IL TRIBUNALE Il Giudice On. decidendo sulle questioni sollevate dalla difesa degli imputati Savone Salvatore e Savone Alessandro, sentito P.M. ed il difensore della parte civile: rilevato che questo Giudice e' chiamato a giudicare su reati oggi di competenza del Giudice di Pace, in virtu' dell'art. 4 del d.l.vo n. 274/00, commessi dopo la pubblicazione della norma ma precedentemente alla sua entrata in vigore; rilevato che in base agli artt. 64, comma 2, e 63, comma 1, della norma devono trovare applicazione, da parte del Giudice diverso, le pene stabilite nel titolo II; rilevato che, quanto al contestato reato di cui all'art. 582 c.p., seppure da ritenersi piu' grave in quanto punito con pena pecuniaria o paradentiva in virtu' dell'art. 52, comma 2, lettera b), dovrebbe applicarsi la prescrizione piu' breve di cui all'art. 157 comma V° c.p. e dovrebbe di conseguenza esserne, ad oggi, dichiarata la prescrizione, mentre per i reati meno gravi dell'art. 594 e 612, 1° comma, pure contestati agli imputati, dovrebbe applicarsi, in quanto puniti con la pena della multa ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a) e dell'art. 52, comma 1, la prescrizione ordinaria di sei anni; ritenuto, pertanto, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dai difensori, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 157, comma V, c.p. attualmente vigente nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione non possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri reati attribuiti alla competenza del Giudice di Pace puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria.