Ricorso  della  Regione  siciliana,  in  persona  del  Presidente
pro-tempore,  rappresentato  e   difeso,   sia   congiuntamente   che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente  domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta regionale che si allega. 
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna  370
presso gli Uffici della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale  del  comma  3,  alinea  e  lettera  a)
dell'art 21 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  come  convertito
dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  ove  applicabile  ricomprendendo
nell'aumento  di  gettito  derivante  dalle  misure  previste   dagli
articoli 14, 16, 19 e 20,  da  utilizzare  a  copertura  degli  oneri
derivanti  allo  Stato  per  effetto  delle   disposizioni   indicate
nell'alinea, anche la parte relativa a tributi riscossi in Sicilia  e
quindi di spettanza della Regione, per violazione degli art. 36 e  37
dello  Statuto  nonche'  delle  nonne  di   attuazione   in   materia
finanziaria di cui al d.P.R. 1074 del 1965 e in particolare  dell'art
2. 
 
                           Fatto e diritto 
 
    Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  181  del  3  agosto
2013,  e'  stata  pubblicata  la  legge  3  agosto  2013,  n.  90  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.
63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della  Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia per la  definizione  delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale". 
    Detto  decreto,  quale  risulta   convertito   in   legge,   reca
disposizioni che interessano  la  materia  delle  entrate  tributarie
anche di spettanza della Regione siciliana. 
    Si fa riferimento agli  articoli  di  seguito  indicati,  recanti
rispettivamente: 
        art. 14 - l'innalzamento  al  65  per  cento  del  regime  di
detrazione fiscale, gia' fissato al 55 per cento, per gli  interventi
di  miglioramento  dell'efficienza  energetica  degli  edifici  e  la
proroga della scadenza al 30 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2013; 
        art. 16 - la proroga, al 31 dicembre 2013,  o  al  30  giugno
2014 per interventi su parti  comuni  di  edifici  condominiali,  del
termine  di  scadenza  (30  giugno  2013)   dell'innalzamento   della
percentuale di detrazione IRPEF al 50 per  cento  (dall'ordinario  36
per cento) prevista per le spese di ristrutturazione  edilizia,  fino
ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000  euro
regime ordinario) per unita' immobiliare; 
        art. 19 - l'eliminazione  del  regime  agevolato  IVA  per  i
supporti integrativi a quotidiani e prodotti  editoriali  diversi  da
libri scolastici e universitari; 
        art. 20 - l'applicazione del  regime  ordinario  IVA  per  la
somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici. 
    Art. 21. Quantificazione e copertura di oneri. 
    Tali oneri oltre che derivanti dagli art.  14  e  16  sono  anche
relativi all'incremento del Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la
formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e  di
121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento  degli
ammortizzatori  sociali  in  deroga  (art.  21,  comma   l)   nonche'
dell'autorizzazione di spesa di ratifica ed esecuzione  del  Trattato
di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e
la Grande Giamahiria  araba  libica  popolare  socialista,  di  413,1
milioni di euro per l'anno 2024 (art. 21, comma 2). 
    A essi si provvede tra l'altro come disposto dal comma 3, lettera
a) che recita: 
        "quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 194 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 379  milioni  di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate e delle minori spese derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 14, 16, 19 e 20". 
    Si evidenzia in particolare, quanto alle  disposizioni  contenute
negli articoli 14 e 16 - detrazioni fiscali - che il maggiore gettito
ipotizzato non e' conseguenza diretta delle agevolazioni fiscali  ivi
contenute che ovviamente portano ad una  minore  entrata,  ma  deriva
dall'effetto indotto in termini  di  incentivo  sugli  interventi  di
riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia previsti  dal
medesimo provvedimento. 
    Peraltro le maggiori entrate poste a copertura  finanziaria  sono
quelle che derivano  (rectius  residuano)  dalla  compensazione  gia'
effettuata a monte (per anno di  riferimento)  tra  maggiori  entrate
scaturenti dall'effetto indotto delle disposte detrazioni  fiscali  e
le minori entrate conseguenti alle stesse detrazioni fiscali. 
    Quanto invece alle misure introdotte dagli articoli 19  e  20  le
maggiori entrate sono la diretta  conseguenza  dell'eliminazione  del
regime   agevolativo    sull'IVA    nel    settore    editoriale    e
dell'innalzamento   dell'aliquota   della   stessa   imposta    sulla
somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici. 
    Pertanto alla  luce  dell'impianto  finanziario  stabilito  dallo
Statuto di autonomia, contraddistinto dalla regola  generale  secondo
la  quale  spettano  alla  Regione  siciliana,  oltre  alle   entrate
tributarie  da  essa  direttamente  deliberate,  tutte   le   entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate ad  eccezione  di  quelle  riservate
allo Stato (entrate sui tabacchi, accise sulla  produzione,  lotto  e
lotterie a carattere nazionale), la Regione da un lato  e'  tenuta  a
sopportare il costo delle agevolazioni di cui agli artt. 14 e  16  ma
dall'altro si giovera' del maggior gettito che ne costituisce effetto
indotto. 
    Letti in tali termini gli articoli 14 e 16  non  sembrano  quindi
effettuare  una  riduzione  di  risorse  disponibili   alla   Regione
siciliana,  tali  da  compromettere  l'esercizio  delle  funzioni  di
competenza. 
    A partire dal 2014 inoltre la  Regione  beneficera'  del  maggior
gettito IVA conseguente all'applicazione  degli  articoli  19  e  20,
circostanza che ulteriormente e' atta a dimostrare che  le  modifiche
apportate al regime dei tributi erariali non siano ex se lesive delle
prerogative finanziarie della Regione siciliana. 
    Si paventa tuttavia che con l'art. 21 si sia inteso stabilire che
tutti gli aumenti di gettito suddescritti confluiscano  nel  bilancio
statale, anche se derivanti da tributi regionali riscossi in Sicilia.
Il sospetto  nasce  dalle  procedure  di  calcolo  evidenziate  nella
relazione tecnica per la copertura degli oneri, che sembrano prendere
a riferimento l'intero territorio nazionale. 
    Ne consegue che il motivo di contrasto con le norme statutarie e'
cosi'   individuabile   non   gia'   con   riferimento   tout   court
all'intervento del legislatore statale sui tributi propri  ma  quanto
alla violazione del principio di spettanza alla Regione  dei  tributi
erariali riscossi nel proprio territorio. 
    La lesione che deriverebbe all'autonomia  finanziaria  di  questa
Regione ove l'art.  21,  comma  3,  alinea  e,  lettera  a),  sia  da
interpretare in tal senso induce a formulare in  via  cautelativa  la
presente questione. 
    Quanto alla non implausibilita' dell'interpretazione  prospettata
si consideri la mancanza di una qualunque clausola di salvaguardia  o
di compatibilita' che induca a ritenere le disposizioni  del  decreto
inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con
gli statuti e le relative norme di attuazione. 
    Si consideri al riguardo l'apposita clausola a  tal  fine  recata
dalla legge finanziaria per il 2007, n. 296/2006,  che  nell'art.  1,
che tra  l'altro  ha  introdotto  le  detrazioni  per  interventi  di
riqualificazione  energetica,  ha  precisato  al   comma   1363   "Le
disposizioni della presente legge sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle  relative
norme d'attuazione". 
    Inoltre la scelta di  non  rimandare  la  reazione  regionale  al
momento in cui lo Stato con atto applicativo pretenda  effettivamente
di incamerare il gettito di spettanza della Regione riposa anche  sul
recente  precedente  di  codesta  ecc.ma  Corte  che  ha   dichiarato
inammissibile  un  conflitto  di  attribuzione   per   l'acquiescenza
prestata dalla Regione siciliana alla norma di cui  l'atto  impugnato
costituiva attuazione (sent. n. 144 del 2013). 
    Invero il decreto-legge 63/2013, come convertito  in  legge,  non
contiene alcuna previsione  espressa  di  riserva  allo  Stato  delle
maggiori entrate tributarie attese dall'applicazione delle  norme  da
esso  recate,  ne'  alcun  riferimento  ad  una  successiva  separata
contabilizzazione per essere destinate ad una specifica destinazione. 
    Dette carenze se possono far dubitare  dell'introduzione  di  una
riserva tacita danno comunque conto dell'illegittimita' della pretesa
di applicare una tale riserva. 
    Infatti ove sulla scorta della giurisprudenza di  codesta  ecc.ma
Corte si tenga "conto che la riserva  allo  Stato  di  nuove  entrate
tributarie  rappresenta  un  meccanismo   derogatorio   rispetto   al
principio  di  attribuzione  alla  Regione  siciliana"  (cfr.   Sent.
348/2000) risulta  in  primo  luogo  necessario  che  l'eccezione  al
principio generale sia espressamente disposta. 
    In ogni caso anche a  ritenere,  ingiustificatamente  a  sommesso
avviso di questa difesa, che una volonta' dello Stato  in  tal  senso
possa manifestarsi con la mera quantificazione del gettito del  quale
si dispone l'utilizzo difettano comunque  le  condizioni  che  devono
tutte sussistere per l'operativita' della riserva. 
    Secondo   la   giurisprudenza   costituzionale,   che    ne    ha
ripetutamente,  e  anche  di  recente  (sent.  97/2013  e   142/2012)
precisato necessita' e caratteri, si tratta di: 
        a) la natura tributaria dell'entrata; 
        b) la novita' di tale entrata; 
        c) la destinazione  del  gettito  «con  apposite  leggi  alla
copertura  di  oneri  diretti  a  soddisfare  particolari   finalita'
contingenti  o  continuative  dello  Stato  specificate  nelle  leggi
medesime». 
    Con riferimento ai maggiori proventi fiscali che  ci  si  attende
dalla ripresa economica stimolata dalle  (maggiori)  agevolazioni  di
cui agli articoli 14 e 16 difetta palesemente il carattere  di  nuova
entrata tributaria. 
    Al riguardo  va  considerato  che  le  agevolazioni  fiscali  ivi
previste, che, come detto, comportano  come  effetto  diretto  minori
entrate, sono state disposte anche al fine  di  favorire  la  ripresa
dell'attivita' edilizia e del mercato immobiliare. Da  cio'  dovrebbe
conseguire negli anni 2013 e 2014 un  maggior  gettito  IRPEF,  IRES,
IRAP e IVA come stimato nella relazione tecnica al decreto-legge. 
    L'incremento di gettito derivante dalle misure  de  quibus  viene
cosi' individuato nei maggiori introiti in termini di IVA  e  imposte
dirette  generati  dall'incremento  di   investimenti   nel   settore
determinati dalle misure medesime. 
    La maggiori entrate ipotizzate non  si  configurano  dunque  come
originate ne' da tributi nuovi ne' da aumento di aliquote di  tributi
esistenti. 
    In proposito codesta ecc.ma  Corte,  da  ultimo  nella  sent.  n.
241/2012, ha precisato che ove una disposizione riguardi "somme  gia'
dovute in base alla precedente  normativa  fiscale"  la  stessa  "non
incide sulla legislazione fiscale  previgente,  non  introduce  alcun
nuovo tributo ne' determina modificazione di aliquote; pertanto,  non
si verifica alcuna "novita' del provento". 
    Per essi come pure per gli aumenti di gettito IVA derivanti dagli
art. 19 e 20  manca  anche  la  specifica  destinazione  a  finalita'
contingenti o continuative dello Stato. 
    L'art. 21, comma 3, infatti oltre a non  prevedere  espressamente
la riserva allo Stato della parte di tributi riscossa in Sicilia  non
consente nemmeno di ricollegare le relative somme al finanziamento di
uno tra gli interventi indicati nell'alinea. Si consideri inoltre che
la copertura delle minori entrate derivanti dagli artt. 14  e  16  e'
comunque una finalita' indistinta. 
 
                              P. Q. M.