L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 novembre 2013, ha approvato il disegno di legge n. 579-607 stralcio I -623 dal titolo «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013. Disposizioni varie», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 22 novembre 2013. La disposizione contenuta nell'articolo 4, che di seguito si trascrive, si ritiene lesiva dei principi posti dagli articoli 3, 51, 97, 117, 2° comma lett. l) e 3° comma, e 81, 4° comma della Costituzione. «Art. 4. (Interpretazione autentica in materia di proroghe di contratti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012. Tale disposizione, asseritamente definita interpretazione autentica dell'art. 38 l.r. n. 9/2013, concernente la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale degli Enti parco e di altri enti strumentali della Regione, ha sostanzialmente, ad avviso dello scrivente, natura innovativa con efficacia retroattiva. La norma infatti non chiarisce il senso della disposizione preesistente, di per se' inequivocabile, ma vorrebbe imporre un ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari della prosecuzione del rapporto di lavoro. L'articolo 38 della l.r. n. 9/2013, invero, autorizzava la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformita' a quanto prescritto dal legislatore statale nell'art. 1 comma 400 della legge n. 228/2012. Tale disposizione prevede che oggetto di proroga possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo n. 368/01, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato. Il legislatore regionale, quindi, nell'inserire tra i vari significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro «assistiti», termine questo non riconducibile ad una precisa categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in misura peraltro non determinabile a priori, l'elenco dei soggetti destinatari della disposizione, beneficiari della proroga. La disposizione oggetto di censura consentirebbe pertanto l'instaurarsi «ope legis» di nuovi rapporti di lavoro subordinato con soggetti che in passato hanno prestato servizio con la Pubblica Amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata prescritte dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti Enti Parco che, per ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile, dovrebbero dimostrare l'esistenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nonche' rispettare i limiti prescritti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010. La norma in questione configura pertanto un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consoliderebbe la condizione di precariato alimentando negli stessi l'aspettativa di una futura stabilizzazione e, quindi, si pone, ad avviso del ricorrente, in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialita' della Pubblica Amministrazione e di selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l'accesso ai pubblici uffici, nonche' con il principio generale posto ai fini del coordinamento della finanza pubblica di cui al sopracitato articolo 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 al quale e' tenuta ad adeguarsi anche la Regione siciliana, violando cosi' anche l'articolo 117, 3° comma Cost. Infine la disposizione legislativa in questione, non quantificando l'ammontare della spesa derivante dalla stessa, ne' tanto meno indicando espressamente le risorse finanziarie con cui provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 81, 4° comma Cost.