CORTE APPELLO FIRENZE 
 
    La Corte d'appello di Firenze, Sezione  I  civile,  composta  dai
magistrati: 
        dott. Pietro Mascagni - Presidente; 
        dott. Nicola Antonio Dinisi - Consigliere; 
        dott. Eugenia Di Falco - Consigliere Rel. 
    ha pronunziato la seguente ordinanza  nel  procedimento  iscritto
sub n.282-2014 promosso da Caltagirone Francesco Gaetano  (avv.ti  B.
Manzone, I. Pagni e G. Guizzi); 
    Contro Commissione Nazionale per le Societa' e la  Borsa  (avv.ti
S.Providenti, M. L. Ermetes e R. Vampa) e con intervento del P.G. 
    La Corte letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: 
        la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (d'ora in
avanti, anche solo Consob) con delibera n. 18856 in  data  09/04/2014
ha applicato a Caltagirone Francesco Gaetano,  (unitamente  ad  altri
esponenti della Banca Monte dei Paschi di Siena variamente sanzionati
- obbligata in solido la Banca Monte dei Paschi di Siena  s.p.a.)  la
sanzione pecuniaria amministrativa complessiva di € 105.000,00 per le
seguenti violazioni (ascrittegli quale componente del Componente  del
consiglio di amministrazione di  MPS  nel  periodo  dal  1.9.2010  al
2.11.2012): 
          irregolarita' relative alla  disciplina  dei  conflitti  di
interesse, ex art. 21, comma 1-bis lettera a) del TUF e artt. 23 e 25
del  Regolamento  Congiunto  durante  il  periodo  dal  1.9.2010   al
30.10.2012; 
          irregolarita' relative alla valutazione  della  adeguatezza
delle operazioni, ex art.  21,  comma  1  lett.  d)  TUF  e  art.  15
Regolamento Congiunto durante il periodo dal 1.9.2010 al 30.10.2012; 
          irregolarita'  relative  alle  modalita'  di  pricing   dei
prodotti emessi dal Gruppo, ex art. 21, comma 1, lettera a) e d)  TUF
e art. 15 15 Regolamento Congiunto durante il periodo dal 1.9.2010; 
    Avverso tale delibera Caltagirone Gaetano ha proposto opposizione
a questa Corte, ex art. 195 comma 4 del decreto legislativo n.  58/98
deducendo: 
        1)  violazione  del  diritto  di  difesa  e  del  diritto  di
difendersi provando  in  relazione  alla  asserita  tardivita'  della
notifica delle contestazioni rispetto all'epoca  dell'uscita  da  MPS
con conseguente limitato accesso alla documentazione ed  informazioni
utili per la difesa; 
        2) erronea individuazione e travisamento  di  presupposti  di
fatto su  cui  si  basa  l'accertamento  e  manifesta  illogicita'  e
contraddittorieta'  del  provvedimento  sanzionatorio  impugnato,  in
alcun  modo  supportato  da  una  valutazione  puntuale,  rigorosa  e
coerente,  avuto  riguardo  alle  responsabilita'  e  competenze  del
Consiglio nella struttura aziendale di MPS; 
        3) violazione dell'art. 3 legge n.  689/1981  in  materia  di
responsabilita' personale per dolo o colpa; 
        4) erronea contestazione di responsabilita' ad un consigliere
di amministrazione con incarichi non esecutivi, in  violazione  degli
artt. 2381 e 2392 c.c. e dell'art. 11 del regolamento congiunto; 
        5) illogicita' e contraddittorieta' quale  conseguenza  della
erronea valutazione dei parametri circa la misura delle  sanzioni  in
relazione  alla  gravita'  obiettiva   delle   violazioni   ed   alle
circostanze soggettive; 
    Consob si e' costituita in giudizio, ha resistito all'opposizione
e ne ha chiesto il rigetto; 
    La causa e' stata chiamata all'udienza camerale del 28.11.2014; 
    In limine Consob ha chiesto la trattazione in  udienza  pubblica,
l'opponente ha  proposto  eccezione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 195 TUF per violazione del diritto di difesa, la  Corte  ha
disposto la prosecuzione della trattazione in camera di consiglio  ed
all'esito ha riservato la decisione; 
    Cio' posto, ed in relazione alla  modalita'  di  trattazione  del
procedimento in camera di consiglio prevista dall'art.  195  comma  7
T.U.F. deve  rilevarsi  d'ufficio  la  questione  della  legittimita'
costituzionale  della  anzidetta  norma  processuale   in   relazione
all'art. 117, comma 1 Cost. che prescrive che la potesta' legislativa
e' esercitata nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e   dagli   obblighi   internazionali,   con   specifico
riferimento all'art. 6 § 1 della Convenzione EDU inerente il  diritto
alla pubblicita' del giudizio; 
    La problematica deve essere esaminata  partendo  dalla  premessa,
affermata dalla giurisprudenza EDU, che tutte le misure di  carattere
punitivo  afflittivo   (ivi   comprese   evidentemente   quelle   che
l'ordinamento interno qualifica come sanzioni amministrative)  devono
essere soggette alla medesima disciplina  della  sanzione  penale  in
senso stretto; 
    Nella sentenza n. 18640 del 4 marzo 2014, resa in un caso in  cui
si discuteva di sanzioni per illeciti ex  art.  187-ter  TUF,  si  e'
affermato che se non e' incompatibile con la Convenzione EDU affidare
la repressione di violazioni ad una autorita' amministrativa quale e'
la Consob perche' a prescindere da  carenze  di  contraddittorio  che
possano essersi verificate in alcune fasi del procedimento il diritto
di difesa viene assicurato dalla  possibilita'  di  ricorrere  ad  un
giudice dotato di giurisdizione piena quale  e'  la  corte  d'appello
(cio' in quanto:  1-  non  era  contrario  alla  Convenzione  che  le
sanzioni,  giusta  la  normativa   interna,   fossero   inflitte   da
un'autorita' amministrativa quale e' la Consob; 2-  occorreva  che  i
soggetti destinatari passivi dei provvedimenti sanzionatori potessero
impugnarli dinanzi ad un tribunale in grado di dare una decisione nel
rispetto dell' art. 6 della Convenzione; 3- cio' era  avvenuto  nella
fattispecie  in  quanto  gli  interessati  si  erano  avvalsi   della
possibilita' di impugnare le sanzioni  inflitte  dinanzi  alla  corte
d'appello di Torino), deve tuttavia escludersi la legittimita'  della
trattazione in camera di consiglio; 
    Secondo la Corte EDU, infatti, la violazione dell'anzidetto  art.
6 sussiste in relazione alle modalita' di svolgimento del giudizio di
opposizione dinanzi alla Corte di appello, «organo  dotato  di  piena
giurisdizione», in riferimento  alla  assenza  di  udienza  pubblica:
«...161. Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che, anche  se
il procedimento dinanzi alla Consob non ha soddisfatto le esigenze di
equita'  e  di  imparzialita'   oggettiva   dell'articolo   6   della
Convenzione, i ricorrenti hanno beneficiato del successivo  controllo
da parte di un organo  indipendente  e  imparziale  dotato  di  piena
giurisdizione, in questo caso la corte d'appello di Torino. Tuttavia,
quest'ultima non ha tenuto un'udienza pubblica, fatto che,  nel  caso
di specie, ha costituito una violazione dell'articolo  6  §  1  della
Convenzione.»); 
    Deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte  EDU  in  ordine
alla imprescindibilita'  della  udienza  pubblica  agli  effetti  del
rispetto dell'art. 6 § 1 della Convenzione non esprime  un  principio
assoluto valido per tutti i casi;  ad  es.  nella  sentenza  in  data
23/11/2006 nel caso Jussila contro Finlandia la Corte EDU  dopo  aver
ribadito che tenere un'udienza pubblica e' un principio  fondamentale
posto dall'art. 6 della  Convenzione  e  che  tale  principio  e'  di
particolare importanza nella materia penale, ha osservato  che  «....
l'obbligo di tenere un'udienza pubblica non e' assoluto. L'articolo 6
non esige necessariamente di tenere udienza in tutti i  procedimenti.
Cio' vale, in particolare, per i casi che non sollevano questione  di
credibilita'  o  che  non  scatenano  controversia  sui   fatti   che
necessitano di  una  udienza  e  per  i  quali  i  tribunali  possono
pronunciarsi in modo equo e ragionevole sulla base delle  conclusioni
presentate dalle parti e di altri  elementi.  Inoltre,  la  Corte  ha
riconosciuto che le  autorita'  nazionali  possono  tener  conto  dei
problemi di efficienza ed economicita', ritenendo, per  esempio,  che
l'organizzazione  sistematica  di  dibattiti  possa   costituire   un
ostacolo alla particolare diligenza richiesta in materia di sicurezza
sociale ed,  in  definitiva,  impedire  il  rispetto  di  un  termine
ragionevole ai sensi dell'  articolo  6  §  1....»;  ancora  in  tale
sentenza e' stato osservato che «.... in un procedimento di prima  ed
ultima istanza,  l'udienza  deve  essere  tenuta,  salvo  circostanze
eccezionali che giustifichino di farne a meno  .....  l'esistenza  di
tali circostanze dipende in gran parte dalla natura dei  problemi  di
cui i tribunali sono investiti, e non dalla frequenza dei casi in cui
si presentano...»; 
    Risulta dunque decisivo,  ai  fini  della  valutazione  circa  la
legittimita'  della  trattazione  camerale,  l'individuazione   della
natura  della  sanzione  inflitta  all'opponente   Caltagirone,   che
l'ordinamento   interno   qualifica   formalmente    come    sanzione
amministrativa, qualificazione che deve essere compiuta alla luce dei
criteri, da ritenersi vincolanti, forniti dalla Corte EDU; 
    Orbene, considerata  la  particolare  gravita'  afflittiva  della
sanzione pecuniaria prevista dall'art. 190 del d.lgs. n. 58/98 per le
violazioni dell'art. 21 dello stesso d.lgs. contestate  all'opponente
Caltagirone in un importo da € 2.500,00 ad € 250.000,00 (al  riguardo
occorre precisare che deve aversi  riguardo,  agli  effetti  che  qui
interessano, alla sanzione  edittale  e  non  a  quella  in  concreto
irrogata in quanto, ovviamente, l'individuazione della  natura  della
sanzione  prescinde  dalle  circostanze   che   ne   determinano   la
modulazione fra il minimo ed il massimo), non puo' dubitarsi  che  si
tratti di sanzione lato sensu penale;  convince  ulteriormente  della
anzidetta natura l'esclusione, disposta dall'art. 190 del  d.lgs.  n.
58/98 dell'applicabilita' dell'art. 16 legge n. 689/81 (pagamento  in
misura ridotta) e, soprattutto, il regime pubblicitario proprio delle
sanzioni Consob; al riguardo occorre ricordare che giusta l'art.  195
comma 3 del d.lgs. n. 58/98 «Il provvedimento di  applicazione  delle
sanzioni e'  pubblicato  per  estratto  nel  Bollettino  della  Banca
d'Italia o della Consob. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto  conto
della natura della violazione e degli  interessi  coinvolti,  possono
stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al  provvedimento,
ponendo le relative spese  a  carico  dell'autore  della  violazione,
ovvero escludere la pubblicita' del provvedimento, quando  la  stessa
possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un
danno sproporzionato alle parti»: la previsione di  pubblicita'  (nel
caso in esame e' stata confermata la pubblicita' normalmente prevista
per estratto  nel  Bollettino  della  Consob),  estensibile  a  forme
ulteriori   (quali   la   pubblicita'   su   quotidiani),   evidenzia
ulteriormente il carattere  afflittivo  della  sanzione,  in  ragione
delle ripercussioni negative sull'immagine del soggetto  colpito  dal
provvedimento sanzionatorio; 
    Le considerazioni che  precedono  evidenziano  una  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  195  comma  7  del  d.lgs.  n.
58/98, norma che potrebbe essere in contrasto con l'art. 117 Cost. in
quanto non conforme all'art. 6 della Convenzione; 
    La questione oltre ad essere  non  manifestamente  infondata,  e'
rilevante in questo giudizio in  quanto,  accertata  la  natura  lato
sensu  penale  della  sanzione  giusta  i   vincolanti   criteri   di
valutazione posti dalla Corte EDU,  dovendo  questa  Corte  d'appello
necessariamente seguire il rito camerale imposto dall'art. 195  comma
7  del  d.lgs.  n.  58/98  (senza  che  sia  possibile  una   diversa
interpretazione, salvo una inammissibile disapplicazione della norma,
e senza che sia  possibile  introdurre  il  correttivo  camerale  del
procedimento, e, dall'altro, non violi il  principio  generale  della
idoneita'  degli  atti  processuali  al   raggiungimento   del   loro
scopo...»; 
    La questione pero' non e' quella di stabilire se il rito camerale
assicuri sufficientemente la difesa  od  il  contraddittorio,  bensi'
quella di stabilire se un'opposizione avanti ad un giudice dotato  di
giurisdizione piena ma vincolato al  rito  camerale  possa  integrare
carenze del procedimento sanzionatorio Consob; una risposta  negativa
al quesito porrebbe il detto art. 195 comma 7 del d.lgs. in contrasto
con l'art. 6 § 1 della Convenzione e, quindi, con l'art.  117  Cost.;
il dubbio al riguardo  non  e'  manifestamente  infondato  stante  la
ricordata giurisprudenza della Corte  EDU  laddove  ha  segnalato  la
particolare importanza dell' udienza pubblica quando  si  discute  di
sanzioni  penali;  certo,  come  si  e'  detto,  il  principio  della
pubblicita' dell'udienza non e' stato espresso in termini assoluti, e
la necessita' o meno  di  una  pubblica  udienza  va  ricostruita  in
relazione alla natura della questione controversa, ma tale operazione
si risolve nel giudizio di conformita' all' artt. 117 comma  1  Cost.
della detta norma , conformita' sulla quale questa Corte non puo' non
esprimere un dubbio sulla base della giurisprudenza della  Corte  EDU
(analoga questione, per altro, risulta sollevata  recentemente  dalla
Corte d'appello di Genova; con ordinanza 10/12/2014 - 08/01/2015).