IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che: con decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. - Sede in data 16 aprile 2010 D. M. R., P. C., D. M., G. E., G. R., C. F. e C. A. venivano tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere dei reati di cui agli artt. 113 e 590 c.p.; alla prima udienza del 13 ottobre 2010 il Got, attesa l'assenza del Giudice titolare, rinviava all'udienza del 9 marzo 2011 ove il Got, in sostituzione del Giudice titolare, atteso che la notifica del decreto di citazione non era andata a buon fine per taluni degli imputati, ne disponeva la rinnovazione nel rispetto dei termini di legge e rinviava all'udienza del 16 novembre 2011; a tale udienza il Giudice, verificata la regolarita' delle notifiche per tutti gli imputati, attesa l'astensione proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane, cui le difese dichiaravano di aderire, previa sospensione dei termini di prescrizione, rinviava all'udienza del 6 giugno 2012; all'udienza cosi' fissata, la prima trattata dalla scrivente, costituite le parti, ammessa la costituzione di parte civile, nulla osservando le parti, in assenza di questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento onde invitava le parti a formulare le richieste istruttorie. Ammessi i mezzi di prova come richiesti si procedeva all'esame dei testi della pubblica accusa presenti, C. A., persona offesa, e M. M. All'esito, stante l'assenza degli altri testi, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2013; a tale udienza si procedeva all'esame dei testi presenti, C. P., B. M. e C. D. All'esito dell'escussione dei predetti testi il carico di ruolo imponeva il rinvio del presente procedimento all'udienza del 25 settembre 2013. A questo punto, i difensori, avv.ti Francesco Di Paola e Pasquale Gentile, atteso il rinvio del procedimento per il prosieguo istruttorio a data successiva al 13 settembre 2013, data oltre la quale, ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 155/2012 «le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sotto tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2» eccepivano l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, legge n. 148/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72, commi 1 e 4, e 77, comma 2, della Costituzione; eccepivano, altresi', l'incostituzionalita' dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) limitatamente all'inclusione del Tribunale di Sala Consilina nell'elenco della tabella A9, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, 76 e 97, comma 1, della Costituzione. Onde, il Giudice, sentite le parti, ritenuto opportuno fissare ai soli fini del decidere la sollevata questione di legittimita' una udienza interlocutoria, anche al fine di esaminare la documentazione prodotta dalle parti, rinviava all'udienza odierna. I termini ed i motivi delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione n. 148 del 2011 - violazione articoli 70, 72 e 77, comma secondo, della Costituzione. Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011 prevede: «il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge». Il secondo comma prevede: «il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza ...». La Corte costituzionale gia' con Sentenza n. 29 del 1995 ha affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. In particolare, in quella occasione ha affermato il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza concreta un vizio formale del procedimento normativo trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione. In linea di continuita' tale orientamento e' stato espresso da altre decisioni della Corte costituzionale; da ultimo nelle Sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. In particolare, nella Sentenza n. 171 del 2007 e' stato affermato che la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza puo' essere oggetto di scrutinio (solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perche' l'attribuzione al Governo della funzione legislativa ha carattere derogatorio ed e' compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato; la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il difetto dei casi straordinari di necessita' ed urgenza si traduce, dopo l'intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge. Tale orientamento e' stato affermato dal Giudice delle leggi con la Sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto ed esteso, poi, successivamente, con la Sentenza n. 355/2010, anche agli emendamenti aggiunti in sede di conversione del Parlamento. In particolare, con la citata Sentenza la Corte e' tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessita' e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento, purche' questi siano omogenei rispetto al contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei - cioe' radicalmente estranei rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessita' e di urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato e', dunque, escluso, ma non viene, altresi', affermato che l'introduzione ex novo, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per se', ammissibile. La Corte, pertanto, non si e' preclusa la possibilita' di intervenire in futuro, valutando la costituzionalita' degli emendamenti eterogenei, e cio' ha fatto con la Sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l'incostituzionalita' di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione. Il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi: e' dimostrata l'eterogeneita' delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge; e' rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneita' del decreto-legge; da tale requisito e' dedotta la necessaria omogeneita' della legge di conversione anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; dal riconoscimento della necessaria omogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell'incostituzionalita' delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, infatti, implica la violazione delle norme procedimentali: solo ove sussistano i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 77 della Costituzione e' consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione. I casi esaminati dalla Corte costituzionale nelle sentenze alle quali si e' fatto cenno appaiono assimilabili a quello in esame. In particolare, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77, comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna l'adozione del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita: «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento delle spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione») avrebbe dovuto dare conto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, in riferimento al tema della c.d. «geografia giudiziaria», tema, invece, originariamente del tutto estraneo e che e' stato introdotto solo successivamente all'approvazione parlamentare di un emendamento governativo proposto in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011. Parrebbe, dunque, violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di necessita' ed urgenza. La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge n. 148/2011, volta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, e' stata introdotta per la prima volta in sede di conversione ed in quanto del tutto eterogenea rispetto al corpo del decreto-legge convertito, appare qualificabile come «norma intrusa», ovvero che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio) evidentemente estranea all'insieme delle altre disposizioni di legge che il primo comma dell'art. 1 provvede a convertire. Sul punto specifico si e' recentemente espressa la Corte costituzionale con la Sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012, con la quale definitivamente si stabilisce che «La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario, non vale a trasmettere, per cio' solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto e di finalita'. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost. i presupposti per l'esercizio senza delega della potesta' legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalita' del decreto, spezza il legame logico giuridico tra la valutazione fatta dal governo dell'urgenza del provvedere ed i «provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessita' e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atimistica della condizione di validita' prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalita' temporale. I cosiddetti decreti «mille proroghe», che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi e' la disciplina «a regime» di materie o settori di materie rispetto alle quali non puo' valere il medesimo presupposto della necessita' temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessita' e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalita' eterogenei, in ragione dei presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneita' del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessita' e urgenza, deve essere osservato dalla legge di conversione di un decreto-legge e' pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, quater del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del d.l. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalita' del medesimo». Cio' posto, come sopra gia' accennato, la norma «intrusa» non ha direttamente disciplinato la materia perche' la riorganizzazione territoriale e' stata delegata al Governo. Come e' noto l'art. 72, quarto comma, della Costituzione impone per i disegni di legge di delegazione legislativa ricorso alla procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera che, ai sensi del primo comma della norma, consiste nel previo esame in commissione (sede referente) e successivo passaggio in Aula, dove il disegno viene approvato articolo per articolo e con votazione finale. La delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e' stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica il 7 settembre 2011, durante l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011. Il procedimento legislativo di conversione si e' poi concluso con la successiva deliberazione della Camera dei deputati. Entrambi i passaggi parlamentari sono stati caratterizzati dal fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia. Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge che l'emendamento governativo sulla riorganizzazione territoriale delle circoscrizioni giudiziario e' stato presentato in aula ed e' stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio, per la valutazione degli aspetti di copertura finanziaria: e' del tutto mancato, dunque, il passaggio necessario dell'esame da parte della commissione referente. Si legge, infatti, nel predetto resoconto, come il Presidente della Commissione abbia informato che «durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2887, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo ha presentato l'emendamento n. 1900 sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento stesso e' stato trasmesso dal Presidente del Senato affinche', in relazione all'art. 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la commissione bilancio possa informare l'assemblea circa i profili di copertura finanziaria». Dunque, la sequenza procedimentale delineata nella Costituzione (decreto-legge seguito da legge di conversione) e' stata sostituita con una sequenza diversa (decreto-legge, seguito da legge di conversione, seguita, a sua volta, da decreto legislativo, delegato), inoltre, in una materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto gia' convertito con altra legge. Parrebbero, dunque, violati sia l'iter ordinario di formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione) sia l'iter previsto per la decretazione d'urgenza (art. 77, secondo comma, della Costituzione). 2) Articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - eccesso rispetto ai criteri direttivi fissati nella legge delega - violazione dell'art. 76 della Costituzione. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede: «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto». Nell'elenco della tabella A e' compreso il Tribunale di Sala Consilina. I dubbi di legittimita' costituzionale espressi in relazione alla legge delega inducono a prospettare la illegittimita' consequenziale del decreto legislativo. Inoltre, tale decreto sembra porsi in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, secondo comma lettere b), d) ed e) della legge n. 148/2011 violando, cosi', l'art. 76 della Costituzione. In particolare, la lettera b) prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «... secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini di d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonche' alla necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»; secondo la lettera d), si deve «... procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento a tribunali limitrofi ...»; la lettera e) stabilisce che, nel perseguire le finalita' di cui ai punti che precedono, si assuma «... come prioritaria linea di intervento ... il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni». Nel caso de quo, alcuno degli elencati criteri e' stato oggetto di attenzione da parte del legislatore. In particolare, non e' stato affatto seguito il criterio di cui alla lettera e) ovvero quello della priorita' di riorganizzazione nell'ambito provinciale, determinandosi la soppressione del Tribunale di Sala Consilina con accorpamento al Tribunale di Lagonegro, Tribunale di altro distretto di Corte di Appello (Potenza), appartenente a Provincia, non solo, ma anche a Regione diversa. Va evidenziato che, in tal modo, i residenti dei Comuni del Circondario del soppresso Tribunale di Sala Consilina, per ottenere risposta di Giurisdizione ordinaria - sia civile che penale - devono fare riferimento ad uffici esistenti nella Regione Basilicata, piuttosto che per le Giurisdizioni amministrativa e tributaria per le quali dovranno fare riferimento agli uffici propri della Regione Campania. A titolo esemplificativo basti pensare alla scissione che inevitabilmente verrebbe a crearsi tra l'iter amministrativo e l'iter giurisdizionale con riferimento alle violazioni del codice della strada a seguito della cui contestazione, ove commesse nel territorio campano, in particolare nel territorio del soppresso Tribunale di Sala Consilina, il ricorso amministrativo andrebbe a proporsi dinanzi alla Prefettura del Comune di Salerno, laddove, invece, il ricorso giurisdizionale andrebbe a proporsi dinanzi al Tribunale di Lagonegro, appartenente a differente territorio regionale. Orbene, la scelta governativa di accorpare il Tribunale di Sala Consilina a quello di Lagonegro, che ha un organico minore, ha un carico di lavoro nettamente inferiore, ricade in territorio appartenente ad altro Distretto di Corte d'Appello e ad altra Regione, non e' in sintonia con i criteri guida della legge delega. Ed invero, la linea prioritaria di intervento, secondo quanto espressamente statuito all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 148/2011 e' quella del riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale. Nel caso di specie, invece, il decreto delegato, nel prevedere l'accorpamento di un Tribunale avente sede in territorio campano a quello di un Tribunale lucano, sembra eccedere i limiti del potere normativo delegato, di guisa che la norma adottata non potrebbe sottrarsi a censure di incostituzionalita', con possibili ricadute anche sulla validita' dei processi che saranno celebrati. Inoltre, sarebbe stato piu' in linea con i criteri guida lasciare le competenze del Tribunale di Sala Consilina all'interno del Distretto di Corte di Appello di Salerno attraverso la ridefinizione del bacino di utenza, mediante attribuzione di porzioni a circondari limitrofi. In altri termini sarebbe stato opportuno ed in linea con i criteri guida delineare un accorpamento seguendo un criterio di prossimita' territoriale. Vanno, infatti, evidenziate le caratteristiche peculiari del territorio - grande estensione e crocevia fra Calabria e Campania e assenza assoluta di mezzi di comunicazione pubblici e di infrastrutture ferroviarie ancor di piu' con il Tribunale di Lagonegro. Ed ancora, si consideri che il Tribunale di Sala Consilina ha un organico di 11 giudici (1+10) mentre quello di Lagonegro ha un organico di 8 giudici (1+7) onde l'unificazione dei due presidi giudiziari, con un organico complessivo che non raggiungera' le venti unita', sarebbe, comunque, inidoneo ad assicurare effettive condizioni di efficienza del servizio giustizia. In sostanza, se e' vero, come risulta dalla norme, che la succitata lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, siffatti principi e criteri direttivi avrebbero imposto che le competenze giudiziarie del Tribunale di Sala Consilina rimanessero all'interno del distretto della Corte di Appello di Salerno. Orbene, alcun criterio direttivo della legge delega autorizzava un accorpamento del Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Lagonegro. Con la soppressione del Tribunale di Sala Consilina, non si e' affatto realizzata la finalita' della legge delega ossia quella di riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza ... In sostanza, sembra essere stato violato il disposto di cui all'art. 76 della Costituzione per aver il Governo emanato un provvedimento legislativo in violazione dei principi e dei criteri direttivi previsti nella legge delega. 3) Articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 97 e 24 della Costituzione. I pubblici uffici devono essere organizzati in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione. D'altra parte, obiettivo dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148/2011,e' quello di realizzare «... risparmi di spesa ed incrementi di efficienza ...». Dunque, nel caso di specie, sembrerebbero essere stati violati i criteri dettati dalla stessa legge e relativi al miglior funzionamento della giustizia: ne deriverebbe la consequenziale violazione del principio costituzionale del buon andamento ovvero del diritto alla tutela giudiziaria effettiva. Inoltre, non vi sono evidenze circa l'obiettivo del risparmio economico che sarebbe realizzato con la soppressione del Tribunale di Sala Consilina, mentre e' certo che vi saranno costi di trasferimento e che un bene pubblico quale il palazzo di giustizia restera' inutilizzato. Orbene, l'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Lagonegro non ha comportato risparmi di spesa ne' incrementi di efficienza. In tal senso rileva il trasferimento del personale del Tribunale di Sala Consilina presso il presidio giudiziario di altra Regione, cio' che certamente comportera' da parte dello Stato un onore maggiore nel costo tributario. Ed invero il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 29 recita: «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro diverso e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Il trasferimento del personale dal Tribunale di Sala Consilina al Tribunale di Lagonegro comportera' un aggravio di spesa con conseguente contrasto con gli obiettivi di cui all'art. l, secondo comma, della legge n. 148/2011. Deve, poi, rilevarsi, come presso il presidio giudiziario del Tribunale di Sala Consilina sia attivo il Processo civile telematico. Ed invero, il Ministero della giustizia per il Tribunale di Sala Consilina, in data 8 maggio 2012, con decorrenza 16 maggio 2012, ha emanato decreto di attivazione della trasmissione dei documenti informatici (c.d. processo Civile Telematico) a norma dell'art. 35, coma 1, del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, relativamente ai procedimenti di ingiunzione; analogamente, in data 5 luglio 2012, con decorrenza 16 luglio 2012, ha fatto per i procedimenti di esecuzione immobiliare. A cio' va aggiunto che, gia' prima, con provvedimento del Direttore Generale del Ministero della giustizia, ossia in data 31 gennaio 2012, e' stata attivata la trasmissione dei documenti informatici relativamente alle comunicazioni telematiche. Che il processo civile telematico sia strumento volto a migliorare il funzionamento della giustizia ed a salvaguardare il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione e' dimostrato dagli investimenti che il Governo italiano in materia ha fatto proprio per le regioni del sud, presentando tutto in una conferenza stampa tenuta a Roma il 19 dicembre 2012 dal Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, dal Ministro della giustizia, Paola Severino, e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Francesco Profumo. In siffatta conferenza stampa e' stato presentato il progetto che ha un valore di 7,2 milioni di euro, derivanti dalla seconda fase di riprogrammazione dei fondi strutturali (maggio 2012) operata nell'ambito del Piatto di azione per la Coesione. In particolare, 4,4 milioni di euro provengono dal Programma Operativo Nazionale «Energia» (Fondo europeo Sviluppo Regionale) e 2,8 milioni di euro sono a carico di risorse nazionali rese disponibili con la delibera CIPE n. 111 del 26 ottobre 2012. Secondo stime di Banca d'Italia e del Ministero della giustizia, la risoluzione di un contenzioso civile in primo grado richiede in media nel Sud del Paese circa il doppio del tempo previsto nel Centro-Nord, traducendosi in un carico di incertezza e sfiducia nelle istituzioni da parte di cittadini e di imprese. Il dato e' confermato anche dal rapporto «Doing Business 2013»: in Italia ci vogliono in inedia 1.210 giorni per la risoluzione di una disputa commerciale presso il Tribunale civile, con un costo complessivo pari a 29,9% del valore della controversia, mentre nell'Unione europea la media e' di 547 giorni con un costo complessivo pari a 21,5% del valore della controversia. Al Tribunale civile di Torino, che ha registrato la migliore performance a livello nazionale, si impiegano 855 giorni con un costo complessivo pari al 22,3 per cento del valore della controversia. A Bari si impiegano 2.022 giorni ed il costo sale al 34,1%. La dilatazione dei tempi per la soluzione delle controversie, inoltre, incide in modo significativo anche sulla disponibilita' di credito e quindi sul costo, influenzando la propensione delle aziende ad intraprendere nuovi investimenti nel Mezzogiorno. Con il PCT, in particolare, le informazioni e gli atti degli uffici giudiziari saranno prodotti digitalmente e veicolati in automatico ai destinatari, alimentando le banche dati, aggiornando lo stato di avanzamento dei procedimenti di contenzioso civile e sopportando i processi decisionali e la produzione di altre informazioni ed atti. L'informazione riguardera' le notifiche e le comunicazioni di cancelleria in 80 uffici giudiziari delle otto Regioni del Mezzogiorno, i decreti ingiuntivi nei 23 maggiori uffici giudiziari delle stesse. Per le notifiche telematiche si punta a una riduzione dei costi di gestione amministrativa, sia per l'ufficio interessato sia per i legali difensori delle parti, stimata in oltre 35 milioni di euro all'anno per le sole spese di spedizione, cui aggiungere 12.000 ore di lavoro in meno a carico dell'ufficio giudiziario. Per i decreti ingiuntivi telematici, invece, l'obiettivo e' di ridurre del 50-60% i tempi di emissione del decreto e i costi di gestione e produzione del provvedimento, sia per l'ufficio giudiziario che per gli studi legali. Orbene, tutto cio' si realizza presso il Tribunale di Sala Consilina senza gravare in alcun modo sull'erario, atteso il contributo ed il sostegno economico di enti locali, di ordini professionali e di partners economici, come emerge dal protocollo di intesa firmato. Diversamente, il Tribunale di Lagonegro, a cui il Tribunale di Sala Consilina e' stato accorpato, secondo la programmazione governativa, non rientra tra le strutture giudiziarie presso cui attivare il processo civile telematico. 4) Articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tutte le violazioni dei criteri posti dalla legge delega, in particolar modo il criterio direttivo di cui alla lettera e) dell'art. 1, potrebbe risolversi, in concreto, anche nella violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il diverso trattamento riservato agli utenti del Tribunale di Sala Consilina rispetto a quello di Tribunali analoghi appare arbitrario in quanto non trova fondamento in alcuna disposizione di legge ed irrazionale in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante. Gli utenti del Tribunale di Sala Consilina, perdono, unici rispetto a tutti gli altri residenti in Tribunali sub-metropolitani e senza che la differenza di trattamento, in controtendenza rispetto ad ogni altra scelta riorganizzativa, sia motivata, la giustizia di prossimita'. Inoltre, come innanzi ricordato, i residenti dei Comuni del Circondario del soppresso Tribunale di Sala Consilina, per ottenere risposta di Giurisdizione ordinaria, sia civile sia penale devono fare riferimento ad uffici esistenti nella Regione Basilicata, piuttosto che per le Giurisdizioni amministrativa e tributaria, per le quali dovranno fare riferimento agli uffici propri della Regione Campania. 5) Articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Le norme richiamate sarebbero, altresi', in contrasto con il disposto di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal Giudice naturale precostituito per legge. Cio' tanto piu', in quanto l'art. 9 del d.lgs. n. 155/2012 prevede che le cause pendenti avanti ad un ufficio destinato alla soppressione alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano devolute al Tribunale accorpante e, conseguentemente, i rinvii di udienza a data successiva al 13 settembre 2013 siano fatti al nuovo Giudice competente. L'eliminazione del Tribunale di Sala Consilina, in quanto realizzata sulla base di norme illegittime, violerebbe la riserva di legge di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione che e' disposizione costituzionale destinata «a garantire la certezza del cittadino di vedere tutelarsi i' propri diritti e interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna» (Corte costituzionale Sentenza n. 272 del 1998). La non manifesta infondatezza della questione di legittintita' costituzionale I dubbi circa il contrasto con la Costituzione delle norme fin qui esaminate sono, dunque, consistenti e la segnalazione dei vizi incostituzionali, all'esito della delibazione che precede, non appare affatto pretestuosa. Dunque, le questioni sollevate non sono manifestamente infondate. Le rilevanza Appare evidente la relazione tra le norme denunciate e l'esito della controversia. Il dubbio di costituzionalita' investe, infatti, l'individuazione del Giudice (il Tribunale di Lagonegro ovvero il Tribunale di Sala Consilina) che dovra' trattare il procedimento penale de quo e, dunque, adottare la sentenza nel merito, in quanto la successiva udienza di trattazione si svolgera' in un tempo in cui il Tribunale di Sala Consilina, in virtu' della previsione del decreto legislativo, sara' stato soppresso ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 155/2012 che recita: «... Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto», e cioe' dodici mesi dal 13 settembre 2012. Ne consegue che cio' costringerebbe te parti processuali a cambiare Giudice in corso di causa. Orbene, le norme in oggetto hanno una diretta ed evidente incidenza rispetto alla decisione del presente giudizio, concorrendo a determinare «il giudice naturale» dello stesso. L'interesse delle parti e', dunque, quello a non essere distolte dal giudice precostituito per legge (che allo stato e' il Tribunale di Sala Consilina), sulla base di norme pur aventi valore di legge, ma costituzionalmente illegittime per le ragioni sopra evidenziate (che lo individuano nel Tribunale di Lagonegro); interesse, peraltro, a sua volta di rilevanza costituzionale, alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost. La decisione delle questioni di legittimita' costituzionale, come sopra prospettate, si pone, pertanto, come pregiudiziale ed indispensabile rispetto alla decisione del presente giudizio. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 18/89 (sulla responsabilita' civile dei magistrati) e n. 196/87 (sulla obiezione di coscienza del giudice tutelare in ordine alla autorizzazione delle donne minorenni all'interruzione della gravidanza), ha, del resto, gia' riconosciuto che - fini dell'ammissibilita' delle questioni di legittimita' sollevate - devono ritenersi rilevanti, ai fini del giudizio, anche le norme che, pur non direttamente pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio, attengono, comunque, allo status del Giudice, alla sua composizione, nonche', in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare. La Corte ha affermato che «L'eventuale incostituzionalita' di tali norme e' destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri; in sintesi, la "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti» (cfr. sent. n. 18/89, ed ancora Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974 n. 128). La protezione dell'esercizio della funzione giurisdizionale influisce, pertanto, in questi casi, su ciascun procedimento pendente, nell'ambito (ed in ogni momento) del quale puo', pertanto, essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale. Dunque, la risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate si pone in rapporto di pregiudizialita' rispetto all'ulteriore corso del procedimento penale de quo, la cui udienza di trattazione e' stata fissata alla data del 25 settembre 2013, ore 11,00. Ne consegue che il presente procedimento non si puo' decidere indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, che, come tali, si pongono in rapporto di pregiudizialita' con l'ulteriore trattazione.