La Commissione Tributaria Provinciale di Padova - Sezione 07 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
      Abate dott. Francesco Presidente; 
      Albertin dott. Pietro Relatore; 
      Barbieri Enzo Giudice. 
    Ha emesso la seguente ordinanza: sul ricorso n. 151/04 depositato
il   11/02/2004   -   avverso   avviso   irrogazione   sanzioni    n.
839LS07000712003 Sanz. Amministr. 2002; 
    Contro Agenzia entrate Ufficio Padova 2 proposto dal  ricorrente:
Due Mondi S.r.l. corso Stati Uniti n. 18 - 35020 Padova (PD),  difeso
da: Studio Miazzi-Cester-Rossi corso Garibaldi n. 5  -  35100  Padova
(PD). 
    Con atto di irrogazione sanzioni n. 839LS0700071 2003  emesso  in
data 4 dicembre 2003, l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Padova 2, ha
irrogato a carico della societa' Due Mondi S.r.l. con sede in  Padova
e del signor Sorato Lucio,  residente  in  Massanzago,  quale  autore
delle violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria nella  misura
minima di € 28.021,58, prevista dall'art. 3, comma  3,  del  D.L.  22
febbraio 2002 n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, per
aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o da
altra documentazione obbligatoria. 
    L'atto di irrogazione trova fondamento in un verbale di  illecito
amministrativo del Servizio  Ispezione  del  Lavoro  della  Direzione
Provinciale del  Lavoro  di  Padova  redatto  a  seguito  di  accesso
ispettivo effettuato in data 6/12/2002 presso il Ristorante  Pizzeria
«Europa» gestito dalla Due Mondi S.r.l., con il  quale  l'Ispettorato
del Lavoro di Padova, ha imputato al sig. Sorato Lucio  ed  alla  Due
Mondi  S.r.l.  quale  obbligato  in  solido,  di   aver   omesso   di
regolarizzare i rapporti  con  due  lavoratrici,  e  precisamente  la
sig.ra Vavalle Stefania occupata dal 4/11/2002 come aiuto cuoca e  la
sig.ra Milan Morena occupata dal 26/11/2002 come banconiera. 
    Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2004  e  diretto  alla
Commissione Tributaria Provinciale di Padova, la societa'  Due  Mondi
S.r.l.  in  persona  del  suo  rappresentante  legale  Sorato   Lucio
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rossi e Maria  Enrica
De Salvo, impugnava tale atto rilevando che la disposizione dell'art.
3 della legge n. 73/2002 risulti costituzionalmente illegittima cosi'
come interpretata e applicata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio  di
Padova 2, che ha irrogato la sanzione calcolando il costo del lavoro,
per ciascuna lavoratrice, per tutto il  periodo  che  va  dall'inizio
dell'anno al giorno della constatazione della violazione  e,  quindi,
nel caso di specie per undici mesi, a fronte di  un  preteso  impiego
delle due lavoratrici, non risultanti dalle  scritture  obbligatorie,
per un mese per quanto riguarda la sig.ra Valvalle  e  7  giorni  per
quanto riguarda la sig.ra Milan. 
    I difensori del ricorrente  ritengono  che  tale  interpretazione
crea disparita' di trattamento tra le ditte, del tutto  irragionevole
e ingiustificata, in palese violazione dei principi sanciti dall'art.
3 della Costituzione. In tale  modo,  infatti,  nel  caso  di  visita
ispettiva effettuata  dall'Ispettorato  del  Lavoro  in  due  diverse
aziende nello stesso giorno, verrebbe  applicata  eguale  sanzione  a
situazioni completamente disuguali in relazione al diverso periodo di
occupazione di lavoratori dipendenti irregolari da  parte  delle  due
societa'  interessate.  L'ammontare  della  sanzione   e'   collegato
all'epoca in cui viene effettuata la constatazione  della  violazione
e, quindi, ad un evento assolutamente  incerto  nel  «quando»  e  del
tutto scollegato rispetto al periodo e alla durata  dell'impiego  dei
lavoratori irregolari; anche sotto tale profilo, si creano situazioni
di  disparita'   di   trattamento   assolutamente   irragionevoli   e
ingiustificate. 
    Cita ad esempio il caso  della  sanzione  «minima»  che  verrebbe
irrogata nel caso in cui l'accesso  ispettivo  venisse  eseguito  nei
primi giorni dell'anno, magari a fronte di un impiego  di  lavoratori
irregolari per tutto il corso dell'anno precedente  all'ispezione,  e
alla sanzione - eccessivamente elevata e gravosa - che viene, invece,
erogata come nella fattispecie in esame - qualora  l'ispezione  venga
eseguita nel mese di dicembre, a fronte  di  una  pretesa  violazione
durata pochi giorni. La  disposizione  dell'art.  3  della  legge  n.
73/2002, cosi' come applicata  dall'Agenzia  delle  Entrate,  risulta
illegittima in quanto il periodo cui  ragguagliare  le  sanzioni  non
puo' che essere quello  di  effettiva  durata  del  comportamento  da
sanzionare, e quindi di effettivo svolgimento del lavoro irregolare. 
    Per il ricorrente la disposizione di cui all'art. 3  della  legge
73/2002 - che fa salva l'applicazione delle sanzioni previste per  il
caso di impiego di lavoratori dipendenti  irregolari  -  risulterebbe
illegittima anche perche' la sanzione in argomento si  affiancherebbe
a quelle gia' previste dal legislatore fiscale, del  lavoro  e  della
previdenza,  con  evidente   violazione   della   naturale   funzione
rieducativa della sanzione ex  art.  27  Cost.  e  del  principio  di
eguaglianza  ex  art.  3  Cost.  su  cui  si  basa  il  principio  di
proporzionalita' che deve caratterizzare ogni potesta' sanzionatoria. 
    Con memoria del 31  dicembre  2004,  il  ricorrente  insiste  nel
rimettere gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  l'esame  della
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n.
73/2002 per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. 
    L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di  Padova  2  -  con  nota  di
costituzione in giudizio  del  16/7/2004,  sottolinea  che  la  nuova
sanzione amministrativa di cui all'art. 3  della  legge  n.  73/2002,
introdotta  per   contrastare   il   lavoro   sommerso,   ha   natura
esclusivamente tributaria. Sostiene che la sanzione e' stata  fissata
nella misura dal 200 al 400 per  cento  dell'importo  del  costo  del
lavoro relativo  a  ciascun  lavoratore,  calcolato  sulla  base  dei
vigenti contratti nazionali, per il  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'annualita'  e  la  data  di  constatazione   della   violazione.
L'Ufficio non ha preso, invece, posizione in  ordine  alla  sollevata
questione di legittimita' costituzionale. 
    Con ordinanza n. 39 del 23/3/2004 la Commissione ha  concesso  la
sospensione dell'atto impugnato. 
    Alla pubblica, fissata per  la  discussione  della  vertenza,  e'
presente  il  difensore   del   ricorrente   ed   il   rappresentante
dell'Ufficio; entrambi si  riportano  alle  rispettive  posizioni  in
atti. 
 
                               Osserva 
 
    Questo Collegio che sulla compatibilita' dell'art.  3,  comma  3,
della  legge  23  aprile  2002,  n.  73  con  la   Costituzione,   le
considerazioni fatte dalla parte ricorrente non  appaiono  destituite
di  fondamento,  per  cui  ritiene  d'investire  d'ufficio  la  Corte
costituzionale per una pronuncia risolutrice. 
    L'art. 3, comma 3, del D.L. n.  12/2002,  nel  testo  interamente
riscritto in sede di conversione nella L. n. 73/2002, stabilisce  che
«ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego  di
lavoratori  dipendenti  non  risultanti  dalle  scritture   o   altra
documentazione obbligatorie,  e'  altresi'  punito  con  la  sanzione
amministrativa dal 200 al 400 per  cento  dell'importo,  per  ciascun
lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base  dei
vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo  compreso  tra
l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione». 
    Tale disposizione e' in aperto  contrasto  con  il  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiche'  la  stessa
crea una evidente ed ingiustificata disparita' di trattamento fra  il
datare  di  lavoro  di  lavoratori  irregolari  come  tali  accertati
all'inizio dell'anno e l'azienda che, pur  nelle  stesse  condizioni,
e', invero, oggetto di accertamento alla fine dell'anno. 
    Basti pensare che se il datore di lavoro si avvale di  dipendenti
irregolari impiegati per piu' anni, lo stesso e' favorito nel caso in
cui l'irregolarita' venisse accertata  all'inizio  dell'anno,  atteso
che in detta ipotesi egli  sara'  soggetto  ad  una  sanzione  minima
rispetto a quella che verrebbe inflitta a quel datore di  lavoro  nei
cui confronti l'irregolarita' fosse  accertata  negli  ultimi  giorni
dell'anno, posto  che  egli  sarebbe  assoggettato  ad  una  sanzione
ugualmente commisurata al costo del lavoro di un intero anno. 
    Il momento di accesso  dell'organo  ispettivo  di  carattere  del
tutto volontario e  discrezionale,  determina  il  fatto  costitutivo
dell'ammontare  della  sanzione.  Viceversa,  «la  sanzione  dovrebbe
essere commisurata alla durata di effettivo ricorso alla  prestazione
di lavoro irregolare. 
    Ne deriva che in base al vigente tenore della norma impugnata, la
determinazione dell'ammontare della sanzione in modo  automatico,  e'
fatto dipendere esclusivamente  dalla  data  di  constatazione  della
violazione,  a  prescindere  del  tutto  dell'effettiva  durata   del
comportamento antigiuridico del trasgressore, e  cio'  in  violazione
sia del principio di uguaglianza, che in violazione del principio  di
proporzionalita' della sanzione  rispetto  alla  entita'  e  gravita'
della violazione commessa. 
    Le  censure  di  illegittimita'  costituzionale   sollevate   dal
ricorrente sono rilevanti nel caso di specie ai fini della  decisione
della controversia, in quanto la violazione era stata accertata il  6
dicembre 2002 e al riguardo la ricorrente ha  dedotto  che  l'impiego
della sig.ra Vavalle era avvenuto dal  4/11/2002  e  l'impiego  della
sig.ra  Milan  dal   26/11/2002.   Ne   deriva   l'irrazionalita'   e
l'ingiustizia di una sanzione per la cui applicazione  la  norma  non
tiene conto di alcuna circostanza  effettivamente  inerente  il  caso
concreto. 
    Manca, dunque, qualsiasi proporzionalita' tra la violazione e  la
sanzione; manca ogni garanzia che, per analoghe violazioni,  tutti  i
trasgressori siano sanzionati  allo  stesso  modo,  visto  che  tutto
dipende dal giorno dell'anno nel quale avviene l'accertamento. 
    Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale della norma
di che trattasi va rimessa all'esame della Corte costituzionale,  con
conseguente sospensione del giudizio in corso.