LA CORTE DI APPELLO 
 
    Con sentenza del 7 febbraio 2013 il G.I.P. presso il Tribunale di
Lecce dichiarava la penale responsabilita' di H. Z. e K. E. in ordine
al reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e 73, 80, del d.P.R.  309/1990  e
successive modifiche e integrazioni, perche' in concorso tra di  loro
detenevano illegalmente complessivi kg. 250 di  marijuana  e  percio'
ingente quantita' di stupefacente, in Brindisi  il  13.7.2012  e  per
l'effetto li condannava ciascuno alla pena di anni sei  mesi  quattro
di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 
    Ritiene la Corte che debba essere sollevata di ufficio  questione
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis  legge   49/2006
nonche' dell'art. 4-vicies-ter comma 2 lett. a) e comma 3 lett. a) n.
6 del d.1., n. 272  del  2005,  sostitutive,  rispettivamente,  degli
artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 309/1990 in relazione agli artt.  77  co.
2, 117 co. 1, 3 Costituzione. 
    La presente questione di legittimita' costituzionale e' rilevante
e non e' manifestamente infondata. 
    Quanto alla rilevanza e' sufficiente osservare che  entrambi  gli
imputati sono stati condannati per il reato di detenzione illegale di
chilogrammi 250 di marijuana peraltro aggravato dall'art. 80 comma  2
d.P.R. 309/90; pertanto, dall'accoglimento della questione  sollevata
discenderebbero effetti favorevoli agli imputati nella determinazione
della pena di cui entrambi gli imputati con l'atto di  appello  hanno
richiesto la riduzione. 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, occorre precisare  quanto
segue. 
    Nell'ambito del d.l.  n.  272  del  30-12-2005,  recante  «Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali  nonche'  la  funzionalita'  dell'amministrazione
dell'Interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi», costituito da n.  6  articoli  rubricati
come segue: Assunzione di personale della Polizia di Stato, Personale
della carriera prefettizia, Finanziamenti per le Olimpiadi invernali,
Esecuzione delle pene detentive per tossicodipendenti in programma di
recupero, Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto  di  voto
dei cittadini italiani  residenti  all'estero,  entrata  in  vigore),
l'art. 4 ha abrogato l'art.  94-bis  del  d.P.R.  n.  309  del  1990,
prevedendo semplicemente un caso di  sospensione  dell'esecuzione  di
pene detentive irrogate a tossicodipendenti ed alcoldipendenti, senza
nulla statuire circa i limiti edittali  fissati  dall'allora  vigente
testo unico sugli stupefacenti, nell'art. 73 d.P.R. cit. e che l'art.
4-bis recante «Modificazioni all'art. 73 del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990»,  introdotto
in sede di conversione con la legge 21-2-2006  n.  49,  ha  riformato
profondamente il regime  sanzionatorio  per  le  condotte  aventi  ad
oggetto sostanze stupefacenti o  psicotrope  leggere,  eliminando  le
differenti tabelle ed unificando per tutte la sanzione da anni 6 a 20
di reclusione e la multa da 26.000,00 a 260.000,00 euro. 
    Ne discende come non sia manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale della legge n. 49/2006, art. 4-bis,  alla
luce della giurisprudenza costituzionale sull'art. 77, co. 2,  Cost.,
posto che «si deve ritenere che l'esclusione  della  possibilita'  di
inserire nella legge di conversione di un  decreto-legge  emendamenti
del tutto estranei all'oggetto e alle finalita' del testo  originario
non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma  sia
imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un
nesso di interrelazione funzionale  tra  decreto-legge,  formato  dal
Governo ed emanato  dal  Presidente  della  Repubblica,  e  legge  di
conversione,  caratterizzata  da  un  procedimento  di   approvazione
peculiare rispetto a quello ordinario» (cosi' Corte cost.,  sent.  n.
22 del 2012). 
    La Corte delle leggi ha  altresi'  precisato  che  «l'inserimento
delle norme denunciate, stante il  loro  carattere  di  eterogeneita'
rispetto all'oggetto o alla finalita' del decreto  spezza  il  legame
logico giuridico tra la valutazione fatta  dal  Governo  dell'urgenza
del provvedere ed "i provvedimenti provvisori con forza di legge", di
cui al comma 2 dell'art. 77 Cost., il quale  impone  il  collegamento
dell'intero d.l. al caso straordinario di necessita' e  urgenza,  che
ha  indotto  il  Governo  ad  avvalersi  dell'eccezionale  potere  di
esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da  parte
del Parlamento. In definitiva,  l'innesto  nell'iter  di  conversione
dell'ordinaria   funzione   legislativa   puo'   certamente    essere
effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a  patto  di  non
spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere  di
conversione; ne discende che se  tale  legame  viene  interrotto,  la
violazione dell'art. 77, comma 2, Cost., non  deriva  dalla  mancanza
dei presupposti di necessita'  e  urgenza  per  le  norme  eterogenee
aggiunte,   che,   proprio   per   essere   estranee    e    inserite
successivamente,   non   possono   collegarsi   a   tali   condizioni
preliminari, ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento,  di  un
potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalita' di
procedura, allo scopo tipico  di  convertire,  a  non,  in  legge  un
decreto-legge.» (v. sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del  2007.  Sul
presupposto della necessita' e dell'urgenza di un  decreto-legge,  v.
sentenza n. 335 del 2010). 
    Ritiene questa Corte che la  nuova  riformulazione  dell'art.  73
d.P.R.  n.  309/90   con   specifico   riferimento   al   trattamento
sanzionatorio  che  non  attribuisce  rilevanza  alla  tipologia   di
sostanze stupefacenti oggetto della condotta incriminata si ponga  in
posizione  di  assoluta  disomogeneita'   rispetto   alla   normativa
introdotta  dal  decreto  legge  suindicato,  a  cui  era  totalmente
estranea la disciplina  precettiva  e  sanzionataria  delle  sostanze
stupefacenti, non afferendo la stessa al tema  dell'esecuzione  delle
pene detentive per tossicodipendenti in programma di recupero. 
    Ne consegue che la suddetta disciplina introdotta dalla legge  di
conversione n. 49/06 si ponga in contrasto  con  i  principi  dettati
dalla piu' volte citata sentenza della Corte costituzionale, violando
il disposto dell'art. 77 co. 2 Cost. Per di piu' la  nuova  normativa
si presenta priva del requisito della urgenza previsto  dalla  citata
norma costituzionale che giustifica il  potere  di  decretazione  del
governo. 
    Infatti  non  si  vede,  inoltre,  quale  urgenza  vi  fosse  nel
riformare un sistema sanzionatorio in vigore da 16 anni. 
    Nessun evento improvviso, straordinario poneva l'esigenza di  una
modifica per decreto.