IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE 
                          (Sezione Seconda) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sui  ricorsi  numero  di
registro generale 796, 805, 834, 863, 954, 955, 956, 957 del 2015: 
        r.g. 796/2015 proposto da DHL  Express  (Italy)  S.r.l.,  DHL
Global Forwarding (Italy) S.p.a., DHL Supply  Chain  (Italy)  S.p.a.,
Giorgio Gori S.r.l., Eurodifarm S.r.l.,  in  persona  dei  rispettivi
legali rappresentanti  pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dagli
avv.ti  Antonio  Catricala',  G.  Cesare   Rizza   e   Marco   Zotta,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Silvia Verzaro
in Torino, Via Vittorio Amedeo II, 24; 
        r.g.  805/2015  proposto  da  United  Parcel  Service  Italia
S.r.l., UPS Healthcare Italia S.r.l. e UPS  SCS  (Italy)  S.r.l.,  in
persona   dei   rispettivi   legali   rappresentanti   pro   tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Francesca Sutti, Alessandro  Boso
Caretta, Ilaria Gobbato, Toti S. Musumeci e  Chiara  Carpignano,  con
domicilio eletto presso l'avv.to Toti  S.  Musumeci  in  Torino,  Via
Ettore de Sonnaz, 14; 
        r.g. 834/2015 proposto da CONFETRA - Confederazione  Generale
Italiana dei Trasporti e della  Logistica,  FEDESPEDI  -  Federazione
Nazionale  delle  Imprese  di  Spedizioni  Internazionali,  FEDIT   -
Federazione  Italiana  Trasportatori,  ASSOLOGISTICA  -  Associazione
Italiana Imprese di  Logistica,  Magazzini  Generali  e  Frigoriferi,
Terminal   Operators   Portuali,   Interportuali   ed   Aeroportuali,
TRASPORTOUNITO - FIAP, JAS - Jet Air Service S.p.a., Rhenus Logistics
S.p.a.,   ANITA   -   Associazione   Nazionale   Imprese    Trasporti
Automobilistici,  FERCAM   S.p.a.,   Associazione   Nazionale   delle
Cooperative  di  Servizi  -  LEGACOOP   SERVIZI,   CFT   -   Societa'
Cooperativa,  TRANSCOOP  -  Societa'  Cooperativa,  in  persona   dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e  difese
dagli avv.ti Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, con  domicilio
eletto presso l'avv.to Silvia Verzaro in Torino, Via Vittorio  Amedeo
II, 24; 
        r.g. 863/2015 proposto da Venezia Terminal Passeggeri S.p.a.,
La Spezia Container Terminal  S.p.a.,  Medcenter  Container  Terminal
S.p.a.,   Porto   Industriale   Cagliari   S.p.a.,   ASSITERMINAL   -
Associazione  Italiana  Terminalisti   Portuali,   in   persona   dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e  difese
dagli avv.ti Alessandro Dondero, Stefano Malinconico, Davide  Maresca
e Paolo Federico Videtta, con domicilio eletto presso l'avv.to  Paolo
Federico Videtta in Torino, Via Cernaia, 30; 
        r.g. 954/2015 proposto da Aviapartner  S.p.a.  e  Aviapartner
Handling S.p.a., in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentate e difese dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli,
con domicilio eletto presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino,  Corso
Re Umberto, 27; 
        r.g. 955/2015 proposto da GH Catania S.r.l., in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto  presso
l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; 
        r.g.  956/2015  proposto  da  Aviation  Services  S.p.a.,  in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con  domicilio  eletto
presso l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; 
        r.g. 957/2015 proposto da ALISUD - GESAC HANDLING - SERVISAIR
2 - Societa' consortile a responsabilita' limitata,  in  persona  del
legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli
avv.ti Edoardo Vinci e Alessandro Gigli, con domicilio eletto  presso
l'avv.to Bruno Sarzotti in Torino, Corso Re Umberto, 27; 
    contro 
        Autorita' di  Regolarzione  dei  Trasporti,  in  persona  del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentata   e   difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso  la  quale
e' domiciliato in corso Stati Uniti, 45; 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del
Presidente pro tempore; 
        Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  persona  del
Ministro pro tempore; 
        Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  in  persona
del Ministro pro tempore; 
    per l'annullamento 
    quanto al ricorso n. 796 del 2015: 
        della delibera 23 gennaio  2014,  n.  10,  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, recante Determinazione in prima attuazione
della aliquota del contributo dovuto  per  l'anno  2014  dai  gestori
delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalita' di riscossione
e comunicazione all'Autorita' dei dati relativi; 
        del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
febbraio 2014 di approvazione della delibera citata,  ai  fini  della
sua esecutivita',  non  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
        della  lettera  standard  datata  19  marzo  2014  (n.  prot.
U248/2014), oggetto: contributo per il  funzionamento  dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti, la  Lettera  standard  19  marzo  2014,
inviata alle Ricorrenti - oltre che ad altre  societa'  destinatarie,
di cui non sono noti numero e identita' - per posta raccomandata  dal
Segretario generale dell'Autorita' di regolazione  dei  trasporti,  e
ricevuta rispettivamente in data 21 marzo 2013 da  DHL  Supply  Chain
(Italy) S.p.A. e in data 24 marzo 2014 da DHL Express (Italy)  s.r.l.
e DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.; 
    nonche' 
        di ogni altro atto presupposto, consequenziale  e/o  comunque
connesso, in particolare, ove occorra: 
          (i)  della  determinazione  17  gennaio  2014,  n.  9,  del
Segretario generale  dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,
recante Definizione delle modalita' operative relative al  versamento
e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti per l'anno 2014, anch'essa notificata  alle
Ricorrenti in allegato alla Lettera standard 19 marzo 2014; 
          (ii) della determinazione del Segretario generale 10 aprile
2014, n. 24, avente ad oggetto  Ulteriori  istruzioni  relative  alle
modalita'  di  versamento  del  contributo   per   il   funzionamento
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per l'anno 2014; 
          (iii) della lettera datata 11 aprile 2014, n.  prot.  U324,
inviata per posta raccomandata dal Segretario generale dell'Autorita'
di regolazione dei trasporti alle  Ricorrenti,  oltre  che  ad  altre
societa' destinatarie, di cui non sono noti numero e identita'; 
        della delibera ART 27 novembre 2014, n. 78, recante Misura  e
modalita'  di  versamento  del  contributo  dovuto  all'Autorita'  di
regolazione dei trasporti per l'anno 2015;  la  Delibera,  pubblicata
sul sito dell'ART in data ignota e  comunicata  alle  Ricorrenti  con
lettera standard datata 17 aprile 2015 (n. prot. 2015/1735,  oggetto:
contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti la «Lettera standard); 
        del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
aprile  2015  di  approvazione  della  Delibera  ai  fini  della  sua
esecutivita', trasmesso all'ART in data 9 aprile  2015  e  pubblicato
sul sito dell'ART in data  ignota  (il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri); 
        della  determina  16  aprile  2015,  n.  24,  del  Segretario
generate dell'ART,  recante  Definizione  delle  modalita'  operative
relative  al  versamento  e  comunicazione  del  contributo  per   il
funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei trasporti per  l'anno
2015 (la Determina); 
        della Lettera standard, inviata alle Ricorrenti -  oltre  che
ad altre societa'  destinatarie,  di  cui  non  sono  noti  numero  e
identita' - per posta raccomandata; 
    nonche' 
        di ogni altro atto  presupposto  dai,  o  consequenziale  e/o
comunque connesso, ai precedenti; 
    quanto al ricorso n. 805 del 2015: 
        della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n.
10/2014 del 23 gennaio 2014 concernente la  determinazione  in  prima
attuazione dell'aliquota del contributo dovuto per  l'anno  2014  dai
gestori delle infrastrutture e dei  servizi  regolari,  modalita'  di
riscossione e comunicazione dei dati relativi, approvata con  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  febbraio  2014  qui
parimenti impugnato; 
        nonche',  per  quanto   occorrer   possa:   a)   delle   note
dell'Autorita' di Regolazione  dei  Trasporti  nn.  U  133/2013  e  U
67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014 -  non
note -; c) della nota del Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Capo di Gabinetto n. 1963 del 27 gennaio 2014 - non nota  -;  d)  del
parere espresso in merito dal Ministero dell'economia e della finanza
con nota del Capo di Gabinetto n. 3358 del 7 febbraio 2014 con cui si
rappresenta di non avere osservazioni da formulare - non noto  -;  e)
della  determinazione  del  Segretario  Generale  dell'Autorita'   di
Regolazione dei Trasporti n. 912014  avente  ad  oggetto  definizione
delle modalita' operative relative al versamento e comunicazione  del
contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di  Regolazione  dei
Trasporti per l'anno 2014; f)  della  determinazione  del  Segretario
Generale dell'Autorita'  di  Regolazione  dei  Trasporti  n.  24/2014
avente ad oggetto ulteriori istruzioni  relative  alle  modalita'  di
versamento del contributo  per  il  funzionamento  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2014; 
        della delibera dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n.
78/2014 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto misura e modalita'  di
versamento del contributo  dovuto  all'Autorita'  di  Regolazione  di
Trasporti per l'anno 2015, approvata con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 aprile 2015 (trasmesso il 9 aprile 2015  per
le vie brevi e acquisito al protocollo dell'Autorita'  il  10  aprile
2015 con n. 1510); 
        del citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 aprile 2015 che ha approvato la delibera 78/2014; 
        nonche',  per  quanto  occorrer  possa,  a)  delle  note  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Capo   di   Gabinetto
protocollo n. 647 del 14 gennaio 2015 e 4039 del 24 febbraio  2015  -
non  note  -  con  le  quali  sono  stati  chiesti  all'Autorita'  di
Regolazione dei  Trasporti  chiarimenti  in  merito  alla  menzionata
delibera n. 78/2014; b) delle note dell'Autorita' di Regolazione  dei
Trasporti protocollo 2015/263 del 28 gennaio 2015 e 2015/1053 del  16
marzo - non note - con cui l'Autorita' di Regolazione  dei  Trasporti
ha fornito chiarimenti in  merito  alle  osservazioni  formulate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla  menzionata
delibera n. 78/2014; c) della  nota  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Capo di Gabinetto protocollo 6776 del 30 marzo  2015  -
non  nota  -  con  la  quale  sono  stati  trasmessi  i  pareri   del
Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generate della  Stato;  d)
dei pareri - non noti - di cui  al  precedente  punto  c);  e)  della
determina del Segretario Generale dell'Autorita' di  Regolazione  dei
Trasporti n. 24/2015 avente ad oggetto  definizione  delle  modalita'
operative relative al versamento e comunicazione del  contributo  per
il funzionamento dell'Autorita'  di  Regolazione  dei  Trasporti  per
l'anno  2015;-  di  ogni   altro   atto   connesso,   presupposto   o
consequenziale, ancorche' non conosciuto; 
    quanto al ricorso n. 834 del 2015: 
        della nota dell'Autorita' di  Regolazione  dei  Trasporti  17
aprile 2015 recante il prot. n. 2015/1735 inviata  a  ciascuna  delle
imprese   ricorrenti   e   delle   altre   imprese   associate   alle
organizzazioni ricorrenti e  pervenuta  loro  nei  giorni  successivi
avente ad oggetto il contributo per il  funzionamento  dell'Autorita'
di Regolazione dei Trasporti con la quale si  comunicavano  gli  atti
sotto indicati e le istruzioni e informazioni relative al  versamento
del preteso contributo; 
        della  deliberazione  dell'Autorita'   di   Regolazione   dei
Trasporti n. 78  del  27  novembre  2014  concernente  la  misura  di
modalita' del  versamento  del  contributo  dovuto  all'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
aprile 2015 recante l'approvazione della predetta deliberazione n. 78
del 27 novembre 2014; 
        della determina dell'Autorita' di Regolazione  dei  Trasporti
16 aprile 2015 n. 24 avente ad oggetto  Definizione  delle  modalita'
operative relative al versamento e comunicazione del  contributo  per
il funzionamento dell'Autorita'  di  Regolazione  dei  Trasporti  per
l'anno 2015; 
        di ogni altro atto antecedente e  susseguente  ai  precedenti
atti collegato  e  connesso  tra  cui  occorrendo,  i  seguenti  atti
richiamati nei sopra  indicati  provvedimenti  ma  di  contenuto  non
conosciuto: le note del  Ministero  economia  e  finanze  -  Capo  di
Gabinetto prot. n. 647 del 14 gennaio 2015 e prot.  n.  4039  del  24
febbraio 2015; le note dell'ART prot. 2015/263 del 28 gennaio 2015  e
prot. 2015/1053 del 16 marzo  2015;  la  nota  Ministero  economia  e
finanze - Capo di Gabinetto prot. n. 6776  del  30  marzo  2015  e  i
citati pareri del Dipartimento del tesoro e della  Ragioneria,  tutti
citati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile
2015; 
    quanto al ricorso n. 863 del 2015: 
        del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
aprile 2015 con cui ai sensi dell'art. 37, comma 6,  lettera  b)  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  e'  stata  approvata  ai  fini
dell'esecutivita', la  deliberazione  n.  78  del  27  novembre  2014
dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti; 
        della  deliberazione  dell'Autorita'   di   Regolazione   dei
Trasporti (A.R.T.) n. 78/2014 del 27  novembre  2014  concernente  la
misura  e  le  modalita'  di   versamento   del   contributo   dovuto
all'Autorita' di regolazione dei  Trasporti  per  l'anno  2015,  come
integrata dalla determina del Segretario generale A.R.T. n. 24 del 16
aprile 2015, nella sua interezza e, comunque, laddove  assoggetta  al
contributo  di  funzionamento  per  l'anno  2015  anche  le   imprese
esercenti l'attivita' di terminalisti portuali; 
        di tutte le successive  comunicazioni  trasmesse  dall'A.R.T.
Ufficio Affari Generali, Amministrazione  e  Personale  alle  odierne
ricorrenti  aventi  ad  oggetto  Contributo  per   il   funzionamento
dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti del 17 aprile 2015  prot.
2015/1736 inviata a Venezia Terminal Passeggeri; del 17  aprile  2015
prot. 2015/1735 inviata a Medcenter Container Terminal; del 17 aprile
2015 prot. 2015/1735 inviata a La Spezia Container Terminal;  del  17
aprile 2015 prot. 2015/1735 inviata a Porto Industriale Cagliari  SPA
- CICT Cagliari International Container Terminal; 
        di  tutti  gli  atti  antecedenti,  successivi   a   comunque
connessi, ivi compresa la Determina del Segretario Generale n. 24 del
16 aprile 2015; 
    quanto al ricorso n. 954 del 2015: 
        del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
aprile 2015 di approvazione  della  Deliberazione  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014, concernente  la
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto  all'Autorita'
di regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; 
        della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione  delle  modalita'  operative  relative  al  versamento  e
comunicazione del contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        nonche' dei provvedimenti dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuti dalle ricorrenti il 27 aprile 2015), aventi  ad
oggetto  la  richiesta  del  versamento   del   contributo   per   il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; 
    quanto al ricorso n. 955 del 2015: 
        del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
aprile  2015  di  approvazione,  ai  fini  dell'esecutivita',   della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del 27 novembre 2014, concernente la Misura e modalita' di versamento
del contributo dovuto all'Autorita' di regolazione dei Trasporti  per
l'anno 2015; 
        della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; 
        della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione  delle  modalita'  operative  relative  al  versamento  e
comunicazione del contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 27 aprile 2015), avente  ad
oggetto  la  richiesta  del  versamento   del   contributo   per   il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; 
    quanto al ricorso n. 956 del 2015: 
        del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
aprile  2015  di  approvazione,  ai  fini  dell'esecutivita',   della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del  27  novembre  2014,  concernente  la  Misura  e  modalita'   del
versamento del contributo dovuto  all'Autorita'  di  regolazione  dei
Trasporti per l'anno 2015; 
        della predetta deliberazione dell'ART n. 78/2014; 
        della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione  delle  modalita'  operative  relative  al  versamento  e
comunicazione del contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente  ad
oggetto  la  richiesta  del  versamento   del   contributo   per   il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione; 
    quanto al ricorso n. 957 del 2015: 
        del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  2
aprile  2015  di  approvazione,  ai  fini  dell'esecutivita',   della
deliberazione dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 78
del  27  novembre  2014,  concernente  la  Misura  e  modalita'   del
versamento del contributo dovuto  all'Autorita'  di  regolazione  dei
Trasporti per l'anno 2015; 
        della predetta deliberazione dell'ART n. 78 del 2014; 
        della determina dell'ART n. 24 del 16 aprile 2015, recante la
definizione  delle  modalita'  operative  relative  al  versamento  e
comunicazione del contributo per il funzionamento  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti per l'anno 2015; 
        nonche' del provvedimento dell'ART, prot. n. 2015/1736 del 17
aprile 2015 (ricevuto dalla ricorrente il 28 aprile 2015), avente  ad
oggetto  la  richiesta  del  versamento   del   contributo   per   il
funzionamento dell'Autorita' di Regolazione. 
    Visti i ricorsi e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Autorita'  di
Regolazione dei Trasporti; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  11  novembre  2015  la
dott.ssa Paola Malanetto e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    Le ricorrenti sono societa' che esercitano attivita' connesse con
il trasporto (servizi  di  magazzinaggio,  distribuzione,  logistica,
consulenza per la catena di distribuzione, trasporto  merci  per  via
aerea  terrestre  e  marittima,   trasporto   espresso,   spedizione,
brokeraggio  doganale,  gestione  di  terminal   portuali,   handling
aeroportuale,  corriere  espresso),  ovvero  sono   associazioni   di
categoria rappresentative di detti settori. 
    Con diversi provvedimenti, indirizzati a ciascuna delle  societa'
ricorrenti, l'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART)
ha chiesto, per quanto di rispettiva competenza,  il  versamento  del
contributo dovuto all'Autorita' medesima per gli anni 2014 e 2015, in
attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  12
febbraio 2014, di approvazione della delibera ART n. 10/2014,  e  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile  2015,
di approvazione della successiva delibera ART n. 78/2014. 
    Le ricorrenti hanno impugnato, con diverse tipologie di  censure,
i singoli provvedimenti di sollecitazione del contributo, nonche'  le
due  presupposte  delibere  dell'ART  e  i  rispettivi  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione. 
    La problematica  centrale  del  contenzioso,  comune  a  tutti  i
ricorsi, consiste nella difficolta' di individuare i soggetti  tenuti
al contributo ai sensi della normativa vigente; tutte  le  ricorrenti
sostengono infatti di non essere tra gli obbligati al versamento  del
contributo, in quanto non appartenenti alla  categoria  dei  «gestori
delle infrastrutture  e  dei  servizi  regolati»  i  quali,  in  base
all'art. 37  comma  6  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  201/2011,
convertito in legge n. 214/2011, sono tenuti al versamento in  favore
dell'ART di un «contributo in misura non superiore all'uno per  mille
del  fatturato  derivante  dall'esercizio  delle   attivita'   svolte
percepito nell'ultimo esercizio». 
    Talune parti ricorrenti  hanno  avanzato  dubbi  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera b) del  decreto-legge  n.
201/2011 medesimo; la questione e' stata inoltre sottoposta d'ufficio
a tutte le parti all'udienza di discussione. 
    Recita  l'art.  37  comma  6  del  decreto-legge   n.   201/2011,
convertito in legge n. 214/2011, per quanto qui di interesse: 
        «Alle attivita' di cui al comma 3 del  presente  articolo  si
provvede  come  segue:  a)  agli  oneri  derivanti   dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel  limite  massimo  di  1,5
milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2014,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. Al fine di  assicurare  l'immediato
avvio  dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,   l'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  anticipa,  nei  limiti  di
stanziamento del proprio  bilancio,  le  risorse  necessarie  per  la
copertura degli oneri derivanti  dall'istituzione  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti e dal suo funzionamento,  nella  misura  di
1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di  2,5  milioni  di  euro  per
l'anno  2014.  Le  somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di cui
al primo periodo della presente  lettera.  Fino  all'attivazione  del
contributo  di  cui  alla  lettera  b),  l'Autorita'  garante   della
concorrenza  e  del  mercato,  nell'ambito  delle  predette  risorse,
assicura all'Autorita' di regolazione dei trasporti, tramite apposita
convenzione, il necessario supporto operativo-logistico, economico  e
finanziario  per   lo   svolgimento   delle   attivita'   strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti; b)  mediante  un  contributo  versato  dai
gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati,  in  misura  non
superiore  all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  (ndr  sic)
dall'esercizio   delle   attivita'   svolte   percepiti   nell'ultimo
esercizio.  Il  contributo  e'  determinato  annualmente   con   atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto,  possono  essere  formulati  rilievi  cui  l'Autorita'  si
conforma; in  assenza  di  rilievi  nel  termine  l'atto  si  intende
approvato». 
    Quanto alle attivita' cui  e'  finalizzato  il  finanziamento  la
norma  richiama  il   comma   3,   il   quale   disciplina   non   le
competenze/attivita' dell'ART bensi' i  poteri  di  cui  la  medesima
dispone nell'ambito delle  proprie  competenze;  per  comprendere  le
competenze occorre  leggere  il  precedente  comma  2,  a  sua  volta
richiamato dal comma 3. Esso intesta  all'ART  poteri  regolatori  in
materia di «trasporti e accesso alle relative infrastrutture». 
    A tale formula segue una analitica elencazione di compiti, per lo
piu' attinenti all'accesso alle infrastrutture di  trasporto  e  agli
oneri di servizio pubblico. 
    Quanto alla perimetrazione  dell'attivita'  dell'ART  (operazione
indispensabile  per  individuare  i  «soggetti  regolati»  e   quindi
obbligati al pagamento del contributo) il comma 1 dell'art. 37, nella
versione attualmente in vigore, pur collocando in linea di  principio
l'ART «nell'ambito delle attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' di  cui  alla  legge  14  novembre  1995,  n.  481»
attribuisce alla medesima competenza «nel  settore  dei  trasporti  e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione». 
    In tale comma la vocazione dell'ART  risulta  dunque  generalista
nell'ambito della materia del trasporto,  e  tale  da  potenzialmente
interessare  l'intero  settore,  non  ulteriormente  qualificato  con
riferimento agli oneri di servizio pubblico; la norma evoca anzi  una
non meglio definita «disciplina europea dei trasporti». 
    La versione originaria del comma 1  del  decreto-legge  recitava:
«Il Governo con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentite le Commissioni parlamentari  che  si  esprimono  nel
termine di 30 giorni, emana le disposizioni volte  a  realizzare  una
compiuta  liberalizzazione   nel   settore   ferroviario,   aereo   e
marittimo.» 
    Gia' in sede di conversione il dettato normativo cessava di  fare
riferimento a specifici  settori  dei  trasporti  con  l'introduzione
della  piu'  ampia  formula  «disposizioni  volte  a  realizzare  una
compiuta liberalizzazione e un'efficiente regolazione nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture». 
    La norma continuava, in  ogni  caso,  a  focalizzare  il  proprio
interesse sulla liberalizzazione del settore. 
    Tra i criteri direttivi per l'emanazione dei regolamenti  vi  era
l'intestazione, ad una delle gia'  esistenti  Autorita'  Indipendenti
aventi le funzioni piu' affini a quelle oggetto di nuova regolazione,
di  una  serie  di  competenze  in  buona   parte   coincidenti   con
l'elencazione di cui ancora all'odierno comma 2 dell'art. 37. 
    Pertanto l'originaria vocazione dell'ART (neppure concepita  come
distinta Autorita' Indipendente) era, in coerenza con la  ancor  oggi
vigente rubrica dell'articolo,  principalmente  la  «liberalizzazione
del settore dei trasporti», con specifico  riguardo  ai  settori  del
trasporto ferroviario,  aereo  e  marittimo,  cioe'  a  tipologie  di
trasporto per definizione vincolate a servizi di rete, a  presupposte
concessioni amministrative, o ancora ad oneri di servizio pubblico. 
    Il comma 1 dell'art. 37, come detto, e' stato tuttavia piu' volte
modificato prima che l'Autorita' entrasse in funzione, in particolare
dall'art. 36, comma 1, lettera a), decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
cio' senza che la disciplina del contributo venisse  mai  adeguata  o
chiarita. 
    All'esito delle modifiche, oltre ad essere stata individuata  una
autonoma  Autorita'  dei  Trasporti,  la  vocazione  dell'ente   pare
significativamente  ampliata,  in  quanto  riferita  da  un  lato  al
generico  concetto  di  «trasporti»  (dal  quale  non  si  vede  come
escludere tout  court,  come  preteso  dai  ricorrenti,  i  trasporti
terrestri), e dall'altro alla «disciplina europea» dei medesimi. 
    Quest'ultimo parametro non puo' che essere letto  alla  luce  del
Titolo  VI  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea
(articoli 90-100) il quale, oltre a contemplare tutte le tipologie di
trasporto  (ferroviario,  stradale,  per  via  aerea  e   marittima),
individua nei trasporti non solo un  mercato  in  cui  promuovere  la
concorrenza  ma  anche  uno   strumento   di   complessiva   coesione
dell'Unione e degli ulteriori mercati, evocando, ad esempio,  aspetti
di sicurezza e mobilita' di carattere generale. 
    Sulla scorta dei Trattati la politica europea dei trasporti si e'
infatti sviluppata attraverso numerosi Libri Bianchi  e  Libri  Verdi
non solo sulla  direttrice  concorrenziale  ma  anche  con  prese  di
posizione riferite agli elevati  rischi  di  fallimento  del  mercato
stesso (una volta creato) in un  settore  che  presenta  fisiologiche
barriere  naturali  e  amministrative  all'ingresso  e  si  presta  a
distorsioni,  sui  connessi  profili  di  sicurezza,  sulle  ricadute
ambientali,  sulla  necessita'  di  favorire   l'intermodalita'   dei
trasporti, sui costi sociali e le esternalita'  negative  proprie  di
questi servizi (ad esempio in termini  di  inquinamento,  congestione
delle  pur  «limitate»  vie   di   comunicazione,   sfruttamento   di
infrastrutture). 
    Gia'   nel   «Libro   Bianco.   Pagamento   commisurato   all'uso
dell'infrastruttura:  approccio  graduale  a  un  quadro  comune   di
fissazione degli oneri per l'infrastruttura di trasporto nell'UE, COM
(1998)  466  def.  del  22  luglio  1998»  la   Commissione   Europea
utilizzava, ad esempio, il concetto di «costo marginale  sociale  dei
trasporti»; nella COM(2008)  435  def.  dell'8  luglio  2008  vengono
suggerite politiche di internalizzazione di questi costi per  evitare
che restino a solo carico della collettivita'. 
    D'altro canto sia  la  politica  europea  dei  trasporti  che  la
disciplina   dell'ART   pongono   attenzione    alla    tutela    del
consumatore/utente  finale,  tutela  che  evidentemente   meglio   si
realizza  se  la  filiera  viene  presa  in  considerazione  nel  suo
complesso. 
    Pare  in  definitiva  indiscutibile  che,  ancorche'  la  rubrica
dell'art. 1 sia rimasta immutata con  riferimento  alle  esigenze  di
«liberalizzazione», la  scelta  del  legislatore,  al  momento  della
istituzione di una autonoma Autorita', sia stata quella di  una  piu'
ampia vocazione della medesima, coerentemente con la creazione di  un
soggetto distinto da preesistenti Autorita'  Indipendenti;  limitarne
le competenze a profili specificatamente  concorrenziali  ne  avrebbe
reso le funzioni per lo piu' sovrapponibili a  quelle  dell'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato. 
    Siffatta  evoluzione  normativa  sconta,  tuttavia,  il   mancato
adeguamento,  in  termini  di  specificita'  ed  individuazione   dei
soggetti destinatari, delle disposizioni inerenti il contributo. 
    E' infatti ovvio che, se pure  appare  coerente  con  la  moderna
politica europea dei trasporti una  attenzione  al  settore  nel  suo
complesso a tutela  di  rilevantissimi  interessi  (dei  consumatori,
ambientali, economici), le cui esigenze di regolazione trascendono  i
tradizionali confini  della  concorrenza  o  del  servizio  pubblico,
l'imposizione di forme di contribuzione coattiva soggiace a specifici
vincoli costituzionali in termini  di  riserva  di  legge  (ancorche'
relativa), tassativita', progressivita' e prevedibilita'  del  carico
fiscale. 
    Paiono  dunque  al  collegio  rilevanti  e   non   manifestamente
infondati  i  prospettati  dubbi   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 37 comma  6  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  201/2011,
convertito in legge n. 214/2011,  con  particolare  riferimento  alla
violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione. 
    Quanto alla rilevanza della questione ai fini del  decidere  essa
e' indubbia, posto che l'intero contenzioso si  fonda  proprio  sulla
difficolta'   di   individuare,   sulla   scorta   delle   contestate
disposizioni e  delle  loro  possibili  alternative  interpretazioni,
l'esatta platea dei destinatari del contributo. 
    L'obiettiva sussistenza di un problema di carattere normativo  e'
stata stigmatizzata anche nel  secondo  Rapporto  Annuale  presentato
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti al Parlamento,  ai  sensi
dell'art. 37 comma 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  in
cui si legge  testualmente:  «La  materia  dell'autofinanziamento  e'
oggetto di  ricorsi,  in  particolare  in  merito  al  perimetro  dei
soggetti tenuti al versamento  del  contributo  all'autofinanziamento
dell'Autorita'. La situazione richiede interventi legislativi urgenti
al fine di assicurare la certezza delle fonti di finanziamento  delle
attivita'». 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza   preliminarmente   il
contributo non puo' che essere inquadrato quale imposizione fiscale o
prestazione patrimoniale imposta a carico dei destinatari. 
    Risulta infatti al proposito pertinente la pronuncia della  Corte
costituzionale n. 256 del 2007, la quale ha avuto ad oggetto l'art. 1
comma 67 della legge n. 266/2005. 
    Quest'ultimo, con riferimento all'allora Autorita'  di  vigilanza
sui lavori pubblici (oggi ANAC) recita: «L'Autorita' per la vigilanza
sui lavori pubblici, cui e' riconosciuta  autonomia  organizzativa  e
finanziaria, ai fini della copertura dei costi  relativi  al  proprio
funzionamento di cui al comma 65  determina  annualmente  l'ammontare
delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e  privati,
sottoposti alla sua  vigilanza,  nonche'  le  relative  modalita'  di
riscossione, ivi compreso l'obbligo di versamento del  contributo  da
parte degli operatori economici quale  condizione  di  ammissibilita'
dell'offerta   nell'ambito   delle   procedure    finalizzate    alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima  applicazione,  il
totale dei contributi versati non deve, comunque,  superare  lo  0,25
per cento del valore complessivo del mercato di competenza». 
    Nella citata pronuncia  la  Corte  costituzionale,  dirimendo  un
conflitto tra Stato e Regioni, ha osservato  che  la  disciplina  del
contributo era riconducibile alla categoria delle entrate  tributarie
statali, di cui presentava i principali requisiti. In particolare, si
legge nella pronuncia, «si tratta di una contribuzione -  imposta  in
base alla legge e connessa ad una particolare  situazione  in  cui  i
soggetti obbligati si vengono a trovare  per  effetto  dell'attivita'
dell'ente - alle spese necessarie e consentire l'esercizio della  sua
attivita' istituzionale, che si caratterizza per la doverosita' della
prestazione, il collegamento di questa ad una  pubblica  spesa  e  il
riferimento ad un  presupposto  economicamente  rilevante.  Il  primo
requisito e' soddisfatto in quanto essa grava sull'intero mercato  di
riferimento, senza alcuna  relazione  diretta  con  il  godimento  di
specifici  servizi  e  in  difetto  di  rapporto  sinallagmatico  tra
prestazione e beneficio percepito dal singolo; il secondo  in  quanto
e' connessa alla spesa relativa al servizio di vigilanza del  settore
obbligatorio in relazione all'istituzione dell'Autorita'; il terzo in
quanto l'entita'  di  detta  contribuzione  e'  determinata  con  una
percentuale rispetto ai ricavi delle imprese regolate». 
    Nel caso di specie il  contributo  viene  imposto  a  carico  dei
gestori dei «servizi regolati» (con le  gia'  evidenziate  ambiguita'
che l'evoluzione normativa  ha  apportato  al  concetto)  in  termini
generali ed e' strumentale  al  finanziamento  della  spesa  pubblica
sottesa all'operativita' dell'Autorita'; esso e' del tutto avulso  da
rapporti di corrispettivita' con  specifici  servizi,  sicche'  resta
anche non pertinente  la  giurisprudenza  invocata  da  talune  delle
ricorrenti  in  materia  di  «Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni   e   norme   sui   sistemi   delle   telecomunicazioni
radiotelevisive», con riferimento all'art. 6 comma  1  lettera  b)  e
comma 2 della legge n. 249/97 nonche' all'art. 2 comma 38 della legge
n. 431/95. 
    In quest'ultimo specifico  ambito,  infatti,  presidiato  da  una
puntuale normativa comunitaria (ben  differente  dell'evocazione  del
complessivo «diritto europeo dei trasporti»),  la  disposizione  puo'
essere ritenuta specifica perche' si inserisce su un mercato ben piu'
agevole da circoscrivere; la giurisprudenza nazionale e  comunitaria,
inoltre,  hanno   ricostruito   il   contributo   quale   sostanziale
corrispettivo di specifiche attivita' regolatorie ed  amministrative,
aspetto che, per  le  ragioni  gia'  esposte,  non  si  evince  nella
disposizione in esame. 
    In definitiva ritiene il collegio che il contributo non possa che
ascriversi  alle  prestazioni  patrimoniali  imposte   di   carattere
generale; pacificamente, poi, «la denominazione della prestazione non
e' rilevante poiche' il criterio decisivo  per  ritenere  applicabile
l'art.  23  della  Costituzione  e'  che  si  tratti  di  prestazione
obbligatoria in quanto  istituita  da  un  atto  d'autorita'»  (Corte
costituzionale n. 4/1957). 
    Cosi' inquadrata la fattispecie, ne  consegue  la  necessita'  di
valutare se  la  scarna  disposizione  di  legge  che  la  disciplina
rispetti i parametri dettati dall'art. 23  della  Costituzione,  come
interpretato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,  in  materia  di
riserva di  legge  e,  in  subordine,  se  l'ampia  e  indiscriminata
potenziale platea di obbligati non comporti, a fronte di una unitaria
disposizione, possibili contrasti con l'art. 3 della Costituzione. 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale la riserva  relativa  di
legge in materia  impone  al  legislatore  l'obbligo  di  determinare
preventivamente  sufficienti  criteri  direttivi  di  base  e   linee
generali di disciplina della discrezionalita'  amministrativa  quanto
al  presupposto,  alla  base   imponibile,   ai   soggetti   passivi,
all'aliquota,  nonche'  alla  determinazione  della  c.d.  «quota  di
prelievo» 
    (Corte costituzionale n. 350/2007). 
    Nel caso di specie paiono al collegio porsi dubbi di rispetto  di
siffatti principi con particolare riferimento all'individuazione  dei
soggetti incisi e della «quota di prelievo», oltre che, in subordine,
e come detto, con riferimento all'art.  3  per  la  parificazione  di
posizioni tra loro estremamente difformi. 
    La norma presenta infatti significative peculiarita' (in  termini
di genericita') rispetto a quanto prescritto  dall'art.  38  comma  2
legge n. 431/95, riferito alle tradizionali Autorita' regolatorie  in
materia  di  pubblici  servizi  (AEEG  e  AGcom),  nel  cui  generale
«contesto» la stessa ART e' stata istituita. 
    La pur similare disposizione del 1995 si distingue per i seguenti
significativi aspetti. 
    1. L'individuazione, oltre  che  di  un  massimo  percentuale  di
ricavi suscettibili di costituire la base imponibile a  carico  degli
obbligati, anche di un tetto complessivo di oneri e costi  (suddivisi
tra finanziamento pubblico e privato) imputabili all'istituzione e al
funzionamento dell'Autorita'. 
    Nel caso di interesse, invece, la  legge  indica  la  percentuale
massima di fatturato suscettibile di prelievo  a  carico  di  ciascun
obbligato, fissa un tetto alla sola quota di  finanziamenti  pubblici
ma non stabilisce un limite di costi globali destinati  all'ART.  Ne'
pare  soddisfacente  sostenere  che  tale  limite   si   ricaverebbe,
implicitamente, da quanto necessario per la gestione della  struttura
dell'ART poiche', trattandosi di Autorita' Indipendente che  presenta
spiccata autonoma organizzativa e gestionale,  la  stessa  Autorita',
oltre a fissare il contributo,  individua  anche  le  proprie  stesse
esigenze organizzative; essa potrebbe quindi scegliere  di  applicare
sempre  l'aliquota  massima,  contestualmente   autodeterminando   la
propria struttura in tal senso, senza che sia rinvenibile nella legge
una  predeterminazione  del  tetto  di  spesa  (pubblica)   ad   essa
spettante. 
    Per tale profilo non pare quindi  sostanzialmente  rispettata  la
riserva di  legge  quanto  alla  predeterminazione  della  «quota  di
prelievo». 
    2.  La  disposizione  del  1995  individua  la  percentuale   del
contributo con riferimento ai «ricavi», mentre la  norma  in  analisi
utilizza il piu' opinabile concetto di «fatturato»;  potrebbe  quindi
mettersi  in  dubbio  la  sufficiente   determinazione   della   base
imponibile; 
    3. La disposizione in  tema  di  servizi  di  pubblica  utilita',
infine, e' indirizzata ad Autorita' quali la AEEG  e  la  AgCom,  che
regolano  mercati  (energia,  telecomunicazioni)  caratterizzati   da
elevata specificita' e specializzazione degli attori. 
    Il mercato dei trasporti e loro «accessori»,  per  contro,  cosi'
genericamente   richiamato   dal   legislatore   come   elemento   di
individuazione dei soggetti incisi dall'imposizione (come  per  altro
palesato dalla natura disparata delle attivita' svolte degli  odierni
ricorrenti), pur presentando esigenze di regolazione  complessiva  ed
organica ormai pacificamente riconosciute anche  a  livello  europeo,
pare  al  collegio  richiedere  un  maggior  rigore  normativo  nella
definizione della platea dei destinatari del contributo e  della  sua
struttura 
    In ogni caso la parificazione di siffatta indefinita platea entra
in conflitto con l'art. 3 della costituzione. 
    Si  consideri  quanto  avvenuto  con   le   delibere   impugnate;
nell'apparente  e  non  rigorosa   cornice   normativa   sono   stati
individuati come omogenei destinatari del  contributo  soggetti  che,
pur parte del mercato dei trasporti,  e  non  certo  impermeabili  ad
esigenze di regolazione, sono in posizione assolutamente difforme tra
loro (le esigenze di regolazione rispetto ad un gestore di rete  o  a
un concessionario di servizio pubblico, piuttosto che rispetto ad  un
mero prestatore di servizi di trasporto su strada sono ovviamente  di
diversa entita' e natura); la stessa  Autorita'  ha  individuato  una
sorta di soglia «de minimis» di fatturato imponibile (non  evincibile
in alcun modo nella legge, con il risultato di poter essere elevata o
abbassata ad libitum) soluzione che, benche' ragionevole, induce, con
modalita' sostanzialmente arbitrarie, notevoli effetti in termini  di
maggiore o minore suddivisione del carico impositivo su platee piu' o
meno ampie di destinatari. 
    Con  la  soluzione  adottata,  ad  esempio,  risultano  di  fatto
esentati dal  contributo  soggetti,  come  i  taxisti,  espressamente
menzionati nella legge tra la platea dei soggetti regolati. 
    A cio' si aggiunga che i soggetti incisi sono,  a  vario  titolo,
imprenditori del  mercato  dei  trasporti;  l'imprevedibilita'  degli
oneri impositivi si traduce allora anche in una potenziale violazione
della loro libera iniziativa economica, che trova tutela nell'art. 41
della Costituzione. Nella  pronuncia  Corte  costituzionale  10/2015,
evidenziato che ben puo' il legislatore individuare specifici settori
di mercato da assoggettare ad altrettanto  specifica  tassazione,  in
ragione delle peculiari caratteristiche degli stessi (quali  barriere
all'ingresso e anelasticita'  della  domanda  che  possono  garantire
parziali rendite di posizione), ha precisato che tanto  e'  possibile
nei limiti in  cui  si  traduca  in  una  coerente,  proporzionale  e
ragionevole struttura dell'imposta. 
    Nel senso dell'illegittimita' costituzionale di norme  impositive
che hanno parificato fattispecie tra loro difformi si e'  pronunciata
la sentenza Corte costituzionale n. 83/2015  (nel  presente  caso  la
parificazione cade sui  soggetti,  nella  pronuncia  della  Corte  la
parificazione riguardava gli «oggetti»). 
    La stessa pronuncia ha censurato la normativa ivi analizzata  sia
per  la  mancata  indicazione  di  specifici  e  vincolanti   criteri
direttivi, idonei a limitare la discrezionalita' amministrativa nella
fase di attuazione della  normativa,  sia  in  quanto  non  prevedeva
alcuna forma procedurale  partecipativa;  quest'ultima  possibilita',
infatti,   e'   stata   talvolta   indicata   dalla    giurisprudenza
costituzionale  come  possibile  correttivo  alla  elasticita'  delle
prescrizioni legislative  (in  tal  senso  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 180/96,  157/96,  182/94)  idonea  a  garantire  il
rispetto dei parametri dell'art. 23, pur a  fronte  di  un  apparente
deficit di tassativita' della norma primaria. 
    Siffatto correttivo non e' presente nel caso di specie,  restando
quindi intatti i gia' prospettati dubbi di compatibilita' della norma
con l'art. 23 della Costituzione. 
    Innanzitutto la normativa speciale non prevede una partecipazione
nella  fase  di  elaborazione  del  regolamento  che  disciplina   il
contributo. 
    I  provvedimenti  impugnati,  per  il  loro  carattere  generale,
neppure soggiacciono ai principi di partecipazione ai sensi  dell'art
13 della legge n. 241/90. 
    Ancora, ai sensi  dell'art.  37  comma  1  del  decreto-legge  n.
201/2011, l'ART esercita le proprie competenze  in  applicazione,  in
quanto   compatibili,   delle   disposizioni   organizzative   e   di
funzionamento dettate dalla legge n. 481/1995; quest'ultima  all'art.
2  richiama  specifiche  disposizioni  in  materia  di   procedimento
amministrativo (ad esempio in tema di responsabile del  procedimento,
garanzia del contraddittorio, conoscibilita' degli  atti  istruttori)
ma  nessuna  forma  partecipativa,  coerentemente   con   la   natura
dell'atto, e' prevista con riferimento alla delibera sui  contributi,
e tanto, come  visto,  sia  nella  disciplina  del  decreto-legge  n.
201/2011, che in quella dalla legge n. 481/95. 
    In fatto e' pacifico che, per la prima delle delibere oggetto  di
impugnativa, nessuna forma  di  partecipazione  sia  stata  attivata;
l'ART afferma di aver, per contro, proceduto ad  ampie  consultazioni
degli  interessati  per  l'adozione   della   delibera   n.   78/2014
(circostanza contestata dai  ricorrenti),  evidenziando  comunque  la
difficolta' di coinvolgere un numero cosi' elevato  e  indefinito  di
soggetti.   Premesso   che   l'indeterminatezza    dei    destinatari
dell'imposizione, secondo la stessa difesa  dell'ART,  si  e'  quindi
tradotta  anche   in   indeterminatezza   dei   potenziali   soggetti
destinatari di eventuali garanzie partecipative,  la  difficolta'  di
concretizzare la  partecipazione  in  fattispecie  di  questa  natura
coincide con la ratio legis di esclusione della partecipazione per la
predisposizione di atti di carattere generale. 
    Fermo quindi  che  il  dettato  normativo  non  impone  forme  di
partecipazione  procedimentale,  lo  sforzo  che  la  stessa  ART  ha
asseritamente  condotto  per   realizzarle,   in   un   contesto   di
indeterminatezza della fattispecie normativa, non sembra al  collegio
idoneo in alcun modo a soddisfare il parametro costituzionale. 
    Il  collegio  ritiene  poi  che  la  peculiarita'  del   soggetto
destinatario  del  contributo  porrebbe,   ove   quest'ultimo   fosse
determinato con la  collaborazione  dei  soggetti  incisi,  anche  un
problema di  rispetto  dell'art.  97  della  Costituzione,  sotto  il
profilo del buon  andamento  e  dell'imparzialita'/neutralita'  della
stessa. 
    La problematica si colloca infatti in  un  delicato  crocevia  di
valori e potrebbe rendere preferibile una piu' rigorosa lettura della
riserva relativa di legge  in  materia  di  prestazioni  patrimoniali
imposte in siffatto ambito, con ulteriore rafforzamento dei dubbi  di
legittimita' costituzionale gia' espressi. 
    Fisiologicamente  le  Autorita'  Indipendenti   sono   prive   di
legittimazione  politica,  a  differenza  della  maggior  parte   dei
soggetti   ordinariamente   deputati   all'emanazione   delle   fonti
secondarie  integrative;  questi  ultimi  di  norma,  ancorche'   non
espressione dello Stato-Comunita', sono  soggetti  a  responsabilita'
politica,   che    rende    giustificata    la    loro    sostanziale
compartecipazione  al   potere   impositivo;   tale   giustificazione
ovviamente non si attaglia alle Autorita' Indipendenti. 
    A cio' si aggiunga che, benche' l'art. 37 comma 6 lettera b)  del
decreto-legge preveda che il regolamento in materia di contributo sia
«sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»,
si legge nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di
approvazione delle impugnate delibere che,  per  non  influenzare  il
contenzioso  pendente  e  nelle  more  dello  stesso,  «tenuto  conto
dell'autonomia  della   decisione   riconosciuta   all'Autorita'   di
Regolazione dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni»,  le
delibere vengono approvate pur presenti la criticita' in  termini  di
individuazione dei soggetti obbligati. 
    La scelta governativa  e'  quindi  stata  quella  di  valorizzare
l'indipendenza dell'Autorita'. 
    Ancora la legittimita' dell'integrazione della riserva  di  legge
da parte di fonti secondarie  viene,  come  visto,  giustificata  dal
giudice delle leggi anche quando ragionevolmente  circoscritta  dalla
previsione di  meccanismi  partecipativi  a  favore  dei  destinatari
dell'imposizione. La soluzione  parrebbe  coerente  con  la  presente
fattispecie, poiche'  e'  comunemente  condiviso  l'assunto  per  cui
proprio le  garanzie  partecipative  sarebbero  le  piu'  idonee,  in
materia di Autorita' Indipendenti,  a  fornire  giustificazione  agli
ampi poteri regolatori e decisionali alle  medesime  riconosciuti  in
assenza di legittimazione e responsabilita' politica. 
    Tuttavia, la' dove si tratti di determinare puntualmente le fonti
di finanziamento dell'Autorita'  (la  cui  autonomia  finanziaria  e'
garanzia stessa  di  indipendenza),  le  esigenze  di  neutralita'  e
indipendenza  ben  possono  entrare  in  conflitto   con   interventi
partecipativi  significativi   da   parte   dei   destinatari   della
regolazione.  Non  si  vede  infatti   come   possa   contestualmente
predicarsi la  necessita'  di  un  parziale  distacco  dell'ente  dai
meccanismi  tradizionali  della  finanza  pubblica,  per   garantirne
l'autonomia  rispetto  al  potere  politico,  e  richiedere  poi  una
necessaria ed incisiva partecipazione (se non al  fine  di  acquisire
meri dati  tecnici,  si  pensi  alla  determinazione  dei  «fatturati
rilevanti»), dei destinatari del contributo; l'esigenza di  autonomia
e neutralita' si pone, infatti, parallelamente sia rispetto al potere
politico che, e tanto piu', rispetto ai poteri economici  destinatari
della regolazione. 
    In tale contesto e' evidente che, quanto piu' la riserva relativa
di legge in materia di contributo  obbligatorio  sara'  rigorosamente
interpretata, con necessaria determinazione di  criteri  effettivi  e
chiari, tanto maggiore sara' la garanzia di indipendenza della stessa
Autorita'. 
    Per quest'ultimo profilo,  che  incide  su  aspetti  strettamente
organizzativi dell'Autorita', si ritiene pertanto che il  difetto  di
tassativita' della norma ponga anche un dubbio di compatibilita'  con
l'art.  97  della  Costituzione,  alla   luce   delle   esigenze   di
imparzialita' che la peculiare posizione dell'Autorita'  traduce  nel
piu' pregnante concetto di neutralita'. 
    Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87,  ritenendola  rilevante  e  non  manifestamente
infondata, il tribunale  amministrativo  regionale  Piemonte  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 comma 6 lettera
b) del decreto-legge n. 201/2011,  nella  parte  in  cui  attribuisce
all'ART un potere di determinazione di una  prestazione  patrimoniale
imposta senza individuare i necessari  presupposti  dell'imposizione,
per violazione degli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione. 
    Resta confermata la sospensione degli atti come gia' disposta con
ordinanza n. 346/2015 di questo TAR. 
    Il presente giudizio resta sospeso fino alla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  decisione  della
Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai  sensi  e  per  gli
effetti di cui agli articoli 79 ed 80 del c.p.a. e 295 c.p.c.