TRIBUNALE DI FIRENZE Seconda Sezione Penale Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Il Giudice, Dott.ssa Daniela Rondoni, Vista la legge 28 aprile 2014 n. 67 art. 3 e 4 che ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova; rilevato che questo Giudice, nell'ambito di fattispecie sottoposta al proprio esame e relativa alla violazione degli artt. 186 comma 2 lettera c) e comma 2-bis Codice della Strada, ha ritenuto di non accogliere l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato Modena Fabrizio, ritenendo "che in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. concernenti la gravita' del reato, la natura dei precedenti penali dell'imputato non appare concedibile quanto richiesto, atteso che il Modena e' gravato da precedenti specifici in materia di guida in stato di ebbrezza e successivamente ai fatti di cui alla precedente condanna e' tratto nuovamente a giudizio sempre per reati concernenti l'uso di sostanze alcoliche"; cio' deciso disponeva procedersi oltre, trattenendo la causa innanzi a se' e rinviando per la trattazione del processo all'udienza del 19 maggio 2015; rilevato che con memoria - fuori udienza - depositata in data 29 aprile 2015, il difensore dell'imputato rivolgeva istanza di remissione alla Corte costituzionale, cosi' formulata «se l'art. 34, comma 2, c.p.p. sia costituzionalmente illegittimo ai sensi degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a procedere al dibattimento (ovvero al giudizio abbreviato) per il giudice che abbia respinto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.»; che all'udienza odierna il difensore integrava la propria istanza nei seguenti termini «valutarsi altresi' l'incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p. comma 2 in relazione alla legge n. 67/2014 nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' di procedere al dibattimento o a giudizio abbreviato, per il Giudice che abbia precedentemente respinto la richiesta di messa alla prova sulla base dei parametri di cui all'art. 133 c.p.p.»; rilevato che il pendente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; ritenuta la questione posta all'attenzione del sottoscritto Giudice non manifestatamente infondata attesi i dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione della norma; ritenuto che la questione, anche alla luce della recentissima entrata in vigore della norma e delle differenze sostanziali con l'analogo istituto della messa alla prova nell'ambito del procedimento minorile (artt. 28 e 29 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), appare di interesse, se non altro nell'ambito della eventuale futura valutazione delle questioni da altri sollevate in relazione all'art. 168-bis c.p., come introdotto dagli artt. 3 e 4 legge n. 67/2014;