IL TRIBUNALE DI MILANO 
 
 
             Sezione specializzata in materia di impresa 
 
    Nella persona del giudice  Guido  Vannicelli  ha  pronunciato  la
seguente ordinanza nella causa civile di  I°  grado  iscritta  al  n.
18936/2012 R.g.  promossa  da  Marco  Milana  (c.f.MLNMRC76A05F205B),
Nunzio Antonio Mentino (c.f. MNTNZNC54C09I293K), Daniela Baldan (C.F.
BLDDNL57L57L41L736), Maria Scipioni (C.F. SCPMRA55M60H501W), Domenico
Canale   (C.F.   CNLDNC45S11B403N)   e   Giuseppe   Viterale    (C.F.
VTRGPP61M11H485D), elettivamente domiciliati  in  Milano,  via  della
Commenda 35, presso il procuratore e difensore avv. Marcello Pistilli
attori; 
    contro Banca d'Italia (C.F. 00997670583), rappresentata e  difesa
dagli avv.ti  Marco  Mancini,  Adriana  Pavesi  e  Giovanni  Lupi  ed
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Istituto in Milano, via
Cordusio 5 convenuta; 
    e nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze  (C.F.
80207790587),  rappresentato  e  difeso   ex   lege   dall'Avvocatura
Distrettuale di Stato di Milano, via Freguglia 1 terzo chiamato 
    1. Marco Milana, Nunzio Antonio Mentino,  Daniela  Baldan,  Maria
Scipioni, Domenico  Canale,  Giuseppe  Viterale  hanno  convenuto  in
giudizio la Banca d'Italia per sentirla condannare al pagamento di  €
27.543,67, quale controvalore delle banconote in lire presentate  per
la conversione in euro entro il termine del 28 febbraio 2012. 
    A sostegno della propria domanda gli  attori  hanno  allegato  di
essersi recati presso varie filiali della Banca  d'Italia,  obbligate
ai sensi dell'art. 87 L. 289/2002 ad  effettuare  la  conversione  da
lire in euro di tutte le  banconote  fuori  corso  legale  presentate
entro il termine del  28  febbraio  2012  ma  di  avere  ottenuto  un
diniego, giustificato in base all'art. 26 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
121, pubblicato nella G.U. del 6 dicembre 2011 e convertito nella  L.
22 dicembre 2011,  n.  201,  a  tenore  del  quale  "in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 ed 1 bis, della  legge  7
aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi  1  ed  1  bis,  del
decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i biglietti
e le monete in lire ancora in circolazione si  prescrivono  a  favore
dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo  controvalore  e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato
al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato". 
    1).1 Gli attori hanno preliminarmente lamentato  l'illegittimita'
costituzionale del citato art. 26 del. D.L. 201/2011, sostenendo  che
tale disposizione viola il principio del legittimo affidamento  e  il
principio di certezza giuridica desumibili dagli artt. 3 e 24  Cost.,
laddove introduce - in contrasto con essi e  sostituendo  il  termine
prescrizionale  del  28  febbraio   2012   originariamente   previsto
dall'art. 87 della L.  289/2002  (1)  -  l'immediata  estinzione  del
diritto dei detentori di banconote e monete  in  Lire  di  convertire
presso le filiali della Banca d'Italia la valuta ormai fuori corso. 
    1).2 In tesi attorea, Part. 26 del D.L. 201/2011 violerebbe anche
gli artt. 2, 24 e 117, comma 1 Cost., con riferimento agli artt.  17,
36, 38 e 54, nonche' l'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU,  cosi'  come.
interpretato dalla giurisprudenza della  Corte  Europea  dei  Diritti
dell'Uomo. 
    In  particolare,  l'art.  1  del  Protocollo   addizionale   CEDU
contempla  un  equo  contemperamento  fra  le  esigenze   di   tutela
dell'interesse pubblico  e  le  istanze  di  protezione  dei  diritti
individuali fondamentali; tale per cui, a  parere  della  Corte  EDU,
ciascuno  Stato  aderente  gode  si'   di   un   certo   margine   di
discrezionalita' nella  scelta  degli  strumenti  di  attuazione  dei
provvedimenti ma  l'interesse  pubblico,  che  costituisce  lo  scopo
ultimo del legislatore, non puo' essere perseguito in base  a  scelte
prive di ragionevole fondamento. 
    1).3 Da ultimo - secondo gli attori - si  ravviserebbe  anche  la
violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui non  e'  stato
previsto  alcun  termine  di  vacatio   legis,   ma   la   decorrenza
dell'effetto legale estintivo del diritto alla conversione  e'  stata
immediata ed istantanea. 
    In via principale, parte  attrice  ha  lamentato  l'inadempimento
dell'obbligazione ex lege da parte  di  Banca  d'Italia  che  si  era
rifiutata di convertire le monete e le banconote in Lire,  nonostante
le richieste degli attori fossero intervenute entro  il  28  febbraio
2012, termine previsto dall'art. 87 della L. 289/2002. 
    Sulla base di tale inadempimento ha chiesto il  risarcimento  del
danno patrimoniale e non  patrimoniale,  oltre  alla  condanna  della
convenuta al pagamento di € 27.543,67 quale controvalore della valuta
presentata per la conversione. 
    2.  Ai  fini  della  miglior  comprensione  dei   termini   della
controversia e della rilevanza, per la sua risoluzione, del sindacato
che si richiede a codesta Alta  Corte  in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale dell'art. 26 del D.L.  6  dicembre  2011  n.  121,  si
procede di seguito a ritrascrivere parzialmente la  motivazione  e  -
interamente -  il  dispositivo  della  sentenza  emessa   da   questo
Tribunale in data odierna: 
    " (...) Gli attori hanno quindi  lamentato,  in  via  principale,
l'inadempimento da parte della Banca d'Italia dell'obbligazione su di
essa incombente ex lege di convertire in euro correnti le monete e le
banconote in Lire ancora in  circolazione,  nonostante  le  richieste
degli attori fossero intervenute entro il termine a tal fine previsto
dall'art. 87 della L. 289/2002. 
    Hanno percio' chiesto la condanna dell'Istituto di emissione  sia
al  pagamento  di  €  27.543,67  quale  controvalore   della   valuta
presentata per la  conversione,  sia  al  risarcimento  del  danno  -
patrimoniale e non - arrecato loro da tale inadempimento. 
    B. La Banca d'Italia ha eccepito in via pregiudiziale: 
    a) la carenza di giurisdizione del  giudice  ordinario  a  favore
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 
    b)  il  proprio  difetto  di  legittimazione  passiva,  dovendosi
ritenere per contro legittimato il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
    In subordine,  ha  contestato  nel  merito  la  fondatezza  delle
domande di parte attrice per essersi essa limitata  ad  adempiere  ad
obblighi impostile ex lege; onde ha concluso per il  loro  rigetto  e
chiesto la chiamata in causa  del  terzo  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per essere da esso manlevato in caso di condanna. 
    C. Il terzo chiamato s'e' costituito  associandosi  all'eccezione
pregiudiziale di difetto di giurisdizione del  giudice  ordinario;  e
contestando nel merito la fondatezza sia delle  domande  attoree  che
della domanda di manleva svolta nei suoi confronti dalla convenuta. 
    D. All'esito delle memorie ex art. 183 comma 6° c.p.c. il giudice
istruttore ha ritenuto la causa matura per la decisione. 
    All'udienza dei 28 febbraio 2014  le  parti  hanno  precisato  le
conclusioni richiamando quelle articolate negli atti  introduttivi  e
la causa, spirati il 22 aprile 2014 i termini ex art. 190 c.p.c.,  e'
passata in decisione. 
    E. La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione a  favore
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in  base  al
combinato disposto degli artt. 133, lett. v) C.P.A. e 81  del  D.P.R.
n. 398/2003, in quanto i biglietti e le monete fuori corso legale non
piu' convertibili - integrando un credito al  portatore  assimilabile
al credito portato  dai  titoli  del  debito  pubblico  prescritti  -
rientrerebbero "tra le controversie sul debito pubblico". 
    Ritiene in proposito il Tribunale di dover invece condividere  la
diversa  qualificazione  della  fattispecie  offerta  dagli   attori,
allorche' hanno sottolineato come il "debito pubblico" sia costituito
dalle  passivita'  delle  amministrazioni   pubbliche   riconducibili
(secondo la definizione rinvenibile nel SEC 95) a "biglietti,  monete
e depositi, titoli a breve termine nonche' altri crediti  a  medio  e
lungo termine"; mentre i biglietti e le monete fuori corso legale non
costituiscono  debito  pubblico,  in  quanto  inserite  nel  bilancio
d'esercizio dell'anno 2003 della Banca d'Italia sotto la voce  "altre
passivita'" (2) . 
    Ne consegue, coerentemente, l'esclusione  dalle  controversie  in
materia di "debito pubblico" devolute  alla  giurisdizione  esclusiva
del Giudice amministrativo della fattispecie per cui e' causa. 
    F. La Banca d'Italia ha altresi' eccepito il proprio  difetto  di
legittimazione passiva in quanto i fondi corrispondenti alle lire non
convertite, stante l'anticipazione della prescrizione, sono confluiti
nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato senza in alcun  modo
tramutarsi per esso in utili. 
    Premesso  che  gli  attori,  richiamando  tal  quali  le  domande
contenute    in    citazione,    non    hanno    inteso    estenderle
all'amministrazione dello Stato terza chiamata, rileva  il  Tribunale
che l'art. 87 L. 289/2002 ha conferito alla Banca d'Italia un vero  e
proprio mandato ex lege. 
    Cio' ha comportato per la stessa, quale mandataria del  Ministero
dell'economia e delle finanze, la titolarita' sotto il  lato  passivo
di un autonomo obbligo di effettuare la  conversione  in  euro  delle
vecchie lire e trasferire ai  terzi  l'importo  convertito;  a  nulla
rilevando nel rapporto con i  presentatori  dei  biglietti  di  banca
fuori corso legale il fatto che il beneficiario delle Somme derivanti
dalle monete non convertite fosse il  M.E.F.,  atteso  anche  che  il
corrispondente valore nominale e' stato definitivamente  collocato  a
garanzia del Fondo ammortamento dei titoli di Stato. 
    G. Cio' precisato in via pregiudiziale,  Ritiene  questo  Giudice
che il  merito  della  domanda  non  possa  essere  affrontato  senza
preliminarmente risolvere la questione di costituzionalita' sollevata
dagli attori in relazione all'art. 26 del D.L.  6  dicembre  2011  n.
121, pubblicato nella G. U. del 6 dicembre 2011 e'  convertito  nella
L. 22 dicembre 2011, n. 201. 
    Trattandosi, come si andra' ad esporre in separata ordinanza,  di
dubbio di legittimita' costituzionale non  manifestamente  infondato,
il Tribunale non puo' esimersi dal  sollevare  la  questione  innanzi
alla Corte  Costituzionale,  organo  deputato  in  via  esclusiva  al
sindacato di costituzionalita' delle leggi; sospendendo  il  giudizio
in attesa del responso del Giudice delle Leggi. 

(1) Secondo  cui,  peraltro,  «ove  l'andamento   delle   conversioni
    eccedesse quello stimato, la Banca procedera' al regolamento  del
    relativo importo con addebito nei confronti dell'erario.» 

(2) Doc. 10 parte attrice.