IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  4836  del  2011,  proposto  da  Andrea   Bombana,
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Teti, con  domicilio  eletto
presso lo studio dell'avv. Dario Calvo in Roma, via M. Montefusco, 4; 
    Contro Banca d'Italia, in persona del legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dagli  avv.ti  Stefania  Ceci,  Piera
Coppotelli e Marco Di Pietropaolo,  con  domicilio  eletto  presso  i
medesimi in Roma, via Nazionale, 91; 
    Nei confronti di Mantovabanca 1896 Credito  Cooperativo  Societa'
Cooperativa, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  non
costituita in giudizio, per l'annullamento: 
        del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, in data
10.02.2011, a firma del Direttore Generale, Dr. Fabrizio  Saccomanni,
con cui venivano  comminate  sanzioni  amministrative  pecuniarie  ex
artt. 144 e 145 d.lgs.  n.  385/93  nei  confronti  del  Sig.  Andrea
Bombana, nella sua qualita' di ex membro del disciolto  Consiglio  di
Amministrazione della Mantova Banca 1896 Credito Cooperativo s.c., in
amministrazione straordinaria; 
        dell'Atto  di  proposta   per   l'irrogazione   di   sanzioni
amministrative, in data  08.02.2011,  Prot.  n.  0114040/11,  redatto
dall'area  Vigilanza  Bancaria  e  Finanziaria  -  Servizio  Rapporti
Esterni e Affari Generali  -  Divisione  Segreteria  Commissione  per
l'Esame delle Irregolarita' riscontrate nelle attivita' di vigilanza,
a firma del capo del servizio, dott. Luigi  Di  Donato,  nonche'  del
Presidente della Commissione, dott. Stefano Mieli; 
        del Parere su procedure  sanzionatorie  in  data  08.02.2011,
Prot.  n.  0118283/11,  redatto  dal  Servizio  Consulenza  Legale  -
Divisione Segreteria e Affari Generali, a firma  dell'Avvocato  Capo,
Sig. Marino Ottavio Perassi; 
        nonche'  di  ogni   altro   atto   prodromico,   contestuale,
conseguente e/o successivo ai medesimi 
    tutti notificati al Sig. Andrea Bombana in data  22.03.2011,  con
nota della Banca d'Italia, Filiale di Brescia,  in  data  16.03.2011,
Prot. n. 234788/11, a firma del Direttore, dott. F. Trimarchi. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Banca  d'Italia  e
la relativa documentazione; 
    Vista l'ordinanza collegiale istruttoria  di  questa  Sezione  n.
1215/12 del 7.2.2012; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del 13 luglio 2012  il  dott.  Ivo
Correale e uditi per  le  parti  i  difensori  come  specificato  nel
relativo verbale; 
    Rilevato che, con  ricorso  a  questo  Tribunale,  notificato  il
24.5.2011 e depositato il successivo 7.6.2011, il ricorrente indicato
in  epigrafe  chiedeva  l'annullamento  dei  provvedimenti,  pure  in
epigrafe, evidenziati, che avevano portato all'irrogazione  nei  suoi
confronti da parte della Banca d'Italia di  una  sanzione  pecuniaria
amministrativa ex art. 144-145 T.U.B. per euro 45.000,00 complessivi,
in  conseguenza  di  rilevate  violazioni  nella  sua   qualita'   di
componente il consiglio di amministrazione  della  Mantovabanca  1896
Credito Cooperativo soc. coop.; 
    Rilevato  che  si  costituiva  in  giudizio  la  Banca   d'Italia
chiedendo la reiezione del ricorso; 
    Rilevato  che  con  l'ordinanza  sopra  indicata  questa  Sezione
disponeva  incombenti  istruttori  consistenti  nell'acquisizione  di
ulteriore documentazione; 
    Rilevato che le parti depositavano memorie (anche di replica)  ad
illustrazione delle rispettive tesi difensive; 
    Rilevato che nella memoria  di  replica  nonche'  nella  pubblica
udienza del 13.7.2012  la  Banca  d'Italia  dichiarava  di'  eccepire
l'illegittimita' costituzionale degli art. 133, comma 1, lett. 1),  e
134, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/10 e 135, comma 1, lett. c)
nonche' dell'art. 4, comma 1, n. 17) dell'Allegato n. 4 del d.lgs. n.
104/10 (Codice del processo amministrativo - c.p.a.) che radicano  la
giurisdizione, esclusiva ed estesa al  merito,  di  questo  Tribunale
sulle controversie relative a sanzioni inflitte dalla medesima  Banca
d'Italia ai sensi  dell'art.  145  d.lgs.  n.  385/93,  in  relazione
all'art. 76 Cost., secondo le  argomentazioni  di  cui  alla  recente
sentenza della Corte costituzionale n. 162/2012; 
    Rilevato che a tale udienza pubblica la causa era  trattenuta  in
decisione; 
    Considerato che il Collegio, alla luce  delle  argomentazioni  di
parte resistente  e  del  contenuto  della  suddetta  sentenza  della
Sovrana Corte ora richiamata, ritiene rilevante e non  manifestamente
infondata  la  questione  di   illegittimita'   costituzionale   come
prospettata; 
    Considerato, infatti, in punto di rilevanza, che la giurisdizione
di questo Tribunale, nella configurazione  ivi  prevista,  in  ordine
alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia
ex art. 144-145 T.U.B., si fonda esclusivamente  su  quanto  disposto
dalle norme su richiamate che si applicano alla presente fattispecie; 
    Considerato che, in particolare, l'art. 133, comma 1,  lett.  l),
del d.lgs. n. 104/10 prevede la giurisdizione esclusiva  del  giudice
amministrativo, tra altre, per  le  controversie  aventi  ad  oggetto
tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli
inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,  adottati  dalla  Banca
d'Italia; 
    Considerato che l'art. 134, comma 1, lett. c), del medesimo testo
legislativo prevede tra le materie di giurisdizione estesa al  merito
«... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta  alla
giurisdizione del giudice amministrativo, comprese  quelle  applicate
dalle  Autorita'  amministrative  indipendenti  e   quelle   previste
dall'articolo 123»; 
    Considerato che l'art.  135,  comma  1,  lett.  c),  d.lgs.  cit.
prevede  la  competenza   funzionale   inderogabile   del   Tribunale
amministrativo regionale del Lazio,  sede  di  Roma,  per  «...c)  le
controversie di cui all'articolo 133,  comma  1,  lettera  l),  fatta
eccezione per quelle di cui all'articolo  14,  comma  2,  nonche'  le
controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; 
    Considerato, infine, che l'art. 4, comma 1, n. 17), dell'Allegato
4 al suddetto d.lgs. n.  104/10  prevede  l'abrogazione  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 145, commi da 4 a  8,
(nonche' art.  145-bis,  comma  3)  che  regolavano  il  procedimento
sanzionatorio della Banca d'Italia  -  per  quel  che  qui  rileva  -
radicando la  giurisdizione  sulle  opposizioni  avverso  i  relativi
provvedimenti avanti alla Corte d'appello di Roma; 
    Considerato, quindi, che la giurisdizione  di  questo  Tribunale,
come conformata ai sensi degli artt. 133, 134 e 135  citt.  dell'art.
4, Allegato 4 d.lgs. cit., discende dall'entrata in vigore del d.lgs.
n. 104/10 che ha anche provveduto ad abrogare la norma  che  radicava
presso la corte d'appello la giurisdizione sulle sanzioni  specifiche
pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia; 
    Considerato, pero',  come  esplicitamente  rilevato  dalla  Banca
d'Italia, che la Corte costituzionale, con la sentenza 27.6.2012,  n.
162, ha  dichiarato  che  sono  costituzionalmente  illegittimi,  per
violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l),
135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino  del  processo   amministrativo),   nella   parte   in   cui
attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del  TAR
Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate
dalla Commissione nazionale per le societa' e la  borsa  (CONSOB),  e
dell'art. 4,  comma  1,  numero  19),  dell'Allegato  numero  4,  del
medesimo d.lgs. n. 104 del 2010; 
    Considerato che le argomentazioni della Corte Sovrana sono legate
alla questione rimessa alla sua  attenzione  e  relativa  a  sanzioni
irrogate dalla Consob, per cui il Collegio ritiene  che  il  relativo
dispositivo  non  possa   direttamente   applicarsi   alla   presente
fattispecie, relativa a sanzioni pecuniarie  amministrative  irrogate
dalla Banca d'Italia; 
    Considerato,  pero',  che  le  argomentazioni  di  cui  alla   su
ricordata sentenza, fondate sulla violazione dell'art. 76 Cost. delle
medesime norme, possono ben  conformarsi  alla  presente  fattispecie
tanto da evidenziare la non  manifesta  infondatezza  della  relativa
questione di costituzionalita' come prospettata dalla Banca d'Italia; 
    Considerato, infatti, che la Corte costituzionale  ha  affermato,
in relazioni alle medesime norme del d.lgs. n. 104/10 sopra indicate,
sia pure in riferimento alle sanzioni irrogate dalla  Consob,  quanto
segue: «Nel merito,  la  questione  e'  fondata  con  riferimento  al
parametro di cui all'art. 76 Cost. 
    In riferimento alle deleghe per il riordino  o  il  riassetto  di
settori normativi - tra le quali, come si e' detto poco  sopra,  deve
essere annoverata la delega contenuta nell'art. 44 della legge n.  69
del 2009 - questa Corte  ha  sempre  inquadrato  in  limiti  rigorosi
l'esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri  innovativi
della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla
finalita' di ricomposizione sistematica perseguita  con  l'operazione
di riordino  o  riassetto.  La  Corte  ha  sempre  rimarcato  che,  a
proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino
ed il riassetto di norme preesistenti, «l'introduzione  di  soluzioni
sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente
e' (...)  ammissibile  soltanto  nel  caso  in  cui  siano  stabiliti
principi   e   criteri   direttivi   idonei   a   circoscrivere    la
discrezionalita' del legislatore delegato», giacche' quest'ultimo non
puo'  innovare  «al  di  fuori   di   ogni   vincolo   alla   propria
discrezionalita'  esplicitamente  individuato   dalla   legge-delega»
(sentenza n. 293 del 2010), specificando  che  «per  valutare  se  il
legislatore abbia ecceduto  [i]  -  piu'  o  meno  ampi  -margini  di
discrezionalita',  occorre  individuare  la   ratio   della   delega»
(sentenza n. 230 del 2010). 
    Questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza  di
questa Corte e ribaditi da ultimo nella  sentenza  n.  80  del  2012,
impongono, nel caso  di  deleghe  per  il  riordino  o  il  riassetto
normativo, un'interpretazione restrittiva dei poteri  innovativi  del
legislatore  delegato,  da  intendersi  in  ogni  caso   strettamente
orientati e funzionali alle  finalita'  esplicitate  dalla  legge  di
delega. 
    Alla luce  di  tali  principi,  in  merito  alla  questione  oggi
all'esame della Corte, occorre ricordare che la  delega  -  che  deve
essere qualificata come una delega per il  riordino  e  il  riassetto
normativo - abilitava il legislatore delegato  a  intervenire,  oltre
che sul processo amministrativo,  sulle  azioni  e  le  funzioni  del
giudice amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni  e  in
riferimento alla giurisdizione estesa al merito, ma  sempre  entro  i
limiti del riordino della normativa vigente; il che comporta di certo
una  capacita'  innovativa  dell'ordinamento  da  parte  del  Governo
delegato all'esercizio della funzione legislativa,  da  interpretarsi
pero' in senso restrittivo e  comunque  rigorosamente  funzionale  al
perseguimento delle finalita' espresse dal legislatore delegante. 
    In base alla delega conferitagli, il  legislatore  delegato,  nel
momento  in  cui  interveniva  in  modo  innovativo  sul  riparto  di
giurisdizione tra giudici ordinari e giudici  amministrativi,  doveva
tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni  superiori»  nell'assicurare  la  concentrazione  delle
tutele, secondo quanto prescritto dalla legge  di  delega  (art.  44,
commi 1 e 2, della legge n. 69 del 2009). Attribuendo le controversie
relative alle sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB,  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo (con  la  competenza  funzionale
del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito),  il
legislatore delegato non ha invece tenuto conto della  giurisprudenza
delle sezioni unite  civili  della  Corte  di  cassazione,  formatasi
specificamente sul punto. 
    La Corte di cassazione  ha,  infatti,  sempre  precisato  che  la
competenza giurisdizionale a conoscere delle  opposizioni  (art.  196
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.  58)  avverso  le  sanzioni  inflitte
dalla CONSOB ai promotori finanziari,  anche  di  tipo  interdittivo,
spetta all'autorita' giudiziaria  ordinaria,  posto  che  anche  tali
sanzioni, non  diversamente  da  quelle  pecuniarie,  debbono  essere
applicate sulla base della gravita' della violazione e  tenuto  conto
dell'eventuale recidiva e  quindi  sulla  base  di  criteri  che  non
possono  ritenersi  espressione  di  discrezionalita'  amministrativa
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703;
nello stesso senso 11 febbraio 2003, n.  1992;  11  luglio  2001,  n.
9383). Anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto che, in  punto  di
giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni inflitte
dalla CONSOB, sussistessero precedenti  giurisprudenziali  nel  senso
della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la  giurisdizione
del giudice amministrativo solo  sulla  base  dell'insuperabile  dato
legislativo  espressamente  consolidato  nell'art.  133  (materie  di
giurisdizione esclusiva), comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104  del
2010, che prevede testualmente che sono devolute  alla  giurisdizione
esclusiva del  giudice  amministrativo  «le  controversie  aventi  ad
oggetto  tutti  i  provvedimenti,  compresi  quelli  sanzionatori  ed
esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati
(...) dalla  Commissione  nazionale  per  la  societa'  e  la  borsa»
(Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n.  10287),  vale  a
dire sulla base proprio delle disposizioni impugnate in questa  sede.
Precedentemente all'intervento legislativo qui in esame,  invece,  lo
stesso  Consiglio  di  Stato  aveva  aderito  all'impostazione  della
Cassazione, secondo cui doveva attribuirsi al  giudice  ordinario  la
giurisdizione sulle sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB  (Consiglio  di
Stato, sezione VI, 6 novembre 2007,  n.  6474;  cfr.  in  precedenza,
sezione VI, 19 marzo 2002, n. 4148). 
    La citata giurisprudenza della  Corte  di  Cassazione,  la  quale
esclude che l'irrogazione delle sanzioni da parte  della  CONSOB  sia
espressione di mera discrezionalita' amministrativa, unitamente  alla
considerazione  che  tali  sanzioni  possono  essere  sia  di  natura
pecuniaria, sia di tenore interdittivo (giungendo persino ad incidere
sulla possibilita' che il soggetto sanzionato continui ad  esercitare
l'attivita' intrapresa), impedisce di giustificare  sul  piano  della
legittimita' costituzionale l'intervento del legislatore delegato, il
quale, incidendo profondamente sul precedente assetto, ha  trasferito
alla  giurisdizione   esclusiva   del   giudice   amministrativo   le
controversie  relative   alle   sanzioni   inflitte   dalla   CONSOB,
discostandosi dalla giurisprudenza della  Corte  di  cassazione,  che
invece  avrebbe  dovuto  orientare   l'intervento   del   legislatore
delegato, secondo quanto prescritto  dalla  delega.  Di  conseguenza,
deve  ritenersi  che,  limitatamente   a   simile   attribuzione   di
giurisdizione, siano stati ecceduti i limiti della delega  conferita,
con conseguente violazione dell'art. 76 Cost. 
    Per le medesime ragioni sopra illustrate deve  ritenersi  affetto
da illegittimita' costituzionale anche l'intero articolo 4, comma  1,
numero 19), dell'Allegato numero 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
nella parte in cui abroga le  disposizioni  del  d.lgs.  24  febbraio
1998, n. 58, che attribuiscono alla  Corte  d'appello  la  competenza
funzionale in materia di  sanzioni  inflitte  dalla  CONSOB,  con  la
conseguenza  che   queste   ultime   disposizioni,   illegittimamente
abrogate, tornano ad avere applicazione»; 
    Considerato   che   le   medesime   statuizioni    della    Corte
Costituzionale possono  trovare  ingresso  anche  in  relazione  alle
sanzioni pecuniarie inflitte  dalla  Banca  d'Italia,  fondate  sulle
Medesime norme dichiarate incostituzionali sopra richiamate (salvo il
n. 17) dell'art. 4, comma 1, Allegato 4), si' che la questione,  come
detto, si presenta non manifestamente infondata nella  presente  sede
perche' relativa al rispetto  dell'art.  76  Cost.  in  relazione  al
contenuto dell'art. 44 della l. n. 69/09; 
    Considerato,  infatti,  che  anche  in  relazione  alle  sanzioni
amministrative inflitte dalla Banca d'Italia la Corte  di  Cassazione
(a Sezioni Unite) aveva statuito, prima dell'entrata  in  vigore  del
d.lgs n. 104/10, che  rientravano  nella  giurisdizione  del  giudice
ordinario  le  controversie   relative   all'opposizione   contro   i
provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta della Consob o della Banca  d'Italia,  applica  sanzioni
amministrative di carattere pecuniario, sia pure  per  la  violazione
delle norme in tema di intermediazione finanziaria  (Cass.  SSUU,  15
febbraio 2005, n. 2980); 
    Considerato,  quindi,  che  la  questione  di   costituzionalita'
prospettata e' rilevante, trattandosi nella fattispecie  di  sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate  dalla  Banca  d'Italia,  delibate
avanti a questo Giudice in  virtu'  delle  su  richiamate  norme  del
c.p.a.; 
    Considerato che non appare manifestamente infondata la  questione
di costituzionalita' sollevata in relazione al rispetto dell'art.  76
Cost. da parte degli artt. 133, comma 1,  lett.  l),  134,  comma  1,
lett. c), e 135, comma 1, lett. c), d.lgs.  2  luglio  2010,  n.  104
nonche' dell'art. 4, comma 1, n.  17)  dell'Allegato  4  al  medesimo
decreto legislativo, nella parte in cui, in relazione  alle  sanzione
inflitte dalla Banca d'Italia, hanno  trasferito  alla  giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative; 
    Considerato, quindi, che il  presente  procedimento  deve  essere
sospeso,   con   contestuale   rimessione    della    questione    di
costituzionalita' dedotta alla Corte Costituzionale; 
    Considerato  che  non  puo'   accogliersi   l'istanza   cautelare
presentata oralmente alla pubblica udienza da parte del difensore del
ricorrente,  in  quanto  non  risulta  illustrato  alcun  pregiudizio
sopravvenuto, non potendosi identificare  il  medesimo  con  la  mera
pendenza della questione di  costituzionalita',  oltretutto  inerente
attribuzione di giurisdizione a questo Tribunale;