IL TRIBUNALE 
 
    Il Tribunale  di  Latina,  Sezione  Distaccata  di  Gaeta,  nella
persona  del  Giudice  dr.ssa  Carla  Menichetti,   all'udienza   del
22.5.2013, nel procedimento a carico di Porzio Pompeo, Pesce Mario  e
Capone Silverio, ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    Premesso che: 
        - con decreto di citazione diretta  a  giudizio  il  Pubblico
Ministero della Procura della Repubblica di Latina  ha  convocato  in
giudizio Porzio Pompeo, Pesce Mario  e  Capone  Silverio  dinanzi  la
Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di  Latina  per  rispondere
dei reati di cui agli artt. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e  650
c.p, ed altro; 
        - alla prima udienza del 2.7.2012, verificata la  regolarita'
delle notifiche per tutti  gli  imputati,  veniva  dichiarata  aperta
l'istruttoria  dibattimentale   e   il   processo   veniva   rinviato
all'udienza del 12.12.2012; 
        - all'udienza del 12.12.2012 si procedeva ad escutere  alcuni
testimoni  del  Pubblico  Ministero  e  veniva  disposto  il   rinvio
all'udienza del 17.4.2013 per proseguo istruttoria; 
        - all'udienza del 17.4.2013, sentiti ulteriori due  testimoni
del Pubblico  Ministero,  si  disponeva  il  rinvio  all'udienza  del
22.5.2013 per proseguo istruttoria; 
        - all'esito dell'escussione dei testi presenti, il  processo,
stante l'assenza  di  altri  testimoni  regolarmente  citati,  veniva
rinviato  all'udienza  dell'11.6.2014  per  proseguo  istruttoria   e
discussione. A questo  punto,  il  difensore  dell'  imputato  Capone
Silverio, Avv. Luca Scipione (con 1'adesione anche di tutti gli altri
difensori)  atteso  il  rinvio  del  procedimento  per  il  prosieguo
istruttorio a data successiva al 13 settembre  2013,  data  oltre  la
quale, ex art. 9, comma 1, d.1vo 155/2012 «le udienze fissate dinanzi
ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa
tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data  di  efficacia
di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le
udienze  fissate  per  una  data  successiva  sono   tenute   dinanzi
all'ufficio   competente   a    norma    dell'art.    2»,    eccepiva
l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, l. 148/2011 (in  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del  16  settembre  2011)  con  la  quale  e'  stato
convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13  agosto
2011, per contrasto con gli  artt.  70,  72  e  77,  comma  2,  della
Costituzione; eccepiva, altresi', l'incostituzionalita' degli artt. 1
e 2 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012)  nelle  parti  relative  alla
soppressione della Sezione  Distaccata  di  Gaeta  del  Tribunale  di
Latina  disposta  con  l'elenco  della  Tabella  A  e  all'inclusione
dell'intero  territorio  della  medesima   sezione   distaccata   nel
circondario del Tribunale di Cassino per effetto dell'Allegato 1  del
decreto legislativo n. 155/2012, nonche'  dell'art.  9  del  medesimo
decreto legislativo per contrasto con gli artt. 3, 24, 25,  comma  1,
76  e  97,   comma   1,   della   Costituzione;   eccepiva,   infine,
l'incostituzionalita' dell'art. 1, co. 2, legge 148/2011 e, con esso,
del D.Igs. n. 155 del 7.9.2012  per  violazione  dell'art.  81  della
Costituzione; 
 
                               Osserva 
 
Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 
    Giova premettere che gran parte delle questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate sono state vagliate da  altri  Tribunali,  i
quali, nel ritenerle rilevanti e non manifestamente infondate,  hanno
gia' trasmesso  gli  atti  alla  Corte  costituzionale.  Dunque,  nel
riportare sinteticamente quanto rilevato dalle difese degli  imputati
e  gia'  in  parte  ritenuto,  sotto  il  profilo   di   legittimita'
costituzionale,  in  analoghe  questioni  da  altri   Tribunali,   si
approfondira'  ulteriormente  la   questione   di   costituzionalita'
specificatamente mossa riguardo alla particolare situazione, generata
dal D.lgs. 155/2012, di questa sezione distaccata di  tribunale  che,
oltre ad essere stata soppressa, e' passata sotto la giurisdizione di
altro tribunale, tra 1'altro ubicato in diversa provincia  (Frosinone
rispetto a Latina). 
1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione  n.  148  del
2011 -  violazione  articoli  70,  72  e  77,  comma  secondo,  della
Costituzione. 
    Il primo comma dell'art. 1  della  legge  148/2011  prevede:  «il
decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,  e'  convertito
in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente
legge". 
    Il  secondo  comma  prevede:  «Il  Governo,  anche  ai  fini  del
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi per riorganizzare la distribuzione sul  territorio  degli
uffici  giudiziari  al  fine  di  realizzare  risparmi  di  spesa   e
incremento di efficienza...». 
    La Corte costituzionale gia' con  sentenza  n.  29  del  1995  ha
affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. 
    In particolare, cosi' come gia' in quella occasione ha  affermato
il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante
ed il difetto  dei  presupposti  della  straordinaria  necessita'  ed
urgenza  concreta  un  vizio  formale  del   procedimento   normativo
trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione. 
    In linea di continuita' tale orientamento e'  stato  espresso  da
altre decisioni della Corte costituzionale; da ultimo nelle  Sentenze
n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. 
    In  particolare,  nella  Sentenza  n.  171  del  2007,  e'  stato
affermato  che  la  sussistenza  dei  requisiti  della  straordinaria
necessita' ed urgenza puo' essere oggetto di scrutinio  (solo  quando
il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un  piano  diverso
da quello proprio del Parlamento  in  sede  di  conversione,  perche'
l'attribuzione al Governo della  funzione  legislativa  ha  carattere
derogatorio ed e' compito  della  Corte  preservare  l'assetto  delle
fonti  primarie,  accertando  se  il  riparto  delle  competenze  tra
Parlamento  e  Governo  sia  stato  o  meno  alterato;  la  legge  di
conversione non sana dunque i  vizi  del  decreto,  di  modo  che  il
difetto dei casi straordinari di necessita' ed  urgenza  si  traduce,
dopo l'intervento parlamentare,  in  un  vizio  procedimentale  della
relativa legge. 
    Tale orientamento e' stato affermato dal Giudice delle leggi  con
la sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto  ed  esteso,  poi,
successivamente, con la sentenza n. 355/2010, anche agli  emendamenti
aggiunti in sede di conversione del Parlamento. 
    In particolare, con la citata Sentenza la  Corte  e'  tornata  su
questa materia,  riservandosi  lo  scrutinio  sulla  sussistenza  dei
presupposti  di  necessita'  e  di  urgenza   anche   riguardo   agli
emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento,  purche'
questi siano omogenei rispetto  ai  contenuto  del  decreto-legge.  A
proposito degli emendamenti eterogenei - cioe' radicalmente  estranei
rispetto al decreto-legge  ed  ai  presupposti  di  necessita'  e  di
urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato e',  dunque,  escluso,
ma non viene, altresi', affermato che l'introduzione ex novo, in sede
di  conversione,  di  disposizioni  eccentriche  sia,  di  per   se',
ammissibile. La Corte, pertanto, non si e' preclusa  la  possibilita'
di  intervenire  in  futuro,  valutando  la  costituzionalita'  degli
emendamenti eterogenei, e cio' ha fatto con la  sentenza  n.  22  del
2012, ritenendo l'incostituzionalita' di talune disposizioni aggiunte
al testo del decreto-legge solo durante la  fase  parlamentare  della
conversione,  il  percorso  logico   consta   di   quattro   passaggi
argomentativi: 
        -  e'  dimostrata  l'eterogeneita'  delle  norme   impugnate,
inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del
decreto-legge; 
        -  e'  rinvenuto   nell'art.   77,   secondo   comma,   della
Costituzione,  il  fondamento  del  requisito  dell'omogeneita'   del
decreto-legge; 
        - da tale requisito  e'  dedotta  la  necessaria  omogeneita'
della legge di conversione anch'essa imposta  dall'art.  77,  secondo
comma, della Costituzione; 
        - dal riconoscimento della necessaria omogeneita' della legge
di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la  conseguenza
dell'  incostituzionalita'  delle  norme  introdotte   in   sede   di
conversione  che  siano  del  tutto  eterogenee  rispetto  a   quelle
originariamente contenute nel decreto.  Tale  introduzione,  infatti,
implica la violazione delle norme procedimentali: solo ove sussistano
i  presupposti  enunciati  nel  secondo  comma  dell'art.  77   della
Costituzione  e'  consentito  derogare  al  procedimento  legislativo
ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione. 
    I casi esaminati dalla Corte costituzionale nelle  sentenze  alle
quali si e' fatto cenno appaiono assimilabili a quello in esame. 
    In particolare, in relazione a  quanto  stabilito  dall'art.  77,
comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna
l'adozione del  decreto-legge  n.  138  del  2011  (che  testualmente
recita: «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con
riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale  e  di
instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede
di' Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire  lo
sviluppo   e   la   competitivita'   del   Paese   e   il    sostegno
dell'occupazione»)  avrebbe  dovuto  dare  conto  dell'esistenza  dei
presupposti di cui all'art. 77, comma 2, in riferimento al tema della
cd. "geografia giudiziaria"; tema , invece, originariamente del tutto
estraneo   e   che   e'   stato   introdotto   solo   successivamente
all'approvazione parlamentare di un emendamento governativo  proposto
in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011. 
    Parrebbe,  dunque,  violata   la   norma   procedimentale   della
Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi  di
necessita' ed urgenza. 
    La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge
148/2011, volta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari, e' stata introdotta per la prima volta in sede  di
conversione ed in quanto del tutto eterogenea rispetto al  corpo  del
decreto-legge convertito, appare qualificabile come "norma  intrusa",
ovvero che introduce  una  nuova  disciplina  (e,  propriamente,  una
delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi  in
materia  di  riorganizzazione  della   distribuzione   degli   uffici
giudiziari sul territorio) evidentemente estranea  all'insieme  delle
altre disposizioni di legge che il primo comma dell'art. 1 provvede a
convertire. Sul punto specifico si e' recentemente espressa la  Corte
costituzionale con la sentenza n. 22  del  16.2.2012,  con  la  quale
definitivamente si stabilisce che  «La  semplice  immissione  di  una
disposizione  nel  corpo  di  un   decreto-legge   oggettivamente   o
teleologicamente unitario, non vale a  trasmettere,  per  cio'  solo,
alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni,
legate tra loro dalla comunanza di oggetto e di finalita'.  Ai  sensi
del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti  per  l'esercizio
senza  delega  della  potesta'  legislativa  da  parte  del   Governo
riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come  insieme
di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento
di norme eterogenee all'oggetto o alla finalita' del decreto,  spezza
il legame logico giuridico  tra  la  valutazione  fatta  dal  governo
dell'urgenza del provvedere ed i "provvedimenti provvisori con  forza
di legge", di cui alla norma costituzionale  citata.  Il  presupposto
del "caso" straordinario di necessita' e urgenza  inerisce  sempre  e
soltanto  al  provvedimento  inteso  come  un  tutto  unitario,  atto
normativo fornito di  intrinseca  coerenza,  anche  se  articolato  e
differenziato al  suo  interno.  La  scomposizione  atomistica  della
condizione di validita' prescritta  dalla  Costituzione  si  pone  in
contrasto con il necessario legame tra il  provvedimento  legislativo
urgente ed il "caso" che  lo  ha  reso  necessario,  trasformando  il
decreto-legge in una congerie di norme assemblate  soltanto  da  mera
causalita' temporale. I  cosiddetti  decreti  "mille  proroghe",  che
vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti
materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio  unitaria
di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il  cui  decorso
sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal  Governo  e  dal
Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti  ad
oggetti e materie diversi - che richiedono interventi  regolatori  di
natura  temporale.  Del  tutto  estranea  a  tali  interventi  e'  la
disciplina "a regime" di materie o settori di materie  rispetto  alle
quali non  puo'  valere  il  medesimo  presupposto  della  necessita'
temporale e che possono quindi essere oggetto del  normale  esercizio
del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le
discipline estranee alla ratio unitaria  del  decreto  presentassero,
secondo  il  giudizio  politico  del  Governo,  profili  autonomi  di
necessita' e urgenza, le stesse ben potrebbero  essere  contenute  in
atti normativi urgenti del  potere  esecutivo  distinti  e  separati.
Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost., la  commistione  e
la  sovrapposizione,  nello  stesso  atto  normativo,  di  oggetti  e
finalita' eterogenei, in  ragione  dei  presupposti,  a  loro  volta,
eterogenei. La  necessaria  omogeneita'  del  decreto-legge,  la  cui
interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento  politico
operato dal Governo e controllato dal Parlamento,  del  singolo  caso
straordinario di necessita' e urgenza, deve  essere  osservato  dalla
legge di conversione  di  un  decreto-legge  e'  pienamente  recepito
dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati,
che dispone: 
        «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti  e  gli
articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia
del  decreto-legge».  Pertanto,  e'  costituzionalmente   illegittimo
l'art. 2, comma 2, quater del D.L. 29 dicembre 2010 n.  225  (Proroga
dei termini previsti da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie) convertito in legge con modifiche  dall'art.  1,  comma  1,
della legge 26 febbraio 2011 n. 10 nella parte  in  cui  introduce  i
commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della  legge
24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione  del  Servizio  nazionale  della
protezione civile) in quanto le norme impugnate, inserite  nel  corso
del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del  tutto
estranee alla materia e alle finalita' del medesimo». 
    Cio' posto, come sopra gia' accennato, la norma "intrusa" non  ha
direttamente disciplinato  la  materia  perche'  la  riorganizzazione
territoriale e' stata delegata al Governo. Come e'  noto  l'art.  72,
comma 4°, della  Costituzione  impone  per  i  disegni  di  legge  di
delegazione legislativa il ricorso alla procedura normale di esame  e
di approvazione diretta da parte della Camera che, ai  sensi  del  1°
comma della norma, consiste nel previo  esame  in  commissione  (sede
referente) e successivo passaggio in  Aula,  dove  il  disegno  viene
approvato articolo per articolo e con votazione filiale. La delega al
Governo per la riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio
degli uffici giudiziari e'  stata  approvata  in  prima  lettura  dal
Senato della Repubblica il  7  settembre  2011,  durante  l'iter  del
procedimento di conversione in legge del decreto-legge  n.  138/2011.
Il procedimento legislativo di conversione, si e' poi concluso con la
successiva deliberazione della Camera dei Deputati. 
    Entrambi i passaggi parlamentari sono  stati  caratterizzati  dai
fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia. 
    Dal  resoconto  della  seduta  d'aula  del  Senato   emerge   che
l'emendamento governativo sulla riorganizzazione  territoriale  delle
circoscrizioni giudiziarie e' stato presentato in aula  ed  e'  stato
trasmesso per il parere alla commissione bilancio, per la valutazione
degli aspetti di copertura finanziaria: e' del tutto mancato, dunque,
il  passaggio  necessario  dell'esame  da  parte  della   commissione
referente. 
    Si legge, infatti, nel predetto  resoconto,  come  il  Presidente
della Commissione abbia informato  che  «durante  la  discussione  in
Assemblea del disegno di legge  n.  2887,  recante  ulteriori  misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e  per  lo  sviluppo,  il
Governo ha presentato l'emendamento n. 1900 sul  quale  ha  posto  la
questione di fiducia. L'emendamento stesso  e'  stato  trasmesso  dal
Presidente del Senato  affinche',  in  relazione  all'art.  81  della
Costituzione e nel  rispetto  delle  prerogative  costituzionali  del
Governo, la commissione bilancio possa informare l'assemblea circa  i
profili di copertura finanziaria». 
    Dunque, la sequenza procedimentale delineata  nella  Costituzione
(decreto-legge seguito da legge di conversione) e'  stata  sostituita
con  una  sequenza  diversa  (decreto-legge,  seguito  da  legge   di
conversione, seguita, a sua volta, da decreto legislativo, delegato),
inoltre, in una materia del tutto estranea al decreto convertito,  ma
riferita ad altro e diverso decreto gia' convertito con altra legge. 
    Parrebbero, dunque, violati sia l'iter  ordinario  di  formazione
legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione)
sia l'iter previsto per la decretazione d'urgenza (art.  77,  secondo
comma, della Costituzione). 
2) Articoli 1, nella parte  in  cui  prevede  con  la  tabella  A  la
soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella  parte  in
cui prevede con l'allegato 1  l'accorpamento  dei  comuni  di  Gaeta,
Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma  e
Damiano e Spigno  Saturnia  al  Tribunale  di  Cassino,  del  decreto
legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n.  21
del 12 settembre  2012)  -  eccesso  rispetto  ai  criteri  direttivi
fissati  nella  legge  delega  -  violazione   dell'art.   76   della
Costituzione. 
    L'art. 1 del decreto legislativo n.  155  del  7  settembre  2012
prevede: «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni  distaccate
e le procure della repubblica di  cui  alla  tabella  A  allegata  al
presente decreto». 
    Nell'elenco della tabella A e' compresa la Sezione Distaccata  di
Gaeta del Tribunale di Latina. 
    Di poi, l'art. 2, comma 1 lett, a)  del  decreto  legislativo  n.
155/2012 prevede ancora: «Al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  a)  la  tabella  A  e'
sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto». 
    Nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 155, che ha  sostituito
la tabella A del r.d. n. 12 del 30.1.1941, i comuni di Gaeta, Formia,
Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e  Damiano
e  Spigno  Saturnia,  attualmente  ricompresi  nel  circondario   del
Tribunale di Latina (Sezione Distaccata di Gaeta), sono  passati  nel
circondario giudiziario del Tribunale di Cassino. 
    I dubbi di legittimita' costituzionale espressi in relazione alla
legge delega inducono a prospettare la illegittimita'  consequenziale
del decreto legislativo. 
    Inoltre, tale decreto, per la parte in cui prevede con la tabella
A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale  di
Latina  e  con  l'allegato  1  l'accorpamento  del  territorio  della
medesima sezione al Tribunale di Cassino, sembra porsi  in  contrasto
con i criteri ed i principi direttivi  di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, lett. b), d) ed e) della legge n.  148/2011  violando,  cosi',
l'art. 76 della Costituzione. 
    In particolare, la lettera b) prevede che la ridefinizione  delle
circoscrizioni giudiziarie  avvenga  «secondo  criteri  oggettivi  ed
omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del  numero
di  abitanti,   dei   carichi   di   lavoro   e   dell'indice   delle
sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini  d'utenza,
anche con riguardo  alla  situazione  infrastrutturale  nonche'  alla
necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi  aree
metropolitane», secondo  la  lettera  d),  «si  deve  procedere  alla
soppressione ovvero  alla,  riduzione  delle  sezioni  distaccate  di
tribunale, anche mediante accorpamento ai  tribunali  limitrofi,  nel
rispetto  dei  criteri  di  cui  alla  lettera  b)»,  la  lettera  e)
stabilisce che, nel perseguire le  finalita'  di  cui  ai  punti  che
precedono, si assuma «...come prioritaria  linea  di  intervento...il
riequilibrio delle attuali competenze  territoriali,  demografiche  e
funzionali  tra  uffici  limitrofi  della  stessa  area   provinciale
caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni». 
    Nel caso de quo, alcuno degli elencati criteri e'  stato  oggetto
di attenzione da parte del Legislatore  che,  lo  ribadiamo,  con  la
tabella A e l'allegato 1 del  decreto  legislativo  n.  155/2012  ha,
rispettivamente,  soppresso  la  Sezione  Distaccata  di  Gaeta   del
Tribunale  di  Latina  e  accorpato  il  territorio  dei  comuni   di
quest'ultima  (Gaeta,  Formia,  Itri,  Ponza,  Ventotene,   Minturno,
Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia)  dal  Tribunale
di Latina al Tribunale di Cassino, appartenente a Provincia diversa. 
    Va evidenziato che, in tal modo, i residenti (utenti e  avvocati)
dei Comuni ricadenti nel circondario della attuale Sezione Distaccata
di Gaeta  del  Tribunale  di  Latina,  per  ottenere  risposta  dalla
Giurisdizione  ordinaria,  sia  civile  che   penale,   devono   fare
riferimento, a  causa  del  disposto  accorpamento  al  Tribunale  di
Cassino, ad uffici giudiziari diversi a  seconda  della  tipologia  e
della natura delle controversie, nonche'  ad  uffici  amministrativi,
stante  la  diversa  Provincia,  appartenenti  alla  competenza   del
Tribunale di Latina. 
    A titolo esemplificativo basti  pensare  che:  -  i  procedimenti
ordinari civili e penali verranno trattati dal Tribunale di  Cassino;
- i riesami reali verranno trattati dal Tribunale di Frosinone (vista
la competenza del distretto provinciale ex art.  324  c.p.p.);  -  le
misure di prevenzione verranno trattate dal Tribunale di  Latina  (si
segue la provincia di dimora del proposto);  -  i  riesami  personali
verranno trattati dal  Tribunale  di  Roma;  -  le  cause  civili  di
previdenza e quelle contro Enti gestori dei  servizi  verranno  tutte
trattate dal Tribunale di Latina. 
    A tal proposito, non puo'  neppure  ignorarsi,  sempre  a  titolo
esemplificativo, la scissione che inevitabilmente verrebbe a  crearsi
tra l'iter amministrativo e l'iter giurisdizionale  con  riferimento,
per esempio, alle violazioni del codice della strada a seguito  della
cui contestazione, ove commesse nel  territorio  della  Provincia  di
Latina,  in  particolare  nel  territorio  della  soppressa   Sezione
Distaccata  di  Gaeta   del   Tribunale   di   Latina,   il   ricorso
amministrativo andrebbe a proporsi dinanzi alla Prefettura del Comune
di Latina, laddove, invece, il  ricorso  giurisdizionale  andrebbe  a
proporsi dinanzi al Tribunale di Cassino, appartenente  a  differente
territorio provinciale (Frosinone). D'altronde,  in  generale,  quasi
tutti  gli   uffici   correlati   allo   svolgimento   dell'attivita'
giudiziaria  interessante  il  territorio   della   attuale   Sezione
Distaccata di Gaeta, quali Prefettura, Questura, Comandi  Provinciali
Carabinieri e Guardia di Finanza, Enti gestori di  servizi  pubblici,
Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera
di  Commercio,  Commissione  Tributaria  provinciale  e  regionale  e
Tribunale Amministrativo  Regionale  sono  ubicati  nella  citta'  di
Latina (capoluogo di provincia), ossia  a  oltre  130  chilometri  di
distanza dal Tribunale di Cassino,  cosicche'  a  utenti  e  avvocati
sara' reso impossibile, sia sotto il profilo logistico che economico,
l'accesso  organico,  omogeneo  ed  equilibrato   sia   al   presidio
giudiziario  di  Cassino,  sia  alla  domanda  di  giustizia  e   sia
all'offerta di giustizia. 
    Orbene, la scelta governativa di accorpare i comuni  dell'attuale
circondario della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina
a quello di Tribunale di Cassino non e' in  sintonia  con  i  criteri
guida della legge delega. 
    Ed invero, la linea prioritaria  di  intervento,  secondo  quanto
espressamente statuito all'art. 1, comma 2, lettera e),  della  legge
148/2011  e'  quella  del  riequilibrio  delle   attuali   competenze
territoriali, demografiche e funzionali tra  uffici  limitrofi  della
stessa area provinciale. 
    Nel caso di specie, invece, il decreto  delegato,  nel  prevedere
l'accorpamento di nove comuni appartenenti  ad  un  Tribunale  avente
sede nella provincia di Latina a quello di un Tribunale  avente  sede
nella provincia di Frosinone, sembra eccedere  i  limiti  del  potere
normativo delegato, di guisa  che  la  norma  adottata  non  potrebbe
sottrarsi a censure dl incostituzionalita',  con  possibili  ricadute
anche sulla validita' dei processi che saranno celebrati. 
    Del resto, sarebbe stato in linea con  i  criteri  dettati  dalla
lettera e)  dell'art.  1,  secondo  comma,  della  1.  148/2011,  che
individua lo spazio della riorganizzazione  delegata  nella  medesima
«area provinciale», lasciare le competenze giurisdizionali sui comuni
di Gaeta, Formia,  Itri,  Ponza,  Ventotene,  Minturno,  Castelforte,
Santi Cosma e Damiano  e  Spigno  Saturnia  al  Tribunale  di  Latina
(comprendente la attuale Sezione  Distaccata  di  Gaeta)  e  non,  di
certo, procedere, andando oltre  a  quanto  previsto  dalla  suddetta
delegazione legislativa, al passaggio ad un tribunale di primo  grado
non provinciale, quale e' il Tribunale di Cassino, avente sede  nella
diversa Provincia di Frosinone. 
    In altri termini sarebbe  stato  opportuno  ed  in  linea  con  i
criteri guida, nel rispetto della medesima "area  provinciale"  della
Provincia di Latina, delineare una nuova riorganizzazione all'interno
dello  stesso  Tribunale   di   Latina,   disponendo   (ad   esempio)
1'accorpamento delle due  sezioni  distaccate  attualmente  esistenti
(Gaeta e Terracina) ovvero concentrando tutta l'attivita' nella  sede
centrale del Tribunale di Latina,  giammai  accorpare  una  rilevante
parte del territorio della Provincia di Latina,  precisamente  quello
dei nove Comuni attualmente ricadenti  nella  Sezione  Distaccata  di
Gaeta e aventi una popolazione  di  oltre  105.000  abitanti,  ad  un
tribunale di primo grado non provinciale, quale e'  il  Tribunale  di
Cassino, avente sede nella diversa provincia di Frosinone. 
    Vanno, infatti,  evidenziate  le  caratteristiche  peculiari  del
territorio - grande estensione  costiera,  crocevia  fra  Campania  e
Lazio e assenza assoluta di mezzi  di  comunicazione  pubblici  e  di
infrastrutture ferroviarie ancor di piu' con il Tribunale di Cassino.
Al riguardo,  va  sottolineato  che  non  vi  e'  alcun  collegamento
ferroviario  tra  i  comuni  del  territorio  della  attuale  Sezione
Distaccata di Gaeta e il Tribunale di Cassino e, vieppiu', che tra  i
nove comuni ricadenti nella circoscrizione della  Sezione  Distaccata
di Gaeta ve ne sono due insulari, Ventotene e Ponza, i quali, oltre a
non fruire  con  Cassino  di  alcun  collegamento  ferroviario  sulla
terraferma, presentano notevoli disagi per raggiungere  la  sede  del
Tribunale di Cassino, a differenza invece del collegamento per  Gaeta
(porto di Gaeta) e per Latina (linea ferroviaria). 
    Ed ancora, si consideri che il Tribunale di  Cassino,  pure  alla
luce del D.M. del 18.4.2013, ha un organico di  21  giudici  (1+1+19)
mentre quello di Latina ha un organico di 39 giudici  (1+3+35),  onde
1' accorpamento dei comuni della attuale Sezione Distaccata di Gaeta,
che conta allo  stato  3  giudici,  sarebbe,  comunque,  inidoneo  ad
assicurare effettive condizioni di efficienza del servizio giustizia.
Senza sottacere, al riguardo, che 1'  inidoneita'  del  Tribunale  di
Cassino ad offrire un servizio giustizia efficiente  ed  adeguato  e'
stato evidenziato dal Gruppo di studio istituito  il  13.10.2011  dal
Ministero della Giustizia a seguito della delegazione legislativa, il
quale, nella relazione finale del 12.3.2012, riteneva che  avesse  un
organico insufficiente per essere mantenuto. 
    In sostanza, se  e'  vero,  come  risulta  dalla  norme,  che  la
succitata lettera e) individua come principio e criterio direttivo di
carattere generale quello  di  assumere  come  prioritaria  linea  di
intervento il riequilibrio  delle  attuali  competenze  territoriali,
demografiche e funzionali tra  uffici  limitrofi  della  stessa  area
provinciale, siffatti principi e criteri direttivi avrebbero  imposto
che le competenze giudiziarie sui nove  comuni  dell'attuale  Sezione
Distaccata di  Gaeta  rimanessero  all'interno  della  circoscrizione
giudiziaria del Tribunale di Latina. 
    Orbene, alcun criterio direttivo della legge  delega  autorizzava
un accorpamento dei comuni dell'attuale Sezione Distaccata  di  Gaeta
del Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino. 
    Infine, con la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del
Tribunale di Latina, non sono stati affatto rispettati, essendo stata
disposta dal Governo con la tabella A insieme  alla  soppressione  di
tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti, i  criteri  e
gli   indirizzi   contenuti   nella   delegazione   legislativa    e,
precisamente, quelli statuiti dal combinato delle  lettere  b)  e  d)
dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 148/2011. 
    In effetti, sebbene la  suddetta  lettera  d)  preveda  anche  la
soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, tale delega  deve
seguire a tal  fine,  cosi'  come  in  essa  espressamente  previsto,
comunque il rispetto dei criteri e degli indirizzi  della  precedente
lettera b), ossia i criteri oggettivi ed omogenei che  tengano  conto
dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di
lavoro  e  dell'indice  delle  sopravvenienze,   della   specificita'
territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla  situazione
infrastrutturale. D'altro canto, siffatta ratio della riforma e' resa
palese non  solo  dalla  lettera  della  delegazione  legislativa  in
discorso, ma anche dai lavori affidati dallo stesso  Ministero  della
Giustizia ad un Gruppo di lavoro istituito  all'uopo  il  13.10.2011,
avente proprio l'obiettivo di individuare, cosi' come avvenuto con la
relazione finale del  12.3.2012,  i  predetti  criteri  oggettivi  ed
omogenei. 
    Ora, a prescindere dalla circostanza che la soppressione di tutte
le 220 sezioni distaccate di tribunale, tra cui la Sezione Distaccata
di Gaeta del Tribunale di Latina,  e'  avvenuta  senza  assolutamente
tener conto di alcuno dei  criteri  oggettivi  ed  omogenei  indicati
nella delega, non va nello specifico sottaciuto neppure come, secondo
la relazione  finale  redatta  il  12.3.2012  dal  Gruppo  di  studio
ministeriale, la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di  Latina
era in possesso di tutti i requisiti per essere  mantenuta.  Difatti,
era rispettato  il  criterio  della  popolazione  (85.490  abitanti),
essendo di oltre 105.000, e il criterio delle sopravvenienze  (2269),
essendo di oltre 3600. 
    Ne consegue che sembra essere stato violato il  disposto  di  cui
all'art. 76 della  Costituzione  per  avere  il  Governo  emanato  un
provvedimento legislativo in violazione dei principi  e  dei  criteri
direttivi previsti nella legge delega. 
3) Articoli 1, nella parte  in  cui  prevede  con  la  tabella  A  la
soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella  parte  in
cui prevede con l'allegato 1  l'accorpamento  dei  comuni  di  Gaeta,
Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma  e
Damiano e Spigno  Saturnia  al  Tribunale  di  Cassino,  del  decreto
legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n.  21
del  12  settembre  2012)  -  violazione  dell'art.  97  e  24  della
Costituzione. 
    I pubblici uffici devono  essere  organizzati  in  modo  che  sia
assicurato il buon andamento dell'amministrazione. 
    D'altra parte, obiettivo dell'art. 1, secondo comma, della  legge
n. 148/2011,  e'  quello  di  realizzare  "...risparmi  di  spesa  ed
incrementi di efficienza..". 
    Dunque, nel caso di specie, sembrerebbero essere stati violati  i
criteri  dettati  dalla  stessa   legge   e   relativi   al   miglior
funzionamento  della  giustizia:  ne  deriverebbe  la  consequenziale
violazione del principio costituzionale del buon andamento ovvero del
diritto alla tutela giudiziaria effettiva. 
    Inoltre, non vi sono evidenze  circa  l'obiettivo  del  risparmio
economico che sarebbe realizzato con la  soppressione  della  Sezione
Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e/o con l'accorpamento al
Tribunale di Cassino del territorio dei comuni ricadenti  attualmente
nella medesima sezione distaccata, mentre e'  certo  che  vi  saranno
costi di trasferimento e che un bene pubblico  quale  il  palazzo  di
giustizia, tra l'altro  inaugurato  da  poco  piu'  di  cinque  anni,
restera' inutilizzato. 
    Orbene, l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri,  Ponza,
Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi  Cosma  e  Damiano  e  Spigno
Saturnia al circondario giudiziario del Tribunale di Cassino  non  ha
comportato risparmi di spesa ne' incrementi di efficienza. 
    Di contro, va segnalata ancora una volta la effettiva difficolta'
per i cittadini e gli avvocati residenti ed operanti nel  circondario
della attuale Sezione Distaccata di Gaeta di raggiungere il Tribunale
di Cassino, con conseguente compromissioni per i primi del diritto di
difesa e per i secondi di esercitare in  modo  possibile  la  propria
attivita' professionale. A riguardo, gia' sono state indicate innanzi
tutte le difficolta' e le assenze (linea ferroviaria) di collegamento
tra i  comuni  "accorpati"  col  Tribunale  di  Cassino  e  l'estremo
frazionamento degli uffici  giudiziari  competenti  a  seconda  della
tipologia dei giudizi (Cassino, Latina, Frosinone e Roma), nonche' il
totale slacciamento di tutti gli uffici amministrativi e delle  Forze
dell'Ordine (Prefettura, Questura, Comandi Provinciali Carabinieri  e
Guardia di Finanza, Enti gestori di servizi pubblici,  Agenzia  delle
Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio,
Commissione  Tributaria   provinciale   e   regionale   e   Tribunale
Amministrativo Regionale) di riferimento per i  comuni  accorpati  al
Tribunale di Cassino, essendo tutti ubicati nel Comune di Latina e  a
oltre 130 chilometri dalla sede di tribunale. 
4) Articoli 1, nella parte  in  cui  prevede  con  la  tabella  A  la
soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella  parte  in
cui prevede con l'allegato 1  l'accorpamento  dei  comuni  di  Gaeta,
Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi  Coma  e
Damiano e Spigno  Saturnia  al  Tribunale  di  Cassino,  del  decreto
legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n.  21
del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Tutte le violazioni dei criteri  posti  dalla  legge  delega,  in
particolar modo il criterio direttivo di cui alla lett. e)  dell'art.
1, potrebbe risolversi, in concreto, anche nella violazione dell'art.
3 della Costituzione. 
    Ed invero, il diverso trattamento  riservato  agli  utenti  della
Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, i comuni del cui
circondario sono stati accorpati al circondario di  un  tribunale  di
altra provincia, rispetto a quelli  di  analoghe  sezioni  distaccate
soppresse appare arbitrario in quanto non trova fondamento in  alcuna
disposizione di legge  ed  irrazionale  in  quanto  non  assicura  il
raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante. 
    Gli utenti della attuale Sezione  Distaccata  di  Gaeta  perdono,
essendo l'unico caso di accorpamento ad un tribunale di  primo  grado
di altra provincia, la possibilita' di usufruire in  modo  razionale,
omogeneo e contiguo di  tutti  gli  uffici  e  i  servizi  di  natura
provinciale esistenti nella Provincia di Latina, dovendo  invece,  va
ricordato,  rivolgersi,  per  ottenere  risposta   di   Giurisdizione
ordinaria, sia civile sia  penale,  a  plurimi,  diversi  e  distanti
uffici giudiziari (Cassino, Latina,  Frosinone  e  Roma),  molti  dei
quali ubicati in province differenti. 
5) Articoli 1, in parte de qua, 2, in parte de qua, e 9  del  decreto
legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213
del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 25, primo comma,  della
Costituzione. 
    Le norme richiamate sarebbero,  altresi',  in  contrasto  con  il
disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione, in  quanto
la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal Giudice naturale
precostituito per legge. 
    Cio' tanto piu', in quanto l'art. 9 del D. lgs  155/2012  prevede
che  le  cause  pendenti  avanti  ad  un   ufficio   destinato   alla
soppressione alla data di entrata in vigore del provvedimento,  siano
devolute al Tribunale accorpante e,  conseguentemente,  i  rinvii  di
udienza a data successiva al 13.9.2013 siano fatti al  nuovo  Giudice
competente. In effetti, la disposizione appare presa disattendendo la
necessita', sancita dall'art. 25 l° comma  Cost.  di  precostituzione
del Giudice investito del processo, che comporta che  il  legislatore
detti la disciplina della competenza prima del fatto da  giudicare  e
non con  come  norma  sopravveniente  addirittura  al  processo  gia'
iniziato. E' noto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale ha
contribuito alla migliore interpretazione dell'art. 25 comma 1  della
Costituzione   con   sentenze,   talvolta,   che   hanno   richiamato
l'attenzione sul "diritto alla certezza che a giudicare non sara'  un
Giudice  creato  a  posteriori  in  relazione  ad   un   fatto   gia'
verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962) e, in qualche altro caso, che
hanno manifestato una particolare sensibilita'  nei  confronti  degli
interventi legislativi che incidono sulla competenza (sentenza n. 452
del  1997)  a  condizione  pero'  che  si   riesca   a   contemperare
"obiettivita' ed imparzialita'  con  continuita'  e  prontezza  delle
funzioni" (sentenza n. 272 del 1998).  Orbene,  non  si  vuole  nella
specie opporre resistenza ad una novella che articoli diversamente la
competenza tra gli uffici giudiziari. Invero, si contesta il percorso
che  ha  violato,  per   numerosi   aspetti,   diverse   disposizioni
costituzionali (artt. 3, 24, 76, comma 1, 97)  e  che  nei  fatti  e'
irragionevole anche perche' incide negativamente sulla "continuita' e
sulla prontezza delle funzioni"  (Corte  costituzionale  n.  272  del
1998) degli uffici giudiziari senza produrre alcun  beneficio  per  i
cittadini ne' dal punto di vista dell'accesso alla giustizia, ne' per
quel che concerne la riduzione dei costi degli  apparati  giudiziari,
ne' in relazione al tema della durata ragionevole del processo. 
    Va evidenziato, a tal proposito,  che  1'art.  9  del  D.lgs.  n.
155/2012,  per  quanto  concerne  la   soppressione   della   Sezione
Distaccata di Gaeta e 1'accorpamento dei Comuni di quest'  ultima  al
circondario  del  Tribunale  di  Cassino,  produrra'  un  inevitabile
"stallo" di tutti i procedimenti civili  e  penali  pendenti,  atteso
che, non essendo possibile alcun rinvio da parte di questa Sezione al
Tribunale  di  Cassino,  essendo  la  prima  una  articolazione   del
Tribunale di Latina, si verra' inevitabilmente a determinare, dopo il
13.9.2013, 1'interruzione di tutti i processi pendenti e non definiti
per quella data. 
    Ne consegue che la violazione dell'art. 25, comma 1, Costituzione
e' nel caso di specie assolutamente evidente e scontata, anche per la
totale mancanza di norme processuali che permettano  la  possibilita'
di  far  proseguire  i  giudizi  dinanzi  a  Giudici   di   tribunali
appartenenti ad altro circondario. D'  altronde,  il  verificarsi,  a
partire  dal  13.9.2013,  di  un  fermo,  per  un  periodo  di  tempo
indeterminabile  e  sicuramente  lungo,  di  tutti   i   procedimenti
attualmente pendenti presso la Sezione Distaccata di  Gaeta  e'  reso
ancor piu' certo dalla circostanza che la struttura  giudiziaria  che
ospita la Sezione cessera' di funzionare a far  data  dal  13.9.2013,
non essendo stato richiesto neppure,  da  parte  del  Presidente  del
Tribunale di Cassino, il  mantenimento  della  struttura  ex  art.  8
D.lgs. 155/2012. 
    Azzerata, pertanto, e' la certezza del  cittadino  residente  nei
Comuni  di  Gaeta,  Formia,   Itri,   Ponza,   Ventotene,   Minturno,
Castelforte, Santi Cosma  e  Damiano  e  Spigno  Saturnia  di  vedere
tutelati i propri diritti ed interessi da un organo di Giustizia gia'
preventivamente stabilito dall'ordinamento  e  indipendente  da  ogni
influenza  esterna,  donde  la  violazione  dell'art.  25,  comma  1,
Costituzione. 
6) Articolo 1, comma 2, della L. n. 148 del  2011  e  del  D.lgs.  n.
155/2012 - violazione ed elusione dell'art. 81 Costituzione. 
    L'art. 81 della Costituzione, prima della riforma intervenuta con
legge costituzionale 20.4.2012 n. 1, stabiliva che "ogni altra  legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i  mezzi  per  farvi
fronte" (4° comma). 
    L'art. 81 della Costituzione nuova stesura prescrive: "ogni legge
che importi nuovi o  maggiori  oneri  provvede  ai  mezzi  per  farvi
fronte". 
    La normativa costituzionale si preoccupava e si preoccupa che  il
Parlamento, quando approvi una legge, consideri ed  indichi  i  mezzi
per  dare  ad  essa  attuazione,  per  il  necessario  equilibrio  di
bilancio, oggi richiesto  in  modo  piu'  rigoroso  a  seguito  delle
prescrizioni dell'Unione Europea, tradotte nella legge costituzionale
20.4.2012 n. 1 che ha sostituito, con l'art. 1, il  precedente  testo
dell'art. 81. 
    E' in violazione o,  comunque,  in  elusione  delle  disposizioni
costituzionali una legge la quale affermi che non  derivino  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  pur  essendo  tali
spese  necessarie  per  l'attuazione  della  legge  e,  quindi,   non
provvedendo sui mezzi per farvi fronte. 
    L'art. 1, comma 2, lett. q), della L 14.9.2011  n.  148  prevede:
"dall'attuazione delle disposizioni di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica". 
    L'art. 10 del D.lgs  n.  155/2012,  ("Clausola  di  invarianza"),
recita: "Dal presente  provvedimento  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica.  All'attuazione  si
provvede nell'ambito delle risorse umane  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente". 
    Quest'ultima previsione gia' in  se'  appare  contrastare  e  non
osservare le prescrizioni della delega. 
    In ogni caso sussiste un  apprezzabile  fumus  di  violazione  o,
comunque, di elusione dell'art. 81 della Costituzione da parte  della
L. 148/2011 e del D.lgs n. 155/2012, sia per il precedente  4°  comma
che per l'attuale 3° comma, ovvero con  riguardo  alla  primigenia  e
all'attuale formulazione. E cio' perche': 
        a) il solo spostamento dei fascicoli dagli uffici  giudiziari
soppressi (nel caso di specie dalla Sezione Distaccata  di  Gaeta  al
Tribunale di Cassino) ai Tribunali  accorpanti  richiede  l'utilizzo,
quanto meno, di mezzi di trasporto e di personale, che  non  sono  in
dotazione agli uffici giudiziari, con  conseguente  esternalizzazione
ed appalto del servizio; 
        b) bisogna acquistare  ovvero  trasferire  mobili,  computer,
suppellettili, altri oggetti d'ufficio necessari per le cancellerie e
per i magistrati ed anche qui 1'acquisto ovvero il trasporto dei beni
non potra' avvenire con le dotazioni finanziarie e il personale degli
uffici giudiziari ed i mezzi in  loro  dotazione,  ma  corrispondendo
l'importo per lo svolgimento  di  questo  servizio  e  procedendo  ai
relativi acquisti con nuovi e maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica; 
        c) sono indispensabili interventi edilizi sulle strutture che
devono ricevere il personale degli uffici giudiziari soppressi ovvero
l'individuazione di altre strutture edilizie; 
        d) sara' necessario operare interventi per  mettere  in  rete
tutti i computer e procedere alla messa in  rete  di  tutti  i  dati,
potenziando il sistema informatico; 
        e)  occorrera'  che  le  finanze  pubbliche  sopportino   (in
aggiunta a quanto spese sino ad ora) le indennita'  di  trasferimento
dovute ex lege  ai  magistrati  che  dovranno  entrare  a  far  parte
dell'organico degli Uffici Giudiziari accorpanti, non ricorrendo, per
quanto concerne il caso che ci occupa, le condizioni dell'art. 5  del
D.lgs 155/2012, il quale non consente e non prevede il passaggio  dei
magistrati in servizio presso le sezioni distaccate  soppresse  a  un
diverso  ufficio  giudiziario  accorpante  il  territorio  di  queste
ultime. 
    Questi sono tutti costi e spese che si rilevano in via  di  primo
acchito e ad un esame anche solo superficiale, ma certamente vi  sono
altre voci che facilmente verranno  a  richiedersi  per  adeguare  un
ufficio giudiziario  sottodimensionato,  quale  e'  il  Tribunale  di
Cassino, a sostenere e sorreggere la domanda di giustizia proveniente
dal territorio accorpato e che  certo  il  ministero  avrebbe  dovuto
individuare  e  conteggiare,  rendendo  trasparente   (e   veritiera)
l'operazione. 
    Per il  caso  di  Cassino  si  pensi  che  l'attuale  Palazzo  di
Giustizia non e' in grado di ospitare tutti gli uffici gia'  presenti
ante riforma d.lgs. 155/2012,  tanto  da  aver  gia'  trasferito  gli
uffici UNEP e parte dell'attivita' giudiziaria presso locali reperiti
presso altro immobile. 
    E' di   tutta   evidenza   che   l'allocazione   del    personale
amministrativo  e  dei  magistrati  necessari  per  la   prosecuzione
dell'attivita' giudiziaria proveniente dal territorio  della  attuale
Sezione Distaccata di Gaeta, dell'utenza, degli avvocati (oltre 500),
cosi'  come  dei  fascicoli  degli  arredi  e  delle  strumentazioni,
comportera' necessariamente il reperimento di  nuovi  locali  (con  i
relativi   costi)   e   l'esecuzione   di   lavori   che   consentano
effettivamente l'accorpamento d'organico, dei fascicoli  e  dei  beni
strumentali. Dunque, la violazione dell'art.  81  della  Costituzione
(nelle due formulazioni) apre a spese non previste  e  alle  voragini
nei conti pubblici. 
    Anche sotto questi aspetti, la legge  delega  e  quella  delegata
paiono verosimilmente incostituzionali. 
    In conclusione, va rilevato che  tutti  i  profili  di  possibile
illegittimita'  costituzionale  della  legge  delega  (art.  1  legge
148/2011) si riverberano sul decreto legislativo delegato n. 155  del
7/9/2012, che da tale provvedimento trae esistenza  (e  che  tuttavia
presenta specifici vizi suoi propri relativi alla soppressione  della
Sezione  Distaccata  di  Gaeta  e  all'accorpamento  dei  Comuni   di
quest'ultima  al  Tribunale  di  Cassino)  alla  luce  di  tutte   le
osservazioni svolte. 
La  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale. 
    I dubbi circa il contrasto con la Costituzione  delle  norme  fin
qui esaminate sono, dunque, consistenti e la  segnalazione  dei  vizi
incostituzionali, all'esito della delibazione che precede, non appare
affatto pretestuosa:, le questioni sollevate non appaiono all'odierno
giudicante manifestamente infondate. 
La rilevanza delle questioni sollevate. 
    E' evidente la relazione tra le norme denunciate e l'esito  della
controversia. 
    Il dubbio di costituzionalita' investe, infatti, l'individuazione
del Giudice (il Tribunale  di  Latina  Sezione  Distaccata  di  Gaeta
ovvero il Tribunale di Cassino) che dovra' trattare  il  procedimento
penale de quo e, dunque, adottare la sentenza nel merito,  in  quanto
la successiva udienza di trattazione si svolgera' in un tempo in  cui
la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale  di  Latina,  in  virtu'
della previsione del decreto legislativo, sara'  stata  soppressa  ai
sensi dell'art. 11, secondo comma, D.lvo 155/2012 che recita:  "...Le
disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto", e cioe' dodici mesi dal 13 settembre 2012. 
    Ne consegue  che  cio'  costringerebbe  le  parti  processuali  a
cambiare Giudice in corso di causa. 
    Orbene, le  norme  in  oggetto  hanno  una  diretta  ed  evidente
incidenza rispetto alla decisione del presente giudizio,  concorrendo
a determinare "il giudice naturale" dello stesso. 
    L'interesse delle parti e', dunque, quello a non essere  distolte
dal giudice precostituito per legge (che allo stato e'  il  Tribunale
di Latina, attraverso la sua Sezione Distaccata di Gaeta), sulla base
di  norme  pur  aventi  valore  di   legge,   ma   costituzionalmente
illegittime per le ragioni sopra evidenziate (che lo individuano  nel
Tribunale di Cassino); interesse, peraltro, a sua volta di  rilevanza
costituzionale, alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost. 
    La decisione delle questioni di legittimita' costituzionale, come
sopra  prospettate,  si  pone,  pertanto,   come   pregiudiziale   ed
indispensabile rispetto alla decisione del presente giudizio. 
    La  Corte  costituzionale,  con  le  sentenze  n.  18/89   (sulla
responsabilita' civile dei magistrati) e n. 196/87  (sulla  obiezione
di coscienza del giudice tutelare in ordine alla autorizzazione delle
donne minorenni all'interruzione della gravidanza),  ha,  del  resto,
gia' riconosciuto che - ai fini dell'ammissibilita'  delle  questioni
di legittimita' sollevate - devono ritenersi rilevanti, ai  fini  del
giudizio,  anche  le  norme  che,  pur  non  direttamente  pertinenti
rispetto all'oggetto del giudizio, attengono, comunque,  allo  status
del Giudice,  alla  sua  composizione,  nonche',  in  generale,  alle
garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare. 
    La Corte ha affermato  che  «L'eventuale  incostituzionalita'  di
tali norme e' destinata ad  influire  su  ciascun  processo  pendente
davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione,  le
garanzie e i doveri: in sintesi, la "protezione" dell'esercizio della
funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti» (cfr sent.
n. 18/89, ed ancora Corte cost. 24 novembre 1982, n.  196;  4  luglio
1977, n. 125; 15 maggio 1974 n. 128). 
    La  protezione  dell'esercizio  della  funzione   giurisdizionale
influisce,  pertanto,  in  questi  casi,  su   ciascun   procedimento
pendente, nell'ambito (ed in ogni momento) del quale puo',  pertanto,
essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale. Dunque,
la  risoluzione  delle  questioni  di   legittimita'   costituzionale
sollevate  si  pone  in   rapporto   di   pregiudizialita'   rispetto
all'ulteriore corso del procedimento penale de quo, la cui udienza di
trattazione e' stata fissata in una  data  successiva  al  13.9.2013,
ossia quando la Sezione Distaccata di Gaeta non esistera' piu'. 
    Ne consegue che il presente procedimento  non  si  puo'  decidere
indipendentemente dalla risoluzione delle questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate, che, come tali, si pongono in  rapporto  di
pregiudizialita' con l'ulteriore trattazione.