LA CORTE D'APPELLO Sull'istanza di revoca delle ordinanze con cui la Corte ha disposto di istruire il punto relativo alla composizione del Collegio del Tribunale di Vicenza dinanzi al quale si e' celebrata l'udienza dibattimentale del 16 ottobre 2009; Sentiti il P.G. e la parte civile che hanno espresso pareri contrari; Rilevato che l'istruzione di tale punto risulta indispensabile nell'ambito della risoluzione della questione incidentale relativa alla effettiva composizione del Collegio, sollevata dalla difesa degli imputati nei motivi di appello che fondano, su tale presupposto, la richiesta di declaratoria di nullita' della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525, secondo comma c.p.p.; Che, infatti, a fronte di una indicazione nel verbale di un Collegio composto dai Giudici Gerace, Bertotti e Morsiani, in servizio presso il Tribunale di Vicenza, risulta agli atti il decreto in data 9 ottobre 2009 del Presidente della Corte di Appello con cui e' stato applicato alla predetta udienza il dott. Michele Bianchi, Consigliere in servizio presso la Corte di Appello di Venezia; Che tale circostanza pone il problema della sussistenza di un errore materiale ridia redazione del verbale di udienza; Che, tuttavia, al fine di confermare l'ipotesi di un errore materiale risulta necessario assumere l'esame testimoniale dei Giudici suindicati, ovvero del Cancelliere che ha redatto il verbale; Ritenuto che a tale incombente osta il disposto dell'art. 197, primo comma, lettera d) c.p.p., nel testo attuale, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 215/1997 nella parte in cui il Giudice delle leggi rileva, incidentalmente, il carattere assoluto della incapacita' del Giudice [e dei suoi ausiliari] a testimoniare sui fatti appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attivita' svolte nell'ambito di tali funzioni, con riguardo al processo in corso; Considerato che, trattandosi di sentenza di rigetto, non e' precluso a questa Corte investire nuovamente e direttamente la Consulta in merito alla legittimita' costituzionale di una lettura dell'art. 197, primo comma, lettera d) c.p.p. che precluda in assoluto l'esame testimoniale del Giudice e dei suoi ausiliari su circostanze non riguardanti direttamente i fatti relativi all'oggetto dell'imputazione o le attivita' dagli stessi svolte, ma solo la circostanza relativa alla loro presenza o meno in udienza a comporre il Collegio, precludendo cosi' la possibilita' di accertare la esistenza di un mero errore materiale; Che la questione non appare, manifestamente, infondata stante l'oggettiva diversita' di presupposti su cui il Giudice dovrebbe deporre rispetto alle situazioni tutelate dall'art. 197, primo comma, lettera d) c.p.p., a fronte del grave pregiudizio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelati dagli artt. 97, 111 Cost. nonche' al generale principio di ragionevolezza tutelato dall'art. 3 Cost., derivante dal regresso del giudizio al primo grado, in difetto della possibilita' di accertare l'esistenza di un errore materiale; che la questione e' sicuramente rilevante nel presente processo, dipendendo dalla sua soluzione l'assunzione di una prova decisiva ai fini di accertare la sussistenza di un errore materiale nel verbale dell'udienza di primo grado idoneo a consentire di superare la questione di nullita' della sentenza di prime cure sollevata nei motivi di appello.