TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA 
                       Sezione civile (Lavoro) 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1652/2014 promossa da: 
    Cucchiara Renato, (C.F. CCCRNT56L25H700B)  domiciliato  in  corso
P.S. Mattarella, 222  Trapani,  dell'avv.  Licata  Anna,  da  cui  e'
rappresentato e difeso 
e 
    Regione siciliana: 
        Assessorato regionale della famiglia delle politiche  sociali
e del lavoro in persona del leg. rappr, domiciliato in piazza Falcone
e Borsellino 26 Trapani rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c.
dal proprio funzionario dott. Grizzaffi Carmelo, - resistente; 
        Assess.  regionale   territorio   e   ambiente,   Ispettorato
Dipartimentale delle Foreste, rappresentato e difeso ex art.  417-bis
c.p.c. dall'Ispettore Rip./le delle Foreste, ing. Pasquale  Giardina;
- resistente; 
        Dipartimento    regionale     del     lavoro     dell'impiego
dell'orientamento dei servizi e delle  attivita'  formative;  Ufficio
centro per l'impiego di Trapani (ex U.P.L.)  Servizio  XVIII;  Centro
per l'impiego di  Salemi  II  Distretto;  Ass.  agricoltura  sviluppo
rurale pesca mediterranea  dipert.  regionale  foreste;  Dipartimento
azienda foreste - resistenti contumaci. 
    Oggetto: Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -
Formazione  graduatoria   unificata   del   personale   forestale   -
Irrazionale disparita'  di  trattamento  di  soggetti  in  situazioni
omogenee - Incidenza sul principio di buon andamento  della  pubblica
amministrazione. 
    Legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014 n. 5, art. 12; 
    Costituzione, artt. 3, 97 e 117 in relazione all'art. 6 CEDU. 
    Il Giudice dott. Caterina Greco, letti  gli  atti  e  sciolta  la
riserva che precede, assunta all'udienza del 26 novembre 2014; 
 
                            O s s e r v a 
 
    Con ricorso depositato in data 12 settembre 2014 Cucchiara Renato
ha convenuto in  giudizio  le  amministrazioni  di  cui  in  epigrafe
chiedendo che, previa disapplicazione  della  graduatoria  unica  del
contingente occupazionale di 151 giornate lavorative,  approvata  con
determina dirigenziale n. 1767  del  16  luglio  2014,  accertarsi  e
dichiararsi il proprio diritto ad essere  inserito  al  1°  posto  in
detta graduatoria ordinando alle amministrazioni convenute  di  porre
in essere tutti gli atti consequenziali; chiedeva altresi'  che,  ove
fosse  considerata  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12  primo  comma
della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, in  virtu'  del  quale
detta graduatoria era stata formata,  venisse  all'uopo  disposta  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Costituitosi in giudizio, l'Assessorato Regionale al Territorio e
Ambiente ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di  legittimazione
passiva, atteso che la graduatoria in  argomento  e'  demandata  alle
Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite  presso
gli Uffici Provinciali del Lavoro, uffici periferici dell'Assessorato
del lavoro; quest'ultimo Assessorato ha invece chiesto il rigetto del
ricorso, pur non mancando di condividere l'individuazione, effettuata
in ricorso, delle problematiche derivanti dall'applicazione del nuovo
dettato normativo. 
    1. Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Occorre  ripercorrere   brevemente   la   normativa   che,   sino
all'introduzione dell'art. 12 della Legge n. 5 del 2014  disciplinava
la materia. 
    La  legge  regionale  n.  16/1996  (intitolata  «Riordino   della
legislazione in materia forestale e  di  tutela  della  vegetazione»)
prevedeva che l'amministrazione forestale della Regione si avvalesse,
per ciascun distretto, di tre diverse tipologie di lavoratori: a)  di
un contingente di operai tempo indeterminato; b) di un contingente di
operai con garanzia  di  fascia  occupazionale  per  centocinquantuno
giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di  un  contingente  di
operai con garanzia di fascia  occupazionale  per  centouno  giornate
lavorative ai fini previdenziali. 
    La stessa legge stabiliva altresi' la dotazione  complessiva  dei
contingenti distrettuali, distinguendoli nelle tre diverse categorie. 
    Il contingente degli operai tempo indeterminato era  formato  dai
lavoratori gia' aventi  tale  posizione  in  virtu'  della  Legge  n.
11/1989 nonche' dai lavoratori che, alla data del 29  febbraio  1996,
erano stati riconosciuti idonei  a  ricoprire  le  vacanze  di  posti
esistenti.  Al  completamento  del  contingente,  in  sede  di  prima
applicazione della legge n. 16/1996, si provvedeva  attingendo  dalla
fascia degli operai con garanzia  occupazionale  di  centocinquantuno
giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che  teneva
conto: «dell'anzianita'  d'iscrizione  nella  fascia  suddetta  e,  a
parita' di anzianita', della maggiore anzianita'  d'iscrizione  negli
elenchi anagrafici. In caso di  parita'  valgono  i  criteri  fissati
dalla vigente normativa statale  sul  collocamento  della  manodopera
agricola» (Art. 47). 
    Il   contingente   distrettuale   della   fascia   di    garanzia
occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, continuava  la
medesima legge all'art. 48, era formato dal personale  gia'  inserito
nella suddetta fascia;  conseguono  tale  inserimento,  inoltre,  gli
operai gia' iscritti nella fascia di  centouno  giornate  lavorative,
secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto «dell'anzianita'
d'iscrizione nella fascia suddetta e,  a  parita'  di  -  anzianita',
della maggiore anzianita' d'iscrizione negli elenchi  anagrafici.  Al
completamento del  contingente  distrettuale,  si  provvede  con  gli
operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate
lavorative, secondo  la  graduatoria  distrettuale  formata  con  gli
stessi criteri del  comma  1»  ...  Parimenti  si  procedeva  per  la
formazione   della   graduatoria   dei   lavoratori   con    garanzia
occupazionale a 101 giornate lavorative, e, gradatamente con garanzia
a 51 giornate lavorative, che venivano  formate  secondo  i  medesimi
criteri.  «Esauriti  gli  operai  appartenenti  alla   fascia   delle
cinquantuno giornate lavorative, si  provvede  al  completamento  del
contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica
di cui all'art. 49.» 
    Tale ultima norma dunque prevedeva la  istituzione,  presso  ogni
distretto, di una graduatoria unica, da  utilizzare  per  l'eventuale
completamento dei contingenti di cui s'e' detto,  comprendente  tutti
lavoratori che avessero avuto, successivamente alla data  di  entrata
in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o  avessero  in
corso, al data di entrata  in  vigore  della  Legge  n.  16/1996,  un
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato   con   l'Amministrazione
forestale; essa comprende pertanto i c.d. lavoratori fuori fascia. 
    La formazione di tale ultima graduatoria, non suddivisa in fasce,
rispondeva a criteri diversi da quelli appena esaminati per le  altre
graduatorie:  in  particolare  l'art.  49  stabiliva  (e   stabilisce
tuttora) che: «Al fine della formazione  della  graduatoria  verranno
attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi
tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione  forestale,  considerando
anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parita'  di
punteggio  vale  il  numero  di  anni  di  iscrizione  negli  elenchi
anagrafici..» 
    Appare del tutto evidente che l'impianto della  L.R.  n.  16/1996
era quello di garantire una progressiva stabilizzazione del personale
forestale a tempo determinato attraverso  un  successivo  inserimento
nelle fasce a garanzia occupazionale maggiore, sino  a  poter  essere
inserito nella graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato; tale
progressione dipendeva sostanzialmente dall'anzianita' di  iscrizione
in dette graduatorie, secondo un sistema di scorrimento  dalle  fasce
con minor garanzia occupazionale verso quelle piu' alte  (art.  53  e
54). 
    L'art.  56  della  l.R.  n.  16/1996,  infine,  si  occupava  dei
contingenti di operai di cui l'Amministrazione Forestale si  avvaleva
per le «esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo  e
delle aree protette dagli incendi»; a norma di tale articolo, a  tali
operai era  garantita  «una  garanzia  di  fascia  occupazionale  per
centouno giornate lavorative ai fini previdenziali», venivano assunti
con  contratti  a  tempo  determinato  con   avviamento   programmato
all'inizio della stagione estiva. Alla formazione di tale contingente
si addiveniva,  secondo  l'art.  57  della  stessa  legge,  in  prima
applicazione, attingendo dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui
all' art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 6  con  garanzia
occupazionale di  centouno  e  cinquantuno  giornate  lavorative;  al
completamento si provvedeva con i lavoratori della graduatoria  unica
di cui all'art. 49. Inoltre l'art. 59 prevede che «Per la  formazione
del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni  contenute
nell'art. 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie  per  ciascuna
qualca degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con  il
seguente criterio: dieci punti per  ogni  anno  di  iscrizione  negli
elenchi anagrafici con un massimo di  cinquanta  punti.  In  caso  di
parita' valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul
collocamento della manodopera agricola ed il possesso della  relativa
qualifica». 
    La formazione di tale contingente, distinto  per  qualifiche,  e'
dunque sottratto al meccanismo  dello  scorrimento  dettato  per  gli
operai agricolo-forestali (art. 47, 48 e 49). 
    La L.R. n.  14/2006  ha  poi  integrato  tale  sistema  normativo
aggiungendo gli artt. 45-bis e 45-ter, norme speciali  «che  regolano
il lavoro del personale alle dipendenze  del  dipartimento  regionale
delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste  demaniali,  per
le finalita' della presente  legge»,  includendo  in  tale  categoria
tutto  il  personale  addetto  alle  attivita'  di   sistemazione   e
manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e
rimboschimento,  miglioramento  dei  boschi  esistenti  ed  attivita'
connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica
anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la
gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi,
nonche' tutte  le  attivita'  collaterali,  connesse  e/o  collegate,
previste dalla legge stessa e dalle norme generali vigenti. 
    L'art. 45-ter cosi' recita:  -  Elenco  speciale  dei  lavoratori
forestali  -  «1.  E'  istituito  l'elenco  speciale  regionale   dei
lavoratori  forestali,  articolato  su  base  provinciale,  presso  i
competenti uffici periferici provinciali del  dipartimento  regionale
del lavoro. 
    2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori
gia' utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che  abbiano
espletato compiutamente, a partire  dall'anno  1996,  almeno  quattro
turni  di  lavoro  di  cinquantuno  giornate   lavorative   ai   fini
previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio  o  documentate
cause  di  forza  maggiore,  alle   dipendenze   dell'Amministrazione
forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero  almeno
due turni nel triennio 2003-2005. 
    ... 6. I  lavoratori  aventi  titolo  sono  inseriti  nell'elenco
provinciale per fascia di  garanzia  occupazionale  di  appartenenza,
diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'art.
48, comma 1 e dall'art. 49, comma 2.». 
    La legge del 2006, dunque, istituiva un sistema  di  reclutamento
unico sia per gli operai con garanzia occupazionale  che  per  quelli
fuori fascia, prevedendo l'attingimento, per entrambe le categorie di
lavoratori, al neo istituito elenco speciale,  articolato  a  livello
provinciale,  formato  mediante   l'inserimento,   a   domanda,   dei
lavoratori,  inseriti  nelle  graduatorie  distrettuali,  secondo  le
rispettive fasce di appartenenza, purche' avessero i requisiti minimi
occupazionali ivi indicati; pur unificando il sistema, nel senso  che
era possibile avviare al  lavoro  unicamente  i  lavoratori  inseriti
nell'elenco  ex  art.  45-ter  (l'art.  44  infatti  prevedeva:  «Per
favorire il processo di  progressiva  stabilizzazione  del  personale
operaio impiegato dall'Amministrazione forestale  non  e'  consentito
l'ulteriore  avviamento  di  lavoratori  non   inseriti   nell'elenco
speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile  1996,
n. 16, come introdotto dall'art.  43  della  presente  legge...),  la
legge aveva tuttavia salvaguardato i diversi criteri di  inserimento,
nelle  varie  fasce  occupazionali,  gia'  applicati   alle   diverse
graduatorie e, dunque, rispettivamente in quelli di cui  all'art.  48
per gli operai con garanzia occupazionale e dall'art. 49  per  quelli
c.d. fuori  fascia,  utilizzati  per  il  completamento  delle  altre
categorie. 
    In tale elenco  confluiva  anche  il  reclutamento  degli  operai
forestali adibiti ad  operazioni  antincendio  (atteso  che,  tra  le
finalita' specifiche indicate all'art. 45-bis introdotto dalla  Legge
n. 14/2006, si annoveravano anche la «difesa della vegetazione  dagli
incendi,  nonche'  tutte  le  attivita'  collaterali,  connesse   e/o
collegate»), per i quali, come  s'e'  visto,  vigeva  un  sistema  di
valutazione diverso, consistente nell'attribuzione  di  un  punteggio
collegato agli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici  (art.  59
Legge n. 16/1996); inoltre l'art. 44 comma 3 prevedeva  l'istituzione
di un nuovo contingente regionale di  altro  personale  addetto  alla
lotta agli incendi  boschivi  («Al  fine  di  garantire  un  migliore
espletamento dell'attivita' di  prevenzione  e  lotta  degli  incendi
boschivi e della  vegetazione,  e'  istituito,  alle  dipendenze  del
dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con
garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative  annue
ai fini previdenziali, il  contingente  e'  formato  da  935  operai,
articolati nelle qualifiche di cui al  comma  4  dell'art.  56  della
legge regionale 6 aprile  1996,  n.  16  e  successive  modifiche  ed
integrazioni»). 
    Orbene, su tale impianto normativo e' oggi intervenuto l'art.  12
della L.R. n. 5/2014 che cosi' recita: 
        «1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro  attraverso
la  riorganizzazione  delle  risorse  umane  del  settore  forestale,
riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico  ramo
dell'Amministrazione  regionale,  e'   trasferita   al   Dipartimento
regionale Azienda regionale  foreste  demaniali  la  titolarita'  dei
rapporti di  lavoro  con  il  personale  impiegato  nel  servizio  di
antincendio  boschivo  di  cui  all'elenco  speciale  dei  lavoratori
forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 16 e successive modifiche e integrazioni  e  di  cui  all'art.  44
della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti  in
un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a  tutti  gli  altri
lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale  n.
16/1996  e  successive  modifiche   e   integrazioni   nei   relativi
contingenti di appartenenza e con i  criteri  previsti  dall'art.  49
della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio
boschivo sono individuati prioritariamente in coloro  che  svolgevano
gia' detta funzione,  previo  accertamento  dell'idoneita'  specifica
nella mansione.» 
    Lo  scopo  dichiarato  dalla  norma  e'  quello  di   «migliorare
l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle  risorse
umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle
dipendenze di un unico  ramo  dell'Amministrazione  regionale»;  tale
unificazione  intende   perseguire   detto   scopo   ipotizzando   la
possibilita'  -  di   utilizzare   indifferentemente   i   lavoratori
dell'antincendio e quelli  della  manutenzione,  nel  rispetto  delle
qualifiche  possedute,  in  funzione  delle  concrete  esigenze,   in
entrambi settori, attribuendo, in entrambi i casi, la titolarita' dei
rapporti  di  lavoro  al  Dipartimento  Regionale  Azienda  Regionale
Foreste Demaniali. 
    Nell'unificare  sotto  un  medesimo   ramo   dell'amministrazione
forestale tutti i  dipendenti  forestali,  sia  quelli  adibiti  alla
salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  sia  quelli  impiegati   nel
servizio antincendio, la norma ha  altresi'  disposto  l'unificazione
della graduatoria, in modo tale che ciascun  lavoratore  risulti  pur
sempre inserito  nella  propria  fascia  di  appartenenza,  ma  venga
inserito e progredisca nella medesima graduatoria non piu' in base ai
diversi  criteri  prima  vigenti  per  le  diverse  categorie,  sopra
indicati (rispettivamente agli artt. 48 e 49), bensi' in  virtu'  dei
soli criteri di cui all'art. 49. 
    Tale  e'   l'interpretazione   che   si   impone   alla   lettura
dell'articolo citato, che dispone, letteralmente,  che  i  lavoratori
impiegati nel servizio antincendio (gia' inseriti nell'elenco di  cui
all'art.  45-bis  nonche'  quelli  di  cui  all'art.  44   legge   n.
14/2006)«vengono  inseriti  in  un'unica   graduatoria   distrettuale
congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art.
45-ter» (ossia quelli agricolo forestali) nei relativi contingenti di
appartenenza e con  i  criteri  previsti  dall'art.  49  della  legge
regionale n. 16/1996: il che, se si vuol dare un senso «logico»  alla
disposizione, secondo il tenore e l'ordine delle  parole  utilizzate,
pare voler dire che la collocazione di tutti  i  lavoratori  inseriti
nella graduatoria unica di nuova formazione  va  stabilita  adottando
unicamente il criterio di cui all'art. 49. 
    Non si riesce, peraltro, ad immaginare  la  possibilita'  di  una
interpretazione alternativa, attesa la  completa  infungibilita'  dei
diversi  criteri  di  inserimento   prima   vigenti,   l'uno   basato
sull'anzianita' (sicche' la collocazione in graduatoria  avanzava  in
virtu' della maggior risalenza dell'anno di iscrizione), l'altro  sul
punteggio,  calcolato  in  base  al  numero  di  rapporti  di  lavoro
intrattenuti   con   l'amministrazione   forestale;   sicche'    ogni
possibilita' di una loro applicazione congiunta (riservando il  primo
criterio ai lavoratori di cui all'art. 47 e l'altro ai lavoratori  di
cui all'art. 49) non farebbe che perpetuare la distinzione delle  due
graduatorie, risultato che il legislatore  regionale,  unificando  la
graduatoria de qua, ha invece con evidenza voluto superare. 
    Ne' peraltro, una diversa interpretazione pare potersi trarre dal
richiamo, contenuto nella norma in scrutinio, all'art. 45-ter (che, a
sua volta, faceva  riferimento  ai  criteri  di  valutazione  di  cui
all'art. 48) in quanto tale richiamo vale unicamente  ad  individuare
la platea di lavoratori (tutti quelli contenuti nell'elenco  speciale
istituito  dalla  norma  citata)  cui  si  estendono,   invece,   con
disposizione inequivoca, i criteri di valutazione di cui all'art. 49;
tale disposizione determina quindi, si ritiene, l'abrogazione  tacita
dell'art. 48, imponendo di seguire, ai fini  della  formazione  della
graduatoria unificata unicamente il criterio del punteggio  per  ogni
rapporto di lavoro gia'  intrattenuto  dal  dipendente,  e  non  gia'
quello dell'anzianita' di iscrizione. 
    Orbene, ove  interpretata  in  tal  modo,  ed  essendo  priva  di
qualsivoglia disposizione transitoria,  diretta  a  salvaguardare  le
posizioni gia' conseguite dai lavoratori secondo il  vecchio  sistema
di valutazione, la norma  verrebbe  certamente  ad  assumere  portata
retroattiva,  quanto  meno  a  far  data  dall'inserimento  di   ogni
lavoratore nella fascia di appartenenza  e,  quindi,  nella  relativa
graduatoria. 
    Ora, e' nota la  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  in
merito a norme retroattive, laddove e' stato ritenuto che «il divieto
di retroattivita' della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge
in  generale),  pur  costituendo  valore  fondamentale  di   civilta'
giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di  cui
all'art. 25 Cost.», riservata alla materia penale, con la conseguenza
che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo'  emanare
norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione  autentica,
purche'   la   retroattivita'    trovi    adeguata    giustificazione
nell'esigenza  di  tutelare  principi,  diritti  e  beni  di  rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti  motivi  imperativi  di
interesse generale», ai sensi della CEDU (ex plurimis sentenza n.  78
del 2012). 
    Occorre, tuttavia, che la retroattivita' non contrasti con  altri
valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze
nn. 93 e 41 del 2011); la Consulta ha dunque individuato una serie di
limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi attinenti  alla
salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civilta'
giuridica, tra i quali sono ricompresi  «il  rispetto  del  principio
generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre
ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela  dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti quale  principio  connaturato  allo
Stato  di  diritto;  la  coerenza  e  la  certezza   dell'ordinamento
giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario» (ex multis sentenze n. 78 del 2012 e n.  209  del
2010). 
    In particolare, in situazioni analoghe a quelle qui in esame,  la
Corte ha gia' avuto modo di precisare che la  norma  retroattiva  non
puo' tradire l'affidamento del privato, specie  se  maturato  con  il
consolidamento di situazioni  sostanziali,  pur  se  la  disposizione
retroattiva sia  dettata  dalla  necessita'  di  contenere  la  spesa
pubblica o di far  fronte  ad  evenienze  eccezionali  (ex  plurimis,
sentenze n. 24 del 2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000). 
    Del tutto affini sono i principi in  tema  di  leggi  retroattive
sviluppati dalla  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo,  in  riferimento  all'art.  6  della  CEDU.  La  Corte  di
Strasburgo,  infatti,  ha  ripetutamente  affermato,  con   specifico
riguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in linea  di
principio non e'  vietato  al  potere  legislativo  di  stabilire  in
materia civile una regolamentazione innovativa a portata  retroattiva
dei diritti derivanti da leggi  in  vigore,  ma  il  principio  della
preminenza  del  diritto  e  la  nozione  di  processo  equo  sanciti
dall'art. 6 della CEDU, ostano, salvo che per  motivi  imperativi  di
interesse   generale,   all'ingerenza    del    potere    legislativo
nell'amministrazione della giustizia al fine di  influenzare  l'esito
giudiziario di una controversia (pronunce 11 dicembre 2012,  De  Rosa
contro Italia; 14 febbraio 2012, Arras contro Italia; 7 giugno  2011,
Agrati contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; 10 giugno
2008, Bortesi contro Italia; Grande Camera, 29 marzo  2006,  Scordino
contro Italia). La Corte di Strasburgo ha altresi' rimarcato  che  le
circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere
intese in senso restrittivo (pronuncia 14 febbraio 2012, Arras contro
Italia) e che il solo interesse finanziario dello Stato non  consente
di giustificare l'intervento retroattivo (pronunce 25 novembre  2010,
Lilly France contro Francia;  21  giugno  2007,  Scanner  de  l'Ouest
Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro Francia;
9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia;  11  aprile  2006,  Cabourdin
contro Francia). 
    Nella specie, oggetto di giudizio  e',  come  si  e'  detto,  una
normativa che, ampliando a tutte le categorie di lavoratori forestali
l'applicazione di un criterio di  inserimento  in  graduatoria  prima
previsto per una sola di esse (per di piu' quella meno garantita  dei
c.d. lavoratori fuori fascia),  regola  con  effetto  retroattivo  il
sistema dello scorrimento delle  graduatorie  dirette  all'avviamento
dei lavoratori a tempo determinato presso l'Amministrazione forestale
regionale. 
    Con riguardo, dunque, alla verifica della sussistenza di adeguati
motivi  che  possono  aver  suggerito,   sotto   il   profilo   della
ragionevolezza,  l'introduzione  di  tale   norma   retroattiva,   va
osservato che essa non appare diretta a perseguire interessi di rango
costituzionale, che possano giustificarne la retroattivita'.  L'unico
interesse   potrebbe   essere   rappresentato    da    quello    alla
semplificazione      dell'azione      amministrativa,      scaturente
dall'unificazione della graduatoria; scopo  che,  sebbene  tutelabile
nell'alveo  dell'art.  97  Cost,  tuttavia,  la  norma   non   appare
minimamente in grado di perseguire  atteso  che,  come  emerso  dalle
stesse  difese  dell'amministrazione  regionale  convenuta,  la   sua
applicazione ha anzi comportato una  serie  di  problemi  applicativi
ancora irrisolti. 
    L'unificazione dei criteri  di  valutazione  non  pare,  inoltre,
affatto utile e funzionale neppure in relazione allo scopo dichiarato
dalla stessa norma, ossia quello di migliorare l'efficacia del lavoro
del   personale   forestale   attraverso    una    sua    complessiva
riorganizzazione, scopo che, ad avviso  del  decidente,  non  sarebbe
stato verosimilmente frustrato dal mantenimento dei  diversi  criteri
di valutazione e di scorrimento delle graduatorie gia' vigenti, ed al
cui   perseguimento,   invece,   sarebbe   apparsa   sufficiente   la
riconduzione  di  tutti  i  rapporti  di  lavoro  ad  un  unico  ramo
dell'amministrazione  forestale  che  avrebbe  in  tal  modo   potuto
attingere dalle diverse  graduatorie  e  categorie  a  seconda  delle
necessita' di volta in volta presenti. 
    Al contrario, ad avviso di chi  scrive,  la  norma  in  scrutinio
appare addirittura contrastare con i  principi  di  cui  all'art.  97
Cost.; infatti, poiche' l'applicazione del nuovo  criterio  prescinde
totalmente dall'anzianita' di iscrizione nella  medesima  lista,  non
pone in situazione di vantaggio  coloro  che,  avendo  da  piu'  anni
intrattenuto rapporti di lavoro con la medesima  durata  (nel  nostro
caso di almeno 151 giornate lavorative all'anno), sono  in  grado  di
garantire  maggiore  esperienza   nel   settore;   la   generalizzata
applicazione del criterio del punteggio («10 punti per ogni  anno  di
lavoro   prestato,    in    qualsiasi    tempo,    alle    dipendenze
dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche  un
solo turno nell'arco dell'anno»,) e la retrocessione a mero  criterio
sussidiario,   utilizzabile   solo   a    parita'    di    punteggio,
dell'anzianita' di iscrizione negli elenchi  anagrafici,  privilegia,
invece, chi, nel tempo, abbia avuto un numero maggiore  di  incarichi
di qualunque durata, e dunque non necessariamente chi abbia  lavorato
complessivamente per piu' tempo nel settore. 
    Appare evidente che, anche sotto tale punto di  vista,  la  norma
appare priva di ragionevolezza e  contraria  alle  esigenze  di  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione,  contrastando   con   il
pubblico interesse alla  progressiva  stabilizzazione  del  personale
piu' qualificato e con maggiore esperienza. 
    Oltre che sotto il profilo  del  difetto  di  ragionevolezza,  la
portata retroattiva della norma  in  scrutinio  appare,  anche  sotto
altro  profilo,  contrastare  con  l'art.  3   Cost:   e',   infatti,
incontestabile  come  la  sussistenza  di  due  diverse  graduatorie,
formate sino al 2013 secondo i criteri diversi di cui s'e' detto,  ha
fatto maturare legittime aspettative - di stabilizzazione  ovvero  di
passaggio ad una fascia con garanzia occupazionale maggiore - in capo
ai lavoratori in esse inseriti, aspettative derivanti dalla posizione
ormai acquisita, a seguito di svariati anni di iscrizione alle  varie
fasce di appartenenza che, come s'e' precisato,  davano,  col  tempo,
diritto al passaggio alla fascia superiore, per giungere,  infine,  a
quella a tempo indeterminato; aspettative che,  allo  stato  attuale,
risultano in concreto frustrate dalla rilevanza attribuita ai criteri
di  cui  all'art.  49,  mai,  prima  d'ora  applicati  ai  lavoratori
forestali di cui all'art. 46, in applicazione dei quali questi ultimi
possono  vedersi  (ed  in  concreto  il  ricorrente  lo   e'   stato,
retrocedendo  dal  primo  al   12°   posto   della   graduatoria   di
appartenenza) superati in graduatoria da lavoratori aventi una minore
anzianita'. 
    Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale ha avuto in
passato modo di pronunciarsi in merito al mutamento  dei  criteri  di
acquisizione di punteggio nell'ambito  delle  graduatorie  permanenti
del personale  scolastico;  in  particolare  la  Corte,  in  tema  di
sperequazioni nell'inserimento in  graduatoria  permanente,  ha  gia'
affermato che il collocamento in graduatoria e  la  conservazione  di
una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent. n.
168 del 2004), e non veri e propri diritti quesiti; anzi, proprio  il
carattere  permanente  delle  graduatorie   e   il   loro   periodico
aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri  di  valutazione,
che intervengono in una realta' soggetta a ciclico mutamento. In tale
contesto, che rende del tutto  legittimi  mutamenti  dei  criteri  di
valutazione in corso di  efficacia  delle  graduatorie  medesime,  la
Corte ha tuttavia altresi' ripetutamente chiarito che il principio di
tutela dell'affidamento del cittadino  -  elemento  essenziale  dello
Stato  di  diritto  -  si  considera  leso  da  quelle   disposizioni
retroattive che «trasmodino in regolamento irrazionale di  situazioni
sostanziali fondate su leggi anteriori» (sentenze n. 409 del 2005, n.
446 del 2002, n. 822 del 1988 e n. 210 del 1971). 
    Alla   luce   delle   suesposte   considerazioni,   si    ritiene
conclusivamente che non pare manifestamente infondata la questione di
incostituzionalita' della norma citata per contrasto con l'art.  3  e
97 Cost. oltre che con l'art. 117, primo comma, Cost.,  in  relazione
all'art.  6  della  CEDU,  atteso  che,  nel   caso   in   esame   e'
l'applicazione  retroattiva  della  norma,  imposta  dal  suo  tenore
letterale,  che  determina  un  irragionevole  stravolgimento   delle
graduatorie predette, arrecando un indubbio pregiudizio  alla  tutela
dell'affidamento  legittimo  e  della   certezza   delle   situazioni
giuridiche dei soggetti da anni  in  esse  inserite  secondo  criteri
diversi, in  assenza  di  motivi  imperativi  di  interesse  generale
costituzionalmente rilevanti. 
    2. Sulla rilevanza della questione. 
    L'applicazione della norma alla fattispecie  -  doverosa  ratione
temporis -  comporta  la  lesione  della  legittima  aspettativa  del
ricorrente all'avviamento  al  lavoro  ed  alla  assunzione  a  tempo
indeterminato; e' stato, infatti  documentalmente  dimostrato,  oltre
che ad apparire pacifico tra le parti, come egli, per  effetto  della
predisposizione della nuova graduatoria  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 49 legge n. 16/1996, sia passato  dal  primo  al  12°  posto
della graduatoria relativa alla propria  fascia  di  appartenenza  (a
garanzia occupazionale di 151 giornate  lavorative)  vedendo  in  tal
modo svanire la legittima e  concreta  aspettativa  ad  una  prossima
assunzione a tempo indeterminato, in  virtu'  della  quale,  infatti,
egli chiede, nel merito del ricorso, accertarsi il proprio diritto ad
essere collocato al primo posto della graduatoria predetta. 
    Conseguentemente  l'eventuale  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale della norma impugnata porterebbe ad una  pronuncia  di
accoglimento della pretesa azionata.