TRIBUNALE DI PARMA Sezione I Civile Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai sigg.ri Magistrati: Dott. Roberto Piscopo - Presidente; Dott. Nicola Sinisi - Giudice rel.; Dott. Marco Vittoria - Giudice; Ha pronunciato la seguente Ordinanza: Visto il ricorso per pronuncia di fallimento proposto nell'interesse della Curatela del Fallimento Parma Motors S.p.A. in liquidazione nei confronti della S.d.f. tra Parma Motors S.p.A., Wizard Real Estate S.r.l. (gia' La Casalauto S.r.l.), Madella Franco e Capelli Maria Luisa nonche', per estensione ex art. 147, comma quinto, L. fall., dei soci della stessa s.d.f. Wizard Real Estate S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa; Viste le memorie depositate dal P.M.; Viste le memorie difensive nell'interesse di Wizard Real Estate S.r.l., Madella Franco e Capelli Maria Luisa osserva: con sentenza n. 59/2013, questo Tribunale ha dichiarato il fallimento delta societa' Parma Motors, gia' concessionaria per le case automobilistiche BMW e Mini. La societa' fallita era stata costituita il 25 settembre 1996 con sede in Parma, via La Spezia n. 166; Presidente del C. di A. era stato nominato il socio Madella Franco; l'oggetto sociale era costituito da «commercio di autoveicoli, motoveicoli, imbarcazioni, motori marini ecc.); assunzioni di rappresentanze e commissioni di Imprese esercenti dei beni di cui sopra; l'esercizio dell'attivita' di officina per riparazione e revisione dei suddetti beni»; l'oggetto sociale dal 14 dicembre 2004 e' stato, poi, esteso a «l'attivita' edilizia per conto terzi e per conto proprio; l'acquisto, la vendita, la locazione, la gestione di immobili». Soci detta fallita societa' erano, in pari quote, Madinvest s.r.l. (con sede legate in Parma via Spezia 166, La stessa della Parma Motors) e La Casalauto s.r.l. (all'epoca con sede legale in Casalmaggiore - CR) amministrate, rispettivamente, da Madella Franco e Madella Simona (quanto a Madinvest), da Madella Franco e Capelli Maria Luisa (quanto a La Casatuto), da Madella Franco, Madella Simona e Capelli Maria Luisa (quanto a Parma Motors). Soci Madinvest erano, all'epoca, Madella Franco e Madella Simona, soci di Casalauto erano in ragione del 50% la famiglia Madella e per l'altra meta', Parma Motors. Quest'ultima ha, poi, avuto negli anni ulteriori vicende e passaggi anche di titolarita' del capitale sociale. Sostiene la odierna ricorrente che la documentazione esaminata avrebbe consentito, all'istante Curatela, di prendere conoscenza di atti ed operazioni gestionali tali da dimostrare l'avvenuto esercizio di una attivita' di impresa unitaria da parte di Madella Franco e Capelli Maria Luisa, attraverso te due societa' Parma Motors S.p.A. e Casalauto S.r.l. (gia' societa' in nome collettivo con la ragione sociale «La Casalauto s.n.c. di Madella Franco», trasformata in S.r.l. il 12 giugno 2012, e ora denominata Wizard Real Estate S. r. L) che, come sopra illustrato, avevano la medesima sede, la stessa compagine sociale, le stesse persone a ricoprire te cariche sociali amministrative e impiegavano te risorse patrimoniali e finanziarie dell'una per soddisfare le esigenze dell'altra, e viceversa. Nella memoria di Parma Motors S.p.A. 4.6.13 depositata nell'istruttoria prefallimentare, firmata dal dott. Marco A. Gabrielli si legge: «alla luce delle risultanze emerse nell'ambito dei rapporti tra la controllante e la controllata (Casalauto S.r.l.) si' e' constatata la sistematica utilizzazione di quest'ultima come polmone finanziario della controllante attraverso l'incondizionato, ingiustificato, rispetto alla medesima controllata, e smodato accesso al credito bancario che veniva puntualmente asservito alle esclusive esigenze finanziarie e personali della Famiglia Madella e della Parma Motors S.p.A.». In altre parole, conclude l'istante, quanto meno fino ai 29 dicembre 2012, data in cui il Gabrielli e' diventato A.U., la controllata Casalauto S.r.l. (gia' S.n. c.) non operava come una impresa autonoma. «Questa affermazione dell'A.U. gia' conferma che Parma Motors e Casalauto venivano utilizzate dalla famiglia Madella per perseguire un unico scopo di profitto e quindi esercitava una unitaria attivita' di impresa, configurandosi come vera e propria S.d.f. essendo di fatto superato il confine delta disciplina di Gruppo (art. 2497 c.c.) .». In conseguenza chiede la dichiarazione di fallimento sia detta Sdf tra Parma Motors, La Casalauto S.r.l. (ora Wizard Real Estate S.r.l.), Madella Franco e Capelli Maria Luisa; ovvero, in via gradatamente subordinata, della Sdf tra Parma Motors, La Casalauto S.r.l. e la Sdf holding di famiglia (oppure tra Parma Motors e La Casalauto S.r.l.) evidenziando che, ai sensi del quinto comma dell'art. 147 l.f., dovendosi leggere la norma come riferita non solo all'imprenditore individuale persona fisica ma, altresi', all'imprenditore collettivo fallito, il curatore di Parma Motors (imprenditore collettivo) e' legittimato a fare dichiarare il fallimento degli altri soci (Casalauto, Madella, Capelli) illimitatamente responsabili detta Sdf cui e' riferibile l'impresa (collettiva) gia' dichiarata fallita. Oltre a quanto sino ad ora illustrato, fra gli (ulteriori) elementi da cui il fallimento vorrebbe inferire la pretesa societa' di fatto e' l'indirizzo PEC che asserisce essere utilizzato anche da Casalauto (ora Wizard Real Estate s.r.l.); un importo di € 1.874.421,00 riferito ad esborsi di Parma Motors S.p.a. per lavori edili su immobili di terzi (corrispondenti a Casalauto S.r.l. ed ai medesimi Madella e Capelli, stando a quelle che il fallimento definisce come «informazioni acquisite dal Curatore»); la rappresentazione in contabilita' per Parma Motors S.p.a. e Casalauto S.r.l, di reciproche poste di debito e credito, l'operazione di acquisto del Palazzo dei Cavalieri a Colorno ed il leasing di una imbarcazione (circostanza mutuata da un avviso d'accertamento dell'Ag. Entrate detta quale contesta l'indetraibilita' dell'IVA). Con riferimento atta rilevanza delta questione, premesso che con decreto collegiale depositato il 21 novembre 2013 e' stato disposto il sequestro conservativo di beni immobili di proprieta' detta Wizard Real Estate, ai sensi dell'art. 15 L. Fall. rimarca il Collegio che, nel caso di specie, si verte in un'ipotesi di richiesta di estensione di un fallimento che riguarda originariamente non gia' un imprenditore individuate, bensi' una societa' di capitati (S.p.A.), e quindi proprio l'ipotesi (che parrebbe) esclusa dalla disposizione di cui al cit. art. 147, quinto comma, stante l'inequivoco suo tenore letterale. Sancisce, infatti, la norma che, se dopo la dichiarazione di fallimento detta societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi (comma quarto), «alto stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile» (quinto comma). Sotto questo profilo, dunque, la questione si presente certamente rilevante ed a parere di questo organo giudicante non superabile con una interpretazione analogica, la questione di legittimita' costituzionale, inoltre, appare anche non manifestamente infondata. A seguito della riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6/2003, che ha sostituito l'originario capo V, l'art. 2361, secondo comma, c.c., in tema di «partecipazioni» delle societa' per azioni, prescrive che «l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio». Si ricava da tale sistema legislativo, da un lato, l'ammissibilita', nel nostro ordinamento, di societa' di persone cui partecipino (anche o soltanto) societa' di capitali e, dall'altro, la fallibilita' di tali societa' di capitali, ove siano socie di societa' di persone, e quindi socie con responsabilita' illimitata. Come gia' osservato in giurisprudenza (cfr. Trib. Bari ord. 20 novembre 2013), appare quindi ingiustificata l'esclusione dell'assoggettabilita' a fallimento della societa' di fatto cui partecipino societa' di capitali, quando tale fallimento debba essere dichiarato in estensione rispetto ad un fallimento che originariamente riguardi una societa' di capitali. Si crea, in tal modo, innanzitutto, una disparita' di trattamento - rilevante ex art. 3, primo comma, Cost. - tra societa' di fatto posto che, ove il fallimento venga richiesto immediatamente nei confronti della stessa societa' di fatto, esso sarebbe ammissibile ex art. 147, primo comma, L. fall., mentre non sarebbe possibile ove venga richiesto in estensione, quando il fallimento originariamente dichiarato riguardi una societa' di capitali. Inoltre, dal momento che e' certamente possibile l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale (persona fisica) ad una s.d.f. con altre persone fisiche (o anche con societa' di capitali), non si vede perche' tale estensione debba essere esclusa, quando il fallimento originario riguardi una societa' di capitali, posto che e' pacifico che quest'ultima possa essere soda di una societa' di persone con soci illimitatamente responsabili. Si realizza, inoltre - con riferimento all'art. 24, comma 1, Cost. - una ingiustificata compressione del diritto di difesa dei creditori, i quali sarebbero maggiormente tutelati nelle ipotesi di fallimento originariamente richiesto nei confronti della s.d.f. con partecipazione (anche o esclusivamente) di societa' di capitali, rispetto all'ipotesi - identica dal punto di vista sostanziale - di estensione del fallimento da una societa' di capitali ad una S.d.f. della quale la societa' fallita era socia. Allo stesso modo, avrebbero una maggiore tutela i creditori di societa' di fatto composte esclusivamente da illimitatamente responsabili e persone fisiche comunque dichiarate fallite in estensione, rispetto ad un imprenditore individuale, rispetto ai creditori di societa' di fatto pur esistenti, ma il cui fallimento non potrebbe essere dichiarato in estensione allorquando l'originario fallimento riguardi societa' di capitali che siano socie di societa' di fatto, il che potrebbe portare anche a situazioni di abuso dello schermo societario, in relazione ad attivita' imprenditoriali svolte insieme a soggetti che non figurano direttamente come soci della societa' originariamente fallita. Appare, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, quinto comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui, nell'ipotesi di fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali, non consente l'estensione del fallimento ad una societa' di fatto tra la societa' originariamente dichiarata fallita ed altri soci di fatto, siano essi persone fisiche o altre societa', per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost. Va, quindi, dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della disposizione in esame, e va inoltre disposta la sospensione del presente giudizio, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per le necessarie valutazioni.