TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA Sezione civile (Lavoro) Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1652/2014 promossa da: Cucchiara Renato, (C.F. CCCRNT56L25H700B) domiciliato in corso P.S. Mattarella, 222 Trapani, dell'avv. Licata Anna, da cui e' rappresentato e difeso e Regione siciliana: Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro in persona del leg. rappr, domiciliato in piazza Falcone e Borsellino 26 Trapani rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal proprio funzionario dott. Grizzaffi Carmelo, - resistente; Assess. regionale territorio e ambiente, Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dall'Ispettore Rip./le delle Foreste, ing. Pasquale Giardina; - resistente; Dipartimento regionale del lavoro dell'impiego dell'orientamento dei servizi e delle attivita' formative; Ufficio centro per l'impiego di Trapani (ex U.P.L.) Servizio XVIII; Centro per l'impiego di Salemi II Distretto; Ass. agricoltura sviluppo rurale pesca mediterranea dipert. regionale foreste; Dipartimento azienda foreste - resistenti contumaci. Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Formazione graduatoria unificata del personale forestale - Irrazionale disparita' di trattamento di soggetti in situazioni omogenee - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014 n. 5, art. 12; Costituzione, artt. 3, 97 e 117 in relazione all'art. 6 CEDU. Il Giudice dott. Caterina Greco, letti gli atti e sciolta la riserva che precede, assunta all'udienza del 26 novembre 2014; O s s e r v a Con ricorso depositato in data 12 settembre 2014 Cucchiara Renato ha convenuto in giudizio le amministrazioni di cui in epigrafe chiedendo che, previa disapplicazione della graduatoria unica del contingente occupazionale di 151 giornate lavorative, approvata con determina dirigenziale n. 1767 del 16 luglio 2014, accertarsi e dichiararsi il proprio diritto ad essere inserito al 1° posto in detta graduatoria ordinando alle amministrazioni convenute di porre in essere tutti gli atti consequenziali; chiedeva altresi' che, ove fosse considerata rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12 primo comma della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, in virtu' del quale detta graduatoria era stata formata, venisse all'uopo disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Costituitosi in giudizio, l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la graduatoria in argomento e' demandata alle Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite presso gli Uffici Provinciali del Lavoro, uffici periferici dell'Assessorato del lavoro; quest'ultimo Assessorato ha invece chiesto il rigetto del ricorso, pur non mancando di condividere l'individuazione, effettuata in ricorso, delle problematiche derivanti dall'applicazione del nuovo dettato normativo. 1. Sulla non manifesta infondatezza della questione. Occorre ripercorrere brevemente la normativa che, sino all'introduzione dell'art. 12 della Legge n. 5 del 2014 disciplinava la materia. La legge regionale n. 16/1996 (intitolata «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione») prevedeva che l'amministrazione forestale della Regione si avvalesse, per ciascun distretto, di tre diverse tipologie di lavoratori: a) di un contingente di operai tempo indeterminato; b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. La stessa legge stabiliva altresi' la dotazione complessiva dei contingenti distrettuali, distinguendoli nelle tre diverse categorie. Il contingente degli operai tempo indeterminato era formato dai lavoratori gia' aventi tale posizione in virtu' della Legge n. 11/1989 nonche' dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996, erano stati riconosciuti idonei a ricoprire le vacanze di posti esistenti. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della legge n. 16/1996, si provvedeva attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che teneva conto: «dell'anzianita' d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di anzianita', della maggiore anzianita' d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola» (Art. 47). Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, continuava la medesima legge all'art. 48, era formato dal personale gia' inserito nella suddetta fascia; conseguono tale inserimento, inoltre, gli operai gia' iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto «dell'anzianita' d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parita' di - anzianita', della maggiore anzianita' d'iscrizione negli elenchi anagrafici. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai gia' iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1» ... Parimenti si procedeva per la formazione della graduatoria dei lavoratori con garanzia occupazionale a 101 giornate lavorative, e, gradatamente con garanzia a 51 giornate lavorative, che venivano formate secondo i medesimi criteri. «Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'art. 49.» Tale ultima norma dunque prevedeva la istituzione, presso ogni distretto, di una graduatoria unica, da utilizzare per l'eventuale completamento dei contingenti di cui s'e' detto, comprendente tutti lavoratori che avessero avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o avessero in corso, al data di entrata in vigore della Legge n. 16/1996, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale; essa comprende pertanto i c.d. lavoratori fuori fascia. La formazione di tale ultima graduatoria, non suddivisa in fasce, rispondeva a criteri diversi da quelli appena esaminati per le altre graduatorie: in particolare l'art. 49 stabiliva (e stabilisce tuttora) che: «Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parita' di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici..» Appare del tutto evidente che l'impianto della L.R. n. 16/1996 era quello di garantire una progressiva stabilizzazione del personale forestale a tempo determinato attraverso un successivo inserimento nelle fasce a garanzia occupazionale maggiore, sino a poter essere inserito nella graduatoria dei lavoratori a tempo indeterminato; tale progressione dipendeva sostanzialmente dall'anzianita' di iscrizione in dette graduatorie, secondo un sistema di scorrimento dalle fasce con minor garanzia occupazionale verso quelle piu' alte (art. 53 e 54). L'art. 56 della l.R. n. 16/1996, infine, si occupava dei contingenti di operai di cui l'Amministrazione Forestale si avvaleva per le «esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi»; a norma di tale articolo, a tali operai era garantita «una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali», venivano assunti con contratti a tempo determinato con avviamento programmato all'inizio della stagione estiva. Alla formazione di tale contingente si addiveniva, secondo l'art. 57 della stessa legge, in prima applicazione, attingendo dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all' art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 6 con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvedeva con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'art. 49. Inoltre l'art. 59 prevede che «Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 57, comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualca degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti. In caso di parita' valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica». La formazione di tale contingente, distinto per qualifiche, e' dunque sottratto al meccanismo dello scorrimento dettato per gli operai agricolo-forestali (art. 47, 48 e 49). La L.R. n. 14/2006 ha poi integrato tale sistema normativo aggiungendo gli artt. 45-bis e 45-ter, norme speciali «che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalita' della presente legge», includendo in tale categoria tutto il personale addetto alle attivita' di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulicoagraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attivita' connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonche' tutte le attivita' collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla legge stessa e dalle norme generali vigenti. L'art. 45-ter cosi' recita: - Elenco speciale dei lavoratori forestali - «1. E' istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. 2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori gia' utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. ... 6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'art. 48, comma 1 e dall'art. 49, comma 2.». La legge del 2006, dunque, istituiva un sistema di reclutamento unico sia per gli operai con garanzia occupazionale che per quelli fuori fascia, prevedendo l'attingimento, per entrambe le categorie di lavoratori, al neo istituito elenco speciale, articolato a livello provinciale, formato mediante l'inserimento, a domanda, dei lavoratori, inseriti nelle graduatorie distrettuali, secondo le rispettive fasce di appartenenza, purche' avessero i requisiti minimi occupazionali ivi indicati; pur unificando il sistema, nel senso che era possibile avviare al lavoro unicamente i lavoratori inseriti nell'elenco ex art. 45-ter (l'art. 44 infatti prevedeva: «Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non e' consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge...), la legge aveva tuttavia salvaguardato i diversi criteri di inserimento, nelle varie fasce occupazionali, gia' applicati alle diverse graduatorie e, dunque, rispettivamente in quelli di cui all'art. 48 per gli operai con garanzia occupazionale e dall'art. 49 per quelli c.d. fuori fascia, utilizzati per il completamento delle altre categorie. In tale elenco confluiva anche il reclutamento degli operai forestali adibiti ad operazioni antincendio (atteso che, tra le finalita' specifiche indicate all'art. 45-bis introdotto dalla Legge n. 14/2006, si annoveravano anche la «difesa della vegetazione dagli incendi, nonche' tutte le attivita' collaterali, connesse e/o collegate»), per i quali, come s'e' visto, vigeva un sistema di valutazione diverso, consistente nell'attribuzione di un punteggio collegato agli anni di iscrizione negli elenchi anagrafici (art. 59 Legge n. 16/1996); inoltre l'art. 44 comma 3 prevedeva l'istituzione di un nuovo contingente regionale di altro personale addetto alla lotta agli incendi boschivi («Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attivita' di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, e' istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente e' formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni»). Orbene, su tale impianto normativo e' oggi intervenuto l'art. 12 della L.R. n. 5/2014 che cosi' recita: «1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale, e' trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali la titolarita' dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano gia' detta funzione, previo accertamento dell'idoneita' specifica nella mansione.» Lo scopo dichiarato dalla norma e' quello di «migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale»; tale unificazione intende perseguire detto scopo ipotizzando la possibilita' - di utilizzare indifferentemente i lavoratori dell'antincendio e quelli della manutenzione, nel rispetto delle qualifiche possedute, in funzione delle concrete esigenze, in entrambi settori, attribuendo, in entrambi i casi, la titolarita' dei rapporti di lavoro al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali. Nell'unificare sotto un medesimo ramo dell'amministrazione forestale tutti i dipendenti forestali, sia quelli adibiti alla salvaguardia del patrimonio boschivo sia quelli impiegati nel servizio antincendio, la norma ha altresi' disposto l'unificazione della graduatoria, in modo tale che ciascun lavoratore risulti pur sempre inserito nella propria fascia di appartenenza, ma venga inserito e progredisca nella medesima graduatoria non piu' in base ai diversi criteri prima vigenti per le diverse categorie, sopra indicati (rispettivamente agli artt. 48 e 49), bensi' in virtu' dei soli criteri di cui all'art. 49. Tale e' l'interpretazione che si impone alla lettura dell'articolo citato, che dispone, letteralmente, che i lavoratori impiegati nel servizio antincendio (gia' inseriti nell'elenco di cui all'art. 45-bis nonche' quelli di cui all'art. 44 legge n. 14/2006)«vengono inseriti in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'art. 45-ter» (ossia quelli agricolo forestali) nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'art. 49 della legge regionale n. 16/1996: il che, se si vuol dare un senso «logico» alla disposizione, secondo il tenore e l'ordine delle parole utilizzate, pare voler dire che la collocazione di tutti i lavoratori inseriti nella graduatoria unica di nuova formazione va stabilita adottando unicamente il criterio di cui all'art. 49. Non si riesce, peraltro, ad immaginare la possibilita' di una interpretazione alternativa, attesa la completa infungibilita' dei diversi criteri di inserimento prima vigenti, l'uno basato sull'anzianita' (sicche' la collocazione in graduatoria avanzava in virtu' della maggior risalenza dell'anno di iscrizione), l'altro sul punteggio, calcolato in base al numero di rapporti di lavoro intrattenuti con l'amministrazione forestale; sicche' ogni possibilita' di una loro applicazione congiunta (riservando il primo criterio ai lavoratori di cui all'art. 47 e l'altro ai lavoratori di cui all'art. 49) non farebbe che perpetuare la distinzione delle due graduatorie, risultato che il legislatore regionale, unificando la graduatoria de qua, ha invece con evidenza voluto superare. Ne' peraltro, una diversa interpretazione pare potersi trarre dal richiamo, contenuto nella norma in scrutinio, all'art. 45-ter (che, a sua volta, faceva riferimento ai criteri di valutazione di cui all'art. 48) in quanto tale richiamo vale unicamente ad individuare la platea di lavoratori (tutti quelli contenuti nell'elenco speciale istituito dalla norma citata) cui si estendono, invece, con disposizione inequivoca, i criteri di valutazione di cui all'art. 49; tale disposizione determina quindi, si ritiene, l'abrogazione tacita dell'art. 48, imponendo di seguire, ai fini della formazione della graduatoria unificata unicamente il criterio del punteggio per ogni rapporto di lavoro gia' intrattenuto dal dipendente, e non gia' quello dell'anzianita' di iscrizione. Orbene, ove interpretata in tal modo, ed essendo priva di qualsivoglia disposizione transitoria, diretta a salvaguardare le posizioni gia' conseguite dai lavoratori secondo il vecchio sistema di valutazione, la norma verrebbe certamente ad assumere portata retroattiva, quanto meno a far data dall'inserimento di ogni lavoratore nella fascia di appartenenza e, quindi, nella relativa graduatoria. Ora, e' nota la giurisprudenza della Corte costituzionale in merito a norme retroattive, laddove e' stato ritenuto che «il divieto di retroattivita' della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civilta' giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost.», riservata alla materia penale, con la conseguenza che «il legislatore - nel rispetto di tale previsione - puo' emanare norme con efficacia retroattiva, anche di interpretazione autentica, purche' la retroattivita' trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della CEDU (ex plurimis sentenza n. 78 del 2012). Occorre, tuttavia, che la retroattivita' non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti (ex plurimis, sentenze nn. 93 e 41 del 2011); la Consulta ha dunque individuato una serie di limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla salvaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civilta' giuridica, tra i quali sono ricompresi «il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (ex multis sentenze n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010). In particolare, in situazioni analoghe a quelle qui in esame, la Corte ha gia' avuto modo di precisare che la norma retroattiva non puo' tradire l'affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessita' di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad evenienze eccezionali (ex plurimis, sentenze n. 24 del 2009, n. 374 del 2002 e n. 419 del 2000). Del tutto affini sono i principi in tema di leggi retroattive sviluppati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in riferimento all'art. 6 della CEDU. La Corte di Strasburgo, infatti, ha ripetutamente affermato, con specifico riguardo a leggi retroattive del nostro ordinamento, che in linea di principio non e' vietato al potere legislativo di stabilire in materia civile una regolamentazione innovativa a portata retroattiva dei diritti derivanti da leggi in vigore, ma il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo sanciti dall'art. 6 della CEDU, ostano, salvo che per motivi imperativi di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia (pronunce 11 dicembre 2012, De Rosa contro Italia; 14 febbraio 2012, Arras contro Italia; 7 giugno 2011, Agrati contro Italia; 31 maggio 2011, Maggio contro Italia; 10 giugno 2008, Bortesi contro Italia; Grande Camera, 29 marzo 2006, Scordino contro Italia). La Corte di Strasburgo ha altresi' rimarcato che le circostanze addotte per giustificare misure retroattive devono essere intese in senso restrittivo (pronuncia 14 febbraio 2012, Arras contro Italia) e che il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare l'intervento retroattivo (pronunce 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l'Ouest Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia). Nella specie, oggetto di giudizio e', come si e' detto, una normativa che, ampliando a tutte le categorie di lavoratori forestali l'applicazione di un criterio di inserimento in graduatoria prima previsto per una sola di esse (per di piu' quella meno garantita dei c.d. lavoratori fuori fascia), regola con effetto retroattivo il sistema dello scorrimento delle graduatorie dirette all'avviamento dei lavoratori a tempo determinato presso l'Amministrazione forestale regionale. Con riguardo, dunque, alla verifica della sussistenza di adeguati motivi che possono aver suggerito, sotto il profilo della ragionevolezza, l'introduzione di tale norma retroattiva, va osservato che essa non appare diretta a perseguire interessi di rango costituzionale, che possano giustificarne la retroattivita'. L'unico interesse potrebbe essere rappresentato da quello alla semplificazione dell'azione amministrativa, scaturente dall'unificazione della graduatoria; scopo che, sebbene tutelabile nell'alveo dell'art. 97 Cost, tuttavia, la norma non appare minimamente in grado di perseguire atteso che, come emerso dalle stesse difese dell'amministrazione regionale convenuta, la sua applicazione ha anzi comportato una serie di problemi applicativi ancora irrisolti. L'unificazione dei criteri di valutazione non pare, inoltre, affatto utile e funzionale neppure in relazione allo scopo dichiarato dalla stessa norma, ossia quello di migliorare l'efficacia del lavoro del personale forestale attraverso una sua complessiva riorganizzazione, scopo che, ad avviso del decidente, non sarebbe stato verosimilmente frustrato dal mantenimento dei diversi criteri di valutazione e di scorrimento delle graduatorie gia' vigenti, ed al cui perseguimento, invece, sarebbe apparsa sufficiente la riconduzione di tutti i rapporti di lavoro ad un unico ramo dell'amministrazione forestale che avrebbe in tal modo potuto attingere dalle diverse graduatorie e categorie a seconda delle necessita' di volta in volta presenti. Al contrario, ad avviso di chi scrive, la norma in scrutinio appare addirittura contrastare con i principi di cui all'art. 97 Cost.; infatti, poiche' l'applicazione del nuovo criterio prescinde totalmente dall'anzianita' di iscrizione nella medesima lista, non pone in situazione di vantaggio coloro che, avendo da piu' anni intrattenuto rapporti di lavoro con la medesima durata (nel nostro caso di almeno 151 giornate lavorative all'anno), sono in grado di garantire maggiore esperienza nel settore; la generalizzata applicazione del criterio del punteggio («10 punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno»,) e la retrocessione a mero criterio sussidiario, utilizzabile solo a parita' di punteggio, dell'anzianita' di iscrizione negli elenchi anagrafici, privilegia, invece, chi, nel tempo, abbia avuto un numero maggiore di incarichi di qualunque durata, e dunque non necessariamente chi abbia lavorato complessivamente per piu' tempo nel settore. Appare evidente che, anche sotto tale punto di vista, la norma appare priva di ragionevolezza e contraria alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, contrastando con il pubblico interesse alla progressiva stabilizzazione del personale piu' qualificato e con maggiore esperienza. Oltre che sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, la portata retroattiva della norma in scrutinio appare, anche sotto altro profilo, contrastare con l'art. 3 Cost: e', infatti, incontestabile come la sussistenza di due diverse graduatorie, formate sino al 2013 secondo i criteri diversi di cui s'e' detto, ha fatto maturare legittime aspettative - di stabilizzazione ovvero di passaggio ad una fascia con garanzia occupazionale maggiore - in capo ai lavoratori in esse inseriti, aspettative derivanti dalla posizione ormai acquisita, a seguito di svariati anni di iscrizione alle varie fasce di appartenenza che, come s'e' precisato, davano, col tempo, diritto al passaggio alla fascia superiore, per giungere, infine, a quella a tempo indeterminato; aspettative che, allo stato attuale, risultano in concreto frustrate dalla rilevanza attribuita ai criteri di cui all'art. 49, mai, prima d'ora applicati ai lavoratori forestali di cui all'art. 46, in applicazione dei quali questi ultimi possono vedersi (ed in concreto il ricorrente lo e' stato, retrocedendo dal primo al 12° posto della graduatoria di appartenenza) superati in graduatoria da lavoratori aventi una minore anzianita'. Si ricorda, in proposito, che la Corte costituzionale ha avuto in passato modo di pronunciarsi in merito al mutamento dei criteri di acquisizione di punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti del personale scolastico; in particolare la Corte, in tema di sperequazioni nell'inserimento in graduatoria permanente, ha gia' affermato che il collocamento in graduatoria e la conservazione di una posizione nella medesima costituiscono mere aspettative (sent. n. 168 del 2004), e non veri e propri diritti quesiti; anzi, proprio il carattere permanente delle graduatorie e il loro periodico aggiornamento consentono il cambiamento dei criteri di valutazione, che intervengono in una realta' soggetta a ciclico mutamento. In tale contesto, che rende del tutto legittimi mutamenti dei criteri di valutazione in corso di efficacia delle graduatorie medesime, la Corte ha tuttavia altresi' ripetutamente chiarito che il principio di tutela dell'affidamento del cittadino - elemento essenziale dello Stato di diritto - si considera leso da quelle disposizioni retroattive che «trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (sentenze n. 409 del 2005, n. 446 del 2002, n. 822 del 1988 e n. 210 del 1971). Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene conclusivamente che non pare manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' della norma citata per contrasto con l'art. 3 e 97 Cost. oltre che con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, atteso che, nel caso in esame e' l'applicazione retroattiva della norma, imposta dal suo tenore letterale, che determina un irragionevole stravolgimento delle graduatorie predette, arrecando un indubbio pregiudizio alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche dei soggetti da anni in esse inserite secondo criteri diversi, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti. 2. Sulla rilevanza della questione. L'applicazione della norma alla fattispecie - doverosa ratione temporis - comporta la lesione della legittima aspettativa del ricorrente all'avviamento al lavoro ed alla assunzione a tempo indeterminato; e' stato, infatti documentalmente dimostrato, oltre che ad apparire pacifico tra le parti, come egli, per effetto della predisposizione della nuova graduatoria secondo i criteri di cui all'art. 49 legge n. 16/1996, sia passato dal primo al 12° posto della graduatoria relativa alla propria fascia di appartenenza (a garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative) vedendo in tal modo svanire la legittima e concreta aspettativa ad una prossima assunzione a tempo indeterminato, in virtu' della quale, infatti, egli chiede, nel merito del ricorso, accertarsi il proprio diritto ad essere collocato al primo posto della graduatoria predetta. Conseguentemente l'eventuale declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma impugnata porterebbe ad una pronuncia di accoglimento della pretesa azionata.