IL TRIBUNALE 
 
    Il  Giudice,  decidendo   sulla   questione   di   illegittimita'
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, IIIĀ°  comma,
Cost., dell'art. 157, comma 8-bis, introdotto dalla legge n. 60/05 di
conversione  del  DL  17/05  sollevata  dal  difensore  dell'imputato
Alderotti Maurizio, osserva: 
    la questione di  legittimita'  costituzionale  appare  certamente
rilevante poiche' all'imputato e'  stato  notificato  il  decreto  di
citazione a giudizio nelle forme previste dalla norma censurata ed il
difensore si e' pertanto opposto alla dichiarazione di contumacia che
dovrebbe essere pronunciata qualora si ritenesse la  validita'  della
detta notifica; 
    la questione appare inoltre non manifestamente infondata giacche'
il meccanismo notificatorio della norma  presuppone  che  l'indagato,
avendo nominato un proprio difensore, conservi  con  lo  stesso  quel
rapporto fiduciario atto a garantire  idonea  conoscenza  degli  atti
processuali da  notificarsi  nel  prosieguo  delle  indagini.  Questa
considerazione,  tuttavia,  non  appare  convincente  e   soprattutto
sufficiente ai fini della  piena  garanzia  del  diritto  di  difesa,
poiche' si fonda su previsione  (ovvero  conservazione  del  rapporto
assistito - difensore) meramente ipotetica. Il giudizio  deve  essere
particolarmente severo con riferimento alla notifica del  decreto  di
citazione a giudizio, atto in relazione al quale devono  maggiormente
sussistere le  garanzie  di  cui  all'art.  111,  comma  IIIĀ°  Cost.,
cosicche' la questione appare non manifestamente infondata proprio in
relazione al meccanismo di notifica di questo atto.