IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro generale n. 887 del  2012,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto dalla societa' Betting 2000 Srl in liquidazione, in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato  Stefano  Sbordoni,  con  il  quale  e'   elettivamente
domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3, contro: 
         il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante   pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2012,  integrato
da  motivi  aggiunti,   proposto   dalle   societa'   Totos   S.r.l.,
Quadrifoglio Srl, A.I. Azzini Silvio  di  Angelo  Melocchi  e  Felice
Squara Sas, A.S.I.S. di Spataro Raffale  &  C.  Sas,  Agenzia  Ippica
Fucecchio Srl, Fratelli Acanfora Srl,  G.A.I.C.  Srl,  Get  Bet  Srl,
International Sports Srl, Italy. Bet Srl, Mattino 2000 di  C.  Origgi
Ditta Individuale, R.C.R. di Tricorni Claudio & C.  Sas,  Tabaccheria
Smoke Line 13 di Bonelli Mario, Il Picchetto Srl,  Galli  Carlo  Srl,
Ippica Seregnese Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali
pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato  Stefano  Sbordoni,
con il quale sono elettivamente domiciliati bio Roma, via  S.  Nicola
de' Cesarini n. 3, contro: 
        il Ministero dell'economia e delle finanze -  Amministrazione
autonoma Monopoli di Stato e il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari   e   forestali   in   persona   dei   rispettivi   legali
rappresentanti pro tempore,  rappresentati  e  difesi,dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con la quale  sono  domiciliati  per  legge  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
        A.S.S.I.,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore, non costituito in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
        quanto al ricorso n. 887 del 2012 ed  al  primo  ricorso  per
motivi aggiunti proposto nel  relativo  giudizio,  del  provvedimento
dell'Amministrazione   autonoma   Monopoli   di   Stato   prot.    n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc.1066 in data  23  dicembre  2011,  con  il
quale viene richiesto alla societa' Betting 2000 il versamento  della
somma di euro 30.727,72, a titolo di integrazione  dei  minimi  annui
garantiti sospesi  per  l'anno  2009,  nonche'  di  ogni  altro  atto
presupposto, conseguente e comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio introdotto con il ricorso n. 887 del 2012, del provvedimento
dell'Amministrazione   autonoma   Monopoli   di   Stato   prot.    n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc.1066 in data 15 giugno 2012, con il  quale
e' stato  nuovamente  richiesto  alla  societa'  Betting  -  2000  il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti  gli  esercizi
2006, 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' riconosciuta una somma
a  credito  della  concessionaria),  nonche'  del  minimo   garantito
riferito al 2011, calcolato, con la  medesima  riduzione  del  5%,  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 144.657,64; il tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro il 30 giugno 2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
24.109,61, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 
        quanto al quanto al ricorso n. 1433  del  2012  ed  al  primo
ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel  relativo  giudizio,  dei
seguenti  provvedimenti  dell'Amministrazione  autonoma  Monopoli  di
Stato    in    data    23    dicembre    2011:    1)     prot.     n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1350, con il quale viene  richiesto  alla
societa' Totos Srl il versamento della somma  di  euro  30.727,72,  a
titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi,, inerenti:
gli- esercizi 2008 e 2009; 2)  prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1028, con il quale viene richiesto alla societa' Quadrifoglio Srl  il
versamento della somma di euro 11.998,38, a  titolo  di  integrazione
dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2007,
2008, 2009 e 2010; 3) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  258,  con
il quale viene richiesto alla societa' A.I. Azzini Silvio  di  Angelo
Melocchi  e  Felice  Squara  Sas  versamento  della  somma  di   euro
121.602,44, a titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi,  inerenti  gli  esercizi  2008   e   2009;   4)   prot.   n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1467, con il quale viene  richiesto  alla
societa' A.S.I.S., di Spataro Raffale & C. Sas  il  versamento  della
somma di euro 47.518,72, a titolo di integrazione  dei  minimi  annui
garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006,  2007,  2008,  2009  e
2010; 5) prot., n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  378,  con  il  quale
viene  richiesto  alla  societa'  Agenzia  Ippica  Fucecchio  Srl  il
versamento della somma di euro 85.010,57, a  titolo  di  integrazione
dei minimi annui garantiti sospesi,  inerenti  l'esercizio  2009;  6)
prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1380,  con  il  quale   viene
richiesto alla societa' Fratelli Acanfora  Srl  il  versamento  della
somma di euro 175.003,69, a titolo di integrazione dei  minimi  annui
garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e  2009;  7)  prot.  n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc: 1540, con il quale viene  richiesto  alla
societa' Fratelli Acanfora Srl il  versamento  della  somma  di  euro
54.125,22, a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi, inerenti gli  esercizi  2006,  2008  e  2009;  8)  prot.  n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1118, con il quale viene  richiesto  alla
societa' G.A.I.C. Srl il versamento della somma di euro 66.628,65,  a
titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  sospesi,  inerenti
gli esercizi 2006 e 2008;  9)  prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
399, con il quale viene  richiesto  alla  Societa'  G.A.I.C.  Srl  il
versamento della somma di euro 2.050,09, a  titolo'  di  integrazione
dei minimi annui garantiti sospesi,  inerenti  gli  esercizi  2008  e
2009; 10) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1193,  con  il  quale
viene richiesto alla societa' Get Bet Srl il versamento  della  somma
di euro 38.868,71; 
        a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  sospesi,
inerenti   gli   esercizi    2009    e    2010;    11)    prot.    n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1227, con il quale viene  richiesto  alla
societa' International Sports Srl il versamento della somma  di  euro
54.554.03, a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
sospesi,  inerenti  gli  esercizi  2008;  2009  e  2010;  12)   prot.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1538, con il quale viene  richiesta  alla
societa' Italy Bet Srl il versamento della somma di euro  203.167,16,
a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti
gli esercizi 2006 e 2007; 13)  prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1303, con il quale viene richiesto  alla  ditta  individuale  Martino
2000 di C. Origgi il versamento della  somma  di  curo  51.581,67,  a
titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  sospesi,  inerenti
gli esercizi 2009 e 2010; 14)  prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.
1469, con il quale viene richiesto alla R.C.R. di Tricorni Claudio  &
C. Sas il versamento della somma  di  euro  31.795,99,  a  titolo  di
integrazione  dei  minimi  annui  garantiti  sospesi,  inerenti.  gli
esercizi 2009 e 2010; 15) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1560,
con il quale viene richiesto alla R.C.R. di Tricorni Claudio & C. Sas
il versamento della somma di euro 19.170,35, a titolo di integrazione
dei minimi annui garantiti sospesi,  inerenti  gli  esercizi  2008  e
2009; 16) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1074,  con  il  quale
viene richiesto alla Tabaccheria Smoke, Line 13 di Bonelli  Mario  il
versamento della somma di euro 24.945,47; a  titolo  di  integrazione
dei minimi annui-garantiti sospesi, inerenti  gli  esercizi  2008,  e
2009; 17) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  1128,  con  il  quale
viene richiesto alla societa' Picchetto Srl il versamento della somma
di  euro  83.936,85,  a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui
garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2008, 2009 e 2010; 18)
prot.  n.  2011/51060/Giochi/SCO/Conc.  269,  con  il   quale   viene
richiesto alla societa' Galli Carlo Srl il versamento della somma  di
euro 76.061,72, a titolo di integrazione dei minimi  annui  garantiti
sospesi,  inerenti  gli  esercizi  2008  e   2009;   19)   prot.   n.
2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 423, con il quale  viene  richiesto  alla
Ippica Seregnese Srl il versamento della somma di euro 142.876,83,  a
titolo di integrazione dei minimi annui garantiti  sospesi,  inerenti
gli esercizi 2008 e 2009; nonche' del  verbale  della  conferenza  di
servizi del 30 novembre 2011, indetta dall'A.A.M.S., e di ogni  altro
atto presupposto, conseguente o comunque connesso; 
        quanto al secondo ricorso per motivi  aggiunti  proposto  nel
giudizio introdotto con il ricorso n. 1433  del  2012,  dei  seguenti
provvedimenti dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato in data
15 giugno. 2012: 1) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1467, con il
quale in relazione alla concessione n. 1467 rilasciata alla  societa'
A.S.I. S. di Spataro Raffaele & C sas, e' stato nuovamente  richiesto
il versamento dell'integrazione  dei  minimi  annui  garantiti  (gia'
sospeso dal'T.A.R. del Lazio), ricalcolati cori una riduzione del 5%,
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli  esercizi,
2006, 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' riconosciuta una somma
a  credito  della  concessionaria),  nonche'  del  minimo   garantito
riferito al 2011, calcolato con  la  medesima  riduzione  del  5%,  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 79.607,08; il  tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro il 30 giugno 2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
13.267,85, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 2) prot. n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 258, con  il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 258 rilasciata alla societa'  A.I.  Azzini  Silvio  di
Angelo Melocchi e Felice Squara Sas, e' stato nuovamente richiesto il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, camma 5, del decreto-legge  2  marzo  2012,  convertito
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 inerenti gli esercizi 2008-2009,  e
quindi della complessiva somma pari ad euro 115.522,32; il tutto  con
la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta  con
un versamento unico entro  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali;  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
119.25,72, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata. fino al 30 settembre 2014;  3)  prot.
n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc.1380, con il quale  in  relazione  alla
concessione n. 1380 rilasciata alla societa' Fratelli  Acanfora  Sr1,
e' stato nuovamente richiesto  il  versamento  dell'integrazione  dei
minimi  annui  garantiti  (gia'  sospeso  dal  T.A.R.   del   Lazio),
ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008 e 2009, e quindi della
complessiva  somma  pari  ad  euro  166.253,50;  il  tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
27.708,92, da versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,
in caso di pagamento rateale, la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre  2014;  4)  prot.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 540, con  il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 540 rilasciata alla societa' Fratelli Acanfora Srl, e'
stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi
annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del. Lazio), ricalcolati con
una  riduzione  del  5%,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma   5,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2006, 2008 e 2009, e quindi  della
complessiva  somma  pari  ad  euro  51.418,96;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta, con un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna  di  importo  pari  a  euro
8569,83, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando,  in
caso di  pagamento  rateale,  la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 5) prot. n.
2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1380, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1380 rilasciata  alla  societa'  International  Sports
Srl, stato nuovamente richiesto il versamento  dell'integrazione  dei
minimi  annui  garantiti  (gia'  sospeso  dal  T.A.R.   del   Lazio),
ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5,
del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44 inerenti gli esercizi 2008, 2009 e  2010,  nonche'
il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la
predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 159.047,49; il tutto con la precisazione che tale somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 26.507,91, da versare a partire dal 31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2,
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 6) prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc: 1303;  con  il  quale,  in
relazione alla concessione n. 1303 rilasciata alla ditta  individuale
Martino  2000  di  C.  Origgi,  e'  stato  nuovamente  richiesto   il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti  gli  esercizi
2009, 2010 e 2011, e quindi della  complessiva  somma  pari  ad  euro
64.759,38; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto
essere corrisposta con un versamento unico entro il  30  giugno  2012
del menzionato importo ovvero in sei rate  trimestrali,  ciascuna  di
importo pari a euro 10.793,23, da versare  a  partire  dal,31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento  rateale,  la  necessita';
di'integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13,  comma
2,  della   convenzione   di   concessione,   ottenuta   aggiungendo,
all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato,  articolo,  la
somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino  al
30 settembre 2014; 7) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc: 1469,  con
il quale, in relazione  alla  concessione  n.  1469  rilasciata  alla
R.C.R. di Tricomi Claudio & C. Sas, e' stato nuovamente richiesto  il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti  gli  esercizi
2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito  relativo  al
2011, calcolato con la predetta riduzione del  5%,  e  quindi  della,
complessiva  somma  pari  ad  euro  32.149,63;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe 
        potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30
giugno 2012 del menzionato importo ovvero in  sei  rate  trimestrali,
ciascuna di importo pari a euro 5.385,27, da versare a partire dal 31
maggio 2012,  ferma  restando,  in  caso  di  pagamento  rateale,  la
necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art.
13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,
all'importo della garanzia dovuta ai sensi del  citato  articolo,  la
somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino  al
30 settembre 2014; 8) proti n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1560,  con
il quale, in relazione  alla  concessione  n.  1560  rilasciata  alla
R.C.R. di Tricomi Claudio & C. Sas, e' stato nuovamente richiesto  il
versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso
dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi
dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti  gli  esercizi
2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito  relativo  al
2011, calcolato con la predetta riduzione  del  5%,  e  quindi  della
complessiva  somma  pari  ad  euro  30.567,92;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con  un
versamento unico entro il  30  giugno  2012  del  menzionato  importo
ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna  di  importo  paria  a  euro
5.094,65, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in
caso di  pagamento  rateale,  la  necessita'  di  integrazione  della
garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2,  della  convenzione
di concessione,  ottenuta  aggiungendo,  all'importo  della  garanzia
dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 9) prot. n.
2012/27169/Giochi/SCD/Conc. 1074, con il  quale,  in  relazione  alla
concessione n. 1074 rilasciata alla  Tabaccheria  Smoke  Line  13  di
Bonelli  Mario,  e'  stato   nuovamente   richiesto   il   versamento
dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R.
del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44,  inerenti  gli  esercizi  2009  e  2010,
nonche'  il  versamento  del  minimo  garantito  relativo  al   2011,
calcolato  con  la  predetta  riduzione  del  5%,  e   quindi   della
complessiva  somma  pari  ad  euro  39.771,34;  il   tutto   con   la
precisazione che tale somma avrebbe, potuto essere corrisposta con un
versamento unico entro il 30  giugno  2012  del  menzionato.  importo
ovvero in sei rate,trimestrali, di importo pari a euro  6.628,56,  da
versare a partire dal 31 maggio 2012,  ferma  restando,  in  caso  di
pagamento rateale,  la  necessita'  di  integrazione  della  garanzia
prestata. ai sensi  dell'art.  13,  comma  2,  della  convenzione  di
concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia  dovuta
ai sensi del  citato  articolo,  la  somma  residua  sopra  indicata,
nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;  10)  prot.
n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 269, con il quale, in  relazione  alla
concessione n.  269  rilasciata  alla  Galli  Carlo:  Srl,  e'  stato
nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui
garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio),  ricalcolati  con  una
riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44,
inerenti l'esercizio 2009, e quindi della complessiva somma  pari  ad
euro 29.323,85; il tutto con la precisazione che tale  somma  avrebbe
potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30  giugno
2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali,  ciascuna
di importo pari a euro 4.887,31, da versare a partire dal  31  maggio
2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'  di
integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma  2;
della convenzione di concessione, ottenuta  aggiungendo,  all'importo
della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma  residua
sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al  30  settembre
2014; 
    Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott.  Carlo  Polidori  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                              F a t t o 
 
    1. La societa' Betting  2000  Srl  con  il  ricorso  n.  887/2012
riferisce, in punto di fatto, che: 
        A) e' destinataria  del  provvedimento  impugnato  in  quanto
titolare di una  c.d.  concessione  storica  per  la  raccolta  delle
scommesse ippiche (ossia rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 169/1998); 
        B)   secondo   ciascuna   convenzione   di   concessione   il
concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.),una
quota annuale della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo
restando  che,  qualora  la  quota  raccolta  in  base  agli  incassi
effettivamente riscossi non raggiunga la  quota  annuale  dovuta,  il
concessionario e- tenuto, ai sensi dell'art. 4 della  convenzione  di
concessione, ad integrare 1 versamenti dovuti fino a  raggiungere  il
c.d.  minimo  garantito  annuo,  determinato  ai  sensi  del  decreto
interdirigenziale del 10 ottobre 2003; 
        C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito  dalla  legge
n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi  di  gara
per l'assegnazione di nuove concessioni per la,  raccolta  del  gioco
pubblico, sia su base ippica, che sportiva,  e  cio'  ha  determinato
l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha
comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli
incassi dei concessionari ricorrenti; 
        D) anche in ragione di quanto precede  l'Amministrazione  dei
Monopoli (di seguito A.A.M.S.) con comunicazione del 28  giugno  2007
ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al  fine
di  «procedere  alle  opportune  verifiche  della  correttezza  degli
importi richiesti ai concessionari, mediante  la  rielaborazione  dei
relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo  versate  per
le scommesse dell'Ippica Nazionale»; 
        E) ciononostante  I'A.A.M.S.  con  provvedimenti  emessi  nel
corso del 2009 ha chiesto ai concessionari storici il  pagamento  dei
minimi garantiti per l'anno 2008; f) tali  provvedimenti  sono  stati
impugnati dai concessionari ed il  T.A.R.  del  Lazio  ha  accolto  i
relativi ricorsi con diverse pronunce (tra le quali  la  sentenza  n.
7641/2009), evidenziando  in  motivazione  che  «i  provvedimenti  di
riscossione  delle  somme  per  il  raggiungimento  del  c.d.  minimo
garantito  non  avrebbero  potuto   essere   adottati   prima   della
definizione delle c.d.  misure  di  salvaguardia,  di  talche'  detti
provvedimenti manifestano la loro illegittimita', in quanto  adottati
senza la previa definizione di un provvedimento (a portata  generale,
ma   incidente   sulla   posizione   di    ciascun    concessionario)
necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»; 
        F) in seguito l'A.A.M.S. con provvedimento emesso  nel  corso
del 2010 ha chiesto alla medesima societa' Betting 2000 il  pagamento
dei minimi garantiti per l'anno 2009, ma il T.A.R. del Lazio  con  la
sentenza  n.   319/2019   ha   giudicato   illegittima   la   pretesa
dell'A.A.M.S. ribadendo che i provvedimenti  di  riscossione  per  il
raggiungimento  del  c.d.  garantito  non  avrebbero  potuto   essere
adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia; 
        G) nonostante quanto precede, l'A.A.M.S. con il provvedimento
impugnato ha chiesto il versamento  dei  minimi,  garantiti  relativi
all'anno 2009, limitandosi a dare atto in  motivazione  dell'avvenuta
convocazione (in esecuzione della sentenza del T.A.R.  del  Lazio  n.
6520/2009) di una  conferenza  di  servizi  con  il  Ministero  delle
politiche    agricole    alimentari    e    forestali,    finalizzata
all'individuazione delle c.d. misure di  salvaguardia,  e  del  fatto
che, all'esito di  tale  conferenza  di  servizi  «non  e'  possibile
individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto  a
quelle gia' individuate secondo i criteri delle  procedure  selettive
indette nel coso del 2006». 
    2. La societa' Betting  2000  chiede  l'annullamento  degli  atti
impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art 38, comma 4,  del
decreto-legge  n.  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008.  La
presente  censura  e'  incentrata,  da  un  lato,   sul   fatto   che
l'Amministrazione,  abbia  omesso  di  individuare   le   misure   di
salvaguardia previste dall'art. 38, comma  4,  del  decreto-legge  n.
223/2006; dall'altro, sul fatto che le gia' minime  garanzie,  (ossia
il vincolo delle distanze) previste dal decreto-legge n. 223/2006 per
i concessionari di cui al d.P.R. n. 169/1998 siano  state  eliminate,
dall'art.  1-bis.,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  149/2008.   In
particolare, quanto al primo aspetto, le  parti  ricorrenti  deducono
che; A) secondo l'art. 38, comma 4, del  decreto-legge  n.  223/2006,
«al fine di  contrastare  la  diffusione  del  gioco  irregolare,  ed
illegale, l'evasione, e l'elusione fiscale  del  settore  del  gioco,
nonche', di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del
Ministero delle finanze, Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione  del  gioco
su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: ...1)  definizione
delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della  raccolta  di
scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 8  aprile  1998,  n.  169»;  B)  da  tale
disposizione si evince  che  al  mutato  assetto  normativo  connesso
all'entrata  in  vigore  del  decreto-legge  n.   223/2006   consegue
l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia dei  concessionari
della  raccolta  di  scommesse  ippiche,  sicche'  tali   misure   di
salvaguardia sono state definite dal T.A.R. del Lazio nella  sentenza
n.  8520/2011  come  «una  previsione  finalizzata  a  consentire  il
riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni  per  la
raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del  mutato
assetto del mercato delle scommesse ippiche e della  riconfigurazione
dell'assetto  distributivo  territoriale   dell'offerta   di   gioco,
come'ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art.  38  del  decreto
legge «Bersani» che ha determinato l'apertura del mercato dei  giochi
pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione
capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizi
e di reddivita'»; C) risulta, quindi, di palmare evidenza  che,  come
affermato dal T.A.R.  del  Lazio  nella  sentenza  n.  7400/2011,  la
mancata attuazione, in sede amministrativa, di una norma di legge  ad
efficacia programmatica  integra  «un  comportamento  di  sostanziale
violazione della stessa». Quanto poi al quanto  secondo  aspetto,  le
parti  ricorrenti  deducono  che:   A)   nell'originaria   previsione
dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge  n.  223/2006  era  altresi'
contemplato, tra le nuove modalita' di  distribuzione  del  gioco  su
base ippica, alla lettera f),  l'obbligo  della  «localizzazione  dei
punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione
dei prodotti di gioco  pubblici,  nei  comuni  con  piu'  di  200.000
abitanti a una distanza non inferiore a  2.000  metri  dai  punti  di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000  abitanti,  a
una distanza non inferiore a 3. 000 metri dai punti di  vendita  gia'
assegnati», nonche', alla lettera g), l'obbligo della «localizzazione
dei  punti  di  vendita   aventi   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,  nei  comuni  con
piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore  a  400  metri
dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di  200.000
abitanti, a una distanza non inferiore  a  800  metri  dai  punti  di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei  punti  di  vendita  in
cui, alla data del 30 giugno  2006,  si  effettui  la  raccolta,  del
concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse  ippiche
di cui all'art. 1, comma 498,  della  legge  30  dicembre  2011»;  B)
l'obbligo, per i nuovi concessionari che si aggiudicavano  i  diritti
del c.d. «bando Bersani», di ubicare i propri  punti  di  vendita'nel
rispetto  delle  suindicate  distanze,  rispetto  ai  punti   vendita
preesistenti; costituira'.  di  fatto  una  garanzia  (di  certo  non
esauriente come le misure di salvaguardia) che il  legislatore  aveva
previsto a tutela  dei  preesistenti  concessionari;  C)  tuttavia  i
predetti obblighi sono stati eliminati dall'art. 1-bis., comma 6, del
decreto-legge n. 149/2008  e,  quindi,  non  sussistendo  piu'  alcun
vincolo in tema di distanze, la l'equilibrio  economico  delle  parti
ricorrenti risulta ulteriormente compromesso; 
        II) Eccesso ci potere per difetto d'istruttoria ed erroneita'
nei presupposti. La societa',  ricorrente  sostiene  che  la  pretesa
dell'Amministrazione e' illegittima anche  per  l'assenza  totale  di
parametri  in  base  ai  quali  sono  stati  calcolati  gli   importi
asseritamente dovuti. Infatti:  A)  le  somme  richieste  sono  state
quantificate  in  base  ai  criteri  individuati   con   il   decreto
interdirigenziale  del  10   ottobre   2003,   di   cui   la   stessa
Amministrazione, con la nota del 28 giugno 2007, ha posto  in  dubbio
la  legittimita',  evidenziando  la  necessita'  di  «procedere  alle
opportune verifiche della  correttezza  degli  importi  richiesti  ai
concessionari,  mediante  la  rielaborazione  dei  relativi  conteggi
tenendo conto delle  quote  di  prelievo  versate  per  le  scommesse
dell'Ippica Nazionale»; B) secondo quanto evidenziato dal T.A.R.  del
Lazio nella motivazione della sentenza n. 6520/2009, e' vero  che  il
decreto interdirigenziale del 10  ottobre  2003  aveva  stabilito  il
metodo di calcolo per  individuare  il  c.d.  minimo  garantito,  «ma
l'introduzione nel 2006 della nuova  previsione  normativa  circa  la
necessaria   fissazione   delle   misure   di   salvaguardia    rende
inapplicabile il  contenuto  del  suindicato  decreto»;  C)  risulta,
quindi, evidente che le somme richieste con i provvedimenti impugnati
sono state quindi individuate in virtu' di un provvedimento del tutto
superato; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'  di   trattamento,
irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. 
    La societa' ricorrente sostiene, che il  provvedimento  impugnato
e' illegittimo anche perche' la stessa Amministrazione ha ammesso  la
necessita' di procedere, all'adozione delle misure  di  salvaguardia.
Infatti nella gia' citata sentenza del T.A.R. del Lazio n.  6520/2009
viene  altresi'  evidenziato  che  una  nota  del  12  giugno.   2008
anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine
di ipotizzare  un  «percorso  normativo  incentrato  sull'ampliamento
delle  concessioni  in  parola  ...,   nonche'   sulla   soppressione
dell'obbligo del minimo garantito, da sostituire  per  gli  operatori
del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi
concessionari» e  che  i  richiamati  Uffici  avrebbero  valutato  la
possibilita' di predisporre «un testo di modifica normativa intesa  a
definire in via legislativa la portata delle misure  di  salvaguardia
menzionate e ad affidare al piu' flessibile e  celere  strumento  del
provvedimento amministrativo ministeriale, da adottare  d'intesa  con
il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  in  luogo  del
decreto a firma dei Ministri dell'economia e delle  finanze  e  delle
politiche  agricole,  previo  parere   del   Consiglio   di   Stato».
Ciononostante, neppure a seguito della conferenza di servizi  del  30
novembre 2011 risulta adottato alcun provvedimento; 
        IV) Violazione e falsa applicazione delle sentenze dei T.A.R.
del  Lazio  n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  Le   parti   ricorrenti
ribadiscono che l'Amministrazione - nonostante gli  inviti  formulati
dal  giudice  amministrativo  con   le   predette   sentenze   -   ha
illegittimamente omesso di adottare le misure di salvaguardia di  cui
trattasi. 
    3. Questa sezione con l'ordinanza n. 857 in data 8 marzo 2012  ha
accolto la domanda cautelare proposta dalla  societa'  Betting  2000,
evidenziando in motivazione  che  «l'amministrazione  appare  tuttora
inadempiente  in   ordine   all'adozione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia». 
    4. Con ricorso depositato in data  27  aprile  2012  la  societa'
Betting  2000  ha  proposto  motivi  aggiunti  avverso  il   medesimo
provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo per contestare la
tesi, sostenuta dalla  difesa  erariale  nella  camera  di  consiglio
dell'8 marzo 2012, secondo la quale  nella  sentenza  della  Corte'di
Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state  trattate
tematiche connesse all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia.  In
particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza  non
solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di  salvaguardia,
ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito  «e'  stata  di  fatto
penalizzata dall'esistenza di una rete parallela  illecita»,  gestita
dai c.d. CID (Centri Trasmissione Dati). 
    5. Nelle more della definizione del giudizio: A) e'  sopravvenuto
l'art.  10,  comma  5,  .del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale,  dispone  che
«al  fine  di  perseguire   maggiore   efficienza   ed   economicita'
dell'azione nei settori  competenza,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  il
Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali e l'Agenzia,
per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -  ASSI,   procedono,   alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art.
12 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n.
169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai concessionari di cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.   Conseguentemente,   all'art.   38,   comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l)  e'  soppressa»;  B)
sulla scorta del mutato quadro normativo l'AA.M.S. ha notificato alla
societa' Betting 2000 una nuova richiesta di  pagamento  delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti  -
ricalcolate  con  una  riduzione  del  5%  ai  sensi  della  predetta
disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge  n.  16/2012  -
evidenziando in motivazione che la riduzione equitativa  prevista  da
tale disposizione, da un lato,  deve  essere  intesa  come  attuativa
dell'obbligo di individuazione misure di salvaguardia e,  dall'altro,
ha comportati l'abrogazione  espressa  dell'art.  38,  comma  4,  del
decreto-legge n. 223/2006. 
    6. Le societa' Betting 2000 con il ricorso  per  motivi  aggiunti
depositato in data 7 novembre 2012 ha impugnato la nuova richiesta di
pagamento, evidenziando  la  natura  provvedimentale  della'stessa  e
chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5,  del
decreto 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26  aprile  2012,
n.  44;  eccesso  di   potere   per   erroneita'   nei   presupposti,
irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti
precedenti. La presente censura parte dal presupposto  che  la  nuova
disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.  16/2012
abbia abrogato le misure di salvaguardia solo per  il  futuro  e  non
certo per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Cio' posto
la societa' ricorrente deduce che con la nuova richiesta di pagamento
e' stato erroneamente applicato l'art. 10, comma 5, del decreto-legge
n. 16/2012, perche' le finalita'  transattive  di  tale  disposizione
avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed  assodata
inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da  molteplici
pronunce  del  giudice  amministrativo   (anche   gia'   passate   in
giudicato), quali le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e  n.
7400/2011, o la suddetta ordinanza n. 857/2012 (resa. inter  partes).
Del  resto  la  predetta  disposizione   imponeva   all'A.A.M.S.   di
considerare, ai fini della proposta transattiva, solo le somme dovute
e non anche le somme rispetto alle quali l'obbligo di versamento  era
stato sospeso con provvedimento del: giudice amministrativo.  Inoltre
l'amministrazione  non  avrebbe   dovuto   adottare   una   decisione
unilaterale, tanto in ordine alla riduzione dei minimi  garantiti  in
via equitativa, quanto in ordine alla determinazione delle  modalita'
pagamento, senza alcun contraddittorio con i  concessionari  e  senza
rispettare le pronunce del giudice amministrativo, che  non,  possono
ritenersi  superate  -  dall'intervento  normativo  -   operato   con
l'introduzione dell'art. 10, comma, 5, del, decreto-legge n. 16/2012.
Un'applicazione ragionevole ed equilibrata di tale  disposizione  non
avrebbe poi  portato  ad  una  proposta,  sempre  unilaterale,  -  di
pagamento  rateizzato,  per  di  piu'  contraddittoria  ed  incongrua
perche' si prevede il versamento della  prima  rata  -  entro  il  31
maggio 2012, ossia entro lui, termine gia' da tempo scaduto  rispetto
alla stessa adozione dei provvedimenti impugnati (che recano la  data
del 15 giugno 2012 e sono stati inviati tra il  25  e  il  28  giugno
2012). Infine la  societa'  ricorrente  deduce  che  la  disposizione
dell'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  16/2012  determina
comunque una situazione di ingiustizia manifesta perche' abroga  solo
le  misure  di  salvaguardia  riferite  all'ippica   e   non   quelle
riguardanti le concessioni sportive, previste dall'art. 1, comma 287,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito  dar  art.  38,
comma 2, del decreto-legge n. 223/2006. Infine, secondo  la  societa'
ricorrente, il provvedimento impugnato e' illegittimo  anche  perche'
adottato  unilateralmente  dall'A.A.M.S.,   mentre   in   base   alla
disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n.  16/2012  la
definizione delle controversie, avrebbe dovuto essere il  frutto  di'
un'attivita'   coordinata   dei   due,   Ministeri   interessati    e
dell'A.S.S.I., al fine di  garantire  l'individuazione  di  soluzioni
ponderate e corree; 
        II) Questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  20122  n.  16,  convertito  dalla
legge 26  aprile  2012,  n.  44.  In  via  subordinata  la  societa',
ricorrente sostiene che, laddove la nuova disposizione dell'art.  10,
comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 fosse  interpretata  nel  senso
che essa abbia abrogato le misure, salvaguardia anche per il  periodo
anteriore  alla  sua   entrata   in   vigore,   la   stessa   sarebbe
incostituzionale, per contrasto con l'art. 3,  comma  2,  l'art.  41,
comma 1, l'art. 103, comma 1, l'art. 108, comma 2, l'art. 111,  comma
1, e l'art. 113, commi 1  e  3  della  Costituzione.  Infatti,  cosi'
ragionando, la  soluzione  transattiva  individuata  dal  legislatore
risulterebbe  destituita  di  ogni  fondamento  logico  e  giuridico,
perche' non tiene conto della circostanza -  accertata  con  numerose
sentenze  passate  in  giudicato  -  che  l'integrazione  dei  minimi
garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non poteva essere  richiesta,
non avendo l'Amministrazione adottato le c.d. misure di salvaguardia.
Inoltre la  disposizione  in  esame,  imponendo  il  ricorso  ad  una
transazione,  contrasterebbe  con   l'art.   41,   comma   1,   della
Costituzione, che  sancisce  la  liberta'  dell'iniziativa  economica
privata; infatti, la transazione e'  un  contratto  (art.  1965  cod.
civ.) e, quindi,  stante  il  principio  dell'autonomia  contrattuale
(art. 1322 cod. civ.),  una  norma  di  legge  non  puo'  impone  una
transazione al di  fuori  della  libera  determinazione  contrattuale
delle parti. Infine la disposizione in esame si porrebbe in contrasto
con i principi costituzionali relativi alla  tutela  giurisdizionale,
perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva  le
controversie  inerenti  il  pagamento  dell'integrazione  dei  minimi
garantiti in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo con
le quali e' stato ritenuto non dovuto il pagamento di tali  somme  in
mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia; 
        III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38,  comma  4,
del decreto n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006,  nonche'
dell'art. 1-bis, comma 6 del decreto n. 149/2008. 
    Con il presente motivo viene riproposta la censura  gia'  dedotta
con il primo motivo del ricorso introduttivo; 
        IV) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria d  erroneita'
nei presupposti. Con il presente motivo viene riproposta  la  censura
gia' dedotta con  il  secondo  motivo  del  ricorso  introduttivo,  a
sostegno della quale viene invocata  una  decisione  arbitrale  (c.d.
lodo Maranella del 16-18 maggio 2009) con il quale e' stato  ritenuto
non dovuto il pagamento del minimo garantito; 
        V)  Eccesso  di  potere  per   disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. 
    Con il presente motivo viene riproposta la censura  gia'  dedotta
con il terzo motivo del ricorso introduttivo; 
        VI) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R.
del Lazio n. 6520/2009 e  n.  7400/2011,  nonche'  dell'ordinanza  n.
857/2012. Con il presente motivo viene  riproposta  la  censura  gia'
dedotta con il quarto motivo del ricorso  introduttivo,  evidenziando
altresi' che l'adozione delle misure di  salvaguardia  risulta  ancor
piu' indispensabile in una situazione come quella  fotografata  dalla
recente sentenza a della  Corte  di  giustizia  Costa-Cifone  del  16
febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite C-72/10 e  C-77/10),  nella
quale e' stato analizzato il  mercato  del  gioco  pubblico  su  base
terrestre.  In  particolare  secondo  le  parti  ricorrenti  da  tale
sentenza emerge  che  le  Amministrazioni  convenute  -  chiamate  ad
adottare le misure di salvaguardia, quali  strumenti  per  la  tutela
degli  operatori  titolari   delle   concessioni   rilasciate   prima
dell'emanazione del'c.d. bando Bersani - non abbiano saputo  tutelare
tali soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto  e  non
solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste  dal
decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti  dell'esistenza
del mercato parallelo  gestito  dai  c.d.  CTD  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva  alle
Amministrazioni   convenute   di   individuare   delle   misure   che
garantissero un riequilibrio  delle  obbligazioni  contemplate  dalle
convenzioni di' concessione. 
    7. La difesa erariale con memoria depositata in data  3  novembre
2012 ha eccepito che la  disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di  interessi  della  societa'
ricorrente, ne'  limitativa  della  tutela  giurisdizionale,  perche'
definisce  la  problematica  in  questione,  stabilendo  una   misura
economica delle somme  dovute  e  non  versate  (che,  in  base  alla
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non  potevano   essere
richieste  prima  della   individuazione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle c.d. misure  di
salvaguardia, in, linea con i principi enunciati nella sentenza della
Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata.  In
particolare la difesa Erariale richiama il punto  57  della  predetta
sentenza della Cote di giustizia, ove, si afferma  che  il  principio
parita'  di  trattamento  impone  che  «tutti  potenziali   offerenti
dispongano di uguali opportunita',  ed  implica  dunque  che  costoro
siano, assoggettati alle medesime condizioni. Cio' vale  a,  maggior,
ragione in una situazione quale  quella  in  esame  nei  procedimenti
principali, in - cui una violazione del diritto dell'Unione da  parte
dell'autorita'  aggiudicatrice,  interessata  ha  gia'   avuto   come
conseguenza  una  disparita'  di  trattamento  in  danno  di   alcuni
operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove,  si  afferma
che il principio di parita' di trattamento  impone  che  «ragioni  di
natura economica -  come  l'obiettivo  di  garantire  agli  operatori
aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la
stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli  investimenti
realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi  imperativi
di interesse generale idonei a giustificare una  restrizione  di  una
liberta'    fondamentale    garantita    dal    Trattato    (sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 35 e la  giurisprudenza  ivi  citata,
nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, G384/08,  Racc.
pag. 1-2055, punti 53-36». 
    8. La societa' Betting 2000 con memoria  depositata  in  data  14
novembre 2012 ha replicato alle affermazioni  della  difesa  erariale
ribadendo che la sentenza della Corte di giustizia  del  16  febbraio
2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano
saputo tutelare i concessionari storici  (ivi  comprese  le  societa'
ricorrenti) anche e  soprattutto  dagli  effetti  dell'esistenza  del
mercato parallelo gestito dai c.d. C.T.D. (centri trasmissione dati),
violando ulteriormente la disposizione dall'art.  38,  comma  4,  del
decreto-legge n. 223/2006  che  imponeva  di  individuare  misure  di
salvaguardia che garantissero un delle obbligazioni contemplate dalle
convenzioni di concessione. 
    9. Alla pubblica udienza  del  5  dicembre  2012  il  ricorso  n.
887/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
    10. Passando al ricorso n. 1433/2012,  le  societa'  in  epigrafe
indicate riferiscono, in punta di fatto, che:  A)  sono  destinatarie
dei  provvedimenti  impugnati  in  quanto  in  quanti)  titolari   di
concessioni storiche per la  raccolta  delle  scommesse  ippiche;  B)
secondo ciascuna convenzione  di  concessione  il  concessionario  e'
tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi  A.S.S.T.)  una  quota  annuale
della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo restando che,
qualora  la  quota  raccolta  in  base  agli  incassi  effettivamente
riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario  e'
tenuto, ai sensi dell'art. 4 della  convenzione  di  concessione,  ad
integrare i versamenti dovuti  fino  a  raggiungere  il  c.d.  minimo
garantito annuo, determinato ai sensi del  decreto  interdirigenziale
del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006,  convertito
dalla legge n. 248/2006 il legislatore  ha  previsto  l'indizione  di
bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta
del gioco pubblico, sia su base ippica,  che  sportiva,  e  cio'  ha,
determinato  l'assegnazione  di  un  considerevole  numero  di  nuove
concessioni che ha  comportato  lai'saturazione  del  mercato  ed'una
drastica riduzione degli incassi  dei  concessionari  ricorrenti;  D)
anche in ragione, di quanto precede l'A.A.M.S. con comunicazione  del
28 giugno 2007, ha sospeso il  pagamento  dei  minimi  garantiti  per
l'anno 2006 al fine, di «procedere  alle  opportune  verifiche  della
correttezza degli importi richiesti  ai  concessionari,  mediante  la
rielaborazione dei relativi conteggi tenendo  conto  delle  quote  di
prelievo  versate  per  le  scommesse  dell'Ippica  Nazionale»;   E),
ciononostante l'AAM.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2008 ha
chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno  2008;  f)  tali
provvedimenti  sono  stati  impugnati  (ad  esempio)  dalla  societa'
Fratelli-Acanfora, dalla societa'  Azzini  Silvio  e  dalla  societa'
Ippica Seregnese e il T.A.R. del Lazio ha accolto i relativi  ricorsi
con le sentenze n. 7635/2009, n. 7632/2009 e 7647/2009,  evidenziando
in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle somme per il
raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto  essere
adottati prima della definizione delle c.d. misure  di  salvaguardia,
di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita'  in
quanto adottati senza la previa definizione di  un  provvedimento  (a
portata  generale,  ma   incidente   sulla   posizione   di   ciascun
concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui  impugnati»;
F) in seguito l'A.A.M.S. con successivi provvedimenti ha  chiesto  il
pagamento dei minimi garantiti per l'anno  2009,  ma  il  T.A.R.  del
Lazio,  su  ricorso  proposto  (ad  esempio)  dalla  societa'  Ippica
Seregnese, con la sentenza n. 34915/2010 ha giudicato illegittima  la
pretesa dell'A.A.M.S. ribadendo che i  provvedimenti  di  riscossione
per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero  potuto
essere  adottati  prima  della  definizione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia;  G)  nonostante  quanto  «precede  l'A.A.M.S.   con   i
provvedimenti  impugnati  ha  richiesto  il  versamento  dei   minimi
garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare
atto in motivazione dell'avvenuta convocazione (in  esecuzione  della
sentenza del T.A.R. del Lazio n.  6520/2009)  di  una  conferenza  di
servizi con  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  finalizzata  all'individuazione  delle  c.d.  misure   di
salvaguardia, e del  fatto  che,  all'esito  di  tale  conferenza  di
servizi  «non  e'  possibile  individuare,  allo  stato,  misure   di
salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo  i
criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». 
    11. Le societa' ricorrenti  chiedono  l'annullamento  degli  atti
impugnati deducendo i seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione ddl'art 38, comma  4,  del
decreto legge  n.  223/2006,  convertito  dalla  legge  n.  248/2006,
nonche' dell'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008.  La
presente censura e' sostanzialmente identica a quella  dedotta  dalla
societa'  Betting  2000  con  il  primo  motivo   del   suo   ricorso
introduttivo; 
        II) Eccesso di potere per getto d'istruttoria  ed  erroneita'
nei presupposti. La presente censura e'  sostanzialmente  identica  a
quella dedotta dalla societa' Betting 2000 con il secondo motivo  del
suo ricorso introduttivo; 
        III)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento
irragionevolezza  e  contraddittorieta'  con  atti   precedenti.   La
presente censura e' sostanzialmente identica a quella  dedotta  dalla
societa' Betting 2000 con il motivo del suo ricorso introduttivo; 
        IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo
affidamento e ingiustizia manifesta. Le societa'  ricorrenti  -  dopo
aver evidenziato che hanno programmato la propria attivita' d'impresa
facendo  legittimo  affidamento  sul  fatto  che  l'A.A.M.S.  avrebbe
adottato le dovute (ed anche preannunciate)  misure  di  salvaguardia
(affidamento divenuto ancora piu' marcato a  seguito  della  suddetta
nota del 28 giugno 2007 e delle numerose e concordi sentenze in  tema
di adozione delle misure di salvaguardia) - lamentano di  trovarsi  a
dover fronteggiare una situazione economica e commerciale ben diversa
da quella attesa. Pertanto le richieste di pagamenti non dovuti  (che
per alcune delle parti ricorrenti riguardano ben  cinque  annualita',
dal 2006 al 2010) andranno ad incidere negativamente  sull'equilibrio
economico dei concessionari ricorrenti,  sconvolgendone  i  programmi
economici. Inoltre risulta  manifestamente  ingiusta  la  domanda  di
pagamento di somme rispetto alle quali lo stesso legislatore ha posto
un obbligo di revisione; 
        V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del  T.A.R.
del Lazio n.  6520/2009  e  n.  7400/2011.  La  presente  censura  e'
sostanzialmente identica a quella dedotta dalla societa' Betting 2000
con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo. 
    12. Questa sezione con l'ordinanza n. 1428 in data 19 aprile 2012
ha accolto  la  domanda  cautelare  proposta  unitamente  al  ricorso
introduttivo. 
    13.  Sulla  scorta  del  mutato  quadro   normativo   conseguente
all'entrata in vigore dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 convertito dalla n.  44/2012,  l'A.A.M.S.  ha  notificato  ad
alcune  delle  parti  ricorrenti  (A.I.  Azzini   Silvio,   A.S.I.S.,
Fratelli'Acanfora,  International  Sports,  Martino   2000,   R.C.R.,
Tabaccheria Smoke Line 13) nuove richieste di pagamento  delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei   minimi   annui   garantiti
ricalcolate con una  equitativa  riduzione  del  5%  ai  sensi  della
predetta disposizione dell'art. 10, comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato,
deve essere intesa  come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione
delle  misure  di   salvaguardia   e,   dall'altro,   ha   comportato
l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  n.
223/2006. 
    14. Le societa' destinatarie delle nuove richieste  di  pagamento
con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2012
hanno   impugnato   tali   richieste,    evidenziando    la    natura
provvedimentale delle  stesse  e  chiedendone  l'annullamento  per  i
seguenti motivi: 
        I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge  26  aprile
2012, n. 44; violazione  e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R.  del  Lazio  n.  6520/2009  n.  7635/2009,  n.  7626/2009,  n.
7632/2009,  n.  34915/2010,  n.   36522/2010,   n.   36523/2010,   n.
36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011,  n.  7400/2011,
nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere  per
erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e
contraddittorieta' con atti precedenti. Il presente  motivo  contiene
censure sostanzialmente identiche a  quelle  dedotte  dalla  societa'
Betting 2000 nella prima parte  del  primo  motivo  del  suo  secondo
ricorso per motivi aggiunti. Infatti  anche  le  societa'  ricorrenti
deducono  che  con  le  nuove  richieste  di  pagamento,   e'   stato
erroneamente applicato l'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  n.
16/2012, perche'  le  finalita'  transattive,  di  tale  disposizione
avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed  assodata
inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da  molteplici
pronunce del giudice amministrativo (anche gia' passate ingiudicato),
quali, ad esempio, le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 7626/2009,  n.
7632/2009 e n. 7635/2009 (rese inter partes) o la suddetta  ordinanza
cautelare n. 1428/2012. 
        II) Violazione e falsa applicazione dell'art.  10,  comma  5,
del decreto-legge 2 marzo 2012,  n  16,  convertito  dalla  legge  26
aprile 2012,  n.  44,  in  relazione  ai  soggetti  incaricati  della
definizione delle controversie. Il presente motivo  contiene  censure
sostanzialmente identiche a quelle  dedotte  dalla  societa'  Betting
2000 nell'ultima parte del primo motivo del suo secondo  ricorso  per
motivi aggiunti. 
        III) Questione ci  legittimita'  istituzionale  dell'art  10,
comma 5, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito  dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44.  Il  presente  motivo  contiene  censure
sostanzialmente identiche a quelle  dedotte  dalla  societa'  Betting
2000 con il terzo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. 
        IV) Violazione e falsa applicazione dell'art.  38,  comma  4,
del decreto n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006,  nonche'
dall'art. 1-bis., comma 6, del  decreto-legge  n.  149/2008.  Con  il
presente motivo le societa' ripropongono censura gia' dedotta con  il
primo motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed  erroneita'
nei presupposti.  Con  il  presente  motivo  le  societa'  ricorrenti
ripropongono la censura  gia'  dedotta  con  il  secondo  motivo  del
proprio ricorso introduttivo; 
        VI)  Eccesso  di  potere  per  disparita'   di   trattamento,
irragionevolezza e contraddittorieta' con  atti  precedenti.  Con  il
presente motivo le societa' ricorrenti ripropongono la  censura  gia'
dedotta con il terzo motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        VII)  Ecceasso  di  potere  per  lesione  del  principio  del
legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. Con il presente motivo
le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia'  dedotta  con  il
quarto motivo del proprio ricorso introduttivo; 
        VIII) Violazione e  falsa  applicazione  delle  sentenze  del
T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. Con il presente  motivo
le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia'  dedotta  con  il
quinto motivo del proprio ricorso introduttivo, evidenziando altresi'
che l'adozione  delle  misure  di  salvaguardia  risulta  ancor  piu'
indispensabile  in  una  situazione  come  quella  fotografata  dalla
recente sentenza della  Corte  di  giustizia  Costa-  Cifone  del  16
febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite  G72/10  e  G77/10),  nella
quale e' stato analizzato il  mercato  del  gioco  pubblico  su  base
terrestre. In particolare -  secondo  le  parti  ricorrenti  da  tale
sentenza emerge  che  le  Amministrazioni  convenute  -  chiamate  ad
adottare le misure di salvaguardia, quali  strumenti  per  la  tutela
degli  operatori  titolari   delle   concessioni   rilasciate   prima
dell'emanazione del c.d. bando Bersani - non abbiano saputo  tutelare
tali soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto  e  non
solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste  dal
decreto. Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza
del mercato parallelo gestito dai c.d.  C.T.D.  (centri  trasmissione
dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva  alle
Amministrazioni,  convenute   di   individuare   delle   misure   che
garantissero un riequilibrio  delle  obbligazioni  contemplate  dalle
convenzioni di concessione, 
    15. La difesa erariale con memoria depositata in data, 31 ottobre
2012 ha eccepito che la  disposizione  dell'art.  10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012 non  e'  lesiva  di  interessi  delle  parti
ricorrenti, ne'  limitativa  della  tutela  giurisdizionale,  perche'
definisce  la  problematica  in  questione,  stabilendo  una   misura
economica delle somme  dovute  e  non  versate  (che,  in  base  alla
giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non  potevano   essere
richieste  prima  della   individuazione   delle   c.d.   misure   di
salvaguardia) e abrogando la  disposizione  fonte  delle  ed.  misure
di'salvaguardia, in linea con i  principi  enunciati  nella  sentenza
della  Corte  di  giustizia  del  16  febbraio  2012  medio   tempore
depositata. 
    16. Le  parti  ricorrenti  con  memoria  depositata  in  data  14
novembre 2012 hanno replicato alle affermazioni della difesa erariale
ribadendo che la sentenza della Corte di giustizia  del  16  febbraio
2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano
saputo tutelare i concessionari storici  (ivi  comprese  le  societa'
ricorrenti) anche e  soprattutto  dagli  effetti  dell'esistenza  del
mercato parallelo gestito dai c.d. C.T.D. (centri trasmissione dati),
violando ulteriormente la disposizione dall'art.  38,  comma  4,  del
decreto-legge n. 223/2006  che  imponeva  di  individuare  misure  di
salvaguardia che  garantissero  un  riequilibrio  delle  obbligazioni
contemplate dalle convenzioni di concessione. 
    17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n.
1433/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    1. In via preliminare il collegio ritiene che stanti gli evidenti
profili di connessione soggettiva  ed  oggettiva  tra  i  ricorsi  n.
887/2012 e 1433/2012, aventi ad oggetto richieste  di  pagamento  dei
c.d. minimi garantiti (ossia delle somme dovute, dai concessionari di
cui al d.P.R. n. 169 del 1998, ai sensi dell'art. 4 della convenzione
di concessione) inviate  dall'A.A.M.S.  alle  societa'  ricorrenti  -
sussistano  i  presupposti  per  dispone  la  riunione  dei  predetti
ricorsi. 
    2. Sempre in via preliminare i ricorsi introduttivi  ed  i  primi
ricorsi per motivi aggiunti proposti  nei  relativi  giudizi  debbano
essere  dichiarati  improcedibili,  per   sopravvenuta   carenza   di
interesse,  alla  luce   delle   seguenti   considerazioni:   A)   le
controversie di cui trattasi rientrano tra le «controversie pendenti»
alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10,  comma  5,  del
decreto-legge n. 16/2012; B) a prescindere da ogni considerazione  in
merito alla legittimita' costituzionale di tale disposizione, si deve
ritenere che la stessa abbia imposto Amministrazioni interessate,  un
vero e proprio obbligo  procedere  alla  definizione,  anche  in  via
transattiva, delle controversie relative  all'integrazione  dei  c.d.
minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via  equitativa,  di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai  concessionari  ...  con  individuazione   delle   modalita'   di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie»; C) stante quanto precede, si  deve  ritenere  altresi'
che l'insorgenza di tale obbligo abbia determinato inefficacia  delle
precedenti richieste di pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore
al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e'
evidentemente prevista  in  connessione  con  l'abrogazione  espressa
della  disposizione  dell'art.  38,  comma  4,  la  lettera  1),  del
decreto-legge n. 223/2006, che  prevedeva  l'obbligo  di  individuare
misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma  che  non  ha
mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come
si evince dal verbale della conferenza di  servizi  del  30  novembre
2011). 
    3. Passando ai secondi ricorsi per motivi aggiunti  -  aventi  ad
oggetto i provvedimenti  in  data  -  15  giugno  2012  con  i  quali
l'A.A.M.S. ha richiesto alle societa' ricorrenti il  pagamento  delle
somme dovute a titolo di  integrazione  dei  minimi  annui  garantiti
ricalcolate  con  una  riduzione  del  5%  ai  sensi  della  predetta
disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - il
collegio osserva che tale, disposizione non puo' essere  interpretata
nel senso (proposto dalle societa' ricorrenti) che essa disponga solo
per il futuro e, quindi, non trovi applicazione nei giudizi pendenti.
Infatti il riferimento alla «definizione, anche in  via  transattiva,
sentiti i competenti  organi,  con  abbandono  di  ogni  controversia
pendente» lascia chiaramente intendere che  gli  unici  rapporti  non
interessati da tale  disposizione  siano  quelli  gia'  definiti  con
sentenza passata in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, sez.  II,  ord.  26
luglio 2012, n. 685). Di converso per le controversie  pendenti  (ivi
comprese quelle in esame), relative al pagamento dei minimi garantiti
per gli esercizi passati  (a  partire  da  quello  relativo  all'anno
2006),  risulta  chiara  la  volonta'  del  legislatore  di  superare
definitivamente, attraverso l'abrogazione dell'art. 38, comma  4,  la
lettera D, del decreto-legge n. 223/2006, il regime delle c.d. misure
di salvaguardia e di definire le predette controversie attraverso una
riduzione forfettaria (non superiore al  5  per  cento)  delle  somme
ancora dovute dai concessionari storici. 
    4. Posta tale premessa, il collegio ritiene necessario  procedere
innanzi  tutto  all'esame  della  rilevanza  e  della  non  manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
dalle  societa'  ricorrenti,  4  perche'  dalla   motivazione   degli
impugnati provvedimenti si evince  che  -  secondo  la  condivisibile
interpretazione  fornita  dall'A.A.M.S.  -  la  riduzione  equitativa
prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativa   dell'obbligo   di
individuazione  delle  misure  di  salvaguardia  e,  dall'altro,   ha
comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4,  la  lettera
l), del decreto-legge n. 223/2006.  In  altri  termini,  il  collegio
condivide la tesi (su cui, si fondano le nuove richieste di pagamento
formulate dall'A.A.M.S), secondo la quale - a  fronte  della  mancata
definizione in  via  amministrativa  delle  misure,  di  salvaguardia
previste dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del  decreto-legge  n.
223/2006 e  delle  numerose  controversie  insorte  a  seguito  delle
richieste di pagamento dei minimi garantiti  formulate  dall'A.A.M.S.
all'inizio  del  2012  nonostante  la  mancata  definizione  in   via
amministrativa  delle  predette  misure   di   salvaguardia,   -   il
legislatore e' intervenuto con una legge  provvedimento  (l'art.  10,
comma 5, del decreto-legge n. 16/2012) destinata  ad  incidere  sulle
controversie  pendenti,  abrogando  il  meccanismo  di   salvaguardia
previsto dall'art. 38, comma 4, la lettera D,  del  decreto-legge  n.
223/2006 e sostituendo, tale meccanismo con  un  diverso  meccanismo,
costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per  legge
in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai
concessionari a titolo di minimi garantiti. 
    5. In particolare le societa' ricorrenti lamentano la  violazione
dell'art. 3, comma 2, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 103, comma  1,
dell'art. 108, comma 2, dell'art. 111,  comma  1,  e  dell'art.  113,
commi 1 e 3 della Costituzione  evidenziando  che:  A)  la  soluzione
transattiva individuata  dal  legislatore  risulterebbe  illogica  e,
quindi, in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione  perche'  non
tiene  conto  della  circostanza  (accertata  con  numerose  sentenze
passate in giudicato) che l'integrazione dei minimi garantiti per gli
anni dal 2006 al 2011 non avrebbe potuto essere richiesta in  assenza
della preventiva individuazione delle  c.d.  misure  di  salvaguardia
previste dall'art. 38, comma 4, del  decreto-legge  n.  223/2006;  B)
l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  imponendo  ricorso
ad una transazione, contrasterebbe anche  con  l'art.  41,  comma  1,
della  Costituzione,  che  sancisce   la   liberta'   dell'iniziativa
economica privata, perche' una norma di legge non  puo'  imporre  una
transazione al di  fuori  della  libera  determinazione  contrattuale
delle Parti; C) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n.  16/2012  si
porrebbe in contrasto con i principi  costituzionali  in  materia  di
tutela  giurisdizionale,  perche'   impone   all'Amministrazione   di
definire in via transattiva le  controversie  inerenti  il  pagamento
dell'integrazione dei  minimi  garantiti  in  contrasto  sia  con  le
sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, che  hanno
ritenuto  non  dovuto  il  pagamento  di  tali  somme   in   mancanza
dell'adozione delle misure di salvaguardia, sia con le  ordinanze  di
questa Sezione n. 857 in data 8 marzo 2012  e  n.  1428  in  data  19
aprile 2012, con le quali sono state  accolte  le  domande  cautelari
proposte unitamente ai ricorsi principali. 
    6. Cio' posto, non v'e' dubbio sulla  rilevanza  della  suesposta
questione  di  legittimita'   costituzionale   perche',   come   gia'
evidenziato, l'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16/2012,  ha
abrogato la disposizione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge  n.
223/2006, che aveva introdotto - in  favore  dei  c.d.  concessionari
storici, tenuti al pagamento dei  minimi  garantiti  -  l'obbligo  di
definire  in  via  amministrativa  misure  di  salvaguardia  volte  a
garantire l'equilibrio economico di tali soggetti ed  ha  previsto  a
tutela  di  costoro  soltanto,  la  possibilita'  di   ottenere   una
riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme  ancora
dovute a titolo di minimi garantiti. Del resto questa stessa  Sezione
nella  sentenza  n.  8520  in  data  7  novembre  2011  (puntualmente
richiamata dalle societa' ricorrenti) ha da ultimo  ribadito  che  la
disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera l), della  legge  n.  223
del 2006 e' stata introdotta a garanzia  dei  concessionari  storici,
essendo l'obbligo di definire le modalita' di  salvaguardia  di  tali
soggetti finalizzato «a consentire il riequilibrio delle obbligazioni
consacrate nelle concessioni per la  raccolta  di  scommesse  ippiche
gia' rilasciate, in ragione, del mutato  assetto  del  mercato  delle
scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto  distributivo
territoriale  dell'offerta  di  gioco,   come   ridisegnati   riforma
introdotta  dall'art.  38  del  decreto-legge   «Bersani»,   che   ha
determinato  l'apertura   del   mercato   dei   giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'», ed ha evidenziato,  nel  contempo,  come  l'introduzione
dell'obbligo di definire  tali  modalita'  di  salvaguardia  rendesse
«inapplicabile il contenuto  del  decreto  interministeriale  del  10
ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza  della  precedente
normativa, il metodo  di  calcolo  per  individuare  il  c.d.  minimo
garantito». 
    7. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della
questione, il collegio preliminarmente rammenta che -  come  rilevato
da questa stessa Sezione nella recente ordinanza n. 685  in  data  26
luglio 2012 - la questione della compatibilita' costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi, quanto
dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'  ormai
definitivamente   risolta   dalla    giurisprudenza    della    Corte
costituzionale e dei Giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  «riserva  di
amministrazione»,  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da  quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle-  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il  contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV,
9  marzo  2012,   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale,  sugli
atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento    di    approvazione,di     un     provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento,  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006,
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge  provvedimento,  in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante  l'introduzione  di
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa  funzione;  b)  solo  la  formazione  del   giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictun
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 
    8. Tenuto conto di  quanta  precede,  nonche'  del  fatto  che  -
secondo - quanto affermato non solo da questa  stessa  Sezione  nella
gia' richiamata sentenza n. 8520 in data  7  novembre  2011  e  nelle
ulteriori  sentenze  invocate  dalle  parti  ricorrenti  (ex  multis,
sentenze n. 6520 in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in  data  28  luglio
2009),  ma  anche  dalla  Quarta  Sezione  del  Consiglio  di   Stato
(ordinanza 31 agosto 2011, 3849) - i provvedimenti di riscossione  di
somme per il raggiungimento  dei  minimi  garantiti  richiedevano  la
previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di cui all'art.
38, comma 4, lettera D, del decreto-legge n.  223/2006,  il  collegio
ritiene non manifestamente infondata - la questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16/2012
-per  contrasto  con  il  principio  di  ragionevolezza,   desumibile
dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo  2012,
n. 53),  e  con  i  principi  costituzionali  in  materia  di  tutela
giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, sanciti
dagli articoli 24, comma 4, 103, comma 1, e 113 della Costituzione  -
alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il legislatore nel
sostituire  ad  un  meccanismo  flessibile,  come   quello   indicato
dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 (che
affidava all'Amministrazione il compito di  individuare  le  concrete
misure di salvaguardia per i  concessionari  storici,  senza  fissare
tetti massimi, ma dando per scontata  l'esigenza  di  parametrare  le
misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle scommesse,  in
modo da impedire che il pagamento, dei minimi garantiti, in  presenza
di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi
concessionari,  potesse  pregiudicare  l'equilibrio   economico   dei
concessionari storici)  con  un  meccanismo  che  consente  solo  una
riduzione  forfettaria,  fino  ad  un  massimo  del  5%,  dei  minimi
garantiti dovuti in base al «vecchio» decreto  interministeriale  del
10 ottobre 2003 - ha agito al solo (dichiarato)  fine  di  perseguire
maggiore  efficienza  ed  economicita'   dell'azione   amministrativa
mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente,
ma non ha valutato che la predetta riduzione forfettaria  non  appare
adeguata  per  garantire  l'equilibrio  economico  dei  concessionari
storici. Infatti al  «mutato  assetto  del  mercato  delle  scommesse
ippiche   e   della   riconfigurazione   dell'assetto    distributivo
territoriale dell'offerta di gioco, come  ridisegnati  dalla  riforma
introdotta  dall'art.  38  del  decreto  legge   «Bersani»   che   ha
determinato  l'apertura   del   mercato   dei   giochi   pubblici   e
l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione  capillare
sul territorio e con piu' favorevoli condizioni  di  esercizio  e  di
reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza  n.  8520  in
data 7 novembre 2011); si sono  aggiunti  gli  effetti  del  «mercato
parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli
effetti  della  presenza  nel  mercato  italiano  delle  sommesse  di
operatori economici. di altri stati membri che agiscono attraverso  i
predetti  CTD,  in  assenza  di  connessione,  nell'esercizio   delle
liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi  transfrontalieri,
garantite dagli articoli 49 e ss e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo
la sentenza della Corte di giustizia  Costa-Cifone  del  16  febbraio
2012, emessa nelle cause riunite G72/10 e G77/10); 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n.  16/2012  appare  effettivamente  finalizzata  al  solo  scopo  di
sottrarre  i  provvedimenti  dell'A.AM.S.  impugnati  con  i  ricorsi
principali  (e  gia'  sospesi  da  questo  Tribunale)  al   sindacato
giurisdizionale (e, quindi,  a  vanificare  il  diritto  alla  tutela
giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto
affermato non solo da questa stessa Sezione, ma  anche  dalla  Quarta
Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce  innanzi  citate  -  il
legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che  non
consente oramai  alcuna  forma  di  sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'Amministrazione  competente,  delle
misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma  4,  lettera  l),
del  decreto-legge  n.  223/2006.  Ne  consegue   che   la   predetta
disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici  agire  in
giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico  a  fronte  del
mutato assetto del mercato delle scommesse.