Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi  n.  12,  nei
confronti della Regione  Molise,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale pro-tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge regionale Molise n. 25 del  22
dicembre 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione della
Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014, ai sensi della legge
regionale n. 4/2002, articolo 33», pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 22
dicembre 2014 - ed. straordinaria - giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 20 febbraio 2015. 
    Con la legge regionale n. 25 del 22  dicembre  2014  indicata  in
epigrafe, che consta di sedici articoli, la Regione Molise ha emanato
il 22 dicembre 2014 le disposizioni in tema di misure di assestamento
del bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario  per  l'anno
2014. 
    In  particolare,  l'art.  6  della  suddetta  legge,   intitolato
«Disavanzo di  amministrazione  alla  chiusura  dell'esercizio  2013,
relativo ad anni pregressi», dispone: «Il disavanzo finanziario  alla
chiusura dell'esercizio finanziario 2013, pari a €  60.423.952,35  e'
riassorbito  nell'anno  2014  per  €  2.423.952,35  e  nel   decennio
2015-2024  con  importi  annui  pari   ad   €   5.800.000,00,   salvo
rideterminazione dello stesso negli anni successivi prossimi». 
    E' avviso del Governo che, con la norma  denunciata,  la  Regione
Molise abbia ecceduto dalla propria competenza  in  violazione  della
normativa costituzionale, come si confida di dimostrare  in  appresso
con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
Illegittimita' costituzionale dell'articolo  6  della  legge  regione
Molise 22 dicembre 2014 n. 25 per violazione dell'articolo 117, comma
3, della Costituzione, dell'art.  15  decreto  legislativo  28  marzo
2000, n. 76 e dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    1. La disposizione di cui  all'articolo  6  della  legge  Regione
Molise in esame prevede che il disavanzo  finanziario  dell'esercizio
2013 pari ad € 60.423.952,35 venga assorbito  per  €  2.423.952,35  a
carico dell'esercizio 2014  e  per  la  parte  rimanente,  pari  ad €
58.000.000,00, nel decennio 2015-2024, per importi costanti. 
    L'art. 15 decreto legislativo 28 marzo  2000,  n.  76  intitolato
«Assestamento del bilancio» - abrogato, a decorrere  dal  1°  gennaio
2015 - disponeva «entro il 30 giugno di ogni anno la regione  approva
con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si  provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui alla lettera a), del comma 3,
dell'articolo 4, ed al comma 5, dello stesso articolo,  nonche'  alle
variazioni che si ritengono opportune, fermi restando  i  vincoli  di
cui all'articolo 5». 
    Come noto, l'art. 5 del decreto  legislazione  n.  76  del  2000,
intitolato «Equilibrio del bilancio» prevede: 
      «In  ciascun  bilancio  annuale   il   totale   dei   pagamenti
autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di  cui
si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale  di
cassa. 
    Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno  puo'  essere
superiore al totale delle entrate che si  prevede  di  accertare  nel
medesimo esercizio, purche' il  relativo  disavanzo  sia  coperto  da
mutui e altre forme di indebitamento  autorizzati  con  la  legge  di
approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23». 
    La norma, violando quanto stabilito dall'articolo 15 del  decreto
legislativo n. 76/2000 recante  «Principi  fondamentali  e  norme  di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni,
in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25  giugno  1999,
n. 208» si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo  comma,  della
Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    Come risulta dalla giurisprudenza costituzionale in materia,  «il
coordinamento della finanza pubblica, cui fa riferimento l'art.  117,
comma terzo, della  Costituzione,  e',  piu'  che  una  materia,  una
funzione che, a livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel
suo complesso, spetta allo Stato» (sentenza n. 414/2004). 
    E codesta  Ecc.ma  Corte  ha  espressamente  affermato  che:  «il
coordinamento della finanza pubblica attiene soprattutto al  rispetto
delle regole di convergenza  e  di  stabilita'  dei  conti  pubblici,
regole provenienti sia dall'ordinamento  comunitario  che  da  quello
nazionale. In particolare, il patto di stabilita'  interno  (art.  24
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2002» e successive modifiche)  stabilisce,  tra  l'altro,
che, ai fini del concorso degli enti territoriali al  rispetto  degli
obblighi   comunitari   della   Repubblica   ed   alla    conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,  il  disavanzo  di
ciascun ente  territoriale  non  puo'  superare  determinati  limiti,
fissati dalle leggi finanziarie e di stabilita' che si sono succedute
a partire dal 2002 (ex multis sentenza, di questa Corte,  n.  36  del
2004).  Gli  obiettivi  finanziari  in  questione  vengono   pertanto
accertati attraverso il consolidamento  delle  risultanze  dei  conti
pubblici in quella prospettiva che  e'  stata  definita  di  «finanza
pubblica allargata» (sentenze n. 267 del 2006 e n. 425  del  2004"  (
sent. n. 138 del 2013) . 
    Codesta Ecc.ma Corte ha quindi espressamente detto che «modalita'
non  corrette»  di  redazione,  da  parte  delle  Regioni,  di  norme
attinenti il bilancio  possono  costituire  strumento  di  violazione
degli obblighi inerenti al rispetto dei canoni  della  sana  gestione
finanziaria, come tutelati dal precetto  costituzionale  invocato,  e
cioe'  dall'art.  117  comma  3  della  Costituzione  e  dalla  norma
interposta, rappresentata nel caso in esame dall'art. 15 del  decreto
legislativo n. 76 del 2000. 
    L'art. 6 citato si pone, dunque, in contrasto  con  i  richiamati
parametri  normativi  in   violazione   dell'art.   117,   comma   3,
Costituzione. 
    2. Come noto, poi, l'art. 81  della  Costituzione,  terzo  comma,
dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori  oneri  provvede
ai mezzi per farvi fronte». 
    L'art.  6  della  legge  regionale   in   esame,   nel   rinviare
illegittimamente ad esercizi successivi  al  2014  la  copertura  del
disavanzo finanziario 2013, determina un ampliamento della  capacita'
di  spesa  del  bilancio  2014,  privo,  di   fatto,   di   copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.