IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale n. 887 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla societa' Betting 2000 Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale e' elettivamente domiciliato in Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3, contro: il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; A.S.S.I, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle societa' Totos S.r.l., Quadrifoglio Srl, A.I. Azzini Silvio di Angelo Melocchi e Felice Squara Sas, A.S.I.S. di Spataro Raffale & C. Sas, Agenzia Ippica Fucecchio Srl, Fratelli Acanfora Srl, G.A.I.C. Srl, Get Bet Srl, International Sports Srl, Italy. Bet Srl, Mattino 2000 di C. Origgi Ditta Individuale, R.C.R. di Tricorni Claudio & C. Sas, Tabaccheria Smoke Line 13 di Bonelli Mario, Il Picchetto Srl, Galli Carlo Srl, Ippica Seregnese Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Sbordoni, con il quale sono elettivamente domiciliati bio Roma, via S. Nicola de' Cesarini n. 3, contro: il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi,dall'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; A.S.S.I., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 887 del 2012 ed al primo ricorso per motivi aggiunti proposto nel relativo giudizio, del provvedimento dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc.1066 in data 23 dicembre 2011, con il quale viene richiesto alla societa' Betting 2000 il versamento della somma di euro 30.727,72, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per l'anno 2009, nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 887 del 2012, del provvedimento dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc.1066 in data 15 giugno 2012, con il quale e' stato nuovamente richiesto alla societa' Betting - 2000 il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2006, 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' riconosciuta una somma a credito della concessionaria), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato, con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 144.657,64; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 24.109,61, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; quanto al quanto al ricorso n. 1433 del 2012 ed al primo ricorso per motivi aggiunti proposto nel relativo giudizio, dei seguenti provvedimenti dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato in data 23 dicembre 2011: 1) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1350, con il quale viene richiesto alla societa' Totos Srl il versamento della somma di euro 30.727,72, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi,, inerenti: gli- esercizi 2008 e 2009; 2) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1028, con il quale viene richiesto alla societa' Quadrifoglio Srl il versamento della somma di euro 11.998,38, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; 3) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 258, con il quale viene richiesto alla societa' A.I. Azzini Silvio di Angelo Melocchi e Felice Squara Sas versamento della somma di euro 121.602,44, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 4) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1467, con il quale viene richiesto alla societa' A.S.I.S., di Spataro Raffale & C. Sas il versamento della somma di euro 47.518,72, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; 5) prot., n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 378, con il quale viene richiesto alla societa' Agenzia Ippica Fucecchio Srl il versamento della somma di euro 85.010,57, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti l'esercizio 2009; 6) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1380, con il quale viene richiesto alla societa' Fratelli Acanfora Srl il versamento della somma di euro 175.003,69, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 7) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc: 1540, con il quale viene richiesto alla societa' Fratelli Acanfora Srl il versamento della somma di euro 54.125,22, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2008 e 2009; 8) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1118, con il quale viene richiesto alla societa' G.A.I.C. Srl il versamento della somma di euro 66.628,65, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006 e 2008; 9) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 399, con il quale viene richiesto alla Societa' G.A.I.C. Srl il versamento della somma di euro 2.050,09, a titolo' di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 10) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1193, con il quale viene richiesto alla societa' Get Bet Srl il versamento della somma di euro 38.868,71; a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2009 e 2010; 11) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1227, con il quale viene richiesto alla societa' International Sports Srl il versamento della somma di euro 54.554.03, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008; 2009 e 2010; 12) prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1538, con il quale viene richiesta alla societa' Italy Bet Srl il versamento della somma di euro 203.167,16, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006 e 2007; 13) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1303, con il quale viene richiesto alla ditta individuale Martino 2000 di C. Origgi il versamento della somma di curo 51.581,67, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2009 e 2010; 14) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1469, con il quale viene richiesto alla R.C.R. di Tricorni Claudio & C. Sas il versamento della somma di euro 31.795,99, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti. gli esercizi 2009 e 2010; 15) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1560, con il quale viene richiesto alla R.C.R. di Tricorni Claudio & C. Sas il versamento della somma di euro 19.170,35, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 16) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1074, con il quale viene richiesto alla Tabaccheria Smoke, Line 13 di Bonelli Mario il versamento della somma di euro 24.945,47; a titolo di integrazione dei minimi annui-garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008, e 2009; 17) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1128, con il quale viene richiesto alla societa' Picchetto Srl il versamento della somma di euro 83.936,85, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2006, 2008, 2009 e 2010; 18) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 269, con il quale viene richiesto alla societa' Galli Carlo Srl il versamento della somma di euro 76.061,72, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; 19) prot. n. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 423, con il quale viene richiesto alla Ippica Seregnese Srl il versamento della somma di euro 142.876,83, a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti sospesi, inerenti gli esercizi 2008 e 2009; nonche' del verbale della conferenza di servizi del 30 novembre 2011, indetta dall'A.A.M.S., e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1433 del 2012, dei seguenti provvedimenti dell'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato in data 15 giugno. 2012: 1) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1467, con il quale in relazione alla concessione n. 1467 rilasciata alla societa' A.S.I. S. di Spataro Raffaele & C sas, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal'T.A.R. del Lazio), ricalcolati cori una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi, 2006, 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 e' riconosciuta una somma a credito della concessionaria), nonche' del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 79.607,08; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 13.267,85, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 2) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 258, con il quale, in relazione alla concessione n. 258 rilasciata alla societa' A.I. Azzini Silvio di Angelo Melocchi e Felice Squara Sas, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, camma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 inerenti gli esercizi 2008-2009, e quindi della complessiva somma pari ad euro 115.522,32; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali; ciascuna di importo pari a euro 119.25,72, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata. fino al 30 settembre 2014; 3) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc.1380, con il quale in relazione alla concessione n. 1380 rilasciata alla societa' Fratelli Acanfora Sr1, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008 e 2009, e quindi della complessiva somma pari ad euro 166.253,50; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 27.708,92, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 4) prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 540, con il quale, in relazione alla concessione n. 540 rilasciata alla societa' Fratelli Acanfora Srl, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del. Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2006, 2008 e 2009, e quindi della complessiva somma pari ad euro 51.418,96; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta, con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 8569,83, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 5) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1380, con il quale, in relazione alla concessione n. 1380 rilasciata alla societa' International Sports Srl, stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 159.047,49; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 26.507,91, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 6) prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc: 1303; con il quale, in relazione alla concessione n. 1303 rilasciata alla ditta individuale Martino 2000 di C. Origgi, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009, 2010 e 2011, e quindi della complessiva somma pari ad euro 64.759,38; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 10.793,23, da versare a partire dal,31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita'; di'integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato, articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 7) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc: 1469, con il quale, in relazione alla concessione n. 1469 rilasciata alla R.C.R. di Tricomi Claudio & C. Sas, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della, complessiva somma pari ad euro 32.149,63; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 5.385,27, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 8) proti n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1560, con il quale, in relazione alla concessione n. 1560 rilasciata alla R.C.R. di Tricomi Claudio & C. Sas, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 30.567,92; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo paria a euro 5.094,65, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 9) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCD/Conc. 1074, con il quale, in relazione alla concessione n. 1074 rilasciata alla Tabaccheria Smoke Line 13 di Bonelli Mario, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010, nonche' il versamento del minimo garantito relativo al 2011, calcolato con la predetta riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 39.771,34; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe, potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato. importo ovvero in sei rate,trimestrali, di importo pari a euro 6.628,56, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata. ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; 10) prot. n. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 269, con il quale, in relazione alla concessione n. 269 rilasciata alla Galli Carlo: Srl, e' stato nuovamente richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti (gia' sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti l'esercizio 2009, e quindi della complessiva somma pari ad euro 29.323,85; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 4.887,31, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessita' di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2; della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all'importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonche' estendendone la durata fino al 30 settembre 2014; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. F a t t o 1. La societa' Betting 2000 Srl con il ricorso n. 887/2012 riferisce, in punto di fatto, che: A) e' destinataria del provvedimento impugnato in quanto titolare di una c.d. concessione storica per la raccolta delle scommesse ippiche (ossia rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 169/1998); B) secondo ciascuna convenzione di concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.),una quota annuale della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario e- tenuto, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione, ad integrare 1 versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la, raccolta del gioco pubblico, sia su base ippica, che sportiva, e cio' ha determinato l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha comportato la saturazione del mercato ed una drastica riduzione degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione di quanto precede l'Amministrazione dei Monopoli (di seguito A.A.M.S.) con comunicazione del 28 giugno 2007 ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; E) ciononostante I'A.A.M.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2009 ha chiesto ai concessionari storici il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2008; f) tali provvedimenti sono stati impugnati dai concessionari ed il T.A.R. del Lazio ha accolto i relativi ricorsi con diverse pronunce (tra le quali la sentenza n. 7641/2009), evidenziando in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita', in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»; F) in seguito l'A.A.M.S. con provvedimento emesso nel corso del 2010 ha chiesto alla medesima societa' Betting 2000 il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2009, ma il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 319/2019 ha giudicato illegittima la pretesa dell'A.A.M.S. ribadendo che i provvedimenti di riscossione per il raggiungimento del c.d. garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia; G) nonostante quanto precede, l'A.A.M.S. con il provvedimento impugnato ha chiesto il versamento dei minimi, garantiti relativi all'anno 2009, limitandosi a dare atto in motivazione dell'avvenuta convocazione (in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009) di una conferenza di servizi con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di salvaguardia, e del fatto che, all'esito di tale conferenza di servizi «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel coso del 2006». 2. La societa' Betting 2000 chiede l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo deducendo i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. La presente censura e' incentrata, da un lato, sul fatto che l'Amministrazione, abbia omesso di individuare le misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; dall'altro, sul fatto che le gia' minime garanzie, (ossia il vincolo delle distanze) previste dal decreto-legge n. 223/2006 per i concessionari di cui al d.P.R. n. 169/1998 siano state eliminate, dall'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. In particolare, quanto al primo aspetto, le parti ricorrenti deducono che; A) secondo l'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006, «al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare, ed illegale, l'evasione, e l'elusione fiscale del settore del gioco, nonche', di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri: ...1) definizione delle modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169»; B) da tale disposizione si evince che al mutato assetto normativo connesso all'entrata in vigore del decreto-legge n. 223/2006 consegue l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche, sicche' tali misure di salvaguardia sono state definite dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 8520/2011 come «una previsione finalizzata a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come'ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge «Bersani» che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizi e di reddivita'»; C) risulta, quindi, di palmare evidenza che, come affermato dal T.A.R. del Lazio nella sentenza n. 7400/2011, la mancata attuazione, in sede amministrativa, di una norma di legge ad efficacia programmatica integra «un comportamento di sostanziale violazione della stessa». Quanto poi al quanto secondo aspetto, le parti ricorrenti deducono che: A) nell'originaria previsione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006 era altresi' contemplato, tra le nuove modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, alla lettera f), l'obbligo della «localizzazione dei punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 3. 000 metri dai punti di vendita gia' assegnati», nonche', alla lettera g), l'obbligo della «localizzazione dei punti di vendita aventi come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta, del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2011»; B) l'obbligo, per i nuovi concessionari che si aggiudicavano i diritti del c.d. «bando Bersani», di ubicare i propri punti di vendita'nel rispetto delle suindicate distanze, rispetto ai punti vendita preesistenti; costituira'. di fatto una garanzia (di certo non esauriente come le misure di salvaguardia) che il legislatore aveva previsto a tutela dei preesistenti concessionari; C) tuttavia i predetti obblighi sono stati eliminati dall'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008 e, quindi, non sussistendo piu' alcun vincolo in tema di distanze, la l'equilibrio economico delle parti ricorrenti risulta ulteriormente compromesso; II) Eccesso ci potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La societa', ricorrente sostiene che la pretesa dell'Amministrazione e' illegittima anche per l'assenza totale di parametri in base ai quali sono stati calcolati gli importi asseritamente dovuti. Infatti: A) le somme richieste sono state quantificate in base ai criteri individuati con il decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003, di cui la stessa Amministrazione, con la nota del 28 giugno 2007, ha posto in dubbio la legittimita', evidenziando la necessita' di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; B) secondo quanto evidenziato dal T.A.R. del Lazio nella motivazione della sentenza n. 6520/2009, e' vero che il decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito, «ma l'introduzione nel 2006 della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto»; C) risulta, quindi, evidente che le somme richieste con i provvedimenti impugnati sono state quindi individuate in virtu' di un provvedimento del tutto superato; III) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La societa' ricorrente sostiene, che il provvedimento impugnato e' illegittimo anche perche' la stessa Amministrazione ha ammesso la necessita' di procedere, all'adozione delle misure di salvaguardia. Infatti nella gia' citata sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 viene altresi' evidenziato che una nota del 12 giugno. 2008 anticipava che era in atto uno studio degli Uffici competenti al fine di ipotizzare un «percorso normativo incentrato sull'ampliamento delle concessioni in parola ..., nonche' sulla soppressione dell'obbligo del minimo garantito, da sostituire per gli operatori del settore ippico, con il canone di concessione previsto per i nuovi concessionari» e che i richiamati Uffici avrebbero valutato la possibilita' di predisporre «un testo di modifica normativa intesa a definire in via legislativa la portata delle misure di salvaguardia menzionate e ad affidare al piu' flessibile e celere strumento del provvedimento amministrativo ministeriale, da adottare d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, in luogo del decreto a firma dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, previo parere del Consiglio di Stato». Ciononostante, neppure a seguito della conferenza di servizi del 30 novembre 2011 risulta adottato alcun provvedimento; IV) Violazione e falsa applicazione delle sentenze dei T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. Le parti ricorrenti ribadiscono che l'Amministrazione - nonostante gli inviti formulati dal giudice amministrativo con le predette sentenze - ha illegittimamente omesso di adottare le misure di salvaguardia di cui trattasi. 3. Questa sezione con l'ordinanza n. 857 in data 8 marzo 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta dalla societa' Betting 2000, evidenziando in motivazione che «l'amministrazione appare tuttora inadempiente in ordine all'adozione delle c.d. misure di salvaguardia». 4. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2012 la societa' Betting 2000 ha proposto motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo per contestare la tesi, sostenuta dalla difesa erariale nella camera di consiglio dell'8 marzo 2012, secondo la quale nella sentenza della Corte'di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 sarebbero state trattate tematiche connesse all'adozione delle misure di salvaguardia. In particolare, secondo la societa' ricorrente la predetta sentenza non solo non prevede alcunche' in relazione alle misure di salvaguardia, ma anzi evidenzia che la rete del gioco lecito «e' stata di fatto penalizzata dall'esistenza di una rete parallela illecita», gestita dai c.d. CID (Centri Trasmissione Dati). 5. Nelle more della definizione del giudizio: A) e' sopravvenuto l'art. 10, comma 5, .del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale, dispone che «al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali e l'Agenzia, per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono, alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa»; B) sulla scorta del mutato quadro normativo l'AA.M.S. ha notificato alla societa' Betting 2000 una nuova richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti - ricalcolate con una riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - evidenziando in motivazione che la riduzione equitativa prevista da tale disposizione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportati l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006. 6. Le societa' Betting 2000 con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2012 ha impugnato la nuova richiesta di pagamento, evidenziando la natura provvedimentale della'stessa e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art 10, comma 5, del decreto 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; eccesso di potere per erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura parte dal presupposto che la nuova disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 abbia abrogato le misure di salvaguardia solo per il futuro e non certo per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Cio' posto la societa' ricorrente deduce che con la nuova richiesta di pagamento e' stato erroneamente applicato l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, perche' le finalita' transattive di tale disposizione avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed assodata inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da molteplici pronunce del giudice amministrativo (anche gia' passate in giudicato), quali le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011, o la suddetta ordinanza n. 857/2012 (resa. inter partes). Del resto la predetta disposizione imponeva all'A.A.M.S. di considerare, ai fini della proposta transattiva, solo le somme dovute e non anche le somme rispetto alle quali l'obbligo di versamento era stato sospeso con provvedimento del: giudice amministrativo. Inoltre l'amministrazione non avrebbe dovuto adottare una decisione unilaterale, tanto in ordine alla riduzione dei minimi garantiti in via equitativa, quanto in ordine alla determinazione delle modalita' pagamento, senza alcun contraddittorio con i concessionari e senza rispettare le pronunce del giudice amministrativo, che non, possono ritenersi superate - dall'intervento normativo - operato con l'introduzione dell'art. 10, comma, 5, del, decreto-legge n. 16/2012. Un'applicazione ragionevole ed equilibrata di tale disposizione non avrebbe poi portato ad una proposta, sempre unilaterale, - di pagamento rateizzato, per di piu' contraddittoria ed incongrua perche' si prevede il versamento della prima rata - entro il 31 maggio 2012, ossia entro lui, termine gia' da tempo scaduto rispetto alla stessa adozione dei provvedimenti impugnati (che recano la data del 15 giugno 2012 e sono stati inviati tra il 25 e il 28 giugno 2012). Infine la societa' ricorrente deduce che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 determina comunque una situazione di ingiustizia manifesta perche' abroga solo le misure di salvaguardia riferite all'ippica e non quelle riguardanti le concessioni sportive, previste dall'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito dar art. 38, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006. Infine, secondo la societa' ricorrente, il provvedimento impugnato e' illegittimo anche perche' adottato unilateralmente dall'A.A.M.S., mentre in base alla disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16/2012 la definizione delle controversie, avrebbe dovuto essere il frutto di' un'attivita' coordinata dei due, Ministeri interessati e dell'A.S.S.I., al fine di garantire l'individuazione di soluzioni ponderate e corree; II) Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 20122 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. In via subordinata la societa', ricorrente sostiene che, laddove la nuova disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 fosse interpretata nel senso che essa abbia abrogato le misure, salvaguardia anche per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, la stessa sarebbe incostituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma 2, l'art. 41, comma 1, l'art. 103, comma 1, l'art. 108, comma 2, l'art. 111, comma 1, e l'art. 113, commi 1 e 3 della Costituzione. Infatti, cosi' ragionando, la soluzione transattiva individuata dal legislatore risulterebbe destituita di ogni fondamento logico e giuridico, perche' non tiene conto della circostanza - accertata con numerose sentenze passate in giudicato - che l'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non poteva essere richiesta, non avendo l'Amministrazione adottato le c.d. misure di salvaguardia. Inoltre la disposizione in esame, imponendo il ricorso ad una transazione, contrasterebbe con l'art. 41, comma 1, della Costituzione, che sancisce la liberta' dell'iniziativa economica privata; infatti, la transazione e' un contratto (art. 1965 cod. civ.) e, quindi, stante il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), una norma di legge non puo' impone una transazione al di fuori della libera determinazione contrattuale delle parti. Infine la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale, perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie inerenti il pagamento dell'integrazione dei minimi garantiti in contrasto con le pronunce del giudice amministrativo con le quali e' stato ritenuto non dovuto il pagamento di tali somme in mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia; III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del decreto n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis, comma 6 del decreto n. 149/2008. Con il presente motivo viene riproposta la censura gia' dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo; IV) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria d erroneita' nei presupposti. Con il presente motivo viene riproposta la censura gia' dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo, a sostegno della quale viene invocata una decisione arbitrale (c.d. lodo Maranella del 16-18 maggio 2009) con il quale e' stato ritenuto non dovuto il pagamento del minimo garantito; V) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. Con il presente motivo viene riproposta la censura gia' dedotta con il terzo motivo del ricorso introduttivo; VI) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza n. 857/2012. Con il presente motivo viene riproposta la censura gia' dedotta con il quarto motivo del ricorso introduttivo, evidenziando altresi' che l'adozione delle misure di salvaguardia risulta ancor piu' indispensabile in una situazione come quella fotografata dalla recente sentenza a della Corte di giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10), nella quale e' stato analizzato il mercato del gioco pubblico su base terrestre. In particolare secondo le parti ricorrenti da tale sentenza emerge che le Amministrazioni convenute - chiamate ad adottare le misure di salvaguardia, quali strumenti per la tutela degli operatori titolari delle concessioni rilasciate prima dell'emanazione del'c.d. bando Bersani - non abbiano saputo tutelare tali soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto e non solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste dal decreto Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva alle Amministrazioni convenute di individuare delle misure che garantissero un riequilibrio delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di' concessione. 7. La difesa erariale con memoria depositata in data 3 novembre 2012 ha eccepito che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di interessi della societa' ricorrente, ne' limitativa della tutela giurisdizionale, perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura economica delle somme dovute e non versate (che, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, non potevano essere richieste prima della individuazione delle c.d. misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle c.d. misure di salvaguardia, in, linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. In particolare la difesa Erariale richiama il punto 57 della predetta sentenza della Cote di giustizia, ove, si afferma che il principio parita' di trattamento impone che «tutti potenziali offerenti dispongano di uguali opportunita', ed implica dunque che costoro siano, assoggettati alle medesime condizioni. Cio' vale a, maggior, ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in - cui una violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorita' aggiudicatrice, interessata ha gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di alcuni operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove, si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «ragioni di natura economica - come l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una liberta' fondamentale garantita dal Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, G384/08, Racc. pag. 1-2055, punti 53-36». 8. La societa' Betting 2000 con memoria depositata in data 14 novembre 2012 ha replicato alle affermazioni della difesa erariale ribadendo che la sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano saputo tutelare i concessionari storici (ivi comprese le societa' ricorrenti) anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. C.T.D. (centri trasmissione dati), violando ulteriormente la disposizione dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006 che imponeva di individuare misure di salvaguardia che garantissero un delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di concessione. 9. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 il ricorso n. 887/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. 10. Passando al ricorso n. 1433/2012, le societa' in epigrafe indicate riferiscono, in punta di fatto, che: A) sono destinatarie dei provvedimenti impugnati in quanto in quanti) titolari di concessioni storiche per la raccolta delle scommesse ippiche; B) secondo ciascuna convenzione di concessione il concessionario e' tenuto a versare all'U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.T.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del d.P.R. n. 169/1998, fermo restando che, qualora la quota raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario e' tenuto, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione, ad integrare i versamenti dovuti fino a raggiungere il c.d. minimo garantito annuo, determinato ai sensi del decreto interdirigenziale del 10 ottobre 2003; C) con il decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006 il legislatore ha previsto l'indizione di bandi di gara per l'assegnazione di nuove concessioni per la raccolta del gioco pubblico, sia su base ippica, che sportiva, e cio' ha, determinato l'assegnazione di un considerevole numero di nuove concessioni che ha comportato lai'saturazione del mercato ed'una drastica riduzione degli incassi dei concessionari ricorrenti; D) anche in ragione, di quanto precede l'A.A.M.S. con comunicazione del 28 giugno 2007, ha sospeso il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2006 al fine, di «procedere alle opportune verifiche della correttezza degli importi richiesti ai concessionari, mediante la rielaborazione dei relativi conteggi tenendo conto delle quote di prelievo versate per le scommesse dell'Ippica Nazionale»; E), ciononostante l'AAM.S. con provvedimenti emessi nel corso del 2008 ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2008; f) tali provvedimenti sono stati impugnati (ad esempio) dalla societa' Fratelli-Acanfora, dalla societa' Azzini Silvio e dalla societa' Ippica Seregnese e il T.A.R. del Lazio ha accolto i relativi ricorsi con le sentenze n. 7635/2009, n. 7632/2009 e 7647/2009, evidenziando in motivazione che «i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talche' detti provvedimenti manifestano la loro illegittimita' in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati»; F) in seguito l'A.A.M.S. con successivi provvedimenti ha chiesto il pagamento dei minimi garantiti per l'anno 2009, ma il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto (ad esempio) dalla societa' Ippica Seregnese, con la sentenza n. 34915/2010 ha giudicato illegittima la pretesa dell'A.A.M.S. ribadendo che i provvedimenti di riscossione per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia; G) nonostante quanto «precede l'A.A.M.S. con i provvedimenti impugnati ha richiesto il versamento dei minimi garantiti relativi agli esercizi dal 2006 al 2010, limitandosi a dare atto in motivazione dell'avvenuta convocazione (in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009) di una conferenza di servizi con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, finalizzata all'individuazione delle c.d. misure di salvaguardia, e del fatto che, all'esito di tale conferenza di servizi «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006». 11. Le societa' ricorrenti chiedono l'annullamento degli atti impugnati deducendo i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione ddl'art 38, comma 4, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dell'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. La presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta dalla societa' Betting 2000 con il primo motivo del suo ricorso introduttivo; II) Eccesso di potere per getto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. La presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta dalla societa' Betting 2000 con il secondo motivo del suo ricorso introduttivo; III) Eccesso di potere per disparita' di trattamento irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. La presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta dalla societa' Betting 2000 con il motivo del suo ricorso introduttivo; IV) Eccesso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. Le societa' ricorrenti - dopo aver evidenziato che hanno programmato la propria attivita' d'impresa facendo legittimo affidamento sul fatto che l'A.A.M.S. avrebbe adottato le dovute (ed anche preannunciate) misure di salvaguardia (affidamento divenuto ancora piu' marcato a seguito della suddetta nota del 28 giugno 2007 e delle numerose e concordi sentenze in tema di adozione delle misure di salvaguardia) - lamentano di trovarsi a dover fronteggiare una situazione economica e commerciale ben diversa da quella attesa. Pertanto le richieste di pagamenti non dovuti (che per alcune delle parti ricorrenti riguardano ben cinque annualita', dal 2006 al 2010) andranno ad incidere negativamente sull'equilibrio economico dei concessionari ricorrenti, sconvolgendone i programmi economici. Inoltre risulta manifestamente ingiusta la domanda di pagamento di somme rispetto alle quali lo stesso legislatore ha posto un obbligo di revisione; V) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. La presente censura e' sostanzialmente identica a quella dedotta dalla societa' Betting 2000 con il quarto motivo del suo ricorso introduttivo. 12. Questa sezione con l'ordinanza n. 1428 in data 19 aprile 2012 ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo. 13. Sulla scorta del mutato quadro normativo conseguente all'entrata in vigore dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 convertito dalla n. 44/2012, l'A.A.M.S. ha notificato ad alcune delle parti ricorrenti (A.I. Azzini Silvio, A.S.I.S., Fratelli'Acanfora, International Sports, Martino 2000, R.C.R., Tabaccheria Smoke Line 13) nuove richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una equitativa riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006. 14. Le societa' destinatarie delle nuove richieste di pagamento con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2012 hanno impugnato tali richieste, evidenziando la natura provvedimentale delle stesse e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 n. 7635/2009, n. 7626/2009, n. 7632/2009, n. 34915/2010, n. 36522/2010, n. 36523/2010, n. 36526/2010, n. 37896/2010, n. 318/2011, n. 1143/2011, n. 7400/2011, nonche' dell'ordinanza cautelare n. 1428/2012; eccesso di potere per erroneita' nei presupposti, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e contraddittorieta' con atti precedenti. Il presente motivo contiene censure sostanzialmente identiche a quelle dedotte dalla societa' Betting 2000 nella prima parte del primo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. Infatti anche le societa' ricorrenti deducono che con le nuove richieste di pagamento, e' stato erroneamente applicato l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, perche' le finalita' transattive, di tale disposizione avrebbero dovuto essere raccordate con la ormai pacifica ed assodata inesigibilita' dei c.d. minimi garantiti, riconosciuta da molteplici pronunce del giudice amministrativo (anche gia' passate ingiudicato), quali, ad esempio, le sentenze del T.A.R. del Lazio n. 7626/2009, n. 7632/2009 e n. 7635/2009 (rese inter partes) o la suddetta ordinanza cautelare n. 1428/2012. II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione ai soggetti incaricati della definizione delle controversie. Il presente motivo contiene censure sostanzialmente identiche a quelle dedotte dalla societa' Betting 2000 nell'ultima parte del primo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. III) Questione ci legittimita' istituzionale dell'art 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il presente motivo contiene censure sostanzialmente identiche a quelle dedotte dalla societa' Betting 2000 con il terzo motivo del suo secondo ricorso per motivi aggiunti. IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del decreto n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, nonche' dall'art. 1-bis., comma 6, del decreto-legge n. 149/2008. Con il presente motivo le societa' ripropongono censura gia' dedotta con il primo motivo del proprio ricorso introduttivo; V) Eccesso di potere per difetto d'istruttoria ed erroneita' nei presupposti. Con il presente motivo le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia' dedotta con il secondo motivo del proprio ricorso introduttivo; VI) Eccesso di potere per disparita' di trattamento, irragionevolezza e contraddittorieta' con atti precedenti. Con il presente motivo le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia' dedotta con il terzo motivo del proprio ricorso introduttivo; VII) Ecceasso di potere per lesione del principio del legittimo affidamento e ingiustizia manifesta. Con il presente motivo le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia' dedotta con il quarto motivo del proprio ricorso introduttivo; VIII) Violazione e falsa applicazione delle sentenze del T.A.R. del Lazio n. 6520/2009 e n. 7400/2011. Con il presente motivo le societa' ricorrenti ripropongono la censura gia' dedotta con il quinto motivo del proprio ricorso introduttivo, evidenziando altresi' che l'adozione delle misure di salvaguardia risulta ancor piu' indispensabile in una situazione come quella fotografata dalla recente sentenza della Corte di giustizia Costa- Cifone del 16 febbraio 2012 (emessa nelle cause riunite G72/10 e G77/10), nella quale e' stato analizzato il mercato del gioco pubblico su base terrestre. In particolare - secondo le parti ricorrenti da tale sentenza emerge che le Amministrazioni convenute - chiamate ad adottare le misure di salvaguardia, quali strumenti per la tutela degli operatori titolari delle concessioni rilasciate prima dell'emanazione del c.d. bando Bersani - non abbiano saputo tutelare tali soggetti (ivi comprese le societa' ricorrenti) non tanto e non solo dagli effetti del rilascio delle nuove concessioni previste dal decreto. Bersani, ma anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. C.T.D. (centri trasmissione dati), violando ulteriormente il dettato normativo che imponeva alle Amministrazioni, convenute di individuare delle misure che garantissero un riequilibrio delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di concessione, 15. La difesa erariale con memoria depositata in data, 31 ottobre 2012 ha eccepito che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 non e' lesiva di interessi delle parti ricorrenti, ne' limitativa della tutela giurisdizionale, perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura economica delle somme dovute e non versate (che, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, non potevano essere richieste prima della individuazione delle c.d. misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle ed. misure di'salvaguardia, in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. 16. Le parti ricorrenti con memoria depositata in data 14 novembre 2012 hanno replicato alle affermazioni della difesa erariale ribadendo che la sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 dimostra piuttosto come le Amministrazioni convenute non abbiano saputo tutelare i concessionari storici (ivi comprese le societa' ricorrenti) anche e soprattutto dagli effetti dell'esistenza del mercato parallelo gestito dai c.d. C.T.D. (centri trasmissione dati), violando ulteriormente la disposizione dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006 che imponeva di individuare misure di salvaguardia che garantissero un riequilibrio delle obbligazioni contemplate dalle convenzioni di concessione. 17. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012 anche il ricorso n. 1433/2012 e' stato chiamato e trattenuto per la decisione. D i r i t t o 1. In via preliminare il collegio ritiene che stanti gli evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi n. 887/2012 e 1433/2012, aventi ad oggetto richieste di pagamento dei c.d. minimi garantiti (ossia delle somme dovute, dai concessionari di cui al d.P.R. n. 169 del 1998, ai sensi dell'art. 4 della convenzione di concessione) inviate dall'A.A.M.S. alle societa' ricorrenti - sussistano i presupposti per dispone la riunione dei predetti ricorsi. 2. Sempre in via preliminare i ricorsi introduttivi ed i primi ricorsi per motivi aggiunti proposti nei relativi giudizi debbano essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: A) le controversie di cui trattasi rientrano tra le «controversie pendenti» alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012; B) a prescindere da ogni considerazione in merito alla legittimita' costituzionale di tale disposizione, si deve ritenere che la stessa abbia imposto Amministrazioni interessate, un vero e proprio obbligo procedere alla definizione, anche in via transattiva, delle controversie relative all'integrazione dei c.d. minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari ... con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie»; C) stante quanto precede, si deve ritenere altresi' che l'insorgenza di tale obbligo abbia determinato inefficacia delle precedenti richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e' evidentemente prevista in connessione con l'abrogazione espressa della disposizione dell'art. 38, comma 4, la lettera 1), del decreto-legge n. 223/2006, che prevedeva l'obbligo di individuare misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma che non ha mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come si evince dal verbale della conferenza di servizi del 30 novembre 2011). 3. Passando ai secondi ricorsi per motivi aggiunti - aventi ad oggetto i provvedimenti in data - 15 giugno 2012 con i quali l'A.A.M.S. ha richiesto alle societa' ricorrenti il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 - il collegio osserva che tale, disposizione non puo' essere interpretata nel senso (proposto dalle societa' ricorrenti) che essa disponga solo per il futuro e, quindi, non trovi applicazione nei giudizi pendenti. Infatti il riferimento alla «definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente» lascia chiaramente intendere che gli unici rapporti non interessati da tale disposizione siano quelli gia' definiti con sentenza passata in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, ord. 26 luglio 2012, n. 685). Di converso per le controversie pendenti (ivi comprese quelle in esame), relative al pagamento dei minimi garantiti per gli esercizi passati (a partire da quello relativo all'anno 2006), risulta chiara la volonta' del legislatore di superare definitivamente, attraverso l'abrogazione dell'art. 38, comma 4, la lettera D, del decreto-legge n. 223/2006, il regime delle c.d. misure di salvaguardia e di definire le predette controversie attraverso una riduzione forfettaria (non superiore al 5 per cento) delle somme ancora dovute dai concessionari storici. 4. Posta tale premessa, il collegio ritiene necessario procedere innanzi tutto all'esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle societa' ricorrenti, 4 perche' dalla motivazione degli impugnati provvedimenti si evince che - secondo la condivisibile interpretazione fornita dall'A.A.M.S. - la riduzione equitativa prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006. In altri termini, il collegio condivide la tesi (su cui, si fondano le nuove richieste di pagamento formulate dall'A.A.M.S), secondo la quale - a fronte della mancata definizione in via amministrativa delle misure, di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 e delle numerose controversie insorte a seguito delle richieste di pagamento dei minimi garantiti formulate dall'A.A.M.S. all'inizio del 2012 nonostante la mancata definizione in via amministrativa delle predette misure di salvaguardia, - il legislatore e' intervenuto con una legge provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il meccanismo di salvaguardia previsto dall'art. 38, comma 4, la lettera D, del decreto-legge n. 223/2006 e sostituendo, tale meccanismo con un diverso meccanismo, costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti. 5. In particolare le societa' ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 3, comma 2, dell'art. 41, comma 1, dell'art. 103, comma 1, dell'art. 108, comma 2, dell'art. 111, comma 1, e dell'art. 113, commi 1 e 3 della Costituzione evidenziando che: A) la soluzione transattiva individuata dal legislatore risulterebbe illogica e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perche' non tiene conto della circostanza (accertata con numerose sentenze passate in giudicato) che l'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2011 non avrebbe potuto essere richiesta in assenza della preventiva individuazione delle c.d. misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006; B) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, imponendo ricorso ad una transazione, contrasterebbe anche con l'art. 41, comma 1, della Costituzione, che sancisce la liberta' dell'iniziativa economica privata, perche' una norma di legge non puo' imporre una transazione al di fuori della libera determinazione contrattuale delle Parti; C) l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, perche' impone all'Amministrazione di definire in via transattiva le controversie inerenti il pagamento dell'integrazione dei minimi garantiti in contrasto sia con le sentenze del giudice amministrativo, passate in giudicato, che hanno ritenuto non dovuto il pagamento di tali somme in mancanza dell'adozione delle misure di salvaguardia, sia con le ordinanze di questa Sezione n. 857 in data 8 marzo 2012 e n. 1428 in data 19 aprile 2012, con le quali sono state accolte le domande cautelari proposte unitamente ai ricorsi principali. 6. Cio' posto, non v'e' dubbio sulla rilevanza della suesposta questione di legittimita' costituzionale perche', come gia' evidenziato, l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, ha abrogato la disposizione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 223/2006, che aveva introdotto - in favore dei c.d. concessionari storici, tenuti al pagamento dei minimi garantiti - l'obbligo di definire in via amministrativa misure di salvaguardia volte a garantire l'equilibrio economico di tali soggetti ed ha previsto a tutela di costoro soltanto, la possibilita' di ottenere una riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti. Del resto questa stessa Sezione nella sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 (puntualmente richiamata dalle societa' ricorrenti) ha da ultimo ribadito che la disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera l), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta a garanzia dei concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di tali soggetti finalizzato «a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione, del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati riforma introdotta dall'art. 38 del decreto-legge «Bersani», che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'», ed ha evidenziato, nel contempo, come l'introduzione dell'obbligo di definire tali modalita' di salvaguardia rendesse «inapplicabile il contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito». 7. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della questione, il collegio preliminarmente rammenta che - come rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza n. 685 in data 26 luglio 2012 - la questione della compatibilita' costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento (e cioe' di quegli atti formalmente legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi, quanto dispongono, in concreto, su casi e rapporti specifici) e' ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dei Giudici amministrativi con l'affermazione di principi ormai consolidati. In particolare: A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali atti normativi in base al rilievo dell'insussistenza di una «riserva di amministrazione», ossia evidenziando che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusivita' delle pertinenti attribuzioni gestorie e non configura per il legislatore limiti diversi da quelli (formali) dell'osservanza del procedimento di formazione delle- leggi, omettendo di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); B) una volta ammessa la compatibilita' delle leggi in sostituzione di provvedimento con il vigente assetto costituzionale, la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349) ritiene che, a fronte di una legge-provvedimento, i diritti di difesa del soggetto leso non vengano ablati, ma si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto della tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e cio' in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale, sugli atti amministrativi; C) con particolare riferimento al rapporto tra la legge-provvedimento di approvazione,di un provvedimento amministrativo gia' adottato e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto tale provvedimento, merita di essere condivisa la tesi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 aprile 2006, n. 1362) secondo la quale: a) la mera pendenza di un ricorso non impedisce l'approvazione della legge provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus delle prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione di un inammissibile nuovo limite, non codificato, all'esercizio della relativa funzione; b) solo la formazione del giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con il dictun giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perche' l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (ed alla conseguente privazione della stessa possibilita' di tutela giurisdizionale per l'interessato) costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 8. Tenuto conto di quanta precede, nonche' del fatto che - secondo - quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia' richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011 e nelle ulteriori sentenze invocate dalle parti ricorrenti (ex multis, sentenze n. 6520 in data 7 luglio 2009 e n. 7632 in data 28 luglio 2009), ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 31 agosto 2011, 3849) - i provvedimenti di riscossione di somme per il raggiungimento dei minimi garantiti richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di cui all'art. 38, comma 4, lettera D, del decreto-legge n. 223/2006, il collegio ritiene non manifestamente infondata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 -per contrasto con il principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (ex multis, Corte cost. 9 marzo 2012, n. 53), e con i principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Amministrazione, sanciti dagli articoli 24, comma 4, 103, comma 1, e 113 della Costituzione - alla luce delle seguenti considerazioni: A) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il legislatore nel sostituire ad un meccanismo flessibile, come quello indicato dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006 (che affidava all'Amministrazione il compito di individuare le concrete misure di salvaguardia per i concessionari storici, senza fissare tetti massimi, ma dando per scontata l'esigenza di parametrare le misure di salvaguardia all'andamento del mercato delle scommesse, in modo da impedire che il pagamento, dei minimi garantiti, in presenza di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi concessionari, potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei concessionari storici) con un meccanismo che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un massimo del 5%, dei minimi garantiti dovuti in base al «vecchio» decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 - ha agito al solo (dichiarato) fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente, ma non ha valutato che la predetta riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio economico dei concessionari storici. Infatti al «mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge «Bersani» che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza n. 8520 in data 7 novembre 2011); si sono aggiunti gli effetti del «mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle sommesse di operatori economici. di altri stati membri che agiscono attraverso i predetti CTD, in assenza di connessione, nell'esercizio delle liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della Corte di giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite G72/10 e G77/10); B) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012 appare effettivamente finalizzata al solo scopo di sottrarre i provvedimenti dell'A.AM.S. impugnati con i ricorsi principali (e gia' sospesi da questo Tribunale) al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto affermato non solo da questa stessa Sezione, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate - il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che non consente oramai alcuna forma di sindacato giurisdizionale sulla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione competente, delle misure di salvaguardia previste dall'art. 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223/2006. Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici agire in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del mutato assetto del mercato delle scommesse.