LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCO Ha pronunciato la presente ordinanza n. 178/01/13 sul ricorso numero di registro generale 135 del 2013, proposto da: Iardella Maria Teresa (codice fiscale: RDL MTR 72T44 B832C), nata a Carrara (MS), il 4 dicembre 1972, residente in Colico (LC), via Conti Alberti n. 18, rappresentata e difesa, come da procura a margine del ricorso, dai dott. Maurizio Nicola Dattilo, Marco Guerrieri, Chiara Resnati ed elettivamente domiciliata presso il loro studio associato in Milano, Galleria del Corso n. 2. Contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco - Ufficio Controlli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario all'uopo delegato come da delega in atti. Per l'accertamento del diritto alla restituzione della somma di euro 29.582,72, trattenuta dall'Erario a titolo di addizionale del 10%, introdotta dell'art. 33 del d. l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la l. 30 luglio 2010 n. 122, integrato con l'art. 2-bis dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98 sui compensi erogati al dirigente nel settore finanziario sotto forma di bonus eccedente l'importo della parte fissa della retribuzione. Premesso: che la ricorrente e' dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente di un primario Istituto di Credito Finanziario italiano e che il suo trattamento economico prevede oltre al compenso fisso anche la corresponsione di una parte aggiuntiva variabile in ragione dei risultati raggiunti sotto forma di bonus o stock options; che in seguito al silenzio rifiuto formatosi sull'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecco per ottenere il rimborso della trattenuta a titolo di addizionale sui compensi variabili eccedenti l'ammontare della retribuzione prevista dall'art. 33 d. l. 78/2010 e successive modificazioni, la ricorrente ha agito in giudizio per la declaratoria di illegittimita' dell'art. 33, d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall'art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, lamentando la sospetta illegittimita' costituzionale della sopra richiamata norma primaria; che l'Amministrazione resistente si e' costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso osservando che la questione di illegittimita' costituzionale puo' essere sollevata dinanzi ad una autorita' giurisdizionale da una delle parti con apposita istanza e l'autorita' giurisdizionale, se ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; che l'art. 33 del Titolo II - (Contrasto all'evasione fiscale e contributiva), prevede che "In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento" (comma 1); che l'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito (comma 2); che per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione (comma 2-bis). Che, cio' premesso, va osservato quanto segue: 1. Il Collegio dubita sulla costituzionalita' - e, pertanto, solleva la relativa questione - della predetta misura di prelievo fiscale che incide sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options sui compensi a questo titolo erogati nel settore finanziario che eccedono l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione attribuita ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore perche' appare in contraddizione con il principio costituzionale di uguaglianza (desumibile dall'art. 3 Cost.) e di capacita' contributiva (desumibile dall'art. 53 Cost.) sanciti della Carta Costituzionale; 2. Il prelievo in questione si palesa irragionevole e discriminatorio ai danni di una categoria di cittadini (art. 3 Cost.) perche' incide sui soli dirigenti del settore finanziario, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parita' di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. In tal modo, infatti, si sottopone a maggiore tassazione chi svolge una determinata mansione con una certa qualifica nel settore finanziario rispetto a chi svolge le stesse mansioni con la stessa qualifica in un altro settore economico, introducendo un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in base al settore economico nel quale si trova ad operare; 3. Il prelievo aggiuntivo del 10% introdotto dalla citata norma si pone pure in contrasto evidente con il principio costituzionale di capacita' contributiva (art. 53 Cost.) ai sensi del quale il presupposto cui commisurare il concorso alle spese pubbliche deve essere individuato nella capacita' economica di ciascun soggetto. A mente di tale principio ciascuno ha il dovere di concorrere alle spese dello Stato in ragione della propria capacita' contributiva .... 4. Conclusivamente, il prelievo aggiuntivo sulle forme di remunerazione, sia pure nella sua parte variabile, oltre la soglia del valore della parte fissa della retribuzione erogata nel sottore finanziario ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, appare, alla luce degli esposti rilievi, irragionevole, discriminatorio e violatore del canone di proporzionalita' secondo cui tutti devono contribuire al benessere comune sulla base delle proprie possibilita'. 5. Alla luce di quanto precede, pertanto, va sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del Titolo II (Contrasto all'evasione fiscale e contributiva) del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, quale risultante dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, il quale dispone: 1. "In dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui Compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonche' ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore e' applicata una aliquota addizionale del 10 per cento"; 2. L'addizionale e' trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione dei suddetti emolumenti e, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, e' disciplinata dalle ordinarie disposizioni in materia di imposte sul reddito. La rilevanza della questione sussiste atteso che lo scrutinio di costituzionalita' della norma dell'art. 33 d.l. 78/2010 costituisce unico e immediato paradigma normativo di riferimento per l'eventuale riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso di quanto a tale titolo il sostituto d'imposta ha trattenuto e versato all'Erario che con il suo silenzio rifiuto ha negato il rimborso alla signora Iardella Maria Teresa. La non manifesta infondatezza risulta, invece, dalle suesposte considerazioni. Visto l'art. 23, della legge costituzionale n. 87/1953; Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va trasmessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita';