Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sardegna in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale l febbraio 2013, n. 2, recante: «Autorizzazione all'intervento finanziario della SFIRS S.p.a. per l'infrastrutturazione, il risparmio e l'efficientamento energetico dell'area industriale di Portovesme - Sulcis, incremento della dotazione finanziaria relativa agli interventi per il Parco geominerario e norme urgenti in ma-teria di sostegno al reddito dei lavoratori in regime di ammortizza-tori sociali» (B.U. Sardegna 7.2.2013, n. 7). La legge regionale in epigrafe indicata risulta illegittima per le seguenti ragioni. Gli articoli 8, comma 1, e 9, conuma 2, provvedono alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 9, con risorse a valere sulle UPB S04.06.005 e S06.06.004 del bilancio della Regione per l'esercizio 2013. Al riguardo occorre rilevare che detto bilancio, a tutt'oggi, risulta ancora non approvato in via definitiva dall'organo assembleare regionale, per cui il regime gestionale e programmatico attualmente vigente per l'anno in corso nella Regione Sardegna soggiace alle disposizioni di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 26, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2013 (c.d. esercizio provvisorio). La sopra prevista copertura risulta, pertanto, inidonea per carenza assoluta del presupposto normativo autorizzatorio. La Corte Costituzionale, con costante giurisprudenza, confermata anche dalla recente sentenza n. 70/2012, ha affermato che la copertura deve essere «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (sentenze n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). Per tale motivo le disposizioni in esame si pongono in contrasto con il principio di equilibrio del bilancio contenuto nell'art. 81, quarto comma, nonche' con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.