CORTE D'APPELLO DI CATANZARO 
 
    La Corte di appello di Catanzaro, I Sezione  Civile,  riunita  in
Camera di Consiglio, nelle persone di: 
    1) dott. Bruno Arcuri - Presidente; 
    2) dott.ssa Teresa Chiodo - Consigliere; 
    3) dott.ssa Angelina Silvestri - Consigliere relatore, 
ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  iscritta  al
n. 795/2015 R.G., vertente tra  Graziano  Giuseppe,  rappresentato  e
difeso  dagli  avvocati  Alfredo  Gualtieri,  Francesco  Furriolo   e
Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo in Catanzaro via Vittorio Veneto  n.  48,  appellante  e  Gallo
Gianluca, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste  Morcavallo  e
Achille  Morcavallo  ed  elettivamente  domiciliato  presso  il  loro
studio, in Cosenza corso Luigi Fera n. 23, appellato. 
    Con l'intervento del P.M. 
    La Corte, letti gli atti e udito il consigliere  relatore,  sulla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  5  della
legge 23 aprile 1981,  n.  154,  in  riferimento  all'art.  51  della
Costituzione, sollevata  dalla  difesa  dell'appellante  (ritenendosi
l'indicazione del comma  4  dell'art.  2  citato  -  contenuta  nelle
conclusioni dell'atto di appello - frutto di un mero errore materiale
di scritturazione, avuto riguardo al tenore complessivo  dell'atto  e
alla formulazione della specifica eccezione di incostituzionalita'). 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    Con ricorso ex art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, depositato il 5 febbraio 2015  Gallo  Gianluca  chiedeva  che
venisse accertata l'ineleggibilita' di Graziano Giuseppe,  proclamato
eletto in occasione delle elezioni regionali della  regione  Calabria
del 23 novembre 2014 e, per  l'effetto,  essere  a  questi  surrogato
essendo egli il primo dei candidati non eletti per la  circoscrizione
nord della medesima lista della «Casa delle liberta'». Il  ricorrente
deduceva che l'elezione di Graziano Giuseppe era stata proclamata con
verbale del 10 dicembre 2014 e che  la  prima  seduta  del  consiglio
regionale del 7 gennaio 2015 avrebbe dovuto essere  qualificata  come
convalida implicita della sua  elezione;  che  Graziano  Giuseppe  si
trovava  in  una  condizione  di  ineleggibilita'  al  momento  della
accettazione e presentazione della  candidatura  perche'  non  ancora
collocato in aspettativa, in tale data, dalla sua funzione  di  primo
dirigente, vice comandante regionale e  capo  dell'Ufficio  ispettivo
centro nord della Calabria del  Corpo  forestale  dello  Stato;  che,
infatti, Graziano  Giuseppe  aveva  accettato  e  presentato  la  sua
candidatura in data 24 ottobre 2014 mentre aveva richiesto solo il 27
ottobre 2014 di essere collocato in aspettativa speciale  per  motivi
elettorali dalle funzioni ricoperte nell'ambito del  Corpo  forestale
dello Stato con domanda  datata  e  trasmessa  al  Comando  regionale
dell'amministrazione il 25 ottobre 2014, protocollata il  27  ottobre
2014; che  Graziano  Giuseppe  era  stato  collocato  in  aspettativa
speciale per motivi elettorali con successivo decreto del 10 novembre
2014  e  con  assegni  decorrenti  dal  24  ottobre  2014;  che  tale
provvedimento  era  illegittimo  perche'   attributivo   di   effetti
retroattivi alla richiesta di aspettativa speciale a fare data dal 24
ottobre 2014; che l'art. 2, commi 2 e 5 della legge  n.  154  del  23
aprile 1981 sancisce l'ineleggibilita' a consigliere regionale per  i
funzionari di pubblica sicurezza e, quindi, anche dei  dirigenti  del
Corpo forestale dello Stato  e  l'inoperativita'  di  tale  causa  di
ineleggibilita' ove vi sia stata la  cessazione  delle  funzioni  per
collocamento in aspettativa  non  oltre  il  giorno  fissato  per  la
presentazione delle candidature;  tale  data,  nel  caso  di  specie,
coincideva con i giorni del 24 ottobre 2014 e 25 ottobre 2014, ossia,
rispettivamente, ai  sensi  dell'art.  9  della  legge  n.  108/1968,
trentesimo e ventinovesimo giorno precedenti la data  delle  elezioni
(23 novembre 2014); ai sensi dell'art. 2,  comma  5  della  legge  n.
154/1981, la domanda di aspettativa avrebbe  comunque  avuto  effetto
dal  quinto  giorno  successivo  alla  presentazione  della  relativa
richiesta da parte dell'interessato. 
    Con memoria depositata il 19 marzo 2015 si costituiva in giudizio
Graziano Giuseppe eccependo l'inammissibilita'  del  ricorso  perche'
presentato oltre il termine perentorio di trenta  giorni  dalla  data
della proclamazione dell'eletto risultante dal relativo verbale della
commissione  elettorale  del  10  dicembre   2014.   Deduceva,   poi,
l'insussistenza dello stato di ineleggibilita' avendo egli presentato
via fax e via posta  elettronica  la  richiesta  di  collocazione  in
aspettativa speciale per motivi elettorali in data 25  ottobre  2014,
non rilevando a tale fine la data  del  relativo  protocollo  del  27
ottobre 2014 ed essendo, in ogni caso, alla data del 25 ottobre  2014
in   congedo   ordinario   con   conseguente   effettiva   astensione
dall'attivita'  lavorativa   dal   20   ottobre   2014.   Evidenziava
l'automaticita'  ed  il   carattere   vincolato   del   provvedimento
amministrativo di collocazione in  aspettativa  speciale  per  motivi
elettorali e la conseguente legittimita'  del  carattere  retroattivo
del provvedimento del Comandante regionale del Corpo forestale  dello
Stato della regione Calabria del 28 ottobre  2014,  prot.  n.  19050,
come integrato dal provvedimento dello stesso Comandante regionale in
pari data, con il  quale  il  resistente  era  stato  dispensato  dal
servizio a decorrere dalla data di  presentazione  della  domanda  di
aspettativa  e  del  provvedimento   di   collocazione   formale   in
aspettativa di Giuseppe Graziano con decreto del 10 novembre 2014 del
Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato  con  decorrenza
dal 24 ottobre 2014; tale legittimita'  discenderebbe  dal  combinato
disposto degli art. 2, comma 2 della legge n. 154/1981, 3 del decreto
legislativo n. 165/2001, 81 della legge n. 121 del  1°  aprile  1981,
nonche' dalla diramazione generale prot. n. 2079 del 16 novembre 2009
dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato che pongono
in capo all'interessato solo  l'obbligo  di  informare  l'ufficio  di
riferimento della accettazione della candidatura  anche  in  mancanza
della documentazione, dovendo  il  capo  dell'ufficio  dispensare  il
proprio dipendente dall'esercizio di qualsiasi attivita' con  propria
comunicazione in attesa  del  collocamento  formale  in  aspettativa.
L'aspettativa  avrebbe  effetto   fin   dalla   comunicazione   della
accettazione della candidatura e della richiesta di  collocazione  in
aspettativa  da  parte  del  dipendente   alla   amministrazione   di
appartenenza. 
    Con decreto  del  15  aprile/12  maggio  2015,  il  Tribunale  di
Catanzaro  accoglieva  il  ricorso  e  per  l'effetto  accertava   la
sussistenza della condizione di ineleggibilita' di cui alla legge  n.
154 del 23 aprile 1981, art. 2, comma 1, n.  2  in  capo  a  Giuseppe
Graziano al momento della presentazione della candidatura; dichiarava
la  decadenza  di  Giuseppe  Graziano  alla  carica  di   consigliere
regionale; condannava il resistente alle spese di lite; sostituiva al
candidato illegittimamente eletto il candidato Gianluca Gallo  avente
diritto alla proclamazione quale eletto alle elezioni per il  rinnovo
del Consiglio regionale della regione Calabria del 23  novembre  2014
nella lista «Casa delle liberta'» per la circoscrizione nord. 
    Avverso tale provvedimento proponeva  appello  Graziano  Giuseppe
con  atto  ritualmente   notificato,   deducendo   in   primo   luogo
l'inammissibilita' del ricorso per tardivita'.  Affermava,  peraltro,
che il giudice di primo grado aveva interpretato in modo  forzato  le
disposizioni normative che regolano la materia. In particolare,  dopo
avere sostenuto, correttamente, che la presentazione della domanda di
collocamento in aspettativa era stata tempestivamente presentata  dal
ricorrente,   era   giunto   all'errata   conclusione   che   incombe
sull'interessato,  qualora  presenti  la  richiesta  l'ultimo  giorno
utile, il rischio che l'amministrazione non provveda nei termini. Ne'
poteva condividersi l'argomentazione del Tribunale nel punto  in  cui
limitava gli effetti dell'art. 81 della legge n. 121  del  1°  aprile
1981  alla  sola  decorrenza  del  diritto  agli   assegni   connessi
all'aspettativa. 
    L'appellante concludeva chiedendo la  riforma  del  provvedimento
impugnato. In via subordinata, sollevava la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, legge n. 154/1981 in  relazione  all'art.
51 della Costituzione. 
    Chiedeva, altresi', la rimessione alla Corte  di  Lussemburgo  ai
sensi dell'art. 267 del TFUE, ravvisando nella normativa in questione
una violazione degli  articoli  39  e  40  della  Carta  dei  Diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
    Si costituiva Gallo Gianluca  per  resistere  al  gravame  e  per
chiederne il rigetto, stante la  correttezza  delle  valutazioni  del
giudice   di   primo   grado.   Chiedeva,   pertanto,   la   conferma
dell'ordinanza  impugnata  e  in  via  subordinata  la  quaestio   de
validitate legis proposta dall'appellante con riferimento all'art. 2,
comma 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in  quanto  infondata  ed
inconferente rispetto all'oggetto del giudizio. 
 
                               Osserva 
 
    La   questione   di   legittimita'    costituzionale    sollevata
dall'appellante appare rilevante e non manifestamente infondata. 
    Va premesso,  innanzitutto,  come  non  appaia  condivisibile  la
prospettazione della difesa di Graziano Giuseppe secondo  cui  l'art.
81,  legge  n.  121  del  1°  aprile   1981   -   Nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  nel  prevedere  il
collocamento  in  aspettativa  per  motivi  elettorali  dal   momento
dell'accettazione  della   candidatura,   renderebbe   manifesto   il
meccanismo  di  automaticita'  nel  collocamento  in  aspettativa  ed
implicherebbe, nel caso in esame, che  la  causa  di  ineleggibilita'
derivante dalla qualita', rivestita da Graziano  Giuseppe,  di  primo
dirigente, vice comandante regionale e  capo  dell'Ufficio  ispettivo
centro nord della Calabria del Corpo forestale  dello  Stato  sarebbe
stata tempestivamente rimossa  per  effetto  dell'accettazione  della
candidatura  in  data  24  ottobre  2014  comunicata  al   Corpo   di
appartenenza il 25 ottobre 2014. 
    A ben vedere, l'art. 81, legge n.  121/1981  statuisce  al  primo
comma che «gli appartenenti  alle  Forze  di  polizia,  candidati  ad
elezioni  politiche  o  amministrative,  sono  posti  in  aspettativa
speciale con assegni dal momento dell'accettazione della  candidatura
per la durata della campagna elettorale e possono svolgere  attivita'
politica e di propaganda, al di fuori dei  rispettivi  uffici  ed  in
ambito civile». 
    La  norma  e'  inserita  nel  capo  VII  contenente   «Norme   di
comportamento politico - rappresentanze e diritti sindacali». 
    E' di tutta evidenza che l'art. 81, legge n.  121/1981  riconosce
il diritto potestativo all'aspettativa per motivi elettorali  e,  nel
disciplinarlo, stabilisce che non  sia  necessario  alcun  vaglio  da
parte del Corpo di appartenenza.  Nel  momento  in  cui  il  soggetto
accetta la candidatura acquisisce il diritto ad essere  collocato  in
aspettativa. 
    Ma tale disposizione  normativa,  correlata  al  profilo  statico
dell'aspettativa,  cosi'  come  le  disposizioni  che,  in  generale,
regolano gli istituti delle dimissioni e dell'aspettativa,  va  letta
necessariamente in relazione all'art. 2 della legge n.  154/1981  che
attiene, invece, al profilo dinamico-procedimentale. 
    Pertanto,  una  volta  affermato  e   disciplinato   il   diritto
potestativo  all'aspettativa,  sotto  il  profilo  procedimentale  va
applicato l'art. 2 della legge n. 154/1981 che detta  regole  precise
in ordine alla data di riferimento cui collegare l'accertamento della
causa di ineleggibilita' e alle modalita' di rimozione della stessa. 
    Con riferimento alla data di riferimento per l'accertamento della
esistenza della causa di ineleggibilita', questa coincide con  quella
del giorno fissato per la presentazione delle candidature. 
    Per rimuovere la  causa  di  ineleggibilita'  l'interessato  deve
cessare  dalle  funzioni  non  oltre  il  giorno   fissato   per   la
presentazione delle candidature (comma 2,  art.  2).  Per  cessazione
delle  funzioni  si  intende  l'effettiva  astensione  da  ogni  atto
inerente l'ufficio ricoperto (comma 6, art.  2).  In  particolare  la
cessazione   delle   funzioni   puo'   avvenire    per    dimissioni,
trasferimento, revoca dell'incarico o del  comando,  collocamento  in
aspettativa  (comma  2,  art.  2).   In   tali   casi   la   pubblica
amministrazione e' tenuta  a  prendere  i  provvedimenti  di  propria
competenza entro cinque giorni dalla  richiesta  dell'interessato  e,
ove l'amministrazione non provveda, la domanda ha effetto dal  quinto
giorno dalla presentazione della domanda (comma 5, art. 2). 
    Ritiene il Collegio che il sistema delineato dall'art.  2,  legge
n. 154/1981 assuma carattere  di  specialita'  e  la  norma  mantiene
intatto il suo ambito applicativo  anche  in  presenza  dell'art.  81
citato. 
    La disciplina dell'aspettativa per  motivi  elettorali  contenuta
nella legge n.  121/1981,  contrariamente  a  quanto  ritenuto  dalla
difesa dell'appellante, non puo' derogare alle norme speciali dettate
in tema di ineleggibilita' alla carica  di  consigliere  regionale  -
alle quali si conforma altresi' la disciplina  della  ineleggibilita'
alle cariche degli enti locali  minori  contenuta  nell'art.  60  del
vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
    Sicche', prevarrebbe, comunque, la disposizione di  cui  all'art.
2, comma quinto, legge n. 154/1981 che, nel disciplinare gli  effetti
della domanda di aspettativa ai fini della rimozione della  causa  di
ineleggibilita',  richiede  l'adozione  di  un  provvedimento   della
Amministrazione  da  adottarsi  entro   cinque   giorni,   acquisendo
efficacia la domanda di aspettativa,  in  mancanza  di  provvedimento
formale, dal quinto giorno della presentazione. 
    Consegue, dunque, in applicazione del quinto  comma  dell'art.  2
della legge n. 154/1981, che l'aspettativa per motivi  elettorali  di
Graziano   Giuseppe,   essendo   mancato   un   tempestivo    formale
provvedimento di presa d'atto del Comando Corpo forestale dello Stato
competente al riguardo, ha  avuto  effetto  solo  dal  quinto  giorno
successivo al 25 ottobre 2015, ossia il 30 ottobre  2015  e,  quindi,
dopo la scadenza del temine per  la  presentazione  delle  liste  dei
candidati, con conseguente invalidita' della sua elezione alla carica
di consigliere regionale. 
    Qualora,  invece,  la  disciplina  in  esame  fosse  viziata   di
legittimita' costituzionale  nella  parte  in  cui  non  prevede  che
l'aspettativa  per  motivi  elettorali  acquisti  efficacia  sin  dal
momento della presentazione della domanda, l'eventuale  pronuncia  di
illegittimita'  costituzionale  renderebbe   valida   l'elezione   di
Graziano Giuseppe, dal momento che la sua domanda di aspettativa  per
motivi elettorali risulta pervenuta al Corpo di appartenenza in  data
25 ottobre 2015 ed  avrebbe  quindi  determinato  tempestivamente  la
rimozione della causa di ineleggibilita'. 
    Alla luce di  quanto  esposto  e'  evidente  la  rilevanza  della
questione. 
    Cio' posto, la difesa dell'appellante ritiene non  manifestamente
infondata la questione perche'  la  disciplina  applicabile  al  caso
concreto si porrebbe in contrasto con l'art. 51  della  Costituzione,
rappresentando una grave compromissione dei diritti  per  l'esercizio
dell'elettorato passivo. 
    La Corte condivide tale prospettazione. E'  infatti  ipotizzabile
una obiettiva compromissione del diritto di elettorato passivo per il
fatto  che  la  rimozione  della  causa   di   ineleggibilita'   deve
necessariamente  avvenire  con   congruo   anticipo   rispetto   alla
presentazione delle liste dei candidati. Per avere la certezza che la
causa di ineleggibilita' venga rimossa in  tempo  utile  il  soggetto
interessato dovrebbe anticipare la sua domanda quanto meno  al  sesto
giorno che  precede  la  presentazione  delle  liste.  Cio'  potrebbe
effettivamente  -  tenuto  conto  della  necessita'   di   assicurare
l'effettiva  cessazione  delle  funzioni  -   esporre   l'interessato
all'evenienza di porsi in una situazione di' quiescenza  ancor  prima
di avere la  certezza  della  presentazione  della  sua  candidatura,
laddove l'art. 51 della Costituzione garantisce l'accesso a  tutti  i
cittadini alle cariche elettive in condizioni di  eguaglianza,  senza
limitazioni di alcun tipo. 
    D'altra parte, il diritto fondamentale all'elettorato  passivo  -
in  presenza  del  riconoscimento  di  un  diritto   potestativo   al
collocamento in  aspettativa,  proprio  per  motivi  elettorali,  con
efficacia  immediata  sin   dal   momento   dell'accettazione   della
candidatura - verrebbe fortemente sacrificato  nel  caso  di  inerzia
dell'amministrazione. 
    A ben vedere l'accettazione della candidatura  potrebbe  avvenire
anche negli ultimi cinque giorni utili e, in tal caso, la scelta  del
soggetto interessato - che tempestivamente si avvale dell'aspettativa
per  motivi  elettorali,  al  fine   di   rimuovere   la   causa   di
ineleggibilita' - potrebbe risultare vanificata dalla circostanza che
l'amministrazione, per ragioni varie o in assenza di alcuna  concreta
motivazione, non provveda nell'immediatezza. 
    E' evidente, in  tal  caso,  come  assolutamente  discriminatoria
risulti l'attribuzione al mero  arbitrio  dell'amministrazione  della
scelta dei tempi di adozione del provvedimento di accettazione  della
domanda di aspettativa per motivi elettorali,  provvedimento  che  di
fatto si sostanzia in  una  mera  presa  d'atto,  con  esclusione  di
qualunque discrezionalita' in capo all'amministrazione stessa. 
    Questa Corte non ignora che con sentenza  n.  309/1991  la  Corte
costituzionale, come evidenziato dalla difesa di Gallo  Gianluca,  ha
gia' esaminato la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
2 della  legge  n.  154/1981,  ma  la  citata  pronuncia  non  appare
conferente  rispetto  al  caso  in  esame,  in  quanto   emessa   con
riferimento  all'ipotesi  diversa  della   domanda   di   dimissioni.
L'istituto delle dimissioni  non  e'  direttamente  preordinato  alla
rimozione della causa di ineleggibilita', sebbene di  fatto  consenta
indirettamente di  pervenire  al  medesimo  risultato.  Diversamente,
l'aspettativa  per  motivi   elettorali   e'   l'istituto   specifico
funzionalmente ed esclusivamente  finalizzato  alla  rimozione  della
causa di  ineleggibilita',  a  garanzia  del  diritto  di  elettorato
passivo anche di coloro che versano in situazione di ineleggibilita'. 
    In conclusione appare rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma  5  della
legge 23 aprile 1981, n. 154  -  in  riferimento  all'art.  51  della
Costituzione - nella parte in cui non prevede, in caso di domanda  di
aspettativa  per  motivi  elettorali,   accompagnata   dall'effettiva
cessazione  delle  funzioni,  che  gli  effetti   del   provvedimento
dell'amministrazione o, in mancanza, del silenzio  assenso  decorrano
dalla data di presentazione della domanda. 
    Ai sensi dell'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  va
disposta la sospensione del giudizio e  la  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale.