LA CORTE DI APPELLO Con sentenza del 7 febbraio 2013 il G.I.P. presso il Tribunale di Lecce dichiarava la penale responsabilita' di H. Z. e K. E. in ordine al reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e 73, 80, del d.P.R. 309/1990 e successive modifiche e integrazioni, perche' in concorso tra di loro detenevano illegalmente complessivi kg. 250 di marijuana e percio' ingente quantita' di stupefacente, in Brindisi il 13.7.2012 e per l'effetto li condannava ciascuno alla pena di anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Ritiene la Corte che debba essere sollevata di ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis legge 49/2006 nonche' dell'art. 4-vicies-ter comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del d.1., n. 272 del 2005, sostitutive, rispettivamente, degli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt. 77 co. 2, 117 co. 1, 3 Costituzione. La presente questione di legittimita' costituzionale e' rilevante e non e' manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza e' sufficiente osservare che entrambi gli imputati sono stati condannati per il reato di detenzione illegale di chilogrammi 250 di marijuana peraltro aggravato dall'art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90; pertanto, dall'accoglimento della questione sollevata discenderebbero effetti favorevoli agli imputati nella determinazione della pena di cui entrambi gli imputati con l'atto di appello hanno richiesto la riduzione. Quanto alla non manifesta infondatezza, occorre precisare quanto segue. Nell'ambito del d.l. n. 272 del 30-12-2005, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali nonche' la funzionalita' dell'amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi», costituito da n. 6 articoli rubricati come segue: Assunzione di personale della Polizia di Stato, Personale della carriera prefettizia, Finanziamenti per le Olimpiadi invernali, Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programma di recupero, Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, entrata in vigore), l'art. 4 ha abrogato l'art. 94-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, prevedendo semplicemente un caso di sospensione dell'esecuzione di pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed alcoldipendenti, senza nulla statuire circa i limiti edittali fissati dall'allora vigente testo unico sugli stupefacenti, nell'art. 73 d.P.R. cit. e che l'art. 4-bis recante «Modificazioni all'art. 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990», introdotto in sede di conversione con la legge 21-2-2006 n. 49, ha riformato profondamente il regime sanzionatorio per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope leggere, eliminando le differenti tabelle ed unificando per tutte la sanzione da anni 6 a 20 di reclusione e la multa da 26.000,00 a 260.000,00 euro. Ne discende come non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge n. 49/2006, art. 4-bis, alla luce della giurisprudenza costituzionale sull'art. 77, co. 2, Cost., posto che «si deve ritenere che l'esclusione della possibilita' di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» (cosi' Corte cost., sent. n. 22 del 2012). La Corte delle leggi ha altresi' precisato che «l'inserimento delle norme denunciate, stante il loro carattere di eterogeneita' rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto spezza il legame logico giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di cui al comma 2 dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero d.l. al caso straordinario di necessita' e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa puo' certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessita' e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di procedura, allo scopo tipico di convertire, a non, in legge un decreto-legge.» (v. sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007. Sul presupposto della necessita' e dell'urgenza di un decreto-legge, v. sentenza n. 335 del 2010). Ritiene questa Corte che la nuova riformulazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio che non attribuisce rilevanza alla tipologia di sostanze stupefacenti oggetto della condotta incriminata si ponga in posizione di assoluta disomogeneita' rispetto alla normativa introdotta dal decreto legge suindicato, a cui era totalmente estranea la disciplina precettiva e sanzionataria delle sostanze stupefacenti, non afferendo la stessa al tema dell'esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programma di recupero. Ne consegue che la suddetta disciplina introdotta dalla legge di conversione n. 49/06 si ponga in contrasto con i principi dettati dalla piu' volte citata sentenza della Corte costituzionale, violando il disposto dell'art. 77 co. 2 Cost. Per di piu' la nuova normativa si presenta priva del requisito della urgenza previsto dalla citata norma costituzionale che giustifica il potere di decretazione del governo. Infatti non si vede, inoltre, quale urgenza vi fosse nel riformare un sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni. Nessun evento improvviso, straordinario poneva l'esigenza di una modifica per decreto.