Ricorso della Regione Veneto, (C.F.: 80007580279) con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della Giunta stessa n. 1085 del 18/08/2015 (doc. 3), rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto, dagli avv.ti Ezio Zanon (c.f. ZNNZEI57L07B563K, pec: ezio.zanon@venezia.pecavvocati.it, telefax 041.2794912) dell'Avvocatura regionale, prof. Mario Bertolissi (c.f.: BRTMRA48T28L483I, pec: mario.bertolissi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8360938), prof. Vittorio Domenichelli (c.f.: DMNVTR48P10D578Z, pec: vittorio.domenichelli@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/8763202), Francesco Rossi (c.f.: RSSFNC61P26G224T, pec: francesco.rossi@ordineavvocatipadova.it, telefax 049/650834) e Luigi Manzi (c.f: MNZLGU34E15H5O1Y, pec: luigimanzi@ordineavvocatiroma.org, telefax 06/3211370) del foro di Roma, con domicilio eletto, agli effetti del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, notiziandone, anche, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in persona del Presidente p.t., per regolamento di competenza, in relazione e avverso: a) la delibera n. 312/2015 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, depositata il 25/06/2015; b) le delibere presupposte (in particolare, ove occorra, la deliberazione n. 251/FRG del 20 maggio 2015) e quelle che eventualmente saranno adottate, medio tempore, in conseguenza ad esse. In punto, perche': 1) sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, adottare le qui gravate delibere per violazione, come precisato nella parte motiva, degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost., in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria, dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale e dello statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48), nonche' del principio di leale collaborazione; 2) per l'effetto, sia annullata la delibera impugnata in principalita' (n. 312/2015), nonche' gli atti presupposti (ivi inclusa, ove occorra, la delibera n. 251/2015) e quelli che eventualmente saranno adottati, medio tempore, in conseguenza ad essi, in applicazione degli artt. 41 e 38, l. 11 marzo 1953, n. 87. Fatto 1. Il presente giudizio costituisce l'ennesimo sviluppo di una vicenda concernente la contestazione, da parte della Sezione di controllo per il Veneto della Corte dei conti, di irregolarita' nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali ex art. 1, d.l. n. 174/2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 213/2012), gia' portata all'attenzione di codesto ecc.mo Collegio e decisa, con riferimento all'anno 2012, in senso favorevole alla Regione, sia in sede di giudizio di legittimita' costituzionale (cfr. sent. n. 39/2014), sia in sede di conflitto di attribuzione (cfr. sent. n. 130/2014). Analoga iniziativa ha assunto la medesima Sezione di controllo sulla rendicontazione dei gruppi consiliari regionali riferita all'anno 2013; la Regione Veneto e' stata cosi' nuovamente costretta a gravare la relativa delibera (la n. 269 del 09/04/2014), oltre che dinnanzi al giudice amministrativo, anche dinnanzi a Codesta Corte, instaurando il giudizio attualmente pendente sub n.r.g. 6/2014. Similmente e' avvenuto con riguardo all'anno 2014. La Regione Veneto ha gravato la relativa delibera (la n. 227 depositata il 22/04/2015) sia dinnanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione (rimanendo iscritto al n. 483/SR/EL) sia dinnanzi a Codesta Corte. Con la qui gravata deliberazione n. 312 del 24 giugno 2015 (doc. 1), la Sezione regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei conti contesta la regolarita' del rendiconto del gruppo consiliare misto relativamente al periodo 1° gennaio 2015 - 13 marzo 2015, data nella quale il gruppo medesimo e' stato sciolto. Come si chiarisce nell'atto gravato, "si tratta del rendiconto di chiusura della legislatura all'epoca in corso, conclusasi con le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale tenutesi lo scorso maggio 2015" (v. p. 4 doc. 1). L'asserita irregolarita' e' per un importo di € 3.221,45 (sic!). 2. Come noto, l'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174/2012 prevede che "ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilita', nonche' per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti effettuati". In attuazione di cio', la Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha deliberato le summenzionate linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari; linee guida che sono state recepite con d.p.c.m. 21 dicembre 2012, pubblicato il 2 febbraio ed entrato in vigore il 17 febbraio 2013. Da parte sua, la Regione Veneto si e' pedissequamente adeguata alle predette linee guida, senza ritenere opportuna alcuna loro integrazione (v. l.r. n. 47/2012, specie sub art. 13, come modificato dalla l.r. n. 28/2013). Dev'essere sin d'ora evidenziato che il predetto d.p.c.m. - ai fini che qui interessano - definisce il modello di rendiconto annuale dei gruppi consiliari (cfr. allegato B) contemplando un elenco di quindici voci puntuali di spesa piu' una sedicesima "aperta" da specificare ("altre spese"); nel contempo, prescrive che "ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei Gruppi consiliari (...) deve corrispondere a criteri di veridicita' e correttezza", precisando che la veridicita' "attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute", mentre la correttezza "attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalita' previste dalla legge ...)" e rimettendo in via esclusiva al Presidente del gruppo il compito di autorizzare la spesa (con conseguente assunzione di responsabilita') e di attestarne, appunto, la veridicita' e la correttezza (cfr. art. 1). Quanto alla documentazione contabile, l'art. 3 si limita a prescrivere che "1. Al rendiconto di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione e' conservata a norma di legge. 2. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile e' rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante. 3. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi". 3. In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 10, del d.l. n. 174/2012, con nota prot. 9281 dell'11 maggio 2015, il Presidente della Regione Veneto trasmetteva il rendiconto del gruppo misto, appunto, per il periodo 01.01.2015/13.03.2015, anteriore al suo scioglimento, redatto secondo il modello di rendiconto definito dall'allegato B del d.p.c.m. e munito della prescritta documentazione contabile. La Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 251/2015/FRG di data 20 maggio 2015, riscontrava presunte "carenze ed irregolarita' documentali ... che necessitano di essere approfondite e, ove possibile, regolarizzate", assegnando un termine di 30 giorni per procedere alla regolarizzazione (v. doc. 2). Il gruppo misto, pertanto, presentava tempestivamente le proprie osservazioni e la relativa documentazione (v. doc. 4), con cio' adempiendo puntualmente alle richieste di integrazione istruttoria formulate dalla Corte e provvedendo cosi', qualora ve ne fosse stato ulteriormente bisogno, a giustificare le spese sostenute. In particolare, come richiesto dalla Sezione, il medesimo gruppo: riscontrava l'inesistenza di provvedimenti da parte del Consiglio regionale di presa d'atto della cessazione del gruppo, allegando copia della comunicazione della cessazione dello stesso da parte del Presidente del Consiglio regionale; produceva la dichiarazione del Presidente pro tempore del gruppo attestante l'insussistenza di debiti residui; allegava la ricevuta di consegna dei beni durevoli intestati al gruppo alla chiusura dell'esercizio; forniva tutte le informazioni richieste sul rapporto di collaborazione instaurato con la sig.ra Scantamburlo; depositava copie delle fatture richieste (v. doc. 4). Cionondimeno la Sezione di controllo concludeva per l'irregolare rendicontazione degli importi. Alla luce del quadro normativo e fattuale sin qui delineato, il Consiglio regionale del Veneto promuove il presente conflitto di attribuzione per violazione - da parte della Sezione regionale della Corte dei conti per il Veneto, in contrasto con la Costituzione e le disposizioni statutarie e in violazione del d.l. 174/2012 - delle proprie prerogative regionali, dell'autonomia politica propria e dei propri organi, nonche' della propria autonomia contabile e di spesa per i seguenti motivi di Diritto 1. Premessa: le condizioni di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari ex d.l. n. 174/2012. Nella delibera gravata in principalita' viene espressamente dichiarato che "nell'esame di detto rendiconto [i.e. quello presentato dal gruppo misto], la Sezione, oltre ad attenersi alle metodologie, parametri e criteri gia' enunciati nelle proprie deliberazioni n. 269/204/FRG e 147/2015/FRG [rectius: 227/2015] da intendersi qui integralmente richiamate, ha verificato l'avvenuto adempimento degli obblighi ulteriori a cui sono tenuti i gruppi consiliari all'atto della loro cessazione ed in particolare degli obblighi restitutori di beni durevoli ricevuti in consegna nonche' di eventuali obblighi restitutori derivanti dalla sussistenza di residui ovvero dall'avvenuto accertamento della irregolare rendicontazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11 e 12, del d.l. 174/2012 conv. nella legge 123/2012" (v. p. 5 doc. 1). Specularmente il sottoscritto patrocinio si vede costretto, per un verso, a ribadire, a sua, volta tutte le eccezioni e i rilievi gia' formulati avverso le citate delibere nn. 269/2015 (doc. 5) e 227/2015 (doc. 6), qui rinnovate per relationem e da ritenersi, invece, palesemente illegittime ed incompatibili con l'autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio regionale ed alle sue necessarie articolazioni; per l'altro, a replicare rispetto all'improvvida pretesa della Sezione di verificare la sussistenza dell'obbligo restitutorio relativamente a somme la cui irregolarita' non e' stata ancora accertata in via definitiva, essendo il medesimo accertamento sub judice ed essendo stata, medio tempore, sospesa l'efficacia degli atti sui quali vorrebbe fondare la restituzione stessa: ad ulteriore dimostrazione di una condotta compiuta in palese spregio del sistema delle competenze e della divisione dei poteri stabiliti in Costituzione. Anzitutto, dunque, considerato che la questione in oggetto non e' nuova, ci si permette di rammentare i punti fermi fissati da codesto Collegio relativamente al controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, punti fermi dai quali, immutato essendo il quadro normativo, non v'e' alcuna ragione di discostarsi. In sede di giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale, codesto ecc.mo Collegio ha concluso per l'illegittimita' costituzionale del terzo periodo del comma 9 del d.l. 174/2012 (laddove si disponeva che "nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale") e l'illegittimita' costituzionale del quarto periodo del medesimo comma (laddove si statuiva che "la decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate"), nella parte in cui si prevedeva che l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del consiglio regionale e non rendicontate consegue alla decadenza, anziche' all'omessa regolarizzazione. In particolare, la suddetta decisione precisa che "l'impugnato comma XI introduce una misura repressiva di indiscutibile carattere sanzionatorio che consegue ex lege, senza neppure consentire che la Corte dei conti possa graduare la sanzione stessa in ragione del vizio riscontrato nel rendiconto, ne' che gli organi controllati possano adottare misure correttive. Cio' non consente di preservare quella necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso che la giurisprudenza di questa Corte ha posto a fondamento della conformita' a Costituzione delle norme istitutive dei controlli attribuiti alla Corte dei conti" (cfr. sent. n. 39/2014). Nella medesima sentenza, si e', poi, chiarito anche che "il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con il bilancio regionale (...). Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale". Nella successiva sentenza n. 130/2014, in accoglimento di alcuni ricorsi per conflitto di attribuzione promossi, inter alios, anche dalla regione Veneto, si e' riconosciuto che "non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie e Sezioni Regionali di Controllo per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, adottare le deliberazioni impugnate con cui si e', rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012". Un tanto perche' "ai sensi dell'art. 1, comma 9, del d.l. n. 174 del 2012, il rendiconto in esame e' strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...)". Il comma 11, poi, attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformita' dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall'art. 1, e quindi ai gia' detti criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e cio' sull'evidente presupposto della loro indispensabilita'". In estrema sintesi, per evitare la censura di incostituzionalita' e l'illegittima invasione della sfera di autonomia del Consiglio regionale e dei gruppi di cui si compone, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, il controllo della Corte dei conti deve essere condotto: a) avendo ad unico parametro la conformita' alle prescrizioni contenute nelle linee guida; b) solo a partire dal tempo della loro entrata in vigore (17 febbraio 2013) e non gia' retroattivamente; c) con necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso; d) nel rispetto del limite del carattere meramente documentale secondo cui e' configurato; e) senza possibilita' di addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi. Come si avra' a dimostrare, tali limiti, costituenti altrettante condizioni di legittimita' del controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari (organi muniti di autonomia a copertura costituzionale), sono stati, negli accertamenti pregressi e nel caso di specie, grossolanamente disattesi. C'e', infine, prima di entrare in medias res, un'ultima (imprescindibile) premessa. Costituisce insegnamento costante di codesta Corte (insegnamento che, anche grazie all'avallo della migliore dottrina, puo' considerarsi, jus receptum) che "i gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del Consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche che hanno presentato liste di candidati al corpo elettorale, ottenendone i suffragi necessari alla elezione dei consiglieri. Essi pertanto contribuiscono in modo determinante al funzionamento e all'attivita' dell'assemblea, curando l'elaborazione di proposte, il confronto dialettico fra le diverse posizioni politiche e programmatiche, realizzando in una parola quel pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica. Cio' posto, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che 'la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari e' in gran parte lasciata al discrezionale apprezzamento dei Consigli di ciascuna regione, di fronte al quale questa Corte, in sede di giudizio di legittimita' delle leggi, puo' sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie' (cfr. sentenza n. 1130 del 1988" (cosi' Corte cost., sent. n. 187/1990; piu' di recente, sent. n. 107/2015 che ribadisce che "l'attivita' di gestione amministrativa e contabile dei contributi pubblici assegnati ai gruppi consiliari e', dunque, meramente funzionale all'esercizio della sfera di autonomia istituzionale che ai gruppi consiliari medesimi e ai consiglieri regionali deve essere garantita (sentenza n. 187 del 1990), affinche' siano messi in grado di `concorrere all'espletamento delle molteplici e complesse funzioni attribuite al Consiglio regionale e, in particolare, all'elaborazione dei progetti di legge, alla preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla societa', alla stesura di studi, di statistiche e di documentazioni relative alle materie sulle quali si svolgono le attivita' istituzionali del Consiglio regionale' (sentenza n. 1130 del 1988). L'eventuale attivita' materiale di maneggio del denaro costituisce, quindi, in relazione al complesso ruolo istituzionale del presidente di gruppo consiliare, un aspetto del tutto marginale e non necessario (perche' i gruppi consiliari ben potrebbero avvalersi per tale incombenza dello stesso tesoriere regionale), e non ne muta la natura eminentemente politica e rappresentativa della figura, non riducibile a quella dell'agente contabile). 2. Nel merito. Illegittimita' delle delibere gravate per interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. Violazione degli artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122, 123 Cost in relazione all'autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile, statutaria. Violazione dello statuto regionale del Veneto approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, ove prevede e garantisce l'autonomia del Consiglio e dei gruppi consiliari (cfr. artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 48). Violazione dello stesso d.l. n. 174, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012 ridondante in lesione dell'autonomia costituzionale regionale. Violazione del principio di leale collaborazione. 2.1 Non spettanza del potere di controllo esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sul rendiconto del gruppo misto relativo al periodo 01/01/2015-13/03/2015 sulla base di criteri di propria statuizione e con richiesta di documentazione non prevista dalla legge. Carenza di potere. Pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari La delibera che si impugna e' illegittima anzitutto perche', richiamando e facendo proprie le precedenti delibere nn. 269/2014 e 147/2015 (rectius 227/2015: v. p. 5 e p. 12 delibera 312/2015), applica criteri diversi ed ulteriori rispetto a quelli deliberati in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, esige una documentazione ivi non richiesta, perche', in definitiva, esercita un tipo di controllo che, anche a prescindere dall'esito finale sulla correttezza o sulla irregolarita' del rendiconto, non e' ne' previsto ne' consentito dalla legge e comunque e' contrario all'autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio regionale e alle sue articolazioni interne: dunque, la Sezione di controllo ha esercitato il controllo in oggettiva carenza di potere. Diversamente da come il potere di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari risulta tipizzato dal d.l. n. 174/2012, per come poi e' stato integrato dalle linee guida, la Corte dei conti, Sezione di controllo, con la gravata delibera (e con quelle richiamate per relationem a supporto dell'onere motivazionale), ha preteso di esercitare un controllo autonomo di legittimita' e di merito sulle singole spese risultanti dai rendiconti medesimi, gia' vagliate dal Presidente del gruppo ai sensi dell'art. 2 del citato d.p.c.m.. E cio', nonostante avesse piena contezza che "il sindacato della Corte dei conti assume ... come parametro la conformita' del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse, nei limiti del mandato istituzionale, all'autonomia politica dei gruppi (Corte Cost. sent. n. 39/2014)" (p. 7 delibera n. 227/2015 e p. 7 delibera n. 269/2014). Avendo la Sezione di controllo esercitando un potere privo di base normativa (oltre che, come si spieghera' nel prosieguo, con modalita' in concreto del tutto diverse ed esorbitati rispetto a quelle consentite ex lege), ha violato l'autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione Veneto (ed in particolare al Consiglio regionale e ai suoi gruppi) e delle prerogative proprie della funzione istituzionale del Consiglio. In particolare, la Sezione Regionale di controllo, per ritenere regolare le spese del gruppo misto, ha, in limine, indicato (e conseguentemente applicato) una serie di criteri di giudizio affermando di averli "ricavati dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012 e/o dalle fonti regionali sopra richiamate (i.e. la l.r. n. 56/1984, la l.r. n. 47/2012, l'art. 52 della l.r. n. 53/2012)" (v. p. 24 delibera n. 269/2014 e p. 19 delibera n. 227/2015): non si e' dunque limitata ad applicare i criteri di legge o a verificare gli adempimenti documentali prescritti, ma ha individuato e preteso criteri e documenti ulteriori a seguito di una personale operazione creativa di asserita deduzione dalla legge (nazionale o regionale), da quest'ultima, in realta', in alcun modo esplicitati o richiesti; ha preteso di spingere il controllo al di la' della mera constatazione della corrispondenza del rendiconto (inteso come documento approvato dal gruppo) al modello astratto approvato in sede di Conferenza permanente e adottato con le linee-guida, rivendicando la competenza ad operare verifiche di tipo sostanziale. A tale riguardo, la Sezione di controllo dichiara espressamente l'insoddisfazione rispetto al modello di rendiconto elaborato in sede di Conferenza Stato Regioni e poi trasfuso nel d.p.c.m. del 2012, arrivando ad affermare, da un lato, che "la corretta rilevazione dei fatti di gestione, cui, per espresse volonta' del legislatore, sono finalizzate le prescrizioni poste dalle richiamate linee guida, non puo' che avvenire attraverso la, pure prevista, regolare - nel senso di sistematica ed ordinata - tenuta della contabilita' in corso di esercizio, non potendo ipotizzarsi che, a tal fine, sia sufficiente l'osservanza dello schema di rendiconto e la raccolta e conservazione della documentazione attestante le spese sostenute" (p. 22 delibera n. 269/2014); dall'altro, che "la Sezione nell'esprimersi sui rendiconti pervenuti deve necessariamente conoscere anche, nei termini e per le finalita' gia' ampiamente rappresentate, della correttezza o meno dei fatti di gestione rispetto ai rappresentati precisi parametri normativi, oltre che tecnici e contabili, laddove il rendiconto, inteso come documento conforme al modello approvato, si limiti a dare di detti fatti una rappresentazione meramente sintetica dei soli risultati espressi in termini finanziari" (cfr. p. 18 delibera n. 227/2015 e p. 18 delibera n. 269/2014). Similmente, anche con riguardo alla documentazione richiesta, la Sezione di controllo, non si e' attenuta ai confini posti dagli artt. 2 e 3 delle linee guida, ma ha introdotto inediti adempimenti documentali, dopo aver sottolineato "preliminarmente, che in linea generale la documentazione a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, deve essere idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalita' della spesa medesima poiche', il difetto di tali minime indicazioni rende, di fatto, a monte impossibile qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attivita' del gruppo, stante che la documentazione di spesa priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello normativamente previsto" (cfr. doc. pp. 18-19 delibera n. 269/2014). E cosi', stando alle delibere nn. 269/2014 e 227/2015, alle quali la delibera qui gravata "integralmente" rinvia (v. p. 5 doc. 1): le spese sostenute per collaborazioni professionali sono state ritenute regolari in quanto "ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni": un contratto in forma scritta, esistenza di un progetto descritto o indicato nel contratto e individuato nel suo contenuto caratterizzante, che il contenuto del progetto sia riferito esclusivamente alle attivita' istituzionali del gruppo consiliare, estraneita' delle prestazioni del collaboratore rispetto all'attivita' svolta dal personale delle unita' di supporto delle segreterie messo a disposizione dal Consiglio regionale ed il cui costo e' a carico del bilancio del Consiglio medesimo, professionalita' e/o specificita' della prestazione del collaboratore in relazione al contenuto del progetto ed al risultato atteso, definizione di un risultato atteso quale esito del progetto, necessaria rendicontazione e/o verificabilita' dello svolgimento e del risultato della collaborazione (cfr. pp. 20-21 delibera n. 227/2015 e pp. 25-26 delibera n. 269/2014); le spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazione o periodici o di altre spese di comunicazione anche web "sono state ritenute regolari solo laddove la documentazione a supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio, ha comprovato l'inerenza della spesa alla specifica attivita' istituzionale del gruppo. In relazione poi alle spese sostenute per progettazione, manutenzione, gestione etc di siti web, le stesse sono state ritenute regolari esclusivamente se sostenute successivamente all'acquisto della titolarita' (o possesso) del dominio, nella ricorrenza anche del presupposto dell'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo consiliare" (p. 22 delibera n. 227/2015 e p. 27 delibera n. 269/2014); le spese per consulenze, studi ed incarichi "sono state ritenute regolari laddove e' stata prodotta tutta la documentazione necessaria e contenente, quanto meno, gli elementi minimi essenziali (atto/contratto di conferimento dell'incarico contenente oggetto della prestazione richiesta, compenso, prova dello svolgimento dell'incarico, prescritta documentazione fiscale, dimostrazione del prodotto realizzato, dimostrazione dell'inerenza della spesa). Non sono invece state ritenute regolarmente rendicontate le spese, sostenute da tutti i gruppi, per incarichi defensionali per l'instaurazione dei giudizi innanzi al TAR Veneto, non essendo detta voce di spesa ricompressa tra gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai gruppi consiliari ne' tra le finalita' istituzionali, tipizzate (dal d.p.c.m.)" (cfr. pp. 22-23 delibera n. 227/2015 e p. 28 delibera n. 269/2014); quanto alle spese per attivita' promozionali e di rappresentanza, per i convegni e per le attivita' di aggiornamento, "sono state ritenute tendenzialmente inerenti all'attivita' istituzionale quelle per la stampa e per l'informazione, mentre le spese per convegni e manifestazioni sono state ritenute regolari solo qualora contenenti la documentazione analitica (sic!) del convegno/manifestazione che ha originato la spesa, da cui e' stato possibile accertare il nesso con le attivita' istituzionali. Nelle ipotesi, poi, di partecipazione del gruppo a specifiche spese sostenute per studi e pubblicazioni, nonche' per convegni, manifestazioni o altre tipologie di eventi organizzati unitamente a soggetti diversi o anche a loro beneficio, quali partiti politici o altre organizzazioni, la spesa rendicontata dal gruppo e' stata ritenuta ammissibile laddove e' stato dimostrato che si trattava di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta anche con l'apporto economico di detti differenti soggetti" (cfr. p. 23-24 delibera n. 227/2015 e p. 29 delibera n. 269/2014); con riguardo alle spese per l'acquisto di libri, riviste, pubblicazioni giornali e riveste, "la regolarita' della spesa e' stata valutata in relazione alla completezza della documentazione allegata (specificazione delle pubblicazioni acquistate e relativo numero di copie; in caso di acquisto di libri: indicazione del titolo e dell'autore e, in caso di acquisti plurimi del medesimo volume, documentazione atta a collegare la richiesta di rimborso ad un numero di copie congruo con l'attivita' istituzionale)" (cfr. p. 24 delibera n. 227/2015 e p. 30 delibera n. 269/2014); le spese postali e telegrafiche, cancellerie e stampanti, duplicazioni e stampa "sono state ritenute regolarmente rendicontate solo laddove la spesa rimborsata ha trovato una giustificazione, documentata (sic!), fermo il principio dell'inerenza" (cfr. p. 24 delibera n. 227/2015 e p. 32 delibera n. 269/2014); quanto alle spese logistiche per affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari, "sono state ritenute regolarmente rendicontate allorquando e' stata fornita la documentazione comprovante l'inerenza all'attivita' istituzionale del gruppo" (pp. 24-25 delibera n. 227/2015 e p. 33 delibera n. 269/2014). E' di tutta evidenza come la richiesta di tali puntuali giustificazioni e specificazioni dell'oggetto, dell'occasione e dell'inerenza delle spese sostenute nell'ambito dell'attivita' istituzionale, delle quali non v'e' traccia nella legge ne' nelle linee guida, contrasti palesemente con la natura meramente "documentale" del controllo e con la "necessaria separazione tra funzione di controllo ed attivita' amministrativa degli enti sottoposti al controllo stesso" riconosciuta da codesta Corte (v. sent. n. 39/2014) a baluardo del limite per il quale "il sindacato della Corte dei conti (...) non puo' addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale". Tutto cio', peraltro, e' stato gia' affermato (sul piano della legittimita' amministrativa degli atti) anche dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in particolare composizione (cfr. sent. n. 29/2015) conformemente, appunto, alle indicazioni puntualizzate da codesta Corte (e dei fondamentali principi della divisione dei poteri e di leale collaborazione) e alla luce della natura e della funzione del gruppo consiliare. Puntualmente si e' affermato che "un gruppo assembleare di un Consiglio Regionale, contrariamente a quanto avviene per i gruppi parlamentari, ha un rapporto piu' stretto con il territorio e l'attivita' politica e' contraddistinta da una dialettica costante con gli elettori. I consiglieri regionali hanno il compito istituzionale di individuare le esigenze, i bisogni, le aspettative della popolazione regionale, o di specifiche zone geografiche della regione, al fine di tradurle in iniziative legislative secondo il riparto di competenze stabilito dalla Costituzione. L'attivita' di studio e ricerca, nonche' quella convegnistica e, per cosi' dire, di promozione ha, tra le altre, anche la funzione di intercettare e segnalare le emergenze locali collegate a situazioni di criticita' socio - economiche, per poi porre allo studio le azioni idonee a ripararle, nonche' la funzione di individuare le priorita' da affrontare e, conseguentemente, di reperire le risorse per il conseguimento degli obiettivi definiti. Cio' spiega anche la previsione di spese di rappresentanza per dare ospitalita' a personalita' o autorita' chiamate a discutere temi d'interesse per gli abitanti della Regione, quali, ad esempio, lo sviluppo del turismo, ovvero la ripresa dell'economia nelle zone colpite dal terremoto. Per le considerazioni che precedono e' indiscutibile che tutto il coacervo delle attivita' di approfondimento delle problematiche locali sia inerente, anzi, per meglio dire, connaturata alla vita operativa di un gruppo consiliare. Percio', a prescindere dall'esplicita indicazione recata dalle linee guida risultano de tutto compatibili con l'attivita' di un gruppo le spese per l'acquisto di quotidiani, rassegne stampa e libri, nonche' per attivita' di consulenza e di ricerca. Allo stesso modo, non puo' non riconoscersi che tutte le spese funzionali all'attivita' di un gruppo, quali le spese di ristorazione, di soggiorno e i contratti di collaborazione con esperti di problematiche regionali, ovvero per ricoprire l'incarico di addetto stampa siano inerenti ai fini istituzionali di un gruppo assembleare" (v. Corte conti, sezioni riunite, sent. n. 29/2015). Nella medesima sede si e' anche chiarito che il controllo sull'inerenza della spesa non puo' travalicare in controllo sul merito della spesa: per rispetto dell'autonomia costituzionale dei gruppi consiliari, tale compito e' stato riservato al Presidente di ciascun gruppo ("ai sensi dell'art. 2 delle linee guida e' il Presidente che autorizza le spese del gruppo assembleare e ne e' responsabile. E' sempre il Presidente che attesta la veridicita' e la correttezza delle spese"), ragion per cui il controllo esterno assegnato alla Corte dei conti deve risolversi in un controllo sulla conformita' (non delle spese ma) del rendiconto al modello deliberato in sede di Conferenza permanente e cio' alla luce della sola documentazione contabile specificata nel successivo art. 3. Si e' altresi' precisato che il controllo sull'inerenza, per non impingere nel merito, deve scrupolosamente attenersi al "limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali" (v. sent. n. 29/2015), potendosi sindacare la spesa solo "laddove essa risulti incongrua, illogica e irrazionale in ragioni dei mezzi predisposti rispetto ai fini che s'intende perseguire. In altri termini, allorche' la scelta, raffrontata con parametri obiettivi, valutati ex ante e rilevabili anche dalla comune esperienza, sia una scelta abnorme" (ibidem). Di talche' il controllo sull'inerenza della spesa deve risolversi, al piu', nel controllo sulla non manifesta irragionevolezza della spesa, sulla sua non abnormita'. Superare tale confine significa, irrimediabilmente, ledere la sfera di autonomia costituzionalmente riservata agli organi consiliari. In breve, in tema di spese per il personale o di quelle relative a consulenze ed incarichi o di quelle sostenute per attivita' promozionali o per convegni, la Sezione di controllo, riscontrata la piena coerenza tra le spese a tale titolo sostenute e la relativa documentazione giustificativa, avrebbe dovuto ritenere terminata la sua verifica. Ha, invece, preteso, in modo del tutto abnorme, di valutare la professionalita' del collaboratore, la specificita' della prestazione in relazione al contenuto del progetto, i risultati della collaborazione o l'attribuzione degli incarichi sotto il profilo della rispondenza delle attivita' dei consulenti all'obiettivo dei gruppi richiedenti o la sussistenza di un nesso tra il convegno e le attivita' istituzionali del gruppo che lo ha promosso. Da qui, la lamentata incostituzionalita' del controllo compiuto dalla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto perche' esercitato: a) in palese difetto di attribuzione; b) con indebita sovrapposizione rispetto ai controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento di contabilita'; c) interferendo con le competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. Cio', lo si ribadisce, indipendentemente dall'esito (favorevole o sfavorevole) del controllo che ne e' derivato. 2.2. Ingerenza del controllo in concreto esercitato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto sul rendiconto del gruppo misto relativo al periodo 01/01/2015 - 13/03/2015 in pregiudizio all'autonomia (politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa) costituzionalmente garantita al Consiglio e ai suoi gruppi consiliari. Non solo la legge non attribuiva (e non attribuisce), in generale, alla Sezione di controllo alcun potere ne' di integrare i criteri di verifica contabile ne' di sindacare il merito delle spese sostenute o di contestare la veridicita' e la correttezza attestate dal Presidente di ciascun gruppo; non solo essa non puo' esigere documentazione contabile ulteriore o diversa da quella prescritta dalle linee guida (cfr. art. 3 d.p.c.m. 21 dicembre 2012); ma l'illegittimita' (sul piano costituzionale) dell'accertamento compiuto dalla medesima Sezione risulta anche dalle concrete modalita' in cui esso e' stato eseguito, specie con riguardo all'applicazione del principio dell'inerenza, esplicitato sulla base di indicatori stabiliti a posteriori e in via unilaterale. In questo senso, la Regione si duole del fatto che, anche ad ammetterne per inconcesso la copertura normativa, il sindacato che la Sezione regionale di controllo ha esercitato, per le modalita' che concretamente ha assunto, ha finito con l'ingerirsi indebitamente nello spazio costituzionalmente riservato all'autonomia politica, legislativa, amministrativa, contabile e di spesa della Regione e dei suoi organi: il controllo di regolarita' del rendiconto si e' tradotto, nei fatti, in un sindacato pieno sulla ammissibilita' delle spese. Il presente motivo di ricorso poggia sull'assunto, acquisito sin dagli anni Settanta, che "la figura dei conflitti di attribuzione, sia tra lo Stato e le Regioni sia tra i poteri dello Stato, non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per se', ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto" (cfr. la sentenza n. 110 del 1970)". La fondatezza della doglianza e' resa palese dalla semplice lettura delle contestazioni che la Sezione ha sollevato sul rendiconto predisposto dal gruppo misto. Due sono, in particolare, i profili di pretesa irregolarita'. Sotto un primo aspetto, la Sezione di controllo rileva la mancata restituzione delle somme (in tesi avversata) non regolarmente rendicontate afferenti agli esercizi 2013 e 2014. Sostiene - quanto al 2013 - che "all'esigibilita' ed effettivita' di siffatto obbligo non osta l'intervenuta impugnazione dinanzi al TAR Veneto, da parte dei Gruppi consiliari, compreso il gruppo misto" della deliberazione n. 269/2014/FRG, con contestuale istanza cautelare di sospensione da parte di tutti i ricorrenti", ritenendo che l'ordinanza cautelare di accoglimento emesse in quella sede si limiti a sospendere l'efficacia della deliberazione con cui l'Ufficio di Presidenza ha dato incarico al Dirigente Capo del servizio affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro, senza estendersi alla delibera della Sezione di controllo; "deliberazione che, non essendo stata oggetto di alcun pronunciamento da parte del Tar, deve ritenersi a tutt'oggi, pienamente efficace, anche sotto il profilo della perduranza dell'obbligo restitutorio" (v. pp. 6-10 delibera n. 312/2015). Analoga considerazione viene fatta dalla Sezione con riguardo al 2014, sull'assunto che la deliberazione n. 227/2015/FRG, "pure oggetto di impugnazione, anche se dinanzi alle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti, del pari non sospesa ... (deve considerarsi) dunque, pienamente efficace" (p. 10 delibera n. 312/2015). Conclude la Sezione che, in forza di tale (pretesa) efficacia delle deliberazioni, il gruppo misto avrebbe dovuto "dare evidenza dell'obbligo restitutorio", relativamente ai rendiconti 2013/2014, nel rendiconto gennaio - marzo 2015, ancorche' riconosca che "dall'esame dei rendiconti dei gruppi consiliari, cosi' come quello del gruppo Misto, emergono risultati finali di cassa (esercizio 2014) che appaiono capienti ai fini dell'obbligo restitutorio di cui si e' detto" (p. 11 delibera n. 312/2015). Sotto un secondo profilo (quello "delle singole spese rendicontate" dal gruppo misto: cfr. p. 11 delibera n. 312/2015), poi, la Sezione contesta "spese per il personale" (voci U1 e U2 allegato B d.p.c.m. 21 dicembre 2012) e "spese di comunicazione, anche web" (voce U5) per una somma complessiva di euro 3.221,45. 2.2.1 Le contestazioni in merito all'asserito mancato adempimento restitutorio relativamente alle annualita' 2013 e 2014. In primo luogo, si osserva che le contestazioni mosse dalla Sezione regionale di controllo in merito al mancato adempimento dell'obbligo restitutorio relativamente alle annualita' 2013 e 2014 da parte del gruppo misto (cfr. da pag. 6 a pag. 11 del provvedimento impugnato) violano il giudicato, seppure cautelare, del giudice amministrativo, cosi' compromettendo ed interferendo con l'autonomia costituzionale e statutaria del gruppo. Invero, con specifico riferimento all'anno 2013, si deve ricordare che il gruppo misto, unitamente a tutti gli altri gruppi del Consiglio regionale del Veneto, aveva impugnato dinanzi al TAR Veneto (non essendovi, al tempo, alcuna norma che attribuiva le controversie in questione ad una specifica autorita' giurisdizionale) la delibera 269/2014/FRG, formulando contestuale istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. In quella sede tutti i gruppi consiliari, al fine di avvalorare ulteriormente il profilo del danno ai fini cautelari (gia' esistente in re ipsa, considerate le conseguenze restitutorie ex art. 7, comma XI, del D.L. 174/2012), avevano rilevato che l'Ufficio di Presidenza aveva gia' deliberato di incaricare il dirigente capo del Servizio di affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro ex art. 4, II comma, L.R. 28/2013, disponendo tuttavia di "attendere l'esito delle decisioni che saranno assunte dai competenti organi giurisdizionali in merito alle richieste di sospensiva proposte, prima di procedere al recupero delle somme asseritamente irregolarmente rendicontate". Il TAR ha accolto la richiesta cautelare (anche del gruppo misto), riconoscendo che "sussistono i presupposti per la sospensione, in accoglimento della domanda di misure cautelari, dei provvedimenti -conseguenti alla dichiarazione di non regolarita' dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - emanati dalla Regione preordinati alla predisposizione del piano di rientro ex art. 4, II comma, della L.R. 28/2013" (v. doc. 7). Ora, non vi e' alcun dubbio che tale pronuncia del TAR Veneto ha fatto venir meno, fino alla decisione di merito, qualsiasi obbligo restitutorio da parte dei gruppi consiliari (e del gruppo misto, in particolare), avendo per l'appunto espressamente sospeso i "provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di non regolarita' dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti" (v. doc. 7). E non e' dubbio, al di la' di ogni causidica argomentazione, che da tale pronuncia consegue la sospensione degli effetti non solo della deliberazione (n. 34 del 20 maggio u.s.) con cui l'Ufficio di Presidenza aveva decretato di incaricare il dirigente capo del Servizio di affari generali di predisporre una proposta di piano di rientro, ma anche dello stesso presupposto di tale deliberazione, vale a dire l'obbligo restitutorio "conseguente" alla delibera 269/2014/FRG della Sezione regionale di controllo. La conclusione e', ove ve ne fosse bisogno, avvalorata anche dalla lettura sistematica dell'ordinanza de qua, la quale pronuncia "vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato" (i.e. la delibera n. 269/2014, appunto), non ritenendo il collegio che "il ricorso sia privo di elementi di fondatezza", considerato "che appare evidente il danno grave ed irreparabile" (v. doc. 7) e "in accoglimento della domanda di misure cautelari": tutto cio' in relazione al ben noto principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (ex art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtu' del rinvio esterno operato dall'art. 39 c.p.a.). Del resto, non e' proprio dato di comprendere quale effetto utile avrebbe avuto l'ordinanza cautelare del TAR se non avesse avuto quello specifico (richiesto) di sospendere l'obbligo di restituzione. Se dunque nessun obbligo restitutorio vi era in capo ai gruppi consiliari relativamente all'annualita' 2013, nessuna contestazione eiusdem generis poteva essere mossa al gruppo misto. Analoghe considerazioni devono essere fatte con riguardo all'annualita' 2014, giacche' tutti i gruppi consiliari, ivi compreso il gruppo misto, avevano impugnato avanti le sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, la delibera n. 227/2015/FRG. A tale proposito bastera' semplicemente ricordare che dall'impugnazione deriva un effetto sospensivo ex lege dell'atto gravato: infatti, l'art. 243 quater, V comma, d.lgs. n. 267/2000 prevede che "fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese". E' chiaro dunque che se sono sospese le procedure esecutive di recupero sospeso anche qualsiasi obbligo di carattere restitutorio. Da cio' consegue, concludendo, che nessuna contestazione poteva (e puo') essere mossa al gruppo misto in ordine alla mancata restituzione delle somme asseritamente irregolari, poiche', diversamente da quanto opinato, le iniziative giudiziarie promosse contro le delibere di controllo hanno avuto l'effetto, o per pronuncia cautelare del giudice o per previsione normativa operante automaticamente, di sospendere l'obbligo restitutorio ad esse conseguente. 2.2.2 Le contestazioni in merito alle spese per il personale (voci U1 e U2) e alle spese di comunicazione (voce U5). Anche la contestazione relativa alle spese per la collaborazione intercorsa con la sig.ra Elena Scantamburlo dimostra come la Sezione di Controllo abbia, in concreto, travalicato i poteri di verifica che la legge, in astratto, le conferisce. Da' atto la stessa Sezione di controllo di come l'art. 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, consenta ai gruppi consiliari di attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto ed occasionali. Ebbene, il rapporto instaurato con la sig.ra Elena Scantamburlo era certamente una collaborazione coordinata e continuativa (tanto che in relazione alle prestazioni stesse il gruppo ha regolarmente versato gli oneri contributivi), ma a prestazione "occasionale". Come previsto dall'art. 61, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, si intendono per occasionali "i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ... salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro": diversamente trovano applicazione le disposizioni sulla necessita' del progetto di cui al primo comma del medesimo art. 61. Pur avendo avuto il contratto di collaborazione della sig.ra Scantamburlo una durata complessiva decorrente dal 1° dicembre 2014 al 13 marzo 2015 (data di cessazione del gruppo misto), la medesima, per tutta la durata del rapporto, ha prestato la sua attivita' per soli due giorni la settimana e precisamente nei giorni di lunedi' e martedi' di ogni settimana, con esclusione del periodo dal 20 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015: come dimostrato in atti, infatti, la sig.ra Scantamburlo e' un'insegnante di lettere nella scuola media statale, che, proprio per questa ragione, non avrebbe potuto, neppure volendolo, prestare la sua collaborazione per piu' di due giorni la settimana. In conclusione, dunque, lungi dal limitare il controllo agli aspetti contabili e documentali, la Sezione di controllo: ha preteso di valutare gli incarichi assegnati anche sotto il profilo dei contenuti del contratto, della necessita' e del contenuto del progetto, della necessaria indicazione del risultato atteso e della verifica dell'attivita' svolta dal collaboratore, esigendo, ai fini della regolarita' della rendicontazione, la presenza congiunta di tutti i predetti elementi; ha interpretato il quadro fattuale e normativo di riferimento senza alcuna cognizione di causa, fino a rilevare la carenza "di uno specifico progetto" che, nel caso di specie, per legge, non era affatto prescritto. Da qui la perfetta regolarita' delle spese per la collaborazione de qua e delle conseguenti ritenute fiscali (voci U1 e U2 del rendiconto). Quanto alle "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web", la Sezione rileva che "l'acquisto del servizio di abbonamento per l'invio di newsletter del cons. Diego Bottacin (presidente p.t. del gruppo misto) il cui nominativo e' associato al simbolo 'Verso Nord - Un'Italia piu' vicina all'Europa' (e') senza alcun riferimento all'attivita' istituzionale del gruppo", mentre tali spese "possono essere ritenute regolari solo laddove la documentazione a supporto, anche a seguito di adempimento istruttorio, ne comprovi l'inerenza alla specifica attivita' istituzionale del gruppo" (p. 3 Allegato 1 alla delibera n. 312/2015). In senso opposto, va evidenziato, da un lato, che le spese per la comunicazione del gruppo consiliare misto devono tener conto della particolare composizione eterogenea del gruppo medesimo, il quale accoglie soggetti di diversa appartenenza politica; dall'altro lato, che il regolamento del Consiglio regionale sancisce la piena autonomia in tal senso del singolo consigliere. In particolare, l'articolo 24 del regolamento prevede che "ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione tra maggioranza e minoranza, i consiglieri iscritti al gruppo misto dichiarano al Presidente del Consiglio la propria appartenenza alla maggioranza o alle minoranze. I consiglieri appartenenti al gruppo misto possono chiedere all'Ufficio di presidenza del Consiglio di formare componenti politiche in seno al gruppo, senza che cio' comporti oneri organizzativi e finanziari aggiuntivi. Ai consiglieri per ciascuna componente politica del gruppo misto e' riconosciuta la facolta' di intervenire a titolo individuale, per non piu' di cinque minuti, nei dibattiti consiliari, nei casi in cui le disposizioni del presente Regolamento prevedano l'intervento del solo presidente di gruppo o di un solo consigliere per gruppo". Alla luce di tale disciplina e della natura del gruppo misto, e' evidente l'inerenza della newsletter inopinatamente contestata con l'attivita' istituzionale del gruppo medesimo, essendo associata ad un simbolo ("verso Nord, un'Italia piu' vicina all'Europa"), sicuramente riferibile alla pluralita' delle "anime politiche" presenti nel gruppo stesso (come emerge chiaramente dalla documentazione prodotta sub doc. 8). D'altra parte, e' chiaro che il criterio di inerenza, come inteso e applicato in concreto dalla Sezione di controllo, tramuta il controllo documentale esterno in una sorta di autorizzazione successiva, spostando la titolarita' della decisione di spesa dall'organo politico all'organo di controllo in spregio alle prerogative costituzionali degli organi del consiglio regionale. Per tutte le suesposte ragioni, la condotta della Sezione di controllo interferisce indebitamente con le funzioni e le prerogative che la Costituzione, lo statuto regionale e la legge (nazionale e regionale) assegnano al Consiglio e ai suoi organi (e, fra essi, al gruppo misto). Anche per tali motivi si insta per l'accoglimento del ricorso.