Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587  -  n.  fax  0696514000  ed  indirizzo  P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  presso  i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente
della Giunta regionale in carica, domiciliata presso la sua  sede  in
Piazza Duomo, 10 - Firenze, per la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Toscana  del  16
dicembre 2014, n. 77, pubblicata sul B.U.R. Regione Toscana n. 62 del
19 dicembre 2014 recante «Modifiche alla legge regionale 11  dicembre
1998, n. 91 - (Norme per  la  difesa  del  suolo).  Disciplina  delle
funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati costieri.». 
    L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre  2014,
n. 77 viene impugnato giusta delibera del Consiglio dei Ministri  del
10 febbraio 2015, di cui si  allega  estratto  conforme  al  processo
verbale che si deposita con il presente ricorso. 
    La Regione Toscana con la legge regionale impugnata ha modificato
la propria precedente legge regionale dell'11 dicembre  1998,  n.  91
che detta norme per la difesa del suolo e disciplina le  funzioni  in
materia di difesa della costa e degli abitati costieri, introducendo,
nel corpo di quest'ultima, l'art.  16-sexies  recante  la  disciplina
delle  modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   di   cui
all'articolo 20, della l.r. n. 88/1998 (Attribuzione agli Enti locali
e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti  in
materia di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,  protezione
della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e
risorse  geotermiche,  opere  pubbliche,   viabilita'   e   trasporti
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)
relative alle attivita' di immersione o  movimentazione  in  mare  di
vari materiali, tra cui quelli di  escavo  di  fondali  marini  o  di
terreni litoranei  emersi,  quelli  inerti  o  geologici  inorganici,
nonche' di immersione in mare di strutture di  contenimento  e  degli
interventi di ripascimento della fascia costiera. 
    Si riporta il testo dell'art. 8 LR Toscana n. 77/2014 che con  il
presente ricorso si impugna: 
    Art.  8  (Inserimento  dell'articolo  16-sexies  nella  L.R.   n.
91/1998). - 1. Dopo l'articolo 16-quinquies della L.R. n. 91/1998  e'
inserito il seguente: 
        «Art.   16-sexies   (Modalita'   per   il   rilascio    delle
autorizzazioni di cui all'articolo 20, della L.R. n. 88/1998).  -  1.
Nell'ambito dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  20,  comma  2,
della L.R. n. 88/1998, l'ente  competente  valuta  la  sostenibilita'
degli  effetti  dell'intervento,  sia  pubblico  che  privato,  sulla
morfodinamica costiera e la coerenza con la programmazione in materia
di recupero e riequilibrio della fascia costiera. 
        2. Fatte salve le semplificazioni gia' previste dall'articolo
109 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione di  cui  al
comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto  previsto
ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali  di  ripascimento,  sia
pubblici che privati, di ridotta entita'  comportanti  l'utilizzo  di
materiale inerte disponibile sul mercato  utilizzabile  ai  sensi  di
legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati  dai  fondali
antistanti  il  tratto  interessato   dall'intervento,   per   volumi
inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia. 
        3. Nei casi di cui al comma 2, la domanda  di  autorizzazione
e' accompagnata da una relazione tecnica semplificata  attestante  le
modalita' di attuazione  dell'intervento  e  le  caratteristiche  del
materiale utilizzato o movimentato, e redatta secondo  gli  indirizzi
contenuti nelle linee guida di cui all'articolo 12,  comma  1-sexies,
lettera d). 
        4. L'autorizzazione di cui al comma 2,  e'  rilasciata  entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda. 
        5. Qualora gli  interventi  di  cui  al  comma  2,  siano  da
realizzare con cadenza annuale, l'autorizzazione rilasciata ai  sensi
dei commi 2, 3 e 4, ha ad oggetto  il  programma  triennale  di  tali
interventi ed ha validita' per l'intera durata del programma.». 
    L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre  2014,
n. 77 e' illegittimo per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    L'art. 8 della legge della Regione Toscana del 16 dicembre  2014,
n. 77 viola l'art. 117, comma 2,  lett.  s)  della  Costituzione  che
sancisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente 
    Il  comma  2  dell'art.   16-sexies,   di   nuova   introduzione,
stabilisce:  «2.  Fatte  salve  le  semplificazioni   gia'   previste
dall'articolo 109 del d.lgs. 152/2006,  l'autorizzazione  di  cui  al
comma 1 e' rilasciata in forma semplificata, secondo quanto  previsto
ai commi 3 e 4, per gli interventi stagionali  di  ripascimento,  sia
pubblici che privati, di ridotta entita'  comportanti  l'utilizzo  di
materiale inerte disponibile sul mercato  utilizzabile  ai  sensi  di
legge o la movimentazione di sedimenti marini prelevati  dai  fondali
antistanti  il  tratto  interessato   dall'intervento,   per   volumi
inferiori a 10 metri cubi per metro lineare di spiaggia». 
    La disposizione regionale in esame risulta in  contrasto  con  il
quadro normativa statale di riferimento. 
    Infatti, la legge  statale  n.  179  del  2002  (Disposizioni  in
materia  ambientale),  all'art.  21   prevede   che   (enfatizzazione
aggiunta): «1.  Per  gli  interventi  di  ripascimento  della  fascia
costiera, nonche' di immersione di materiali  di  escavo  di  fondali
marini, o salmastri o di  terreni  litoranei  emersi  all'interno  di
casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque  di  strutture  di
contenimento poste in ambito  costiero,  l'autorita'  competente  per
l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.  152,  e'  la
regione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal medesimo articolo  35
e fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  62,  comma  8,  del
citato decreto legislativo n. 152 del 1999. In  caso  di  impiego  di
materiali  provenienti  da  fondali  marini,  la  regione,  all'avvio
dell'istruttoria  per  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione,
acquisisce  il  parere  della  commissione  consultiva  della   pesca
istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». 
    La  surriportata  norma  statale  attribuisce  alle  regioni   la
competenza   amministrativa   per   l'istruttoria   e   il   rilascio
dell'autorizzazione per gli interventi di ripascimento  della  fascia
costiera, nonche' di immersione di materiali  di  escavo  di  fondali
marini, ma pone dei limiti ed indica  dei  criteri  per  il  rilascio
della stessa. 
    In particolare il successivo art. 109 del decreto legislativo  n.
152  del  2006,   al   comma   2   dispone   che:   «L'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1,  lettera  a),
e' rilasciata dalla  regione  (...)  in  conformita'  alle  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio, di concerto con i Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, delle politiche  agricole  e  forestali,  delle  attivita'
produttive previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (...)». 
    Cosi' come formulata, per la sua genericita', la norma  regionale
impugnata  costituisce,  quindi,  una  elusione  del  sistema   delle
autorizzazioni delineato dalla normativa  statale,  che  lascia  alle
Regioni solo la competenza al rilascio delle autorizzazioni  relative
ad opere di ripascimento, ma conserva il potere in capo allo Stato di
stabilire l'iter procedurale  precedente  a  detto  rilascio,  ed  e'
invasiva della competenza esclusiva  statale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'art. 117  Cost.,  secondo
comma, lettera s),  stante  la  necessita'  di  individuare  standard
uniformi di tutela. 
    La  stessa,  pertanto,  si  sostanzia  in  una  riduzione   della
protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in  una  sua
aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute  in
via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta costituzionale in materia
di tutela dell'ambiente. 
    In proposito, codesta Ecc.ma Corte costituzionale,  con  sentenza
n. 259 del 2004, pur ritenendo infondata la questione di legittimita'
costituzionale, ha  affermato  che  (enfatizzazione  aggiunta):  «Per
alcune delle attivita' per le quali l'art. 35 prevede  la  necessita'
di una autorizzazione, e' intervenuto l'art. 21 della legge 31 luglio
2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), secondo  cui  "per
gli interventi di ripascimento  della  fascia  costiera,  nonche'  di
immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di
terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata,  di  vasche
di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste  in  ambito
costiero, l'autorita' competente  per  l'istruttoria  e  il  rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo  35,  comma  2,  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' la Regione, nel  rispetto  dei
criteri stabiliti dal medesimo articolo 35.». 
    Diversamente, la disposizione  regionale  in  esame  prevede  una
«autorizzazione   rilasciata   in   forma   semplificata»,    facendo
espressamente  salve   solo   le   semplificazioni   «gia'   previste
dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 152/2006». 
    La norma di  cui  si  denuncia  l'illegittimita'  stabilisce  che
l'autorizzazione in parola sia  rilasciata  in  forma  «semplificata»
facendo riferimento ai successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo e
senza  pero'  evidenziare   la   necessita'   di   applicare   l'iter
procedimentale stabilito dalla legge statale. 
    Tale   previsione,   rende   illegittima   l'individuazione   dei
procedimenti semplificati che coinvolgono vincoli ambientali a cui la
norma regionale fa riferimento e impedisce la verifica di conformita'
alla normativa statale vigente. 
    Pertanto, il comma 2 dell'art. 16-sexies inserito nella  L.r.  n.
91/1998 dall'art. 8 della 1.r. n. 77/2014, contrasta con la normativa
nazionale in materia ambientale  in  quanto,  anziche'  limitarsi  ad
esplicare quanto gia' previsto  dalla  regolamentazione  di  settore,
inserisce  elementi  normativi  nuovi  in  un  ambito  precluso  alle
Regioni, invadendo  la  potesta'  legislativa  esclusiva  statale  in
materia di tutela dell'ambiente e, pertanto viola l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.