TRIBUNALE DI FIRENZE 
                       Seconda Sezione Penale 
 
    Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Il Giudice, Dott.ssa Daniela Rondoni, 
    Vista la legge 28 aprile 2014 n. 67 art. 3 e 4 che ha  introdotto
la sospensione del procedimento con messa alla prova; 
    rilevato  che  questo   Giudice,   nell'ambito   di   fattispecie
sottoposta al proprio esame e relativa alla  violazione  degli  artt.
186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis Codice della Strada, ha ritenuto
di non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova dell'imputato Modena Fabrizio, ritenendo "che in  base  ai
criteri di cui all'art. 133 c.p. concernenti la gravita'  del  reato,
la natura dei precedenti penali dell'imputato non appare  concedibile
quanto richiesto, atteso che  il  Modena  e'  gravato  da  precedenti
specifici in materia di guida in stato di ebbrezza e  successivamente
ai fatti di cui alla  precedente  condanna  e'  tratto  nuovamente  a
giudizio sempre per reati concernenti l'uso di sostanze alcoliche"; 
    cio' deciso disponeva  procedersi  oltre,  trattenendo  la  causa
innanzi a se' e rinviando per la trattazione del processo all'udienza
del 19 maggio 2015; 
    rilevato che con memoria - fuori udienza - depositata in data  29
aprile  2015,  il  difensore  dell'imputato  rivolgeva   istanza   di
remissione alla Corte costituzionale, cosi' formulata «se l'art.  34,
comma 2, c.p.p. sia costituzionalmente  illegittimo  ai  sensi  degli
artt.  3,  24  e  111  Cost.,  nella  parte  in   cui   non   prevede
l'incompatibilita' a procedere al dibattimento  (ovvero  al  giudizio
abbreviato) per  il  giudice  che  abbia  respinto  la  richiesta  di
sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sulla
base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.»; 
    che all'udienza odierna il difensore integrava la propria istanza
nei  seguenti  termini  «valutarsi   altresi'   l'incostituzionalita'
dell'art. 34 c.p.p. comma 2 in relazione alla legge n. 67/2014  nella
parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  di   procedere   al
dibattimento o a  giudizio  abbreviato,  per  il  Giudice  che  abbia
precedentemente respinto la richiesta di messa alla prova sulla  base
dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p.»; 
    rilevato che il  pendente  giudizio  non  possa  essere  definito
indipendentemente dalla risoluzione della questione  di  legittimita'
costituzionale; 
    ritenuta  la  questione  posta  all'attenzione  del  sottoscritto
Giudice non manifestatamente infondata attesi i dubbi  interpretativi
sollevati in sede di applicazione della norma; 
    ritenuto che la questione, anche  alla  luce  della  recentissima
entrata in vigore della norma  e  delle  differenze  sostanziali  con
l'analogo  istituto  della   messa   alla   prova   nell'ambito   del
procedimento minorile (artt. 28 e 29 del D.P.R. 22 settembre 1988  n.
448), appare di interesse, se non altro nell'ambito  della  eventuale
futura valutazione delle questioni da altri  sollevate  in  relazione
all'art. 168-bis c.p., come introdotto dagli artt. 3  e  4  legge  n.
67/2014;