IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 9545/2012, proposto da: 
    Simone  Foti,  Alfano   Filippo,   Apruzzese   Gianluca,   Audino
Carloantonio, Azzolina Gaetano, Benvenuto Claudio, Bidinost  Roberto,
Boriassi Riccardo,  Borrelli  Giuseppe,  Borrello  Antonino,  Buffone
Franco, Cacciapuoti Nicola,  Calista  Giuseppe,  Castrignano  Nicola,
Cecchini Stefano, Cenci Riccardo,  Cesarano  Ciro,  Ciancio  Fabrizio
Santo, Costa Antonio, Corona Luigi, D'Amario Remo, Di  Ciocco  Bruno,
Di Monte Fortunato, Di Sanno Mauro, Di Somma Adriano, Esposito Marco,
Ermanno Sergio, Fiorucci Fabio, Franchi Riccardo, Gabriele  Vittorio,
Genito Gerardo, Giachi Roberto, Gili Pietro, Greco Pasquale, Grimaldi
Aniello, Grimaldi Antonio, Iacovone Cosimo Damiano,  lodice  Massimo,
Italiano Domenico, Laezza Domenico, La Loggia Luigi, Le Rose  Nicola,
Magro Ciro, Mancini Angelo, Mangano Sebastiano,  Mastropaolo  Libero,
Monni  Alberto,  Montemurro  Francesco  Paolo,  Occhionero   Antonio,
Parracini Fabrizio, Petrella Marco, Principato Fabio, Randazzo Fabio,
Renzulli Giovanni, Russo Ciro, Russo  Vincenzo,  Saldamarco  Michele,
Salzano Marco, Schisano  Raffaele,  Sebastiani  Giuseppe,  Solombrino
Alberto, Spavone Salvatore, Stocchi Lucio, Tonda  Maurizio,  Trasatti
Michele,  Turco  Luigi,  Zappacosta  Gianni  e  Zatti   Massimiliano,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto
presso Arturo Antonucci in Roma, corso Trieste, 87; 
    Contro Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del  Fuoco-Soccorso
Pubblico  -  Difesa  Civile,  rappresentato  e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in  Roma,  via  dei
Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno, rappresentato  e  difeso  per
legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,  via
dei Portoghesi, 12; 
    Per l'annullamento dei decreti ministeriali n. 158,  159,  160  e
161 del  1  agosto  2012  pubblicati  nel  bollettino  ufficiale  del
personale, supplemento straordinario n. 1/27 del 1 agosto 2012. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'Interno - Dipart.Vigili del  Fuoco-Soccorso  Pubblico  -  Difesa
Civile; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott.
Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    Con atto notificato il 13 novembre 2012, depositato nei  termini,
il Signor Simone Foti e gli altri  ricorrenti  indicati  in  epigrafe
hanno  chiesto  l'annullamento,  previa  sospensione,   dei   decreti
ministeriali n. 158, 159, 160 e 161 del 1 agosto 2012,  con  i  quali
sono state indette  quattro  procedure  selettive  mediante  concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, per la qualifica di Capo Squadra nel  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto, per la copertura dei  posti  disponibili,
rispettivamente, al 31 dicembre 2008, al  31  dicembre  2009,  al  31
dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011. 
    I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell'Interno quali  Vigili
del Fuoco, inseriti nella graduatoria per "191 posti di Capo  Squadra
- 40% 2008" pubblicata il 13 ottobre 2011, con  validita'  triennale,
impugnano i suddetti  decreti  ministeriali,  deducendo  le  seguenti
censure: 
        1) Con riferimento al D.M. 1 agosto 2012, n. 158,  si  deduce
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, del D.L.vo
30 giugno 2012,  n.  79  per  violazione  degli  artt.  3,  51  e  97
Costituzione e del principio di ragionevolezza. 
        2) Con riferimento ai DD.MM. 1 agosto 2012,  num.  158,  159,
160 e 161, si deduce  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
primo comma, del D. L.vo 20 giugno 2012 n. 79  per  violazione  degli
artt. 3, 51 e 97 Costituzione e del principio di ragionevolezza. 
    L'Amministrazione intimata si e' costituita in giudizio  a  mezzo
dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,   la   quale   contesta   le
argomentazioni avversarie ed  insiste  per  il  rigetto  del  ricorso
siccome in fondato. 
    Alla Camera di Consiglio del 12 dicembre 2012 i ricorrenti  hanno
rinunziato alla proposta istanza cautelare. 
    Alla pubblica udienza del 26 giugno 2013 la causa e'  passata  in
decisione. 
    Per ragioni di priorita' logica va esaminata la  seconda  censura
dedotta,  con  la  quale  si  solleva   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto legge n. 79  del
2012, convertiti nella legge n. 131 del 2012,  che  avrebbe  "escluso
immotivatamente un canale di accesso cosi' restringendo ulteriormente
la platea de concorrenti". 
    Tale questione appare manifestamente infondata. 
    Va innanzitutto osservato che tale  articolo,  recante  procedure
straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo
reparto  del  Corpo  nazionale  dei   Vigili   del   Fuoco,   prevede
espressamente che "alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo
dei capi squadra e dei capi reparti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008
al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui  all'art.
12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217", ossia attraverso concorsi per soli titoli. 
    Va  peraltro  precisato  che  la  ripartizione  dei  posti  nelle
aliquote del 60 e 40 per cento, prevista dal suddetto art. 12 del  D.
L.vo n. 217/2005, non e' contemplata dall'art. 3 del decreto legge n.
79 del 2012, mentre  la  stessa  ripartizione  risulta  essere  stata
espunta dall'ordinamento dall'art. 10 del  decreto  legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che aveva
previsto norme  straordinarie  per  lo  svolgimento  della  procedura
concorsuale in questione. 
    Pertanto, la scelta del legislatore di  escludere  il  canale  di
accesso del 40%, riservando  la  possibilita'  di  partecipazione  al
restante canale del 60% per il quale occorre rivestire  la  qualifica
di "vigile coordinatore", non  appare  violativa  dell'art.  3  della
Costituzione, ne' del principio  di  ragionevolezza,  atteso  che  la
diversa disciplina prevista dal decreto legge si  giustifica  con  le
esigenze, espresse dalla relazione illustrativa al disegno  di  legge
di conversione al Senato della Repubblica, di  semplificazione  e  di
economicita'  dell'azione  amministrativa,  anche  alla  luce   della
evidenziata necessita' di garantire l'efficacia del soccorso pubblico
coniugata alla sicurezza del personale chiamato ad intervenire. 
    Peraltro tali considerazioni consentono di affermare che nel caso
in esame non sussiste la lamentata violazione degli  artt.  51  e  97
della Costituzione, atteso che il  decreto  legge  in  questione  non
comporta alcuna  discriminazione,  in  quanto  la  limitazione  della
platea dei concorrenti disposta dal  legislatore  si  giustifica  con
l'esigenza    di    garantire    piena    efficienza     dell'operato
dell'Amministrazione  allorche'  sussistano  particolari  situazioni,
caratterizzate dal possesso di elevate professionalita' in capo  agli
aspiranti gia' dipendenti, come nel caso di specie in cui  le  figure
del capo squadra e del capo reparto rivestono "un  ruolo  centrale  e
non surrogabile, per il  grado  specifico  di  responsabilita'  e  di
autonomia decisionale correlata all'intervento urgente",  cosi'  come
si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge. 
    Passando all'esame della prima censura, con la quale  si  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,  quarto  comma,
del decreto legge n. 79 del 20 giugno 2012 per violazione degli artt.
3, 51 e 97 della Costituzione, il Collegio la ritiene  rilevante  non
manifestamente infondata per le considerazioni che seguono. 
    Va premesso  che  tale  comma  prevede  che  "in  sede  di  prima
applicazione i posti nella qualifica di  capo  squadra  derivati  per
risultato dall'espletamento del  concorso  per  l'attribuzione  della
qualifica di capo reparto con  decorrenza  giuridica  dal  1  gennaio
2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con  decorrenza
giuridica dal 1 gennaio 2009", derogando cosi' dal principio generale
sancito dal precedente terzo comma, che applica la regola generale di
calcolo  della  risulta  "con  decorrenza  giuridica  dal  1  gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza  giuridica  del  concorso
per capo reparto". 
    La dedotta questione di costituzionalita' si  appalesa  rilevante
ai  fini  del  presente  giudizio  in  quanto  la  norma  della   cui
costituzionalita' si dubita si pone come  presupposto  normativo  del
decreto ministeriale  impugnato.  Infatti  l'Amministrazione  con  il
suddetto decreto ha accorpato in un  unico  bando  sia  i  posti  "di
risulta" dal concorso per  Capo  reparto  del  2007  che  quelli  del
concorso del 2008, impedendo  cosi'  ai  ricorrenti,  inseriti  nella
graduatoria 2008 di aspirare alle "risulte" relative  all'anno  2007,
che vengono assegnate ai concorrenti con decorrenza  giuridica  2009.
La disposizione in esame, di  chiara  natura  transitoria,  crea  una
evidente disparita' di trattamento atteso che  non  si  comprende  la
ragione per cui i posti di risulta  derivanti  dall'espletamento  del
concorso per capo reparto  con  decorrenza  1  gennaio  2007  debbono
essere riservati sul concorso a capo squadra con decorrenza 1 gennaio
2009 e non invece sul concorso a capo squadra  decorrenza  1  gennaio
2008. Pertanto tale disposizione  che  ha  previsto  una  deroga  una
tantum al principio generale sancito dal  terzo  comma  del  medesimo
articolo 3, secondo il quale i posti di Capo reparto  sono  conferiti
"per risulta ai sensi dell'art. 14, comma 9, della legge  5  dicembre
1988 n.  521,  con  decorrenza  giuridica  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo a quello di decorrenza giuridica  del  concorso  per  capo
reparto" appare violativa dei principi  costituzionali  di  cui  agli
artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' del principio di  ragionevolezza,  in
quanto  crea  una  discriminazione  dei  ricorrenti,  inseriti  nella
graduatoria  con  decorrenza  1  gennaio  2008  rispetto  agli  altri
aspiranti. 
    Sulla base delle suesposte  considerazioni  il  Collegio  ritiene
necessaria la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale   affinche'   si   pronunci   sulla
questione.