Ricorso del Presidente del Consiglio dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi,  12  nei  confronti
della  Regione  Toscana,  in  persona  del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale  della  legge  regionale  16  febbraio  2015,  n.  17,
«Disposizioni urgenti in materia di geotermia», pubblicata nel B.U.R.
Toscana del 25 febbraio 2015, n. 8, quanto all'art. 1, commi 1  e  2,
per violazione dei principi fondamentali in materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista  dall'art.
117, comma 3, Cost., del principio di  leale  collaborazione,  e  del
vincolo del rispetto dell'ordinamento comunitario  e  degli  obblighi
internazionali previsto dal medesimo art.  117,  comma  1,  Cost,  ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    La predetta legge  della  Regione  Toscana  viene  impugnata  con
riferimento  alle  richiamate  disposizioni,  giusta   delibera   del
Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2015, depositata in estratto
unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi. 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n.  17/2015  e'  illegittimo
per violazione dei principi fondamentali in materia  di  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista  dall'art.
117, comma 3, Cost. e del principio di leale collaborazione. 
    I commi l e 2 dell'articolo 1, della legge della Regione  Toscana
del 16 febbraio 2015, n. 17 recitano: 
        «1. Al fine  di  assicurare  l'installazione  di  150  MW  di
potenza geotermoelettrica aggiuntiva,  garantendo  la  sostenibilita'
ambientale e socio economica dei territori interessati  dai  permessi
di ricerca relativi alle risorse geotermiche,  la  Giunta  regionale,
entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
stabilisce con deliberazione: 
          a) il numero massimo dei pozzi esplorativi da assentire; 
          b)  i  criteri  e  i  parametri  per   la   loro   corretta
distribuzione sul territorio. 
        2. Fino all'approvazione del provvedimento di cui al comma  1
e, comunque, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, sono sospesi i procedimenti per il rilascio  dei  permessi  di
ricerca e delle relative proroghe,  degli  atti  di  assenso  per  la
realizzazione di  pozzi  esplorativi,  nonche'  degli  atti  ad  essi
preordinati relativi all'alta ed alla media entalpia». 
    1.1. - Le  descritte  norme  nel  prevedere  la  sospensione  dei
procedimenti per il rilascio dei permessi  di  ricerca  geotermica  e
delle relative  proroghe,  nonche'  degli  atti  di  assenso  per  la
realizzazione di pozzi esplorativi e degli atti ad  essi  preordinati
relativi   all'alta   e   media   entalpia,   fino    all'intervenuta
determinazione del numero massimo di pozzi esplorativi assentibili  e
dei relativi criteri di  distribuzione  territoriale,  si  riflettono
negativamente  sugli  investimenti  nella   produzione   di   energia
elettrica  da  fonte  rinnovabile  geotermica  in  quanto   ritardano
corrispondentemente, ancorche' nel limite massimo  di  sei  mesi,  le
procedure autorizzative alla costruzione  e  all'esercizio  di  detti
impianti. 
    Esse violano, pertanto, la disciplina fondamentale di  competenza
dello Stato riguardando nella materia concorrente della  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» prevista  dall'art.
117, comma 3, Cost. 
    Premesso che l'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 contempla  tra
le fonti rinnovabili  la  fonte  energetica  geotermica,  i  principi
fondamentali in  materia  si  ricavano,  invero,  dalla  legislazione
statale e, attualmente, dal decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n.
387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'). 
    L'art. 12, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 387/2003 prevede, in
particolare, che «La costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  gli
interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o  parziale
e riattivazione, come definiti dalla normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro  soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel  rispetto  delle  normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio storico-artistico». 
    Il successivo comma 4 prevede, inoltre, che «L'autorizzazione  di
cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento  unico,  al
quale partecipano tutte le Amministrazioni  interessate,  svolto  nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite
dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Il termine massimo per la conclusione del  procedimento
di cui al  presente  comma  non  puo'  comunque  essere  superiore  a
centottanta giorni». 
    Ebbene, l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12,  comma
4, deve qualificarsi  quale  principio  fondamentale  in  materia  di
«produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale  dell'energia»,  e
risulta violato nella  parte  la  disciplina  regionale  sospende  le
richiamate procedure autorizzative fino  all'approvazione  del  piano
regionale, e comunque per sei mesi, e cioe' per un termine piu' ampio
di quello previsto dal legislatore statale  per  la  definizione  del
procedimento predetto. 
    Codesta Corte ha, infatti, gia' censurato disposizioni  regionali
recanti la sospensione,  fino  all'adozione  di  atti  pianificatori,
anche  entro   un   termine   massimo   definito,   delle   procedure
autorizzative  per  la  realizzazione  di  impianti   di   produzione
energetica alimentati  da  fonti  rinnovabili,  affermando  che  tale
disposizione costituisce  un  principio  fondamentale  della  materia
perche'  «risulta  ispirata   alle   regole   della   semplificazione
amministrativa  e  della  celerita'  garantendo,  in  modo   uniforme
sull'intero territorio nazionale, la  conclusione  entro  un  termine
definito del procedimento autorizzativo (cfr. sentenze n.  383  e  n.
336 del 2005).» (Corte cost. n. 364/2006). 
    Ne' puo' replicarsi che altro  sono  i  titoli  abilitativi  alla
ricerca altro i titoli amministrativi  necessari  per  la  produzione
dell'energia. In proposito, e' sufficiente  ricordare  che  in  campo
geotermico vi e', infatti, una stretta connessione tra la  disciplina
della ricerca e quella della coltivazione delle risorse  geotermiche,
com'e' dimostrato dall'art. 8, comma 1 del  d.lgs.  n.  22/2010,  che
afferma  l'inscindibilita'  dei  profili  della   ricerca   e   della
coltivazione delle risorse geotermiche, considerato che  il  permesso
di ricerca integra un antecedente logico ed un presupposto  giuridico
per il rilascio della concessione di coltivazione, in un rapporto  di
presupposizione logica tra le  attivita'  di  ricerca  delle  risorse
geotermiche e la produzione di energia da fonte geotermica  (condotta
in forza di concessione di coltivazione di dette risorse). 
    Il rilascio di detti atti  autorizzatori  e',  in  altre  parole,
condizione  per  ottenere  i  successivi  atti  concessori  volti  ad
ottenere il combustibile rinnovabile di alimentazione degli  impianti
che sfruttano le risorse geotermiche per la  produzione  dell'energia
elettrica,  per  il  teleriscaldamento,  per  il  riscaldamento   e/o
raffrescamento di piccole o medie utenze. 
    La prevista sospensione  dei  permessi  di  ricerca  (e  relative
proroghe) e gli  atti  di  assenso  per  la  realizzazione  di  pozzi
esplorativi, considerata l'unitarieta' del corpus normativo  relativo
al settore geotermico, comprendente la  disciplina  della  ricerca  e
della coltivazione delle risorse geotermiche,  si  pone,  quindi,  in
contrasto con  le  sopra  citate  norme  statali,  che  costituiscono
principi  fondamentali  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  come  tali  vincolanti   la
competenza legislativa regionale concorrente ai  sensi  dell'articolo
117, comma 3 della Costituzione. 
    1.2 - Non solo, ove  si  ritenesse  che  la  sospensione  (seppur
temporanea) degli atti di assenso  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale  in  esame  si  riferisce  anche  al  rilascio  dell'intesa
regionale ex art. 3, comma 2-bis del d.lgs. n. 22/2010 per i permessi
di ricerca per impianti pilota, sussiste anche sotto altro aspetto la
violazione dell'art. 117, comma 3,  per  invasione  della  competenza
statale  di  principio  in  materia  di  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» e la violazione  del  principio
di leale collaborazione. 
    In proposito si possono utilmente  richiamare  le  considerazioni
gia' svolte  da  codesta  Corte  rispetto  a  disposizioni  regionali
comportanti  l'automatico  diniego  dell'intesa   per   progetti   di
infrastrutture energetiche ritenuti incompatibili con  atti  generali
regionali, quale strumento elettivo per un confronto tra lo  Stato  e
le regioni per un corretto ed  armonico  esercizio  delle  rispettive
competenza: «(...)  le  norme  regionali  impugnate  determinano  una
procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volonta' di  una
parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal
legislatore  statale  quale  presupposto  necessario  ai   fini   del
contemperamento degli interessi dei diversi livelli  territoriali  di
governo, e conseguentemente violano l'art. 117, terzo  comma,  Cost.,
nonche' il principio di leale collaborazione». 
    Al riguardo, codesta Corte, anche con specifico riferimento  alla
materia  di  potesta'  concorrente  della  «produzione,  trasporto  e
distribuzione  nazionale  dell'energia»,  ha,  invero,  costantemente
affermato che «la previsione dell'intesa, imposta  dal  principio  di
leale  collaborazione,  implica  che  non  sia  legittima  una  norma
contenente una "drastica previsione" della decisivita' della volonta'
di una sola parte, in caso di dissenso» (ex plurimis, sentenza n. 165
del 2011), ma che  siano  invece  necessarie  «idonee  procedure  per
consentire reiterate trattative volte a superare le  divergenze»  (ex
plurimis, sentenze n. 278  e  n.  121  del  2010),  come  presupposto
fondamentale di realizzazione del principio di  leale  collaborazione
(ex plurimis, sentenze n. 117 del 2013, n. 39 del  2013,  n.  24  del
2007 e n. 339 del 2005). 
    Pertanto  norme  regionali  che  determinano   un   irragionevole
pregiudiziale  irrigidimento  della  posizione  della  Regione  nella
trattativa  «producono,  tra  l'altro,   l'effetto   paradossale   di
precludere qualsiasi  potere  di  negoziazione  al  Presidente  della
Giunta regionale, comunque costretto  a  negare  a  priori  l'intesa,
anche in caso  di  convergenza  tra  interesse  statale  e  interesse
regionale  nella  localizzazione  e  realizzazione   dei   menzionati
impianti.» (Corte cost. n. 182/2013; relativo peraltro a  fattispecie
nella quale si prevedeva il ricorso sistematico a procedura aggravata
per  superare  il  contrasto  tra  Stato  e  regione,  mentre   nella
fattispecie la norma addirittura esclude in  radice  ogni  competenza
statale). 
    Ne  discende  che  se  si  ritiene  che  la  sospensione  (seppur
temporanea) degli atti di assenso  di  cui  all'art.  1  della  legge
regionale in esame sia da riferirsi  anche  al  rilascio  dell'intesa
regionale ex art. 3, comma 2-bis del d.lgs. n. 22/2010 per i permessi
di ricerca per impianti pilota, che  ex  tabulas  verrebbe  a  priori
inibita  gia'  a   livello   legislativo   dalla   Regione,   risulta
conseguentemente violato, anche sotto tale profilo, l'art. 117, terzo
comma, Cost., nonche' il principio di leale collaborazione. 
    2) L'art. 1, commi 1 e 2, della l.r. n.  17/2015  e'  illegittimo
per violazione degli obblighi comunitari ed internazionali  ai  sensi
dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    La sospensione dei procedimenti stabilita con la legge  regionale
in esame, impedendo per un non esiguo lasso di tempo il  rilascio  di
titoli permissivi, collide anche con l'ordinamento  internazionale  e
comunitario. 
    Codesta  Corte,  invero,  con  riferimento  a  limitazioni  nelle
procedure autorizzative  concernenti  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili, «(...) ha gia' rilevato che la normativa  internazionale
(Protocollo  di  Kyoto  addizionale  alla  Convenzione-quadro   delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997,
ratificato e reso esecutivo con legge  1°  giugno  2002,  n.  120)  e
quella comunitaria (direttiva 27  settembre  2001,  n.  2001/77/CE  e
direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per  le
fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza  dai
carburanti     fossili;     ha,     conseguentemente,      dichiarato
l'illegittimita', per violazione dell'art. 117, primo  comma,  Cost.,
di  una  disposizione  regionale   che   prevedeva   limiti   massimi
autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n.
124 del 2010).» (Corte cost.  n.  85/2012,  con  riferimento  ad  una
limitazione che la Regione Veneto voleva apporre alla  potenza  degli
impianti autorizzabile fino ad una determinata data, in attesa  della
pianificazione anche regionale). 
    Anche  nella  fattispecie,   la   limitazione   alla   produzione
attraverso  il  mancato  rilascio  di  titoli   permissivi   per   un
considerevole lasso di tempo,  fino  a  sei  mesi,  incide  in  senso
riduttivo  sulla  produzione   con   conseguente   violazione   della
disciplina comunitaria ed internazionale che osta all'apposizione  di
tali limiti, ancorche' non a titolo definitivo. 
    L'articolo 1, commi 1 e 2 , della legge regionale  in  esame,  in
sintesi, viola: i principi fondamentali di competenza dello Stato  in
materia  di  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia»,   rientrante   nella   competenza   legislativa   solo
concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione;  il  principio  di  leale  collaborazione;  il  vincolo
all'esercizio della competenza  legislativa  regionale  nel  rispetto
dell'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali  imposto
dall' art. 117 , comma 1, della Costituzione. 
    Per i motivi sopra  enunciati  la  norma  regionale  deve  quindi
essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.