IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente, Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 382 del 2014, proposto da: Antonio Danese, Alessandro Mezzero, Maurizio Flauto, Vincenzo Manzo, Vito Sorrentino, Simone Congedi, Antonio Innocente, Samuele Olivastro, rappresentati e difesi dall'avv. Eva Casi, con domicilio eletto presso la Segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia, 7; Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3: l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/62, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dell'art. 3 della legge n. 390/50, e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/97, con la correlata supervalutazione fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizi in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, nonche' di rideterminazione del trattamento di buonuscita; per la concessione dell'art. 55 cpa di misura cautelare; di tutti gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale ed in particolare: circolare dd. 21 marzo 2011; circolare dd. 23 luglio 2010; circolare dd. 7 aprile 2009; circolare dd. 21 maggio 2012; note protocolli nn. 10688, 10697, 10702, 10692, 10703 dd. 5 giugno 2014 e nn. 0011401, 0011402 dd. 17 giugno 2014, nota n. 13223 dd. 15 luglio 2014 di negazione del riconoscimento dei benefici; Visti il ricorso e i relativi rilegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri. 2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014. 3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945. 4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale. 5. Invero, l'attivita' svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalita' e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalita' sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace. 6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attivita' belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparita' di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana. 7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa. 8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale. 9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione cosi' sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.