TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 
                Sezione per le Controversie di Lavoro 
 
  Ordinanza ex art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87. 
     Il Giudice istruttore,  in  funzione  di  giudice  unico,  dott.
Giorgio Flaim, ha  pronunciato  in  data  ottobre  2015  la  seguente
ordinanza 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso depositato in data 29 aprile  2014  Moletta  Gino  ha
proposto nei confronti  dell'I.N.P.S.  domanda  di  accertamento  del
diritto alla pensione  di  anzianita'  nella  gestione  Artigiani,  a
decorrere dal 1° giugno 2013,  avendo  maturato,  alla  data  del  31
dicembre  2011,  un  numero  di  contributi  settimanali  (n.   2086)
superiore a quello (n. 2080) richiesto (dall'art. 1, comma  6,  lett.
b), n. 1 legge 23 agosto 2004, n. 243 e dall'art. 12 D.L.  31  maggio
2010, n. 78 conv. con legge 30 luglio 2010, n. 122). 
    Sottesa alla controversia era la questione se fosse  corretta  la
"contrazione del numero dei contributi accreditabili per il  triennio
2005/2007" (precisamente da 12 a 9 mesi per l'anno 2005, da  12  a  8
mesi per l'anno 2006 e da 12 a 5  mesi  per  l'anno  2007),  disposta
dall'I.N.P.S. a seguito degli accertamenti fiscali di cui agli avvisi
sub    n.    T2A01GR04620/2010,    n.    T2A01GR03515/2011    e    n.
T2A01GR03085/2012. 
    Con sentenza non definitiva n. 28/2015 del  3  febbraio  2015  il
Tribunale  di  Trento  ha  dichiarato  l'obbligo   dell'I.N.P.S.   di
procedere alla "decontrazione" a 12 mesi per ciascun anno del  numero
dei contributi versati per gli anni 2005, 2006 e  2007,  in  funzione
della maturazione, in  favore  del  ricorrente  Moletta  Gino,  della
pensione di anzianita' a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani. 
    Contestualmente e' stata pronunciata ordinanza ex art. 279, comma
3 cod. proc. civ. con cui le parti sono state invitate "a determinare
concordemente,  fatti  salvi  i  contrasti  in  ordine   all'an,   le
conseguenze della statuizione  contenuta  nell'odierna  sentenza  non
definitiva  sulla  posizione  previdenziale  del  ricorrente  ed   in
particolare sull'eventuale raggiungimento del  numero  di  contributi
necessario ai fini della maturazione in favore del ricorrente, a  far
data dal 1° giugno 2013, del diritto alla pensione  di  anzianita'  a
carico  dell'IN.P.S.  -  Gestione  Artigiani  e  del   diritto   alla
corresponsione dei ratei gia' maturati". 
    Le parti hanno depositato conteggi tra loro difformi. 
    Quindi e' stata disposta, con ordinanza del 1°  maggio  2015,  la
comparizione di un esperto per ciascuna parte. 
    Infine le parti hanno depositato ulteriori  conteggi  coincidenti
in ordine alla decorrenza della pensione di anzianita' in favore  del
ricorrente ed a carico dell'I.N.P.S. - Gestione Artigiani (1°  giugno
2013), ma difformi in ordine al quantum. 
    Infatti il rateo mensile di pensione di anzianita' alla data  del
1° giugno 2013 (quando e' sorto in capo al ricorrente il diritto alla
decorrenza  della  pensione  -  su  cui  infra)  ammonta  secondo  il
ricorrente a € 2.703,62 (cosi' nel prospetto  di  calcolo  depositato
all'udienza del 14 luglio 2015),  secondo  l'I.N.P.S.  a  €  2.462,85
(cosi' nel prospetto di calcolo depositato all'udienza del  2  luglio
2015 e nel prospetto di liquidazione depositato  all'udienza  del  14
luglio 2015). 
    Dopo la trattazione  della  controversia  in  una  pluralita'  di
udienze (24 febbraio 2015, 31 marzo 2015, 4 giugno 2015  nella  quale
sono stati sentiti due esperti, 2 luglio 2015 e 14 luglio 2015),  non
e' contestato tra le parti che: 
      a) Il ricorrente  ha  maturato  in  data  30  novembre  2011  i
requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla  pensione
di anzianita' (2080 settimane - corrispondenti a 40 anni -  utili  ai
fini contributivi, indipendentemente dall'eta'), secondo il  disposto
ex art. 1, comma 6, lett. a), ult. periodo l. 23 agosto 2004, n. 243; 
      b) Rispetto alla posizione del  ricorrente  trova  applicazione
l'art. 24, comma 3, D.L. 6 dicembre 2011, n.  201  conv.  con  l.  22
dicembre 2011, n. 214, secondo cui "il lavoratore che maturi entro il
31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e  di  anzianita'  contributiva,
previsti dalla normativa vigente, prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, affini del diritto  all'accesso  e  alla
decorrenza  del  trattamento  pensionistico   di   vecchiaia   o   di
anzianita',  consegue  il  diritto  alla  prestazione   pensionistica
secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente  di  appartenenza  la
certificazione di tale diritto"; 
      c) Trova, altresi', applicazione l'art. 12, comma 2, lett.  b),
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122  2010,
n. 78 (secondo cui: "con  riferimento  ai  soggetti  che  maturano  i
previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per  l'accesso  al
pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della  legge  23  agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni  e  integrazioni,  con  eta'
inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono  il  diritto  alla
decorrenza del  trattamento  pensionistico:...  b):  coloro  i  quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti  e  i  coltivatori  diretti  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto  1995,  n.  335,  trascorsi  diciotto  mesi  dalla   data   di
maturazione dei previsti  requisiti"),  di  talche'  il  diritto  del
ricorrente alla decorrenza della pensione di anzianita' e'  sorto  in
data 1° giugno 2013, pur avendo maturato i previsti requisiti gia' in
data 30 novembre 2011; 
      d)  Il  calcolo  dell'ammontare  della  pensione  de  qua  deve
avvenire secondo la disciplina ex art. 1, comma 13,  legge  8  agosto
1995, n. 335 (secondo cui: "Per i lavoratori gia' iscritti alle forme
di previdenza di cui al comma 6 che alla data del  31  dicembre  1995
possono far valere  un'anzianita'  contributiva  di  almeno  diciotto
anni, la pensione  e'  interamente  liquidata  secondo  la  normativa
vigente in base al sistema retributivo"), atteso che alla data del 31
dicembre 1995 il ricorrente disponeva di  un'anzianita'  contributiva
pari a 1254 settimane, vale a dire superiore a 18 anni (equivalente a
936 settimane); 
      e) Ai fini del calcolo, la  pensione  spettante  al  ricorrente
deve essere suddivisa in quattro quote (per il computo in concreto si
veda il prospetto prodotto dall'I.N.P.S.  all'udienza  del  2  luglio
2015): 
        1) quota  afferente  il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
subordinato  (contribuzione  versata  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti) - a tal fine trova applicazione la disciplina ex  art.  3
comma 8 segg. legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo cui: 
          "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al  30
giugno 1982 la retribuzione annua  pensionabile  per  l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti e'  costituita  dalla  quinta  parte  della
somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro,
o corrispondenti a periodi riconosciuti  figurativamente,  ovvero  ad
eventuale  contribuzione  volontaria,  risultante  dalle  ultime  260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. 
    A  ciascuna  settimana  si  attribuisce  il  valore   retributivo
corrispondente  alla  retribuzione  media  dell'anno  solare  cui  la
settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun  anno
solare  si  determina  suddividendo  le  retribuzioni  percepite   in
costanza  di  rapporto  di  lavoro   o   corrispondenti   a   periodi
riconosciuti  figurativamente  ovvero  ad   eventuale   contribuzione
volontaria per il numero delle  settimane  coperte  da  contribuzione
obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. 
    Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della  pensione  sono
prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi  di
paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. 
    La retribuzione media settimanale determinata  per  ciascun  anno
solare ai sensi del precedente nono comma  e'  rivalutata  in  misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita
calcolato dall'ISTAT ai fini della scala  mobile  delle  retribuzioni
dei lavoratori... 
    La retribuzione  media  settimanale  di  ciascun  anno  solare  o
frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma  precedente,  non  e'
presa in  considerazione  per  la  parte  eccedente  la  retribuzione
massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno  solare  da  cui
decorre la pensione... 
    Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili  per  la
determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore  a
260,  ferma  restando  la  determinazione  della  retribuzione  media
settimanale nell'ambito di  ciascun  anno  solare  di  cui  ai  commi
ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente  articolo,
la retribuzione annua pensionabile e'  data  dalla  media  aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti  alle  settimane  di  contribuzioni
esistenti."  In  sintesi,  la  presente  quota  e'   composta   dalla
retribuzione media settimanale  rivalutata  nelle  166  settimane  di
anzianita' contributiva in concreto conseguita 
        2) quota A afferente il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano  (contribuzione  versata  alla  Gestione  speciale
artigiani fino al 31 dicembre 1992). 
    A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 5,  comma  1,
legge 2 agosto 1990, n. 223 ("La misura dei trattamenti pensionistici
da liquidare, con  effetto  dal  1°  luglio  1990,  in  favore  degli
iscritti alle gestioni di cui all'art. 1 e pari,  per  ogni  anno  di
iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2  per  cento
del  reddito  annuo  d'impresa  determinato,  per  ciascun   soggetto
assicurato, ai sensi dell'art.  1,  quale  risulta  dalla  media  dei
redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al
minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della  pensione")  ed
ex art. 13, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ("1.  Per  i
lavoratori    dipendenti    iscritti    all'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed  alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima,  e  per  i  lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni  speciali  amministrative  dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a)  della  quota
di  pensione  corrispondente  all'importo  relativo  alle  anzianita'
contributive acquisite anteriormente al 1°  gennaio  1993,  calcolato
con riferimento alla data di decorrenza  della  pensione  secondo  la
normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal  fine
resta confermata in via transitoria, anche  per  quanto  concerne  il
periodo di  riferimento  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile; b) della quota di pensione  corrispondente  all'importo
del trattamento pensionistico relativo alle  anzianita'  contributive
acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme
di cui al presente  decreto").  In  sintesi,  la  presente  quota  e'
composta, per ciascun anno di iscrizione fino al  31  dicembre  1992,
dal 2% del reddito d'impresa quale risultante dalla media dei redditi
rivalutati relativi alle ultime 520  settimane  (10  anni)  anteriori
alla decorrenza della pensione; 
        3) quota B afferente il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano  (contribuzione  versata  alla  Gestione  speciale
artigiani dal 1° gennaio 1993). 
    A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 1,  comma  18
legge 8 agosto 1995, n. 335  ("Per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
all'INPS  che  al  31  dicembre  1992  abbiano  avuto   un'anzianita'
contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi  di  cui  al
comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura  e  con  la  medesima  decorrenza  e
modalita' di computo ivi previste, entro il limite delle  ultime  780
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione")
ed ex art. 13, decreto legislativo n. 503/1992 cit.  In  sintesi,  la
presente quota e' composta, per ciascun anno  di  iscrizione  dal  1°
gennaio 1993 fino al pensionamento,  dal  2%  del  reddito  d'impresa
quale risultante dalla media dei  redditi  rivalutati  relativi  alle
ultime 780  settimane  (15  anni)  anteriori  alla  decorrenza  della
pensione. 
        4) quota  afferente  il  periodo  di  svolgimento  di  lavoro
autonomo artigiano a far data dal gennaio 2012 (contribuzione versata
alla Gestione speciale artigiani). 
    A tal fine trova applicazione la disciplina ex art. 24,  comma  2
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con legge 22 dicembre 2011, n. 214
("A decorrere dal 1° gennaio 2012, con  riferimento  alle  anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo"). In sintesi, la presente quota e' calcolata secondo le
prescrizioni di cui all'art. 1 co. 6-11, l. 335/1995, in  riferimento
ai redditi prodotti ed alle contribuzioni effettuate a far  data  dal
1° gennaio 2012. 
      f) La difformita' in ordine al quantum della  pensione  tra  il
calcolo effettuato dal  ricorrente  e  quello  redatto  dall'I.N.P.S.
(come si e' gia' visto, il rateo mensile al 1°  giugno  2013  ammonta
secondo il ricorrente a € 2.703,62, secondo  l'I.N.P.S.  a  2.462,85)
scaturisce esclusivamente dal computo delle quote piu' sopra indicate
sub 2) e 3), vale a dire  delle  cd.  quote  A  e  B  della  pensione
maturata  presso   la   Gestione   speciale   artigiani,   e   deriva
pacificamente dal fatto che: 
        il ricorrente individua le ultime 520  settimane  coperte  da
contribuzione ai fini del computo della  quota  A  e  le  ultime  780
settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota  B
in quelle antecedenti  la  data  di  maturazione  dei  requisiti  per
l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011),  come  si  evince  dal
prospetto prodotto all'udienza del 14 luglio 2015  (per  la  quota  A
viene considerato il periodo 2002 - 30 novembre 2011, per la quota  B
il periodo 1997 - 30 novembre 2011); 
        l'I.N.P.S. individua  le  ultime  520  settimane  coperte  da
contribuzione ai fini del computo della  quota  A  e  le  ultime  780
settimane coperte da contribuzione ai fini del computo della quota  B
in  quelle  antecedenti  la  data  di  insorgenza  del  diritto  alla
decorrenza della pensione  (1°  giugno  2013),  come  si  evince  dal
prospetto prodotto all'udienza del 2 luglio  2015  (per  la  quota  A
viene considerato il periodo 2003 - 31 maggio 2013, per la quota B il
periodo 1998 - 31 maggio 2013). 
    Il  contrasto,  quindi  concerne  la  questione   se,   ai   fini
dell'individuazione delle 520/780 settimane coperte da  contribuzione
(alle  quali  si  riferiscono  i  redditi   da   computare   per   la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del  trattamento  pensionistico),  deve  essere  considerato  o  meno
l'intervallo di tempo tra la data di maturazione  dei  requisiti  per
l'accesso al pensionamento e la data di insorgenza del  diritto  alla
decorrenza della pensione. 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Viene  sollevata   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1, legge 2 agosto 1990, n. 223 ("La
misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1°
luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'art. 1
e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle  rispettive
gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per
ciascun soggetto assicurato, ai  sensi  dell'art.  1,  quale  risulta
dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci  anni  coperti  da
contribuzione o al minor numero di essi,  anteriori  alla  decorrenza
della pensione") e dell'art. 1, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335
("Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992
abbiano avuto un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni,
gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione  della
base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e  con  la
medesima decorrenza e modalita' di computo  ivi  previste,  entro  il
limite delle ultime 780 settimane  di  contribuzione  antecedenti  la
decorrenza della pensione") nella parte in cui, in contrasto  con  il
precetto ex art. 3 comma 1, individuano le 520  settimane  (la  prima
disposizione) e le 780 settimane (la seconda disposizione) coperte da
contribuzione (cui si riferiscono  i  redditi  da  computare  per  la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del trattamento pensionistico)  in  quelle  anteriori  alla  data  di
insorgenza del diritto alla decorrenza della  pensione,  anziche'  in
quelle anteriori alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso
al pensionamento. 
 
                 Sulla rilevanza nel giudizio a quo 
 
    Il giudizio in corso non puo' essere  definito  indipendentemente
dalla   soluzione   della   suddetta   questione   di    legittimita'
costituzionale. 
    Applicando le norme impugnate la domanda proposta dal  ricorrente
dovrebbe essere parzialmente rigettata. 
    Si e' gia' evidenziato nella parte dedicata alla descrizione  dei
fatti che: 
      il ricorrente  quantifica  il  rateo  mensile  di  pensione  di
anzianita' a lui spettante alla data del 1° giugno 2013 in € 2.703,62
in quanto individua le ultime 520 settimane coperte da  contribuzione
ai fini del computo della quota A e le ultime 780  settimane  coperte
da contribuzione  ai  fini  del  computo  della  quota  B  in  quelle
antecedenti la data di maturazione dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento (30 novembre 2011), vale a dire per la  quota  A  viene
considerato il periodo 2002 - 30 novembre 2011, per  la  quota  B  il
periodo 1997 - 30 novembre 2011; 
      invece l'I.N.P.S.  quantifica  il  medesimo  rateo  mensile  di
pensione in 2.462,85 in quanto  individua  le  ultime  520  settimane
coperte da contribuzione ai fini del  computo  della  quota  A  e  le
ultime 780 settimane coperte da contribuzione  ai  fini  del  computo
della quota B in quelle antecedenti la data di insorgenza del diritto
alla decorrenza della pensione (1° giugno 2013), vale a dire  per  la
quota A viene considerato il periodo 2003 - 31 maggio  2013,  per  la
quota B il periodo 1998 - 31 maggio 2013. 
    Sia l'art. 5, comma 1 ,legge 2 agosto 1990, n. 223, sia l'art.  1
comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335, riferendosi esplicitamente alle
520, rispettivamente, 780 settimane di contribuzione  anteriori  alla
"decorrenza   della   pensione",   confortano   la   tesi   sostenuta
dall'I.N.P.S. 
 
                  Sulla non manifesta infondatezza 
 
    In  riferimento  al  trattamento   pensionistico   spettante   al
ricorrente (pensione di anzianita' a carico dell'I.N.P.S  -  Gestione
artigiani con decorrenza 1° giugno 2013), all'epoca  dell'entrata  in
vigore sia dell'art. 5, comma 1, legge 2 agosto  1990,  n.  223,  sia
dell'art. 1 comma 18 legge 8 agosto 1995, n. 335 vi  era  coincidenza
tra  la  data  di  maturazione  dei  requisiti   per   l'accesso   al
pensionamento e la data di insorgenza  del  diritto  alla  decorrenza
della pensione. 
    La scissione tra epoca di maturazione dei requisiti per l'accesso
al pensionamento ed epoca di insorgenza del diritto  alla  decorrenza
della pensione consegue all'art. 12,  comma  2,  lett.  b),  D.L.  31
maggio 2010, n. 78 conv. con legge 30 luglio 2010, n.  122  2010,  n.
78, secondo cui: "Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2011  per   l'accesso   al
pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6  della  legge  23  agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni  e  integrazioni,  con  eta'
inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono  il  diritto  alla
decorrenza del  trattamento  pensionistico:...  b):  coloro  i  quali
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti  e  i  coltivatori  diretti  nonche'  della
gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge  8  agosto
1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti"). 
    Infatti  nel  caso  in  esame,  come  pacificamente  ritenuto  da
entrambe le parti, il ricorrente ha maturato in data 30 novembre 2011
i requisiti per l'accesso al pensionamento, mentre  ha  acquisito  in
data 1° giugno 2013 il diritto alla decorrenza della pensione. 
    Si e' posta, quindi, la questione se, ai fini dell'individuazione
delle 520/780 settimane  coperte  da  contribuzione  (alle  quali  si
riferiscono i redditi da computare per la determinazione del  reddito
medio  annuo  costituente  la  base  di   calcolo   del   trattamento
pensionistico), deve essere considerato o meno l'intervallo di  tempo
tra  la  data  di  maturazione  dei  requisiti   per   l'accesso   al
pensionamento e la data di insorgenza  del  diritto  alla  decorrenza
della pensione. 
    La littera legis, facendo espresso riferimento  alla  "decorrenza
della pensione", impone  la  soluzione  positiva,  la  quale,  pero',
determina conseguenze irragionevoli nell'ipotesi in  cui  l'artigiano
che, una volta maturati i  requisiti  di  accesso  al  pensionamento,
anziche' cessare l'attivita' lavorativa,  la  prosegua  nei  18  mesi
successivi in attesa di acquisire il diritto  alla  decorrenza  della
pensione, producendo, pero', redditi inferiori  a  quelli  dichiarati
nei 18 mesi precedenti la maturazione dei requisiti. 
    Infatti in questo  caso  l'artigiano  riceve,  al  momento  della
decorrenza della pensione, un trattamento quantitativamente inferiore
a quello in precedenza  spettantegli  (ma  non  esigibile)  all'epoca
della maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento. 
    E' cio' che accade nella vicenda in esame  all'artigiano  Moletta
Gino: alla  data  di  maturazione  dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento  (30  novembre  2011),  il  rateo  di  pensione  a  lui
spettante  (ma  non  esigibile),  in  ragione  di  un   computo   che
considerava le ultime 520/780 settimane di contribuzione  antecedenti
il 30 novembre 2011, ammontava a € 2.703,62; alla data di  insorgenza
del diritto alla decorrenza del  diritto  alla  pensione  (1°  giugno
2013) il rateo di pensione a lui spettante (ed esigibile), in ragione
di  un  computo  che  considerava  le  ultime  520/780  settimane  di
contribuzione antecedenti il 1° giugno 2013, ammontava a €  2.462,85;
cio' in quanto nell'intervallo di 18 mesi tra la data di  maturazione
dei requisiti per l'accesso al pensionamento (30 novembre 2011) e  la
data di insorgenza del  diritto  alla  decorrenza  del  diritto  alla
pensione (1° giugno 2013) egli ha  proseguito  la  sua  attivita'  di
artigiano, producendo, pero', redditi inferiori a  quelli  che  aveva
conseguito nei diciotto mesi antecedenti il 30 novembre 2011. 
    Sennonche', qualora  nel  suddetto  intervallo  egli  non  avesse
svolto  alcuna   attivita'   lavorativa,   l'I.N.P.S.   gli   avrebbe
attribuito, alla data di insorgenza del diritto alla  decorrenza  del
diritto alla pensione  (1°  giugno  2013),  un  rateo  mensile  di  €
2.703,62 ossia superiore a quello (€  2.462,85)  che  ora  gli  viene
concretamente riconosciuto. 
    Infatti l'esperto dell'I.N.P.S., sentito all'udienza del 4 giugno
2015, ha dichiarato: "Per l'individuazione delle 520/780 settimane si
risale a partire dall'ultimo contributo  versato.  Piu'  precisamente
vengono   considerati   520/780   contributi   settimanali   partendo
dall'ultimo  versato.  Quindi   nell'individuazione   delle   520/780
settimane di contribuzione prendiamo a riferimento  quelli  anteriori
alla decorrenza della  pensione.  In  relazione  al  divario  tra  il
momento di maturazione dei requisiti e quello  di  conseguimento  del
trattamento di pensione (che nel caso in esame e' di 18 mesi) vengono
considerati i contributi versati in detto  periodo.  Nell'ipotesi  in
cui in detto periodo di 18 mesi non siano stati  versati  contributi,
detto periodo e' considerato neutro nel senso che vengono considerati
le 520/780 settimane di  contribuzione  antecedenti  sia  al  momento
della  maturazione  del  diritto   sia   a   quello   successivo   di
conseguimento del trattamento di pensione". 
    Si ritiene contraria al principio  di  razionalita',  insito  nel
precetto ex art. 3 comma 1  Cost.,  sia  nel  senso  di  razionalita'
pratica, sia nel senso di razionalita' formale, cioe'  del  principio
logico di non contraddizione (in questo senso Corte cost. n. 113  del
2015 e n. 172 del 1996)  una  norma  che  determini  in  presenza  di
ulteriore contribuzione  un  trattamento  pensionistico  inferiore  a
quello che sarebbe stato attribuito  in  mancanza  di  quella  stessa
contribuzione. 
    Infatti, in ordine al primo  profilo,  appare  evidente  come  un
lavoratore,  una  volta  maturati  i  requisiti  per   l'accesso   al
pensionamento, non possa subire una diminuzione del  suo  trattamento
pensionistico per  il  solo  fatto  di  aver  maturato  una  maggiore
contribuzione. 
    Quanto  al  secondo,  sebbene  tra  contribuzione  e  prestazioni
previdenziali non sussiste un rapporto di stretta  sinallagmaticita',
sarebbe illogico che il versamento  di  una  ulteriore  contribuzione
determinasse una riduzione delle prestazioni. 
    Di contro il trattamento pensionistico conseguito  dall'artigiano
alla data di maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento
non subirebbe diminuzioni qualora le ultime 520/780 settimane coperte
da contribuzione (cui si riferiscono i redditi da  computare  per  la
determinazione del reddito medio annuo costituente la base di calcolo
del  trattamento  pensionistico)  venissero  individuate  in   quelle
anteriori alla data di maturazione dei  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento (e non gia', come prescrivono le norme  qui  censurate,
in  quelle  anteriori  alla  data  di  insorgenza  del  diritto  alla
decorrenza della pensione). 
    Da ultimo occorre evidenziare che quest'ultimo criterio  comporta
che  la  contribuzione  conseguita  successivamente  al  momento   di
maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento  produca  un
duplice e contrastante effetto sul trattamento pensionistico. 
    Infatti, come ha chiarito l'esperto dell'I.N.P.S. all'udienza del
4 giugno 2015, "i redditi prodotti nel periodo dei  18  mesi  vengono
considerati sotto un duplice aspetto: quale contribuzione ai fini del
computo della pensione secondo il sistema retributivo,  sia  ai  fini
del computo della quota D secondo il sistema contributivo" (si tratta
della quota indicata piu' sopra sub 4);  appare  contraddittorio  che
una stessa contribuzione venga considerata due volte  ai  fini  della
determinazione del trattamento pensionistico  e,  per  di  piu';  nel
contempo,  diminuisca  una  quota  (nel  caso  in  esame  due)  e  ne
incrementi un'altra (senza peraltro compensare la prima perdita).