Ricorso  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   p.t.
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
presso i cui Uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti della Regione  Basilicata  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale del Capo IV (articoli 27, 28, 29 e  30)
nonche' dell'art. 47, comma 4 della legge della Regione Basilicata 27
gennaio 2015, n. 4 pubblicata sul B.U.R. n. 3  del  31  gennaio  2015
recante: Collegato alla legge di stabilita' regionale 2015. 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare con l'illustrazione dei seguenti motivi 
1) Il Capo IV  (articoli  27,  28,  29  e  30)  della  Legge  Regione
Basilicata n. 4/15 viola l'art. 117, comma 3, l'art.  118,  comma  1,
l'art. 117, comma 2, lett. m) e l'art. 97 della Costituzione 
    1.1. Il Capo IV della legge regionale  in  epigrafe  si  intitola
«Disposizioni in materia di intese tra la  regione  Basilicata  e  lo
Stato» e reca disposizioni che regolamentano il procedimento mediante
il quale la Regione, dopo  aver  consultato  gli  Enti  locali,  puo'
esprimere il parere, positivo o negativo, in merito  ai  procedimenti
sui quali e' richiesta l'intesa tra lo Stato e le regioni. 
    In particolare, l'art. 27 dispone che «nell'ambito delle  materie
di legislazione  di  interesse  dei  territori  e  della  popolazione
appartenente alle Comunita' locali, il presente  Capo  disciplina  il
procedimento di codecisione  per  il  rilascio,  ovvero  il  diniego,
dell'atto di intesa, da parte della Regione Basilicata, previsto  dal
vigente ordinamento giuridico.» 
    L'art. 28 definisce l'atto di intesa o  di  diniego  dell'intesa;
l'art. 29 disciplina il procedimento per il rilascio  ovvero  per  il
diniego dell'intesa e  l'art.  30  esclude  da  detta  disciplina  le
materie della protezione civile e della sanita'. 
    La L.R. Basilicata, dunque, al capo IV, disciplina  le  modalita'
di  consultazione  dei  territori  in  quei  procedimenti  nei  quali
l'amministrazione regionale  e'  chiamata  ad  esprimere  la  propria
intesa o il diniego della stessa. 
    L'ambito di applicazione dell'articolo 27 ha portata  generale  e
comprende, pertanto, anche tutte le  opere  energetiche  soggette  ad
intesa regionale, tra cui i gasdotti di competenza di  una  Direzione
Generale del Ministero dello sviluppo economico. 
    Detta norma e' in  contrasto  con  la  carta  costituzionale,  in
quanto disciplina le forme e i modi di  codecisione  all'interno  del
territorio regionale per raggiungere o negare l'intesa con lo  Stato,
in materie a legislazione concorrente. 
    La Corte Costituzionale  ha  gia'  chiarito  a  quali  titoli  di
competenza vadano ascritte le disposizioni normative  concernenti  la
disciplina dell'intesa. 
    Con sentenza n. 331/2010, infatti,  il  Giudice  delle  leggi  ha
affermato  che:  «la  disciplina  normativa  di   queste   forme   di
collaborazione e dell'intesa stessa, spetta... al legislatore che sia
titolare della competenza legislativa in materia: si tratta,  vale  a
dire, del legislatore statale, sia  laddove  questi  sia  chiamato  a
dettare  una  disciplina  esaustiva  con  riferimento   alla   tutela
dell'ambiente, sia laddove la legge nazionale si  debba  limitare  ai
principi  fondamentali,  con  riferimento   all'energia.   Anche   in
quest'ultimo caso, infatti, determinare le  forme  ed  i  modi  della
collaborazione, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto
normativo vigente e le stesse opportunita' di efficace  conseguimento
degli obiettivi prioritari, affidati dalla Costituzione alle cure del
legislatore statale.» 
    La legge n.  239  del  2004  (Riordino  del  settore  energetico)
sancisce all'articolo 1, comma 1, che «sono principi fondamentali  in
materia energetica, ai sensi dell'articolo 117,  terzo  comma  Cost.,
quelli posti dalla presente legge» ed il successivo comma 7, lett. h)
riserva   a   favore   dello   Stato   l'esercizio   delle   funzioni
amministrative in  tema  di  imposizione  e  vigilanza  sulle  scorte
energetiche obbligatorie; laddove il  comma  8  lett.  b),  numero  2
assegna allo Stato funzioni in merito al settore del gas  naturale  e
l'individuazione della rete nazionale dei gasdotti. In tali campi  e'
indefettibile  il  principio   dell'intesa,   assunto   a   principio
fondamentale negli ambiti individuati dalle citate disposizioni. 
    La Corte Costituzionale ha gia' qualificato le  norme  interposte
invocate  come  principi  fondamentali  della  materia  di   potesta'
legislativa  concorrente  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia» (tra le tante, sentenze n. 124 del  2010,  n.
282 del 2009 e n. 383 del 2005). 
    1.2. Analogamente, l'art. 29, comma 2, lettera  g),  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli  enti  locali,  in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)  -  ulteriore
parametro  interposto,  ai  fini   del   giudizio   di   legittimita'
costituzionale - riserva allo Stato,  come  gia'  riconosciuto  dalla
Corte Costituzionale, funzioni  amministrative  e  autorizzatorie  in
materia di impianti costituenti parte della rete energetica nazionale
e le altre reti  di  interesse  nazionale  di  oleodotti  e  gasdotti
(sentenze n.  313  del  2010  e  n.  383  del  2005).  Le  richiamate
disposizioni, sulla scorta degli insegnamenti  espressi  dalla  Corte
Costituzionale, con la nota sentenza n. 303 del 2003, in  virtu'  del
principio di legalita', hanno l'effetto della conseguente  attrazione
della  competenza  legislativa  per  la  disciplina  delle   funzioni
«chiamate in sussidiarieta'». 
    Gli articoli 27 e seguenti, della  Legge  Basilicata  27  gennaio
2015, n. 4, sono stati dunque emanati in aperta violazione  non  solo
dell'art.   117,   terzo   comma,   Cost.,   in   quanto    regolano,
illegittimamente, principi  fondamentali  riservati  alla  competenza
dello Stato, bensi' anche in violazione dell'art. 118,  primo  comma,
Cost. 
    Infatti, il problema della competenza legislativa dello Stato non
puo' essere risolto esclusivamente alla  luce  dell'art.  117  Cost.,
come ripetutamente chiarito dalla Corte Costituzionale (ex  plurimis:
C. Cost. sent. n. 6 del 2004), ma con  una  ricostruzione  che  tenga
conto dell'esercizio del  potere  legislativo  di  allocazione  delle
funzioni  amministrative  secondo  i  principi   di   sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma  dell'art.  118
Cost., conformemente a quanto gia' la Corte costituzionale ha sancito
a seguito del nuovo assetto costituzionale  (cfr.  sentenza  303  del
2003). 
    In questa logica, la legge n.  239/2004  e  le  altre  discipline
specifiche  in  materia  di  energia,   come   quelle   relative   ai
procedimenti di autorizzazione di infrastrutture lineari energetiche,
(legge n. 330/2004, e da ultimo D.L. 133/2014, convertito nella legge
n. 164 del 2014, cosiddetto Sblocca-Italia, entrambe modificative del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001),  pur  nel
rispetto del vigente ordinamento  costituzionale  ed  in  particolare
dell'attribuzione di potesta' legislativa di  tipo  concorrente  alle
Regioni in tema di «produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia»,  hanno  ridefinito  in  modo  unitario  ed  a  livello
nazionale   i   procedimenti   di   autorizzazione   delle   maggiori
infrastrutture lineari energetiche, in base all'evidente  presupposto
della necessita' di riconoscere un  ruolo  fondamentale  agli  organi
statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative. 
    In tal guisa, pur ritenendo che la normativa soprarichiamata  non
contenga, in parte qua, principi  fondamentali  volti  a  guidare  il
legislatore regionale nell'esercizio delle proprie attribuzioni, essa
tuttavia costituisce, nel ricostruito quadro costituzionale, norma di
dettaglio auto-applicativa non suscettibile di essere  sostituita  da
singole Regioni. 
    Se infatti cio' fosse  possibile,  si  potrebbe  giungere  a  una
procedura  «per  il  rilascio,  ovvero  il  diniego,   dell'atto   di
intesa....» diversa per ogni regione italiana. 
    Con riguardo al citato D.L. 133/2014, convertito nella  legge  n.
164 del 2014, ed in particolare all'articolo 37, nella parte  in  cui
ha modificato, tra l'altro, l'art. 52-quinquies, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione  per   pubblica   utilita'»,   laddove   trattasi   di
infrastrutture lineari energetiche, stabilisce il termine  di  trenta
giorni per il procedimento di rilascio dell'intesa, decorso il  quale
il parere si intende acquisito. 
    La  legge  Regione  Basilicata,  invece,  all'art.  29,  reca  un
allungamento notevole dei termini che vengono portati  a  90  giorni,
vanificando cosi' totalmente l'intento acceleratorio delle  procedure
voluto dal legislatore statale. 
    1.3.  Inoltre,  con  specifico  riferimento  ai  procedimenti  di
autorizzazione  di  infrastrutture  lineari  energetiche,  le   norme
impugnate violano, altresi', l'art. 117, secondo comma,  lettera  m),
Cost., ridondando in ambiti materiali  espressamente  riservati  alla
competenza  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   punto   di
determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili  e
sociali. 
    Il  procedimento  unico  di  autorizzazione,  in  via   generale,
attuandosi mediante la convocazione della conferenza dei servizi,  ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,  nelle  ipotesi  di  diniego
dell'intesa, ne  imporrebbe  il  superamento  per  il  tramite  della
procedura aggravata di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 241. 
    In  ultima  istanza,  dunque,  la   norma   regionale   introduce
un'alterazione   nel   procedimento   di   composizione   d'interessi
confliggenti,  disciplinato   dal   legislatore   statale   nell'art.
14-quater, legge n. 241/1990, da ritenersi, ai  sensi  dell'art.  29,
comma  2-ter,  della  medesima  legge,  norma  afferente  ai  livelli
essenziali delle prestazioni di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lett. m) della Costituzione,  ed  in  quanto  tale,  suscettibile  di
modificazioni  solo  ad  opera  del  legislatore  statale,   cui   e'
riconosciuta competenza legislativa esclusiva nella materia de qua. 
    1.4. D'altro canto, siffatta alterazione  del  quadro  normativo,
introducendo    ulteriori    oneri     procedimentali     e     tempi
ingiustificatamente prolungati, viola il principio di buon  andamento
della pubblica amministrazione  ex  art.  97,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    Si ritiene pertanto che il Capo IV (e quindi gli articoli 27, 28,
29 e 30) debba  essere  dichiarato  incostituzionale  per  violazione
dell'art. 117, terzo comma Cost. in materia di produzione,  trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia, dell'art. 118,  primo  comma,
Cost. sul principio di sussidiarieta', dell'art. 117, secondo  comma,
lett. m), in materia di determinazione dei livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  e  dell'art.  97,
secondo   comma   Cost.   sul   buon   andamento    della    pubblica
amministrazione. 
2) L'art. 47, comma 4 della Legge Regione Basilicata  n.  4/15  viola
l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione 
    L'articolo 47, comma 4, recante «Strategia regionale Rifiuti Zero
2020» prevede la  progressiva  eliminazione  degli  inceneritori  nel
territorio della Basilicata disponendo  che  il  Piano  regionale  di
gestione  dei  rifiuti  definisca,  tra  gli  obiettivi   prioritari,
modalita' e  tempi  di  dismissione  degli  stessi,  con  contestuale
adozione   di   soluzioni   tecnologiche   e   gestionali   destinate
esclusivamente  alla  riduzione,  al  riciclo,  al  recupero  e  alla
valorizzazione dei rifiuti. 
    Cio' in applicazione dei principi di precauzione, sostenibilita',
efficienza  ed  economicita',  fissati  dall'art.  178  del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  recante  Norme   in   materia
ambientale. 
    La norma ha pertanto l'«obiettivo prioritario» di  eliminare  dal
territorio regionale gli inceneritori. 
    Il  D.L.  n.  133/2014,  convertito  nella  legge  n.   164/2014,
annovera, tra le misure urgenti in materia ambientale, quelle per  la
realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato  e  integrato
di gestione dei rifiuti  urbani,  per  conseguire  gli  obiettivi  di
raccolta differenziata e di riciclaggio, per la  gestione  e  per  la
tracciabilita' dei rifiuti, attribuendo allo Stato la  competenza  ad
individuare un sistema nazionale integrato e moderno  di  gestione  e
smaltimento dei rifiuti,  necessario  a  garantire  il  principio  di
autosufficienza nazionale (e quindi non piu' limitato al solo  bacino
regionale dove e' localizzato l'impianto). 
    Lo Stato individua, a livello nazionale, la capacita' complessiva
di trattamento di rifiuti  urbani  e  assimilati  degli  impianti  di
incenerimento in esercizio o autorizzati  a  livello  nazionale,  con
l'indicazione espressa della capacita' di ciascun  impianto,  nonche'
gli impianti di incenerimento  con  recupero  energetico  di  rifiuti
urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. 
    Cio' al fine del progressivo riequilibrio socio-economico fra  le
aree del territorio nazionale  e  nel  rispetto  degli  obiettivi  di
raccolta differenziata e di riciclaggio. 
    Peraltro, l'articolo 35, comma 1 del  D.L.  n.  133/2014  recita:
«Gli  impianti  cosi'  individuati  costituiscono  infrastrutture   e
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un
sistema  integrato  e  moderno  di  gestione  di  rifiuti  urbani   e
assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza,
consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di  infrazione
per mancata attuazione delle norme europee di settore e  limitano  il
conferimento di rifiuti in discarica». 
    Cio' posto, l'articolo 47 della legge  regionale,  prevedendo  la
progressiva eliminazione  dei  predetti  impianti  di  incenerimento,
contrasta con la norma statale che prevede  un  sistema  integrato  a
livello  nazionale  in   grado   di   garantire   il   principio   di
autosufficienza nazionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani. 
    In merito, la sentenza n.  249/2009  della  Corte  Costituzionale
chiarisce che «il carattere trasversale della  materia  della  tutela
dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilita' delle  Regioni
di  provvedere  attraverso  la  propria  legislazione   esclusiva   o
concorrente in relazione a temi  che  hanno  riflessi  sulla  materia
ambientale,  dall'altro  non  costituisce  limite   alla   competenza
esclusiva dello  Stato  a  stabilire  regole  omogenee  su  tutto  il
territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla
tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio» 
    Alla  luce   delle   suesposte   considerazioni,   il   comma   4
dell'articolo 47 della legge in  esame  contrasta  con  la  normativa
statale di riferimento (articolo 35 del D.L n.  133/2014,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 164/2014) e  viola  l'articolo  117,
secondo  comma,  lett.  s)  della  Costituzione  che  consegna   alla
competenza  esclusiva  dello  Stato   la   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema.