IL TRIBUNALE Il Giudice, decidendo sulla questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, IIIĀ° comma, Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, introdotto dalla legge n. 60/05 di conversione del DL 17/05 sollevata dal difensore dell'imputato Alderotti Maurizio, osserva: la questione di legittimita' costituzionale appare certamente rilevante poiche' all'imputato e' stato notificato il decreto di citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il difensore si e' pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la validita' della detta notifica; la questione appare inoltre non manifestamente infondata giacche' il meccanismo notificatorio della norma presuppone che l'indagato, avendo nominato un proprio difensore, conservi con lo stesso quel rapporto fiduciario atto a garantire idonea conoscenza degli atti processuali da notificarsi nel prosieguo delle indagini. Questa considerazione, tuttavia, non appare convincente e soprattutto sufficiente ai fini della piena garanzia del diritto di difesa, poiche' si fonda su previsione (ovvero conservazione del rapporto assistito - difensore) meramente ipotetica. Il giudizio deve essere particolarmente severo con riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio, atto in relazione al quale devono maggiormente sussistere le garanzie di cui all'art. 111, comma IIIĀ° Cost., cosicche' la questione appare non manifestamente infondata proprio in relazione al meccanismo di notifica di questo atto.