Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Sardegna (codice fiscale n. 80002870923) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, Cagliari cap. 09123. Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5, della legge Regione Sardegna n. 17 del 26 luglio 2013, pubblicata nel B.U.R. Sardegna n. 35 del 1° agosto 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale» cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri in data 20 settembre 2013. FATTO La legge della regione Sardegna n. 17 del 2013, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale», presenta i seguenti profili d'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 81 Cost, in quanto privi di copertura finanziaria e contrasto con l'art. 117, comma 3 Cost. DIRITTO 1) L'articolo 2, che dispone interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, prevede, al comma 1, che «Al fine di consentire agli aventi diritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, e' autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e le indennita' di mobilita' maturate e concesse» e, al comma 2, che «Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in € 30.000.000 per l'anno 2013». Detto art. 2, che autorizza l'Amministrazione regionale ad anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e le indennita' di mobilita', anche tramite apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, non essendo limitata all'esercizio finanziario 2013, determina oneri a carico del bilancio regionale per gli anni successivi al 2013 privi di idonea copertura, in contrasto con l'articolo dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. 2) L'art. 5, al comma 1, stabilisce che «Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi € 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli stessi oneri si fa fronte: a) quanto a € 12.000.000, mediante le risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con legge di bilancio; b) quanto a € 31.500.000 con le variazioni di cui al comma 2». Tale disposizione, che prevede la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge in esame mediante l'utilizzo di stanziamenti gia' autorizzati in bilancio, e' incostituzionale, atteso che a fronte di nuovi oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 della legge in esame non risultano ne' riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa ne' modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Inoltre, per gli anni successivi al 2015 la copertura degli oneri relativi all'art. 1 e' rinviata a «legge di bilancio», in contrasto con l'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui, appunto, «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». Ne consegue la violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81, quarto comma, Cost. In particolare, e' appena il caso di considerare che la giurisprudenza costituzionale ha piu' volte affermato il principio che il legislatore regionale non puo' sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le piu' recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008). La Corte, inoltre, ha anche precisato - relativamente a fattispecie analoga a quella in esame - che l'indicazione della copertura, ai sensi dell'art. 81, quarto comma, Cost. «e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel bilancio, o perche' rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perche' possano essere fronteggiate con lo "storno" di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte, sentenza n. 30 del 1959). Per quanto concerne gli oneri pluriennali - cio' che avviene nel caso di specie - la Corte ha chiarito che sussiste un obbligo rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali (sentenze n. 272 del 2011, ed ancora n. 100 del 2010, n. 213 del 2008). Inoltre, l'indicazione della copertura e' richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme gia' iscritte nel bilancio (n. 272 del 2011 cit., n. 115 del 2012 e n. 192 del 2012). Del resto, la rigorosa applicazione dell'art. 117 3° comma Cost, richiede certamente un inasprimento della dimostrazione della dimostrazione di copertura della spesa, in vista della esigenza - particolarmente avvertita in questo momento - da parte dello Stato di garantire il pareggio di bilancio, gia' operante a livello europeo e formalmente recepito nel nuovo testo degli artt. 81 e 97 Cost. Ora, nella legge regionale impugnata, a) per quanto concerne l'art. 2, non si prevede alcun ulteriore stanziamento di fondi, pur richiedendosi un impegno finanziario anche per anni successivi al 2013 b) per quanto concerne l'art. 5, si impegnano fondi per gli anni 2013 fino al 2015 e, per quanto concerne gli anni successivi al 2013, si subordina la realizzazione alla «legge di bilancio», senza contestualmente modificare le previsioni di spesa oggi stabilite, ne' si prevede alcuno storno di spese gia' previste, ne' limitazioni di altro tipo. Dunque, non esistendo alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dallo stesso, le disposizioni impugnate violano l'art. 81, quarto comma e l'art. 117, 3° comma Cost.. Per i motivi esposti si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa delle disposizioni indicate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.