IL TRIBUNALE DI TORINO 
 
    Il Giudice, all'esito della camera di consiglio del  20  dicembre
2013, udita la discussione delle parti, 
    Premesso che: 
        - all'udienza preliminare del 28.10.2013, i  difensori  degli
imputati, sottoposti a procedimento penale per fattispecie in materia
di  importazione  e  detenzione  di  sostanza  stupefacente  di  tipo
hashish,  proponevano  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art 4 bis decreto legge n. 272/2005, come modificato dalla legge
di conversione n. 49/2006, per contrasto con gli artt. 77,  117  e  3
Cost; 
      - in particolare il difensore  di  E.,  M.  A.  depositava  una
articolata memoria contenente vari dubbi di  costituzionalita'  della
disposizione citata, ed a tale eccezione e per i medesimi argomenti i
difensori degli altri imputati aderivano; 
      - in specie, il primo difensore rilevava che il citato  art.  4
bis era stato introdotto dalla legge di conversione del decreto legge
272/2005 insieme ad altri 35 articoli determinanti un  nuovo  assetto
della disciplina in materia di stupefacenti, a fronte di  un  decreto
che originariamente ne contava solo 6, uno solo dei quali, l'art.  4,
dedicato ad un caso particolare di sospensione dell'esecuzione  delle
pene detentive per tossicodipendenti e alcoldipendenti, in violazione
dell'art. 77, comma  II,  Cost  sotto  il  profilo  della  necessaria
coerenza interna fra le norme dell'originario decreto legge e  quelle
adottate in sede di conversione; 
      - ancora, il difensore denunciava la  violazione  dell'art.  77
comma II Cost. sotto il profilo della  carenza  del  requisito  della
urgenza,  posto  che  la  riforma  del  Testo  Unico  in  materia  di
stupefacenti giaceva in Parlamento da tre anni; 
      - inoltre, veniva eccepita la violazione dell'art. 3 Cost.  per
essere  identica  la   sanzione   penale   a   fronte   di   condotte
(importazione, detenzione, cessione, ecc) aventi ad oggetto  sostanze
che, per lo stesso legislatore, hanno  conseguenze  differenti  sulla
salute dei cittadini (il moltiplicatore variabile della  "dose  media
singola" e' molto piu' alto per le droghe c.d. leggere che per quelle
pesanti); 
      - ancora, la disposizione di' cui all'art.  4  bis  sarebbe  in
contrasto con l'art. 117 co. I, cost. per violazione della previsione
contenuta nell'art. 2 della Decisione quadro 2004/757/GAI che prevede
che gli Stati membri provvedano a definire le pene fra un minimo e un
massimo per le condotte  in  materia  di  stupefacenti,  tenendo  fra
l'altro conto del fatto che il  reato  "(...)  implica  la  fornitura
degli stupefacenti piu' dannosi per la salute (...)"; 
      -  alla  successiva  udienza  del  12.12.13   questo   giudice,
constatato che, cosi' come sollevata,  la  questione  era  priva  del
requisito  della  rilevanza,  invitata   le   parti   alle   ritenute
determinazioni  anche  rispetto   ad   eventuali   scelte   di   riti
alternativi; 
      - i difensori degli imputati R., H., E., chiedevano  di  essere
giudicati con  il  rito  abbreviato;  il  difensore  di  L.  chiedeva
l'applicazione della pena concordata con il PM; 
      - all'esito della discussione in data 20.12.2013, nella quale i
difensori riproponevano la questione di legittimita'  costituzionale,
questo giudice si ritirava in camera di consiglio per  la  decisione,
pronunciando quindi la presente ordinanza; 
    rilevato che: 
      - la questione sollevata ad avviso di questo giudice, sia  pure
per profili parzialmente diversi da quelli evidenziati dai  difensori
degli imputati, e' rilevante e non manifestamente infondata; 
      - quanto al requisito della rilevanza, nel caso di specie viene
essenzialmente  dubitata   la   legittimita'   costituzionale   delle
disposizioni incriminatrici del Testo Unico n. 309/90 nella parte  in
cui parificano  il  trattamento  sanzionatorio  fra  le  droghe  c.d.
leggere e pesanti; 
      - sotto questo aspetto, all'esito della discussione delle parti
e della camera di consiglio che ne  e'  seguita,  questo  giudice  ha
maturato il  convincimento  circa  la  penale  responsabilita'  degli
imputati per le fattispecie loro attribuite e si trova dunque a dover
applicare,  per  decidere  l'entita'  della  pena,  le   disposizioni
sanzionatorie delle condotte  penalmente  rilevanti,  in  particolare
l'art. 73 dPR 309/90, modificato dall'art. 4  bis  dl  272/2005  come
emendato dalla legge di conversione n. 49/2006, oggetto delle censure
di costituzionalita'; ora, ove le norme contenute nella  disposizione
denunziata venissero caducate dalla Corte costituzionale, avendo essa
avuto,  fra   l'altro,   l'effetto   di   abrogare   la   distinzione
sanzionatoria fra i diversi tipi di sostanze stupefacenti, tornerebbe
in vigore l'assetto  previgente,  che,  per  fattispecie  relative  a
sostanze come quelle di  cui  si  tratta  nell'odierno  procedimento,
prevedeva pene comprese fra i 2 e i 6 anni di reclusione e fra i 5177
euro ed i 77468 euro di multa,  ben  diverse  da  quelle  individuate
dalla finestra sanzionatoria oggi imposta che, per condotte  relative
a tutte le sostanze stupefacenti,  muove  da  un  minimo  6  anni  di
reclusione e 26000 euro di multa e giunge ad un massimo di 20 anni di
reclusione e 260000 euro di multa; 
      -  allo   stesso   modo,   con   riferimento   alla   posizione
dell'imputato Lajaate, che e' addivenuto ad un accordo con il PM  per
una pena che si riferisce al medesimo parametro sanzionatorio oggetto
del prospettato  dubbio,  nell'ambito  del  potere  di  verifica  del
giudice circa la  congruita'  della  pena  rientra  evidentemente  la
necessita' di affrontare l'applicazione dell'art. 73 dPR  309/90,  di
talche' anche relativamente a questo imputato ed al  rito  prescelto,
la questione prospettata e' rilevante; 
      - dunque, e' rispettato il primo dei presupposti  condizionanti
l'ammissibilita' della  questione,  posto  che  l'applicazione  della
disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita (art.  4
bis  decreto  legislativo  272/2005,  introdotto   dalla   legge   di
conversione n. 49/2006) e'  determinante  per  la  risoluzione  della
controversia, nella specie per giungere  alla  quantificazione  della
pena a carico degli imputati e concludere cosi' il giudizio di' primo
grado;  in  altri  termini,  la  risoluzione   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   e'   pregiudiziale   rispetto    alla
definizione del giudizio, perche' la disposizione contenente le norme
di dubbia costituzionalita' e'  di  necessaria  applicazione  per  la
conclusione di' quest'ultimo, sotto il profilo  della  individuazione
dei parametri per  la  quantificazione  in  concreto  della  pena  da
applicare agli imputati, da ritenere colpevoli di condotte che  hanno
ad oggetto una sostanza rientrante nelle c.d. droghe leggere; 
      - e' inoltre parimenti rilevante per il giudizio  in  corso  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 vicies ter comma
2 lett. a) e comma 3 lett. a) n. 6 del decreto legge 272/2005, che ha
inciso sugli artt. 13 e 14 dPR  309/90,  unificando  le  tabelle  che
identificavano le diverse  sostanze  stupefacenti  ed  includendo  la
cannabis ed i suoi derivati nella prima di tali tabelle; l'abolizione
della differenza fra le sanzioni previste per le condotte  aventi  ad
oggetto  le  diverse  sostanze  stupefacenti,   infatti,   introdotta
dall'art. 4 bis del decreto legge 272/2005, trova il suo  presupposto
in tale unificazione; 
      - quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  giudizio  verte
sull'esistenza di un serio dubbio di  costituzionalita'  della  norma
impugnata,  valutazione  finalizzata  a   "filtrare"   le   questioni
sollevate  dalle  parti,  escludendo  l'afflusso  indiscriminato   di
procedimenti alla Corte costituzionale; 
      -  sotto  tale  profilo  e'  innanzitutto  non   manifestamente
infondata la questione sollevata con riferimento alla  disomogeneita'
fra le norme introdotte in sede di conversione del decreto legge e il
contenuto  o  la  finalita'  del  provvedimento  d'urgenza,  per   il
possibile contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost.; 
      - in proposito  occorre  richiamare  la  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 22/2012, che ha tracciato i confini all'interno dei
quali deve porsi - rispetto ai parametri  costituzionalmente  imposti
di coerenza delle norme contenute in un decreto legge,  e  di  quelle
introdotte in sede di conversione, dal punto  di  vista  oggettivo  e
materiale o funzionale e  finalistico  -  il  potere  di  emendamento
riconosciuto al Parlamento nella fase di  conversione  in  legge  del
decreto; 
      -  la  Corte   in   tale   decisione   muove   dalla   avvenuta
individuazione, fra gli indici alla stregua dei quali  verificare  se
risulti  evidente   o   meno   la   carenza   del   requisito   della
straordinarieta' del caso di  necessita'  e  urgenza  di  provvedere,
della "evidente estraneita'"  della  norma  censurata  rispetto  alla
materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge  in  cui
e' inserita (Corte cost., sentenze 171/2007, 128/2008); 
      - viene detto in proposito che i presupposti di cui all'art. 77
comma 2 Cost.  sono  soddisfatti  quando  con  il  decreto  legge  si
disciplini una materia unitaria, ovvero materie differenti  ma  tutte
accomunate dalla particolare urgenza di provvedere che  si  manifesta
nel momento in cui il Governo adotta il provvedimento urgente; 
      - allora, la mera immissione nel testo del decreto legge di una
disposizione che sfugga ad uno dei cardini (oggettivo o  finalistico)
sopra menzionati spezza il legame logico giuridico fra la valutazione
del Governo circa l'urgenza di provvedere  ed  il  provvedimento  con
forza di legge di cui all'art. 77 comma 2 Cost.; 
      - secondo quanto argomenta ancora  la  sentenza  costituzionale
22/2012, la stessa necessaria omogeneita' (oggettiva  o  finalistica)
propria delle norme contenute nel decreto legge deve riguardare anche
le  norme  contenute  nella  legge  di   conversione   del   decreto,
escludendosi dunque che possano  essere  inseriti  con  la  legge  di
conversione  emendamenti  del  tutto  estrani  all'oggetto   e   alle
finalita' del testo originario; 
      - e' lo stesso art. 77 comma 2 Cost. a istituire  un  nesso  di
interrelazione funzionale fra decreto legge e legge  di  conversione,
adottata con un procedimento  di  approvazione  del  tutto  peculiare
rispetto a quello  ordinario,  caratterizzato  dalla  necessita'  di'
provvedere alla conversione entro il sessantesimo giorno dall'entrata
in vigore del decreto; 
      - si dice, il limite alla possibilita', per il  Parlamento,  in
sede di conversione, di apportare  modifiche  al  testo  del  decreto
legge e' quello del rispetto dell'"omogeneita' di fondo" del decreto,
ove questa omogeneita' - nel senso sopra visto -  sia  caratteristica
propria del testo provvisorio; 
      - allora, l'emendamento che spezza questa omogeneita' di fondo,
per cio' stesso, implicando un cattivo uso da  parte  del  Parlamento
del  potere  di  conversione  del  decreto,  realizza  la  violazione
dell'art. 77 comma 2 Cost; 
      - calando tali principi al caso di  specie,  va  detto  che  le
disposizioni che vengono in rilievo nel caso di specie  non  facevano
parte dell'originario testo del decreto, ma sono  state  inserite  in
sede di conversione; 
      - invero, il decreto legge 272 del 2005  era  titolato  "Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi" e conteneva sei  articoli,  disciplinanti
materie eterogenee ma con una ratio comune consistente nella  urgenza
di provvedere per fronteggiare emergenze createsi nel  momento  della
valutazione, da parte del Governo, della necessito'  di  adottare  il
decreto; 
      - in particolare l'art. 4 del decreto statuiva in  ordine  alla
abrogazione  dell'art.  94   bis   dPR   309/90,   introdotto   dalla
recentemente approvata legge "ex Cirielli" n. 251/2005,  per  evitare
che le innovazioni  apportate  da  tale  normativa  importassero  una
massiccia ricarcerizzazione di condannati  tossicodipendenti  con  in
atto programmi di recupero; infatti la  giustificazione  addotta  dal
Governo per l'adozione di tale testo nel preambolo del decreto faceva
riferimento alla "straordinaria necessita' ed  urgenza  di  garantire
l'efficacia  dei   programmi   terapeutici   di   recupero   per   le
tossicodipendenze anche in caso di recidiva"; 
      - proprio facendo riferimento al testo dell'art. 4 del decreto,
venne presentato nella seduta del  senato  del  19  gennaio  2006  un
maxiemendamento governativo interamente sostitutivo  del  disegno  di
legge di conversione del decreto legge 272, nel quale venne  inserito
il corpo del disegno di legge S  2953/2003,  fermo  nelle  competenti
Commissioni referenti del Senato, ossia una articolata ed  ampia  (23
articoli di legge, divisi in numerosi commi con  tanto  di  allegati)
nuova  disciplina  dell'intera   materia   degli   stupefacenti,   in
sostituzione di molteplici disposizioni del dPR 309/90;  sul  disegno
di  legge  di  conversione  del  decreto,  cosi  modificato  con   il
maxiemendamento, poi, il Governo pose la fiducia; 
      - ad  avviso  di  questo  Giudice,  l'inserimento  in  sede  di
conversione del decreto, di un assetto normativo completamente  nuovo
ed a regime in  materia  di  stupefacenti,  realizza  una  incoerenza
contenutistica e teleologica rispetto alle norme del  decreto  legge,
ivi compreso l'art. 4 che pur  latamente  faceva  riferimento  ad  un
aspetto   relativo   alla   sola   fase    esecutiva    inerente    i
tossicodipendenti  recidivi  condannati,  ma  non   toccava   nemmeno
incidentalmente   la   materia   delle   sostanze   stupefacenti   e,
soprattutto, l'aspetto sanzionatorio; 
      - le nuove norme in particolare incidevano  pesantemente  sulla
classificazione precedente delle sostanze stupefacenti e  innalzavano
notevolmente le pene edittali per le cd droghe leggere; 
      -  questa  discrasia  insanabile  fra  decreto  legge  e  norme
introdotte dalla legge di conversione non e' altro che  il  segno  di
quella disomogeneita' funzionale  finalistica  che  caratterizza  per
quanto sopra detto la violazione dell'art. 77 comma 2 Cost.; 
      - inoltre, non e' infondato,  in  via  subordinata  rispetto  a
quanto appena ritenuto, il dubbio di legittimita'  costituzionale  in
riferimento all'art. 77 comma 2 Cost. sotto il profilo della  carenza
del presupposto della necessita' ed urgenza; 
      - invero la Corte costituzionale con le sentenze 171 del 2007 e
128 del 2008 ha ritenuto che il vaglio di  legittimita'  del  decreto
legge sotto il profilo della sussistenza del  caso  straordinario  di
necessita' ed urgenza debba operare anche con riferimento alle  norme
introdotte in sede di conversione, altrimenti sarebbe  consentito  al
legislatore ordinario (in sede di conversione) il potere di  alterare
il riparto costituzionale  delle  competenze  del  Parlamento  e  del
Governo quanto alla produzione delle fonti primarie; 
      - in concreto, la Corte ha  verificato  la  sussistenza  di  un
collegamento fra la disposizione introdotta in sede di conversione  e
i  presupposti  del  decreto,  in  modo  che  questi  ultimi  possano
costituire il fondamento giustificativo della  aggiunta  in  sede  di
conversione; 
      - cosi' ragionando, non possono  essere  inserite  in  sede  di
conversione norme del tutto svincolate dalle ragioni di necessita' ed
urgenza che avevano legittimato l'adozione del decreto; 
      - calando tali ragionamenti al caso di specie, emerge come  sia
evidente  la  mancanza  del  requisito  del  caso  straordinario   di
necessita' ed urgenza delle norme introdotte in sede di conversione; 
      -  non  solo  gli  interventi  favorevoli  all'emendamento   lo
giustificavano allegando la  precedente  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale che non richiedeva la sussistenza del requisito  della
necessita' ed urgenza per le norme introdotte in sede di  conversione
(ammettendo dunque che  queste  ultime  non  lo  possedevano)  ma  si
trattava di un disegno di  legge  giacente  in  Parlamento  da  anni,
esaminato l'ultima volta  dalle  competenti  commissioni  del  Senato
nella primavera del 2005; 
      - da ultimo, va ricordato che con la legge  di  conversione  fu
aggiunto un nuovo oggetto nel titolo del decreto legge (al titolo del
decreto erano state aggiunte le seguenti parole "e modifiche al testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza, di cui  al  d.P.R.  9  ottobre  1990,  n.
309"), cio' che rende ancor piu' evidente l'estraneita'  delle  nuove
norme alle ragioni di necessita' ed urgenza che  avevano  determinato
l'adozione del decreto; 
      - le questioni sollevate, incidendo sul procedimento  formativo
della legge, assorbono quelle sollevate dai  difensori  relativamente
al contrasto  della  specifica  disciplina  inerente  il  trattamento
sanzionatorio con gli artt. 117 e 3 Cost.; 
      - dunque, la questione  sollevata  e'  rilevante  nel  presente
giudizio, in relazione: a) all'art. 4 bis d.l. 30 dicembre  2005,  n.
272, introdotto dalla legge di conversione  21  febbraio  2006  n  49
nella parte in cui modifica l'art.  73  d.P.R.  309/90,  segnatamente
nella parte in cui sostituendo i commi 1 e 4 dell'art.  73,  parifica
ai fini sanzionatori le sostanze stupefacenti  o  psicotrope  di  cui
alle tabelle II e IV previste dal previgente art.  14  (nel  caso  di
specie:  hashish)  a  quelle  di  cui  alle  tabelle  I   e   III   e
conseguentemente eleva le sanzioni per  le  prime  dalla  pena  della
reclusione da due a sei anni e della  multa  da  euro  5.164  a  euro
77.468 a quella della reclusione da sei a venti anni e della multa da
euro 26.000 a 260.000; b) all'art. 4 vicies ter comma 2  lett.  a)  e
comma 3 lett. a) n. 6 del medesimo decreto legge, nella parte in  cui
sostituisce gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 309/90 unificando le tabelle
che  identificano  le  sostanze  stupefacenti,  ed   in   particolare
includendo la cannabis e i suoi prodotti nella prima di tali tabelle; 
      - essa e' anche non  manifestamente  infondata  in  riferimento
all'art. 77 comma 2 Cost., in via principale sotto il  profilo  della
estraneita'  delle  norme  inserite  dalla  legge   di'   conversione
all'oggetto, alle finalita' ed alla  ratio  dell'originale  contenuto
del decreto legge e, in  via  subordinata,  sotto  il  profilo  della
evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessita'
ed urgenza: