CORTE D'APPELLO DI TRENTO La Corte composta dai magistrati: dott. Domenico Taglialatela Presidente dott. Ugo Cingano Consigliere dott. Dino Erlicher Consigliere relatore ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa iscritta al n. 299/2010 RG promossa da Weingut Schloss Sigmundskron K.G. rappresentata e difesa dagli avv. P. Platter e M. Menestrina del Foro di Bolzano e A. Colorio del Foro di Milano ed elett. dom. presso lo studio dell'avv. M. Viola in Trento. Contro Comune di Bolzano rappresentato e difeso dagli avv. G. Agostini e B. Giudiceandrea di Bolzano e dall'avv. P. Stefenelli elett. dom. in Trento presso lo studio di quest'ultimo e nei confronti di Frei Karl, Frei Maria Luisa e Frei Paul, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. O. Tiefenbrunner di Bolzano e F. Valcanover di Trento con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo e della Provincia Autonoma di Bolzano avente ad oggetto: opposizione alla stima dell'indennita' di espropriazione. La societa' Weingut Schloss Sigmundskron S.a.s. ha proposto davanti alla Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, opposizione alla stima dell'indennita' espropriativa in relazione alla sottrazione dell'area di sua proprieta' facente parte delle pp.ff. 1736, 1737, 1738, 1741, 1742, 1743, 1745, 2518/2 e 2696 in CC Gries della superficie di complessivi 26.824 mq per la realizzazione da parte del Comune di Bolzano delle opere di risanamento dell'ex discarica di Castel Firmiano. Nel contestare la congruita' dell'indennita' di esproprio, determinata in sede amministrativa in complessivi € 178.428,50, l'opponente sosteneva che l'area sottratta doveva essere considerata edificabile, tenuto conto del contesto urbanistico in cui era inserita, con la conseguente necessita' di adeguare in aumento il valore della stessa. Con separato ricorso Frei Karl e Frei Heinrich hanno proposto opposizione alla medesima stima dell'indennita' espropriativa, assumendo che, quali affittuari dei fondi oggetto della procedura ablativa, avevano promosso una causa, che era ancora pendente davanti alla Corte d'Appello di Brescia, per far valere il loro diritto di prelazione con il conseguente riconoscimento del loro diritto di proprieta', in relazione alla cessione di tali beni dagli originari proprietari. Chiedevano pertanto che fosse loro attribuita l'indennita' di esproprio in caso di esito favorevole del giudizio avente ad oggetto l'accertamento della proprieta' dei beni espropriati e aderivano in ogni caso alle deduzioni di Weingut relative alla determinazione dell'indennita'; in subordine chiedevano almeno la liquidazione della quota di indennizzo riservata agli affittuari ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991. A seguito della riunione dei ricorsi, la Corte d'Appello adita pronunciava la sentenza n. 97/2004, pubblicata il 19 maggio 2004, con la quale determinava in complessivi € 885.713,30 l'indennita' espropriativa, nel presupposto che l'area sottratta fosse edificabile, avendo accertato che poteva essere destinata alla costruzione di strutture produttive. Investita della controversia con ricorso del Comune di Bolzano, la Corte di Cassazione, a seguito di approfondita disamina della normativa provinciale in materia espropriativa, con la sentenza n. 13461/10, accoglieva il ricorso principale del Comune, precisando che i terreni ablati «avrebbero dovuto essere qualificati come inedificabili e, conseguentemente, indennizzati per il loro esproprio, secondo il criterio previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge (provinciale) n. 10 del 1991» (v. pag. 20 della sentenza della Suprema Corte citata), nella versione applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, vale a dire come sostituito dall'art. 38, comma 7, della L.P. 4/2008. Cassava pertanto la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte d'Appello, davanti alla quale il Comune di Bolzano riassumeva tempestivamente la causa, chiedendo che l'indennita' fosse determinata secondo le indicazioni della Corte di Cassazione, e cioe' considerando l'area espropriata come inedificabile, con applicazione dell'art. 8, comma 3, della L.P. 10/1991, che recita: «l'indennita' d'espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 11, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 5.». E' stata disposta CTU per la determinazione della giusta indennita' espropriativa in base al disposto dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale 10/1991 e l'esperto incaricato dott. Claudio Chini e' pervenuto alle seguenti conclusioni: l'espropriazione ha riguardato un'area che era stata in gran parte utilizzata, in passato, dal Comune di Bolzano, in forza di contratto d'affitto, quale discarica dei rifiuti; l'indennita' per l'espropriazione dell'area, riferita all'epoca del decreto ablativo, calcolata in applicazione della norma provinciale indicata dal giudice di legittimita' ed applicando i valori massimi previsti per le diverse colture, ammonta complessivamente ad € 200.951,00; il valore venale della stessa superficie espropriata, nella prospettiva di una coltivazione a vigneto, considerata libera dai rifiuti e' pari a € 1.008.235,00, dedotti i costi di risanamento, con liberazione dai rifiuti e trasformazione in vigneto; nel caso in cui non fosse previsto il risanamento dell'area dai rifiuti, per la parte ancora occupata dagli stessi, il valore di mercato risulterebbe di complessivi € 353.850,00, valutando euro 6 a mq la ex discarica e in 55,00 a mq le superfici libere e suscettibili di destinazione a vigneto, previa deduzione dei costi di trasformazione e di impianto. Alla luce di tali risultanze, questa Corte, avendo rilevato che la Corte di Cassazione, nell'ambito di altra causa, con ordinanza del 14 settembre 2012, aveva rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimita' dell'art. 8, comma 3, della L.P. della provincia di Bolzano n. 10/1991, come sostituito dall'art. 38, comma 7, della L.P. di Bolzano n. 4/2008, vale a dire la stessa disposizione normativa che in forza del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13461/10, questo giudice del rinvio dovrebbe applicare, con ordinanza dd. 19 marzo 2013 aveva rimesso la causa sul ruolo in attesa della pronuncia della Consulta. Peraltro il giudizio di costituzionalita' era sfociato in una pronuncia di inammissibilita' per mancanza del presupposto della rilevanza, avendo ritenuto la Corte Cost. che nella fase rescindente, propria del giudizio di legittimita', mancava un interesse attuale e concreto alla questione sollevata e che pertanto, solo nella fase rescissoria (giudizio di rinvio) poteva essere sollevata la medesima questione (v. sentenza Corte Cost. 213/2014). Essendo vincolato il giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 384 C.P.C., al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, si imporrebbe nella decisione della causa in esame l'applicazione di una norma della cui legittimita' costituzionale si dubita fortemente, condividendosi le ragioni che avevano indotto la Corte di Cassazione a promuovere il sindacato di legittimita' costituzionale nel procedimento sopra richiamato. Si rileva che costituisce principio piu' volte espresso dalla Corte costituzionale che la determinazione dell'indennita' espropriativa non puo' prescindere dal valore effettivo del bene espropriato e che, pur non avendo il legislatore il dovere di commisurare integralmente l'indennita' al valore di mercato, quest'ultimo parametro rappresenta un importante termine di riferimento ai fini della individuazione di una congrua indennita' in modo «da garantire il giusto equilibrio tra l'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui» (Corte Cost. sentenza n. 181/2011). E' stato ritenuto, con riferimento alle aree agricole e per quelle insuscettibili di classificazione edificatoria, che la normativa statale che commisurava l'indennita' di esproprio al valore agricolo medio delle colture in atto o di quella piu' redditizia nella regione agraria di appartenenza dell'area da espropriare, calcolate annualmente da apposite commissioni, non teneva conto delle caratteristiche specifiche del bene espropriato quali la posizione del suolo, del valore intrinseco del terreno (che non si limita alle colture in esso praticate ma consegue anche alla presenza di elementi come l'acqua, l'energia elettrica, l'esposizione) e di quant'altro puo' incidere sul valore venale di esso (Corte Cost. citata). Per tali ragioni e' stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il criterio del cd. valore agricolo medio perche' sostanzialmente elusivo del legame che l'indennita' deve avere con il valore di mercato del bene ablato richiesta dalla giurisprudenza della CEDU e rispondente all'esigenza di garantire un serio ristoro piu' volte espressa dalla giurisprudenza costituzionale. Essendo il criterio di determinazione dell'indennita' espropriativa per le aree non edificabili previsto dalla normativa provinciale di Bolzano sopra riportata del tutto simile a quello che regolava, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 333/1992, conv. con legge 359/1992, la medesima materia nell'ambito della normativa statale che e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, si valuta che sussistano le condizioni per ritenere che l'art. 8, comma 3, della L.P. 10/1991 della Provincia Autonoma di Bolzano contrasti con gli artt. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con l'art. 42, comma 3, Cost. Va aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187/2014, nel procedimento promosso su iniziativa della Corte d'Appello di Trento con ordinanza di data 19 giugno 2012, ha accertato il contrasto dell'art. 13 della legge provinciale di Trento n. 6/1993, il cui contenuto era simile a quello della norma provinciale di Bolzano oggetto di esame, con le disposizioni costituzionali dichiarandone conseguentemente l'illegittimita'. Per la rilevanza della questione nel presente giudizio di opposizione alla stima, si richiamano gli accertamenti del CTU sopra evidenziati in ordine alla notevole differenza tra l'indennita' espropriativa calcolata secondo le modalita' previste dal citato articolo 8, comma 3, della legge provinciale di Bolzano che, applicando i valori massimi previsti per le diverse colture, ammonta ad € 200.951,00 e quella determinata sulla base del valore di mercato dell'area ablata che, a seconda delle modalita' di calcolo seguite, puo' risultare pari a € 1.008.235,00 ovvero a € 353.850,00.