LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE All'udienza collegiale del giorno 15 ottobre 2014 ore 10,00; Presidente dott. Turco Alessandro, Relatore; Giudice/Consigliere dott. Abiosi Antonia; Giudice/Consigliere dott. Modena Marco; Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. dott. ......, Chiamata la causa Attore principale Esposito Giuseppe: Avv. Quercetani Massimiliano; Avv. Tagliaferri Riccardo; Convenuto principale Bruscolini Nella, Avv. Rilevato che: l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n, 115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilita' 2013) stabilisce il raddoppio del contributo unificato quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, stabilendo altresi' che dei presupposti di tale raddoppio il giudice debba dare atto in sentenza; che tale norma, attraverso la previsione della improcedibilita', assoggetta all'aggravamento tributario in questione (avente natura lato sensu sanzionatoria) anche le parti il cui appello venga dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 secondo comma c.p.c., per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione; che pertanto detta norma dovrebbe trovare applicazione nel caso specifico, in cui la parte appellante non e' comparsa ne' alla prima udienza, ne' a quella successiva di cui le e' stata data comunicazione, dal che consegue la rilevanza della questione; che la citata disposizione crea una disparita' di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., tra l'ipotesi di improcedibilita' ex art. 348 secondo comma c.p.c., in cui si applica il raddoppio del contributo unificato, e quella di cancellazione della causa dal ruolo (e conseguente estinzione) ex artt. 309-181 c.p.c., applicabili anche in appello per l'ipotesi di mancata comparizione ad udienze successive alla prima, cui detta previsione non si applica; che tale disparita' di trattamento non e' razionalmente giustificabile in alcun modo, anche tenuto conto che la mancata comparizione alla prima udienza comporta per l'ufficio un aggravio di lavoro sicuramente non superiore (anzi, in taluni casi anche inferiore) rispetto quella che puo' aversi ad un'udienza successiva alla prima (che potrebbe intervenire dopo lo svolgimento di maggiori attivita' processuali, come l'ammissione e l'assunzione di prove); che, trattandosi di norma tributaria, risulta violato anche il principio della proporzione delle imposizioni alla capacita' contributiva, ex art. 53 Cost.; che non e' possibile interpretare la disposizione in modo tale da superare i dubbi di legittimita' costituzionale, stante la univocita' del presupposto (improcedibilita' dell'impugnazione) richiamato dalla norma tributaria e definito da quella processuale;