IL TRIBUNALE 
 
    Il  giudice  designato,  a  scioglimento  della  riserva  assunta
all'udienza  del  14  gennaio  2013  nel  procedimento  in   epigrafe
indicato, osserva quanto segue. 
    1. Fatto e svolgimento del processo. 
    Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  23  maggio  2011,
Montanari  Enza  proponeva  opposizione  al  decreto  ingiuntivo   n.
147/2011, emesso dal Tribunale di Pinerolo in data 30 marzo 2011, con
il quale Cerutti Alberto Rinaldo le  ingiungeva  il  pagamento  della
somma di Euro 51.645,68, da lei asseritamente ritenuta  sine  titulo,
oltre interessi e spese del procedimento monitorio. 
    In sede di  udienza  di  prima  comparizione  e  trattazione,  il
convenuto  opposto   chiedeva   venisse   concessa   la   provvisoria
esecutorieta' al decreto ingiuntivo  opposto  ed  entrambe  le  parti
instavano per la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma  6
c.p.c. 
    Il giudice, con provvedimento  depositato  in  data  16  febbraio
2011, non concedeva la  provvisoria  esecutorieta'  al  provvedimento
monitorio opposto e concedeva alle parti i termini di  legge  per  il
deposito delle memorie istruttorie, riservandosi di provvedere  sulle
richieste di prova alla scadenza dei suddetti termini; con  ordinanza
del 5 settembre 2012 ammetteva  parte  delle  prove  richieste  dalle
parti, delegando  all'assunzione  dei  mezzi  istruttori  il  giudice
onorario del Tribunale di Pinerolo; ai sensi dell'art.  81-bis  disp.
att. c.p.c.,  in  considerazione  del  proprio  carico  di  lavoro  e
dell'esigenza di definire in via  prioritaria  procedimenti  di  piu'
risalente iscrizione a ruolo, fissava udienza di  precisazione  delle
conclusioni alli 22 ottobre 2013. 
    All'udienza del 14 gennaio 2013, esaurita l'istruttoria orale, il
procuratore di Montanari Enza, rilevato che l'udienza fissata per  la
precisazione delle conclusioni era successiva al 13 settembre 2012 e,
dunque, si sarebbe dovuta tenere presso il Tribunale  di  Torino,  ai
sensi  dell'art.   9   comma   1   d.lgs.   n.   155/2012,   eccepiva
l'incostituzionalita'  del  decreto  legislativo  delegato  e   della
relativa legge delega, chiedendo termine per il deposito  di  memoria
difensiva; il giudice onorario  di  Tribunale  concedeva  il  termine
richiesto  e  rimetteva  la  causa  al  magistrato  assegnatario  del
procedimento per la  decisione  sull'eccezione  di  costituzionalita'
formulata. 
    Ritiene  la  scrivente  che:  1)  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n.  155,  relativamente  all'inclusione  del  Tribunale  di  Pinerolo
nell'elenco  di  cui  alla  tabella  A)  allegata,  con   conseguente
soppressione dello stesso e  accorpamento  al  Tribunale  di  Torino,
nonche' dell'art. 1  della  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  di
conversione, con modificazioni del decreto legge 13 agosto  2011,  n.
138 siano non manifestamente infondate, per le ragioni  che  verranno
esposte   nei   paragrafi   che   seguono;   2)   la   questione   di
costituzionalita' sia rilevante nel  presente  procedimento;  3)  sia
conseguentemente necessario disporre la trasmissione degli atti  alla
Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, affinche' si pronunci sulla questione, sospendendo nelle  more
il procedimento in epigrafe indicato. 
    2. Le disposizioni normative impugnate. 
    Il decreto legislativo 155/2012, emesso  in  forza  della  delega
contenuta nella legge  148/2011,  per  quanto  qui  rileva,  dispone,
all'art. 1, che siano soppressi  i  tribunali  ordinari,  le  sezioni
distaccate e le procure  della  Repubblica  di  cui  alla  tabella  A
allegata, nel cui elenco e' compreso il  Tribunale  di  Pinerolo;  ai
sensi dell'art. 9 del decreto in esame, le udienze  fissate  per  una
data successiva a  quella  desumibile  dall'art.  11  comma  2  della
medesima legge  (dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo)  sono  tenute  dinanzi  all'ufficio  competete  a  norma
dell'art. 2, ovvero, nel caso del Tribunale di Pinerolo,  innanzi  al
Tribunale di Torino. 
    L'art. 1 della  legge  148/2011,  al  primo  comma,  contiene  la
conversione, in legge, del d.l. 138/2011,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, con  le
modificazioni riportate in allegato al medesimo testo normativo. 
    Il secondo comma della  disposizione  prevede  che:  il  Governo,
anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  e'  delegato  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per  riorganizzare  la
distribuzione sul territorio  degli  uffici  giudiziari  al  fine  di
realizzare  risparmi  di  spesa  e  incremento  di  efficienza,   con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri  direttivi:  a)  ridurre
gli  uffici  giudiziari  di  primo  grado,  ferma  la  necessita'  di
garantire la permanenza del tribunale  ordinario  nei  circondari  di
comuni capoluogo di provincia  alla  data  del  30  giugno  2011;  b)
ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni  di  territori  a
circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici  giudiziari
secondo   criteri   oggettivi   e   omogenei   che   tengano    conto
dell'estensione  del  territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei
carichi  di  lavoro  e  dell'indice   delle   sopravvenienze,   della
specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo
alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d'impatto   della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di  razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c)  ridefinire
l'assetto territoriale  degli  uffici  requirenti  non  distrettuali,
tenuto conto, ferma la permanenza di quelli  aventi  sedi  presso  il
tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo  di  provincia
alla data del 30 giugno 2011, della possibilita'  di  accorpare  piu'
uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento
dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio  di
procura accorpante possa svolgere  le  funzioni  requirenti  in  piu'
tribunali  e  che  l'accorpamento  sia  finalizzato  a  esigenze   di
funzionalita'   ed   efficienza   che   consentano    una    migliore
organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere
economia di specializzazione ed  una  piu'  agevole  trattazione  dei
procedimenti; d) procedere alla soppressione  ovvero  alla  riduzione
delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accolpamento ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritario linea di intervento, nell'attuazione  di
quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio  delle
attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici
limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati  da  rilevante
differenza  di  dimensioni;  f)  garantire   che,   all'esito   degli
interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello,
incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno  di  tre  degli
attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere
che i magistrati e il personale amministrativo entrino di  diritto  a
far parte  dell'organico,  rispettivamente,  dei  tribunali  e  delle
procure della Repubblica presso il tribunale cui sono  trasferite  le
funzioni di sedi di tribunale, di sezioni  distaccate  e  di  procura
presso cui prestavano servizio, anche in  sovrannumero  riassorbibile
con le  successive  vacanze;  h)  prevedere  che  l'assegnazione  dei
magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non  costituisca
assegnazione ad altro ufficio giudiziario  o  destinazione  ad  altra
sede, ne' costituisca trasferimento ad altri  effetti;  i)  prevedere
con successivi decreti del Ministro della  giustizia  le  conseguenti
modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura  e
amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di
pace dislocati in sede diversa da quella  circondariale,  da  operare
tenendo in specifico conto, in coerenza con i  criteri  di  cui  alla
lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;  m)
prevedere che il personale  amministrativo  in  servizio  presso  gli
uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura  non
inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale  o  di  procura
limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del  giudice  di  pace
presso cui sono trasferite  le  funzioni  delle  sedi  soppresse;  n)
prevedere la  pubblicazione  nel  bollettino  ufficiale  e  nel  sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare; o)  prevedere  che,  entro
sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli  enti
locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere  e
ottenere il  mantenimento  degli  uffici  del  giudice  di  pace  con
competenza  sui  rispettivi  territori,   anche   tramite   eventuale
accorpamento,  facendosi  integralmente   carico   delle   spese   di
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia  nelle  relative
sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara'
messo  a  disposizione  dagli  enti  medesimi,  restando   a   carico
dell'amministrazione   giudiziaria   unicamente   la   determinazione
dell'organico del personale di magistratura  onoraria  di  tali  sedi
entro i limiti della dotazione  nazionale  complessiva  'zotiche'  la
formazione del personale  amministrativo;  p)  prevedere  che,  entro
dodici mesi dalla scadenza del termine di cui  alla  lettera  o),  su
istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il
Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire  con
decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel  rispetto  delle
condizioni  di  cui  alla  lettera  o);  q)   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
    Il terzo comma prevede che  la  riforma  realizzi  il  necessario
coordinamento con le altre  disposizioni  vigenti;  il  quarto  comma
stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi previsti dal  comma
2  siano  adottati  su  proposta  del  Ministro  della  giustizia   e
successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e
al Parlamento ai  fini  dell'espressione  dei  pareri  da  parte  del
Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I  pareri,  non
vincolanti, devono essere resi entro  il  termine  di  trenta  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti  sono  emanati
anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto  termine  venga  a
scadere nei  trenta  giorni  antecedenti  allo  spirare  del  termine
previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di  quest'ultimo
e' prorogata di sessanta giorni. 
    Ai sensi del comma quinto, il Governo, con la procedura  indicata
nel comma precedente, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
di ciascuno dei  decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio  della
delega di cui al comma 2  e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi  fissati,  puo'   adottare   disposizioni   integrative   e
correttive dei decreti legislativi medesimi. 
    Infine, l'ultimo comma prevede che la legge  in  esame  entri  in
vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    3. Illegittimita' dell'art. 1 del d.lgs. 155/2012,  relativamente
all'inclusione del Tribunale di  Pinerolo  nell'elenco  di  cui  alla
tabella A) allegata, laddove lo stesso viene soppresso  ed  accorpato
al Tribunale di Torino, per contrarieta' all'art. 1, comma  2,  lett.
b) d) ed e) ed all'art. 1 comma 3 della legge delega n. 148/2011, con
violazione dell'art. 76 Cost, nonche' per contrarieta' agli artt.  3,
24, 25 comma 1 Cost., 97 comma 2 Cost. 
    L'art. 1 del  decreto  legislativo  155/2012  prevede  che  siano
soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate  e  le  procure
della Repubblica di cui alla tabella A ad esso allegata;  nell'elenco
contenuto in tale tabella e' ricompreso il Tribunale di Pinerolo, del
quale e' stato disposto l'accorpamento al Tribunale di Torino. 
    Esistono  fondati  motivi   per   dubitare   della   legittimita'
costituzionale del suddetto decreto legislativo, atteso che lo stesso
non ha rispettato i criteri ed i principi dettati dalla legge  delega
148/2011 con riferimento  alle  cd.  grandi  aree  metropolitane:  in
particolare, non si e' previsto  il  mantenimento  del  Tribunale  di
Pinerolo e della Procura della Repubblica di Pinerolo, stabilendo  un
illegittimo accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica
di' Torino. 
    La soppressione del Tribunale di Pinerolo,  nello  specifico,  si
pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett.
b), d) ed e) e comma 3 della legge delega, integrando una  violazione
dell'art. 76 Cost. 
    L'art. 1 comma 2 lett. b)  della  legge  delega  prevede  che  la
ridefinizione  dell'assetto  territoriale  degli  uffici   giudiziari
avvenga secondo  criteri  oggettivi  e  omogenei  che  tengano  conto
dell'estensione  del  territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei
carichi  di  lavoro  e  dell'indice   delle   sopravvenienze,   della
specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo
alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d'impatto   della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di  razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane. 
    L'art. 1 comma 2 lett. d) prevede, poi, che sempre  nel  rispetto
dei criteri di cui  alla  lett.  b),  sia  possibile  procedere  alla
soppressione  ovvero  alla  riduzione  delle  sezioni  distaccate  di
tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi. 
    La lett. e) impone che nell'attuazione di quanto  previsto  anche
dalla lett. b) venga assunta quale linea di  intervento  prioritaria,
il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e
funzionati  tra  uffici  limitrofi  della  stessa  area   provinciale
caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni. 
    L'art.  1  comma  3  della  legge  delega,  infine,  sancisce  il
necessario  coordinamento  della  riforma  in  esame  con  le   altre
disposizioni vigenti. 
    Dalla lettura dei criteri direttivi  sopra  riportati  si  evince
come  uno  degli  obiettivi  della   riforma   della   circoscrizioni
giudiziarie sia quello di razionalizzare il servizio giustizia  nelle
aree metropolitane - tra le quali  rientra  la  citta'  di  Torino  -
attraverso il decongestionamento del Tribunale metropolitano mediante
trasferimento dei carichi sugli uffici giudiziari limitrofi. 
    La  stessa  relazione  ministeriale  allo  schema   del   decreto
legislativo espressamente afferma che «la necessita'  prioritaria  in
tutte  le  grandi  aree  metropolitane  e'  senza  dubbio  quella  di
procedere ad un decongestionamento dei carichi.  Tale  obiettivo,  in
ottemperanza di quanto specificamente  indicato  nella  legge  delega
(art. 1 comma 2 lett. b: «razionalizzare  il  servizio  nelle  grandi
aree metropolitane») e' stato perseguito attraverso tre  fondamentali
scelte   operative:   a)   impedire   accorpamenti    di    Tribunali
sub-provinciali alle  5  grandi  aree  metropolitane  (Roma,  Napoli,
Milano, Torino e Palermo); b) favorire, ove possibile e  ragionevole,
l'accorpamento di territori delle sezioni distaccate metropolitane ai
tribunali limitrofi». 
    Del  resto,  l'esigenza  di  decongestionamento   dei   Tribunali
metropolitani era gia' stata avvertita in passato dal legislatore: in
esecuzione dell'art. 1 della legge delega 5 maggio 1999  n.  155,  il
d.lgs. 3 dicembre 1999 n. 491  aveva  disposto  l'ampliamento,  nella
Provincia  di   Torino,   dei   due   Tribunali   sub-provinciali   e
sub-metropolitani  di  Torino   e   Ivrea,   che   avrebbero   dovuto
rappresentare,   in   considerazione    della    loro    collocazione
territoriale, i due poli che avrebbero  permesso  un  primo  parziale
decongestionamento del Tribunale di Torino. 
    In totale contrasto con gli obiettivi della  legge  delega  ed  i
criteri ed i principi da essa fissati e sopra richiamati, invece,  il
decreto legislativo 155/2012 prevede la soppressione del Tribunale di
Pinerolo, mentre in tutte le altre aree dei  Tribunali  metropolitani
(oltre  a  Torino,  Milano,  Roma,  Napoli  e  Palermo)  gli   uffici
giudiziari sub-provinciali sono stati mantenuti e,  in  alcuni  casi,
anche ampliati; Pinerolo  risulta  dunque  essere  l'unico  Tribunale
sub-metropolitano ad essere accorpato al Tribunale metropolitano. 
    La soluzione adottata (soppressione del Tribunale di Pinerolo  ed
ampliamento del circondario del Tribunale di  Ivrea,  mantenuto)  non
pare proprio realizzare l'obiettivo di decongestionare  il  Tribunale
di Torino: come si evince  dalla  scheda  relativa  al  distretto  di
Torino  allegata  alla  relazione  accompagnatoria  dello  schema  di
decreto legislativo, il bacino di utenza  del  Tribunale  di  Torino,
ante riforma, era il seguente: 
        Tribunale di Torino: Popolazione  totale  1.803.773  abitanti
(di cui 1.103.660 abitanti per la sede centrale, 175.965 per la  sede
distaccata di Chivasso, 169.911 per la  sede  distaccata  di  Cirie',
236.173 per la sede distaccata di Moncalieri e 118.064  per  la  sede
distaccata di Susa); 
        Tribunale di Pinerolo: Popolazione totale 216.415 
        Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 189.405 
    In  seguito  all'entrata  in  vigore  del  d.lgs.   155/2012   la
situazione e' la seguente: 
        Tribunale di Torino: Popolazione totale 1.692.631 abitanti 
        Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 516.962 abitanti 
    Se,  invece,  si  fosse  mantenuto  il  Tribunale  di   Pinerolo,
riequilibrandone    la     competenza     territoriale     attraverso
l'accorpamento, ad esempio, delle sezioni distaccate di Moncalieri  e
Susa, il risultato sarebbe stato il seguente: 
        Tribunale di Torino: Popolazione totale 1.121.979 
        Tribunale di Pinerolo: Popolazione totale 570.652 
        Tribunale di Ivrea: Popolazione totale 516.962 
    Appare evidente che la soluzione  adottata  non  e'  conforme  ai
criteri oggettivi ed omogenei di cui alle lettere b) e d) dell'art. 1
della legge delega, non essendo giustificata in relazione  al  numero
di abitanti e non comportando alcuna razionalizzazione  del  servizio
giustizia nell'area metropolitana di Torino,  il  cui  Tribunale,  di
fatto, si trova a non essere decongestionato (il  numero  di  utenti,
infatti, rimane sostanzialmente inalterato). 
    Appare opportuno sottolineare come la necessaria  osservanza  dei
principi e criteri direttivi di cui all'art. 1 comma 2 legge 148/2011
lett. b), c), d)  ed  e)  abbia  indotto  le  seguenti  autorita'  ad
esprimere  parere  contrario  alla  soppressione  del  Tribunale   di
Pinerolo e della Procura della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di
Pinerolo: 
        il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino
(adunanza 17 luglio 2012); 
        il  Consiglio   Superiore   della   Magistratura,   perlomeno
implicitamente: nel plenum del  26.7.2012  sono  stati  richiamati  i
pareri CSM 22.12.1998 e 18.10.1999, in relazione alla  necessita'  di
decongestionare i tribunali metropolitani, tra i  quali  si  annovera
Torino, con cessione di territorio ai tribunali sub metropolitani,  e
segnatamente a Pinerolo; 
        la Procura della Repubblica di Torino e la  Procura  Generale
della  Repubblica  di  Torino  (v.  intervento  predisposto  per   le
Commissioni Giustizia della Camera  dal  Procuratore  aggiunto  dott.
Vittorio Nessi; missiva del Procuratore Generale del Piemonte e Valle
d'Aosta dott. Marcello Maddalena  alla  Commissione  Giustizia  della
Camera); 
        la Commissione  Giustizia  del  Senato  (parere  espresso  in
merito allo schema di decreto  legislativo  governativo  in  data  31
luglio 2012); 
        la Commissione Giustizia della  Camera  (parere  espresso  in
merito allo schema di decreto  legislativo  governativo  in  data  1°
agosto 2012). 
    Si evidenzia in particolare che il  Consiglio  Giudiziario  della
Corte di Appello di Torino, su richiesta della Commissione  Giustizia
della Camera, ha espresso in data 17 luglio  2012  parere  favorevole
sulle scelte operate  in  relazione  alla  soppressione  di  tutti  i
restanti uffici giudiziari del  Piemonte  (Alba,  Saluzzo,  Mondovi',
Acqui Terme, Tortona  e  Casale  Monferrato),  esprimendo  invece  il
proprio dissenso in relazione  alla  soppressione  degli  uffici  di'
Pinerolo «in quanto contraria  ai  criteri  informatori  della  legge
delega». 
    Ma la soluzione adottata dal d.lgs. 155/2012, di soppressione del
Tribunale di Pinerolo, non appare conforme nemmeno agli altri criteri
enunciati dall'art. 1 lett. b) del decreto-legge n. 148/2011 ovvero i
carichi di lavoro, l'indice delle sopravvenienze  e  la  specificita'
territoriale dei bacini di utenza, come si desurne dal confronto clei
seguenti dati, tratti dalle relazioni del Presidente della  Corte  di
Appello di Torino per gli anni giudiziari 2011 e 2012 e dalle  schede
allegate alla relazione che accompagna il decreto legislativo. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Si  tratta  di  dati  sostanzialmente  sovrapponibili,  che   non
spiegano  perche'  si  sia  proceduto  all'eliminazione   dell'uffici
giudiziari di Pinerolo, mantenendo e potenziando quelli di Ivrea, che
hanno estensione territoriali e carichi di lavoro omogeni. 
    Infine, non  si  puo'  non  rilevare  come  la  soppressione  del
Tribunale di Pinerolo appaia contraria anche al criterio di cui  alla
lettera e) sopra citato:  e'  evidente  che  il  mantenimento,  nella
provincia di Torino, di soli due Tribunali,  uno  con  un  bacino  di
utenza di circa 1.700.000 abitanti e l'altro con un bacino di  utenza
di 517.000 abitatiti, non realizza certo il riequilibro delle attuali
competenze  territoriali,  demografiche  e  funzionali   tra   uffici
limitrofi della stessa area provinciale, caratterizzati da  rilevante
differenza di dimensioni. 
    Il mantenimento del Tribunale di Pinerolo, con accorpamento  allo
stesso  di  sezioni  distaccate  del  Tribunale  di  Torino,  avrebbe
consentito   non   solo   il   decongestionamento    del    Tribunale
metropolitano, ma creato due uffici giudiziari (Pinerolo e Ivrea)  di
dimensioni ideali rispetto ai criteri di  efficienza  indicati  dalla
stessa relazione che accompagna il decreto legislativo in esame. 
    Si rileva, inoltre, che il contrasto sussistente, per le  ragioni
sopra descritte,  tra  il  decreto  legislativo  e  la  legge  delega
comporta la violazione di altri parametri costituzionali,  primo  fra
tutti l'art. 3 della Costituzione: la soppressione del  Tribunale  di
Pinerolo fa si' che i cittadini residenti nel suo  circondario  siano
sottoposti ad un trattamento  diverso  rispetto  a  quello  di  altri
Tribunali sub-provinciali che si trovano in aree metropolitane, senza
che tale diversita' appaia giustificata, atteso  che  la  stessa  non
trova alcun fondamento nelle disposizioni  della  legge  delega,  ne'
garantisce il raggiungimento degli obiettivi ad essa sottesi. 
    Inoltre, il decreto legislativo 155/2012, includendo il Tribunale
di  Pinerolo  tra  gli  uffici  giudiziari  soppressi,  determina  la
violazione dell'art. 25 comma 1 Cost.,  poiche'  distoglie,  con  una
norma illegittima, i cittadini del suo circondario  al  loro  giudice
naturale. 
    Non  appare  manifestamente  infondata  nemmeno  l'eccezione   di
contrarieta' della normativa in esame con l'art. 97 comma 2 Cost.: la
violazione, da parte del decreto legislativo, dei  criteri  contenuti
nella  legge  delega,  volti   a   garantire   un   piu'   efficiente
funzionamento della giustizia  e  risparmi  di  spesa,  comporta,  di
riflesso, una  violazione  del  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione. Viene, infatti, eliminato  un  Tribunale  i
cui locali sono stati  interessati  da  lavori  di  ristrutturazione,
ultimati di recente, finanziati dal  Ministero  della  Giustizia  per
quasi ottocentomila Euro e che potrebbe ospitare, senza necessita' di
interventi di edilizia ulteriori, almeno cinquanta  nuove  unita'  di
personale e magistrati. 
    Infine, il mancato rispetto dei principi della legge delega -  in
particolare, del decongestionamento delle aree  metropolitane  ed  il
riequilibrio delle competenze territoriali e  funzionati  tra  uffici
della stessa area provinciale, caratterizzati da rilevante differenza
di dimensioni - pare determinare una lesione del  diritto  di  difesa
del cittadino, sancito dall'art. 24 Cost. 
    La  revisione  delle  circoscrizioni  e'  volta  ad  ottenere  un
maggiore grado di efficienza degli stessi, avendo a  mente  l'ufficio
ideale, cosi' come risultante dagli studi  effettuati  dal  Consiglio
Superiore della Magistratura, nonche' dal Gruppo di  lavoro  nominato
dal Ministero per la redazione  del  decreto  legislativo  in  esame:
nella relazione ministeriale allo schema di decreto  legislativo,  si
rileva che  i  tribunali  con  organici  superiori  alle  100  unita'
presentano un crollo di produttivita' definito "vertiginoso". 
    Prima della riforma in esame, i giudici assegnati al Tribunale di
Torino erano 153 (nello  specifico  162,  di  cui  9  destinati  alle
sezioni distaccale); in base alla proposta di rideterminazione  delle
piante organiche degli uffici giudiziari di primo  grado  predisposta
dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e  dei
servizi del Ministero della Giustizia del gennaio 2013, i  magistrati
assegnati al Tribunale di Torino dovrebbero essere 152. 
    Il cittadino dell'attuale circondario del Tribunale  di  Pinerolo
si vedra' costretto a rivolgersi  ad  un  Tribunale  con  un  elevato
organico (anche dopo la  riforma  superiore  alla  soglia  delle  100
unita'), i cui livelli di efficienza  potrebbero,  proprio  per  tale
motivo, essere inferiori a  quelli  del  Tribunale  di  Ivrea  o  del
Tribunale di Pinerolo, se lo stesso fosse stato mantenuto e ampliato,
con conseguente lesione del suo  diritto  di  difesa,  da  intendersi
anche come diritto ad un sistema giudiziario efficiente. 
    4. Violazione degli artt. 70, 72 comma 1 e 4 e 77 comma  2  della
Costituzione da parte dell'art. 1 della  legge  148/2011  recante  la
conversione del decreto-legge 138/2011. 
    Vi  sono  sufficienti  motivi  per  dubitare,   altresi',   della
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 148/2011, recante
la conversione, con modifiche, del  decreto-legge  138/2011:  la  sua
illegittimita',     se     acclarata,     determinerebbe     altresi'
l'illegittimita' costituzionale del  d.lgs.  155/2012.  Com'e'  noto,
mentre,  in  un  primo  tempo,  la  Corte  Costituzionale  negava  la
sindacabilita' di ogni vizio proprio del  decreto-  legge  a  seguito
della  conversione,  configurando  quest'ultima  come  una  forma  di
novazione (sentenze n. 108/1996, n. 243/1987,  nn.  808-810-1033  del
1988, n. 263/1994), con la sentenza  n.  29/1995  si  e'  ammessa  la
possibilita'   di   scrutinare   il   vizio   dei   presupposti   del
decreto-legge, quantomeno nei casi di evidente mancanza,  anche  dopo
la  conversione;  il  difetto  del  requisito   della   straordinaria
necessita' ed urgenza e' quindi  un  vizio  formale  che  attiene  ai
procedimenti  di  conversione  ed   e'   trasmissibile   alla   legge
parlamentare. 
    Per quanto concerne  gli  emendamenti  cd.  di  tipo  aggiuntivo,
ovvero  le  norme  aggiunte  ex  novo  in  sede  di  conversione  del
decreto-legge, per determinare l'ambito del sindacato di legittimita'
per carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza,  e'  necessario
distinguere tra quelli inerenti  al  contenuto  del  decreto-legge  e
quelli estranei al medesimo. 
    Secondo  la  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  355/2010)   la
valutazione della  sussistenza  dei  requisiti  per  la  decretazione
d'urgenza dovrebbe essere attuata per le norme, aggiunte in  sede  di
conversione, che non siano del tutto estranee  alla  conversione  del
decreto-legge;  tale  valutazione  invece  non   sarebbe   necessaria
nell'ipotesi  in  cui  l'emendamento  fosse  eterogeneo  rispetto  al
contenuto. 
    Cio' non significa, pero', che in sede di conversione del decreto
legge,  il  Parlamento  possa  introdurre  disposizioni   del   tutto
eterogenee a quelle presenti nello stesso: tra decreto legge e  legge
di conversione esiste, ai sensi dell'art. 77 comma 2 Cost., un  nesso
di  interrelazione  funzionale  che  distingue  questo   procedimento
legislativo da quello ordinario, legame che non  puo'  essere  reciso
attraverso l'introduzione, nella fase di conversione, di  emendamenti
eterogenei rispetto all'oggetto e alle  finalita'  del  provvedimento
d'urgenza (sentenza n. 22/2012). 
    In  caso  di  emendamenti  eterogenei,   dunque,   il   sindacato
costituzionale ha ad oggetto  non  tanto  il  vizio  di  assenza  dei
presupposti di  necessita'  ed  urgenza,  ma  l'uso  improprio  dello
strumento della legge di conversione, che  da  procedura  particolare
per  convertire  o  meno  un  decreto  legge,  viene  utilizzata  per
introdurre norme che dovrebbero essere oggetto  o  di  una  procedura
ordinaria oppure di  un'ulteriore  procedura  d'urgenza,  qualora  ne
sussistano i requisiti. 
    Non e' dunque consentito, ai sensi dell'art. 77  comma  2  Cost.,
alterare, in  sede  di  conversione,  l'omogeneita'  di  fondo  della
normativa urgente. 
    Cio' premesso, si osserva che  il  preambolo  del  d.l.  138/2011
cosi' recita: "Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli  77
e 87 della Costituzione; 
    Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a  favorire  lo
sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
dell'occupazione; 
    [...] emana il seguente decreto-legge». 
    L'atto normativo in esame include misure  per  il  consolidamento
del  bilancio  pubblico,   lo   sviluppo   economico,   il   sostegno
dell'occupazione  e   la   riduzione   dei   costi   degli   apparati
istituzionali (si vedano ad esempio, gli artt. 13, 14, 15, 15 e  18);
non  vi  e'  alcuna  norma  che  riguardi  il  tema  della  geografia
giudiziaria. 
    La disposizione del comma 2 dell'art. 1 della legge  148/2011  e'
stata dunque introdotta  ex  novo  dalla  legge  di  conversione:  il
decreto-legge convertito non fa  alcun  accenno  al  tema  cd.  della
geografia giudiziaria, con la conseguenza che non si puo' configurare
quale emendamento omogeneo, dal punto  di  vista  dell'oggetto,  alle
norme contenute nella  decretazione  d'urgenza,  attesa  la  mancanza
disposizioni attinenti la riorganizzazione territoriale degli  uffici
giudiziari. 
    Non e' nemmeno possibile sostenere che le finalita'  dell'art.  l
comma 2  della  legge  148/2011  siano  omogenee  rispetto  a  quelle
contenute  nel  decreto  legislativo   138/2011,   tant'e'   che   la
disposizione richiama, tra le sue finalita', quelle di un diverso  ed
ulteriore decreto-legge, gia' convertito. 
    Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 72 comma 4 Cost.,  per
i disegni di legge di  delegazione  legislativa  deve  essere  sempre
adottata la procedura normale di approvazione diretta da parte  della
Camera, ovvero, ai sensi del primo  comma  della  norma  citata,  gli
stessi devono  essere  esaminati  in  commissione  o  poi  sottoposti
all'approvazione di ciascuna Camera,  articolo  per  articolo  e  con
votazione finale. 
    Ora,  la  delega  al  Governo  per  la   riorganizzazione   della
distribuzione  sul  territorio  degli  uffici  giudiziari  e'   stata
approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica il 7 settembre
2011, durante l'iter del procedimento di  conversione  in  legge  del
decreto-legge n. 138/2011; il procedimento  si  e'  concluso  con  la
successiva deliberazione della Camera  dei  Deputati  ed  entrambi  i
passaggi parlamentari sono stati  caratterizzati  dal  fatto  che  il
Governo ha posto la questione di fiducia. 
    Nello specifico, il  Governo  ha  presentato  l'emendamento  1900
interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di  legge  n.
2887, con previsione della delega al Governo  in  tema  di  geografia
giudiziaria. 
    L'emendamento in questione e' stato presentato  in  Aula  per  la
discussione,  senza   il   preventivo   passaggio   alla   competente
Commissione, e' stato votato unitamente  alla  fiducia  ed  e'  stato
successivamente  trasmesso  alla  sola  Commissione  Bilancio  per  i
profili di copertura finanziaria; e' mancato quindi l'esame da  parte
della Commissione referente. 
    Alla luce di tali  considerazioni,  l'eccezione  di  contrarieta'
della normativa in esame agli artt. 70, 72 comma 1 e 4 e 77 Cost. non
appare manifestamente infondata. 
    5. Violazione dell'art. 81 Cost. da parte  dell'art.  1  comma  2
della legge n. 148/2011. 
    L'art. 81  comma  4  della  Costituzione,  prima  della  modifica
operata con la legge costituzionale 20 aprile 2012  n.  1,  prevedeva
che ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i  mezzi  per  farvi  fronte;  l'attuale  terzo  comma  della   norma
(applicabile  dall'esercizio  finanziario  relativo  all'anno   2014)
dispone che ogni legge, che importi nuovi o maggiori oneri,  provveda
ai mezzi per farvi fronte. 
    Tali disposizioni devono essere interpretate  nel  senso  che  il
legislatore deve farsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue
leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari necessari  per
attuarle, realizzando un equilibrio tra spesa ed entrata. 
    Di  regola,  quindi,   tale   obbligo   grava   sul   Parlamento,
istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione  legislativa;
grava sul Governo, nei casi in cui si faccia ricorso  allo  strumento
del decreto-legge. Nell'ipotesi di  decretazione  delegata,  dove  il
Governo assume l'esercizio della funzione legislativa in forza  della
preventiva legge di delega ed  in  ottemperanza  alle  previsioni  di
quest'ultima, spetta al legislatore delegante disporre in ordine alla
copertura della spesa (sentenza n. 226/1976). 
    La  mancanza  o  esistenza  di  un  onere  di  spesa  di   desume
dall'oggetto e dal contenuto di essa,  ovvero  dalla  valutazione  in
concreto della portata sostanziale  della  normativa;  la  copertura,
poi, deve sussistere non solo per l'esercizio in corso, ma anche  per
gli esercizi finanziari successivi (sentenza 17/1968). 
    L'art. l comma 2 lettera q) della legge 148/2011  stabilisce  che
«dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
    Tuttavia,   la   riorganizzazione   territoriale   degli   uffici
giudiziari  sicuramente  comporta   dei   costi:   sara'   necessario
trasferire presso  l'ufficio  accorpante  i  fascicoli  di  causa,  i
computer, le stampanti e verosimilmente parte delle suppellettili  (a
meno di non volerli acquistare ex novo) e, soprattutto, si renderanno
necessari degli interventi edilizi per accogliere il personale  degli
uffici giudiziari soppressi. 
    La legge  delega  non  da'  conto  di  tali  costi;  si  potrebbe
ipotizzare  che  tali  oneri  di  riorganizzazione  vengano   coperti
attraverso risparmi di spesa, ma il provvedimento  in  esame  non  li
indica specificatamente, come dovrebbe fare in aderenza al  principio
costituzionale sotteso all'art. 81 comma 4 (ora comma 3) Cost. 
    In altri  termini,  e'  certamente  vero  che  i  maggiori  oneri
potrebbero essere compensati da una riduzione delle spese,  tuttavia,
per  non  incorrere  in  una  sostanziale  elusione   del   principio
costituzionale  dell'obbligo  di  copertura,  e'  necessario  che  il
legislatore indichi quantomeno la genesi di tali  risparmi,  in  modo
che sia possibile  valutare  se  gli  stessi  siano  sufficientemente
sicuri, non arbitrari ed in equilibrato rapporto  con  le  spese  che
sara' necessario sostenere. 
    Anche sotto tale profilo, quindi, l'art. 1 comma  2  della  legge
148/2011  parrebbe  violare  le  disposizioni   costituzionali,   con
conseguente  incostituzionalita'  del  decreto  legislativo  155/2012
emanato in forza della suddetta legge di delega. 
    6. Violazione degli articoli 3 e 24 Cost. da  parte  dell'art.  1
comma 2 lett. f) della legge 148/2011. 
    La legge 148/2011 annovera, fra i criteri per la riorganizzazione
territoriale degli uffici giudiziari, l'esigenza  di  garantire  che,
all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto  di
corte d'appello, incluse le sue  sezioni  distaccate,  comprenda  non
meno di tre  degli  attuali  tribunali  con  relative  procure  della
Repubblica. 
    Tale previsione, che prescinde  da  ogni  valutazione  in  merito
all'estensione delle Regioni, al numero di abitanti e  al  numero  di
cause  pendenti,  appare   in   contrasto   con   il   principio   di
ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost. e determina una  lesione  del
diritto di difesa del cittadino: in forza di tale criterio,  infatti,
una Regione avente nel proprio territorio una Corte d'Appello con tre
Tribunali,  e'  destinata  a  mantenerli,  a  prescindere  dalla  sua
estensione, popolazione e numero  di  controversie,  diversamente  da
Corti d'Appello piu' grandi e con maggior numero  di  abitanti,  che,
avendo piu'  di  tre  Tribunali,  possono  essere  interessate  dalla
soppressione di parte degli stessi. 
    Si pensi, ad esempio, alla  Regione  Piemonte,  che  ha  un'unica
Corte  d'Appello  insieme  alla  Valle  d'Aosta:  a   seguito   della
soppressione del Tribunale di Pinerolo, la  Provincia  di  Torino  si
trova ad avere due Tribunali (Torino ed Ivrea) per una popolazione di
2.302.353 abitanti  (dei  quali  1.700.000  nella  Circoscrizione  di
Torino), mentre il Molise, grazie al criterio di cui sopra,  mantiene
tre Tribunali per una popolazione complessiva di 319.780 abitanti. 
    Tale diversita' tra Corti d'Appello non  appare  ragionevole  ne'
giustificata e si risolve altresi' in  una  lesione  del  diritto  di
difesa del cittadino: in alcune zone d'Italia, i  cittadini  potranno
rivolgersi a Tribunali che, in quanto destinati a servire  un  numero
minore di abitanti, saranno verosimilmente piu' efficienti, mentre in
altre saranno  costretti  ad  adire  uffici  giudiziari  destinati  a
servire una popolazione ben maggiore. 
    7. Rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale  nel
processo a quo 
    Le questioni sollevate appaiono rilevanti nel giudizio a quo, dal
momento che le stesse investono  la  normativa  dalla  quale  dipende
l'individuazione del giudice (Tribunale di Torino ovvero Tribunale di
Pinerolo)  chiamato  a  tenere  l'udienza   di   precisazione   delle
conclusioni e che dovra' pronunciarsi sulle domande proposte in corso
di causa. 
    Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 155/2012 le udienze successive al
13 settembre 2012 devono tenersi avanti al nuovo giudice  competente,
nello specifico, il Tribunale di Torino, risultando il  Tribunale  di
Pinerolo, a tale data, soppresso;  se,  invece,  se  le  disposizioni
della legge delega e del decreto legislativo non saranno riconosciute
conformi alla Costituzione, l'udienza dovra' essere celebrata  avanti
a questo ufficio giudiziario. 
    Le questioni di costituzionalita' sollevate, pertanto, si pongono
in rapporto di pregiudizialita' con la fase conclusiva della presente
controversia.