L'Assemblea Regionale Siciliana,  nella  seduta  del  3  dicembre
2013, ha approvato il disegno  di  legge  n.  304-28-280  dal  titolo
"Norme   per   la   promozione   ed   il   sostegno   delle   imprese
dell'informazione locale", pervenuto  a  questo  Commissariato  dello
Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti  dell'art.
28 dello Statuto speciale, il 6 dicembre 2013. 
    L'art. 6, comma 6 si ritiene essere in contrasto con  l'art.  81,
4° comma della Costituzione. 
    Il legislatore  regionale  prevede  infatti  che  gli  interventi
finanziari  in  favore  delle   imprese   di   informazione   locale,
consistenti in contributi destinati all'abbattimento degli  interessi
e prestazioni di  garanzia  su  operazioni  finanziarie  destinate  a
coprire i nuovi investimenti, possano  essere  attivati  anche  negli
anni successivi al  2013,  in  quanto  compatibili,  a  valere  sulle
risorse del programma comunitario relativo al FERS 2014-2020. 
    La  disposizione,  che  non   contiene   alcuna   quantificazione
dell'importo dei  benefici  erogabili,  ne'  alcun  limite  temporale
dell'erogazione degli  stessi,  non  ottempera  a  quanto  prescritto
dall'art. 19, comma 1, della legge n. 31 dicembre 2009 n. 196 secondo
cui "le leggi ed i provvedimenti che comportano  oneri,  anche  sotto
forma di minori entrate a carico dei  bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche  devono  contenere  la  previsione  dell'onere   stesso   e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci annuali e pluriennali". 
    Detta disposizione, specificativa del precetto  di  cui  all'art.
81, 4° comma, Cost., applicabile anche nei confronti delle Regioni  a
statuto speciale (sent. CC 181/2013),  prescrive,  quale  presupposto
della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa  o
dell'onere, per l'evidente motivo che non puo' essere assoggettata  a
copertura un'entita' indefinita. 
    La norma censurata, inoltre, stabilisce che si potra' far  fronte
agli oneri, si ripete non  quantificati,  derivanti  dall'attivazione
degli interventi agevolativi previsti  dal  menzionato  art.  6,  con
risorse di provenienza europea relative al FERS 2014-2020. 
    Orbene tali risorse,  ancorche'  verosimilmente  ammissibili  nel
contesto programmatico dei fondi strutturali europei, non possono che
considerarsi indicative fino all'approvazione dei relativi  documenti
programmatici e, pertanto, non ci si puo'  esimere  dal  rilevare  la
inidoneita' della copertura finanziaria prevista, atteso che la norma
proposta impegna per  il  futuro  risorse  oggetto  di  procedure  di
allocazione specificatamente stabilite  dalla  normativa  comunitaria
(peraltro tuttora in itinere) e non  preventivamente  vincolabili  in
ambito nazionale. 
    Infine codesta Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (sentenze
n. 70 e 115  del  2012)  che  l'equilibrio  tendenziale  dei  bilanci
pubblici  non  si  realizza  soltanto  attraverso  il  rispetto   del
meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale  viene  salvaguardato
dal limite dello stanziamento  di  bilancio,  ma  anche  mediante  la
preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove
disposizioni. 
    La stima e la copertura in sede  preventiva  effettuate  in  modo
credibile   e   ragionevolmente   argomentato   secondo   le   regole
dell'esperienza e della pratica contabile, salvaguardano  infatti  la
gestione finanziaria dalle  inevitabili  sopravvenienze  passive  che
conseguono all'avvio di nuove attivita' e servizi. 
    L'art.  11,  che  si  trascrive,   da'   adito   a   censure   di
costituzionalita' per violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lettera
e) della Costituzione  e  dell'art.  14,  lettera  g)  dello  Statuto
Speciale. 
 
                              «Art. 11. 
Modifiche all'art. 4, comma 6 della legge regionale 12  luglio  2011,
                                n. 12 
 
    1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12  luglio  2011,
n. 12 e' sostituito dal seguente: 
      "6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere  noti  i
dati di cui alle lettere a) e  b)  del  medesimo  comma  5,  mediante
pubblicazione per estratto, a scelta della  stazione  appaltante,  su
due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani  a  maggiore
diffusione locale del  luogo  ove  si  eseguono  i  lavori  e  su  un
periodico a diffusione regionale". 
    2. Le testate di  cui  al  comma  6,  dell'art.  4,  della  legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, cosi' come sostituito  dal  comma  1
del presente articolo, alla data di entrata in vigore della  presente
legge devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) avvalersi  di  non  meno  di  tre  giornalisti  iscritti  al
relativo  albo  professionale   assunti   con   contratto   a   tempo
indeterminato; 
      b) attestazione di regolarita' contributiva e previdenziale  ai
fini Inpgi e Casagit; 
      c) non meno di  tre  anni  di  ininterrotta  pubblicazione  con
diffusione regionale, con vendita in edicola; 
      d) attestazione di copie vendute a norma di legge. 
    Prima di prospettare i  singoli  rilievi  si  ritiene  necessario
delineare, alla luce di quanto affermato da  codesta  Eccellentissima
Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali
del riparto delle competenze legislative nel  settore  degli  appalti
pubblici tra Stato e Regione siciliana». 
    L'art. 14, lettera  g)  dello  Statuto  Speciale,  approvato  con
R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 convertito in  legge  costituzionale  26
febbraio 1948 n. 2, attribuisce  alla  Regione  siciliana  competenza
esclusiva in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi  opere
pubbliche di interesse nazionale". 
    In presenza di siffatta specifica  attribuzione,  deve  ritenersi
che, non contemplando il novellato Titolo  V  della  parte  II  della
Costituzione, la materia "lavori pubblici",  trova  applicazione,  in
base all'art. 10 della legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3
recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione", la
previsione statutaria prima citata. 
    Cio', tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (ex
plurimis sentenze n.  431/2007,  n.  322/2008  e  n.  411/2008),  non
comporta che - in relazione alla disciplina dei contratti di  appalto
che incidono nel territorio della Regione - la legislazione regionale
sia libera di esplicarsi  senza  alcun  vincolo  e  che  non  trovino
applicazione  le  disposizioni  di  principio  contenute  nel   prima
menzionato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". 
    Il primo comma del medesimo art. 14 dello Statuto Speciale  sopra
citato prevede, infatti, che la competenza  esclusiva  della  Regione
deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e  senza
pregiudizio delle riforme economico-sociali. 
    In questa prospettiva viene in rilievo il  limite  derivante  dal
rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentale  ad
assicurare  le  liberta'  comunitarie,  e  quindi   le   disposizioni
contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta
attuazione delle prescrizioni poste a livello dell'Unione Europea. 
    Peraltro la Regione siciliana e' indubbiamente vincolata in  base
all'art. 117, 1° comma della Costituzione al rispetto degli  obblighi
internazionali ai quali sono riconducibili i  principi  generali  del
diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel  Trattato  del
25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' Europea,  ora  ridenominato,
dopo l'entrata in  vigore  del  Trattato  di  Lisbona,  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione Europea, e, in particolare, di  quelle  che
tutelano la concorrenza (sentenza codice civile n. 45/2010). 
    Inoltre codesta Corte ha acclarato (ex plurimis sentenza  n.  411
del 2008) "che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in  senso
complessivo,  include  diversi  "ambiti  di  legislazione"   che   si
«qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»:  in  essa,
pertanto, si  profila  un  interferenza  fra  materie  di  competenza
statale  e  materie  di  competenza  regionale,  che,  tuttavia,  «si
atteggia in modo  peculiare,  non  realizzandosi  normalmente  in  un
intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza  della  disciplina
statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007)  in
relazione  agli  oggetti  riconducibili  alla  competenza   esclusiva
statale, esercitata con le norme recate dal  decreto  legislativo  n.
163 del 2006. 
    Quanto   alla   identificazione   dei   predetti    "ambiti    di
legislazione", codesta Corte ha altresi' precisato che la  disciplina
delle procedure di gara, ivi comprese la pubblicazione  dei  relativi
bandi, mira a garantire che le  medesime  si  svolgano  nel  rispetto
delle regole concorrenziali  e  dei  principi  comunitari  di  libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento,  nonche'  dei  principi  costituzionali  di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431 e  n.  401  del
2007). Esse, in quanto volte  a  consentire  la  piena  apertura  del
mercato nel settore  degli  appalti,  sono  riconducibili  all'ambito
della  tutela  della  concorrenza,  di   esclusiva   competenza   del
legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007 e n. 345 del 2004), che
ha titolo, pertanto, a porre in essere  una  disciplina  integrale  e
dettagliata  delle  richiamate  procedure  (adottata  con  il  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto  il
mercato di riferimento  delle  attivita'  economiche,  puo'  influire
anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni
(sentenza n. 430 del 2007). 
    Sulla base di tali indicazioni deve pertanto leggersi  l'art.  4,
comma 5, del decreto legislativo, n. 163 del 2006,  il  quale,  nella
parte in cui stabilisce che «le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   adeguano   la   propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e  nelle
relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia
speciale di conformare la propria legislazione in materia di  appalti
pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso. 
    Nella specie, lo Statuto della Regione  Siciliana,  all'art.  14,
lettera g), attribuisce  alla  medesima  una  competenza  legislativa
esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale,  alla
quale, quindi non appartengono le norme relative  alle  procedure  di
gara: tale settore e' pertanto soggetto alle disposizioni del  citato
Codice, alle quali il legislatore regionale deve adeguarsi. 
    La disposizione teste  approvata,  che  peraltro  sostanzialmente
riproduce norme gia' censurate con i  ricorsi  del  26  aprile  2012,
avverso l'art. 11, comma 20,  del  ddl.  801  e  del  9  maggio  2013
sull'art. 55, 3° comma del ddl 69,  introduce  forme  di  pubblicita'
degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122  del
Codice degli Appalti di cui al decreto legislativo n. 163/2006. 
    Il legislatore regionale, con la disposizione oggetto di censura,
attribuisce  invero  alla  stazione  appaltante  la   facolta',   per
adempiere all'obbligo di pubblicazione  per  estratto  dei  bandi  di
gara,  di  scegliere  tra  due  quotidiani  a   maggiore   diffusione
nazionale, due quotidiani a maggiore diffusione locale e un periodico
a diffusione regionale  in  possesso  di  determinati  requisiti  fra
l'altro non richiesti dalla normativa statale. 
    Orbene, poiche' si tratta inequivocabilmente di aspetti  inerenti
alle procedure di affidamento,  che  rientrano  nella  materia  della
tutela della concorrenza, come affermato da codesta Corte nella  gia'
citata sentenza n.  411  del  2008,  le  norme  del  predetto  codice
costituiscono un legittimo invalicabile limite  all'esplicarsi  della
potesta'   legislativa   esclusiva   della   Regione.   Alla   stessa
conseguentemente e' impedito di adottare una disciplina con contenuti
difformi da quella assicurata dal legislatore  statale  con  il  piu'
volte menzionato decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione  delle
prescrizioni poste dall'U.E., pena la violazione dell'art. 117, 1°  e
2° comma lettera e) della Costituzione.