IL TRIBUNALE Il Tribunale di Latina, Sezione Distaccata di Gaeta, nella persona del Giudice dr.ssa Carla Menichetti, all'udienza del 22.5.2013, nel procedimento a carico di Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che: - con decreto di citazione diretta a giudizio il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Latina ha convocato in giudizio Porzio Pompeo, Pesce Mario e Capone Silverio dinanzi la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina per rispondere dei reati di cui agli artt. 137, comma 11, del D.Lgs. 152/2006 e 650 c.p, ed altro; - alla prima udienza del 2.7.2012, verificata la regolarita' delle notifiche per tutti gli imputati, veniva dichiarata aperta l'istruttoria dibattimentale e il processo veniva rinviato all'udienza del 12.12.2012; - all'udienza del 12.12.2012 si procedeva ad escutere alcuni testimoni del Pubblico Ministero e veniva disposto il rinvio all'udienza del 17.4.2013 per proseguo istruttoria; - all'udienza del 17.4.2013, sentiti ulteriori due testimoni del Pubblico Ministero, si disponeva il rinvio all'udienza del 22.5.2013 per proseguo istruttoria; - all'esito dell'escussione dei testi presenti, il processo, stante l'assenza di altri testimoni regolarmente citati, veniva rinviato all'udienza dell'11.6.2014 per proseguo istruttoria e discussione. A questo punto, il difensore dell' imputato Capone Silverio, Avv. Luca Scipione (con 1'adesione anche di tutti gli altri difensori) atteso il rinvio del procedimento per il prosieguo istruttorio a data successiva al 13 settembre 2013, data oltre la quale, ex art. 9, comma 1, d.1vo 155/2012 «le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2», eccepiva l'incostituzionalita' dell'art. 1, comma 2, l. 148/2011 (in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli artt. 70, 72 e 77, comma 2, della Costituzione; eccepiva, altresi', l'incostituzionalita' degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) nelle parti relative alla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina disposta con l'elenco della Tabella A e all'inclusione dell'intero territorio della medesima sezione distaccata nel circondario del Tribunale di Cassino per effetto dell'Allegato 1 del decreto legislativo n. 155/2012, nonche' dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, comma 1, 76 e 97, comma 1, della Costituzione; eccepiva, infine, l'incostituzionalita' dell'art. 1, co. 2, legge 148/2011 e, con esso, del D.Igs. n. 155 del 7.9.2012 per violazione dell'art. 81 della Costituzione; Osserva Le questioni di legittimita' costituzionale sollevate. Giova premettere che gran parte delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate sono state vagliate da altri Tribunali, i quali, nel ritenerle rilevanti e non manifestamente infondate, hanno gia' trasmesso gli atti alla Corte costituzionale. Dunque, nel riportare sinteticamente quanto rilevato dalle difese degli imputati e gia' in parte ritenuto, sotto il profilo di legittimita' costituzionale, in analoghe questioni da altri Tribunali, si approfondira' ulteriormente la questione di costituzionalita' specificatamente mossa riguardo alla particolare situazione, generata dal D.lgs. 155/2012, di questa sezione distaccata di tribunale che, oltre ad essere stata soppressa, e' passata sotto la giurisdizione di altro tribunale, tra 1'altro ubicato in diversa provincia (Frosinone rispetto a Latina). 1) Decreto-legge n. 138 del 2011 e legge di conversione n. 148 del 2011 - violazione articoli 70, 72 e 77, comma secondo, della Costituzione. Il primo comma dell'art. 1 della legge 148/2011 prevede: «il decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge". Il secondo comma prevede: «Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza...». La Corte costituzionale gia' con sentenza n. 29 del 1995 ha affrontato i rapporti tra decreto-legge e legge di conversione. In particolare, cosi' come gia' in quella occasione ha affermato il principio per cui la legge di conversione non ha efficacia sanante ed il difetto dei presupposti della straordinaria necessita' ed urgenza concreta un vizio formale del procedimento normativo trasmissibile come tale alla stessa legge di conversione. In linea di continuita' tale orientamento e' stato espresso da altre decisioni della Corte costituzionale; da ultimo nelle Sentenze n. 171 del 2007, n. 128 del 2008, n. 355 del 2010 e n. 22 del 2012. In particolare, nella Sentenza n. 171 del 2007, e' stato affermato che la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessita' ed urgenza puo' essere oggetto di scrutinio (solo quando il difetto di tali presupposti sia evidente) su di un piano diverso da quello proprio del Parlamento in sede di conversione, perche' l'attribuzione al Governo della funzione legislativa ha carattere derogatorio ed e' compito della Corte preservare l'assetto delle fonti primarie, accertando se il riparto delle competenze tra Parlamento e Governo sia stato o meno alterato; la legge di conversione non sana dunque i vizi del decreto, di modo che il difetto dei casi straordinari di necessita' ed urgenza si traduce, dopo l'intervento parlamentare, in un vizio procedimentale della relativa legge. Tale orientamento e' stato affermato dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 128 del 2008, di conforme contenuto ed esteso, poi, successivamente, con la sentenza n. 355/2010, anche agli emendamenti aggiunti in sede di conversione del Parlamento. In particolare, con la citata Sentenza la Corte e' tornata su questa materia, riservandosi lo scrutinio sulla sussistenza dei presupposti di necessita' e di urgenza anche riguardo agli emendamenti aggiunti, in sede di conversione dal Parlamento, purche' questi siano omogenei rispetto ai contenuto del decreto-legge. A proposito degli emendamenti eterogenei - cioe' radicalmente estranei rispetto al decreto-legge ed ai presupposti di necessita' e di urgenza che lo hanno ispirato - tale sindacato e', dunque, escluso, ma non viene, altresi', affermato che l'introduzione ex novo, in sede di conversione, di disposizioni eccentriche sia, di per se', ammissibile. La Corte, pertanto, non si e' preclusa la possibilita' di intervenire in futuro, valutando la costituzionalita' degli emendamenti eterogenei, e cio' ha fatto con la sentenza n. 22 del 2012, ritenendo l'incostituzionalita' di talune disposizioni aggiunte al testo del decreto-legge solo durante la fase parlamentare della conversione, il percorso logico consta di quattro passaggi argomentativi: - e' dimostrata l'eterogeneita' delle norme impugnate, inserite in sede di conversione, rispetto al contenuto originario del decreto-legge; - e' rinvenuto nell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, il fondamento del requisito dell'omogeneita' del decreto-legge; - da tale requisito e' dedotta la necessaria omogeneita' della legge di conversione anch'essa imposta dall'art. 77, secondo comma, della Costituzione; - dal riconoscimento della necessaria omogeneita' della legge di conversione rispetto al decreto-legge viene tratta la conseguenza dell' incostituzionalita' delle norme introdotte in sede di conversione che siano del tutto eterogenee rispetto a quelle originariamente contenute nel decreto. Tale introduzione, infatti, implica la violazione delle norme procedimentali: solo ove sussistano i presupposti enunciati nel secondo comma dell'art. 77 della Costituzione e' consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall'art. 72 della Costituzione. I casi esaminati dalla Corte costituzionale nelle sentenze alle quali si e' fatto cenno appaiono assimilabili a quello in esame. In particolare, in relazione a quanto stabilito dall'art. 77, comma 2, della Costituzione, la lettura della clausola che accompagna l'adozione del decreto-legge n. 138 del 2011 (che testualmente recita: «ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di' Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno dell'occupazione») avrebbe dovuto dare conto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, in riferimento al tema della cd. "geografia giudiziaria"; tema , invece, originariamente del tutto estraneo e che e' stato introdotto solo successivamente all'approvazione parlamentare di un emendamento governativo proposto in sede di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011. Parrebbe, dunque, violata la norma procedimentale della Costituzione che limita l'adozione del decreto-legge ai soli casi di necessita' ed urgenza. La disciplina contenuta nel secondo comma dell'art. 1 della legge 148/2011, volta a riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, e' stata introdotta per la prima volta in sede di conversione ed in quanto del tutto eterogenea rispetto al corpo del decreto-legge convertito, appare qualificabile come "norma intrusa", ovvero che introduce una nuova disciplina (e, propriamente, una delega al Governo a legiferare con successivi decreti legislativi in materia di riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio) evidentemente estranea all'insieme delle altre disposizioni di legge che il primo comma dell'art. 1 provvede a convertire. Sul punto specifico si e' recentemente espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 22 del 16.2.2012, con la quale definitivamente si stabilisce che «La semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario, non vale a trasmettere, per cio' solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto e di finalita'. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potesta' legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalita' del decreto, spezza il legame logico giuridico tra la valutazione fatta dal governo dell'urgenza del provvedere ed i "provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del "caso" straordinario di necessita' e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validita' prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il "caso" che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera causalita' temporale. I cosiddetti decreti "mille proroghe", che vengono convertiti in legge dalle Camere, sebbene attengano ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti - pur attinenti ad oggetti e materie diversi - che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Del tutto estranea a tali interventi e' la disciplina "a regime" di materie o settori di materie rispetto alle quali non puo' valere il medesimo presupposto della necessita' temporale e che possono quindi essere oggetto del normale esercizio del potere di iniziativa legislativa, di cui all'art. 71 Cost. Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessita' e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta, invece, in contrasto con l'art. 77 Cost., la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalita' eterogenei, in ragione dei presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneita' del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessita' e urgenza, deve essere osservato dalla legge di conversione di un decreto-legge e' pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, quater del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011 n. 10 nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) in quanto le norme impugnate, inserite nel corso del procedimento di conversione del D.L. n. 225/2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalita' del medesimo». Cio' posto, come sopra gia' accennato, la norma "intrusa" non ha direttamente disciplinato la materia perche' la riorganizzazione territoriale e' stata delegata al Governo. Come e' noto l'art. 72, comma 4°, della Costituzione impone per i disegni di legge di delegazione legislativa il ricorso alla procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera che, ai sensi del 1° comma della norma, consiste nel previo esame in commissione (sede referente) e successivo passaggio in Aula, dove il disegno viene approvato articolo per articolo e con votazione filiale. La delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari e' stata approvata in prima lettura dal Senato della Repubblica il 7 settembre 2011, durante l'iter del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 138/2011. Il procedimento legislativo di conversione, si e' poi concluso con la successiva deliberazione della Camera dei Deputati. Entrambi i passaggi parlamentari sono stati caratterizzati dai fatto che il Governo ha posto la questione di fiducia. Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge che l'emendamento governativo sulla riorganizzazione territoriale delle circoscrizioni giudiziarie e' stato presentato in aula ed e' stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio, per la valutazione degli aspetti di copertura finanziaria: e' del tutto mancato, dunque, il passaggio necessario dell'esame da parte della commissione referente. Si legge, infatti, nel predetto resoconto, come il Presidente della Commissione abbia informato che «durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 2887, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il Governo ha presentato l'emendamento n. 1900 sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento stesso e' stato trasmesso dal Presidente del Senato affinche', in relazione all'art. 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la commissione bilancio possa informare l'assemblea circa i profili di copertura finanziaria». Dunque, la sequenza procedimentale delineata nella Costituzione (decreto-legge seguito da legge di conversione) e' stata sostituita con una sequenza diversa (decreto-legge, seguito da legge di conversione, seguita, a sua volta, da decreto legislativo, delegato), inoltre, in una materia del tutto estranea al decreto convertito, ma riferita ad altro e diverso decreto gia' convertito con altra legge. Parrebbero, dunque, violati sia l'iter ordinario di formazione legislativa (artt. 70 e 72, primo e quarto comma, della Costituzione) sia l'iter previsto per la decretazione d'urgenza (art. 77, secondo comma, della Costituzione). 2) Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - eccesso rispetto ai criteri direttivi fissati nella legge delega - violazione dell'art. 76 della Costituzione. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede: «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto». Nell'elenco della tabella A e' compresa la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina. Di poi, l'art. 2, comma 1 lett, a) del decreto legislativo n. 155/2012 prevede ancora: «Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto». Nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 155, che ha sostituito la tabella A del r.d. n. 12 del 30.1.1941, i comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, attualmente ricompresi nel circondario del Tribunale di Latina (Sezione Distaccata di Gaeta), sono passati nel circondario giudiziario del Tribunale di Cassino. I dubbi di legittimita' costituzionale espressi in relazione alla legge delega inducono a prospettare la illegittimita' consequenziale del decreto legislativo. Inoltre, tale decreto, per la parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e con l'allegato 1 l'accorpamento del territorio della medesima sezione al Tribunale di Cassino, sembra porsi in contrasto con i criteri ed i principi direttivi di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b), d) ed e) della legge n. 148/2011 violando, cosi', l'art. 76 della Costituzione. In particolare, la lettera b) prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale nonche' alla necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane», secondo la lettera d), «si deve procedere alla soppressione ovvero alla, riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b)», la lettera e) stabilisce che, nel perseguire le finalita' di cui ai punti che precedono, si assuma «...come prioritaria linea di intervento...il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni». Nel caso de quo, alcuno degli elencati criteri e' stato oggetto di attenzione da parte del Legislatore che, lo ribadiamo, con la tabella A e l'allegato 1 del decreto legislativo n. 155/2012 ha, rispettivamente, soppresso la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e accorpato il territorio dei comuni di quest'ultima (Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia) dal Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino, appartenente a Provincia diversa. Va evidenziato che, in tal modo, i residenti (utenti e avvocati) dei Comuni ricadenti nel circondario della attuale Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, per ottenere risposta dalla Giurisdizione ordinaria, sia civile che penale, devono fare riferimento, a causa del disposto accorpamento al Tribunale di Cassino, ad uffici giudiziari diversi a seconda della tipologia e della natura delle controversie, nonche' ad uffici amministrativi, stante la diversa Provincia, appartenenti alla competenza del Tribunale di Latina. A titolo esemplificativo basti pensare che: - i procedimenti ordinari civili e penali verranno trattati dal Tribunale di Cassino; - i riesami reali verranno trattati dal Tribunale di Frosinone (vista la competenza del distretto provinciale ex art. 324 c.p.p.); - le misure di prevenzione verranno trattate dal Tribunale di Latina (si segue la provincia di dimora del proposto); - i riesami personali verranno trattati dal Tribunale di Roma; - le cause civili di previdenza e quelle contro Enti gestori dei servizi verranno tutte trattate dal Tribunale di Latina. A tal proposito, non puo' neppure ignorarsi, sempre a titolo esemplificativo, la scissione che inevitabilmente verrebbe a crearsi tra l'iter amministrativo e l'iter giurisdizionale con riferimento, per esempio, alle violazioni del codice della strada a seguito della cui contestazione, ove commesse nel territorio della Provincia di Latina, in particolare nel territorio della soppressa Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, il ricorso amministrativo andrebbe a proporsi dinanzi alla Prefettura del Comune di Latina, laddove, invece, il ricorso giurisdizionale andrebbe a proporsi dinanzi al Tribunale di Cassino, appartenente a differente territorio provinciale (Frosinone). D'altronde, in generale, quasi tutti gli uffici correlati allo svolgimento dell'attivita' giudiziaria interessante il territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, quali Prefettura, Questura, Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Enti gestori di servizi pubblici, Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Commissione Tributaria provinciale e regionale e Tribunale Amministrativo Regionale sono ubicati nella citta' di Latina (capoluogo di provincia), ossia a oltre 130 chilometri di distanza dal Tribunale di Cassino, cosicche' a utenti e avvocati sara' reso impossibile, sia sotto il profilo logistico che economico, l'accesso organico, omogeneo ed equilibrato sia al presidio giudiziario di Cassino, sia alla domanda di giustizia e sia all'offerta di giustizia. Orbene, la scelta governativa di accorpare i comuni dell'attuale circondario della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina a quello di Tribunale di Cassino non e' in sintonia con i criteri guida della legge delega. Ed invero, la linea prioritaria di intervento, secondo quanto espressamente statuito all'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 148/2011 e' quella del riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale. Nel caso di specie, invece, il decreto delegato, nel prevedere l'accorpamento di nove comuni appartenenti ad un Tribunale avente sede nella provincia di Latina a quello di un Tribunale avente sede nella provincia di Frosinone, sembra eccedere i limiti del potere normativo delegato, di guisa che la norma adottata non potrebbe sottrarsi a censure dl incostituzionalita', con possibili ricadute anche sulla validita' dei processi che saranno celebrati. Del resto, sarebbe stato in linea con i criteri dettati dalla lettera e) dell'art. 1, secondo comma, della 1. 148/2011, che individua lo spazio della riorganizzazione delegata nella medesima «area provinciale», lasciare le competenze giurisdizionali sui comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Latina (comprendente la attuale Sezione Distaccata di Gaeta) e non, di certo, procedere, andando oltre a quanto previsto dalla suddetta delegazione legislativa, al passaggio ad un tribunale di primo grado non provinciale, quale e' il Tribunale di Cassino, avente sede nella diversa Provincia di Frosinone. In altri termini sarebbe stato opportuno ed in linea con i criteri guida, nel rispetto della medesima "area provinciale" della Provincia di Latina, delineare una nuova riorganizzazione all'interno dello stesso Tribunale di Latina, disponendo (ad esempio) 1'accorpamento delle due sezioni distaccate attualmente esistenti (Gaeta e Terracina) ovvero concentrando tutta l'attivita' nella sede centrale del Tribunale di Latina, giammai accorpare una rilevante parte del territorio della Provincia di Latina, precisamente quello dei nove Comuni attualmente ricadenti nella Sezione Distaccata di Gaeta e aventi una popolazione di oltre 105.000 abitanti, ad un tribunale di primo grado non provinciale, quale e' il Tribunale di Cassino, avente sede nella diversa provincia di Frosinone. Vanno, infatti, evidenziate le caratteristiche peculiari del territorio - grande estensione costiera, crocevia fra Campania e Lazio e assenza assoluta di mezzi di comunicazione pubblici e di infrastrutture ferroviarie ancor di piu' con il Tribunale di Cassino. Al riguardo, va sottolineato che non vi e' alcun collegamento ferroviario tra i comuni del territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta e il Tribunale di Cassino e, vieppiu', che tra i nove comuni ricadenti nella circoscrizione della Sezione Distaccata di Gaeta ve ne sono due insulari, Ventotene e Ponza, i quali, oltre a non fruire con Cassino di alcun collegamento ferroviario sulla terraferma, presentano notevoli disagi per raggiungere la sede del Tribunale di Cassino, a differenza invece del collegamento per Gaeta (porto di Gaeta) e per Latina (linea ferroviaria). Ed ancora, si consideri che il Tribunale di Cassino, pure alla luce del D.M. del 18.4.2013, ha un organico di 21 giudici (1+1+19) mentre quello di Latina ha un organico di 39 giudici (1+3+35), onde 1' accorpamento dei comuni della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, che conta allo stato 3 giudici, sarebbe, comunque, inidoneo ad assicurare effettive condizioni di efficienza del servizio giustizia. Senza sottacere, al riguardo, che 1' inidoneita' del Tribunale di Cassino ad offrire un servizio giustizia efficiente ed adeguato e' stato evidenziato dal Gruppo di studio istituito il 13.10.2011 dal Ministero della Giustizia a seguito della delegazione legislativa, il quale, nella relazione finale del 12.3.2012, riteneva che avesse un organico insufficiente per essere mantenuto. In sostanza, se e' vero, come risulta dalla norme, che la succitata lettera e) individua come principio e criterio direttivo di carattere generale quello di assumere come prioritaria linea di intervento il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale, siffatti principi e criteri direttivi avrebbero imposto che le competenze giudiziarie sui nove comuni dell'attuale Sezione Distaccata di Gaeta rimanessero all'interno della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Latina. Orbene, alcun criterio direttivo della legge delega autorizzava un accorpamento dei comuni dell'attuale Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina al Tribunale di Cassino. Infine, con la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, non sono stati affatto rispettati, essendo stata disposta dal Governo con la tabella A insieme alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale esistenti, i criteri e gli indirizzi contenuti nella delegazione legislativa e, precisamente, quelli statuiti dal combinato delle lettere b) e d) dell'art. 1, comma secondo, della legge n. 148/2011. In effetti, sebbene la suddetta lettera d) preveda anche la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, tale delega deve seguire a tal fine, cosi' come in essa espressamente previsto, comunque il rispetto dei criteri e degli indirizzi della precedente lettera b), ossia i criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione dei territori, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini d'utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale. D'altro canto, siffatta ratio della riforma e' resa palese non solo dalla lettera della delegazione legislativa in discorso, ma anche dai lavori affidati dallo stesso Ministero della Giustizia ad un Gruppo di lavoro istituito all'uopo il 13.10.2011, avente proprio l'obiettivo di individuare, cosi' come avvenuto con la relazione finale del 12.3.2012, i predetti criteri oggettivi ed omogenei. Ora, a prescindere dalla circostanza che la soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, tra cui la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, e' avvenuta senza assolutamente tener conto di alcuno dei criteri oggettivi ed omogenei indicati nella delega, non va nello specifico sottaciuto neppure come, secondo la relazione finale redatta il 12.3.2012 dal Gruppo di studio ministeriale, la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina era in possesso di tutti i requisiti per essere mantenuta. Difatti, era rispettato il criterio della popolazione (85.490 abitanti), essendo di oltre 105.000, e il criterio delle sopravvenienze (2269), essendo di oltre 3600. Ne consegue che sembra essere stato violato il disposto di cui all'art. 76 della Costituzione per avere il Governo emanato un provvedimento legislativo in violazione dei principi e dei criteri direttivi previsti nella legge delega. 3) Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 97 e 24 della Costituzione. I pubblici uffici devono essere organizzati in modo che sia assicurato il buon andamento dell'amministrazione. D'altra parte, obiettivo dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 148/2011, e' quello di realizzare "...risparmi di spesa ed incrementi di efficienza..". Dunque, nel caso di specie, sembrerebbero essere stati violati i criteri dettati dalla stessa legge e relativi al miglior funzionamento della giustizia: ne deriverebbe la consequenziale violazione del principio costituzionale del buon andamento ovvero del diritto alla tutela giudiziaria effettiva. Inoltre, non vi sono evidenze circa l'obiettivo del risparmio economico che sarebbe realizzato con la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina e/o con l'accorpamento al Tribunale di Cassino del territorio dei comuni ricadenti attualmente nella medesima sezione distaccata, mentre e' certo che vi saranno costi di trasferimento e che un bene pubblico quale il palazzo di giustizia, tra l'altro inaugurato da poco piu' di cinque anni, restera' inutilizzato. Orbene, l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia al circondario giudiziario del Tribunale di Cassino non ha comportato risparmi di spesa ne' incrementi di efficienza. Di contro, va segnalata ancora una volta la effettiva difficolta' per i cittadini e gli avvocati residenti ed operanti nel circondario della attuale Sezione Distaccata di Gaeta di raggiungere il Tribunale di Cassino, con conseguente compromissioni per i primi del diritto di difesa e per i secondi di esercitare in modo possibile la propria attivita' professionale. A riguardo, gia' sono state indicate innanzi tutte le difficolta' e le assenze (linea ferroviaria) di collegamento tra i comuni "accorpati" col Tribunale di Cassino e l'estremo frazionamento degli uffici giudiziari competenti a seconda della tipologia dei giudizi (Cassino, Latina, Frosinone e Roma), nonche' il totale slacciamento di tutti gli uffici amministrativi e delle Forze dell'Ordine (Prefettura, Questura, Comandi Provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, Enti gestori di servizi pubblici, Agenzia delle Entrate, Conservatoria dei Registri Immobiliari, Camera di Commercio, Commissione Tributaria provinciale e regionale e Tribunale Amministrativo Regionale) di riferimento per i comuni accorpati al Tribunale di Cassino, essendo tutti ubicati nel Comune di Latina e a oltre 130 chilometri dalla sede di tribunale. 4) Articoli 1, nella parte in cui prevede con la tabella A la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta, e 2, nella parte in cui prevede con l'allegato 1 l'accorpamento dei comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Coma e Damiano e Spigno Saturnia al Tribunale di Cassino, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tutte le violazioni dei criteri posti dalla legge delega, in particolar modo il criterio direttivo di cui alla lett. e) dell'art. 1, potrebbe risolversi, in concreto, anche nella violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ed invero, il diverso trattamento riservato agli utenti della Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, i comuni del cui circondario sono stati accorpati al circondario di un tribunale di altra provincia, rispetto a quelli di analoghe sezioni distaccate soppresse appare arbitrario in quanto non trova fondamento in alcuna disposizione di legge ed irrazionale in quanto non assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore delegante. Gli utenti della attuale Sezione Distaccata di Gaeta perdono, essendo l'unico caso di accorpamento ad un tribunale di primo grado di altra provincia, la possibilita' di usufruire in modo razionale, omogeneo e contiguo di tutti gli uffici e i servizi di natura provinciale esistenti nella Provincia di Latina, dovendo invece, va ricordato, rivolgersi, per ottenere risposta di Giurisdizione ordinaria, sia civile sia penale, a plurimi, diversi e distanti uffici giudiziari (Cassino, Latina, Frosinone e Roma), molti dei quali ubicati in province differenti. 5) Articoli 1, in parte de qua, 2, in parte de qua, e 9 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 (in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012) - violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione. Le norme richiamate sarebbero, altresi', in contrasto con il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione, in quanto la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal Giudice naturale precostituito per legge. Cio' tanto piu', in quanto l'art. 9 del D. lgs 155/2012 prevede che le cause pendenti avanti ad un ufficio destinato alla soppressione alla data di entrata in vigore del provvedimento, siano devolute al Tribunale accorpante e, conseguentemente, i rinvii di udienza a data successiva al 13.9.2013 siano fatti al nuovo Giudice competente. In effetti, la disposizione appare presa disattendendo la necessita', sancita dall'art. 25 l° comma Cost. di precostituzione del Giudice investito del processo, che comporta che il legislatore detti la disciplina della competenza prima del fatto da giudicare e non con come norma sopravveniente addirittura al processo gia' iniziato. E' noto al riguardo che la giurisprudenza costituzionale ha contribuito alla migliore interpretazione dell'art. 25 comma 1 della Costituzione con sentenze, talvolta, che hanno richiamato l'attenzione sul "diritto alla certezza che a giudicare non sara' un Giudice creato a posteriori in relazione ad un fatto gia' verificatosi" (sentenza n. 88 del 1962) e, in qualche altro caso, che hanno manifestato una particolare sensibilita' nei confronti degli interventi legislativi che incidono sulla competenza (sentenza n. 452 del 1997) a condizione pero' che si riesca a contemperare "obiettivita' ed imparzialita' con continuita' e prontezza delle funzioni" (sentenza n. 272 del 1998). Orbene, non si vuole nella specie opporre resistenza ad una novella che articoli diversamente la competenza tra gli uffici giudiziari. Invero, si contesta il percorso che ha violato, per numerosi aspetti, diverse disposizioni costituzionali (artt. 3, 24, 76, comma 1, 97) e che nei fatti e' irragionevole anche perche' incide negativamente sulla "continuita' e sulla prontezza delle funzioni" (Corte costituzionale n. 272 del 1998) degli uffici giudiziari senza produrre alcun beneficio per i cittadini ne' dal punto di vista dell'accesso alla giustizia, ne' per quel che concerne la riduzione dei costi degli apparati giudiziari, ne' in relazione al tema della durata ragionevole del processo. Va evidenziato, a tal proposito, che 1'art. 9 del D.lgs. n. 155/2012, per quanto concerne la soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta e 1'accorpamento dei Comuni di quest' ultima al circondario del Tribunale di Cassino, produrra' un inevitabile "stallo" di tutti i procedimenti civili e penali pendenti, atteso che, non essendo possibile alcun rinvio da parte di questa Sezione al Tribunale di Cassino, essendo la prima una articolazione del Tribunale di Latina, si verra' inevitabilmente a determinare, dopo il 13.9.2013, 1'interruzione di tutti i processi pendenti e non definiti per quella data. Ne consegue che la violazione dell'art. 25, comma 1, Costituzione e' nel caso di specie assolutamente evidente e scontata, anche per la totale mancanza di norme processuali che permettano la possibilita' di far proseguire i giudizi dinanzi a Giudici di tribunali appartenenti ad altro circondario. D' altronde, il verificarsi, a partire dal 13.9.2013, di un fermo, per un periodo di tempo indeterminabile e sicuramente lungo, di tutti i procedimenti attualmente pendenti presso la Sezione Distaccata di Gaeta e' reso ancor piu' certo dalla circostanza che la struttura giudiziaria che ospita la Sezione cessera' di funzionare a far data dal 13.9.2013, non essendo stato richiesto neppure, da parte del Presidente del Tribunale di Cassino, il mantenimento della struttura ex art. 8 D.lgs. 155/2012. Azzerata, pertanto, e' la certezza del cittadino residente nei Comuni di Gaeta, Formia, Itri, Ponza, Ventotene, Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia di vedere tutelati i propri diritti ed interessi da un organo di Giustizia gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, donde la violazione dell'art. 25, comma 1, Costituzione. 6) Articolo 1, comma 2, della L. n. 148 del 2011 e del D.lgs. n. 155/2012 - violazione ed elusione dell'art. 81 Costituzione. L'art. 81 della Costituzione, prima della riforma intervenuta con legge costituzionale 20.4.2012 n. 1, stabiliva che "ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte" (4° comma). L'art. 81 della Costituzione nuova stesura prescrive: "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte". La normativa costituzionale si preoccupava e si preoccupa che il Parlamento, quando approvi una legge, consideri ed indichi i mezzi per dare ad essa attuazione, per il necessario equilibrio di bilancio, oggi richiesto in modo piu' rigoroso a seguito delle prescrizioni dell'Unione Europea, tradotte nella legge costituzionale 20.4.2012 n. 1 che ha sostituito, con l'art. 1, il precedente testo dell'art. 81. E' in violazione o, comunque, in elusione delle disposizioni costituzionali una legge la quale affermi che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pur essendo tali spese necessarie per l'attuazione della legge e, quindi, non provvedendo sui mezzi per farvi fronte. L'art. 1, comma 2, lett. q), della L 14.9.2011 n. 148 prevede: "dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica". L'art. 10 del D.lgs n. 155/2012, ("Clausola di invarianza"), recita: "Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Quest'ultima previsione gia' in se' appare contrastare e non osservare le prescrizioni della delega. In ogni caso sussiste un apprezzabile fumus di violazione o, comunque, di elusione dell'art. 81 della Costituzione da parte della L. 148/2011 e del D.lgs n. 155/2012, sia per il precedente 4° comma che per l'attuale 3° comma, ovvero con riguardo alla primigenia e all'attuale formulazione. E cio' perche': a) il solo spostamento dei fascicoli dagli uffici giudiziari soppressi (nel caso di specie dalla Sezione Distaccata di Gaeta al Tribunale di Cassino) ai Tribunali accorpanti richiede l'utilizzo, quanto meno, di mezzi di trasporto e di personale, che non sono in dotazione agli uffici giudiziari, con conseguente esternalizzazione ed appalto del servizio; b) bisogna acquistare ovvero trasferire mobili, computer, suppellettili, altri oggetti d'ufficio necessari per le cancellerie e per i magistrati ed anche qui 1'acquisto ovvero il trasporto dei beni non potra' avvenire con le dotazioni finanziarie e il personale degli uffici giudiziari ed i mezzi in loro dotazione, ma corrispondendo l'importo per lo svolgimento di questo servizio e procedendo ai relativi acquisti con nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) sono indispensabili interventi edilizi sulle strutture che devono ricevere il personale degli uffici giudiziari soppressi ovvero l'individuazione di altre strutture edilizie; d) sara' necessario operare interventi per mettere in rete tutti i computer e procedere alla messa in rete di tutti i dati, potenziando il sistema informatico; e) occorrera' che le finanze pubbliche sopportino (in aggiunta a quanto spese sino ad ora) le indennita' di trasferimento dovute ex lege ai magistrati che dovranno entrare a far parte dell'organico degli Uffici Giudiziari accorpanti, non ricorrendo, per quanto concerne il caso che ci occupa, le condizioni dell'art. 5 del D.lgs 155/2012, il quale non consente e non prevede il passaggio dei magistrati in servizio presso le sezioni distaccate soppresse a un diverso ufficio giudiziario accorpante il territorio di queste ultime. Questi sono tutti costi e spese che si rilevano in via di primo acchito e ad un esame anche solo superficiale, ma certamente vi sono altre voci che facilmente verranno a richiedersi per adeguare un ufficio giudiziario sottodimensionato, quale e' il Tribunale di Cassino, a sostenere e sorreggere la domanda di giustizia proveniente dal territorio accorpato e che certo il ministero avrebbe dovuto individuare e conteggiare, rendendo trasparente (e veritiera) l'operazione. Per il caso di Cassino si pensi che l'attuale Palazzo di Giustizia non e' in grado di ospitare tutti gli uffici gia' presenti ante riforma d.lgs. 155/2012, tanto da aver gia' trasferito gli uffici UNEP e parte dell'attivita' giudiziaria presso locali reperiti presso altro immobile. E' di tutta evidenza che l'allocazione del personale amministrativo e dei magistrati necessari per la prosecuzione dell'attivita' giudiziaria proveniente dal territorio della attuale Sezione Distaccata di Gaeta, dell'utenza, degli avvocati (oltre 500), cosi' come dei fascicoli degli arredi e delle strumentazioni, comportera' necessariamente il reperimento di nuovi locali (con i relativi costi) e l'esecuzione di lavori che consentano effettivamente l'accorpamento d'organico, dei fascicoli e dei beni strumentali. Dunque, la violazione dell'art. 81 della Costituzione (nelle due formulazioni) apre a spese non previste e alle voragini nei conti pubblici. Anche sotto questi aspetti, la legge delega e quella delegata paiono verosimilmente incostituzionali. In conclusione, va rilevato che tutti i profili di possibile illegittimita' costituzionale della legge delega (art. 1 legge 148/2011) si riverberano sul decreto legislativo delegato n. 155 del 7/9/2012, che da tale provvedimento trae esistenza (e che tuttavia presenta specifici vizi suoi propri relativi alla soppressione della Sezione Distaccata di Gaeta e all'accorpamento dei Comuni di quest'ultima al Tribunale di Cassino) alla luce di tutte le osservazioni svolte. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale. I dubbi circa il contrasto con la Costituzione delle norme fin qui esaminate sono, dunque, consistenti e la segnalazione dei vizi incostituzionali, all'esito della delibazione che precede, non appare affatto pretestuosa:, le questioni sollevate non appaiono all'odierno giudicante manifestamente infondate. La rilevanza delle questioni sollevate. E' evidente la relazione tra le norme denunciate e l'esito della controversia. Il dubbio di costituzionalita' investe, infatti, l'individuazione del Giudice (il Tribunale di Latina Sezione Distaccata di Gaeta ovvero il Tribunale di Cassino) che dovra' trattare il procedimento penale de quo e, dunque, adottare la sentenza nel merito, in quanto la successiva udienza di trattazione si svolgera' in un tempo in cui la Sezione Distaccata di Gaeta del Tribunale di Latina, in virtu' della previsione del decreto legislativo, sara' stata soppressa ai sensi dell'art. 11, secondo comma, D.lvo 155/2012 che recita: "...Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto", e cioe' dodici mesi dal 13 settembre 2012. Ne consegue che cio' costringerebbe le parti processuali a cambiare Giudice in corso di causa. Orbene, le norme in oggetto hanno una diretta ed evidente incidenza rispetto alla decisione del presente giudizio, concorrendo a determinare "il giudice naturale" dello stesso. L'interesse delle parti e', dunque, quello a non essere distolte dal giudice precostituito per legge (che allo stato e' il Tribunale di Latina, attraverso la sua Sezione Distaccata di Gaeta), sulla base di norme pur aventi valore di legge, ma costituzionalmente illegittime per le ragioni sopra evidenziate (che lo individuano nel Tribunale di Cassino); interesse, peraltro, a sua volta di rilevanza costituzionale, alla stregua dell'art. 25, primo comma, Cost. La decisione delle questioni di legittimita' costituzionale, come sopra prospettate, si pone, pertanto, come pregiudiziale ed indispensabile rispetto alla decisione del presente giudizio. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 18/89 (sulla responsabilita' civile dei magistrati) e n. 196/87 (sulla obiezione di coscienza del giudice tutelare in ordine alla autorizzazione delle donne minorenni all'interruzione della gravidanza), ha, del resto, gia' riconosciuto che - ai fini dell'ammissibilita' delle questioni di legittimita' sollevate - devono ritenersi rilevanti, ai fini del giudizio, anche le norme che, pur non direttamente pertinenti rispetto all'oggetto del giudizio, attengono, comunque, allo status del Giudice, alla sua composizione, nonche', in generale, alle garanzie ed ai doveri che riguardano il suo operare. La Corte ha affermato che «L'eventuale incostituzionalita' di tali norme e' destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo status, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti» (cfr sent. n. 18/89, ed ancora Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974 n. 128). La protezione dell'esercizio della funzione giurisdizionale influisce, pertanto, in questi casi, su ciascun procedimento pendente, nell'ambito (ed in ogni momento) del quale puo', pertanto, essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale. Dunque, la risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate si pone in rapporto di pregiudizialita' rispetto all'ulteriore corso del procedimento penale de quo, la cui udienza di trattazione e' stata fissata in una data successiva al 13.9.2013, ossia quando la Sezione Distaccata di Gaeta non esistera' piu'. Ne consegue che il presente procedimento non si puo' decidere indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, che, come tali, si pongono in rapporto di pregiudizialita' con l'ulteriore trattazione.