IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel giudizio introdotto con il ricorso 2604/12, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. ti D'Elia, Paolino e Caravita di Toritto, con domicilio eletto, in Roma, via Poli, 29; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge; Nei confronti di Fibe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Magri, e Carbone, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via degli Scipioni, 288; A2A S.p.A. e Partenope Ambiente S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistite e difese dagli avv. S. e L. Tozzi, V. e A. Salvadori, con domicilio eletto in Roma, via del Gesu', 62, presso lo studio dell'avv. L. Visone; E con l'intervento di ad adiuvandum dei sindacati C.G.I.L. Campania, U.S.R. C.I.S.L. Campania, U.G.L. Campania, U.I.L. Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dall'avv. A. Palma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Q. Visconti, 99; Campania Sindacato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99; Per l'annullamento: 1. Quanto al ricorso principale, a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, mediante il quale e' stato deliberato il trasferimento alla regione Campania della proprieta' del termovalorizzatore sito in comune di Acerra per il prezzo complessivo di € 355.550.240,84; b) della nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile prot. n. cg/0013217 del 20 febbraio 2012; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 2. Quanto ai primi motivi aggiunti, depositati il 5 giugno 2012, d) del decreto 24 maggio 2012, n. 8/12 del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico; e) della nota 25 maggio 2012, n. 0006876-U del Ministero dello sviluppo economico; f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; 3. Quanto ai secondi motivi aggiunti, depositati il giorno 11 luglio 2012, g) dell'atto repertorio 29 giugno 2012, n. 3130 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e dei suoi allegati A/B/C/D, con il quale e' stata disposta la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore in comune di Acerra e del relativo compendio immobiliare; h) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, inclusi i provvedimenti impugnati con i primi motivi aggiunti. Quanto ai terzi motivi aggiunti, depositati il 31 ottobre 2012: i) della nota 16 luglio 2012, n. DPC/CD/0000187, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Fibe S.p.A. di Partenope Ambiente S.p.A. e di A2A S.p.A.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1.1. Nel 2000 F.I.B.E. S.p.A., appartenente al gruppo Impregilo, ottenne dalla Presidenza del Consiglio, tra l'altro, l'appalto per la costruzione nel comune di Acerra di un inceneritore-termovalorizzatore di rifiuti, che venne inaugurato solo nel 2009, ed entro' in attivita' qualche tempo dopo. 1.2. I rifiuti urbani del territorio sono da allora concentrati negli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti - S.T.I.R. (quello d'immediato riferimento per Acerra e' nel vicino comune di Caivano), in cui sono trattati e poi trasferiti al termovalorizzatore, dove vengono distrutti. Il calore prodotto e' utilizzato per ottenere vapore e, da questo, energia elettrica: tutte le fasi dal ricevimento dei rifiuti trattati, fino allo smaltimento delle ceneri, sono svolte dal gestore dell'impianto, attualmente Partenope Ambiente S.p.A. (controllata di A2A S.p.A.), del tutto distinto dalla proprieta', intorno alla quale verte la presente controversia. 2.1. Il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 2010, n. 26, all'art. 7, I e II comma, dispose che, entro il 31 dicembre 2011, la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra - che in quel momento era del costruttore - fosse trasferita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri "alla Regione Campania, previa intesa con la Regione stessa, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile o a soggetto privato": il termine fu in seguito posposto dapprima al 31 gennaio 2012 (art. 5 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14) e quindi al 30 giugno dello stesso anno, ex art. 1-bis, IV comma, l. 24 marzo 2012, n. 28, di conversione del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2. 2.2. In pendenza di quest'ultima proroga, l'art. 61, III comma, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, stabili' che "Fatta salva la competenza legislativa esclusiva delle Regioni, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o piu' Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato, il Consiglio dei Ministri, ove ricorrano gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali, ovvero per evitare un grave danno all'Erario puo', nel rispetto del principio di leale collaborazione, deliberare motivatamente l'atto medesimo, anche senza l'assenso delle Regioni interessate, nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la sua adozione da parte dell'organo competente. Qualora nel medesimo termine e' comunque raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera l'atto motivando con esclusivo riguardo alla permanenza dell'interesse pubblico". 2.3. Tale disposizione, conviene gia' rilevarlo, e' stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima, dalla Corte, con sentenza 11-15 marzo 2013, n. 39. Dopo, quindi, che di essa si era avvalso il Presidente del Consiglio: il quale, con proprio decreto 16 febbraio 2012 - previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio - aveva disposto il trasferimento alla Regione Campania, appunto senza il consenso di questa, della proprieta' del termovalorizzatore, per il prezzo complessivo di € 355.550.240,84: l'art. 1, I comma, stabili' che "la proprieta' del termovalorizzatore sito in localita' Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare e' trasferita dalla societa' proprietaria dell'impianto alla Regione Campania". 2.4.1. Pochi giorni dopo, poi, l'art. 12, VIII comma, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in 1. 26 aprile 2012, n. 44, dispose che la Regione Campania era "autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 didembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a euro 355.550.240,84 vengono trasferite alla stessa Regione". 2.4.2. Seguivano una serie di altri commi, introdotti in fase di conversione, e sempre riferiti alla cessione del termovalorizzatore, e, in particolare, l'undicesimo, il quale aggiungeva all'articolo 32, IV comma, della l. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si dira' oltre, la nuova voce "n-ter', costituita dalle spese "sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato". 2.4.3. Invero il citato art. 32 e' intitolato al patto di stabilita' interno delle regioni, e determina, per ciascuna di esse, e per gli anni dal 2012, la soglia massima del complesso delle spese finali in termini di competenza (II comma) e di cassa (III comma). Il IV comma, cui si e' gia' accennato, stabilisce poi che il complesso delle spese finali, di cui ai commi 2 e 3, e' costituito, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo. Aggiunge tuttavia anche un elenco di voci escluse da tale somma, facendolo precedere dalla locuzione "al netto", per cui se ne parla come di spese "nettizzate": tra queste, secondo l'interpretazione regionale, gli oltre 355 milioni di euro del prezzo da pagare per il termovalorizzatore, che non dovrebbero percio' gravare in alcun modo sul bilancio regionale. 2.5.1. Intanto, la Regione aveva impugnato il d.P.C.M. del 16 febbraio con un ricorso depositato il seguente 4 aprile, e qui in esame, ed aveva altresi' proposto un conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato (G.U. 16 maggio 2012, n. 20) per il trasferimento unilaterale dell'impianto (per quanto consta, lo stesso non e' stato ancora esaminato dalla Corte). 2.5.2. Comunque, la stessa Regione aveva poi accettato il trasferimento del termovalorizzatore, sul presupposto della "nettizzazione" della relativa spesa, secondo la disciplina prima esposta, e con la d.g.r. 15 maggio 2012, n. 240, aveva deliberato di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 355.550.240,84 - di cui alla 1. 44/12 - a favore di F.I.B.E. S.p.A., e cio' senza pregiudizio per i limiti di spesa fissati, ai fini del patto di stabilita' interno per la Regione Campania. 2.5.3. Peraltro, le condizioni per una sostanziale conciliazione (ovvero per una acquiescenza, con la conseguente improcedibilita' del ricorso) vennero presto a mancare con l'art. 3, IV comma, del d.l. 15 maggio 2012, n. 59. Questo, infatti: a) richiamava il d.P.C.M. 16 febbraio 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012"; b) disponeva che, pertanto, "le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla societa' creditrice gia' proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico"; c) stabiliva che a cio' corrispondeva la "riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilita' della regione Campania", in apparente contrasto con la nettizzazione stabilita con la 1. 44/12 (sopra, sub 2.4.1.). 2.5.4. La Regione impugno' allora, con i primi motivi aggiunti, depositati il 5 giugno 2012, il decreto 24 maggio 2012, n. 8/12 del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico, e la nota 25 maggio 2012, n. 0006876-U dello stesso Ministero; e, in seguito, mediante con i secondi motivi aggiunti, l'atto repertorio 29 giugno 2012, n. 3130, con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, disponeva la consegna alla Regione Campania del termovalorizzatore e del relativo compendio immobiliare. 2.5.5. Il d.l. 59/12 era poi convertito con modificazioni dalla 1. 12 luglio 2012, n. 100. Il testo dell'art. 3, IV comma, era confermato nei ricordati punti a) e b), mentre scompariva il punto c), sostituito ora dal comma 4-bis, nel quale si disponeva che i limiti di spesa di cui al patto di stabilita' interno per la regione Campania erano "ridotti, per un importo pari a 138 milioni di euro nell'anno 2012", e, dunque, non piu' per l'intero importo, come stabilito all'inizio. 2.5.6. La modificazione non soddisfece la Regione, poiche' l'importo stabilito per il passaggio di proprieta' era ancora calcolato, sia pure in parte, sui fondi, stanziati e da stanziare a favore della Regione stessa, e che la Regione stessa dichiarava di aver gia' altrimenti destinato. 2.5.7. L'Ente presento' con i secondi motivi aggiunti anche un'istanza cautelare: senza diffondersi su una vicenda processuale ormai superata, bastera' dire che la Sezione ritenne appropriato graduare nell'arco di qualche tempo il passaggio delle funzioni inerenti alla proprieta' (fermo che la gestione effettiva era sempre svolta da Partenope Ambiente S.p.A.), e cio' fino al 30 novembre 2013, quando tutti gli atti impugnati riacquistarono piena efficacia (cosi' l'ordinanza cautelare 18 ottobre 2012, n. 3729). 2.6.1. Intanto, la Regione aveva introdotto un altro profilo contenzioso. Il 7 luglio 2012 essa aveva richiesto al Dipartimento per la protezione civile il versamento della somma di 25 milioni di euro, che lo Stato, per realizzare il termovalorizzatore di Acerra, aveva trasferito, con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 30 gennaio 2008, n. 3653, su apposita contabilita' intestata al commissariato delegato, distogliendola dalle risorse assegnate alla Regione Campania a carico del fondo aree sottoutilizzate (F.A.S.). 2.6.2, La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, aveva replicato con la nota 16 luglio 2012, n. DPC/CD/0000187, in cui aveva negato l'assegnazione della somma, obiettando che essa era da intendersi ricompresa nell'ambito del maggior importo di € 89.770.401,45 oggetto di anticipazione contabile, da parte dello stesso dipartimento, per il completamento del termovalorizzatore "e di cui si e' tenuto conto in sede di accordo transattivo che ha determinato il prezzo finale dell'impianto": in realta', il prezzo di cessione a suo tempo concordato con la FIBE sarebbe ammontato a € 445.320.642,29 con cui era stata compensata la ripetuta somma di € 89.770.401,45, giungendo cosi' all'importo finale indicato nella ripetuta l. 100/12. 2.6.3. La Regione ha impugnato con i terzi motivi aggiunti la risposta della Presidenza - ma in realta' questo nuovo ricorso ha un contenuto accertativo, e presuppone la giurisdizione esclusiva di questo T.A.R. - e ne ha chiesto la sospensione cautelare. Con ordinanza collegiale 9923/12 la Sezione - rilevato come la Regione avesse contestato, tra l'altro, che nell'importo di € 89.770.401,45 fosse incluso quello di € 25.000.000,00 - invitava la Presidenza del Consiglio a depositare; entro il 31 dicembre 2012, una nuova memoria, corredata dai pertinenti atti, da cui risultasse analiticamente comprovata sia la misura complessiva dell'importo detratto a titolo di anticipazioni (€ 89.770.401,45), sia l'inclusione in questa della ripetuta somma di € 25.000.000,00. La richiesta non era osservata - non senza effetti ex art. 64 c.p.a. e 116 c.p.c. - ma, alla seguente udienza camerale, la richiesta cautelare veniva rinunciata. 2.7.1. Intanto, come gia' accennato, la Corte costituzionale con la sentenza 11-15 marzo 2013, n. 39, aveva dichiarato incostituzionale dall'art. 61, III comma, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 1. 4 aprile 2012, n. 35: la disposizione e' stata ritenuta viziata in quanto l'assunzione unilaterale dell'atto non puo' essere prevista come "mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa", con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l'effetto, del principio di leale collaborazione. 2.7.2. Si tratta, per vero, della disposizione su cui si era fondato il d.P.C.M, 16 febbraio 2012, il quale, a sua volta, costituisce l'atto fondamentale dell'intera vertenza in esame. Questa, infatti, pur nella complessita' indotta anche dalla convulsa successione di norme, prima compendiata, ha almeno due punti fermi, e cioe' che il termovalorizzatore di Acerra e' attualmente di proprieta' della Regione Campania, e cio' per effetto di quel decreto; e che la Regione non accetta tale situazione, almeno se il corrispettivo per l'acquisto dell'opera influisce sui propri limiti di spesa. 2.7.3. Ora, e' evidente che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, il potere esercitato per emanare il d.P.C.M. 16 febbraio 2012 non ha piu' il suo dichiarato fondamento normativo, ma cio' non comporta una lineare definizione della controversia, anzitutto perche' non e' dato individuare, nel ricorso introduttivo, una censura d'invalidita' derivata del decreto per incostituzionalita' dell'art. 61 - sia pure all'epoca ancora da accertare. Ora, in materia, la giurisprudenza si presenta divisa tra chi sostiene, da una parte, che il giudice deve comunque applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, "le pronunce di annullamento della Corte costituzionale, con conseguente possibilita' di superare i limiti che derivano dalla struttura impugnatoria del processo amministrativo e dalla correlata specificita' dei motivi" (C.d.S., IV, 18 giugno 2009, n. 3997); e, dall'altra, chi sottolinea come "In assenza di uno specifico motivo di ricorso riferito alla legge incostituzionale, non assume rilievo il principio secondo cui il giudice deve applicare d'ufficio, nei giudizi pendenti, le pronunce di annullamento della Corte costituzionale" (C.d.S., V, 5 maggio 2008, n. 1986). 2.8.1. Tuttavia, al Collegio si pone, ancor prima una diversa ed assorbente questione, e cioe' se lo stesso d.P.C.M. 16 febbraio 2012 esista tuttora in quanto tale: e la risposta e' negativa. 2.8.2. Invero, l'art. 3, IV comma, del ripetuto d.l. 59/12, nel testo convertito in l. 100/12, gia' prima citato, dispone testualmente che "Tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, concernente il trasferimento dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla regione Campania, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17226 in data 14 marzo 2012, recante variazione del bilancio, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a euro 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono trasferite direttamente alla societa' creditrice gia' proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico. In considerazione del fatto che il trasferimento e' effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile in favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto. Alla compensazione degli effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 4-bis". 2.8.3. Orbene, in disparte la censurabile tecnica redazionale della disposizione, anche per i molti rinvii che essa contiene, pare evidente al Collegio che il suo precetto principale sia costituito dall'ordine di pagamento diretto alla societa' creditrice, a saldo di ogni sua pretesa, della somma di € 355.550.240,84, per conto della Regione Campania. 2.8.4. Peraltro, tale pagamento, con le sue regole peculiari, e' l'effetto del trasferimento del termovalorizzatore alla stessa Regione, trasferimento che ne e' appunto causa e presupposto necessario; ovvero, in altre parole, il precetto conferma ("tenuto conto") che il decreto ha determinato tale trasferimento e ne fa cosi' proprio il contenuto, in tal modo legificandolo, giacche' solo il passaggio di proprieta' giustifica sia il pagamento, sia le ulteriori disposizioni che la norma contiene e che comunque presuppongono tale trasferimento di proprieta'. 2.8.5. Si osservi altresi', a contrario, che se il d.P.C.M, fosse ancora il titolo, in forza del quale e' intervenuto il trasferimento, il suo annullamento da parte del giudice amministrativo priverebbe il pagamento della sua causa, e in tal modo una sentenza interferirebbe direttamente sull'operativita', o almeno sulla funzione, della legge provvedimento in questione, violando il principio di separazione tra poteri dello Stato. 3.1.1. Si deve dunque concludere che il contenuto del d.P.C.M. 16 febbraio 2012 ha attualmente forza di legge: e, a questo punto, le censure proposte avverso lo stesso decreto, si dovrebbero considerare improcedibili. 3.1.2. Invero, la sopravvenienza di una "legge provvedimento", ossia di un atto formalmente legislativo che tiene, tuttavia, luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto dispone in concreto su casi e rapporti specifici, dovrebbe determinare ex se "l'improcedibilita' del ricorso proposto contro l'originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del giudice amministrativo incontra un limite insormontabile nell'intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo" (cosi' C.d.S., IV, 9 marzo 2012, n. 1349; conf. id. 19 ottobre 2004, n. 6727). 3.2.1. In tal caso, comunque, "i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale", e ne consegue "la valorizzazione della pregnanza del sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge", riconoscendo cosi' al privato, mediante la rimessione della questione alla Consulta da parte del giudice amministrativo, "una forma di protezione ed un'occasione di difesa pari a quella offerta dal sindacato giurisdizionale degli atti amministrativi" (ibidem). 3.2.2. Questo, comunque, sul presupposto che siano "espressamente e puntualmente impugnati innanzi al giudice amministrativo gli atti di ulteriore esecuzione della legge-provvedimento stessa, posto che solo in tal modo puo' estrinsecarsi ai sensi dell'art. 23 e ss. della L. 11 marzo 1953, n. 87 sia il giudizio di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo, sia il necessario seguito del giudizio presso quest'ultimo dopo l'esito dell'incidente di costituzionalita' con l'eventualita', nel caso di pronuncia caducatoria della legge-provvedimento, anche dell'annullamento da parte del giudice amministrativo degli anzidetti atti applicativi innanzi a lui impugnati" (ibidem). 3.2.3. Ebbene, nella fattispecie tali atti successivi e conseguenti sono stati qui impugnati con i primi e secondi motivi aggiunti, e riguardano la fase di consegna del termovalorizzatore: fase la cui legittimita' evidentemente presuppone quella del trasferimento della proprieta' e del relativo pagamento. 3.2.4. E' cioe' evidente come la pronuncia d'incostituzionalita' dell'art. 3, IV comma, del ripetuto d.1. 59/12 comporterebbe il ripristino della situazione anteriore al passaggio di proprieta' dell'impianto, facendo venire meno gli atti susseguenti, che tale trasferimento presuppongono, e consentirebbe senz'altro al Collegio di annullarli per invalidita' derivata dall'illegittimita' del trasferimento. 33.1. Stabilita cosi' la rilevanza di tale questione di costituzionalita', ne sussiste altresi' la non manifesta infondatezza. 3.3.2. Invero, ritiene il Collegio che la previsione, per la parte in cui dispone il trasferimento della proprieta' del termovalorizzatore di Acerra senza il consenso della Regione Campania, contrasti tanto con l'art. 117 Cost., che determina le rispettive competenze legislative statali e regionali, nonche' con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni di cui all'art. 120 Cost., e, ancora, con l'autonomia finanziaria regionale, di cui all'art. 119 Cost. 3.3.3. Invero, non pare dubbio che l'art. 3, IV comma, costituisca un'applicazione particolare di quanto disposto, in termini generali, dall'art. 61, III comma, del d.l. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, I comma, della legge n. 35 del 2012: disposizione, quest'ultima, come gia' detto, dichiarata incostituzionale dalla Corte con sentenza 39/13, le cui motivazioni - che qui s'intendono richiamate - possono, almeno in parte, essere estese alla disposizione in esame. 3.3.4. Questa, invero, imponendo senz'altro alla Regione Campania di acquisire la proprieta' del termovalorizzatore di Acerra, ha eluso l'obbligo per lo Stato di ricercare con la Regione un'intesa come strumento effettivo ed imprescindibile di codecisione, in tutti i casi nei quali il sistema costituzionale non attribuisce allo Stato una potesta' sostitutiva esclusiva dell'ente Regione, e la fattispecie de qua non vi rientra certamente, in rapporto alla previsione di cui all'art. 120 Cost. 3.3.5. E' poi evidente che la disposizione non opera in alcuna delle materie attribuite alla competenza esclusiva statale, ex art. 117 Cost., III e IV comma, Cost. All'opposto, interferisce con l'autonomia finanziaria della Regione, in violazione dell'art. 119 Cost. attribuendole, senza il consenso di questa, la proprieta' di un bene, con gli oneri attuali e futuri, che ne derivano: e la modalita' coattiva di acquisto appare ancora in conflitto con lo stesso art. 42 Cost. che assegna alla legge di stabilire modi tipici di acquisto di proprieta', e con l'essenza stessa di quest'ultimo istituto, che' la singola proprieta' (altro e' per categorie di beni) puo' essere bensi' espropriata, ma non ne puo' essere imposto l'acquisto con un atto autoritativo, quale sia la forza o il valore di questo. 4.1. Qualora, tuttavia, la Corte ritenesse di dover respingere la precedente questione di costituzionalita', il Collegio ritiene doveroso censurare, in subordine, l'art. 3, IV comma, del ripetuto d.1. 59/12, nel testo convertito in l. 100/12, sotto altri distinti profili. 4.2. Invero, con l'approvazione della norma citata, la legificazione, il d.P.C.M. 16 febbraio 2012 e' stato sottratto al controllo giurisdizionale quando era gia' oggetto del presente giudizio: e, in tal modo, si e' limitata la possibilita' di annullamento di atti lesivi della sfera giuridica della ricorrente. 4.3. La non manifesta infondatezza della questione pare allora evidente: attraverso la legificazione, si e' intanto realizzata, in violazione dell'art. 3, I comma, Cost., una disparita' di trattamento tra chi e' generalmente inciso da provvedimenti amministrativi, e puo' chiederne l'annullamento al giudice, e la ricorrente, cui tanto viene negato. Inoltre, e' stato ridotto alla Regione stessa, in violazione dell'art. 24, I comma, Cost., l'ambito di tutela giurisdizionale delle sue posizioni d'interesse legittimo, giacche' quelle correlate agli atti legificati le sono state cosi' confiscate. E' stata infine negata tutela giurisdizionale per determinati atti amministrativi, in contrasto con l'art. 113, I e II comma, Cost. 4.4. Per quanto concerne invece la rilevanza di tale questione subordinata, e' evidente che, dopo l'annullamento della disposizione de qua, il ripetuto d.P.C.M. riacquisterebbe natura oggettivamente e soggettivamente amministrativa; e cio' consentirebbe a questo giudice di sindacarne direttamente la legittimita' e, cosi', anche degli ulteriori atti successivi, qui impugnati anche per invalidita' derivata: e la tutela giurisdizionale costituisce un interesse ex se, costituzionalmente tutelabile a prescindere dall'esito della controversia. 5. Il giudizio va pertanto sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulle questioni di costituzionalita' sollevate. Spese al definitivo.