IL TRIBUNALE Il presente procedimento, iscritto in relazione al delitto di peculato a nome di G. P., ha visto una prima richiesta di archiviazione in data 8 aprile 2008; il Gip., con decreto del 17 maggio 2008, ha fissato l'udienza camerale, ai sensi dell'art. 409 cpp., ad esito della quale il 10 luglio 2008 ha disposto che il P.M. formulasse entro dieci giorni l'imputazione di peculato nei confronti dell'indagato. Il Requirente, tuttavia, dopo avere fatto notificare a costui avviso di conclusione delle indagini preliminari datato 2 settembre 2008, a seguito del deposito di memoria difensiva in data 5 novembre 2008 delegava l'interrogatorio del P., assunto il quale il 21 gennaio 2009 depositava nuova richiesta di archiviazione. Il Gip. fissava quindi nuova udienza camerale, celebrata la quale il 21 maggio 2009 ribadiva l'ordinanza di imputazione coatta, segnalando anche in fatto quale dovesse essere l'oggetto dell'imputazione. Il Requirente, tuttavia, dopo avere notificato al P. ulteriore avviso di conclusione delle indagini preliminari, ricevuta nuova memoria difensiva delegava ulteriore interrogatorio dell'indagato; si procedeva anche all'esame di una persona informata. Ad esito, il P.M. il 25 novembre 2011 ha per la terza volta chiesto l'archiviazione. Il Giudice si trova quindi davanti all'alternativa di fissare una nuova udienza ex art. 409 cpp, per ulteriormente disporre che il Requirente formuli l'imputazione, con la concreta possibilita' di stallo procedimentale, o di subire quella che potrebbe essere definita un'archiviazione coatta. Non ignora, infatti, il Giudice che, nel diritto vivente, superando un'originaria impostazione piu' aderente - a parere di chi scrive - allo spirito e alla lettera dell'art. 409, 5° comma, cpp. (1) , si sia affermata un'interpretazione, secondo cui, qualora P.M. omettesse di formulare l'imputazione ordinata dal Gip., il Giudice sarebbe obbligato ad archiviare la notizia di reato (2) . Reputa questo Giudice che siffatta interpretazione dell'art. 409, quinto comma, cpp., di oggettiva rilevanza nel caso di specie, sia in palese contraddizione con l'art. 112 Costituzione, che obbliga il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale. Tanto piu' che, nel caso in esame, l'obbligo e' sancito dal Giudice terzo e imparziale, il cui intervento e' ex art. 409 cpp. previsto proprio a tutela del rispetto del principio costituzionale citato. Nell'interpretazione "vivente" qui avversata, peraltro, si potrebbe ravvisare anche la violazione dell'ulteriore parametro costituzionale fissato dall'art. 111, giacche' essa legittima una singolare preminenza della valutazione di una delle Parti del procedimento rispetto a quella della Giurisdizione. La questione di costituzionalita', oggi sollevata d'ufficio, non e' ritenuta, per le ragioni esposte, manifestamente infondata. Se ne ribadisce la rilevanza, giacche' il Giudice ha gia' fatto "inutilmente" applicazione nel procedimento dell'art. 409, quinto comma, cpp. nella sua interpretazione ritenuta costituzionalmente orientata, la quale tuttavia non e' condivisa dai Giudici di legittimita'. Ne' servirebbe, anzi si tradurrebbe in un'inutile dispendio di risorse procedimentali, "sollecitare" l'intervento attivo del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello - sollecitazione non prevista da alcuna norma, ma che potrebbe essere ritenuta anch'essa in qualche misura introdotta nel sistema dal diritto vivente - giacche' tale Autorita' e' compiutamente informata della vicenda e dunque delle ripetute valutazioni "negative" del P.M. varesino, avendo ricevuto le comunicazioni di ben due avvisi di fissazione delle due udienze camerali fissate ex art. 409, terzo comma, cpp., relative alla stessa questione procedimentale; deve pertanto fondatamente e ragionevolmente ritenersi - a meno di non volere, contrariamente a quanto convintamente ritenuto dal Giudice, concludere per la sostanziale inefficacia e inutilita' della comunicazione prevista dal terzo comma dell'art. 409 cpp. o che il P.G. non valuti a fondo il merito delle comunicazioni ricevute - che il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello sia stato della stessa opinione del Requirente locale ed abbia pertanto consapevolmente deciso di non avocare le indagini ai sensi dell'art. 412, comma 2, cpp. e di non esercitare quindi autonomamente l'azione penale, nonostante la duplice ordinanza del remittente. Il menzionato diritto vivente, infine, rende ragionevolmente inapplicabile in concreto anche la "sanzione" procedimentale di cui all'art. 124 cpp.. (1) Il riferimento e' a Cass, I, 12 luglio 1991, n. 3217, ric.. Confl. comp. G.I.P. Pret. e P.M. Torino in proc. Coperino ed altri, secondo cui «nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'archiviazione, indichi al P.M. le ulteriori indagini da espletare costui e' certamente tenuto ad adempiere a quanto richiesto dal giudice. A garanzia contro l'inerzia del P.M. e' stato previsto il potere di avocazione ad opera del Procuratore Generale. Peraltro nell'ipotesi in cui l'inerzia sia addebitabile all'autorita' avocante non puo' il G.I.P. elevare conflitto, dovendosi escludere la sussistenza di un conflitto - sia pure sotto la forma dei casi analoghi - nel caso in cui uno dei confliggenti non sia organo giudicante (sulla scorta dei principi di cui in massima la Cassazione ha ritenuto inammissibile il conflitto sollevato dal G.I.P. presso la Pretura nei confronti del procuratore generale avocante che non aveva esperito le indagini richieste sostenendone l'inopportunita' e l'impossibilita', ed ha evidenziato che in ipotesi siffatte al giudice non resta che o aderire alla richiesta di archiviazione ovvero disporre la restituzione degli atti al Procuratore Generale per la formulazione dell'imputazione). (2) «Il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., alla persona offesa e al procuratore generale presso la Corte d'appello. All'udienza, ...il G.I.P. puo' indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potra' fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che il P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al G.I.P. non resterebbe altra facolta' che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il G.I.P. sarebbe obbligato ad archiviare la «notitia criminis», ferma restando la facolta' del P.M. di richiedere e dello stesso C.I.P. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni»: Cass. IV, 25 novembre 2003, n. 15615, imp. Garzilli ed altri; conf. gia' Cass., I, 24 ottobre 1995, n. 5291, ric.. confl. comp. Proc. Rep.Trib. Spoleto ed altro, secondo cui «il giudice per le indagini preliminari che non intenda accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. deve fissare la data della udienza in camera di consiglio, dandone avviso al P.M., al sottoposto alle indagini, alla persona offesa e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello. All'udienza, celebrata secondo il rito previsto dall'art. 127 cod. proc. pen., il g.i.p. puo' indicare al P.M. le indagini ulteriori da compiere, eventualmente fissando un termine, oppure invitare il P.M. a formulare entro dieci giorni l'imputazione, sulla base della quale potra' fissare l'udienza preliminare, destinata a sfociare nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio. Tuttavia, nel caso che P.M. omettesse di formulare l'imputazione coatta o insistesse, invece, nella richiesta di archiviazione, al non resterebbe altra facolta' che quella di pronunciare il decreto di archiviazione ovvero di sollecitare il Procuratore Generale presso la Corte d'appello ad avocare le indagini e a esercitare l'azione penale. Ma qualora anche il P.G. ritenesse di richiedere l'archiviazione e di non esercitare l'azione penale, il g.i.p. sarebbe obbligato ad archiviare la notitia criminis, ferma restando la facolta' del P.M. di richiedere e dello stesso g.i.p. di autorizzare la riapertura delle indagini, nel caso si prospettasse l'esigenza di nuove investigazioni».