La Commissione Tributaria Provinciale di Padova - Sezione 07 Riunita con l'intervento dei signori: Abate dott. Francesco Presidente; Albertin dott. Pietro Relatore; Barbieri Enzo Giudice. Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 151/04 depositato il 11/02/2004 - avverso avviso irrogazione sanzioni n. 839LS07000712003 Sanz. Amministr. 2002; Contro Agenzia entrate Ufficio Padova 2 proposto dal ricorrente: Due Mondi S.r.l. corso Stati Uniti n. 18 - 35020 Padova (PD), difeso da: Studio Miazzi-Cester-Rossi corso Garibaldi n. 5 - 35100 Padova (PD). Con atto di irrogazione sanzioni n. 839LS0700071 2003 emesso in data 4 dicembre 2003, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova 2, ha irrogato a carico della societa' Due Mondi S.r.l. con sede in Padova e del signor Sorato Lucio, residente in Massanzago, quale autore delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 28.021,58, prevista dall'art. 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. L'atto di irrogazione trova fondamento in un verbale di illecito amministrativo del Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione Provinciale del Lavoro di Padova redatto a seguito di accesso ispettivo effettuato in data 6/12/2002 presso il Ristorante Pizzeria «Europa» gestito dalla Due Mondi S.r.l., con il quale l'Ispettorato del Lavoro di Padova, ha imputato al sig. Sorato Lucio ed alla Due Mondi S.r.l. quale obbligato in solido, di aver omesso di regolarizzare i rapporti con due lavoratrici, e precisamente la sig.ra Vavalle Stefania occupata dal 4/11/2002 come aiuto cuoca e la sig.ra Milan Morena occupata dal 26/11/2002 come banconiera. Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2004 e diretto alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, la societa' Due Mondi S.r.l. in persona del suo rappresentante legale Sorato Lucio rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rossi e Maria Enrica De Salvo, impugnava tale atto rilevando che la disposizione dell'art. 3 della legge n. 73/2002 risulti costituzionalmente illegittima cosi' come interpretata e applicata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Padova 2, che ha irrogato la sanzione calcolando il costo del lavoro, per ciascuna lavoratrice, per tutto il periodo che va dall'inizio dell'anno al giorno della constatazione della violazione e, quindi, nel caso di specie per undici mesi, a fronte di un preteso impiego delle due lavoratrici, non risultanti dalle scritture obbligatorie, per un mese per quanto riguarda la sig.ra Valvalle e 7 giorni per quanto riguarda la sig.ra Milan. I difensori del ricorrente ritengono che tale interpretazione crea disparita' di trattamento tra le ditte, del tutto irragionevole e ingiustificata, in palese violazione dei principi sanciti dall'art. 3 della Costituzione. In tale modo, infatti, nel caso di visita ispettiva effettuata dall'Ispettorato del Lavoro in due diverse aziende nello stesso giorno, verrebbe applicata eguale sanzione a situazioni completamente disuguali in relazione al diverso periodo di occupazione di lavoratori dipendenti irregolari da parte delle due societa' interessate. L'ammontare della sanzione e' collegato all'epoca in cui viene effettuata la constatazione della violazione e, quindi, ad un evento assolutamente incerto nel «quando» e del tutto scollegato rispetto al periodo e alla durata dell'impiego dei lavoratori irregolari; anche sotto tale profilo, si creano situazioni di disparita' di trattamento assolutamente irragionevoli e ingiustificate. Cita ad esempio il caso della sanzione «minima» che verrebbe irrogata nel caso in cui l'accesso ispettivo venisse eseguito nei primi giorni dell'anno, magari a fronte di un impiego di lavoratori irregolari per tutto il corso dell'anno precedente all'ispezione, e alla sanzione - eccessivamente elevata e gravosa - che viene, invece, erogata come nella fattispecie in esame - qualora l'ispezione venga eseguita nel mese di dicembre, a fronte di una pretesa violazione durata pochi giorni. La disposizione dell'art. 3 della legge n. 73/2002, cosi' come applicata dall'Agenzia delle Entrate, risulta illegittima in quanto il periodo cui ragguagliare le sanzioni non puo' che essere quello di effettiva durata del comportamento da sanzionare, e quindi di effettivo svolgimento del lavoro irregolare. Per il ricorrente la disposizione di cui all'art. 3 della legge 73/2002 - che fa salva l'applicazione delle sanzioni previste per il caso di impiego di lavoratori dipendenti irregolari - risulterebbe illegittima anche perche' la sanzione in argomento si affiancherebbe a quelle gia' previste dal legislatore fiscale, del lavoro e della previdenza, con evidente violazione della naturale funzione rieducativa della sanzione ex art. 27 Cost. e del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. su cui si basa il principio di proporzionalita' che deve caratterizzare ogni potesta' sanzionatoria. Con memoria del 31 dicembre 2004, il ricorrente insiste nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 73/2002 per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Padova 2 - con nota di costituzione in giudizio del 16/7/2004, sottolinea che la nuova sanzione amministrativa di cui all'art. 3 della legge n. 73/2002, introdotta per contrastare il lavoro sommerso, ha natura esclusivamente tributaria. Sostiene che la sanzione e' stata fissata nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'annualita' e la data di constatazione della violazione. L'Ufficio non ha preso, invece, posizione in ordine alla sollevata questione di legittimita' costituzionale. Con ordinanza n. 39 del 23/3/2004 la Commissione ha concesso la sospensione dell'atto impugnato. Alla pubblica, fissata per la discussione della vertenza, e' presente il difensore del ricorrente ed il rappresentante dell'Ufficio; entrambi si riportano alle rispettive posizioni in atti. Osserva Questo Collegio che sulla compatibilita' dell'art. 3, comma 3, della legge 23 aprile 2002, n. 73 con la Costituzione, le considerazioni fatte dalla parte ricorrente non appaiono destituite di fondamento, per cui ritiene d'investire d'ufficio la Corte costituzionale per una pronuncia risolutrice. L'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, nel testo interamente riscritto in sede di conversione nella L. n. 73/2002, stabilisce che «ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, e' altresi' punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione». Tale disposizione e' in aperto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche' la stessa crea una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento fra il datare di lavoro di lavoratori irregolari come tali accertati all'inizio dell'anno e l'azienda che, pur nelle stesse condizioni, e', invero, oggetto di accertamento alla fine dell'anno. Basti pensare che se il datore di lavoro si avvale di dipendenti irregolari impiegati per piu' anni, lo stesso e' favorito nel caso in cui l'irregolarita' venisse accertata all'inizio dell'anno, atteso che in detta ipotesi egli sara' soggetto ad una sanzione minima rispetto a quella che verrebbe inflitta a quel datore di lavoro nei cui confronti l'irregolarita' fosse accertata negli ultimi giorni dell'anno, posto che egli sarebbe assoggettato ad una sanzione ugualmente commisurata al costo del lavoro di un intero anno. Il momento di accesso dell'organo ispettivo di carattere del tutto volontario e discrezionale, determina il fatto costitutivo dell'ammontare della sanzione. Viceversa, «la sanzione dovrebbe essere commisurata alla durata di effettivo ricorso alla prestazione di lavoro irregolare. Ne deriva che in base al vigente tenore della norma impugnata, la determinazione dell'ammontare della sanzione in modo automatico, e' fatto dipendere esclusivamente dalla data di constatazione della violazione, a prescindere del tutto dell'effettiva durata del comportamento antigiuridico del trasgressore, e cio' in violazione sia del principio di uguaglianza, che in violazione del principio di proporzionalita' della sanzione rispetto alla entita' e gravita' della violazione commessa. Le censure di illegittimita' costituzionale sollevate dal ricorrente sono rilevanti nel caso di specie ai fini della decisione della controversia, in quanto la violazione era stata accertata il 6 dicembre 2002 e al riguardo la ricorrente ha dedotto che l'impiego della sig.ra Vavalle era avvenuto dal 4/11/2002 e l'impiego della sig.ra Milan dal 26/11/2002. Ne deriva l'irrazionalita' e l'ingiustizia di una sanzione per la cui applicazione la norma non tiene conto di alcuna circostanza effettivamente inerente il caso concreto. Manca, dunque, qualsiasi proporzionalita' tra la violazione e la sanzione; manca ogni garanzia che, per analoghe violazioni, tutti i trasgressori siano sanzionati allo stesso modo, visto che tutto dipende dal giorno dell'anno nel quale avviene l'accertamento. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio in corso.