TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI Sezione unica civile Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2247/2013 promossa da: Baldelli Costruzioni SRL (codice fiscale 00414430553), con il patrocinio dell'avv. Donzelli Salvatore Francesco e dell'avv. Zuccaccia Giancarlo (ZCCGCR30C17G478Z) indirizzo telematico; elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23 - 05100 Terni, presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; Terni Casa Due ARL Coop.va edilizia (codice fiscale 00454150558), con il patrocinio dell'avv. Donzelli Salvatore Francesco e dell'avv. Zuccaccia Giancarlo (ZCCGCR30C17G478Z) indirizzo telematico; elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23 - 05100 Terni, presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; Cardeto Costruzioni SRL (codice fiscale 01218900551), con il patrocinio dell'avv. Donzelli Salvatore Francesco e dell'avv. Zuccaccia Giancarlo (ZCCGCR30C17G478Z) indirizzo telematico; elettivamente domiciliato in via E. Barbarasa n. 23 - 05100 Terni, presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco; Cosedil SPA (codice fiscale 00581290558), con il patrocinio dell'avv. Donzelli Salvatore Francesco e dell'avv. Zuccaccia Giancarlo (ZCCGCR30C17G478Z) indirizzo telematico; elettivamente domiciliato in via Barbarasa n. 23 - 05100 Terni, presso il difensore avv. Donzelli Salvatore Francesco. Opponente/i contro Struzzi Mauro Costruzioni SRL (codice fiscale 01424860557), con il patrocinio dell'avv. Befani Anna e dell'avv. Ruggeri Giovan Paolo (RGGGNP55D09M078Z) piazza Solferino n. 2 - 05100 Terni; elettivamente domiciliato in via Faustini n. 8 - 05100 Terni, presso il difensore avv. Befani Anna. Opposto/i il giudice dott. Barbara Di Giovannantonio, a scioglimento della riserva che precede; Ha pronunciato la seguente Ordinanza Rilevato che la Societa' Cooperativa Edilizia Terni Casa Due a r.l., la Costruzioni Baldelli s.r.l., la societa' Cardeto Costruzioni s.r.l., la societa' Cosedil s.p.a. e la C.E.P.I. s.r.l. in liquidazione, tramite i loro procuratori, hanno sollevato una eccezione di incostituzionalita' con riferimento all'art. 808-ter del codice di procedura civile, perche' ritenuto lesivo degli articoli 3, 24, 101 e 111 della Costituzione nella parte in cui limita la impugnabilita' del lodo arbitrale ai casi di gravame ivi previsti; Sentite le parti all'udienza del 10 novembre 2014; Lette le memorie autorizzate dal giudice e depositate dalle parti nel termine fissato; Rilevato che gli istanti hanno richiamato anche la sentenza di incostituzionalita' pronunciata dalla Corte costituzionale con riferimento alla impugnabilita' delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita'; Rilevato che gli istanti lamentano la violazione dell'art. 3 della Costituzione rappresentando che, limitando la impugnabilita' del lodo arbitrale, si determinerebbe un trattamento diverso di rapporti e situazioni sostanzialmente analoghi in quanto l'art. 1349 del codice civile, ammette il sindacato giurisdizionale sull'arbitraggio; Tenuto conto del fatto che gli istanti fanno leva sul principio dettato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 206 del 2004 ove si stabilisce che «e' incostituzionale ogni norma (e nel caso di specie si trattava appunto dell'art. 113 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentiva l'impugnativa della sentenza del giudice di pace emessa secondo criteri equitativi) che precluda il sindacato giurisdizionale di merito della controversia e che non consenta un gravame fondato sulla violazione del rispetto delle norme di diritto definite "principi informatori della materia" e che si ponga, sulla scorta dei predetti principi, come iniqua in quanto affidata al libero arbitrio del giudicante»; Rilevato che non emergono dubbi sulla natura irrituale del lodo pronunciato dall'arbitrato unico; Rilevato che con la novella del 2006 e' stato delineato il nuovo art. 808-ter che prevede la volonta' delle parti di scegliere la forma arbitrale irrituale; Osservato che il primo comma di tale articolo riconosce ai compromettenti il diritto di escludere che dal lodo derivino gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria (ex art. 824-bis), stabilendo piuttosto che la controversia venga definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale; Ritenuto che la forma dell'arbitrato irrituale e' stata oggi codificata, per cui, a seguito della predetta novella del 2006, i due tipi di arbitrato sono accomunati dall'esistenza di una controversia e dall'intento delle parti di affidarne la decisione ad un soggetto privato, al termine di un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti, mentre cio' che differenzia i due istituti e' l'efficacia della decisione posta a definizione del giudizio, che nell'irrituale ha natura di mera determinazione contrattuale, insuscettibile di exequatur, mentre nell'arbitrato rituale acquista un'efficacia analoga a quella della sentenza del giudice ordinario, sebbene pronunciata da un giudice privato; Rilevato che, come aveva gia' sottolineato la Consulta con la sentenza n. 376/2001, «il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statuali della giurisdizione, essendo potenzialmente fungibile con quello degli organi giurisdizionali» e che deve considerarsi il sistema arbitrato-giurisdizione, a certi fini, come un unico sistema di tutela dei diritti; Ritenuto che il lodo di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, presenta una sua disciplina e per il quale e' prevista una autonoma azione di impugnativa per i soli motivi indicati dalla norma; Rilevato infatti che il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente: 1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo; 5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio; Ritenuto che il lodo arbitrale irrituale e' un atto di volonta' ed ha, quindi, valore negoziale, sicche' esso sarebbe impugnabile anche per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volonta' negoziale, come l'errore di fatto, la violenza, il dolo e l'incapacita' delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso; Ritenuto, in particolare, che l'errore rilevante sarebbe quello attinente alla formazione della volonta' degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realta' per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa; Evidenziato altresi' che l'arbitrato irrituale si pone come un vero e proprio giudizio, tanto che e' necessaria, e non gia' opportuna, la motivazione della decisione arbitrale: ebbene, l'enunciazione delle ragioni sottese alla pronuncia del lodo-contratto deve reputarsi indispensabile, in quanto, se dal punto di vista sostanziale (anche in virtu' dell'art. 1374 del codice civile), consente alle parti di verificare la diligenza spiegata dal mandatario nell'esecuzione dell'incarico, sotto il profilo processuale, permette la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito nella composizione (definizione) della controversia; cosicche' l'assenza assoluta di motivazione del lodo irrituale dovrebbe essere in grado di inficiarne proprio la validita'; Ritenuto, invece, che tali casi di invalidita' e impugnabilita' del lodo non sono espressamente previsti all'art. 808-ter del codice di procedura civile; Rilevato che l'art. 808-ter, comma 2, del codice di procedura civile, esplicita espressamente e in modo tassativo i casi di invalidita' del lodo contrattuale, come detto; Ritenuto che i menzionati motivi di impugnativa, se ritenuti esaustivi e tassativi, si pongono in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 111 e 24 della Costituzione; Considerato che la pronuncia dell'arbitro irrituale e' il risultato di una fattispecie complessa costituita da un negozio-fonte (il mandato) e da una determinazione arbitrale, rappresentante l'adempimento del mandato ricevuto, di talche' appare ragionevole prevedere l'esperibilita' di impugnative che riguardino entrambi i menzionati elementi costitutivi; Ritenuto che la prevista limitazione all'impugnabilita' dei lodi irrituali determina una sottrazione di tutela processuale per le parti tale da imporre necessariamente un controllo sulla ragionevolezza della previsione normativa alla luce dei principi stabiliti dalla nostra Costituzione; Ritenuto, allora, per questi aspetti, che occorre sottopone il novellato art. 808-ter codice di procedura civile, ad un accurato esame da parte della Consulta e, nello specifico, che la Corte costituzionale si pronunci in merito alla violazione del disposto di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, agli articoli 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;