IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
 
 
                     Sezione Autonoma di Bolzano 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  117  del  2013,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da Aspiag Service Srl, rappresentata e difesa  dagli  avv.ti
Christof Baumgartner e Guido Zago, con  domicilio  eletto  presso  lo
studio legale dell'avv. Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, 3; 
    Contro 
        Provincia Autonoma di  Bolzano,  in  persona  del  Presidente
p.t., rappresentata e difesa  dagli  avv.ti  Renate  von  Guggenberg,
Hansjörg  Silbernagl,  Fabrizio  Cavallar  e   Patrizia   Gianesello,
domiciliata  presso  l'Avvocatura  provinciale  in  Bolzano,   piazza
Silvius Magnago, 1; 
        Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato
e difeso dagli avv.ti Gudrun Agostini,  Bianca  Maria  Giudiceandrea,
Laura Polonioli e Alessandra Merini, domiciliato presso  l'Avvocatura
comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7; 
    Nei confronti di: 
        Podini Holding Spa e Twentyone Srl,  rappresentati  e  difesi
dagli avv.ti Daniel Rudi Ellecosta, Dieter Schramm e  Nausicaa  Mall,
con  domicilio  eletto  presso  lo   studio   legale   degli   avv.ti
Walzl-Bott-Baur in Bolzano, via Duca D'Aosta, 100; 
        Iniziative Methab Spa, rappresentata e difesa dall'avv.  Igor
Janes, con domicilio eletto presso il suo studio legale  in  Bolzano,
corso Liberta', 35; 
    Per l'annullamento: 
    1) della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  238  dd.
11.2.2013, avente per oggetto: Comune di  Bolzano  -  modifica  della
destinazione d'uso da "Zona D1 - zona per insediamenti produttivi" in
"Zona produttiva D3 con destinazione particolare ai  sensi  dell'art.
44-bis, comma 1, l.p. n. 13/97" - per  la  realizzazione  del  centro
commerciale di rilievo provinciale sul sito  "Twenty"  e  spostamento
del previsto ponte pedo-ciclabile sull'Isarco  -  modifica  d'ufficio
del piano urbanistico comunale  (doc.  1),  pubblicata  nel  B.U.  n.
8/I-II del 19.2.2013 e ripubblicata nel B.U. n. 9/I-II del  26.2.2013
(doc. 2); 
    2) della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  334  dd.
4.3.2013,   avente   per   oggetto:   integrazione   grafica    della
deliberazione n. 238 dell'11.2.2013 recante:  "Comune  di  Bolzano  -
modifica.  della  destinazione  d'uso  da  "Zona  D1   -   zona   per
insediamenti produttivi " in "Zona  produttiva  D3  con  destinazione
particolare ai sensi dell'art. 44-bis, comma 1, l.p. n. 13/97" -  per
la realizzazione del centro commerciale di  rilievo  provinciale  sul
sito  "Twenty"  e  spostamento  del  previsto  ponte   pedo-ciclabile
sull'Isarco - modifica  d'ufficio  del  piano  urbanistico  comunale"
(doc. 3); 
nonche' 
    3) della deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1404  dd.
19.9.2011 avente per oggetto: Comune  di  Bolzano  -  modifica  della
destinazione d'uso. da "Zona D1 - zona per  insediamenti  produttivi"
in  "Zona  produttiva  D3  con  destinazione  particolare  ai   sensi
dell'art. 44-bis comma 1 l.p. n. 13 dell'11 agosto  1997"  -  per  la
realizzazione  del  centro  commerciale  di  rilievo  provinciale   e
spostamento del previsto ponte pedo-ciclabile sull'Isarco.  Bozza  di
proposta di modifica d'ufficio  del  piano  urbanistico  comunale  da
sottoporre al Comune di Bolzano ai sensi dell'art. 21 comma 6 l.p. n.
13 dd. 13 agosto 1997 (doc. 4); 
    4)  della  deliberazione  del  Comune  di  Bolzano  n.  109   dd.
17.11.2011  avente  per  oggetto:  Bozza  di  proposta  di   modifica
d'ufficio  del  piano   urbanistico   comunale   -   modifica   della
destinazione d'uso da "Zona D1 - zona per insediamenti produttivi" in
"Zona produttiva D3 con destinazione particolare ai  sensi  dell'art.
44-bis comma 1 l.p. n. 13 dell'11 agosto 1997" - per la realizzazione
del centro commerciale  di  rilievo  provinciale  e  spostamento  del
previsto ponte pedo-ciclabile sull'Isarco (doc. 5); 
    5) della  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  125  dd.
30.1.2012 avente  per  oggetto:  Comune  di  Bolzano  modifica  della
destinazione d'uso da "Zona D1 - zona per insediamenti produttivi" in
"Zona produttiva D3 con destinazione particolare ai  sensi  dell'art.
44-bis comma 1 l.p. n. 13 dell'11 agosto 1997" - per la realizzazione
del  centro  commerciale  di  rilievo  provinciale  e  di  un   ponte
pedo-ciclabile sull'Isarco. Proposta di modifica d'ufficio del  piano
urbanistico comunale (doc. 6); 
    6) della deliberazione del Comune di Bolzano n. 46  dd.  3.5.2012
avente  per  oggetto:  proposta  di  modifica  d'ufficio  del   piano
urbanistico comunale - modifica della destinazione d'uso da "Zona  D1
- zona per  insediamenti  produttivi"  in  "Zona  produttiva  D3  con
destinazione particolare ai sensi dell'art. 44-bis comma 1 l.p. n. 13
dell'11 agosto 1997" - per la realizzazione del centro commerciale di
rilievo provinciale  e  di  un  ponte  pedo-ciclabile  sull'Isarco  -
delibera G.P. n. 125 del 30.1.2012 - parere (doc. 7); 
    7)   di   ogni   ulteriore    atto    richiamato,    presupposto,
infraprocedimentale, conseguente  ed  esecutivo,  ivi  compresa,  per
quanto occorra, il rapporto finale della "Commissione di esperti  per
la realizzazione del Centro Commerciale di Bolzano" dd.  23  febbraio
2011 (doc. 8), nonche' la decisione giuntale  dd.  1.10.2012  con  la
quale la pratica e' stata trasferita all'Avvocatura della Provincia. 
    Motivi aggiunti depositati il 22.05.2014 
        della concessione edilizia n. 114/2014 del Comune di  Bolzano
Prot. nr. 73296/2013, doc. n. 14/2014, pratica edilizia 2011-2960-1; 
        di   ogni    ulteriore    atto    richiamato,    presupposto,
infraprocedimentale, conseguente  ed  esecutivo  e,  in  particolare,
della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano  G.P.  n.  91  del
12.03.2014 avente ad oggetto "Approvazione bozza  di  convenzione  ai
sensi della l.p. 13/1997 tra Comune di Bolzano e la  societa'  Podini
Holding Spa e Twenty srl per la realizzazione  di  infrastrutture  in
via Galilei a Bolzano. 
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti, gli atti di costituzione  in
giudizio, le memorie difensive e le memorie di replica; 
    Visti la documentazione prodotta e tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014  il
dott. Peter Michaeler e uditi  per  le  parti  i  difensori  come  da
verbale d'udienza. 
    A) Il fatto ed il processo 
    L'Aspiag conduce una catena di  supermercati  (sotto  le  insegne
Despar, Eurospar e Interspar). 
    E' intenzionata ad aprire un centro  commerciale  Bolzano  su  un
areale di sua proprieta' (p.ed. 3328 in P.T. 3117/II e p.ed. 3977  in
P.T.   3344/II   CC   Dodiciville,   complessivamente   5,   4   ha),
urbanisticamente classificato come zona produttiva. 
    Altrettanto la  societa'  Iniziative  Methab  srl  che  e'  parte
processuale. Anch'essa e' interessata ad aprire un centro commerciale
in una zona produttiva della citta' di Bolzano su un  areale  di  sua
proprieta' (areale della Metro). 
    La legge urbanistica provinciale (art. 44-bis l.p. 13/97), pero',
consente solo l'apertura di un unico centro commerciale di  rilevanza
provinciale in una delle zone produttive del comune di Bolzano. 
    Per  consentire  la  realizzazione  del  centro  commerciale   di
rilevanza provinciale, la  legge  urbanistica  provinciale  n.  13/97
prevede che la zona produttiva (ordinaria) vada trasformata  in  zona
produttiva con destinazione particolare. Per  la  trasformazione,  la
legge  urbanistica  prevede  una  procedura  apposita,   disciplinata
dall'art. 21, comma 6 l.p. 13/97. 
    Per comodita' si riportano le disposizioni rilevanti della  legge
urbanistica provinciale l.p. 13/97: 
    Articolo 44-bis della legge urbanistica provinciale n. 13/97: 
    "(Zone produttive con destinazione particolare) 
    1. Sono considerate zone produttive con destinazione  particolare
le zone per  strutture  turistiche,  le  zone  individuate  ai  sensi
dell'art. 107, commi 3 e 4, la zona per la realizzazione  del  centro
commerciale di rilievo provinciale nonche' zone per impianti  per  la
produzione di energia termica ed elettrica...". 
    Articolo 21 della legge urbanistica provinciale n. 13/97: 
    "(Varianti al piano urbanistico comunale) 
    Commi da 1 a 5 (omissis) 
    6. La zona per la realizzazione del  centro  commerciale  di  cui
all'art. 44-bis, comma 1, viene prevista dalla Giunta provinciale con
il procedimento di cui ai commi 2, 4 e 5, sentito preventivamente  il
comune." 
    Nelle zone produttive di Bolzano esistono diversi siti  o  areali
potenzialmente idonei ad ospitare il centro commerciale  provinciale,
tra cui anche l'areale di proprieta' della societa' ricorrente Aspiag
e l'areale della societa' cointeressata Iniziative Methab srl. 
    Forte  del  principio  giurisprudenziale  che  attribuisce   alla
pubblica amministrazione ampia  discrezionalita'  nell'individuazione
delle zone urbanistiche, la Giunta  provinciale  ha  scelto  l'areale
Twenty  quale  sito  per  l'insediamento   del   centro   commerciale
provinciale. Si tratta di una zona  produttiva  di  proprieta'  della
controinteressata Podini Holding spa  ove  questa  gia'  esercita  il
commercio al dettaglio (in forza delle sentenze CdS, IV, n. 5204/04 e
CdS, VI, n. 2870/13). 
    La scelta e' avvenuta con la delibera della Giunta provinciale n.
238 del 11.2.2013 che,  adottata  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  6
sopracitato,  ha  modificato  il  piano  urbanistico  del  Comune  di
Bolzano,  trasformando  l'areale  del  Twenty  da   zona   produttiva
ordinaria (zona D1) in zona produttiva con  destinazione  particolare
(zona D3). 
    All'interno del procedimento di modifica del piano urbanistico e'
stato inserito un sub-procedimento di comparazione  tra  questo  sito
con i siti  concorrenti  della  societa'  Aspiag  ed  della  societa'
Iniziative Methab. Il sub-procedimento e' giunto alla conclusione che
l'areale prescelto del Twenty sia  il  piu'  idoneo  ad  ospitare  il
centro commerciale. 
    La delibera n. 238/11 ed i  provvedimenti  ad  essa  propedeutici
sono stati impugnati dalla societa' Aspiag dinanzi a questo tribunale
sulla base di due ordini di motivi, posti gradatamente tra di loro. 
    Il motivo principale  di  impugnazione  della  delibera  consiste
nella doglianza  che  la  legge  urbanistica  provinciale  n.  13/97,
laddove ammette la realizzazione di un  solo  centro  commerciale  di
rilevanza provinciale (art. 44-bis l.p. 13/97) e laddove  fa  divieto
di commercio al dettaglio nelle  zone  produttive  eccettuate  alcune
categorie merceologiche (art. 44-ter l.p. 13/97),  sia  in  contrasto
con la  normativa  europea  (direttiva  Bolkenstein  n.  123/2006)  e
nazionale di liberalizzazione del commercio, liberta' di stabilimento
e libera prestazione di servizi. Per quanto riguarda la  legislazione
nazionale, la difesa  della  societa'  cita  il  decreto  legislativo
59/2010 che ha recepito la direttiva Bolkenstein, nonche' l'art.  31,
2° comma d.l.  201/2011  (Decreto  "Salva-Italia",  convertito  nella
legge 214/11) e l'art. 3 d.l. 223/06 ("decreto  Bersani",  convertito
nella legge 248/06) che hanno, liberalizzato l'attivita' commerciale,
abolendo le  autorizzazioni  amministrative,  i  contingentamenti,  i
limiti territoriali, le pianificazioni  ed  i  vincoli  di  qualsiasi
natura. 
    La  societa'  ricorrente  chiede  pertanto  l'annullamento  della
delibera  previa  disapplicazione   ope   iudicis   della   normativa
legislativa provinciale (art. 44-bis e 44-ter l.p. 13/97). 
    La disapplicabilita' della normativa provinciale e'  argomentata,
da un lato, con la tesi dell'applicabilita' diretta  della  direttiva
Bolkenstein, ritenuta  sufficientemente  dettagliata,  e,  dall'altro
lato, con il richiamo ad un filone giurisprudenziale della  giustizia
amministrativa (CdS, 2808/09; TAR Friuli 145/11, TAR Lazio  32688/10,
TAR Toscana 6400/10 e altre) secondo il quale, essendo la  disciplina
della materia in  esame  di  competenza  esclusiva  dello  Stato,  le
Regioni sarebbero sfornite di potesta' legislativa. 
    In subordine la societa' ricorrente ha proposto un  altro  gruppo
di motivi di impugnazione  che,  in  sintesi,  sono  focalizzati  sul
metodo di scelta del sito. Anziche' instaurare una regolare procedura
di selezione tra gli aspiranti per individuare il  sito  piu'  idoneo
attraverso un'adeguata pubblicita' preventiva e la  predeterminazione
trasparente dei criteri di  scelta,  nonche'  la  partecipazione  dei
concorrenti alla selezione in condizioni  di  parita',  la  Provincia
avrebbe dapprima individuato,  direttamente  ed  unilateralmente,  il
luogo (Twenty) attraverso  il  procedimento  di  modifica  del  piano
urbanistico, garantendo solo successivamente ai  concorrenti  esclusi
(areale Aspiag e areale Metro di Iniziative  Methab),  attraverso  la
presentazione di osservazioni e  l'inserimento  del  sub-procedimento
all'interno  del  procedimento   principale   (modifica   del   piano
urbanistico), una partecipazione differita nella scelta del sito. 
    La tesi  della  societa'  ricorrente  e'  sostenuta  anche  dalla
societa' Inizative Methab srl che ha chiesto di  sollevare  questione
di legittimita' costituzionale delle norme  provinciali  contrastanti
con la normativa europea e statale in materia di concorrenza. 
    Entrambe le societa' hanno  richiamato  la  sentenza  n.  38/2013
della Corte costituzionale. 
    La Provincia autonoma di Bolzano,  il  Comune  di  Bolzano  e  la
controinteressata Podini Holding si sono costituiti in causa ed hanno
chiesto il rigetto del ricorso. 
    Nelle more del processo, il Comune di Bolzano ha rilasciato  alla
Podini Holding la concessione edilizia n. 114/14 attraverso la  quale
questa, ampliando la struttura gia' esistente, potra'  realizzare  il
centro commerciale provinciale.  La  concessione  edilizia  e'  stata
impugnata con motivi aggiunti. 
    Il processo e' stato discusso all'udienza pubblica del 22 ottobre
c.a., dopodiche' e' stato trattenuto in decisione. 
    B) La normativa 
    In seguito alla direttiva Bolkenstein n.  123/06  ed  al  decreto
legislativo di recepimento  n.  59/10,  al  decreto  "Bersani"  (d.l.
223/06 convertito in legge 248/06), ai decreti Monti (decreto  "Salva
Italia" n. 201/11,  convertito  in  legge  214/11,  nonche',  decreto
138/11, convertito in legge n. 148/11), nonche'. in seguito  al  d.l.
1/12  (convertito  in  legge  27/12),  il  legislatore  nazionale  e'
intervenuto varie  volte  allo  scopo  di  garantire  la  piu'  ampia
applicazione del principio  di  libera  concorrenza  al  settore  del
commercio, sancendo il principio generale della liberta' di  apertura
di  nuovi   esercizi   commerciali   attraverso   l'eliminazione   di
ingiustificate restrizioni e limitazioni. 
    Si cita il testo originario  dell'art.  31,  2°  comma  del  d.l.
201/11: "Secondo la disciplina dell'Unione  europea  e  nazionale  in
materia di concorrenza, liberta' di stabilimento e libera prestazione
di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale
la liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012." 
    Di conseguenza, non  diversamente  da  altre  Regioni,  anche  la
Provincia Autonoma  di  Bolzano  si  e'  adeguata  alle  prescrizioni
statali, emanando la legge provinciale 16  marzo  2012  n.  7,  nella
quale ha  liberalizzato  il  commercio,  prevedendo  all'art.  2  che
l'attivita' commerciale possa essere iniziata attraverso una semplice
comunicazione di avvio. 
    All'art. 5, la legge provinciale  n.  7/12  ha  riscritto  l'art.
44-ter  della  legge  urbanistica  n.  13/97  che  e'  dedicato  alla
disciplina  del  commercio  al  dettaglio  nelle   zone   produttive,
ribadendo in sostanza il previgente divieto di attivita'  commerciale
minuta in tali zone, eccettuati il centro  commerciale  di  rilevanza
provinciale ed alcuni settori merceologici ingombranti (auto, mobili,
materiali edili ecc.). 
    A questo punto e' intervenuta, su ricorso  principale  presentato
dal Governo, la  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  n.  38/13,
dichiarando l'illegittimita' dell'art. 5 (commi 1, 2, 3, 4 e 7) della
legge provinciale n. 7/12 e  chiarendo  che  nella  subjecta  materia
sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con analoga
motivazione, la Corte costituzionale  ha  dichiarato  illegittima  la
disciplina commerciale di altre Regioni (v. sentenza n. 104/2014  con
riferimento alla legge della Regione Valle Aosta  o  la  sentenza  n.
125/2014 con riferimento alla legge della Regione Umbria). 
    Nell'intervallo tra  la  decisione  (11.3.2013)  ed  il  deposito
(15.3.2013) della sentenza n. 38/13 della Consulta, in data 13.3.2013
e' entrata in vigore un'altra legge provinciale. Trattasi della legge
8 marzo 2013 n. 3 che, all'art. 3, ha dettato una nuova disciplina al
commercio  al  dettaglio  nelle   zone   produttive   attraverso   la
riscrittura dell'art. 44-ter della legge urbanistica n. 13/97. 
    L'art. 3,  al  comma  1,  dispone  in  generale  che  nelle  zone
produttive il commercio  al  dettaglio  "...e'  consentito  solo  nel
rispetto della tutela dell'equilibrato sviluppo dell'ambiente  urbano
ed in armonia con la necessita' di un organico e controllato sviluppo
ambientale e  del  traffico,  della  tutela  dell'ambiente,  compreso
l'ambiente rurale e cittadino, del paesaggio e  della  natura,  della
tutela dei monumenti e dei beni culturali, della salute e del diritto
al riposo dei lavoratori". 
    Al comma 2, l'art. 3, mentre da un lato delega ai  comuni  "...la
valutazione  e  la  decisione  circa  l'idoneita'  all'esercizio  del
commercio al dettaglio delle aree nelle zone produttive",  dall'altro
lato delega alla Giunta provinciale l'emanazione di  "...  indirizzi,
criteri e modalita' vincolanti per la valutazione e la  decisione  da
assumere da parte dei comuni....", assegnando a tal fine alla  Giunta
il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge. 
    Al comma 3, l'art. 3 ripete nuovamente, quale regola generale, il
divieto di commercio al dettaglio nelle zone produttive fino a quando
la Giunta provinciale non  avra'  emanato  gli  indirizzi  e  criteri
vincolanti, eccettuati il centro commerciale di rilevanza provinciale
ed i  gia'  noti  settori  merceologici  ingombranti  (auto,  mobili,
materiali edili ecc.). La Giunta provinciale non ha mai  emanato  gli
indirizzi e criteri, sicche' il divieto non e' mai venuto meno. 
    Il  Governo  ha  prontamente   impugnato   innanzi   alla   Corte
costituzionale anche  l'art.  3  della  l.p.  3/13.  Il  giudizio  di
costituzionalita', iscritto al RG n. 59/13, e' ancora pendente. 
    Nel frattempo, anche lo Stato ha modificato il comma 2  dell'art.
31 d.l. 201/11, nel senso  che  alle.  Regioni  e'  stata  nuovamente
attribuita una modesta competenza legislativa. La modifica  e'  stata
introdotta con la legge di conversione n. 98/13 del decreto-legge  n.
69/13 attraverso l'aggiunta di un comma 5-ter all'art. 30  e  con  la
legge di  conversione  n.  116/14  del  decreto-legge  n.  91/14  con
l'aggiunta di un art. 22-ter. 
    Con le modifiche, l'art. 31, comma 2 d.l. 201/11  ha  assunto  il
seguente tenore finale, oggi in vigore: 
    "Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, . esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei  beni
culturali. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma  entro  il  30  settembre  2012,
potendo  prevedere  al  riguardo,  senza  discriminazioni   tra   gli
operatori, anche aree interdette agli  esercizi  commerciali,  ovvero
limitazioni ad aree dove possano insediarsi  attivita'  produttive  e
commerciali solo qualora vi sia la necessita' di garantire la  tutela
della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente
urbano, e dei beni culturali". 
    Interpellata  dalle  Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
l'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato  ha  rilasciato,
in data 11.12.2013, il seguente parere sulla portata  della  modifica
introdotta al 2 comma dell'art. 31 (parere AS 1098): 
    "... l'Autorita', al fine di evitare  che  la  novella  (id  est:
modifica all'art. 31, 2 comma d.l.  201/11)  possa  indurre  indebiti
limitazioni alla liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali
sul territorio, sottolinea che le Regioni  ed  enti  locali  potranno
legittimamente introdurre restrizioni per quanto riguarda le aree  di
insediamento  di  attivita'  produttive  o  commerciali,  cosi'  come
espressamente previsto dalla nuova formulazione della norma, solo ove
esse  risultino  giustificate  dal  perseguimento  di  un   interesse
pubblico, specificamente individuato, costituzionalmente rilevante  e
compatibile con l'ordinamento comunitario, e a  condizione  che  cio'
avvenga nel rigoroso rispetto dei principi di  stretta  necessita'  e
proporzionalita' della limitazione, oltre che del  principio  di  non
discriminazione". 
    La serie delle modifiche legislative non e' ancora finita. 
    La  recentissima  legge  provinciale  23  ottobre  2014   n.   10
(pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 28.10.2014) ha, da un  lato,
abrogato l'art. 44-ter della legge urbanistica provinciale  n.  13/97
(v. art. 17, lettera d) e, dall'altro  alto,  ha  riscritto  art.  44
della medesima legge (v. art. 8, comma 4) che reca l'ennesima,  nuova
disciplina sull'esercizio  del  commercio  al  dettaglio  nelle  zone
produttive. 
    Il nuovo art. 44 (introdotto dal comma 4 dell'art. 8  l.p.  10/4)
e' del seguente tenore: 
    "Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi) 
    1.  Le  zone   per   insediamenti   produttivi   sono   destinate
all'insediamento di attivita' industriali, artigianali, di  commercio
all'ingrosso, di commercio al dettaglio e di prestazione di  servizi.
Nelle zone per  insediamenti  produttivi  puo'  essere  svolta  anche
attivita' di formazione e di aggiornamento da  parte  di  enti  senza
scopo  di  lucro,  e  possono  essere  inoltre  realizzate  strutture
d'interesse pubblico. Le attivita' o la concentrazione  delle  stesse
che, direttamente o per il  traffico  veicolare  indotto,  comportano
forti emissioni, anche odorigene, nonche' le attivita'  di  commercio
al  dettaglio,  sono   ammissibili   solo   in   zone   appositamente
individuate, mediante modifica  del  piano  urbanistico  comunale  su
iniziativa degli interessati. Tali attivita' e la disciplina di  tali
zone sono individuate con regolamento di  esecuzione  che  la  Giunta
provinciale deve emanare entro il termine perentorio  di  180  giorni
dall'entrata in vigore della presente  legge.  Questa  disciplina  si
applica  anche  qualora  l'attivita'  a   forte   emissione   intenda
insediarsi in una zona per attrezzature collettive. 
    2.  Il  commercio  al  dettaglio  nelle  zone  per   insediamenti
produttivi e' disciplinato nel rispetto della legislazione statale  e
comunitaria, in ossequio allo. Statuto di Autonomia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  nonche'  in
conformita' con il dettato dell'art. 6 della Costituzione italiana  e
degli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione Unesco del 20 ottobre 2005,
in quanto il mantenimento  di  una  popolazione  stabile  costituisce
elemento di salvaguardia dell'assetto  del  territorio  e,  nel  caso
della provincia di  Bolzano,  presupposto  per  la  permanenza  delle
minoranze linguistiche ivi insediate. 
    3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone  di
interesse comunale, di competenza dei rispettivi  comuni,  singoli  o
associati, ed in zone di  interesse  provinciale,  per  le  quali  e'
competente la Provincia. Esse sono  previste  nei  piani  urbanistici
comunali. Per il commercio al  dettaglio  devono  essere  individuate
apposite zone. Per le nuove zone  per  insediamenti  produttivi  deve
essere predisposto un  piano  di  attuazione  la  cui  disciplina  e'
demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro  180
giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, ad eccezione  di
piccoli ampliamenti, oppure se una zona e' destinata all'insediamento
di un'unica impresa. Nel caso di attivita' di commercio al  dettaglio
e/o di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano
di attuazione. In assenza  di  piano  di  attuazione  possono  essere
rilasciate concessioni edilizie per la  ristrutturazione  di  edifici
esistenti, per la demolizione e ricostruzione di edifici, nonche'  in
zone produttive in cui siano state edificate piu' del  75  per  cento
delle aree. Nel caso di nuovi insediamenti produttivi  la  superficie
da destinare a spazi ad uso pubblico o  ad  attivita'  collettive,  a
verde pubblico e a parcheggi, e' determinata dalla Giunta provinciale
ai sensi dell'art. 45, comma  1.  Nel  caso  di  nuove  attivita'  di
prestazione di servizi e/o commercio al dettaglio  che  si  insediano
sia in zone per insediamenti  produttivi  esistenti,  che  in  nuove,
devono essere riservati spazi in  sedime  di  zona  per  attrezzature
collettive,  verde  pubblico  e  parcheggi  nella  misura   stabilita
dall'art. 5, comma 1, punto 2,  del  decreto  ministeriale  2  aprile
1968, n. 1444. 
    4.  Al  fine  di  assicurare  che  lo  sviluppo  delle  attivita'
commerciali  sia  compatibile   con   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ambiente urbano, nonche'  con  la  salvaguardia  del  territorio
montano, e al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune
e risorsa non rinnovabile e di  assicurare  la  priorita'  del  riuso
edilizio del suolo edificato esistente, nelle zone  per  insediamenti
produttivi puo' essere  destinato  ad  attivita'  di  prestazione  di
servizi e/o commercio al dettaglio complessivamente il 25  per  cento
della cubatura ammissibile della  zona,  rispettivamente  il  40  per
cento nei comuni con piu' di 30.000 abitanti. Il piano di  attuazione
puo' prevedere una percentuale inferiore o una  concentrazione  della
quota disponibile per la zona su singoli  lotti.  In  sede  di  prima
applicazione, di dette percentuali, visto l'elevato grado di utilizzo
per le attivita' diverse dal commercio al dettaglio  nelle  zone  per
insediamenti  produttivi  esistenti,  a  seguito   della   disciplina
introdotta  dalla  legge  provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,   e
conservata sino alla legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10,  almeno
il 90 per  cento  e'  riservato  alle  attivita'  di  prestazione  di
servizi.  Tale  percentuale  e'  soggetta  a  verifica  ed  eventuale
modifica entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente  articolo,
a seguito  di  una  rilevazione  dell'esistente  distribuzione  delle
attivita' ammesse nelle zone per insediamenti produttivi e  del  loro
impatto    e    carico    urbanistico    sul    territorio,    svolta
dall'amministrazione provinciale in collaborazione con i  Comuni.  In
relazione  agli  esiti  della   rilevazione,   con   regolamento   di
esecuzione, il limite del 90 per cento previsto per le  attivita'  di
prestazione di servizi, puo' essere abbassato fino al 75  per  cento.
Ove la suddetta verifica non intervenga nel termine dei 12  mesi,  la
percentuale riservata per le  attivita'  di  prestazioni  di  servizi
viene automaticamente ridotta al 75 per cento.  Nella  determinazione
della quota disponibile per il commercio al dettaglio si tiene  conto
anche delle attivita' gia'  esistenti  in  base  al  previgente  art.
44-ter, comma 3. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano
altresi' alle strutture di vendita che all'entrata  in  vigore  della
presente legge sono gia' state  autorizzate  o  hanno  legittimamente
iniziato la propria attivita' nelle zone per insediamenti produttivi,
qualora intendano destinare la propria  superficie  alla  vendita  di
merci diverse da quelle di cui al previgente art.  44-ter,  comma  3,
come definite dalla delibera della Giunta provinciale n. 1895  del  9
dicembre 2013. Fino all'emanazione  del  regolamento  di  esecuzione,
nelle zone per insediamenti  produttivi  il  commercio  al  dettaglio
viene esercitato secondo la disciplina del  previgente  art.  44-ter,
comma 3. 
    5.  Nelle  zone  per  insediamenti  produttivi  il  commercio  al
dettaglio e' ammesso senza limitazioni di  superficie  per  le  merci
che, per volume ed  ingombro,  per  difficolta'  connesse  alla  loro
movimentazione, nonche' a causa di eventuali limitazioni al traffico,
non possano essere offerte in  misura  sufficiente  a  soddisfare  la
richiesta ed il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci  sono:
auto e motoveicoli a due o piu' ruote a propulsione autonoma, incluse
le macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali
edili,  macchine  utensili  e  combustibili,  mobili  e  bevande   in
confezioni formato all'ingrosso. 
    6.  Nelle  zone  per  insediamenti  produttivi  il  commercio  al
dettaglio esercitato nella  forma  del  centro  commerciale  e  della
grande struttura di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere f)  e
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetto, nelle
more dell'adeguamento della legge provinciale 5 aprile  2007,  n.  2,
alla  verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione  di  impatto
ambientale di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, ove  per  'autorita'  competente'.  si  intende  il  comitato
ambientale di cui all'art. 3 della legge provinciale 5  aprile  2007,
n. 2. Questa disciplina trova applicazione anche  alle  comunicazioni
presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e
della  legge  provinciale  16  marzo  2012,  n.   7,   qualora   tali
comunicazioni, successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente
articolo, vengano utilizzate nella forma  del  centro  commerciale  o
della grande struttura di vendita cui all'art. 4, comma 1, lettere f)
e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114." 
    Fine dell'art. 44 novellato dall'art. 8 l.p. 14/10. 
    C) Individuazione della normativa applicabile al caso  in  esame,
vale a dire alla delibera impugnata n. 238/13 del  11.2.2013  (e  dei
provvedimenti ad essa propedeutici) 
    Come gia' detto, nella sentenza n. 38/13 la Corte  costituzionale
aveva chiarito che il titolo competenziale delle  Regioni  a  statuto
speciale in materia di commercio non e' idoneo ad impedire  il  pieno
esercizio  della   competenza   statale   esclusiva   nella   materia
trasversale della concorrenza  e  che  la  disciplina  statale  della
concorrenza costituisce un limite alla  disciplina  che  le  medesime
Regioni possono adottare in altre materie di loro  competenza,  quali
la materia dell'urbanistica. 
    Essendo competente  lo  Stato  che  ha  adottato  una  disciplina
esaustiva in materia di concorrenza, la prima domanda da porre e'  se
il giudice non debba  letteralmente  "ignorare"  (non  applicare)  la
disciplina provinciale, perche' adottata  da  un  organo  legislativo
incompetente. In questo senso  e'  orientato  un  vigoroso  indirizzo
giurisprudenziale amministrativo (e' anche  la  tesi  della  societa'
ricorrente), da ultimo efficacemente sostenuto anche  nella  sentenza
CdS, V, 5473/2013 che, argomentando sulla base della  sentenza  Cost.
n. 38/2013, aveva argomentato che la legislazione statale in subjecta
materia fosse "... direttamente cogente in  tutte  le  Regioni".  Per
sintetizzare  al  massimo,   nel   contrasto   tra   due   discipline
legislative, l'operatore del diritto deve prendere  come  riferimento
la disciplina emanata dallo  Stato  competente  e  non  quella  della
Regione incompetente. 
    Questo indirizzo giurisprudenziale non e',  pero',  pacifico.  La
sentenza CdS, VI, 2870/13, (causa Podini Holding / Provincia Autonoma
e Comune di Bolzano / Ercashopping), sembra giungere ad un  risultato
opposto. Partendo anch'essa dalla sentenza costituzionale  n.  38/13,
e'  arrivata  alla  conclusione  che  il  "...collegio  non  potrebbe
esimersi dal sollevare la questione di legittimita' costituzionale in
relazione  a  tali  disposizioni  (id  est:   normativa   provinciale
sopravvenuta nelle more del processo!) per ragioni in tutto  analoghe
a quelle che hanno condotto alla declaratoria di  incostituzionalita'
dell'art. 5 della legge provinciale n. 7/12". 
    Come si vede,  la  giurisprudenza  non  e'  univoca.  Secondo  un
indirizzo va sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale,
secondo un altro indirizzo, piu' energico e  radicale,  la  normativa
regionale va semplicemente non applicata (ignorata). 
    La difformita' degli indirizzi non e'  pero'  decisiva,  perche',
come insegna la giurisprudenza costituzionale,  in  presenza  di  due
possibili interpretazioni contrastanti, l'operatore del diritto  deve
attenersi  a  quella   conforme   alla   Costituzione   (cosi'   come
interpretata dalla Corte costituzionale)  che,  nel  caso  in  esame,
sarebbe, ad avviso di questo collegio, quella giurisprudenziale  piu'
radicale. A spostare, pero', il pendolo in favore dell'indirizzo  che
ritiene   necessario   sollevare   la   questione   di   legittimita'
costituzionale e' la circostanza che il  legislatore,  nell'apportare
le recenti modifiche all'art. 31,  2  comma  d.l.  201/11  convertito
nella  legge  214/11  (le  modifiche  introdotte  con  le  leggi   di
conversione n. 98/13 e 116/14 dei decreti legge n. 69/13 e 91/14), ha
reinserito le Regioni 'nel gioco', attribuendo loro  la  facolta'  di
interdire alcune  zone  agli  esercizi  commerciali  per  determinati
motivi che sembrano tassativamente elencati ("...potendo prevedere al
riguardo ... anche aree interdette agli esercizi commerciali,  ovvero
limitazioni...solo qualora vi  sia  la  necessita'  di  garantire  la
tutela della  salute,  dei  lavoratori,  dell'ambiente,  ivi  incluso
l'ambiente urbano, e dei beni culturali"). 
    La competenza legislativa restituita alle Regioni e'  modesta  ma
decisiva per non dare seguito  all'indirizzo  giurisprudenziale  piu'
energico e radicale che impone di ignorare le legislazioni  regionali
non competenti. Va sollevata  quindi  la  questione  di  legittimita'
costituzionale, al fine di  appurare  se  la  Provincia  sia  rimasta
all'interno delle competenze  legislative  assegnate  dal  modificato
art. 31 d.l. 201/11 o abbia nuovamente  sconfinato  nelle  competenze
legislative riservate allo Stato. 
    La seconda domanda da porre e':  nei  confronti  di  quale  legge
provinciale va sollevata la questione di legittimita' costituzionale?
La domanda e' doverosa perche' nel breve arco temporale  di  meno  di
due anni il legislatore provinciale ha modificato per ben  tre  volte
la disciplina del commercio al dettaglio nelle zone produttive. 
    Mentre l'art. 44-bis l.p. 13/97 che ammette l'insediamento di  un
centro commerciale di rilevanza provinciale nella comune  di  Bolzano
non ha subito novelle  o  modifiche,  la  materia  del  commercio  al
dettaglio nelle zone produttive  ha  subito  la  prima  modifica  con
l'art. 5 l.p. 7/12, la seconda con l'art. 3 l.p. 3/13 e la terza  con
l'art. 8, comma 4 l.p. 10/14. 
    Con il  primo  (art.  5  l.p.  7/12)  ed  il  secondo  intervento
(articolo 3 l.p. 3/13) l'art. 44-ter  ha  subito  modifiche,  con  il
terzo, recentissimo intervento legislativo  l'art.  44-ter  e'  stato
abrogato  e  la  disciplina  del  commercio  al  dettaglio  e'  stata
'trasferita' all'interno dell'art. 44 L,P. 13/97. 
    Secondo il principio del 'tempus regit actum' (applicazione della
legge in vigore al momento dell'emanazione dell'atto amministrativo),
la delibera impugnata n. 238/13 del 11.2.2013 sarebbe retta, sotto il
profilo temporale, dall'art. 5 l.p. 7/12, successivamente  dichiarato
incostituzionale con la sentenza n. 38/13. Come  gia'  detto,  ancora
prima della pubblicazione della  sentenza  n.  38/13  e'  intervenuto
l'art. 3 della legge provinciale n. 3/13 che nel  frattempo  e'  gia'
stato  nuovamente  sostituito,  in  tutte   le   sue   parti,   dalla
recentissima legge provinciale  n.  10/14  che  e'  retroattiva  come
risulta in modo chiaro dal suo contenuto, in particolare dal comma 11
dell'art. 8. 
    A questo punto conviene riportare il comma 11  dell'art.  8  l.p.
10/14, una norma procedimentale di diritto intertemporale: 
    "11.  Le  attivita'  di  commercio  al  dettaglio  in  zone   per
insediamenti produttivi per le quali, alla data di entrata in  vigore
della presente legge, sia stata inoltrata la relativa  comunicazione,
ma alle quali non corrisponda  un  effettivo  esercizio,  nonche'  le
attivita' a cui sia stato dato inizio, ma il cui  esercizio  non  sia
totalmente conforme alla comunicazione inoltrata,  sono  considerate,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non in essere  e
la  relativa   comunicazione   inefficace.   Questa,   se   inoltrata
nuovamente, viene esaminata ai sensi delle  disposizioni  di  cui  al
comma 4 (id est: nuova versione dell'art. 44  l.p.  13/97  introdotta
con la l.p. 10/14). Le disposizioni di cui al presente comma  trovano
applicazione anche nel caso in cui l'attivita' non abbia avuto inizio
in  forza  di  provvedimenti  amministrativi,  anche  se  oggetto  di
contenzioso giudiziario, salvo i casi di loro annullamento in base  a
sentenza passata in giudicato." 
    Come insegna la sentenza CdS, V, 1973/13, la retroattivita' della
legge puo' essere desunta anche dal suo  contenuto  ed,  infatti,  il
comma 11 dell'art. 8  enuncia  la  chiara  volonta'  del  legislatore
provinciale   di   volere   disporre   una   deroga   al    principio
dell'irretroattivita' delle leggi (art. 11 preleggi),  nel  senso  di
volere imporre effetti retroattivi alla disciplina appena introdotta,
vale a dire al nuovo art. 44 l.p. 13/97, determinando  l'applicazione
della nuova disposizione anche al passato ed  ai  processi  pendenti,
compreso, quindi, anche il presente processo. 
    Alla stessa conclusione si arriva attraverso un ragionamento "per
esclusionem". 
    Come gia'  detto,  il  divieto  del  commercio  al  dettaglio  e'
ribadito in tre leggi provinciali susseguitesi  entro  un  brevissimo
lasso di tempo (art. 5 l.p. 7/12, art. 3 l.p. 3/13 e  nuovo  art.  44
l.p. 13/97). 
    Quale di queste disposizioni si applica al caso in esame? 
    Certamente  non   l'art.   5   l.p.   7/12   perche'   dichiarato
incostituzionale.  La  dichiarazione   di   incostituzionalita'   ha,
infatti, effetti retroattivi. 
    Ma neppure l'art. 3 l.p. 3/13 perche' anche  questa  disposizione
e' stata 'tolta di mezzo', con efficacia ex tunc,  dall'art.  8  l.p.
(11 comma) 10/14. L'art.  3  non  produce  neppure  limitati  effetti
ultrattivi che presupporrebbero la sua abrogazione  con  effiacia  ex
nunc. L'art. 8 l.p. 10/14, invece, e'  intervenuto  retroattivamente.
Resta unicamente l'art. 44 l.p. 13/97 che, in virtu'  della  clausola
retroattiva (art. 8, comma 11 l.p. 10/14), disciplina  anche  i  casi
pregressi, compreso il presente. 
    Riassumendo,  si  ritiene  che,  in  virtu'  della  clausola   di
retroattivita',  al  caso  in  esame  (delibera  n.   238/13)   debba
applicarsi l'art. 44 l.p. 13/97 nella versione novellata dall'art.  8
l.p. 10/14. 
    Non essendo rilevante ai  fini  della  decisione  della  presente
causa  (annullamento  o  meno  della  delibera  n.   238/13   e   dei
provvedimenti  propedeutici),  non  occorre  sollevare  questione  di
legittimita' costituzionale  nei  confronti  dello  stesso  comma  11
dell'art. 8 l.p. 10/14, benche' anch'esso sia fortemente indiziato di
illegittimita' costituzionale  (violazione  dell'art.  117,  comma  2
lettera l, dell'art. 111. e dell'art. 24  della  Costituzione:  sulla
problematica delle leggi retroattive vedi ex  multis  sentenza  Corte
europea dei diritti dell'uomo 29.7.2004, 'caso Scordino' e Cass. Sez.
Un. ordinanza 13.1.2014 n. 441). 
    Solo per completare l'esposizione, si fa presente che la societa'
ricorrente aveva presentato comunicazioni di avvio che,  pero',  sono
state rigettate dal Comune di Bolzano. Il rigetto e' stato  annullato
da questo tribunale  con  le  sentenze  n.  253/12,  254/12,  255/12,
256/12, 257/12, 258/12, 259/12 e 260/12. 
    Le cause pendono in appello. 
    D)  Il  presupposto  della  rilevanza  e  della   non   manifesta
infondatezza Chiarito che il  parametro  legislativo  di  riferimento
della delibera n. 238/13 sono l'art. 44-bis e ed il novellato art. 44
della l.p. 13/97 (in virtu' della sua retroattivita'), i  presupposti
della rilevanza e della non manifesta infondatezza vanno  riferiti  a
questi due parametri legislativi. 
    D1) Il presupposto della rilevanza 
    L'art. 44-bis l.p. 13/97  (consente  l'insediamento  di  un  solo
centro  commerciale  di  rilevanza  provinciale  in  una  delle  zone
produttive Bolzano)  e  l'art.  44,  4  comma  l.p.  13/97  (rinnova,
retroattivamente, il divieto di commercio  al  dettaglio  nelle  zone
produttive) sono due disposizioni strettamente e intimamente connesse
tra di loro  che  "simul  stabunt  vel  sirnul  cadent".  Esse  sono,
infatti, espressione del medesimo pensiero di fondo, quello  di  pone
ostacoli e limiti alla liberta' di apertura di esercizi  commerciali.
In caso della loro dichiarazione  di  illegittimita'  va  accolto  il
motivo principale del ricorso della  societa'  ricorrente  Aspiag  ed
annullata la delibera n. 238/13 (insieme  ai  provvedimenti  ad  essa
propedeutici). 
    D2) Il presupposto della non manifesta infondatezza 
    L'art. 44-bis l.p. 13/97 e l'art. 44, comma  4  l.p.  13/97  sono
indiziati di incostituzionalita' per i seguenti motivi: 
    a)  Violazione  dell'art.  117,  2   comma   lettera   e)   della
Costituzione  Entrambe  le   disposizioni   violano   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza, prevista
dall'art. 117 (2 comma lettera e) della Costituzione. 
    Al riguardo e' sufficiente richiamare il contenuto della sentenza
n. 38/13 della Corte costituzionale. E' vero, le Regioni e  gli  enti
locali sono stati 'rimessi in gioco' attraverso la modifica dell'art.
31, 2 comma d.l. 201/11 (introdotta con  l'aggiunta  sopra  riportata
nella legge di conversione n. 98/13 del decreto-legge n.  69/13),  ma
la competenza loro attribuita e' del tutto  marginale,  potendo  essi
prevedere aree interdette al commercio al dettaglio (o limitazioni ad
aree) solo nell'ipotesi eccezionale in cui "...vi sia  la  necessita'
di garantire la tutela della salute, dei  lavoratori,  dell'ambiente,
ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali". 
    Nell'art. 44, comma 4 l.p. 13/97 (nella versione di cui  all'art.
8 l.p. 10/14), la  Provincia  sembra  avere  oltrepassato  i  limiti,
arrogandosi nuovamente la competenza  legislativa  'piena'.  Anziche'
limitarsi a prevedere le aree interdette per i motivi  tassativamente
elencati all'art. 32, 2 comma d.l. 201/11 (tutela della  salute,  dei
lavoratori e dell'ambiente), ha nuovamente  disciplinato  in  maniera
esaustiva  il  commercio  al   dettaglio   nelle   zone   produttive,
introducendo contingentamenti e restrizioni con  una  giustificazione
diversa da quella consentita dalla  finestra  lasciata  aperta  dalla
disposizione statale (traffico veicolare, forti emissioni odorigene e
mantenimento di una popolazione  stabile  al  fine  della  permanenza
della minoranze linguistiche  nel  territorio).  In  quest'ambito  e'
nuovamente utile ricordare che - come gia' avevano ricordato la Corte
costituzione nella sentenza n. 38/13 ed il Consiglio di  Stato  nella
sentenza n. 5205/04 - le zone produttive sono gia', per loro  natura,
areali  fortemente  compromessi  sotto  il   profilo   della   tutela
ambientale ecc. E'  altrettanto  utile  ricordare  che  argomenti  di
natura economica (quali, ad esempio, quello di evitare lo spostamento
dell'utenza  in  zona  produttiva),  non  sono   ritenuti   un'idonea
giustificazione, come ha avuto occasione  di  chiarire  la  Corte  di
Giustizia  europea  nella  sentenza  24  marzo  2011   (causa-400/08,
pronunciata in tema di liberta' di stabilimento di  cui  all'art.  43
CE), perche' i motivi economici sono la base dei protezionismi locali
che il legislatore europeo e nazionale sembrano  volere  bandire  per
sempre dagli ordinamenti economici dei paese appartenenti al UE. 
    b) Violazione dell'art. 41 Costituzione 
    La  liberta'  di   apertura   di   esercizi   commerciali   senza
contingenti,  limiti  territoriali  o   vincoli   di   altra   natura
costituisce un principio generale  dell'ordinamento  nazionale,  come
specifica espressamente  l'art.  31  d.l.  201/11.  Questo  principio
fornisce un criterio interpretativo all'art. 41  della  Costituzione,
perche' allarga notevolmente la liberta' di iniziativa  economica  di
cui al primo comma dell'art. 41 della Costituzione, restringendo,  al
contempo, notevolmente i limiti di cui al secondo comma della  citata
norma costituzionale (in passato il contingentamento era stato spesso
giustificato con l'utilita'  sociale  che  autorizzava  l'imposizione
della limitazione). 
    Va ricordato, per inciso, che, anche  qualora  nella  materia  in
esame la Provincia  Autonoma  di  Bolzano  disponesse  di  competenza
legislativa  primaria,  essa  dovrebbe  comunque  rispettare  sia  la
Costituzione che  i  principi  dell'ordinamento  giuridico  nazionale
(art. 4, 1 comma DPR 670/72). 
    Vediamo i limiti e le restrizioni introdotte. 
    Al comma 4 dell'art. 44 si legge che solo il 25% (per i comuni di
Bolzano e  Merano  il  limite  e'  elevato  al  40%)  della  cubatura
ammissibile nella zona produttiva puo' essere destinato al  commercio
al dettaglio, insieme all'attivita' di produzione di servizi. In sede
di prima applicazione, il 90% del 25% ("... di dette percentuali...")
e' riservato alle attivita'  di  prestazione  di  servizi.  In  altre
parole, solo il residuo 10% (computato sul 25%) vale a dire  il  2,5%
e' destinato al commercio al dettaglio. Tenuto conto che' nel 2,5% va
inglobato anche il commercio al dettaglio gia' esistente ("...  nella
determinazione della quota disponibile per il commercio al  dettaglio
si tiene conto anche delle attivita' gia'  esistenti..."),  la  quota
disponibile all'attivita' commerciale futura tende verso lo zero. 
    Ma vi e' di piu'. 
    Come si legge al primo comma del nuovo art. 44, le attivita'  del
commercio al dettaglio nelle zone produttive saranno disciplinate  da
un apposito regolamento  di  esecuzione  che  la  Giunta  provinciale
emanera' entro il termine di 180 giorni.  Il  comma  4  dell'art.  44
chiude con la seguente frase: "...Fino all'emanazione del regolamento
di esecuzione, nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al
dettaglio viene esercitato secondo la disciplina del previgente  art.
44-ter, comma 3." 
    Con la dicitura  "disciplina  del  previgente  art.  44-ter"  (il
commercio  al  dettaglio  nelle  zone  produttive  e'  ammesso   solo
eccezionalmente per merci ingombranti, quali mobili, auto,  materiali
edili ecc.) e' richiamata, in sostanza, la  disciplina  adottata  con
l'art. 3 l.p. 3/13, la quale, sotto  il  profilo  del  contenuto,  e'
identica alla disciplina contenuta nel comma 2 dell'art. 5 l.p.  7/12
che era gia' stato dichiarato incostituzionale  con  la  sentenza  n.
38/13. 
    E' giocoforza concludere che il nuovo  art.  44  sembra  violare,
ignorandolo del tutto, il giudicato costituzionale della sentenza  n.
38/13. 
    c) Violazione dell'art. 3 Costituzione 
    Questa motivo riguarda unicamente l'art. 44-bis l.p. 13/97. 
    L'art. 31, 2  comma  d.l.  201/11  attribuisce  alle  Regioni  la
facolta' di  poter,  per  i  motivi  elencati,  "...prevedere,  senza
discriminazione tra gli  operatori,  aree  interdette  agli  esercizi
commerciali...". 
    Il divieto di discriminare  gli  operatori,  e'  una  conseguenza
applicativa, tradotta  sul  piano  imprenditoriale,  del  divieto  di
disparita' di trattamento proclamato all'art. 3 Costituzione. 
    Nel momento in cui consente solo ad un unico operatore  economico
(Podini Holding) di realizzare un centro  commerciale  in  una  delle
zone produttive di Bolzano  (areale  Twenty),  l'art.  44-bis  sembra
violare il divieto di disparita' di trattamento tra i vari  operatori
economici, creando un'inammissibile discriminazione tra di  loro  (le
societa' Aspiag e Inziative Methab sono  discriminate  nei  confronti
della Podini Holding). 
    E)  Da  ultimo,  l'art.  44  l.p.  13/97  (nella  nuova  versione
introdotta dall'art. 8 l.p. 14/10)  e'  formulato  anche  in  maniera
intrinsecamente contraddittoria. 
    Per spiegare, conviene riassumere. 
    Come  detto,  l'art.  8,   comma   11   sancisce   l'applicazione
retroattiva del comma 4 del nuovo  art.  44  che  ha  la  pretesa  di
intervenire addirittura nei processi pendenti.  L'art.  44  detta  la
nuova disciplina dell'attivita' commerciale al dettaglio  nelle  zone
produttive. 
    Contestualmente, pero', l'ultima frase del  comma  4  (del  nuovo
art. 44) richiama "... la  disciplina  del  previgente  art.  44-ter,
comma 3 ..." che, sempre con riferimento del commercio  al  dettaglio
nelle zone produttive, si continuera' ad applicare fino a quando  non
sara' emanato il regolamento di esecuzione. Come  altrettanto  detto,
ma giova ripeterlo, la previgente disciplina e'  quella  dell'art.  3
l.p. 3/13 che contiene, pero', una disciplina diversa dal comma 4 del
nuovo art. 44. 
    Il comma 3 dell'art. 3 l.p.  3/13  ha  in  comune  con  il  nuovo
articolo 44 (comma 4) l.p. 13/97 di vietare, quale  regola  generale,
il commercio al dettaglio nelle zone produttive. In altre parole,  la
circostanza accomunante e' che entrambe le disposizioni  limitano  la
liberta' di apertura di esercizi  commerciali.  E'  diversa  solo  la
metodologia perche', mentre gli ostacoli frapposti dal comma  4  sono
di natura quantitativa  (e'  ammessa  solo  una  percentuale  minima,
vicina allo zero, di commercio al dettaglio nelle  zone  produttive),
gli ostacoli frapposti dal comma 3 sono di  natura  merceologica  (il
commercio al dettaglio e' ammesso solo per alcuni limitatissimi  tipi
di merci ingombranti, mentre e' esclusa per tutti gli altri). 
    La domanda che 'sorge spontanea' e' la seguente:  in  attesa  del
regolamento di esecuzione (che potrebbe anche mai essere emanato), la
disciplina del  commercio  al  dettaglio  nelle  zone  produttive  e'
dettata dal comma 4 del nuovo art. 44  (come  sancisce  il  comma  11
dell'art. 8 della l.p. 10/14) o e' dettata dal comma  3  dell'art.  3
della l.p. 3/13 (id  est:  previgente  disciplina  dell'art.  44-ter,
comma 3)? 
    A  questo  punto,  nel  dubbio  assoluto  sulla   disciplina   da
applicare, non  risolvibile  in  via  interpretativa,  e'  necessario
sollevare anche  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  nei
confronti del comma 3 dell'art. 3 l.p. 3/13. 
    La questione non e' manifestamente infondata,  perche'  anche  la
norma provinciale del comma 3 dell'art. 3 l.p. 3/13 invade  la  sfera
competenziale esclusiva dello Stato (violazione dell'art. 117,  comma
2, lettera e della Costituzione), andando anche contro  il  principio
generale  dell'ordinamento  nazionale  di  liberta'  di  apertura  di
esercizi commerciali senza vincoli, sancito  dall'art.  31,  2  comma
d.l.  201/11  (violazione   dell'art.   41   Costituzione).   Benche'
autorizzata ad escludere solo alcune  zone  per  determinati  motivi,
tassativamente  elencati  dall'art.  31,  2  comma  d.l.  201/11,  la
Provincia ha disciplinato esaustivamente la materia,  partendo  dalla
regola generale inversa  (divieto  di  apertura)  rispetto  a  quella
sancita dallo Stato (liberta' di apertura). 
    E' utile ricordare nuovamente che  avverso  l'art.  3  l.p.  3/13
pende gia' il giudizio di legittimita' costituzionale sotto il numero
RG 59/13. 
    La questione e' anche rilevante ai  fini  del  presente  processo
perche', fino  a  quando  il  regolamento  di  esecuzione  non  sara'
emanato, la societa' ricorrente non potrebbe esercitare il  commercio
al dettaglio nell'areale di sua proprieta'. 
    Concludendo, sussistendo i presupposti della  rilevanza  e  della
non manifesta infondatezza, si solleva la questione  di  legittimita'
costituzionale nei confronti dell'art. 44-bis e dell'art. 44, comma 4
(cosi' come modificato dall'art. 8, comma 4 della l.p.  10/14)  della
legge urbanistica provinciale n. 13/97,  nonche'  nei  confronti  del
comma 3 dell'art. 3  della  legge  provinciale  8  marzo  2013  n.  3
(previgente disciplina dell'art. 44-ter, comma 3).