IL TRIBUNALE DI LUCCA Sezione Lavoro IL GIUDICE A scioglimento della riserva che precede; Nella causa iscritta al n. 1749/2013, Ruolo generale, promossa da Biscardi Gianluca (Avv. Roberto Giusti), ricorrente, contro Il Castello Service Societa' Cooperativa (Avv. Stefano Leuzzi), convenuto, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso: che il ricorrente, gia' socio lavoratore della societa' convenuta con mansioni di socio lavoratore facchino, ha chiesto condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive correlate all'applicazione del CCNL unico della logistica, trasporto, merci e spedizione in data 9 novembre 2006, sottoscritto da Confetra, Conftrasporto, Anita, ANCS-Legacoop, Cofartigianato ed altri (parte datoriale) e da FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti (parte dei lavoratori) (vedi doc. 5 di parte ricorrente), anziche' del diverso CCNL applicato dalla convenuta (CCNL Multiservizi stipulato da UNCI-Fesica-Conf.s.a.l.); che parte ricorrente ha fondato la propria domanda di differenze retributive sul disposto di cui l'art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, che testualmente dispone: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria"; cha parte convenuta ha evidenziato che l'applicazione del CCNL Multiservizi stipulato da UNCI-Fesica-Conf.s.a.l. era stata deliberata nel corso di apposita assemblea dei soci lavoratori ed ha eccepito l'illegittimita' costituzionale ex artt. 39, 41 Cost. dell'art. art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; Considerato, circa la rilevanza: che la domanda di differenze retributive di parte ricorrente si fonda sull'applicazione dell'art. 7, comma quarto del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento; Considerato, circa la non manifesta infondatezza: che, come gia' chiarito dalla Corte costituzionale, "l'art. 39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta' sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la liberta' delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima" (cosi', in motivazione, Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106); che la disposizione attribuisce in effetti efficacia "erga omnes" a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente ad accordi "gestionali" (vedi Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268); che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga omnes al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione prescinde totalmente, da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art. 36 Cost.; che, in particolare, la disposizione impone al giudice, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi di settore, di applicare un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto da alcuni di tali contratti, senza una previa valutazione ex art. 36 Cost. del diverso contratto collettivo applicato per affiliazione sindacale dall'impresa (e, peraltro, la valutazione complessiva ex art. 36 Cost. dovrebbe comunque riguardare anche la parte "normativa" degli accordi collettivi); che anche in dottrina e' stato evidenziato come la disposizione incida "autoritativamente sul dinamismo, anche conflittuale, della concorrenza intersindacale", realizzando una "indebita estensione dell'efficacia collettiva dei contratti collettivi (sia pure limitatamente alla sola parte economica)", in violazione dell'art. 39 Cost.; che la disposizione, pur avendo carattere apparentemente transitorio (fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative) non specifica, in realta', alcun limite temporale preciso di efficacia ed e' ormai in vigore da un apprezzabile lasso temporale; che quindi, al di la' delle finalita' perseguite, lo strumento normativo adottato appare in contrasto con l'art. 39 Cost.;