CORTE D'APPELLO DI TRENTO 
 
    La Corte composta dai magistrati: 
    dott. Domenico Taglialatela Presidente 
    dott. Ugo Cingano Consigliere 
    dott. Dino Erlicher Consigliere relatore 
ha pronunciato la seguente 
    Ordinanza nella causa iscritta al  n.  299/2010  RG  promossa  da
Weingut Schloss Sigmundskron K.G. rappresentata e difesa  dagli  avv.
P. Platter e M. Menestrina del Foro di Bolzano e A. Colorio del  Foro
di Milano ed elett. dom. presso  lo  studio  dell'avv.  M.  Viola  in
Trento. 
 
                               Contro 
 
    Comune di Bolzano rappresentato e difeso dagli avv. G. Agostini e
B. Giudiceandrea di Bolzano e dall'avv. P. Stefenelli elett. dom.  in
Trento presso lo studio di quest'ultimo e nei confronti di Frei Karl,
Frei Maria Luisa e Frei Paul,  rappresentati  e  difesi  in  giudizio
dagli avv. O. Tiefenbrunner di Bolzano e F. Valcanover di Trento  con
domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo e  della  Provincia
Autonoma  di  Bolzano  avente  ad  oggetto:  opposizione  alla  stima
dell'indennita' di espropriazione. 
    La societa'  Weingut  Schloss  Sigmundskron  S.a.s.  ha  proposto
davanti  alla  Corte  d'Appello  di  Trento,  Sezione  distaccata  di
Bolzano, opposizione  alla  stima  dell'indennita'  espropriativa  in
relazione alla sottrazione dell'area di sua proprieta' facente  parte
delle pp.ff. 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1745, 2518/2 e  2696
in CC  Gries  della  superficie  di  complessivi  26.824  mq  per  la
realizzazione  da  parte  del  Comune  di  Bolzano  delle  opere   di
risanamento dell'ex discarica di Castel Firmiano. 
    Nel  contestare  la  congruita'  dell'indennita'  di   esproprio,
determinata in  sede  amministrativa  in  complessivi  €  178.428,50,
l'opponente sosteneva che l'area sottratta doveva essere  considerata
edificabile,  tenuto  conto  del  contesto  urbanistico  in  cui  era
inserita, con la conseguente necessita' di  adeguare  in  aumento  il
valore della stessa. 
    Con separato ricorso Frei Karl e  Frei  Heinrich  hanno  proposto
opposizione  alla  medesima  stima   dell'indennita'   espropriativa,
assumendo che, quali affittuari dei  fondi  oggetto  della  procedura
ablativa, avevano promosso una causa, che era ancora pendente davanti
alla Corte d'Appello di Brescia, per far valere il  loro  diritto  di
prelazione con il conseguente  riconoscimento  del  loro  diritto  di
proprieta', in relazione alla cessione di tali beni  dagli  originari
proprietari.  Chiedevano   pertanto   che   fosse   loro   attribuita
l'indennita' di esproprio in caso di esito  favorevole  del  giudizio
avente  ad  oggetto  l'accertamento   della   proprieta'   dei   beni
espropriati e aderivano  in  ogni  caso  alle  deduzioni  di  Weingut
relative alla determinazione dell'indennita'; in subordine chiedevano
almeno la liquidazione  della  quota  di  indennizzo  riservata  agli
affittuari ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale  di  Bolzano
n. 10/1991. 
    A seguito della riunione dei ricorsi, la  Corte  d'Appello  adita
pronunciava la sentenza n. 97/2004, pubblicata il 19 maggio 2004, con
la  quale  determinava  in  complessivi  €  885.713,30   l'indennita'
espropriativa,   nel   presupposto   che   l'area   sottratta   fosse
edificabile,  avendo  accertato  che  poteva  essere  destinata  alla
costruzione di strutture produttive. 
    Investita della controversia con ricorso del Comune  di  Bolzano,
la Corte di Cassazione, a  seguito  di  approfondita  disamina  della
normativa provinciale in materia espropriativa, con  la  sentenza  n.
13461/10, accoglieva il ricorso principale del Comune, precisando che
i  terreni  ablati  «avrebbero   dovuto   essere   qualificati   come
inedificabili  e,  conseguentemente,   indennizzati   per   il   loro
esproprio, secondo il criterio previsto dal comma 3 dell'art. 8 della
legge (provinciale) n. 10 del 1991» (v. pag. 20 della sentenza  della
Suprema Corte citata), nella versione applicabile, ratione  temporis,
alla fattispecie in esame, vale a dire come sostituito dall'art.  38,
comma 7, della L.P. 4/2008. Cassava pertanto la  sentenza  impugnata,
con rinvio a questa Corte d'Appello, davanti alla quale il Comune  di
Bolzano  riassumeva   tempestivamente   la   causa,   chiedendo   che
l'indennita' fosse determinata secondo le indicazioni della Corte  di
Cassazione,   e   cioe'   considerando   l'area   espropriata    come
inedificabile, con applicazione dell'art.  8,  comma  3,  della  L.P.
10/1991, che recita: «l'indennita' d'espropriazione per le  aree  non
edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i  valori
minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo  11,
all'area quale terreno agricolo  considerato  libero  da  vincoli  di
contratti agrari, secondo il tipo  di  coltura  in  atto  al  momento
dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5.». 
    E'  stata  disposta  CTU  per  la  determinazione  della   giusta
indennita' espropriativa in base al disposto dell'art.  8,  comma  3,
della legge provinciale 10/1991 e l'esperto incaricato dott.  Claudio
Chini e' pervenuto alle seguenti conclusioni: 
    l'espropriazione ha riguardato un'area  che  era  stata  in  gran
parte utilizzata, in passato, dal Comune  di  Bolzano,  in  forza  di
contratto d'affitto, quale discarica dei rifiuti; 
    l'indennita' per l'espropriazione dell'area,  riferita  all'epoca
del  decreto  ablativo,  calcolata  in   applicazione   della   norma
provinciale indicata dal giudice  di  legittimita'  ed  applicando  i
valori   massimi   previsti   per   le   diverse   colture,   ammonta
complessivamente ad € 200.951,00; 
    il valore  venale  della  stessa  superficie  espropriata,  nella
prospettiva di una coltivazione a  vigneto,  considerata  libera  dai
rifiuti e' pari a € 1.008.235,00, dedotti i costi di risanamento, con
liberazione dai rifiuti e trasformazione in vigneto; 
        nel caso in cui non fosse previsto il  risanamento  dell'area
dai rifiuti, per la parte ancora occupata dagli stessi, il valore  di
mercato risulterebbe di complessivi € 353.850,00, valutando euro 6  a
mq la ex discarica e in 55,00 a mq le superfici libere e suscettibili
di  destinazione  a  vigneto,   previa   deduzione   dei   costi   di
trasformazione e di impianto. 
    Alla luce di tali risultanze, questa Corte, avendo  rilevato  che
la Corte di Cassazione, nell'ambito di altra causa, con ordinanza del
14  settembre  2012,  aveva  rimesso  alla  Corte  Costituzionale  la
questione di legittimita' dell'art. 8,  comma  3,  della  L.P.  della
provincia di Bolzano n. 10/1991, come sostituito dall'art. 38,  comma
7,  della  L.P.  di  Bolzano  n.  4/2008,  vale  a  dire  la   stessa
disposizione  normativa  che  in  forza  del  principio  di   diritto
enunciato dalla Suprema Corte  nella  sentenza  n.  13461/10,  questo
giudice del rinvio dovrebbe applicare, con  ordinanza  dd.  19  marzo
2013 aveva rimesso la causa sul ruolo in attesa della pronuncia della
Consulta. 
    Peraltro il giudizio di costituzionalita'  era  sfociato  in  una
pronuncia di inammissibilita'  per  mancanza  del  presupposto  della
rilevanza, avendo ritenuto la Corte Cost. che nella fase rescindente,
propria del giudizio di legittimita', mancava un interesse attuale  e
concreto alla questione sollevata e che  pertanto,  solo  nella  fase
rescissoria (giudizio di rinvio) poteva essere sollevata la  medesima
questione (v. sentenza Corte Cost. 213/2014). 
    Essendo vincolato il giudice del rinvio, ai sensi  dell'art.  384
C.P.C., al principio di diritto stabilito  dalla  Suprema  Corte,  si
imporrebbe nella decisione della causa in esame l'applicazione di una
norma della cui legittimita'  costituzionale  si  dubita  fortemente,
condividendosi le ragioni che avevano indotto la Corte di  Cassazione
a  promuovere  il  sindacato  di  legittimita'   costituzionale   nel
procedimento sopra richiamato. 
    Si rileva che costituisce principio  piu'  volte  espresso  dalla
Corte   costituzionale   che   la   determinazione    dell'indennita'
espropriativa non puo' prescindere  dal  valore  effettivo  del  bene
espropriato e che,  pur  non  avendo  il  legislatore  il  dovere  di
commisurare  integralmente  l'indennita'  al   valore   di   mercato,
quest'ultimo  parametro  rappresenta   un   importante   termine   di
riferimento ai fini della individuazione di una congrua indennita' in
modo «da garantire il giusto equilibrio tra  l'interesse  generale  e
gli imperativi della  salvaguardia  dei  diritti  fondamentali  degli
individui» (Corte Cost. sentenza n. 181/2011). E' stato ritenuto, con
riferimento  alle  aree  agricole  e  per  quelle  insuscettibili  di
classificazione  edificatoria,   che   la   normativa   statale   che
commisurava l'indennita' di esproprio al valore agricolo medio  delle
colture in atto o di quella piu' redditizia nella regione agraria  di
appartenenza  dell'area  da  espropriare,  calcolate  annualmente  da
apposite  commissioni,  non  teneva   conto   delle   caratteristiche
specifiche del bene espropriato quali la  posizione  del  suolo,  del
valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso
praticate ma consegue anche alla presenza di elementi  come  l'acqua,
l'energia elettrica, l'esposizione) e di  quant'altro  puo'  incidere
sul valore venale di esso (Corte Cost. citata). Per tali  ragioni  e'
stato ritenuto costituzionalmente illegittimo  il  criterio  del  cd.
valore agricolo medio perche' sostanzialmente elusivo del legame  che
l'indennita' deve avere con il valore  di  mercato  del  bene  ablato
richiesta dalla giurisprudenza della CEDU e rispondente  all'esigenza
di  garantire  un   serio   ristoro   piu'   volte   espressa   dalla
giurisprudenza costituzionale. 
    Essendo   il   criterio   di    determinazione    dell'indennita'
espropriativa per le aree non edificabili  previsto  dalla  normativa
provinciale di Bolzano sopra riportata del tutto simile a quello  che
regolava, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 333/1992, conv.
con legge 359/1992, la medesima materia nell'ambito  della  normativa
statale che e' stata dichiarata  costituzionalmente  illegittima  con
sentenza della  Corte  costituzionale  n.  181/2011,  si  valuta  che
sussistano le condizioni per ritenere che l'art. 8,  comma  3,  della
L.P. 10/1991 della Provincia Autonoma di Bolzano  contrasti  con  gli
artt. 117, primo comma, della Costituzione in  relazione  all'art.  1
del  primo  protocollo  addizionale  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo e con l'art. 42, comma 3, Cost. 
    Va aggiunto che  la  Corte  Costituzionale  con  la  sentenza  n.
187/2014,  nel  procedimento  promosso  su  iniziativa  della   Corte
d'Appello di  Trento  con  ordinanza  di  data  19  giugno  2012,  ha
accertato il contrasto dell'art. 13 della legge provinciale di Trento
n.  6/1993,  il  cui  contenuto  era  simile  a  quello  della  norma
provinciale  di  Bolzano  oggetto  di  esame,  con  le   disposizioni
costituzionali dichiarandone conseguentemente l'illegittimita'. 
    Per  la  rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio  di
opposizione alla stima, si richiamano gli accertamenti del CTU  sopra
evidenziati in  ordine  alla  notevole  differenza  tra  l'indennita'
espropriativa calcolata secondo  le  modalita'  previste  dal  citato
articolo  8,  comma  3,  della  legge  provinciale  di  Bolzano  che,
applicando i valori massimi previsti per le diverse colture,  ammonta
ad € 200.951,00 e quella determinata sulla base del valore di mercato
dell'area ablata che, a seconda delle modalita' di  calcolo  seguite,
puo' risultare pari a € 1.008.235,00 ovvero a € 353.850,00.