IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2012, proposto da: Soc. Agenzia Ippica Monza Srl, A.I. Giornelli S.r.l., Agenzia Ippica Motta Srl, Eversport Srl, Agenzia Dott. Domenico Semeraro S.r.l., Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl, Angelo Sonvico S.r.l., A.I. di Mataloni Nicola & Cappelletti Umberto Snc, Agenzia Ippica di Mataloni Nicola & C. S.r.l., Agenzia Ippica di Meloni Attilio Srl, Agenzia Scommesse Como S.n.c., Agenzia Ippica di Meloni Simonetta Srl, Agenzia Ippica di Mosti Cinzia Snc, Agenzia Ippica di Sassari Sas di Patteri Giovanni & C., Agenzia Ippica Erba Srl, Agenzia Ippica Faletra Salvatore & C. S.r.l., A.I. del Trapanese S.n.c. di Scalabrino Lorenzina, Agenzia Ippica Jovinelli Srl, Agenzia Ippica Lissone S.r.l., Gio.Co. S.n.c. di Giornelli P. & Conti F., Agenzia Ippica Luciano Giove Srl, Agenzia Ippica Mosti Srl, Queen Bet Srl, F.G. 3 di Lacca Ernesto Srl, Cecca Celestina Srl, Di.Gi.S.R.L., Ge.P.E. Srl, Agenzia Ippica S. Giovanni Srl, Agenzia Ippica Torino Nord Snc di Buzzi Riccardo & C, Pegaso One S.a.s., Bardi Bet Srl, G.A.I.V. Gestione A.I. Vercelli di Diana Francesco e C S.n.c., Italbet Srl, Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c., Lady - N Srl, Lidomatic Srl, Marson di Angelo Sonvico S.r.l., Morisani di Moscatelli R. e C. S.n.c., Nuova Ippica Srl, Parma Bet Srl, La Miravalle - Agenzia Ippica Srl, The Last Hurrah Srl, Vicenza Scommesse Srl, Agenzia Ippica S.n.c. di Groppelli C. e S., Agenzia Ippica Esquilino Srl, Laurentina Srl, Agenzia Ippica di Siena S.r.l., Giuseppe Maria D'Annucci S.r.l., Pasquali Oreste & C. Snc, Norfini Mario Srl, Agenzia Ippica di Reggio Emilia e Sarzana di Pasquali Giuseppino e C. S.r.l., Tototeam A R.L., Nineandnine Srl, Ascot Srl, Seconbet Srl, Perugia Giochi Srl, A.I. Avignonesi S.r.l., Azzurra Betting S.r.l., Aquilia S.r.l., Agenzia Ippica Castello S.r.l., G.A.I.T. S.r.l., Sa.Sa. Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via del Viminale, n. 43; Contro: Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero delle politiche agricole e forestali e ASSI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio. Sul ricorso numero di registro generale 6946 del 2012, proposto da: Soc Agenzia Ippica Monza Srl, A.I.Giornelli S.r.l., Agenzia Ippica Motta Srl, Eversport Srl, Agenzia Dott. Domenico Semeraro S.r.l., Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl, Angelo Sonvico S.r.l., A.I. di Mataloni Nicola & Cappelletti Umberto Snc, Agenzia Ippica di Mataloni Nicola & C S.r.l., Agenzia Ippica di Meloni Attilio Srl, Agenzia Scommesse Como S.n.c., Agenzia Ippica di Meloni; Simonetta Srl, Agenzia Ippica di Mosti Cinzia Snc, Agenzia Ippica Sassari Sas di Patteri Giovanni & C, Agenzia Ippica Erba Srl, Agenzia Ippica Faletra Salvatore & C. S.r.l., A.I. del Trapanese S.n.c. di Scalabrino Lorenzina, Agenzia Ippica Jovinelli Srl, Agenzia Ippica Lissone S.r.l., Gio.Co. S.n.c. di Giornelli P. & Conti F., Agenzia Ippica Luciano Giove Srl, Agenzia Ippica Mosti Srl, Queen Bet Srl, F.G. 3 di Lacca Ernesto Srl, Cecca Celestina Srl, Di.Gi.S.RL., Ge.P.E. Srl, Agenzia Ippica S. Giovanni Srl, Agenzia Ippica Torino Nord Snc di Buzzi Riccardo & C, Pegaso One S.a.s., Bardi Bet Srl, G.A.I.V. Gestione A.I. Vercelli di Diana Francesco e C S.n.c., Italbet Srl, Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c., Lady- N Srl, Lidomatic Srl, Marson di Angelo Sonvico S.r.l., Morisani di Moscatelli R. e C. S.n.c., Nuova Ippica Srl, Parma Bet Srl, La Miravalle - Agenzia Ippica Srl, The Last Hurrah Srl, Vicenza Scommesse Srl, Agenzia Ippica S.n.c. di Groppelli C. e S., Agenzia Ippica Esquilino Srl, Laurentina Srl, Agenzia Ippica di Siena S.r.l., Giuseppe Maria D'Annucci S.r.l., Pasquali Oreste & C. Snc, Norfini Mario Srl, Agenzia Ippica di Reggio Emilia e Sarzana di Pasquali Giuseppino e C. S.r.l., Tototeam A R.L., Nineandnine Srl, Ascot Srl, Seconbet Srl, Perugia Giochi Srl, A.I. Avignonesi S.r.l., Azzurra Betting S.r.l., Aquilia S.r.l., Agenzia Ippica Castello S.r.l., G.A.I.T. S.r.l., Sa.Sa. Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutte rappresentate e difese dall'avv. Fabio Lorenzoni, presso il cui Studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Via del Viminale n. 43; Contro: Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Ministero delle politiche agricole e forestali e ASSI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio. Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso n. 1448 del 2012: delle seguenti note dell'A.A.M.S.: 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1293, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 313, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 403, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1644, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1646, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1647, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 417, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1294, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1037, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 181, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1432, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1141, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 264, 2011/51060/ Giochi/S CO/Conc. 1490, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 459, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 321, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1371, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 435, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 473, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1563, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 351, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1111, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1112, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1114, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1115, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1238, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 285, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1419, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 84, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 374, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1525, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 373, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1159, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 430, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1610, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 74, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 425, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 93, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 179, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 311, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1012, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 184, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 80, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 439, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 416, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 310, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 387, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 357, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 447, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1487, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1663, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 241, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 257, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 220, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1168, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1309, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 367, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 326, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 380, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1541, 2011/51060/Giochi/S CO/Conc. 1542, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 163, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 470, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1604, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 216, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1558, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1495, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1509, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 383, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 395, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 260, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 281, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 307, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1140, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 314, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 463, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1576, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 329, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1574, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 291, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1475, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1272, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 360, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 252, con le quali l'Amministrazione ha richiesto di provvedere all'integrazione dei minimi garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009; nonche' per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti ritratti dai provvedimenti impugnati. Quanto al ricorso n. 6946 del 2012: delle seguenti note dell'A.A.M.S.: 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1293, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 313, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 403, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1644, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1646, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1647, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 417, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1294, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1037, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 181, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1432, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1141, 2011/51060/ GiochiiSCO/Conc. 264, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1490, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 459, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 321, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1371, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 435, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 473, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1563, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 351, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1111, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1112, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1114, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1115, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1238, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 285, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1419, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 84, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 374, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1525, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 373, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1159, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 430, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1610, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 74, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 425, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 93, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 179, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 311, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1012, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 184, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 80, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 439, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 416, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 310, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 387, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 357, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 447, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1487, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1663, 2011/ 51060/Giochi/SCO/Conc. 241, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 257, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 220, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1168, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1309, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 367, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 326, 2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 380, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1541, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1542, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 163, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 470, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1604, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 216, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1558, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1495, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1509, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 383, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 395, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 260, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 281, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 307, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1140, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 314, 2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 463, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1576, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 329, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1574, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 291, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1475, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1272, 2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 360, 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 252, con le quali l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi dovuti per le suddette concessioni. Visti i ricorsi originali con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell'AAMS e i documenti depositati in entrambi i giudizi; Viste le ordinanze 22 marzo 2012 n. 1035 e 27 settembre 2012 n. 3446; Visti gli atti tutti delle cause; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2012 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto e diritto 1. Le societa' ricorrenti, titolari di concessioni c.d. storiche (vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del DPR n. 169 del 1998) per la raccolta di scommesse ippiche (meglio indicate in epigrafe), con un primo ricorso (rubricato al n. Rg. 1448 del 2012) hanno impugnato i provvedimenti, adottati da AAMS e riferiti alle concessioni delle quali sono titolari, aventi ad oggetto le ingiunzioni di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti. La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: A) a partire dall'anno 2005 «il mercato delle scommesse ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di raccolta su base nazionale, a causa del rilevante incremento delle possibilita' modalita' di gioco introdotte da AAMS sia nel campo dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi in genere» (cosi', testualmente, a pag. 5 del ricorso introduttivo). Come e' noto, nell'anno 2006 il mercato del gioco e' stato rivoluzionato dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, sono stati indetti bandi di gara (c.d. «gare Bersani») per l'assegnazione di nuove concessioni, con conseguente aumento esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco; B) la nuova disciplina ha significativamente inciso sul mercato, determinando una notevole diminuzione delle entrate per i concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di cui alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta; C) tale situazione ha indotto il legislatore a prevedere l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38, comma 4, lett. l), del decreto-legge n. 223 del 2006; D) la mancata adozione di tali misure di salvaguardia ha inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli (d'ora in poi, per brevita' AAMS) a sospendere il versamento delle somme relative all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al 2009, perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le tante, T.A.R Lazio Roma, Sez. II 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio 2009 n. 6521) ha ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di riscossione delle somme dovute a titolo di minimi garantiti non possono essere adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia; E) sebbene il quadro normativo sia rimasto invariato, AAMS, con le determinazioni dirigenziali impugnate con il ricorso in esame, ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti per gli anni dal 2006 al 2010, motivando tale richiesta con la considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato, misure di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate secondo i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006»; Di tali provvedimenti le odierne societa' ricorrenti hanno quindi chiesto l'annullamento, deducendo: la violazione dell'art. 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248; la violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell'azione amministrativa; la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost. nonche' dei principi di correttezza e di buona fede per non avere mai l'amministrazione portato a termine, pur avendolo avviato, il procedimento per l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia. Questa Sezione, con l'ordinanza 22 marzo 2012 n. 1035, ha accolto la domanda cautelare proposta, evidenziando in motivazione il permanente inadempimento dell'amministrazione in ordine all'obbligo di adottare le c.d. misure di salvaguardia. 2. Orbene, nelle more della definizione del giudizio, e' quindi accaduto che: A) la legge 26 aprile 2012 n. 44, ha convertito il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il quale all'art. 10, comma 5, dispone testualmente che, "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa»; B) sulla scorta del mutato quadro normativo, AAMS ha notificato alle societa' ricorrenti ulteriori determinazioni (recanti tutte la data del 15 giugno 2012), con le quali ha nuovamente richiesto il versamento dei minimi garantiti dovuti, applicando la riduzione equitativa prevista dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 16 del 2012 ed evidenziando in motivazione che tale riduzione, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, che essa ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006. 3. Le ricorrenti, hanno quindi impugnato (con nuovo ricorso n. Rg. 6946 del 2012) tali ulteriori determinazioni, in particolare evidenziando: perplessita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa, con riferimento alle modalita' stabilite per i concessionari al fine di aderire alla rateazione ovvero alla compensazione; illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, d.l. n. 16/2012, conv. in 1egge n. 44/2012, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 102, 104 e 108 della Costituzione; irragionevolezza manifesta, nonche', ancora, con gli artt. 11, 111 e 117 della Costituzione, per violazione dell'art. 6 della Cedu; in particolare: la norma sarebbe esclusivamente finalizzata alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (rispetto al contenzioso tuttora pendente) e, comunque ad eludere le indicazioni conformative ricavabili dalle sentenze, passate in giudicato, del TAR; non terrebbe in alcun conto il profondo e radicale mutamento della situazione di mercato, si' da rafforzare la discriminazione dei vecchi concessionari rispetto ai concessionari c.d. «Bersani»; si porrebbe in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali che afferma il diritto al «giusto processo» (avente rango costituzionale per effetto del rinvio operato dall'art. 117, comma 1, Cost.); sarebbero comunque insussistenti quelle «ragioni imperative di interesse generale» che consentono di derogare a tale principio. Con ordinanza n. 3446 del 27 settembre 2012, e' stata accolta l'istanza cautelare proposta con il nuovo gravame. 4. La difesa erariale ha rilevato che la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012 non e' lesiva di interessi delle ricorrenti, ne' limitativa della tutela giurisdizionale, perche' definisce la problematica in questione, stabilendo una misura economica delle somme dovute e non versate (che, in base alla giurisprudenza del giudice amministrativo, non potevano essere richieste prima della individuazione delle c.d. misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte delle cd. misure di salvaguardia, in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio tempore depositata. In particolare la difesa dell'AAMS richiama il punto 57 della predetta sentenza della Corte di Giustizia, ove si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «tutti i potenziali offerenti dispongano di uguali opportunita', ed implica dunque che costoro siano assoggettati alle medesime condizioni. Cio' vale a maggior ragione in una situazione quale quella in esame nei procedimenti principali, in cui una violazione del diritto dell'Unione da parte dell'autorita' aggiudicatrice interessata ha gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di alcuni operatori», ed il punto 59 della medesima sentenza, ove si afferma che il principio di parita' di trattamento impone che «ragioni di natura economica - come l'obiettivo di garantire agli operatori aggiudicatari di concessioni dopo la gara del 1999 la continuita', la stabilita' finanziaria o una giusta remunerazione degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione di una liberta' fondamentale garantita dal Trattato (sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza ivi citata, nonche' sentenza dell'11 marzo 2010, Attanasio Group, C - 384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56)». 5. I due ricorsi proposti sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2012. 6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno e necessario disporre la riunione tra i due ricorsi proposti, attesa l'evidente connessione che intercorre tra gli stessi, posto che essi hanno ad oggetto l'annullamento di atti emanati nell'ambito dello stesso esercizio di potere da parte di AAMS. Cio' impone al Collegio di evitare un, pur sempre possibile, contrasto tra giudicati e quindi di disporre la riunione del ricorso n. Rg. 6946 del 2012 al ricorso n. R.g. 1448 del 2012. 7. Riuniti, dunque, i gravami qui sottoposti all'attenzione del Tribunale, pare evidente che il ricorso n. R.g. 1448 del 2012 debba essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: A) la presente controversia rientra tra le «controversie pendenti» alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012; B) in disparte da ogni considerazione in merito alla legittimita' costituzionale di tale disposizione, si deve ritenere che la stessa abbia imposto alle amministrazioni interessate un vero e proprio obbligo di procedere alla definizione, anche in via transattiva, delle controversie relative all'integrazione dei c.d. minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari ... con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie»; C) stante quanto precede, si deve ritenere altresi' che l'insorgenza di tale obbligo abbia determinato l'inefficacia delle precedenti richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e' evidentemente prevista in connessione con l'abrogazione espressa della disposizione dell'articolo 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedeva l'obbligo di individuare misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma che non ha mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come si evince dal verbale della conferenza di servizi del 30 novembre 2011). In forza di quanto sopra il suindicato ricorso viene dichiarato improcedibile. 8. Passando ad esaminare il ricorso n. R.g. 6946 del 2012, avente ad oggetto le determinazioni dirigenziali in data 15 giugno 2012 con le quali AAMS ha richiesto alle ricorrenti il pagamento delle somme dovute a titolo di integrazione dei minimi annui garantiti ricalcolate con una riduzione del 5% ai sensi della predetta disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012, il Collegio osserva, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati, diversamente da quanto opinato in sede cautelare, non costituiscono una mera proposta transattiva, bensi' sono chiaramente preordinati e finalizzati, in sostituzione di quelli in precedenza adottati e sospesi dalla Sezione, al recupero delle somme ancora dovute dai concessionari. Posta tale premessa, e' necessario altresi' evidenziare che la riduzione equitativa prevista dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, da un lato, deve essere intesa come attuativa dell'obbligo di individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro, ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006. In altri termini, il Collegio condivide la tesi (su cui si fondano le nuova richieste di pagamento formulata da AAMS), secondo la quale - a fronte della mancata definizione in via amministrativa delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006 e delle numerose controversie insorte a seguito delle richieste di pagamento dei minimi garantiti formulate da AAMS all'inizio del 2012 nonostante la mancata definizione in via amministrativa delle predette misure di salvaguardia - il legislatore e' intervenuto con una legge-provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 38, comma 4, la lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006 e sostituendo tale meccanismo con un diverso meccanismo, costituito essenzialmente da una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari a titolo di minimi garantiti. Orbene, sebbene il legislatore abbia manifestato la volonta' di tener conto della peculiare posizione dei concessionari storici introducendo il diverso meccanismo costituito dalla riduzione, in misura non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 16 del 2012 che il Collegio intende sollevare, d'ufficio, nei termini di seguito indicati. 9. Anzitutto, in punto di rilevanza della questione, occorre ribadire che l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha abrogato la disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, che aveva introdotto - in favore dei concessionari storici (ivi compresa l'odierna parte ricorrente), in quanto tenute al pagamento dei minimi garantiti - l'obbligo di definire in via amministrativa misure di salvaguardia volte a garantire l'equilibrio economico di tali soggetti ed ha previsto a tutela di costoro soltanto la possibilita' di ottenere una riduzione, peraltro non superiore al 5 per cento, delle somme ancora dovute a titolo di minimi garantiti. Infatti questa stessa Sezione nella sentenza 7 novembre 2011 n. 8520 ha ribadito che «la disposizione dell'art. 38, comma 4, lettera l), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta a garanzia dei concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita' di salvaguardia di tali soggetti finalizzato «a consentire il riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto-legge "Bersani", che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'», ed ha evidenziato, nel contempo, come l'introduzione dell'obbligo di definire tali modalita' di salvaguardia rendesse «inapplicabile il contenuto del decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito, sotto la vigenza della precedente normativa, il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito». Risulta, quindi, evidente che, per effetto dell'abrogazione della disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223 del 2006, la ricorrente non possa piu' beneficiare delle modalita' di salvaguardia previste da tale disposizione. 10. Passando ora al profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio preliminarmente rammenta che (come rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza 26 luglio 2012 n. 685) la questione della compatibilita' costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento (e cioe' di quegli atti formalmente legislativi che tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispongono, in concreto, su casi e rapporti specifici) e' ormai definitivamente risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e dei giudici amministrativi con l'affermazione di principi ormai consolidati. In particolare: A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali atti normativi in base al rilievo dell'insussistenza di una «riserva di amministrazione», ossia evidenziando che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusivita' delle pertinenti attribuzioni gestorie e non configura per il legislatore limiti diversi da quelli (formali) dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi, omettendo di prescrivere il contenuto sostanziale ed i caratteri essenziali dei precetti legislativi (ex multis, sentenza n. 347 del 1995); B) una volta ammessa la compatibilita' delle leggi in sostituzione di provvedimento con il vigente assetto costituzionale, la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 marzo 2012 n. 1349) ritiene che, a fronte di una legge-provvedimento, i diritti di difesa del soggetto leso non vengano ablati, ma si trasferiscano dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario di tale ricostruzione dogmatica dell'assetto della tutela delle posizioni incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, sino a renderlo anche piu' incisivo di quello giurisdizionale sull'eccesso di potere, e cio' in modo da riconoscere al privato, seppur nella forma indiretta della rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi; C) con particolare riferimento al rapporto tra la legge-provvedimento di approvazione di un provvedimento amministrativo gia' adottato e la pendenza di un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto tale provvedimento; merita di essere condivisa la tesi (T.A.R Puglia Bari, Sez. I, 19 aprile 2006 n. 1362) secondo la quale: a) la mera pendenza di un ricorso non impedisce l'approvazione della legge-provvedimento, in quanto, diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un vulnus delle prerogative delle assemblee legislative, mediante l'introduzione di un inammissibile nuovo limite, non codificato, all'esercizio della relativa; funzione; b) solo la formazione del giudicato puo' paralizzare un intervento legislativo contrastante con il dictum giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza con l'assetto dei poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da approvare con la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa, proprio perche' l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione della legge alla sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale (ed alla conseguente privazione della stessa possibilita' di tutela giurisdizionale per l'interessato) costituirebbe un indice sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 11. Tenuto conto di quanto precede, nonche' del fatto che - secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia' richiamata sentenza 7 novembre 2011 n. 8520 e nelle ulteriori sentenze 28 luglio 2009 n. 7632 e 7 luglio 2009 n. 6520, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 31 agosto 2011 n. 3849) - i provvedimenti di riscossione di somme per il raggiungimento dei minimi garantiti richiedevano la previa definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012 per contrasto con il generale principio di ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 della Costituzione (cfr., ex multis, Corte cost. 9 marzo 2012 n. 53), con i principi in materia di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione, con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97), nonche', infine, con il principio del giusto processo (art. 111 e art. 6 della CEDU, in rapporto all'art. 117, comma 1, Cost.) - alla luce delle seguenti considerazioni: A) la disposizione dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge n. 16 del 2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il Legislatore - nel sostituire ad un meccanismo flessibile, come quello indicato dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006 (che affidava alla stessa amministrazione il compito di individuare le concrete misure di salvaguardia per i concessionari storici, senza fissare tetti massimi, ma dando per scontata l'esigenza di parametrare le misure all'andamento del mercato delle scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti, in presenza di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi concessionari, potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei concessionari storici) con un meccanismo che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un massimo del 5%, dei minimi garantiti dovuti in base al «vecchio» decreto interministeriale dell'11 ottobre 2003 - ha agito al (dichiarato) fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente, ma non ha considerato che la predetta riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio economico dei concessionari storici. E' ad esempio innegabile che al «mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto-legge "Bersani" che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli condizioni di esercizio e di reddivita'» (evidenziato nella gia' richiamata sentenza 7 novembre 2011 n. 8520), si siano, nel tempo, aggiunti gli effetti del «mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle sommesse di operatori economici di altri stati membri che agiscono attraverso i predetti CTD, in assenza di concessione, nell'esercizio delle liberta' di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss. e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10). La misura stabilita direttamente dal legislatore, pertanto, appare del tutto slegata dalla realta' fattuale, tanto che nemmeno dagli atti parlamentari e' possibile capire quale tipo di istruttoria sia stata compiuta. E cio', anche volendo considerare la necessita' per lo Stato italiano (richiamata dalla difesa erariale) di adeguarsi ai principi di parita' di trattamento e di tutela della concorrenza, sanciti, in materia, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si tratta, infatti, di principi, almeno in astratto, pienamente compatibili con la riduzione ad equita' delle condizioni delle convenzioni accessive alle concessioni c.d. storiche. Di talche' e' evidente che l'individuazione del punto di equilibrio tra un'eventuale vantaggio competitivo goduto in passato dai titolari di siffatte concessioni, e l'attuale assetto del mercato, doveva essere il frutto, quantomeno, di una compiuta analisi di cui pero', nel caso di specie, non vi e' traccia; B) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo di sottrarre i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso principale al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di quanto affermato non solo da questa stessa Sezione, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate - il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova disciplina che non consente oramai alcuna forma di sindacato giurisdizionale sulla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione competente, delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006. Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici di agire in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del mutato assetto del mercato delle scommesse ed integra, altresi', la violazione del diritto al giusto processo, quale consacrato nell'art. 111 delle Costituzione e nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (avente pur esso rango costituzionale per effetto del rinvio agli obblighi internazionali pattizi di cui all'art. 117, comma 1, Cost.; cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 12. Quanto appena argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 97, 103, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione. Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio avente ad oggetto il gravame proposto con il ricorso n. Rg. 6946 del 2012 e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione.