa in forza della preventiva legge di delega ed in ottemperanza alle previsioni di quest'ultima, spetta al legislatore delegante disporre in ordine alla copertura della spesa (sentenza n. 226/1976). La mancanza o esistenza di un onere di spesa di desume dall'oggetto e dal contenuto di essa, ovvero dalla valutazione in concreto della portata sostanziale della normativa; la copertura, poi, deve sussistere non solo per l'esercizio in corso, ma anche per gli esercizi finanziari successivi (sentenza 17/1968). L'art. l comma 2 lettera q) della legge 148/2011 stabilisce che «dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Tuttavia, la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari sicuramente comporta dei costi: sara' necessario trasferire presso l'ufficio accorpante i fascicoli di causa, i computer, le stampanti e verosimilmente parte delle suppellettili (a meno di non volerli acquistare ex novo) e, soprattutto, si renderanno necessari degli interventi edilizi per accogliere il personale degli uffici giudiziari soppressi. La legge delega non da' conto di tali costi; si potrebbe ipotizzare che tali oneri di riorganizzazione vengano coperti attraverso risparmi di spesa, ma il provvedimento in esame non li indica specificatamente, come dovrebbe fare in aderenza al principio costituzionale sotteso all'art. 81 comma 4 (ora comma 3) Cost. In altri termini, e' certamente vero che i maggiori oneri potrebbero essere compensati da una riduzione delle spese, tuttavia, per non incorrere in una sostanziale elusione del principio costituzionale dell'obbligo di copertura, e' necessario che il legislatore indichi quantomeno la genesi di tali risparmi, in modo che sia possibile valutare se gli stessi siano sufficientemente sicuri, non arbitrari ed in equilibrato rapporto con le spese che sara' necessario sostenere. Anche sotto tale profilo, quindi, l'art. 1 comma 2 della legge 148/2011 parrebbe violare le disposizioni costituzionali, con conseguente incostituzionalita' del decreto legislativo 155/2012 emanato in forza della suddetta legge di delega. 6. Violazione degli articoli 3 e 24 Cost. da parte dell'art. 1 comma 2 lett. f) della legge 148/2011. La legge 148/2011 annovera, fra i criteri per la riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari, l'esigenza di garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica. Tale previsione, che prescinde da ogni valutazione in merito all'estensione delle Regioni, al numero di abitanti e al numero di cause pendenti, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost. e determina una lesione del diritto di difesa del cittadino: in forza di tale criterio, infatti, una Regione avente nel proprio territorio una Corte d'Appello con tre Tribunali, e' destinata a mantenerli, a prescindere dalla sua estensione, popolazione e numero di controversie, diversamente da Corti d'Appello piu' grandi e con maggior numero di abitanti, che, avendo piu' di tre Tribunali, possono essere interessate dalla soppressione di parte degli stessi. Si pensi, ad esempio, alla Regione Piemonte, che ha un'unica Corte d'Appello insieme alla Valle d'Aosta: a seguito della soppressione del Tribunale di Pinerolo, la Provincia di Torino si trova ad avere due Tribunali (Torino ed Ivrea) per una popolazione di 2.302.353 abitanti (dei quali 1.700.000 nella Circoscrizione di Torino), mentre il Molise, grazie al criterio di cui sopra, mantiene tre Tribunali per una popolazione complessiva di 319.780 abitanti. Tale diversita' tra Corti d'Appello non appare ragionevole ne' giustificata e si risolve altresi' in una lesione del diritto di difesa del cittadino: in alcune zone d'Italia, i cittadini potranno rivolgersi a Tribunali che, in quanto destinati a servire un numero minore di abitanti, saranno verosimilmente piu' efficienti, mentre in altre saranno costretti ad adire uffici giudiziari destinati a servire una popolazione ben maggiore. 7. Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel processo a quo Le questioni sollevate appaiono rilevanti nel giudizio a quo, dal momento che le stesse investono la normativa dalla quale dipende l'individuazione del giudice (Tribunale di Torino ovvero Tribunale di Pinerolo) chiamato a tenere l'udienza di precisazione delle conclusioni e che dovra' pronunciarsi sulle domande proposte in corso di causa. Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 155/2012 le udienze successive al 13 settembre 2012 devono tenersi avanti al nuovo giudice competente, nello specifico, il Tribunale di Torino, risultando il Tribunale di Pinerolo, a tale data, soppresso; se, invece, se le disposizioni della legge delega e del decreto legislativo non saranno riconosciute conformi alla Costituzione, l'udienza dovra' essere celebrata avanti a questo ufficio giudiziario. Le questioni di costituzionalita' sollevate, pertanto, si pongono in rapporto di pregiudizialita' con la fase conclusiva della presente controversia.