IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha  pronunciato  la  presente  sentenza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1448 del 2012, proposto da: 
        Soc. Agenzia Ippica Monza Srl, A.I. Giornelli S.r.l., Agenzia
Ippica Motta Srl, Eversport  Srl,  Agenzia  Dott.  Domenico  Semeraro
S.r.l., Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl,  Angelo  Sonvico  S.r.l.,
A.I. di Mataloni Nicola & Cappelletti Umberto Snc, Agenzia Ippica  di
Mataloni Nicola & C. S.r.l., Agenzia Ippica di  Meloni  Attilio  Srl,
Agenzia Scommesse Como S.n.c., Agenzia  Ippica  di  Meloni  Simonetta
Srl, Agenzia Ippica di Mosti Cinzia Snc, Agenzia  Ippica  di  Sassari
Sas di Patteri Giovanni & C., Agenzia Ippica Erba Srl, Agenzia Ippica
Faletra  Salvatore  &  C.  S.r.l.,  A.I.  del  Trapanese  S.n.c.   di
Scalabrino Lorenzina, Agenzia Ippica Jovinelli  Srl,  Agenzia  Ippica
Lissone S.r.l., Gio.Co. S.n.c. di Giornelli P. &  Conti  F.,  Agenzia
Ippica Luciano Giove Srl, Agenzia Ippica Mosti Srl,  Queen  Bet  Srl,
F.G. 3 di Lacca  Ernesto  Srl,  Cecca  Celestina  Srl,  Di.Gi.S.R.L.,
Ge.P.E. Srl, Agenzia Ippica S. Giovanni Srl,  Agenzia  Ippica  Torino
Nord Snc di Buzzi Riccardo & C, Pegaso One  S.a.s.,  Bardi  Bet  Srl,
G.A.I.V. Gestione A.I.  Vercelli  di  Diana  Francesco  e  C  S.n.c.,
Italbet Srl, Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c., Lady - N Srl,
Lidomatic  Srl,  Marson  di  Angelo  Sonvico  S.r.l.,   Morisani   di
Moscatelli R. e C. S.n.c.,  Nuova  Ippica  Srl,  Parma  Bet  Srl,  La
Miravalle  -  Agenzia  Ippica  Srl,  The  Last  Hurrah  Srl,  Vicenza
Scommesse Srl, Agenzia Ippica S.n.c. di Groppelli C.  e  S.,  Agenzia
Ippica Esquilino Srl, Laurentina Srl, Agenzia Ippica di Siena S.r.l.,
Giuseppe Maria D'Annucci S.r.l., Pasquali Oreste &  C.  Snc,  Norfini
Mario Srl, Agenzia Ippica di Reggio  Emilia  e  Sarzana  di  Pasquali
Giuseppino e C. S.r.l., Tototeam A R.L., Nineandnine Srl, Ascot  Srl,
Seconbet Srl, Perugia Giochi Srl,  A.I.  Avignonesi  S.r.l.,  Azzurra
Betting S.r.l.,  Aquilia  S.r.l.,  Agenzia  Ippica  Castello  S.r.l.,
G.A.I.T. S.r.l., Sa.Sa. Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali pro tempore, tutte  rappresentate  e  difese  dall'avv.  Fabio
Lorenzoni, presso il cui Studio  sono  elettivamente  domiciliate  in
Roma, Via del Viminale, n. 43; 
    Contro: 
        Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante  legale
pro tempore, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, presso la cui sede  domicilia  per  legge  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
        Ministero delle politiche agricole e  forestali  e  ASSI,  in
persona  dei  rispettivi  rappresentanti  legali  pro  tempore,   non
costituiti in giudizio. 
    Sul ricorso numero di registro generale 6946 del  2012,  proposto
da: 
        Soc Agenzia Ippica Monza Srl, A.I.Giornelli  S.r.l.,  Agenzia
Ippica Motta Srl, Eversport  Srl,  Agenzia  Dott.  Domenico  Semeraro
S.r.l., Agenzia Ippica Cologno Monzese Srl,  Angelo  Sonvico  S.r.l.,
A.I. di Mataloni Nicola & Cappelletti Umberto Snc, Agenzia Ippica  di
Mataloni Nicola & C S.r.l., Agenzia Ippica  di  Meloni  Attilio  Srl,
Agenzia Scommesse Como S.n.c., Agenzia Ippica  di  Meloni;  Simonetta
Srl, Agenzia Ippica di Mosti Cinzia Snc, Agenzia Ippica  Sassari  Sas
di Patteri Giovanni & C, Agenzia  Ippica  Erba  Srl,  Agenzia  Ippica
Faletra  Salvatore  &  C.  S.r.l.,  A.I.  del  Trapanese  S.n.c.   di
Scalabrino Lorenzina, Agenzia Ippica Jovinelli  Srl,  Agenzia  Ippica
Lissone S.r.l., Gio.Co. S.n.c. di Giornelli P. &  Conti  F.,  Agenzia
Ippica Luciano Giove Srl, Agenzia Ippica Mosti Srl,  Queen  Bet  Srl,
F.G. 3 di  Lacca  Ernesto  Srl,  Cecca  Celestina  Srl,  Di.Gi.S.RL.,
Ge.P.E. Srl, Agenzia Ippica S. Giovanni Srl,  Agenzia  Ippica  Torino
Nord Snc di Buzzi Riccardo & C, Pegaso One  S.a.s.,  Bardi  Bet  Srl,
G.A.I.V. Gestione A.I.  Vercelli  di  Diana  Francesco  e  C  S.n.c.,
Italbet Srl, Picena Sport di Colella Catia & C. S.n.c., Lady- N  Srl,
Lidomatic  Srl,  Marson  di  Angelo  Sonvico  S.r.l.,   Morisani   di
Moscatelli R. e C. S.n.c.,  Nuova  Ippica  Srl,  Parma  Bet  Srl,  La
Miravalle  -  Agenzia  Ippica  Srl,  The  Last  Hurrah  Srl,  Vicenza
Scommesse Srl, Agenzia Ippica S.n.c. di Groppelli C.  e  S.,  Agenzia
Ippica Esquilino Srl, Laurentina Srl, Agenzia Ippica di Siena S.r.l.,
Giuseppe Maria D'Annucci S.r.l., Pasquali Oreste &  C.  Snc,  Norfini
Mario Srl, Agenzia Ippica di Reggio  Emilia  e  Sarzana  di  Pasquali
Giuseppino e C. S.r.l., Tototeam A R.L., Nineandnine Srl, Ascot  Srl,
Seconbet Srl, Perugia Giochi Srl,  A.I.  Avignonesi  S.r.l.,  Azzurra
Betting S.r.l.,  Aquilia  S.r.l.,  Agenzia  Ippica  Castello  S.r.l.,
G.A.I.T. S.r.l., Sa.Sa. Srl, in persona dei rispettivi rappresentanti
legali pro tempore, tutte  rappresentate  e  difese  dall'avv.  Fabio
Lorenzoni, presso il cui Studio  sono  elettivamente  domiciliate  in
Roma, Via del Viminale n. 43; 
    Contro: 
        Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del rappresentante  legale
pro tempore, rappresentata e difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, presso la cui sede  domicilia  per  legge  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
        Ministero delle politiche agricole e  forestali  e  ASSI,  in
persona  dei  rispettivi  rappresentanti  legali  pro  tempore,   non
costituiti in giudizio. 
    Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia  quanto  al
ricorso n. 1448 del 2012: 
        delle seguenti note dell'A.A.M.S.: 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1293, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 313, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 403, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1644, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1646, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1647, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 417, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1294, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1037, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 181, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1432, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1141, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 264, 
          2011/51060/ Giochi/S CO/Conc. 1490, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 459, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 321, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1371, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 435, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 473, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1563, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 351, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1111, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1112, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1114, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1115, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1238, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 285, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1419, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 84, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 374, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1525, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 373, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1159, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 430, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1610, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 74, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 425, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 93, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 179, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 311, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1012, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 184, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 80, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 439, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 416, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 310, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 387, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 357, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 447, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1487, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1663, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 241, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 257, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 220, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1168, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1309, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 367, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 326, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 380, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1541, 
          2011/51060/Giochi/S CO/Conc. 1542, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 163, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 470, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1604, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 216, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1558, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1495, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1509, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 383, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 395, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 260, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 281, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 307, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1140, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 314, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 463, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1576, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 329, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1574, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 291, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1475, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1272, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 360, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc.    252,    con     le     quali
l'Amministrazione ha richiesto  di  provvedere  all'integrazione  dei
minimi garantiti sospesi per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009; 
    nonche' per  la  condanna  al  risarcimento  dei  danni  ingiusti
ritratti dai provvedimenti impugnati. 
    Quanto al ricorso n. 6946 del 2012: 
        delle seguenti note dell'A.A.M.S.: 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1293, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 313, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 403, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1644, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1646, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1647, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 417, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1294, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1037, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 181, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1432, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1141, 
          2011/51060/ GiochiiSCO/Conc. 264, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1490, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 459, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 321, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1371, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 435, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 473, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1563, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 351, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1111, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1112, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 1114, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1115, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1238, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 285, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1419, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 84, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 374, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1525, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 373, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1159, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 430, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1610, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 74, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 425, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 93, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 179, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 311, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1012, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 184, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 80, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 439, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 416, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 310, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 387, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 357, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 447, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1487, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1663, 
          2011/ 51060/Giochi/SCO/Conc. 241, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 257, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 220, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1168, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1309, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 367, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 326, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/ Conc. 380, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1541, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1542, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 163, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 470, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1604, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 216, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1558, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 1495, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1509, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 383, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 395, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 260, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 281, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 307, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1140, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 314, 
          2011/51060/ Giochi/SCO/Conc. 463, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1576, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 329, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1574, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 291, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 472, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1475, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1272, 
          2011/51060/Giochi/SCO/ Conc. 360, 
          2011/51060/Giochi/SCO/Conc.    252,    con     le     quali
l'Amministrazione ha ricalcolato gli importi dovuti per  le  suddette
concessioni. 
    Visti i ricorsi originali con i relativi allegati; 
    Vista  la  costituzione  in  giudizio  dell'AAMS  e  i  documenti
depositati in entrambi i giudizi; 
    Viste le ordinanze 22 marzo 2012 n. 1035 e 27 settembre  2012  n.
3446; 
    Visti gli atti tutti delle cause; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  5  dicembre  2012  il
dott.  Stefano  Toschei  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    1. Le societa' ricorrenti, titolari di concessioni c.d.  storiche
(vale a dire le concessioni rilasciate ai sensi del DPR  n.  169  del
1998) per la  raccolta  di  scommesse  ippiche  (meglio  indicate  in
epigrafe), con un primo ricorso (rubricato al n. Rg. 1448  del  2012)
hanno impugnato i provvedimenti, adottati da  AAMS  e  riferiti  alle
concessioni  delle  quali  sono  titolari,  aventi  ad   oggetto   le
ingiunzioni di pagamento di integrazione dei c.d. minimi garantiti. 
    La vicenda e' nota e puo' sintetizzarsi nei seguenti termini: 
        A) a partire  dall'anno  2005  «il  mercato  delle  scommesse
ippiche ha subito un costante e drastico calo dei volumi di  raccolta
su  base  nazionale,  a  causa   del   rilevante   incremento   delle
possibilita' modalita' di gioco introdotte  da  AAMS  sia  nel  campo
dell'ippica sia in quello degli altri sport e dei giochi  in  genere»
(cosi', testualmente, a pag. 5 del  ricorso  introduttivo).  Come  e'
noto, nell'anno 2006 il mercato  del  gioco  e'  stato  rivoluzionato
dall'apertura del canale della raccolta del gioco a distanza, sia per
le scommesse su base ippica che per quelle sportive, perche' in forza
del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla  legge  n.  248/2006,
sono  stati  indetti  bandi  di  gara  (c.d.  «gare   Bersani»)   per
l'assegnazione  di  nuove  concessioni,   con   conseguente   aumento
esponenziale dei concessionari della raccolta del gioco; 
        B) la  nuova  disciplina  ha  significativamente  inciso  sul
mercato, determinando una notevole diminuzione delle  entrate  per  i
concessionari storici, pur permanendo invariate le condizioni di  cui
alla convenzione di concessione dagli stessi sottoscritta; 
        C) tale situazione ha  indotto  il  legislatore  a  prevedere
l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo  38,
comma 4, lett. l), del decreto-legge n. 223 del 2006; 
        D) la mancata adozione di  tali  misure  di  salvaguardia  ha
inizialmente indotto l'Amministrazione dei monopoli  (d'ora  in  poi,
per brevita' AAMS) a sospendere il versamento  delle  somme  relative
all'integrazione dei minimi garantiti per gli anni dal 2006 al  2009,
perche' il giudice amministrativo (cfr., tra le  tante,  T.A.R  Lazio
Roma, Sez. II 28 luglio 2009, n. 7641 e 9 luglio  2009  n.  6521)  ha
ribadito, in piu' di un'occasione che i provvedimenti di  riscossione
delle somme dovute a titolo di minimi garantiti  non  possono  essere
adottati prima della definizione delle misure di salvaguardia; 
        E) sebbene il quadro normativo sia rimasto  invariato,  AAMS,
con le determinazioni dirigenziali impugnate con il ricorso in esame,
ha nuovamente ingiunto il versamento dei minimi garantiti dovuti  per
gli  anni  dal  2006  al  2010,  motivando  tale  richiesta  con   la
considerazione che «non e' possibile individuare, allo stato,  misure
di salvaguardia ulteriori rispetto a quelle gia' individuate  secondo
i criteri delle procedure selettive indette nel corso del 2006»; 
        Di tali provvedimenti le odierne  societa'  ricorrenti  hanno
quindi chiesto l'annullamento, deducendo: 
          la violazione dell'art. 38, comma 4,  del  decreto-legge  4
luglio 2006 n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto
2006 n. 248; la violazione dei principi  di  correttezza  e  di  buon
andamento dell'azione amministrativa; 
          la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 97 Cost.  nonche'  dei
principi  di  correttezza  e  di  buona  fede  per  non   avere   mai
l'amministrazione  portato  a  termine,  pur  avendolo  avviato,   il
procedimento per l'adozione delle c.d. misure di salvaguardia. 
    Questa Sezione, con l'ordinanza 22 marzo 2012 n. 1035, ha accolto
la  domanda  cautelare  proposta,  evidenziando  in  motivazione   il
permanente inadempimento dell'amministrazione in  ordine  all'obbligo
di adottare le c.d. misure di salvaguardia. 
    2. Orbene, nelle more della definizione del giudizio,  e'  quindi
accaduto che: 
        A)  la  legge  26  aprile  2012  n.  44,  ha  convertito   il
decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il  quale  all'art.  10,  comma  5,
dispone testualmente che, "al fine di perseguire maggiore  efficienza
ed economicita' dell'azione nei settori di competenza,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato,  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e  l'Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico-ASSI,
procedono alla definizione,  anche  in  via  transattiva,  sentiti  i
competenti organi, con abbandono di ogni  controversia  pendente,  di
tutti i rapporti controversi nelle  correlate  materie  e  secondo  i
criteri di seguito indicati:  ...  b)  relativamente  alle  quote  di
prelievo di cui all'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169  ed  alle  relative  integrazioni,
definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore  al  5
per cento delle somme ancora  dovute  dai  concessionari  di  cui  al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169  del  1998  con
individuazione delle modalita' di versamento delle relative  somme  e
adeguamento   delle    garanzie    fideiussorie.    Conseguentemente,
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  la
lettera l) e' soppressa»; 
        B)  sulla  scorta  del  mutato  quadro  normativo,  AAMS   ha
notificato alle societa' ricorrenti ulteriori determinazioni (recanti
tutte la data del  15  giugno  2012),  con  le  quali  ha  nuovamente
richiesto il versamento dei minimi garantiti  dovuti,  applicando  la
riduzione equitativa prevista dall'art. 10, comma 5, decreto-legge n.
16 del 2012 ed evidenziando in motivazione che tale riduzione, da  un
lato,   deve   essere   intesa   come   attuativa   dell'obbligo   di
individuazione delle misure di salvaguardia e, dall'altro,  che  essa
ha comportato l'abrogazione espressa dell'articolo 38, comma  4,  del
decreto-legge n. 223 del 2006. 
    3. Le ricorrenti, hanno quindi impugnato (con  nuovo  ricorso  n.
Rg. 6946 del 2012)  tali  ulteriori  determinazioni,  in  particolare
evidenziando: 
        perplessita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa,
con riferimento alle modalita' stabilite per i concessionari al  fine
di aderire alla rateazione ovvero alla compensazione; 
        illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 5, d.l.  n.
16/2012, conv. in 1egge n. 44/2012, per contrasto con  gli  artt.  3,
24,  97,  102,  104  e  108  della   Costituzione;   irragionevolezza
manifesta, nonche', ancora,  con  gli  artt.  11,  111  e  117  della
Costituzione, per violazione dell'art. 6 della Cedu; in particolare: 
          la   norma   sarebbe   esclusivamente   finalizzata    alla
sottrazione dell'oggetto del sindacato giurisdizionale  (rispetto  al
contenzioso tuttora pendente) e, comunque ad eludere  le  indicazioni
conformative ricavabili dalle sentenze,  passate  in  giudicato,  del
TAR; 
          non  terrebbe  in  alcun  conto  il  profondo  e   radicale
mutamento  della  situazione  di  mercato,  si'  da   rafforzare   la
discriminazione dei vecchi concessionari  rispetto  ai  concessionari
c.d. «Bersani»; 
          si porrebbe in contrasto con  l'art.  6  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali che afferma il  diritto  al  «giusto  processo»  (avente
rango costituzionale per effetto del rinvio  operato  dall'art.  117,
comma 1, Cost.); 
          sarebbero comunque insussistenti quelle «ragioni imperative
di interesse generale» che consentono di derogare a tale principio. 
    Con ordinanza n. 3446 del 27 settembre  2012,  e'  stata  accolta
l'istanza cautelare proposta con il nuovo gravame. 
    4. La difesa erariale ha rilevato che la  disposizione  dell'art.
10, comma 5, del decreto-legge n.  16  del  2012  non  e'  lesiva  di
interessi   delle   ricorrenti,   ne'   limitativa    della    tutela
giurisdizionale, perche'  definisce  la  problematica  in  questione,
stabilendo una misura economica delle  somme  dovute  e  non  versate
(che, in base alla giurisprudenza  del  giudice  amministrativo,  non
potevano essere  richieste  prima  della  individuazione  delle  c.d.
misure di salvaguardia) e abrogando la disposizione fonte  delle  cd.
misure di salvaguardia, in  linea  con  i  principi  enunciati  nella
sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012 medio  tempore
depositata. 
    In particolare la difesa dell'AAMS richiama  il  punto  57  della
predetta sentenza della Corte di Giustizia, ove  si  afferma  che  il
principio di parita' di trattamento impone che  «tutti  i  potenziali
offerenti dispongano di uguali opportunita', ed  implica  dunque  che
costoro siano assoggettati alle  medesime  condizioni.  Cio'  vale  a
maggior  ragione  in  una  situazione  quale  quella  in  esame   nei
procedimenti  principali,  in  cui   una   violazione   del   diritto
dell'Unione da parte  dell'autorita'  aggiudicatrice  interessata  ha
gia' avuto come conseguenza una disparita' di trattamento in danno di
alcuni operatori», ed il punto 59 della  medesima  sentenza,  ove  si
afferma che  il  principio  di  parita'  di  trattamento  impone  che
«ragioni di natura economica - come  l'obiettivo  di  garantire  agli
operatori aggiudicatari di concessioni  dopo  la  gara  del  1999  la
continuita', la stabilita' finanziaria  o  una  giusta  remunerazione
degli investimenti realizzati - non possono essere riconosciute quali
motivi imperativi di interesse generale  idonei  a  giustificare  una
restrizione di  una  liberta'  fondamentale  garantita  dal  Trattato
(sentenza Commissione/Italia, cit., punto 35 e la giurisprudenza  ivi
citata, nonche' sentenza dell'11 marzo 2010,  Attanasio  Group,  C  -
384/08, Racc. pag. I-2055, punti 53-56)». 
    5. I due ricorsi proposti sono stati trattenuti in decisione alla
pubblica udienza del 5 dicembre 2012. 
    6. In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno e necessario
disporre la riunione tra i due ricorsi  proposti,  attesa  l'evidente
connessione che intercorre tra gli stessi, posto che  essi  hanno  ad
oggetto l'annullamento  di  atti  emanati  nell'ambito  dello  stesso
esercizio di potere da parte di AAMS. 
    Cio' impone al Collegio di  evitare  un,  pur  sempre  possibile,
contrasto tra giudicati e quindi di disporre la riunione del  ricorso
n. Rg. 6946 del 2012 al ricorso n. R.g. 1448 del 2012. 
    7. Riuniti, dunque, i gravami qui sottoposti  all'attenzione  del
Tribunale, pare evidente che il ricorso n. R.g. 1448 del  2012  debba
essere  dichiarato  improcedibile,  per   sopravvenuta   carenza   di
interesse, alla luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la presente  controversia  rientra  tra  le  «controversie
pendenti» alle quali si riferisce la disposizione dell'art. 10, comma
5, del decreto-legge n. 16 del 2012; 
        B)  in  disparte  da  ogni  considerazione  in  merito   alla
legittimita' costituzionale di tale disposizione,  si  deve  ritenere
che la stessa abbia imposto alle amministrazioni interessate un  vero
e proprio  obbligo  di  procedere  alla  definizione,  anche  in  via
transattiva, delle controversie relative  all'integrazione  dei  c.d.
minimi garantiti, attraverso la «definizione, in via  equitativa,  di
una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora  dovute
dai  concessionari  ...  con  individuazione   delle   modalita'   di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie»; 
        C) stante quanto  precede,  si  deve  ritenere  altresi'  che
l'insorgenza di tale obbligo abbia  determinato  l'inefficacia  delle
precedenti richieste di pagamento delle  somme  dovute  a  titolo  di
integrazione dei minimi garantiti, perche' la riduzione non superiore
al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari storici e'
evidentemente prevista  in  connessione  con  l'abrogazione  espressa
della disposizione dell'articolo 38, comma  4,  la  lettera  l),  del
decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedeva l'obbligo di individuare
misure di salvaguardia per i predetti concessionari, ma  che  non  ha
mai avuto attuazione da parte delle Amministrazione interessate (come
si evince dal verbale della conferenza di  servizi  del  30  novembre
2011). 
    In forza di quanto sopra il suindicato ricorso  viene  dichiarato
improcedibile. 
    8. Passando ad esaminare il ricorso n. R.g. 6946 del 2012, avente
ad oggetto le determinazioni dirigenziali in data 15 giugno 2012  con
le quali AAMS ha richiesto alle ricorrenti il pagamento  delle  somme
dovute  a  titolo  di  integrazione  dei   minimi   annui   garantiti
ricalcolate  con  una  riduzione  del  5%  ai  sensi  della  predetta
disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16/2012,  il
Collegio osserva, in primo  luogo,  che  i  provvedimenti  impugnati,
diversamente da quanto opinato in sede cautelare,  non  costituiscono
una mera proposta transattiva, bensi' sono chiaramente preordinati  e
finalizzati, in sostituzione  di  quelli  in  precedenza  adottati  e
sospesi dalla Sezione, al recupero  delle  somme  ancora  dovute  dai
concessionari.  Posta   tale   premessa,   e'   necessario   altresi'
evidenziare che la riduzione equitativa prevista dell'art. 10,  comma
5, del decreto-legge n. 16 del 2012, da un lato, deve  essere  intesa
come  attuativa  dell'obbligo  di  individuazione  delle  misure   di
salvaguardia e,  dall'altro,  ha  comportato  l'abrogazione  espressa
dell'articolo 38, comma 4, la lettera l), del  decreto-legge  n.  223
del 2006. In altri termini, il Collegio condivide la tesi (su cui  si
fondano le nuova richieste di pagamento formulata da  AAMS),  secondo
la quale - a fronte della mancata definizione in  via  amministrativa
delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 38, comma  4,  la
lettera l), del decreto-legge  n.  223  del  2006  e  delle  numerose
controversie insorte a  seguito  delle  richieste  di  pagamento  dei
minimi garantiti formulate da AAMS all'inizio del 2012 nonostante  la
mancata definizione in via amministrativa delle  predette  misure  di
salvaguardia -   il    legislatore    e'    intervenuto    con    una
legge-provvedimento (l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16  del
2012) destinata ad incidere sulle controversie pendenti, abrogando il
meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo  38,  comma  4,  la
lettera l), del decreto-legge n. 223  del  2006  e  sostituendo  tale
meccanismo con un diverso meccanismo,  costituito  essenzialmente  da
una riduzione, predeterminata per legge in misura non superiore al  5
per cento, delle somme ancora dovute dai concessionari  a  titolo  di
minimi garantiti. 
    Orbene, sebbene il legislatore abbia manifestato la  volonta'  di
tener conto  della  peculiare  posizione  dei  concessionari  storici
introducendo il diverso meccanismo  costituito  dalla  riduzione,  in
misura non superiore al 5 per cento,  delle  somme  ancora  dovute  a
titolo di minimi garantiti, appare  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale   della
disposizione dell'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 16 del 2012  che
il Collegio intende sollevare,  d'ufficio,  nei  termini  di  seguito
indicati. 
    9. Anzitutto, in punto  di  rilevanza  della  questione,  occorre
ribadire che l'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha
abrogato la disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge
n. 223 del 2006, che aveva introdotto - in favore  dei  concessionari
storici (ivi compresa l'odierna parte ricorrente), in  quanto  tenute
al pagamento dei minimi garantiti -  l'obbligo  di  definire  in  via
amministrativa misure di salvaguardia volte a garantire  l'equilibrio
economico di tali  soggetti  ed  ha  previsto  a  tutela  di  costoro
soltanto la possibilita' di  ottenere  una  riduzione,  peraltro  non
superiore al 5 per cento, delle  somme  ancora  dovute  a  titolo  di
minimi garantiti. 
    Infatti questa stessa Sezione nella sentenza 7 novembre  2011  n.
8520 ha ribadito che «la disposizione dell'art. 38, comma 4,  lettera
l), della legge n. 223 del 2006 e' stata introdotta  a  garanzia  dei
concessionari storici, essendo l'obbligo di definire le modalita'  di
salvaguardia  di  tali  soggetti   finalizzato   «a   consentire   il
riequilibrio delle obbligazioni consacrate nelle concessioni  per  la
raccolta di scommesse ippiche gia' rilasciate, in ragione del  mutato
assetto del mercato delle scommesse ippiche e della  riconfigurazione
dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta  di  gioco,  come
ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38  del  decreto-legge
"Bersani", che ha  determinato  l'apertura  del  mercato  dei  giochi
pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una  diffusione
capillare  sul  territorio  e  con  piu'  favorevoli  condizioni   di
esercizio e di reddivita'», ed ha  evidenziato,  nel  contempo,  come
l'introduzione   dell'obbligo   di   definire   tali   modalita'   di
salvaguardia  rendesse  «inapplicabile  il  contenuto   del   decreto
interministeriale del 10 ottobre 2003 che aveva stabilito,  sotto  la
vigenza  della  precedente  normativa,  il  metodo  di  calcolo   per
individuare il c.d. minimo garantito». 
    Risulta, quindi, evidente che, per effetto dell'abrogazione della
disposizione dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 223  del
2006, la ricorrente non possa piu'  beneficiare  delle  modalita'  di
salvaguardia previste da tale disposizione. 
    10. Passando ora al  profilo  della  non  manifesta  infondatezza
della questione,  il  Collegio  preliminarmente  rammenta  che  (come
rilevato da questa stessa Sezione nella recente ordinanza  26  luglio
2012 n. 685) la questione della compatibilita'  costituzionale  delle
c.d.  leggi-provvedimento  (e  cioe'  di  quegli   atti   formalmente
legislativi che tengono luogo  di  provvedimenti  amministrativi,  in
quanto dispongono, in concreto, su  casi  e  rapporti  specifici)  e'
ormai  definitivamente  risolta  dalla  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale e dei giudici  amministrativi  con  l'affermazione  di
principi ormai consolidati. In particolare: 
        A) la Consulta ha riconosciuto l'ammissibilita' di tali  atti
normativi in base al rilievo dell'insussistenza di  una  «riserva  di
amministrazione»,  ossia  evidenziando  che   la   Costituzione   non
garantisce  ai  pubblici  poteri  l'esclusivita'   delle   pertinenti
attribuzioni gestorie e  non  configura  per  il  legislatore  limiti
diversi da  quelli  (formali)  dell'osservanza  del  procedimento  di
formazione  delle  leggi,  omettendo  di  prescrivere  il   contenuto
sostanziale ed i caratteri essenziali dei  precetti  legislativi  (ex
multis, sentenza n. 347 del 1995); 
        B)  una  volta  ammessa  la  compatibilita'  delle  leggi  in
sostituzione di provvedimento con il vigente assetto  costituzionale,
la prevalente giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV,
9  marzo   2012   n.   1349)   ritiene   che,   a   fronte   di   una
legge-provvedimento, i  diritti  di  difesa  del  soggetto  leso  non
vengano   ablati,   ma   si   trasferiscano    dalla    giurisdizione
amministrativa alla giustizia costituzionale. Il corollario  di  tale
ricostruzione dogmatica dell'assetto  della  tutela  delle  posizioni
incise dalla legge-provvedimento e', dunque, la valorizzazione  della
pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge,
sino  a  renderlo  anche  piu'  incisivo  di  quello  giurisdizionale
sull'eccesso di potere, e cio' in modo  da  riconoscere  al  privato,
seppur nella forma indiretta della rimessione  della  questione  alla
Consulta da parte del giudice amministrativo, una forma di protezione
ed un'occasione  di  difesa  pari  a  quella  offerta  dal  sindacato
giurisdizionale sugli atti amministrativi; 
        C)  con  particolare   riferimento   al   rapporto   tra   la
legge-provvedimento   di    approvazione    di    un    provvedimento
amministrativo  gia'  adottato  e  la  pendenza  di  un  procedimento
giurisdizionale avente  ad  oggetto  tale  provvedimento;  merita  di
essere condivisa la tesi (T.A.R Puglia Bari, Sez. I, 19  aprile  2006
n. 1362) secondo la quale: a) la mera  pendenza  di  un  ricorso  non
impedisce  l'approvazione  della  legge-provvedimento,   in   quanto,
diversamente opinando, si finirebbe con l'ammettere un  vulnus  delle
prerogative delle assemblee legislative, mediante  l'introduzione  di
un inammissibile nuovo limite, non  codificato,  all'esercizio  della
relativa;  funzione;  b)  solo  la  formazione  del  giudicato   puo'
paralizzare un intervento  legislativo  contrastante  con  il  dictum
giurisdizionale, in modo da evitare (in coerenza  con  l'assetto  dei
poteri delineato dalla Costituzione) l'irrimediabile sacrificio delle
garanzie di tutela giurisdizione; c) la pendenza di un ricorso avente
ad oggetto proprio il provvedimento amministrativo da  approvare  con
la legge non si rivela, comunque, del tutto indifferente ai fini  del
corretto  esercizio  della  funzione  legislativa,  proprio   perche'
l'eventuale e comprovata esclusiva finalizzazione  della  legge  alla
sottrazione  dell'oggetto  del  sindacato  giurisdizionale  (ed  alla
conseguente  privazione   della   stessa   possibilita'   di   tutela
giurisdizionale   per   l'interessato)   costituirebbe   un    indice
sintomatico dell'irragionevolezza della legge-provvedimento. 
    11. Tenuto conto di quanto  precede,  nonche'  del  fatto  che  -
secondo quanto affermato non solo da questa stessa Sezione nella gia'
richiamata sentenza  7  novembre  2011  n.  8520  e  nelle  ulteriori
sentenze 28 luglio 2009 n. 7632 e 7 luglio 2009  n.  6520,  ma  anche
dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (ordinanza 31 agosto 2011
n.  3849)  -  i  provvedimenti  di  riscossione  di  somme   per   il
raggiungimento  dei   minimi   garantiti   richiedevano   la   previa
definizione delle c.d. misure di salvaguardia di cui all'articolo 38,
comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 223 del 2006,  il  Collegio
ritiene non manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  16  del
2012 per contrasto  con  il  generale  principio  di  ragionevolezza,
desumibile dall'art. 3 della Costituzione  (cfr.,  ex  multis,  Corte
cost. 9 marzo 2012 n. 53),  con  i  principi  in  materia  di  tutela
giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'amministrazione, sanciti
dagli articoli 24, comma 1, 103, comma 1, e 113  della  Costituzione,
con il principio di buon andamento dell'azione  amministrativa  (art.
97), nonche', infine, con il principio del giusto processo (art.  111
e art. 6 della CEDU, in rapporto all'art. 117, comma 1, Cost.) - alla
luce delle seguenti considerazioni: 
        A) la disposizione dell'art. 10, comma 5 del decreto-legge n.
16 del 2012 appare illogica ed irrazionale, perche' il Legislatore  -
nel sostituire ad un  meccanismo  flessibile,  come  quello  indicato
dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto-legge n.  223  del
2006  (che  affidava  alla  stessa  amministrazione  il  compito   di
individuare le concrete misure di salvaguardia  per  i  concessionari
storici,  senza  fissare  tetti  massimi,  ma  dando   per   scontata
l'esigenza di parametrare le misure all'andamento del  mercato  delle
scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti,
in  presenza  di  una  maggiore  concorrenza  nel   mercato,   dovuta
all'ingresso   di   nuovi   concessionari,    potesse    pregiudicare
l'equilibrio economico dei concessionari storici) con  un  meccanismo
che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un  massimo  del
5%,  dei  minimi  garantiti  dovuti  in  base  al  «vecchio»  decreto
interministeriale dell'11 ottobre 2003 -  ha  agito  al  (dichiarato)
fine di perseguire maggiore efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa  mediante  la  definizione  stragiudiziale   di   ogni
controversia  pendente,  ma  non  ha  considerato  che  la   predetta
riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire  l'equilibrio
economico dei concessionari storici. E' ad esempio innegabile che  al
«mutato  assetto  del  mercato  delle  scommesse  ippiche   e   della
riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale  dell'offerta
di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38  del
decreto-legge "Bersani" che ha determinato l'apertura del mercato dei
giochi pubblici e l'attivazione  di  nuove  concessioni  secondo  una
diffusione capillare sul territorio e con piu' favorevoli  condizioni
di esercizio e di  reddivita'»  (evidenziato  nella  gia'  richiamata
sentenza 7 novembre 2011 n. 8520), si siano, nel tempo, aggiunti  gli
effetti  del  «mercato  parallelo»  gestito  dai  c.d.  CTD   (centri
trasmissione dati), ossia gli  effetti  della  presenza  nel  mercato
italiano delle sommesse di operatori economici di altri stati  membri
che agiscono attraverso i predetti CTD, in  assenza  di  concessione,
nell'esercizio delle  liberta'  di  stabilimento  e  prestazione  dei
servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss.  e  29  e
ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della  Corte  di  Giustizia
Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10
e  C-77/10).  La  misura  stabilita  direttamente  dal   legislatore,
pertanto, appare del tutto slegata dalla realta' fattuale, tanto  che
nemmeno dagli atti parlamentari e' possibile  capire  quale  tipo  di
istruttoria sia stata compiuta. E cio', anche volendo considerare  la
necessita' per lo Stato italiano (richiamata dalla  difesa  erariale)
di adeguarsi ai principi di parita' di trattamento e di tutela  della
concorrenza,  sanciti,  in  materia,   dalla   Corte   di   Giustizia
dell'Unione Europea. Si  tratta,  infatti,  di  principi,  almeno  in
astratto, pienamente compatibili con la riduzione  ad  equita'  delle
condizioni  delle  convenzioni  accessive   alle   concessioni   c.d.
storiche. Di talche' e' evidente che l'individuazione  del  punto  di
equilibrio tra un'eventuale vantaggio competitivo goduto  in  passato
dai  titolari  di  siffatte  concessioni,  e  l'attuale  assetto  del
mercato, doveva essere il frutto, quantomeno, di una compiuta analisi
di cui pero', nel caso di specie, non vi e' traccia; 
        B) la disposizione dell'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
n. 16 del 2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo
di sottrarre i provvedimenti gia' impugnati con il ricorso principale
al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla
tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perche' - a fronte di
quanto affermato non solo da questa stessa Sezione,  ma  anche  dalla
Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate -
il legislatore e' intervenuto introducendo una nuova  disciplina  che
non consente oramai alcuna forma di sindacato  giurisdizionale  sulla
mancata adozione, da  parte  dell'Amministrazione  competente,  delle
misure di salvaguardia previste dall'articolo 38,  comma  4,  lettera
l), del decreto-legge n. 223 del 2006. Ne consegue  che  la  predetta
disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici  di  agire
in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del
mutato assetto del mercato delle scommesse ed integra,  altresi',  la
violazione del diritto al giusto processo, quale consacrato nell'art.
111 delle Costituzione e nell'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(avente pur esso rango costituzionale per  effetto  del  rinvio  agli
obblighi internazionali pattizi di cui all'art. 117, comma 1,  Cost.;
cfr. Corte costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007). 
    12.  Quanto  appena  argomentato  giustifica  la  valutazione  di
rilevanza  e  non   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 3, 24,  comma
1, 97, 103, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione. 
    Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del  giudizio
avente ad oggetto il gravame proposto con il ricorso n. Rg. 6946  del
2012 e la rimessione degli atti alla Corte  costituzionale  affinche'
si pronunci sulla questione.