IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2003, proposto da: Morciano Maria Consiglia, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio De Francesco, con domicilio eletto presso Walter Umberto Liaci in Lecce, via Liborio Romano, 45; Contro Ministero per i beni e le attivita' culturali, Comune di Castrignano del Capo; Per l'annullamento del decreto 6 agosto 2003 del Sovrintendente del Ministero per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia con il quale e' annullata l'autorizzazione paesaggistica del 9.6.2003 prot. n. 4666 del Comune di Castrignano del Capo (che autorizza l'intervento edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo ad impartire le disposizioni consequenziali; del provvedimento dello stesso organo periferico del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali del 3.10.2003 di conferma del proprio provvedimento del 6.8.2003; dell'implicito provvedimento del Sindaco di Castrignano del Capo di diniego della concessione e/o permesso di edificare nei termini richiesti con la domanda di concessione edilizia; di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso e/o collegato; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Claudia Lattanzi e udito per la parte ricorrente l'avv. Biagio De Francesco. I - Morciano Maria Consiglia impugna: a) il decreto 6 agosto 2003 del Sovrintendente del Ministero per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia con il quale e' annullata l'autorizzazione paesaggistica del 9.6.2003 prot. n. 4666 del Comune di Castrignano del Capo (che autorizza l'intervento edilizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 del d.l.vo 490/99) e con il quale si invita il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo ad impartite le disposizioni consequenziali; b) il provvedimento dello stesso organo periferico del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 3.10.2003 di conferma del proprio provvedimento del 6.8.2003; c) l'implicito provvedimento del Sindaco di Castrignano del Capo di diniego della concessione e/o permesso di edificare nei termini richiesti con la domanda di concessione edilizia; d) ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso e/o collegato. Deduce i seguenti vizi. Violazione di legge, eccesso di potere, illogicita' manifesta, irragionevolezza - violazione dei principi regolatori della materia - assenza e/o carenza di motivazione. Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati. Con ordinanza n. 1225 del 2005 e' stata rigettata l'istanza cautelare. L'Amministrazione intimata non si e' costituita in giudizio. II - Il ricorso, prodotto avverso due provvedimenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia (cioe' un'amministrazione dello Stato) , e' stato notificato presso la sede della stessa e non presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Lecce, ufficio nel cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la causa, cioe' il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. Questo comporta la nullita' della notificazione ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del R.D. n. 1611 del 1933. Nella memoria depositata il 5 aprile 2013 la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. La giurisprudenza civilistica e' consolidata nel senso che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio presso l'amministrazione statale intimata e non a questa presso l'Avvocatura dello Stato e' nulla e percio' suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.c. ("La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura dello Stato, nei casi in cui non si applica la deroga alla regola di cui al r.d. 1611/1933, art. 11, non puo' ritenersi affetta da mera irregolarita', ma, secondo quanto espressamente previsto da tale disposizione, da nullita' e non anche inesistenza. Essa e' quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ovvero di sanatoria nel caso in cui l'amministrazione si costituisca.", Cassazione civile sez. I, 15 settembre 2011, numero: n. 18849; "La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all' Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non puo' ritenersi affetta da mera irregolarita' o da inesistenza, bensi' - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullita', ed e' quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero di sanatoria nel caso in cui l' Amministrazione si costituisca" Cassazione civile sez. I , 27 febbraio 2008, numero: n. 5212). L'applicazione della regola di cui all'art. 291, primo comma, c.p.c. in questo processo (e ogni qual volta il ricorso ad un'amministrazione dello Stato sia stato notificato a questa presso la sua sede) e' impedita dall'art. 44, quarto comma, c.p.a., che recita "Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza". Nella specie, infatti, l'esito negativo della notificazione dipende da causa imputabile al notificante, che ha indicato il luogo della notifica, cioe' la sede dell'amministrazione intimata. L'Allegato 1 al d.lgs n. 104 del 2010, recante il codice del processo amministrativo, e' stato formato nell'esercizio della delega prevista dall'art. 44 della legge n. 69 del 2009, che recita "Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele." L'obiettivo del coordinamento con le norme del codice di procedura civile, in quanto espressione di principi generali, e' stato perseguito con varie norme disposizioni (ad esempio l'art. 73, terzo comma, c.p.a.,secondo il quale "Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie") e con il rinvio di carattere generale di cui all'art. 39, primo comma, c.p.a. ("Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali."). La norma contenuta nell'art. 44, quarto comma, c.p.a. sembra confliggere con la volonta' espressamente manifestata dal codice del processo amministrativo nella affermata applicabilita' delle norme del processo civile espressione di principi generali , e ancor prima con la delega legislativa, che fissa come principio e criterio direttivo il coordinamento con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali. Che l'art. 291, primo comma, c.p.c. costituisca espressione di un principio generale - la compiutezza e l'effettivita' della tutela giurisdizionale - non sembra possa essere messo in dubbio, da qui la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' relativa alla violazione dell'art. 76 della Costituzione ad opera dell'art. 44 c.p.a., nella parte in cui esclude il potere del giudice amministrativo di fissare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, quando la nullita' di questa dipende da causa imputabile al ricorrente-notificante. Circa la rilevanza della questione, si deve osservare che il ricorso e' diretto avverso l'atto con cui la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Puglia ha annullato il provvedimento 9 giugno 2003 n. 4663 col quale il Comune di Castrignano del Capo (nell'esercizio della sub - delega contenuta nella legge regionale n. 20 del 2001) ha autorizzato la ricorrente a realizzare un locale ad uso garage al servizio dell'abitazione esistente in localita' "Salare" del Comune di Castrignano del Capo, nonche' avverso il provvedimento di conferma in data 3 ottobre 2003. La nullita' della notificazione del ricorso, in assenza della costituzione dell'Amministrazione intimata, porterebbe quindi alla inammissibilita' dello stesso.