Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro   la   Regione   Veneto,   in   persona   del   Presidente
pro tempore perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' della  Legge
Regionale della Regione Veneto n. 30 del 22 ottobre  2014  pubblicata
sul BUR n. 103 del 28 ottobre 2014  recante:  «Modifica  della  Legge
regionale  6  settembre  1991  n.  24  «Norme  in  materia  di  opere
concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt» 
 
                               Motivi 
 
    Con la legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30, recante  «Modifica
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme  in  materia  di
opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»  la
Regione Veneto ha dettato disposizioni in materia  linee  e  impianti
elettrici. 
    La  disposizione  contenuta  nell'articolo  1,   comma   1,   che
sostituisce il comma 6, dell'articolo  2,  della  legge  regionale  6
settembre 1991, n. 24 («Norme in materia di opere concernenti linee e
impianti  elettrici  sino  a  150.000  volt»)  presenta  profili   di
incostituzionalita'. 
    Ed invero, la nuova formulazione del  comma  6  dell'articolo  2,
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 stabilisce che: «6. Non
sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione le modifiche  di  linee
esistenti  per  variazioni  di  tracciato  inferiore  a  500  m.,  le
trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo  aereo,
gli  adeguamenti  alle  tensioni  di  esercizio  normalizzate  e   le
sostituzioni dei componenti, a condizione  che  tali  interventi  non
comportino  variazioni  alla  natura  del  progetto   precedentemente
approvato  ne'  incremento  della  potenza  gia'  autorizzata  e  non
ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e  successive
modificazioni. E' in ogni caso fatto salvo l'obbligo di progettazione
tecnica e relativo collaudo.» 
    La  nuova  disposizione  regionale   inserisce,   quindi,   nella
previgente disciplina relativa a tutte le linee e impianti  elettrici
sino a 150.000 volt, una esenzione dall'autorizzazione, oltre che per
interventi di manutenzione o sostituzione di  componenti,  anche  per
tutte la varianti di tracciato che non superino i 500 metri. 
    La norma regionale non specifica se nella  fattispecie  «linee  e
impianti elettrici sino a  150.000  volt»  siano  inclusi  anche  gli
elettrodotti facenti  parte  della  Rete  di  Trasmissione  Nazionale
(RTN). 
    Vanno, conseguentemente, distinte due diverse ipotesi: 
        1. ove la Legge regionale denunciata includa gli elettrodotti
facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) si evidenzia
che l'art. 1-sexies, comma 1, del  decreto-legge  29/8/2003  n.  239,
stabilisce  che  la  competenza  a  rilasciare  l'autorizzazione   e'
dell'autorita' nazionale e non di quella regionale, e prevede inoltre
(comma  4-quinquies,)  l'esenzione  dall'autorizzazione  per   alcune
fattispecie  di  interventi  sostitutivi  e  di  manutenzione   degli
elettrodotti «consistenti nella riparazione, nella rimozione e  nella
sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo,
sostegni,   conduttori,   funi   di   guardia,   catene,   isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra,  con  elementi
di  caratteristiche  analoghe,  anche  in  ragione  delle  evoluzioni
tecnologiche»,  senza  estendere  tale  esenzione  alle  varianti  di
tracciato degli stessi; 
        2. se, invece, la  norma  regionale  in  esame  si  riferisce
unicamente agli elettrodotti  non  facenti  parte  della  RTN,  essa,
comunque, viola la normativa ambientale. 
    In particolare, per cio' che concerne la Valutazione  di  Impatto
Ambientale (VIA), le linee (elettrodotti)  non  facenti  parte  della
Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) con potenza superiore a  100.000
volt rientrano nei progetti di competenza regionale  da  assoggettare
a VIA o a verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  a  seconda  della
lunghezza del tracciato (rispettivamente > 10 km e >  di  3  km),  ai
sensi dell'Allegato III, lettera z), e  dell'Allegato  IV,  punto  7,
lettera z), alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006  (Norme
in materia ambientale). 
    Inoltre, per quanto qui di interesse, ai sensi della lettera  ag)
dell'Allegato III e ai sensi del punto 8, lettera t) dell'Allegato IV
alla  Parte  II  del  citato  decreto  legislativo  n.  152/2006,  le
modifiche o  estensioni  dei  progetti  sopra  citati  sono  soggetti
rispettivamente a VIA,  se  conformi  a  eventuali  limiti  stabiliti
oppure, nel caso in cui non rientrassero in tali limiti,  a  verifica
di assoggettabilita'  a  VIA  qualora  la  loro  realizzazione  possa
potenzialmente produrre effetti negativi sull'ambiente. 
    Ne consegue che le variazioni  di  tracciato,  seppur  di  scarsa
entita' (inferiori a 500 metri), non possono essere aprioristicamente
escluse da qualsiasi forma di valutazione ambientale,  in  quanto  lo
specifico contesto localizzativo oggetto della variante di  tracciato
puo'  determinare  situazioni  di  incompatibilita'  con  la   tutela
ambientale [ad es.: siti  di  importanza  comunitaria  (SIC)  e  zone
speciali di conservazione (ZSC)]. 
    Di contro, le disposizioni  regionali,  che  qui  si  denunciano,
dispongono una generalizzata deroga all'obbligo di autorizzazione per
le modifiche di tracciato inferiori a  500  metri  a  condizione  che
«tali interventi non ricadano in zone  soggette  a  tutela  dei  beni
culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e successive modificazioni», senza tuttavia prevedere  la
necessaria norma di salvaguardia della normativa in materia  di  VIA,
operando cosi' una indebita restrizione  del  campo  di  applicazione
della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 
    Pertanto, l'art. 1 della legge  regionale  n.  30/2014,  dettando
disposizioni difformi rispetto  alla  normativa  statale  vigente  in
materia,  viola  l'art.  117,  secondo   comma,   lett.   s),   della
Costituzione.