Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12 nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 17, «Disposizioni urgenti in materia di geotermia», pubblicata nel B.U.R. Toscana del 25 febbraio 2015, n. 8, quanto all'art. 1, commi 1 e 2, per violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, comma 3, Cost., del principio di leale collaborazione, e del vincolo del rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali previsto dal medesimo art. 117, comma 1, Cost, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Toscana viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi. Motivi 1) L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2015 e' illegittimo per violazione dei principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, comma 3, Cost. e del principio di leale collaborazione. I commi l e 2 dell'articolo 1, della legge della Regione Toscana del 16 febbraio 2015, n. 17 recitano: «1. Al fine di assicurare l'installazione di 150 MW di potenza geotermoelettrica aggiuntiva, garantendo la sostenibilita' ambientale e socio economica dei territori interessati dai permessi di ricerca relativi alle risorse geotermiche, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione: a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire; b) i criteri e i parametri per la loro corretta distribuzione sul territorio. 2. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 1 e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonche' degli atti ad essi preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia». 1.1. - Le descritte norme nel prevedere la sospensione dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca geotermica e delle relative proroghe, nonche' degli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi e degli atti ad essi preordinati relativi all'alta e media entalpia, fino all'intervenuta determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili e dei relativi criteri di distribuzione territoriale, si riflettono negativamente sugli investimenti nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile geotermica in quanto ritardano corrispondentemente, ancorche' nel limite massimo di sei mesi, le procedure autorizzative alla costruzione e all'esercizio di detti impianti. Esse violano, pertanto, la disciplina fondamentale di competenza dello Stato riguardando nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista dall'art. 117, comma 3, Cost. Premesso che l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 contempla tra le fonti rinnovabili la fonte energetica geotermica, i principi fondamentali in materia si ricavano, invero, dalla legislazione statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'). L'art. 12, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 387/2003 prevede, in particolare, che «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico». Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni». Ebbene, l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», e risulta violato nella parte la disciplina regionale sospende le richiamate procedure autorizzative fino all'approvazione del piano regionale, e comunque per sei mesi, e cioe' per un termine piu' ampio di quello previsto dal legislatore statale per la definizione del procedimento predetto. Codesta Corte ha, infatti, gia' censurato disposizioni regionali recanti la sospensione, fino all'adozione di atti pianificatori, anche entro un termine massimo definito, delle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da fonti rinnovabili, affermando che tale disposizione costituisce un principio fondamentale della materia perche' «risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n. 383 e n. 336 del 2005).» (Corte cost. n. 364/2006). Ne' puo' replicarsi che altro sono i titoli abilitativi alla ricerca altro i titoli amministrativi necessari per la produzione dell'energia. In proposito, e' sufficiente ricordare che in campo geotermico vi e', infatti, una stretta connessione tra la disciplina della ricerca e quella della coltivazione delle risorse geotermiche, com'e' dimostrato dall'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 22/2010, che afferma l'inscindibilita' dei profili della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, considerato che il permesso di ricerca integra un antecedente logico ed un presupposto giuridico per il rilascio della concessione di coltivazione, in un rapporto di presupposizione logica tra le attivita' di ricerca delle risorse geotermiche e la produzione di energia da fonte geotermica (condotta in forza di concessione di coltivazione di dette risorse). Il rilascio di detti atti autorizzatori e', in altre parole, condizione per ottenere i successivi atti concessori volti ad ottenere il combustibile rinnovabile di alimentazione degli impianti che sfruttano le risorse geotermiche per la produzione dell'energia elettrica, per il teleriscaldamento, per il riscaldamento e/o raffrescamento di piccole o medie utenze. La prevista sospensione dei permessi di ricerca (e relative proroghe) e gli atti di assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, considerata l'unitarieta' del corpus normativo relativo al settore geotermico, comprendente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, si pone, quindi, in contrasto con le sopra citate norme statali, che costituiscono principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», come tali vincolanti la competenza legislativa regionale concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. 1.2 - Non solo, ove si ritenesse che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso di cui all'art. 1 della legge regionale in esame si riferisce anche al rilascio dell'intesa regionale ex art. 3, comma 2-bis del d.lgs. n. 22/2010 per i permessi di ricerca per impianti pilota, sussiste anche sotto altro aspetto la violazione dell'art. 117, comma 3, per invasione della competenza statale di principio in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e la violazione del principio di leale collaborazione. In proposito si possono utilmente richiamare le considerazioni gia' svolte da codesta Corte rispetto a disposizioni regionali comportanti l'automatico diniego dell'intesa per progetti di infrastrutture energetiche ritenuti incompatibili con atti generali regionali, quale strumento elettivo per un confronto tra lo Stato e le regioni per un corretto ed armonico esercizio delle rispettive competenza: «(...) le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volonta' di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione». Al riguardo, codesta Corte, anche con specifico riferimento alla materia di potesta' concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», ha, invero, costantemente affermato che «la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisivita' della volonta' di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165 del 2011), ma che siano invece necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 121 del 2010), come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione (ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del 2013, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005). Pertanto norme regionali che determinano un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa «producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.» (Corte cost. n. 182/2013; relativo peraltro a fattispecie nella quale si prevedeva il ricorso sistematico a procedura aggravata per superare il contrasto tra Stato e regione, mentre nella fattispecie la norma addirittura esclude in radice ogni competenza statale). Ne discende che se si ritiene che la sospensione (seppur temporanea) degli atti di assenso di cui all'art. 1 della legge regionale in esame sia da riferirsi anche al rilascio dell'intesa regionale ex art. 3, comma 2-bis del d.lgs. n. 22/2010 per i permessi di ricerca per impianti pilota, che ex tabulas verrebbe a priori inibita gia' a livello legislativo dalla Regione, risulta conseguentemente violato, anche sotto tale profilo, l'art. 117, terzo comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione. 2) L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n. 17/2015 e' illegittimo per violazione degli obblighi comunitari ed internazionali ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost. La sospensione dei procedimenti stabilita con la legge regionale in esame, impedendo per un non esiguo lasso di tempo il rilascio di titoli permissivi, collide anche con l'ordinamento internazionale e comunitario. Codesta Corte, invero, con riferimento a limitazioni nelle procedure autorizzative concernenti impianti alimentati da fonti rinnovabili, «(...) ha gia' rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili; ha, conseguentemente, dichiarato l'illegittimita', per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010).» (Corte cost. n. 85/2012, con riferimento ad una limitazione che la Regione Veneto voleva apporre alla potenza degli impianti autorizzabile fino ad una determinata data, in attesa della pianificazione anche regionale). Anche nella fattispecie, la limitazione alla produzione attraverso il mancato rilascio di titoli permissivi per un considerevole lasso di tempo, fino a sei mesi, incide in senso riduttivo sulla produzione con conseguente violazione della disciplina comunitaria ed internazionale che osta all'apposizione di tali limiti, ancorche' non a titolo definitivo. L'articolo 1, commi 1 e 2 , della legge regionale in esame, in sintesi, viola: i principi fondamentali di competenza dello Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrante nella competenza legislativa solo concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione; il principio di leale collaborazione; il vincolo all'esercizio della competenza legislativa regionale nel rispetto dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali imposto dall' art. 117 , comma 1, della Costituzione. Per i motivi sopra enunciati la norma regionale deve quindi essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.