COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 
 
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 28 maggio 2014,
ha approvato il disegno di legge n. 724/A dal titolo  «Variazioni  al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n  5  «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale». Disposizioni varie.», pervenuto  a  questo  Commissariato
dello Stato per la Regione Siciliana, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 30 maggio 2014. 
    La disposizione contenuta  nell'art.  6,  comma  5  da'  adito  a
censura di costituzionalita' per violazione degli articoli 97  e  81,
comma 4 della Costituzione. 
    Il  comma  5  dell'art.  6,   che   si   trascrive,   costituisce
sostanzialmente la riproposizione di  disposizioni  gia'  oggetto  di
precedenti impugnative promosse dallo scrivente. 
    «5. Al  fine  di  contenere  i  costi  di  gestione  dell'EAS  in
liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge  regionale  31  maggio
2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente  per
il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro
annui lordi procapite, provvede  la  RESAIS  S.p.A.,  sulla  base  di
apposito rapporto convenzionale. Per le finalita' del presente  comma
la Ragioneria generale della Regione e' autorizzata, per  l'esercizio
finanziario 2014, a  trasferire  alla  RESAIS  S.p.A.,  a  titolo  di
compartecipazione della spesa prevista dal presente comma,  la  somma
di 2.000 migliaia  di  euro  (U.P.B.  4.2.1.3.99)  comprensiva  degli
eventuali oneri convenzionali.». 
    La disposizione prevede la contribuzione di due milioni di euro a
carico del bilancio  regionale  per  gli  oneri  sostenuti  dall'Ente
Acquedotti  Siciliani,  posto  in  liquidazione  con  decorrenza   1°
settembre 2004, per il pagamento  dei  trattamenti  pensionistici  in
favore del proprio personale in  quiescenza  nel  limite  massimo  di
25.000 euro annui lordi pro capite. 
    In proposito occorre  preliminarmente  rilevare  che  dagli  atti
istruttori prodromici alla proposizione delle impugnative sull'art. 2
del ddl 192 dal titolo «Norme in materia  di  gestione  del  servizio
idrico integrato e di personale» del 17  dicembre  2008,  ed  avverso
l'art. 3 del ddl 630 dal titolo «bilancio di previsione della regione
siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale  per  il
triennio 2011-2013» in data 6 luglio 2011, nonche'  sull'art.  6  del
ddl  729  recante  «Norme  in  materia  di  aiuti  alle   imprese   e
all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in  materia
di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale  dell'EAS»  del  6
luglio 2011 e' emerso che i trattamenti pensionistici  in  questione,
integrativi e/o sostitutivi sono stati  erogati  in  assenza  di  una
espressa  previsione  legislativa  regionale  e/o  statale   che   ne
definisca l'ambito di applicazione, i  presupposti  e  l'entita'  con
correlata  indicazione  dell'ammontare   della   spesa   e   relativa
copertura. 
    Invero dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale  ai
sensi dell'art. 3 del d.P.R.  n.  488/1969  si  e'  appurato  che  il
trattamento di previdenza e  quiescenza  integrativo  in  favore  dei
dipendenti dell'EAS e'  stato  determinato  con  atti  amministrativi
nella specie il regolamento organico dell'ente stesso approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione  n.  138  del  13  maggio  1986  a
condizione che l'onere della suddetta equiparazione fosse a carico di
quest'ultimo. 
    Le precedenti disposizioni oggetto di  censura,  come  d'altronde
anche l'attuale, non sono mai state  accompagnate  da  una  relazione
tecnica che illustrasse da un  canto  il  numero  dei  beneficiari  e
dall'altro l'ammontare del beneficio, i parametri di  riferimento  al
fine dell'individuazione dei destinatari e segnatamente la proiezione
negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio  regionale  e
l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. 
    L'attuale  previsione  legislativa,  priva   anch'essa   di   una
analitica ed esaustiva relazione tecnica non  si  sottrae,  pertanto,
come le precedenti, alla censura di  costituzionalita'  di  cui  agli
articoli 81 e 97 della Costituzione. 
    L'amministrazione regionale ha fornito quale  ulteriore  elemento
conoscitivo,  per  la  valutazione  della  disposizione,   l'allegata
relazione sulla norma di iniziativa parlamentare consistente  in  una
tabella  riepilogativa  dei  costi  previsti  «per   integrazioni   e
sostitutiva pensionati EAS» per il solo anno 2014 da cui  emerge  che
in atto i destinatari  sarebbero  569,  per  un  importo  complessivo
mensile di 391.995,78 euro ed annuo di oltre cinque milioni  di  euro
(all. 1), dato quest'ultimo per altro superiore a quello riportato in
precedenti chiarimenti forniti in occasione dell'esame  del  ddl  777
dal  titolo  «Norme  in  materia  di  trattamento  pensionistico  dei
dipendenti E.A.S.» (all. 2). 
    Alla luce di quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente,
che essendo venuta meno la condizione di  carattere  finanziario  che
rese a  suo  tempo  possibile  l'adozione  del  regolamento  organico
dell'E.A.S., non sembrerebbe sussistere in atto  un  obbligo  per  la
Regione di assicurare, anche con contribuzione a carico  del  proprio
bilancio, l'erogazione delle prestazioni ne' di mantenerne  invariata
la misura. 
    Si rileva inoltre che la disposizione «de qua» dispone un  limite
massimo della prestazione (25.000 euro annui) ma  non  chiarisce  ne'
nel corpo stesso della norma, ne'  nella  relazione  illustrativa  di
accompagnamento, se il predetto limite sia gia' stato previsto  dalle
disposizioni  regolamentari  previgenti,  ne'  si  rappresentano  gli
eventuali effetti finanziari derivanti dalla fissazione dello stesso.
L'assenza della relazione tecnica (prescritta dall'articolo 17, comma
7 della legge n. 196/2009) in cui  dovrebbero  essere  analiticamente
individuati i criteri di fissazione della quota di  compartecipazione
regionale sulla base dell'ammontare della prestazione  dovuta  e  del
numero  dei  beneficiari  attuali  e  futuri,  nonche'  le   relative
proiezioni ad un orizzonte almeno  decennale  pone  in  contrasto  la
disposizione  in  questione  con  l'articolo  81,   comma   4   della
Costituzione. 
    Trattandosi infatti di trattamenti pensionistici i cui oneri sono
di   carattere   permanente,   l'istituzione   di   una   quota    di
compartecipazione regionale, sia  pure  limitata  al  solo  esercizio
corrente, determina di  fatto  un  onere  inderogabile  destinato  ad
essere ripetuto negli anni successivi al 2014 privo  dell'indicazione
delle risorse necessarie con cui farvi fronte. 
    La norma, inoltre, nel porre a carico del bilancio della  Regione
gli oneri derivanti dal beneficio in argomento di cui, si ripete, non
sono noti i criteri di determinazione, potrebbe comportare in assenza
dell'adozione di misure di riequilibrio finanziario, quali ad esempio
contribuzione di solidarieta' a carico  di  lavoratori  attivi  e  di
pensionati,  il  venire  meno   di   risorse   nella   disponibilita'
dell'E.A.S. destinate non solo all'ordinario finanziamento, ma  anche
alle finalita' ed obiettivi della sua  residua  attivita',  con  cio'
comportando anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione.