L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 1° agosto 2014, ha approvato il disegno di legge n. 475 dal titolo «Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 4 agosto 2014. In particolare l'articolo 4 dispone che, al fine dell'assunzione degli igienisti dentali, le Aziende Sanitarie Provinciali provvedano mediante modulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali. Il legislatore tuttavia omette di specificare le modalita' con cui si procedera' all'equiparazione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l'equivalenza dei livelli salariali, ne' precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa definizione dello standard del numero di igienisti dentali necessari all'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di eta', nonche' sulla base di atti di programmazione sanitaria necessaria per individuare il fabbisogno di personale da garantire senza mettere a rischio, a seguito della predetta soppressione delle figure equiparabili, l'erogazione di altri set assistenziali pur essi ricompresi nei L.E.A. Non ci si puo' esimere inoltre di rilevare, in via generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa legislativa con la vigente programmazione regionale in quanto nell'attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a prosecuzione dell'originale piano di rientro del 2007, non e' contemplata l'azione di prevenzione della patologia del cavo orale. A cio' si aggiunge che a causa della menzionata carenza normativa circa i criteri per l'individuazione delle figure sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e la mancata determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito dalla riduzione di altri posti organici senza compromettere l'erogazione dei L.E.A., si e' in presenza di un onere certo (l'assunzione) con una copertura indefinita. Infatti, a fronte delle spese derivanti dalle assunzioni che devono essere necessariamente disposte per garantire le prestazioni degli artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede una copertura non determinabile che potrebbe disporsi solo nelle Aziende Sanitarie Provinciali con eccedenza di personale. L'allegata relazione tecnica all'originario disegno di legge conclusasi con un parere negativo da parte del Ragioniere generale in assenza di elementi informativi dei competenti dipartimenti regionali, nonche' il verbale della seduta della II Commissione legislativa «Bilancio» che ha espresso a maggioranza parere favorevole, non sono esaustivi e non dissipano le perplessita' circa l'effettiva esistenza di una copertura finanziaria con le forme e modalita' prescritte nell'art. 17 legge n. 196/2009. Appare pertanto necessario il vaglio di codesta Corte in merito al rispetto da parte del legislatore regionale dell'art. 81 Cost.