IL TRIBUNALE DI LUCCA 
                           Sezione Lavoro 
 
 
                             IL GIUDICE 
 
    A scioglimento della riserva che precede; 
    Nella causa iscritta al n. 1749/2013, Ruolo generale, promossa da
Biscardi  Gianluca  (Avv.  Roberto  Giusti),  ricorrente,  contro  Il
Castello  Service  Societa'  Cooperativa   (Avv.   Stefano   Leuzzi),
convenuto, ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    Premesso: 
        che il  ricorrente,  gia'  socio  lavoratore  della  societa'
convenuta con mansioni  di  socio  lavoratore  facchino,  ha  chiesto
condannarsi  il  datore  di  lavoro  al  pagamento  delle  differenze
retributive  correlate  all'applicazione   del   CCNL   unico   della
logistica, trasporto, merci e spedizione in  data  9  novembre  2006,
sottoscritto  da  Confetra,  Conftrasporto,   Anita,   ANCS-Legacoop,
Cofartigianato ed altri (parte datoriale) e da FILT-CGIL, FIT-CISL  e
UIL  Trasporti  (parte  dei  lavoratori)  (vedi  doc.  5   di   parte
ricorrente), anziche' del  diverso  CCNL  applicato  dalla  convenuta
(CCNL Multiservizi stipulato da UNCI-Fesica-Conf.s.a.l.); 
        che  parte  ricorrente  ha  fondato  la  propria  domanda  di
differenze retributive sul disposto di cui l'art. 7, comma quarto del
decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  legge  28
febbraio 2008, n. 31, che testualmente dispone: "Fino  alla  completa
attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa'
cooperative, in presenza di una pluralita'  di  contratti  collettivi
della  medesima  categoria,  le  societa'  cooperative  che  svolgono
attivita' ricomprese 
        nell'ambito di applicazione di quei  contratti  di  categoria
applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3,  comma
1, della legge  3  aprile  2001,  n.  142,  i  trattamenti  economici
complessivi non inferiori a quelli dettati dai  contratti  collettivi
stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria"; 
        cha parte convenuta ha  evidenziato  che  l'applicazione  del
CCNL Multiservizi  stipulato  da  UNCI-Fesica-Conf.s.a.l.  era  stata
deliberata nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori ed  ha
eccepito  l'illegittimita'  costituzionale  ex  artt.  39,  41  Cost.
dell'art. art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
    Considerato, circa la rilevanza: 
        che la domanda di differenze retributive di parte  ricorrente
si  fonda   sull'applicazione   dell'art.   7,   comma   quarto   del
decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  legge  28
febbraio 2008,  n.  31;  che  quindi  la  disposizione  deve  trovare
applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento
della questione di costituzionalita' discenderebbe un  mutamento  nel
quadro normativo di riferimento; 
    Considerato, circa la non manifesta infondatezza: 
        che, come gia' chiarito dalla Corte  costituzionale,  "l'art.
39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta'  sindacale
e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si  garantiscono
la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la  liberta'
delle associazioni che ne derivano; con l'altro  si  garantisce  alle
associazioni sindacali di  regolare  i  conflitti  di  interessi  che
sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale
poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia
stipulato in conformita' di una determinata procedura e  da  soggetti
forniti di determinati requisiti. Una legge,  la  quale  cercasse  di
conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione,
che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo,  a
tutti gli appartenenti alla categoria  alla  quale  il  contratto  si
riferisce, in  maniera  diversa  da  quella  stabilita  dal  precetto
costituzionale,   sarebbe   palesemente   illegittima"   (cosi',   in
motivazione, Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106); 
        che la disposizione attribuisce in  effetti  efficacia  "erga
omnes" a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente
ad accordi "gestionali" (vedi Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268); 
        che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga  omnes
al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione
prescinde totalmente, da qualsiasi valutazione in ordine al  rispetto
o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art.  36
Cost.; che, in particolare, la disposizione  impone  al  giudice,  in
presenza di una pluralita' di contratti  collettivi  di  settore,  di
applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello  previsto
da alcuni di tali contratti, senza una previa valutazione ex art.  36
Cost. del diverso contratto  collettivo  applicato  per  affiliazione
sindacale dall'impresa (e, peraltro, la  valutazione  complessiva  ex
art. 36 Cost. dovrebbe comunque riguardare anche la parte "normativa"
degli accordi collettivi); 
        che  anche  in  dottrina  e'  stato   evidenziato   come   la
disposizione   incida   "autoritativamente   sul   dinamismo,   anche
conflittuale,  della  concorrenza  intersindacale",  realizzando  una
"indebita  estensione   dell'efficacia   collettiva   dei   contratti
collettivi (sia pure limitatamente alla sola  parte  economica)",  in
violazione dell'art. 39 Cost.; 
        che la  disposizione,  pur  avendo  carattere  apparentemente
transitorio (fino alla completa attuazione della normativa in materia
di socio  lavoratore  di  societa'  cooperative)  non  specifica,  in
realta', alcun limite temporale preciso di efficacia ed e'  ormai  in
vigore da un apprezzabile lasso temporale; 
        che  quindi,  al  di  la'  delle  finalita'  perseguite,   lo
strumento normativo adottato appare in contrasto con l'art. 39 Cost.;