COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 28 maggio 2014, ha approvato il disegno di legge n. 724/A dal titolo «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale». Disposizioni varie.», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 30 maggio 2014. La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 5 da' adito a censura di costituzionalita' per violazione degli articoli 97 e 81, comma 4 della Costituzione. Il comma 5 dell'art. 6, che si trascrive, costituisce sostanzialmente la riproposizione di disposizioni gia' oggetto di precedenti impugnative promosse dallo scrivente. «5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'EAS in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente per il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro annui lordi procapite, provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalita' del presente comma la Ragioneria generale della Regione e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma di 2.000 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.3.99) comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.». La disposizione prevede la contribuzione di due milioni di euro a carico del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall'Ente Acquedotti Siciliani, posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004, per il pagamento dei trattamenti pensionistici in favore del proprio personale in quiescenza nel limite massimo di 25.000 euro annui lordi pro capite. In proposito occorre preliminarmente rilevare che dagli atti istruttori prodromici alla proposizione delle impugnative sull'art. 2 del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale» del 17 dicembre 2008, ed avverso l'art. 3 del ddl 630 dal titolo «bilancio di previsione della regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013» in data 6 luglio 2011, nonche' sull'art. 6 del ddl 729 recante «Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale dell'EAS» del 6 luglio 2011 e' emerso che i trattamenti pensionistici in questione, integrativi e/o sostitutivi sono stati erogati in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti e l'entita' con correlata indicazione dell'ammontare della spesa e relativa copertura. Invero dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 si e' appurato che il trattamento di previdenza e quiescenza integrativo in favore dei dipendenti dell'EAS e' stato determinato con atti amministrativi nella specie il regolamento organico dell'ente stesso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986 a condizione che l'onere della suddetta equiparazione fosse a carico di quest'ultimo. Le precedenti disposizioni oggetto di censura, come d'altronde anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione tecnica che illustrasse da un canto il numero dei beneficiari e dall'altro l'ammontare del beneficio, i parametri di riferimento al fine dell'individuazione dei destinatari e segnatamente la proiezione negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale e l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. L'attuale previsione legislativa, priva anch'essa di una analitica ed esaustiva relazione tecnica non si sottrae, pertanto, come le precedenti, alla censura di costituzionalita' di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione. L'amministrazione regionale ha fornito quale ulteriore elemento conoscitivo, per la valutazione della disposizione, l'allegata relazione sulla norma di iniziativa parlamentare consistente in una tabella riepilogativa dei costi previsti «per integrazioni e sostitutiva pensionati EAS» per il solo anno 2014 da cui emerge che in atto i destinatari sarebbero 569, per un importo complessivo mensile di 391.995,78 euro ed annuo di oltre cinque milioni di euro (all. 1), dato quest'ultimo per altro superiore a quello riportato in precedenti chiarimenti forniti in occasione dell'esame del ddl 777 dal titolo «Norme in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti E.A.S.» (all. 2). Alla luce di quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente, che essendo venuta meno la condizione di carattere finanziario che rese a suo tempo possibile l'adozione del regolamento organico dell'E.A.S., non sembrerebbe sussistere in atto un obbligo per la Regione di assicurare, anche con contribuzione a carico del proprio bilancio, l'erogazione delle prestazioni ne' di mantenerne invariata la misura. Si rileva inoltre che la disposizione «de qua» dispone un limite massimo della prestazione (25.000 euro annui) ma non chiarisce ne' nel corpo stesso della norma, ne' nella relazione illustrativa di accompagnamento, se il predetto limite sia gia' stato previsto dalle disposizioni regolamentari previgenti, ne' si rappresentano gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla fissazione dello stesso. L'assenza della relazione tecnica (prescritta dall'articolo 17, comma 7 della legge n. 196/2009) in cui dovrebbero essere analiticamente individuati i criteri di fissazione della quota di compartecipazione regionale sulla base dell'ammontare della prestazione dovuta e del numero dei beneficiari attuali e futuri, nonche' le relative proiezioni ad un orizzonte almeno decennale pone in contrasto la disposizione in questione con l'articolo 81, comma 4 della Costituzione. Trattandosi infatti di trattamenti pensionistici i cui oneri sono di carattere permanente, l'istituzione di una quota di compartecipazione regionale, sia pure limitata al solo esercizio corrente, determina di fatto un onere inderogabile destinato ad essere ripetuto negli anni successivi al 2014 privo dell'indicazione delle risorse necessarie con cui farvi fronte. La norma, inoltre, nel porre a carico del bilancio della Regione gli oneri derivanti dal beneficio in argomento di cui, si ripete, non sono noti i criteri di determinazione, potrebbe comportare in assenza dell'adozione di misure di riequilibrio finanziario, quali ad esempio contribuzione di solidarieta' a carico di lavoratori attivi e di pensionati, il venire meno di risorse nella disponibilita' dell'E.A.S. destinate non solo all'ordinario finanziamento, ma anche alle finalita' ed obiettivi della sua residua attivita', con cio' comportando anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione.